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048U0616

IT - Decreti Legislativi

048U0616

Convention Convention on international civil aviation Parte di provvedimento in formato grafico Convenzione (DECRETO LEGISLATIVO 06 marzo 1948 n. 616)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 , con le modificazioni ad esso apportate dall' art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98 ; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno, per il tesoro, per le finanze, per i trasporti e per la difesa; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 4 marzo 1948:

Art. 1

Piena ed intera esecuzione e' data alla, Convenzione internazionale per l'aviazione civile stipulata, a Chicago il 7 dicembre 1944.

Art. 2

Il presente decreto entra in vigore alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto conformemente all'art. 93 della Convenzione suddetta.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addi' 6 marzo 1948 DE NICOLA DE GASPERI - SFORZA - SCELBA - DEL VECCHIO - PELLA - CORBELLINI - FACCHINETTI Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addi' 23 aprile 1948 Atti del Governo, registro n. 19, foglio n. 187. - FRASCA

Convention

Convention on international civil aviation
Parte di provvedimento in formato grafico

Art. 1

(Traduzione)
Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale
PREAMBOLO
Considerato che il futuro sviluppo dell'aviazione civile
internazionale puo' notevolmente contribuire a creare e mantenere l'amicizia e la comprensione fra le nazioni ed i popoli del mondo, mentre che ogni abuso al riguardo puo' significare un pericolo per la
sicurezza generale; e
Considerato che e' desiderabile evitare ogni contrasto e promuovere
quella cooperazione fra le nazioni ei i popoli da cui dipende la Pace del mondo;
I sottosegnati Governi, avendo convenuto su certi principi ed
accordi al fine di facilitare lo sviluppo dell'aviazione civile internazionale in modo sicuro ed ordinato e di stabilire i servizi dei trasporti aerei internazionali sulla base dell'eguaglianza delle possibilita' e di un esercizio sano ed economico;
Hanno a tal fine concluso la presente Convenzione:
Art. 1
Gli Stati contraenti riconoscono che ogni Stato ha la completa ed esclusiva sovranita' sullo spazio aereo sovrastante il proprio territorio.

Art. 2

Art. 2
Ai fini della presente Convenzione, e' considerato territorio di
uno Stato lo spazio terrestre e le acque territoriali ad esso adiacenti sotto la sovranita', la supremazia, la protezione od il mandato di tale Stato.

Art. 3

Art. 3
a) La presente Convenzione e' applicabile solo agli aeromobili
civili e non si applichera' agli aeromobili di Stato.
b) Gli aeromobili usati nei servizi militari, doganali e di polizia
saranno considerati come aeromobili di Stato.
c) Nessun aeromobile di Stato di uno Stato contraente potra'
sorvolare il territorio di un altro Stato o atterrarvi senza esservi autorizzato da un accordo speciale o in altro modo e conformemente alle condizioni poste.
d) Gli Stati contraenti s'impegnano, nell'emanare le disposizioni per i propri aeromobili, a tenere in debito conto la sicurezza della navigazione degli aeromobili civili.

Art. 4

Art. 4
Ogni Stato contraente e' d'accordo di non usare l'aviazione civile per fini incompatibili con quelli della presente Convenzione.

Art. 5

Art. 5
Ogni Stato contraente conviene che tutti gli aeromobili degli altri
Stati contraenti, che non siano impiegati in servizi aerei internazionali registrati, hanno diritto, a condizione di osservare le norme della presente Convenzione, di compiere voli entro il proprio territorio o di traversarlo senza fermarvisi e di farvi sosta per scopi non commerciali, senza la necessita' di ottenere un permesso preventivo, fermo restando il diritto dello Stato sorvolato di richiederne l'atterraggio.
Tuttavia ogni Stato contraente si riserva il diritto, per ragioni di sicurezza di volo, di richiedere che gli aeromobili, che abbiano l'intenzione di sorvolare regioni inaccessibili o senza adeguate installazioni di navigazione aerea, segnano determinate rotte oppure ottengano speciale permesso per tali voli.
Tali aeromobili, se impiegati nel trasporto di passeggeri, di merce
o di posta dietro compenso o dietro noleggio in servizi aerei internazionali diversi da quelli registrati, potranno anche, a condizione di osservare le disposizioni dell'art. 7, avere il privilegio di imbarcare o sbarcare passeggeri, merce o posta, fermo restando il diritto dello Stato, in cui tale imbarco o sbarco abbia luogo, di porre quelle norme, condizioni o limitazioni che ritenga desiderabili.

