Monitoring Gesetzessammlung

048U1132

IT - Decreti Legislativi

048U1132

Approvazione della Convenzione con l'Ente "Radio Audizioni Italia" (R.A.I.) per la ricostruzione del Centro radiologico a onde corte di Roma - Prato Smeraldo. (DECRETO LEGISLATIVO 07 maggio 1948 n. 1132)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 , con le modificazioni ad esso apportate dall' art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98 ; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per le poste e per le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 3 maggio 1948:

Art. 1

E' approvata e resa esecutiva l'annessa Convenzione stipulata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero delle poste e telecomunicazioni da una parte e l'Ente "Radio Audizioni Italia" (R.A.I.) dall'altra, per la ricostruzione del Centro radiofonico a onde corte Roma-Prato Smeraldo per le radiotrasmissioni per l'estero e in particolare per gli italiani residenti nei vari Continenti.
La Convenzione stessa, fatta nell'interesse dello Stato, sara' registrata con tassa fissa di L. 40.

Art. 2

Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Napoli, addi' 7 maggio 1948 DE NICOLA DE GASPERI - D'ARAGONA - DEL VECCHIO Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addi' 20 agosto 1948 Atti del Governo, registro n. 23, foglio n. 76. - VENTURA

Convenzione - art. 1

CONVENZIONE
Tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni da una parte e l'Ente concessionario per le radiodiffusioni in Italia - Radio italiana (che verra' in
appresso designato con la sigla R.A.I.) dall'altra
PREMESSO
che in seguito alle distruzioni e asportazioni avvenute in conseguenza della guerra, il Centro radiofonico trasmittente ad onde corte di Prato Smeraldo, di proprieta' della R.A.I., e' stato danneggiato;
che all'atto della liberazione, due trasmettitori gia' di Prato Smeraldo risultarono installati con carattere di provvisorieta' a Busto Arsizio;
che all'epoca della liberazione tali trasmettitori furono tenuti in funzione dalla R.A.I. al solo scopo di occupare le onde consentite dagli Alleati, alimentandoli per lo piu' con i programmi generati nel Nord;
che il Governo ha necessita' di disporre di un Centro radiofonico ad onde corte che consenta di irradiare simultaneamente uno o piu' programmi destinati a diffondere l'arte e la cultura italiana e a mantenere anche cosi' i legami tra, l'Italia, e tutti i suoi figli sparsi per il mondo;
che, a parte le difficolta' attuali dei collegamenti musicali tra Roma e Busto Arsizio che non consentono di svolgere un efficace servizio, e' indispensabile che un attrezzato Centro radiofonico ad onde corte si trovi nelle immediate vicinanze della Capitale, con che, peraltro, si potra' fruire di rapidi ed economici mezzi di collegamento;
che il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ha grande interesse di poter fruire di un tale Centro per suoi particolari servizi di interesse nazionale;
che la soluzione piu' conveniente e' quella di ripristinare il Centro di Prato Smeraldo, gia' predisposto per il servizio radiofonico ad onde corte;
che il ripristino di tale Centro, le cui trasmissioni sono di esclusivo interesse dello Stato, richiede notevoli spese di impianto e di esercizio;
che il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, in seguito ad invito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, riconosciuta la necessita' di ripristinare il Centro di Prato Smeraldo e' disposto, a tal fine, ad anticipare alla R.A.I. le somme occorrenti per tale ripristino:
SI CONVIENE
e si stipula quanto appresso:
Art. 1.
La R.A.I. si impegna:
a) a procedere nel piu' breve tempo possibile, alla riparazione e all'adattamento dell'edificio facente parte del Centro di Prato Smeraldo di sua proprieta', contraddistinto col n. 3, al fine di renderlo atto ad ospitare un totale di n. 6 trasmettitori radiofonici ad onde corte, ciascuno della potenza di 50 kW-antenna;
b) ad installare nell'edificio riattato di cui alla precedente lettera a) un trasmettitore ad onde corte 50 kW - antenna di costruzione Magneti Marelli di cui gia' dispone e a metterlo in funzione nel piu' breve tempo pos sibile;
c) a riattivare la linea di energia ad alta tensione e la cabina di trasformazione, in modo di assicurare tempestivamente il rifornimento della energia necessaria per il funzionamento del trasmettitore di cui alla precedente lettera b) e il successivo contemporaneo funzionamento di tutti e sei i trasmettitori di cui alla lettera a);
d) ad impiantare le seguenti antenne:
1) n. 5 "rombiche" invertibili orientate come appresso indicato:
n. 2 antenne nella direzione nord-America - Africa Orientale;
n. 1 antenna nella direzione centro America - Medio Oriente;
n. 2 antenne nella direzione sud-America - Medio Oriente;
tutte previste per le onde che saranno stabilite d'accordo con l'Amministrazione P. T.;
2) n. 5 - almeno - antenne omnidirezionali, accordate ciascuna su una lunghezza d'onda compresa nella gamma dei 16, 19, 25, 31 e 49 metri o altre da definirsi col Ministero delle poste e telecomunicazioni.
Tali aerei omnidirezionali saranno sostenuti da 3 torri in traliccio di acciaio alte 80 metri, attualmente esistenti presso l'ex Centro di radiodisturbi di Nosedo (Milano) di proprieta' del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;
e) a provvedere - d'intesa col Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - a modificare il complesso degli aerei di cui alle lettere c) e d), anche a sostituirli con aerei di altro tipo, o anche ad aumentarli di numero ove ne fosse riconosciuta la necessita' o convenienza durante i lavori di impianto o successivamente;
f) a provvedere all'ordinazione ad una o due ditte italiane, di due nuovi trasmettitori da 50 kW-antenna del tipo piu' moderno, con due onde predisposte, cambio d'onda semi-istantaneo, di alto rendimento e dotato di tutti i perfezionamenti suggeriti dalla
tecnica moderna
g) ad installare i trasmettitori di cui alla precedente lettera f) nell'edificio n. 3 accanto a quello previsto alla lettera b) non appena essi saranno consegnati dalle ditte fornitrici e a metterli immediatamente in funzione;
h) a provvedere, non appena saranno in funzione nell'edificio n. 3 uno dei trasmettitori di cui alla lettera b) e uno di quelli di cui alla lettera f) e nel piu' breve tempo possibile, allo smontaggio, al trasporto e alla messa in servizio a piena potenza dei due trasmettitori di proprieta' R.A.I. attualmente in funzione a Busto Arsizio e cioe' n. 1 trasmettitore, di costruzione Magneti Marelli, da 50 kW-antenna; n. 1 trasmettitore di costruzione Telefunken, da 50 kW-antenna;
i) a curare tutti i dettagli della installazione in modo che l'impianto completo possa funzionare contemporaneamente su 5 onde con almeno due distinti programmi di emissione R.A.I.
A tal uopo da parte della R.A.I. verra' attuato un sistema di linee di trasmissione e di commutazione che consente ad ognuno dei 6 trasmettitori previsti di alimentare una qualsiasi delle antenne previste alla lettera ci).

