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093G0080

IT - Decreti Legislativi

093G0080

Attuazione della direttiva 89/227/CEE concernente l'importazione di prodotti a base di carne provenienti da Paesi terzi. (DECRETO LEGISLATIVO 04 febbraio 1993 n. 49)

Premessa

Entrata in vigore del decreto: 20/03/1993 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Visto l' art. 50 della legge 19 febbraio 1992, n. 142 , recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 89/227/CEE del Consiglio del 21 marzo 1989 recante modifica delle direttive 72/462/CEE e 77/99/CEE per tenere conto della instaurazione di norme sanitarie e di polizia sanitaria che devono disciplinare l'importazione di prodotti a base di carne provenienti dai Paesi terzi; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 1992; Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 gennaio 1993; Sulla proposta dei Ministri per il coordinamento delle politiche comunitarie, della sanita', dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro; E M A N A il seguente decreto legislativo:

Art. 1

1. Il presente decreto riguarda le importazioni in provenienza da Paesi terzi dei prodotti a base di carne preparati a partire dalle carni fresche degli animali domestici della specie bovina, bufalina, suina, ovina e caprina e dei solipedi domestici, escluse le carni di cui all'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 1› marzo 1992, n. 231.
2. Il presente decreto non si applica:
a) ai prodotti a base di carne diversi da quelli di cui alla lettera c) contenuti nei bagagli dei viaggiatori e destinati al loro consumo personale, purche' la quantita' trasportata non superi 1 chilogrammo per persona e con riserva che essi provengano da un Paese terzo o parte di esso, inserito nell'elenco di cui all'art. 3, comma 2, dal quale le importazioni non sono vietate ai sensi dell'art. 20, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 1› marzo 1992, n. 231;
b) ai prodotti a base di carne, diversi da quelli di cui alla lettera c) che formano oggetto di piccole spedizioni inviate a privati, purche' si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale e purche' la quantita' non superi 1 chilogrammo; tali prodotti devono provenire da un Paese terzo inserito nell'elenco di cui all'art. 5, dal quale le importazioni non siano vietate ai sensi dell'art. 20, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 1› marzo 1992, n. 231;
c) ai prodotti a base di carne sottoposti ad un trattamento termico in recipiente ermetico il cui valore Fo sia superiore o pari a 3,00, purche' la quantita' non superi 1 chilogrammo:
1) contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori e destinati al loro consumo personale;
2) che formano oggetto di piccole spedizioni inviate a privati, purche' si tratti di importazione priva di qualsiasi carattere commerciale;
d) ai prodotti a base di carne destinati ad essere consumati dal personale e dai passeggeri che si trovano a bordo di mezzi che effettuano trasporti internazionali.
AVVERTENZA:
Per ragioni di urgenza si omette la pubblicazione delle note al presente decreto legislativo, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 14 marzo 1986, n. 217 .

Art. 2

1. Ai fini del presente decreto sono applicabili, ove necessario, le definizioni che figurano nell' art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1991, n. 312 .
2. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) veterinario ufficiale: il medico veterinario dipendente dal Ministero della sanita' o quello designato dall'autorita' centrale competente di un Paese terzo;
b) Paese destinatario: lo Stato membro verso il quale sono spediti i prodotti a base di carne provenienti da un Paese terzo;
c) Paese terzo: quello non appartenente alle Comunita' europee;
d) importazione: l'introduzione nel territorio comunitario dei prodotti a base di carne di cui all'art. 1, comma 1.

