Monitoring Gesetzessammlung

048U0562

IT - Decreti Legislativi

048U0562

Autorizzazione alla Direzione generale degli Istituti di previdenza a concedere un mutuo di L. 300.000.000 all'Ente Nazionale Industrie Cinematografiche e un mutuo di lire 150.000.000 all'Ente autonomo Fiera del Levante. (DECRETO LEGISLATIVO 07 maggio 1948 n. 562)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 , con le modificazioni ad esso apportate dall' art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98 ; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Sulla proposta del Ministro per il tesoro; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 3 maggio 1948:

Art. 1

La Direzione generale degli Istituti di previdenza e' autorizzata a concedere:
1) all'Ente Nazionale Industrie Cinematografiche (E.N.I.C.) un mutuo di L. 300.000.000 al saggio dell'interesse dell'8%, per provvedere a spese di carattere straordinario e, in particolare, per rimettere in piena efficienza le sale cinematografiche che piu' hanno sofferto della mancanza di adeguata manutenzione per contingenze connesse al periodo bellico ed a quello immediatamente successivo;
2) all'Ente autonomo Fiera del Levante, un mutuo di L. 150.000.000 al saggio dell'interesse dell'8%, da destinare al completamento della ricostruzione ed al potenziamento degli impianti e del piano regolatore del quartiere fieristico.

Art. 2

((I mutui potranno essere somministrati, su richiesta degli Enti mutuatari, in unica soluzione oppure in piu' rate entro il 30 settembre 1948 per il mutuo all'E.N.I.C., e dopo la iscrizione ipotecaria e l'espletamento degli altri adempimenti all'Ente autonomo Fiera del Levante di Bari.
Il loro ammortamento decorrera' dal 1 ottobre 1948, per il mutuo all'E.N.I.C., e dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello in cui sara' effettuata la prima somministrazione, per il mutuo all'Ente autonomo Fiera del Levante, ed avra' luogo mediante pagamento alla Direzione generale degli istituti di previdenza, da parte dei mutuatari, di quaranta trimestralita' costanti posticipate)) .
Sulle somme eventualmente somministrate anteriormente al 1 ottobre 1948 gli enti mutuatari corrisponderanno alla Direzione generale degli Istituti di previdenza l'interesse in ragione dell'8% annuo.

Art. 3

L'Ente Nazionale Industrie Cinematografiche si obblighera':
a) a versare quindicinalmente, in conto vincolato a favore della Direzione generale degli Istituti di previdenza ed alle condizioni che questa stabilira', una somma atta a costituire, trimestre per trimestre, il fondo sufficiente per il pagamento della quota di ammortamento di successiva scadenza;
b) a non alienare ed a non assoggettare ad ipoteca, ne' in tutto ne' in parte, gli stabili di sua proprieta', siti in Roma, Firenze, Bologna, senza il preventivo assenso della Direzione generale mutuante;
c) a consentire l'iscrizione ipotecaria, di 1° grado, a proprie spese, sulla totalita' o su parte degli stabili predetti, in favore della Direzione generale mutuante e non appena questa gliene faccia richiesta, per un importo pari a quello del debito esistente alla data della richiesta medesima, maggiorato degli interessi di due anni.

Art. 4

L'Ente autonomo Fiera del Levante concedera' iscrizione ipotecaria di 1° grado, a proprie spese, su immobili di sua proprieta' per un importo pari all'ammontare del mutuo con la maggiorazione di L. 50.000.000.

Art. 5

Per quanto riguarda la somministrazione, l'ammortamento e l'estinzione dei due mutui nonche' le garanzie dell'operazione, sara' applicato il trattamento tributario di cui gode la Direzione generale degli Istituti di previdenza in ordine alla concessione dei mutui normali di sua competenza.

Art. 6

Il presente decreto entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Napoli, addi' 7 maggio 1948 DE NICOLA DE GASPERI - DEL VECCHIO Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addi' 26 maggio 1948 Atti del Governo, registro n. 20, foglio n. 209. - FRASCA
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