Convenzione - art. 2

Art. 2.
Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni cedera' alla R.A.I., che ne restera' proprietaria, i materiali tecnici residuati dai Centri di radiodisturbi di Torino, Milano, Venezia, Bologna, Roma, Catanzaro e Palermo, comprese le 3 antenne a traliccio esistenti a Nosedo (Milano) previste all'art. I lettera d) per l'impianto degli aerei omnidirezionali ed esclusi tutti i terreni, gli edifici e le altre antenne dei detti Centri che rimangono di proprieta' del Ministero.
La valutazione dei materiali suddetti sara' eseguita da una apposita Commissione nominata dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni costituita da tre rappresentanti del Ministero, di cui uno presidente e da due rappresentanti della R.A.I,

Convenzione - art. 3

Art. 3.
Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni continua a lasciare in uso alla R.A.I.:
a) l'edificio e le antenne del Centro radiodisturbi di Venezia Campalto a condizione che ne sia assicurata a cura e spese della R.A.I., la conservazione e la buona manutenzione.
Detto Centro di Venezia Campalto, sara' con regolare consegna, restituito al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni allorche' la R.A.I. avra' potuto provvedere a mettere in funzione, in localita' opportuna presso Venezia, l'impianto radiofonico da 25 kW-antenna previsto nel proprio piano di ricostruzione e comunque, salvo ulteriori accordi non piu' tardi di 5 anni dalla data della presente convenzione;
b) la torre dell'ex Centro radiodisturbi di Nosedo (Milano) attualmente installata presso il trasmettitoreradiofonico della R.A.I. di Bologna. (Budrio), a condizione che la R.A.I. ne assicuri - a sue cure e spese - la conservazione e la buona manutenzione e che, quando avra' installato una sua propria antenna per trasmettitore di Bologna, provveda - pure a sue cure e spese - a consegnarla installata e montata nella localita' che sara' indicata dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e comunque, salvo ulteriori accordi, non piu' tardi di 5 anni dalla data della presente convenzione.
Per l'uso del Centro di Venezia Campalto e della torre indicati alle lettere a) e b) del presente articolo, la R.A.I. corrispondera' al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni un canone annuo di L. 1000 (mille).

