048U0057
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Disposizioni circa la proroga della validita' degli speciali permessi di circolazione per gli autoveicoli. (DECRETO LEGISLATIVO 11 febbraio 1948 n. 57)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 , con le modificazioni ad esso apportate dall' art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98 ; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Sulla proposta del Ministro per i trasporti, d'intesa con i Ministri per gli affari esteri, per l'interno, per la grazia e giustizia e per l'industria e commercio; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 febbraio 1948;
Art. 1
E' data facolta' al Ministro per i trasporti, d'intesa con i Ministri per l'interno e per l'industria e commercio, di prorogare la validita' degli speciali permessi di circolazione per gli autoveicoli oltre il periodo di tempo stabilito dall' art. 5 del regio decreto-legge 5 maggio 1944, n. 133 , nonche' di esentare alcune o tutte le categorie di autoveicoli dall'obbligo del permesso stesso.
Art. 2
E' abrogato l' art. 2 del regio decreto-legge 5 maggio 1944, n. 133 .
Art. 3
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addi' 11 febbraio 1948 DE NICOLA DE GASPERI - CORBELLINI - SFORZA - SCELBA - GRASSI - TREMELLONI Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addi' 21 febbraio 1948 Atti del Governo, registro n. 17, foglio n. 134. - FRASCA