Art. 3

1. I prodotti a base di carne provenienti dai Paesi terzi per essere importati devono essere ottenuti con o da carni fresche:
a) rispondenti ai requisiti prescritti dall' art. 2, comma 1, lettera C), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537 ;
b) originarie di uno Stato membro, purche':
1) rispondano ai requisiti del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1991, n. 312 , e del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537 ;
2) siano state inviate, sotto controllo veterinario, nello stabilimento di trasformazione o direttamente o dopo essere state immagazzinate in un deposito frigorifero riconosciuto;
3) siano state, prima del trattamento, oggetto di un controllo da parte di un veterinario ufficiale per accertare che queste carni fresche siano ancora adatte ad essere sottoposte ad un trattamento in conformita' al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537 .
2. In deroga a quanto previsto dal comma 1 non possono essere vietate, per motivi di polizia sanitaria, le importazioni di prodotti a base di carne provenienti da un Paese terzo o parte di esso inserito nell'elenco predisposto dalla Commissione delle Comunita' europee, anche se da tale Paese sono state vietate le importazioni di carni fresche, purche' i prodotti a base di carne rispondano ai seguenti requisiti:
a) provenire da uno stabilimento che, soddisfacendo alle condizioni generali per il riconoscimento, sia stato oggetto di un riconoscimento speciale per questo tipo di produzione;
b) essere stati ottenuti a partire da o con carni fresche definite al comma 1 o con carni provenienti dal Paese di produzione le quali devono:
1) soddisfare talune esigenze di polizia sanitaria da stabilire, caso per caso, in funzione della situazione sanitaria dei Paesi di produzione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1› marzo 1992, n. 231;
2) provenire da un macello riconosciuto per la consegna di carni allo stabilimento di cui alla lettera a);
3) essere munite di un bollo speciale adottato con decreto del Ministro della sanita', in attuazione di disposizioni comunitarie;
c) essere stati sottoposti ad un trattamento termico in recipiente chiuso ermeticamente il cui valore Fo sia superiore o pari a 3,00 o ad un altro trattamento autorizzato dalla Commissione delle Comunita' europee.

Art. 4

1. I prodotti a base di carne provenienti da Paesi terzi devono soddisfare, oltre alle condizioni previste dall'art. 3, anche i seguenti requisiti:
a) essere stati preparati in uno stabilimento incluso nell'elenco di cui all'art. 5;
b) provenire da uno stabilimento conforme ai requisiti prescritti dall'allegato A, cap. I, e dall'allegato B, cap. I, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537 ;
c) essere stati ottenuti in condizioni di igiene conformi ai requisiti dell'allegato A, cap. II, e dell'allegato B, capitoli II e III, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537 ;
d) essere stati ottenuti:
1) da carni fresche provenienti da uno stabilimento che abbia ottenuto il riconoscimento comunitario e che rispondono alle condizioni previste dagli articoli 11 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 1› marzo 1992, n. 231, nonche' alle condizioni fissate all'allegato A, cap. III, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537 ;
2) da carni fresche che soddisfino le esigenze fissate per i Paesi di produzione nel caso di applicazione dell'art. 3;
3) da prodotti a base di carne fabbricati in uno stabilimento che figura nell'elenco di cui all' art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537 ;
e) soddisfare le esigenze generali stabilite dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537 ; ed in particolare:
1) aver subi'to uno dei trattamenti di cui all' art. 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537 ;
2) essere stati sottoposti ad una ispezione da parte del veterinario ufficiale in conformita' all'allegato B, capitolo IV, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537 ; se si tratta di un contenitore ermeticamente chiuso, l'ispezione deve effettuarsi secondo la prescrizione di cui all'allegato B, cap. VIII, del decreto legislativo citato;
3) in caso di confezionamento o di imballaggio, essere confezionati e imballati conformemente all'allegato B, cap. V, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537 ;
4) essere provvisti di un bollo sanitario rispondente alle condizioni relative alla bollatura previste, per gli Stati membri, dall'allegato B, cap. VI, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537 ; le quali devono essere sostituite dall'indicazione del Paese terzo di origine, corredata dal numero di autorizzazione veterinaria dello stabilimento di origine;
5) essere immagazzinati e trasportati in condizioni di igiene soddisfacenti, conformemente all'allegato B, cap. VII, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537 , e manipolati in condizione di igiene soddisfacenti; per quanto riguarda i prodotti a base di carne di cui all' art. 7, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537 , il produttore deve indicare sulla confezione, a scopo di controllo, in modo visibile e leggibile, la temperatura alla quale il prodotto deve essere trasportato e immagazzinato ed il periodo durante il quale ne e' garantita la conservazione;
f) non essere stati sottoposti a trattamenti con radiazioni ionizzanti.
2. I prodotti a base di carne sono assoggettati alle disposizioni di etichettatura di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 .