Convenzione - art. 4

Art. 4.
I progetti tecnici relativi all'impianto dei trasmettitori esistenti e alla loro sistemazione a Prato Smeraldo, nonche' il progetto tecnico dei trasmettitori da acquistare dovranno essere sottoposti preventivamente alla approvazione del Ministero delle poste e delle tele-comunicazioni che emettera' il suo giudizio entro 30 giorni dalla data di presentazione dei progetti.
Il collaudo degli impianti delle sistemazioni e dei nuovi trasmettitori sara' effettuato dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni a mezzo di apposita commissione.
L'approvazione dei progetti e il collaudo degli impianti non implicano alcuna responsabilita' da parte dello Stato. Le successive eventuali modifiche agli impianti, comprese le migliorie di cui al successivo art. 9, dovranno essere preventivamente approvate dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Convenzione - art. 5

Art. 5.
Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ha facolta' di esercitare a mezzo di funzionari all'uopo incaricati il controllo degli impianti del Centro di Prato Smeraldo, degli studi e degli impianti di bassa frequenza della R.A.I.
Durante l'impianto, l'avviamento e l'esercizio delle stazioni, la R.A.I. su richiesta del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni permettera' la presenza - a scopo di istruzione - del personale governativo da essa designato e fornira' al medesimo l'assistenza necessaria a tale scopo.

Convenzione - art. 6

Art. 6.
La spesa di impianto occorrente per la ricostruzione del Centro come sopra descritto e', secondo quanto specificato nel preventivo di massima che prevede in 240 milioni di lire, diminuita del valore accertato dei materiali di cui all'art. 2, verra' integralmente anticipata alla R.A.I. dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni mediante cessione a favore della R.A.I. di 6/7 del canone di concessione del 3,50% sugli introiti lordi come stabilito nell' art. 9 del regio decreto-legge del 29 dicembre 1927, n. 2526 , per gli anni 1946-1947 e per il 1948 i 35/37 della quota 3,70% sul provento dei canoni di abbonamento spettante all'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni in base all'art. 14 del decreto Ministeriale 30 dicembre 1934 emesso in virtu' dell' art. 2 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1203 .
Ove con tali cessioni non venisse raggiunta la somma occorrente entro il 1948, saranno ceduti alla R.A.I. parzialmente o totalmente i 6/7 del canone 3,50% di cui al citato art. 9 del regio decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2526 , per l'anno 1948 e, occorrendo, analoga cessione sara' effettuata per il 1949.
La R.A.I. sara' tenuta a documentare alla fine di ogni anno solare le spese sostenute per l'impianto.
Nel caso che, durante l'esecuzione dei lavori, le somme gia' a disposizione della R.A.I. risultanti dalla cessione di cui sopra, non fossero sufficienti a coprire l'importo delle spese gia' sostenute, la Presidenza, del Consiglio dei Ministri e il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni si adopereranno per facilitare alla R.A.I. l'ottenimento dei crediti occorrenti per portare a termine l'impianto, gli oneri del prestito cosi' contratto dovendo aggiungersi alla spesa d'impianto.

Convenzione - art. 7

Art. 7.
L'impianto di cui all'art. 1 sara' portato a termine dalla R.A.I. entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente convenzione salvo impedimenti per cause di forza maggiore riconosciute, tra le quali deve ritenersi compresa la, mancata consegna di apparati e materiali da parte delle ditte fornitrici e l'insufficienza, di fondi.
In caso di ritardo non giustificato, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni potra' applicare una penalita' da un minimo di L. 100.000 (centomila) a un massimo di L. 1.000.000 (un milione).
Se il ritardo non giustificato supera i 6 mesi, per ogni mese di ritardo oltre i 6 sara' applicata una penale di 5 (cinque) milioni di lire.

Convenzione - art. 8

Art. 8.
Nei due rimanenti edifici contrassegnati coi numeri I e 2 di Prato Smeraldo senza pregiudizio dei diritti di proprieta' della R.A.I. sara' in facolta' del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni di installare, a sue spese, dei radiotrasmettitori di proprieta' del Ministero stesso e destinati a dei propri servizi, subordinatamente alla sola condizione che non ne derivi nessun inconveniente, disturbo o interferenza col servizio radiofonico del Centro.
L'esercizio e la manutenzione di questi trasmettitori saranno completamente a carico del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni il quale provvedera' anche al personale tecnico occorrente. Qualora il Ministero suddetto lo richiedesse la R.A.I. potra' mettere a sua disposizione i suoi mezzi e il personale tecnico necessario per l'esercizio e la manutenzione addebitandone tutte le spese relative al Ministero con regolari note semestrali di addebito.

