048U0605
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Modificazioni degli articoli 2 e 11 del decreto legislativo 13 maggio 1947, n. 500, sul collocamento a riposo o dispensa dal servizio, a domanda o d'autorita', dei sergenti maggiori, dei marescialli dei tre gradi e degli aiutanti di battaglia dell'Esercito e dei sottufficiali con grado corrispondente della Marina militare in carriera continuativa. (DECRETO LEGISLATIVO 17 marzo 1948 n. 605)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 , con le modificazioni ad esso apportate dall' art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98 ; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 4 marzo 1948:
Art. 1
Il primo comma dell'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 , e' sostituito dal seguente:
"Il collocamento a riposo o la dispensa dal servizio possono essere disposti su domanda degli interessati o d'autorita'. Di autorita' saranno di massima collocati prima a riposo o dispensati dal servizio coloro che, pur essendo stati discriminati per il loro comportamento dopo l'8 settembre 1943, hanno dato nella circostanza palese prova di difetto di qualita' militari e di carattere".
Art. 2
La lettera c) del primo comma dell'art. 11 dello stesso decreto legislativo e' sostituita dai seguenti commi:
"Le disposizioni del presente decreto possono, invece, essere applicati ai sottufficiali per i quali sia tuttora pendente il giudizio di epurazione, ed essi, ai fini del collocamento a riposo o della dispensa dal servizio di autorita', sono valutati, indipendentemente dagli addebiti contemplati dalle vigenti norme sull'epurazione, sulla base dell'affidamento dato di percorrere in modo particolarmente distinto l'ulteriore carriera; ovvero, se abbiano gia' conseguito il grado finale della carriera, di disimpegnare in modo particolarmente distinto l'ulteriore servizio.
Il collocamento a riposo e la dispensa dal servizio, adottati ai sensi del presente decreto, non estinguono il procedimento di epurazione, che segue il suo corso come se non fosse cessato il rapporto di impiego.
Qualora detto procedimento si concluda con giudizio sfavorevole, il collocamento a riposo o la dispensa dal servizio di cui sopra dovranno essere sostituiti dal provvedimento di stato relativo a tale giudizio".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addi' 17 marzo 1948 DE NICOLA DE GASPERI - FACCHINETTI - DEL VECCHIO Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addi' 1 giugno 1948 Atti del Governo, registro n. 21, foglio n. 10. - FRASCA