Art. 6

Art. 6
Nessun servizio aereo internazionale registrato potra' essere
esercitato al di sopra o entro il territorio di uno Stato contraente, se non col permesso speciale od altra autorizzazione di tale Stato, e con l'osservanza delle condizioni poste da tale permesso od autorizzazione.

Art. 7

Art. 7
Ogni Stato contraente avra' il diritto di rifiutare agli aeromobili
di altri Stati contraenti il permesso di imbarcare nel proprio territorio passeggeri, posta e merce, trasportati dietro compenso o dietro noleggio e destinati ad un altro punto del proprio territorio.
Ogni Stato contraente s'impegna a non concludere accordi che specificamente concedano, su una base di esclusivita', un simile privilegio ad un altro Stato o ad una aviolinea di un altro Stato, ed a non ottenere un tale privilegio esclusivo da un altro Stato.

Art. 8

Art. 8
Nessun aeromobile in grado di esser diretto senza pilota potra'
sorvolare senza pilota il territorio di uno Stato contraente senza le speciale autorizzazione di tale Stato e conformemente alle condizioni di tale autorizzazione. Ogni Stato contraente s'impegna ad assicurare che il volo di tali aeromobili senza pilota, in regioni aperte agli aeromobili civili, sia controllato in modo da evitare ogni pericolo per gli aeromobili civili.

Art. 9

Art. 9
a) Ogni Stato contraente puo', per motivi di necessita' militari o di sicurezza pubblica, limitare o proibire uniformemente per gli aeromobili di altri Stati il sorvolo di certe aree del proprio territorio, purche' a tale riguardo nessuna distinzione sia fatta fra gli aeromobili dello Stato del cui territorio si tratta, impiegati in servizi aerei internazionali registrati, e gli aeromobili degli altri Stati contraenti similmente impiegati. Tali aree proibite devono essere di estensione ragionevole e situate in modo da non ostacolare inutilmente la navigazione aerea. La descrizione di tali aree proibite del territorio di uno Stato contraente, cosi' come ogni loro successiva modifica, sara' comunicata al piu' presto possibile agli altri Stati contraenti ed all'Organizzazione per l'Aviazione Civile Internazionale.
b) Ogni Stato contraente si riserva inoltre il diritto, in
circostanze eccezionali o durante un periodo di emergenza, oppure nell'interesse della sicurezza pubblica, e con effetto immediato, di limitare o proibire temporaneamente il sorvolo in tutto o in parte del proprio territorio, alle condizioni che tale limitazione o proibizione si applichi senza distinzione di nazionalita' agli aeromobili di tutti gli altri Stati.
c) Ogni Stato contraente, alle condizioni da esso prescritte,
potra' richiedere che gli aeromobili che pene trino nelle aree di cui ai sottoparagrafi a) o b) atterrino il piu' presto possibile in un determinato aeroporto del proprio territorio.

Art. 10

Art. 10
Salvo il caso in cui, a norma della presente Convenzione o per
speciale autorizzazione, un aeromobile abbia il permesso di traversare il territorio di uno stato contraente senza atterrarvi, ogni aeromobile che penetri sul territorio di uno Stato contraente, qualora i regolamenti di tale Stato lo richiedano, dovra' atterrare in un aeroporto designato da quello Stato, per fini doganali o per altre ispezioni. Nel lasciare il territorio di uno Stato contraente, tali aeromobili dovranno partire da un aeroporto doganale, designato egualmente. Le caratteristiche di tutti gli aeroporti doganali designati saranno pubblicate dallo Stato e trasmesse all'Organizzazione per l'Aviazione Civile Internazionale stabilita dalla Parte II della presente Convenzione, per essere comunicate a tutti gli altri Stati contraenti.