Convenzione - art. 9

Art. 9.
La R.A.I. provvedera' alla gestione del Centro di Prato Smeraldo con personale proprio secondo gli orari e i programmi che saranno concordati tra la R.A.I. stessa e la Presidenza del Consiglio.
Delle spese di esercizio che la R.A.I. sosterra' alla data dell'inizio del funzionamento anche parziale del Centro saranno fatte note di addebito documentate come segue:
a) Nota di addebito annuale posticipata relativa ai seguenti ammortamenti convenzionali a titolo di concorso:
1) ammortamento e rinnovamento per i fabbrica ti calcolati sulla base dell'l,5% del valore degli immobili alla data del completamento dei lavori di ripristino previsti nella presente convenzione e per tutta la sua durata;
2) ammortamento relativo agli impianti elettrici e radioelettrici calcolato sulla base del 5% del valore degli impianti dalla data di messa in funzione fino alla scadenza della presente convenzione;
b) Note di addebito semestrali posticipate relative a tutte le altre spese di esercizio.

Convenzione - art. 10

Art. 10.
La Presidenza del Consiglio versera' alla R.A.I. annualmente l'importo della nota relativa agli ammortamenti di cui alla lettera a) del precedente art. 9 e la R.A.I. accantonera' tali somme che saranno esclusivamente impiegate per il miglioramento degli impianti del Centro da stabilirsi d'accordo con il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.
Dell'importo delle note semestrali la Presidenza corrispondera' semestralmente:
a) l'80% alla R.A.I, a titolo rimborso spese di esercizio;
b) il 20% direttamente al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni a titolo di rimborso della somma anticipata alla R.A.I. per le spese di ripristino del Centro.
Allorche', con i versamenti di cui alla lettera b), il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni avra' recuperato la totalita' delle somme anticipate compreso l'interesse composto a scalare delle somme stesse, anche il 20% suindicato sara' versato alla R.A.I.
In ogni caso la R.A.I. e' tenuta a rimborsare al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni le somme anticipate con i relativi interessi composti a scalare 2% entro un periodo non superiore a 15 anni dalla data di inizio del funzionamento del Centro.
Tuttavia e' in facolta' della R.A.I. di procedere al rimborso delle somme mutuate in qualsiasi momento, sia in unica soluzione sia in rate di ammontare superiore a quello previsto dai commi precedenti.

Convenzione - art. 11

Art. 11.
Qualora durante il periodo in cui il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni non risultera' ancora rimborsato delle somme anticipate, la R.A.I. ottenesse il risarcimento dei danni di guerra subiti dal Centro di Prato Smeraldo e regolarmente denunciati, la R.A.I. stessa e' tenuta a versare tali somme a scomputo dell'anticipazione.

Convenzione - art. 12

Art. 12.
Nei casi di inadempienza da parte della R.A.I. degli obblighi da essa assunti con la presente convenzione (ed esclusione di quelli previsti art. 7) o di inosservanza di disposizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti, come nei casi di arbitraria sospensione del servizio o di gravi e continuate irregolarita' accertate e debitamente contestate alla R.A.I., sara' in facolta' del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni di applicare penalita' da un minimo di L. 100.000 ad un massimo di L. 400.000.

Convenzione - art. 13

Art. 13.
La durata della presente convenzione e' stabilita in anni 25 e potra' essere rinnovata alla sua scadenza.
Qualora durante il periodo della validita' della convenzione, si verificasse il caso di riscatto anticipato o di scadenza della concessione, essa si intendera' automaticamente annullata, e le eventuali partite di debito tuttora dovute dalla R.A.I. in dipendenza della presente Convenzione saranno compensate col prezzo di riscatto spettante alla R.A.I. medesima ai sensi dell'art. 19 della Convenzione approvata col regio decreto-legge 24 luglio 1931, n. 1027 .

Convenzione - art. 14

Art. 14.
Tutte le controversie che sorgessero durante l'applicazione della presente convenzione saranno rimesse all'esame di un Collegio arbitrale formato da cinque membri, due nominati dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, due dalla R.A.I. e il quinto nominato d'intesa tra le parti, oppure in caso di disaccordo, dal Presidente del Consiglio di Stato. Esso giudichera' da amichevole compositore.

Convenzione - art. 15

Art. 15.
Disposizioni transitorie
Le spese sostenute dalla R.A.I. dal settembre 1940 alla data d'inizio del funzionamento anche parziale del Centro di Prato Smeraldo per l'esercizio degli impianti O.C. di Busto Arsizio nell'interesse della Presidenza del Consiglio, saranno da questa integralmente rimborsate, in base a note di addebito trimestrali posticipate debitamente controllate dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Convenzione - art. 16

Art. 16.
La presente convenzione, fatta nell'interesse dello Stato, sara' registrata con tassa fissa di L. 40.
RA.I. - Radio italiana
Il Direttore generale:
SALVINO SERNESI
Ministero delle poste e delle telecomunicazioni
Il Ministro: D'ARAGONA
Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI
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