Art. 5

1. L'importazione di prodotti a base di carne da Paesi terzi o da parte di Paesi terzi e' consentita soltanto in provenienza da stabilimenti inseriti negli elenchi adottati dalle Comunita' europee.
2. Gli elenchi di cui al comma 1 sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana a cura del Ministero della sanita'.

Art. 6

1. L'importazione di prodotti a base di carne da un Paese terzo e' subordinata alla presentazione di un certificato di polizia sanitaria e di un certificato di sanita' redatto, secondo il modello riportato negli allegati A e B, da un veterinario ufficiale del Paese esportatore.
2. Il certificato di cui al comma 1 deve:
a) essere redatto almeno in una delle lingue ufficiali del Paese destinatario e nella lingua italiana;
b) accompagnare i prodotti a base di carne ed essere in esemplare originale;
c) essere composto di un solo foglio;
d) essere rilasciato per un solo destinatario;
e) attestare che i prodotti a base di carne soddisfano i requisiti previsti dal presente decreto.

Art. 7

1. I prodotti a base di carne, provenienti da un Paese terzo, sono sottoposti, all'atto dell'importazione ad un controllo sanitario secondo le procedure prescritte.
2. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, l'importazione di prodotti a base di carne in provenienza da un Paese terzo e' vietata quando dal controllo sanitario risulti che:
a) i prodotti a base di carne non provengono dal territorio o da una parte del territorio di un Paese terzo inserito nell'elenco di cui all'art. 5;
b) i prodotti a base di carne provengono dal territorio o da una parte del territorio di un Paese terzo dal quale sono vietate le importazioni;
c) il certificato di polizia sanitaria che accompagna i prodotti a base di carne non e' conforme ai requisiti stabiliti all'art. 6.
3. Puo' essere autorizzato il transito di prodotti a base di carne provenienti da un Paese terzo e diretti verso un altro Paese terzo attraverso il territorio delle Comunita' europee a condizione che:
a) l'interessato fornisca la prova che il primo Paese terzo verso il quale sono avviati i prodotti a base di carne, dopo essere transitati nel territorio della Comunita' europea, si impegni a non respingere o rispedire verso la Comunita' stessa i prodotti a base di carne di cui e' stata autorizzata l'importazione o il transito;
b) il trasporto sia stato preventivamente autorizzato dalle autorita' competenti dello Stato membro nel cui territorio e' stato effettuato il controllo sanitario all'importazione;
c) il trasporto sia effettuato senza rottura di carico nel territorio della Comunita', sotto il controllo delle autorita' competenti in veicoli o in contenitori sigillati dalle autorita' competenti; le sole manipolazioni autorizzate nel corso di tale trasporto sono quelle effettuate al punto di entrata nel territorio della Comunita' o di uscita da esso per il trasbordo diretto da una nave o da un aeromobile su qualsiasi altro mezzo di trasporto o viceversa.