Art. 11

Art. 11
Con l'osservanza delle disposizioni della presente Convenzione, le leggi ed i regolamenti di uno Stato contraente relativi all'ingresso ed all'uscita dal proprio territorio degli aeromobili impiegati nella navigazione aerea internazionale, ovvero all'uso ed alla navigazione di tali aeromobili entro il proprio territorio, si applicheranno agli aeromobili di tutti gli Stati contraenti senza distinzione di nazionalita' e saranno osservati da tali aeromobili al loro arrivo, o alla loro partenza o durante la loro presenza nel territorio di tale Stato.

Art. 12

Art. 12
Ogni Stato contraente si impegna ad adottare misure atte ad
assicurare che tutti gli aeromobili che sorvolino il proprio territorio o vi compiano manovre cosi' come tutti gli aeromobili che portino la propria marca di nazionalita', dovunque si trovino, si conformino alle norme ed al regolamenti ivi in vigore relativi al volo ed alle manovre degli aeromobili. Ogni Stato contraente s'impegna a mantenere la propria regolamentazione al riguardo il piu' possibile conforme a quella di volta in volta stabilita in applicazione della presente Convenzione. Sull'alto mare, si applicheranno le norme stabilite dalla presente Convenzione.
Ogni Stato contraente s'impegna a perseguire tutte le persone che violino i regolamenti applicabili.

Art. 13

Art. 13
Le leggi ed i regolamenti di uno Stato contraente relativi
all'ingresso o all'uscita dal proprio territorio di passeggeri, equipaggio o merce di un aeromobile, cosi' come in regolamenti relativi all'ingresso, l'uscita, l'immigrazione, i passaporti, la dogana e la quarantena, dovranno essere osservati da tali passeggeri, equipaggi o merce, sia direttamente sia da altri per loro conto, all'ingresso o alla partenza o durante la sosta nel territorio di tale Stato.

Art. 14

Art. 14
Ogni Stato contraente conviene di prendere effettive misure onde
prevenire la propagazione, attraverso la navigazione aerea, del colera, del tifo (epidemico), del vaiolo, della febbre gialla, della peste e di quelle altre malattie contagiose che gli Stati contraenti di volta in volta decidano di designare, ed a tal fine gli Stati contraenti si manterranno in stretto contatto con gli uffici incaricati delle regolamentazioni internazionali delle misure sanitarie da applicare agli aeromobili.
Tali contatti non pregiudicheranno l'applicazione delle convenzioni
internazionali esistenti in materia, e di cui gli Stati contraenti possano far parte.

Art. 15

Art. 15
Ogni aeroporto di uno Stato contraente aperto al pubblico uso da
parte dei propri aeromobili nazionali sara', ferme restando le disposizioni dell'art. 68, egualmente aperto alle medesime condizioni agli aeromobili di tutti gli altri Stati contraenti. Condizioni egualmente uniformi si applicheranno all'uso, da parte degli aeromobili di ogni Stato contraente, di tutte le installazioni per la navigazione aerea, ivi compresi i servizi radio e meteorologici, che siano posti all'uso pubblico per la sicurezza e la speditezza della navigazione aerea.
Gli oneri imposti o autorizzati da uno degli Stati contraenti per l'uso di tali aeroporti ed installazioni per la navigazione aerea da parte degli aeromobili degli altri Stati contraenti, non debbono essere superiori:
a) per gli aeromobili non impiegati in servizi aerei
internazionali registrati, a quelli che sarebbero pagati dai propri aeromobili nazionali dello stesso tipo impiegati in operazioni
similari, e
b) per gli aeromobili impiegati in servizi aerei internazionali registrati, a quelli che sarebbero pagati dai propri aeromobili nazionali impiegati in similari servizi aerei internazionali. Tali oneri saranno tutti pubblicati e comunicati all'Organizzazione per l'Aviazione Civile Internazionale: a condizione che, su richiesta, di uno Stato contraente che vi sia interessato, gli oneri imposti per l'uso di aeroporti e di altre installazioni siano esaminati dal Consiglio, che riferira' e fara' raccomandazioni in materia allo Stato o agli Stati interessati. Nessuna tassa, diritto, od altro onere sara' imposto da uno Stato contraente per l'esclusivo diritto di transito, d'ingresso o di uscita dal proprio territorio da parte di un aeromobile di uno Stato contraente o delle relative persone o proprieta'.

Art. 16

Art. 16
Le autorita' competenti di ciascuno degli Stati contraenti avranno il diritto di visitare, senza ingiustificati ritardi, gli aeromobili degli altri Stati contraenti all'atterraggio od alla partenza, e di ispezionare i certificati e gli altri documenti prescritti dalla presente Convenzione.

Art. 17

Art. 17
Gli aeromobili hanno la nazionalita' dello Stato in cui sono
registrati.

Art. 18

Art. 18
Un aeromobile non puo' essere validamente registrato in piu' di uno
Stato; pero' la sua registrazione puo' essere trasferita da uno Stato ad un altro.

Art. 19

Art. 19
La registrazione o il trasferimento di registrazione degli
aeromobili in uno Stato contraente saranno effettuati in conformita' alle leggi e regolamenti di questo.

Art. 20

Art. 20
Ogni aeromobile impiegato nella navigazione aerea internazionale
portera' le proprie marche di nazionalita' e di registrazione.

Art. 21

Art. 21
Ogni Stato contraente s'impegna a fornire dietro domanda ad ogni
altro Stato contraente od alla Organizzazione per l'Aviazione Civile Internazionale, le informazioni riguardanti la registrazione e la proprieta' di ogni aeromobile registrato in tale Stato. Inoltre, ogni Stato contraente fornira' all'Organizzazione per l'Aviazione Civile Internazionale, con le norme da questa prescritte, rapporti il piu' possibile particolareggiati riguardanti la proprieta' ed il controllo degli aeromobili registrati in tale Stato ed abitualmente impiegati nella navigazione aerea internazionale. I dati cosi' ottenuti dall'Organizzazione per l'Aviazione Civile Internazionale saranno da questa posti a disposizione degli altri Stati contraenti che lo richiedano.

Art. 22

Art. 22
Ogni Stato contraente conviene di adottare, mediante speciali
regolamenti od in altro modo, tutte le misure possibili atte ad assicurare ed accelerare la navigazione aerea fra i territori degli Stati contraenti, e ad evitare agli aeromobili, agli equipaggi, ai passeggeri ed alla merce ritardi non indispensabili, specialmente nell'applicazione delle leggi relative all'immigrazione, alla quarantena, alla dogana ed all'uscita.

Art. 23

Art. 23
Ogni Stato contraente s'impegna, per quanto praticamente possibile,
a stabilire per la dogana e l'immigrazione relative alla navigazione aerea internazionale una procedura conforme ai sistemi pratici che possano essere stabiliti o raccomandati di volta in volta in applicazione della presente Convenzione. Nessuna disposizione della presente Convenzione puo' essere interpretata come un ostacolo alla costituzione di aeroporti franchi.

Art. 24

Art. 24
a) Gli aeromobili in volo per, da o attraverso il territorio di un altro Stato contraente saranno temporaneamente esenti da dazi, fermi restando i regolamenti doganali di tale Stato. Il carburante, gli olii lubrificanti, i pezzi di ricambio, l'equipaggiamento normale e le provviste che si trovino a bordo di un aeromobile di uno Stato contraente, all'arrivo nel territorio di un altro Stato contraente e che restino a bordo fino alla partenza dal territorio di tale Stato, saranno esenti da dazi doganali, da tasse di ispezione o da simili dazi ed oneri nazionali o locali. Tale esenzione non si applichera' alle quantita' od agli articoli scaricati, salve le disposizioni doganali dello Stato che possano richiedere che essi siano posti sotto sorveglianza doganale.
b) Le parti di ricambio e l'equipaggiamento importati nel
territorio di uno Stato contraente per essere montati o usati sugli aeromobili di un altro Stato contraente impiegati nella navigazione aerea internazionale, saranno esenti da dazi doganali, fermi restando i regolamenti dello Stato interessato che possono disporre che tali articoli siano posti sotto la sorveglianza ed il controllo doganale.