Art. 8

1. Ogni partita di prodotti a base di carne e' sottoposta prima di essere messa in commercio ad un controllo di polizia sanitaria effettuato, secondo le modalita' prescritte, da un veterinario ufficiale della USL di destinazione del prodotto stesso.
2. Gli importatori devono comunicare con almeno due giorni lavorativi di anticipo, al servizio incaricato del controllo del luogo di destinazione la quantita', la natura dei prodotti a base di carne e il momento a decorrere dal quale il controllo puo' essere effettuato.
3. Il controllo sanitario di cui al comma 1 e' effettuato a sondaggio e ha lo scopo di verificare:
a) il certificato di sanita', la conformita' dei prodotti a base di carne alle indicazioni riportate nel certificato medesimo e la bollatura;
b) lo stato di conservazione, l'eventuale insudiciamento e la presenza di germi patogeni;
c) la presenza di residui;
d) che la produzione e' stata effettuata in stabilimenti riconosciuti;
e) le condizioni di trasporto.
4. Non sono ammessi all'importazione i prodotti a base di carne che al controllo sanitario risultano:
a) non idonei al consumo umano;
b) non soddisfare le condizioni previste dal presente decreto e dagli allegati A e B del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537 ;
c) essere scortati da certificati non conformi a quelli riportati negli allegati.
5. I prodotti a base di carne non ammessi all'importazione devono essere respinti se non si oppongono motivi di polizia sanitaria o di sanita'.
6. Nel caso in cui sia impossibile il respingimento di cui al comma 5 i prodotti a base di carne devono essere distrutti.
7. In deroga a quanto previsto ai commi 5 e 6, su richiesta dell'importatore o di un suo mandatario, puo' essere autorizzata l'introduzione nel territorio nazionale dei prodotti a base di carne per essere destinati a scopi diversi dal consumo umano purche' non costituiscano un pericolo per la salute umana o per gli animali e a condizione che provengano da un Paese compreso nell'elenco di cui all'art. 5, e nei confronti del quale non vigono misure restrittive di polizia sanitaria.
8. I prodotti di cui al comma 7 non possono essere spediti verso uno Stato membro o verso un Paese terzo.
9. Sui certificati sanitari deve essere riportata, dopo il controllo di cui al comma 1, un'indicazione sulla destinazione riservata ai prodotti a base di carne.

Art. 9

1. Ogni partita di prodotti a base di carne, la cui introduzione nel territorio delle Comunita' europee avvenga attraverso il territorio nazionale deve essere scortata, dopo i controlli di cui all'art. 8, da un certificato, in esemplare originale, conforme al modello di cui all'allegato A.
2. Il certificato di cui al comma 1 deve:
a) essere rilasciato dal veterinario competente del posto di controllo o del luogo d'immagazzinamento;
b) essere rilasciato il giorno del carico per la spedizione dei prodotti a base di carne verso il Paese destinatario;
c) essere redatto almeno nella lingua di tale Paese.

Art. 10

1. Le spese delle operazioni previste dal presente decreto sono a carico dello speditore, del destinatario o del loro rappresentante, senza alcun indennizzo da parte dello Stato.

Art. 11

1. L'importazione dei prodotti a base di carne e' consentita soltanto attraverso i posti d'ispezione frontaliera approvati dalla Commissione delle Comunita' europee.

Art. 12

1. Fatte salve le esigenze di polizia sanitaria di cui all'art. 3, comma 2, lettera b) il Ministro della sanita' vieta l'importazione dei prodotti a base di carne provenienti direttamente o indirettamente da un Paese terzo o da una parte del suo territorio qualora si manifesti o si propaghi una malattia contagiosa degli animali che, trasmessa attraverso i prodotti a base di carne, puo' compromettere la salute pubblica o lo stato sanitario del patrimonio zootecnico, ovvero in tutti i casi in cui sussistono motivi di polizia sanitaria.
2. Le misure adottate sono immediatamente comunicate alla Commissione con l'indicazione dei motivi.

Art. 13

1. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni contenute negli articoli 8, comma 8, e 11 e' punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tre milioni a lire dodici milioni.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 4 febbraio 1993 SCALFARO AMATO, Presidente del Consiglio dei Ministri COSTA, Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie DE LORENZO, Ministro della sanita' GUARINO, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato FONTANA, Ministro dell'agricoltura e delle foreste COLOMBO, Ministro degli affari esteri MARTELLI, Ministro di grazia e giustizia BARUCCI, Ministro del tesoro Visto, il Guardasigilli: CONSO

Allegato A

ALLEGATO A
Modello
CERTIFICATO DI CONTROLLO D'IMPORTAZIONE VALIDO PER I PRODOTTI A BASE DI CARNE IMPORTATI IN PROVENIENZA DA PAESI TERZI.
Stato membro in cui e' stato effettuato il controllo all'importazione:
. ...................................................................
Posto di controllo: ..............................................
Natura dei prodotti a base di carni: .............................
...................................................................
Confezionamento: .................................................
Numero di cartoni: ...............................................
Peso netto: ......................................................
Paese d'origine: .................................................
Nel caso di prodotti a base di carne:
prodotti importati in conformita' all'art. 14, all'art. 21- bis, paragrafo 2 (1) della direttiva 72/462/CEE : .........................
Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che i prodotti a base di carne oggetto del presente certificato sono stati controllati al momento del loro inoltro.
......................
(luogo e data)
........................................
(firma del veterinario ufficiale)
------------------
(1) Cancellare la menzione inutile.

Allegato B

ALLEGATO B
Modello
CERTIFICATO DI SANITA'
RELATIVO A PRODOTTI A BASE DI CARNE (1) DESTINATI A
...................................................................
(Stato membro della CEE)
N. ................
Paese speditore: .................................................
Ministero: .......................................................
Servizio:
Riferimento (2): .................................................
1. Identificazione dei prodotti a base di carne.
Prodotti a base di carne di: .....................................
(specie animale)
Natura dei pezzi: ................................................
Natura dell'imballaggio: .........................................
Numero dei pezzi o degli imballaggi: .............................
Temperatura di deposito e di trasporto richiesta (3): ............
Durata di conservazione (3): .....................................
Peso netto: ......................................................
2. Provenienza dei prodotti a base di carne.
Indirizzo/i e numero/i di riconoscimento veterinario dello/degli stabilimento/i riconosciuto/i: ......................................
. ...................................................................
. ...................................................................
3. Destinazione dei prodotti a base di carne.
I prodotti a base di carne sono spediti da: ......................
(luogo di spedizione) a: ...............................................................
(Paese e luogo di destinazione)
con il seguente trasporto (4): ...................................
Nome e indirizzo dello speditore: ................................ .
..................................................................
.
Nome e indirizzo del destinatario: ...............................
. ...................................................................
4. Attestato di sanita'.
Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica:
a) che i prodotti a base di carne sopraindicati;
che l'etichetta apposta sugli imballaggi dei prodotti a base di carne sopraindicati,
reca/no i bolli comprovanti che i prodotti a base di carne sono stati ottenuti esclusivamente da carni fresche provenienti da animali macellati in macelli riconosciuti per l'esportazione verso il Paese destinatario, o, in caso di applicazione dell' art. 21- bis, paragrafo 2, della direttiva 72/462/CEE , da animali macellati in un macello specialmente riconosciuto per la consegna di carni per il trattamento previsto nel suddetto paragrafo (5);
b) che i prodotti a base di carne sono riconosciuti adatti incondizionatamente al consumo umano in seguito ad ispezione veterinaria effettuata conformemente alla direttiva 72/462/CEE ;
c) che i prodotti a base di carne sono stati ottenuti a partire da carni suine che sono state sottoposte/non sono state sottoposte all'esame per la ricerca delle trichine e che in questo caso sono state sottoposte ad un trattamento mediante freddo (5);
d) che i mezzi di trasporto e le condizioni di carico dei prodotti a base di carne oggetto della spedizione corrispondono alle prescrizioni d'igiene previste per la spedizione verso il Paese destinatario;
e) che i prodotti a base di carne sono stati ottenuti a partire da carni che soddisfano le esigenze del capitolo III della direttiva 72/462/CEE e quelli dell' art. 3 della direttiva 77/99/CEE sono stati ottenuti in applicazione della deroga prevista allart. 21-bis, paragrafo 2, della direttiva 72/462/CEE (5).
Fatto a ................... il ................
........................................
(firma del veterinario ufficiale)
------------------
(1) Prodotti a base di carne ai sensi della direttiva 92/5/CEE .
(2) Facoltativo.
(3) Da completare in caso d'indicazione conformemente all' art. 7 comma 2 della direttiva 92/5/CEE .
(4) Per i carri ferroviari e gli autocarri indicare il numero di immatricolazione, per gli aerei il numero del volo e per le navi il nome.
(5) Cancellare la menzione inutile.
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