Art. 25

Art. 25
Ogni Stato contraente s'impegna a provvedere alle misure di
assistenza, nel limite del possibile, per gli aeromobili in pericolo nel proprio territorio, ed a permettere, sotto il controllo delle proprie autorita', che i proprietari degli aeromobili o le autorita' dello Stato in cui gli aeromobili stessi siano registrati, provvedano a' quelle misure di assistenza che possano esser rese necessarie dalle circostanze. Ogni Stato contraente, che abbia intrapreso ricerche di aeromobili scomparsi, collaborera' a quelle misure coordinate che possano esser raccomandate di volta in volta in applicazione della presente Convenzione.

Art. 26

Art. 26
Nel caso di un incidente avvenuto ad un aeromobile di uno Stato
contraente e che abbia provocato morte o gravi danni, oppure che sia indice di gravi difetti tecnici dell'aeromobile o delle installazioni per la navigazione aerea, lo Stato in cui e' avvenuto l'incidente promuovera' un'inchiesta sulle circostanze dell'incidente stesso, in conformita', per quanto le proprie leggi lo permettano, con la procedura raccomandata dall'Organizzazione per l'Aviazione Civile Internazionale. Lo Stato in cui l'aeromobile e' registrato avra' la possibilita' di Inviare osservatori ad assistere alla inchiesta e lo Stato che terra' tale inchiesta comunichera' a quello il rapporto sull'argomento e le conclusioni relative.

Art. 27

Art. 27
a) Gli aeromobili di uno Stato contraente, impiegati nella
navigazione aerea internazionale, che siano autorizzati ad entrare nel territorio di un altro Stato contraente o ad attraversarlo con o senza atterraggio, non saranno soggetti ad alcuna confisca o sequestro ne' ad alcuna rivendicazione contro il proprietario o il suo agente ne' ad alcun'altra interferenza da parte, o in nome di tale Stato o di una qualsiasi persona, con la motivazione che la costruzione, il meccanismo, le parti, gli accessori o il funzionamento dell'aeromobile stesso costituiscano una violazione di brevetto, di disegno o di modello regolarmente concesso o registrato nello Stato nel cui territorio l'aeromobile sia penetrato, restando stabilito che nessun deposito cauzionale relativo alla suddetta esenzione dalla confisca o dal sequestro sia in nessun caso richiesto nello Stato in cui tale aeromobile sia penetrato.
b) Le disposizioni di cui al paragrafo a) del presente articolo si applicano anche al magazzinaggio o alle parti ed equipaggiamento di ricambio per aeromobili, ed al diritto di usare ed installare quanto sopra per la riparazione degli aeromobili di uno Stato contraente nel territorio di un altro Stato contraente, con l'intesa che le parti e l'equipaggiamento cosi' Immagazzinati che siano brevettati non possano esser venduti o distribuiti all'interno ne' esportati in via commerciale dallo Stato contraente in cui l'aeromobile sia penetrato.
c) I vantaggi garantiti dal presente articolo si applicano solo a quegli Stati, che, oltre ad esser parti nella presente Convenzione;
1) siano parti nella Convenzione Internazionale della Proprieta' Industriale e successivi emendamenti; 2) oppure abbiano promulgato leggi sui brevetti che riconoscano e diano adeguata, protezione alle invenzioni del cittadini degli altri Stati parti nella presente Convenzione.

Art. 28

Art. 28
Ogni stato contraente, nei limiti del possibile, s'impegna:
a) a stabilire, nel proprio territorio, aeroporti, servizi radio,
servizi meteorologici ed altre installazioni per la navigazione aerea al fine di facilitare la navigazione aerea internazionale, in conformita' al modello ed ai sistemi raccomandati o stabiliti di volta in volta in applicazione della presente Convenzione;
b) ad adottare e porre in funzione gli adatti sistemi
standardizzati di procedura per le comunicazioni, di codici, di marche, di segnalazione, di illuminazione e di altri metodi e regole pratiche, che potranno essere di volta in volta raccomandati o stabiliti in applicazione della presente Convenzione;
c) a collaborare alle misure internazionali tendenti ad
assicurare la pubblicazione di mappe e carte aeronautiche in conformita' ai modelli che potranno essere di volta in volta raccomandati o stabiliti in applicazione della presente Convenzione.

Art. 29

Art. 29
Ogni aeromobile di uno Stato contraente, impiegato nella
navigazione internazionale, deve portare i seguenti documenti, conformemente alle condizioni prescritte nella presente Convenzione:
a) il proprio certificato di registrazione;
b) il proprio certificato di navigabilita';
c) le regolari licenze per ogni membro dell'equipaggio;
d) il proprio libro di bordo;
e) se e' fornito di apparecchio radio, la licenza della stazione radio di bordo;
f) se trasporta passeggeri, una lista dei loro nomi coi luoghi
d'imbarco e di destinazione;
g) se trasporta merce, una dichiarazione esplicita e dettagliata della merce stessa.

Art. 30

Art. 30
a) Gli aeromobili di ciascuno degli Stati contraenti possono
trasportare apparecchi radio-trasmittenti, all'interno o al di sopra del territorio di un altro Stato contraente, solo nel caso in cui lo Stato nel quale essi siano registrati abbia rilasciato, attraverso le sue autorita' competenti, una licenza per l'installazione e l'utilizzazione di tali apparecchi. L'uso di apparecchi radiotrasmittenti nel territorio dello Stato contraente sorvolato dev'essere conforme ai regolamenti prescritti da tale Stato.
b) Gli apparecchi radio-trasmittenti possono essere usati solo dai membri dell'equipaggio di bordo che siano forniti di speciale licenza a tal fine rilasciata dalle autorita' competenti dello Stato in cui gli aeromobili siano registrati.

Art. 31

Art. 31
Ogni aeromobile impiegato nella navigazione internazionale sara'
provvisto di un certificato di navigabilita' rilasciato o convalidato dallo Stato in cui esso sia registrato.

Art. 32

Art. 32
a) Il pilota e gli altri membri del personale di governo di ogni
aeromobile impiegato nella navigazione internazionale saranno provvisti di patenti di abilitazione e di licenze rilasciate o convalidate dallo Stato in cui l'aeromobile stesso e' registrato.
b) Ogni Stato contraente si riserva il diritto di rifiutare ai fini
del sorvolo del proprio territorio, il riconoscimento, alle patenti di abilitazione ed alle licenze conferite ad uno dei propri cittadini da parte di un altro Stato contraente.

Art. 33

Art. 33
I certificati di navigabilita', le patenti di abilitazione e le
licenze rilasciati o convalidati dallo Stato contraente in cui l'aeromobile sia registrato, saranno riconosciuti validi dagli altri Stati contraenti, purche' le condizioni a cui tali certificati o licenze sono rilasciati o convalidati siano eguali o superiori allo standard minimo che di volta in volta puo' essere stabilito in applicazione della presente Convenzione.

Art. 34

Art. 34
Per ogni aeromobile impiegato nella navigazione internazionale deve
esser mantenuto un libro di bordo in cui siano contenute le caratteristiche dell'aeromobile, del suo equipaggio e di ogni viaggio, nella forma prescritta di volta in volta in applicazione della presente Convenzione.

Art. 35

Art. 35
a) Le munizioni o i materiali di guerra non possono essere
trasportati all'interno o al di sopra del territorio di uno Stato da un aeromobile impiegato nella navigazione internazionale, se non col permesso di tale Stato. Ogni Stato determinera' mediante regolamenti cio' che costituisce munizioni o materiale bellico ai sensi del presente articolo, tenendo in debito conto, ai fini dell'uniformita', le raccomandazioni che l'Organizzazione per l'Aviazione Civile Internazionale puo' fare di volta in volta.
b) Ogni Stato contraente si riserva il diritto, per ragioni di
sicurezza e di ordine pubblico, di regolare o proibire il trasporto, all'interno o al di sopra del proprio territorio, di articoli diversi da quelli numerati nel paragrafo a) a condizione che non sia fatta nessuna distinzione a tale riguardo fra i propri aeromobili impiegati nella navigazione internazionale e gli aeromobili degli altri Stati impiegati egualmente, ed inoltre a condizione che non sia imposta nessuna restrizione che possa ostacolare il trasporto e l'uso sugli aeromobili degli apparecchi necessari alla manovra od alla navigazione od alla sicurezza del personale o dei passeggeri.

Art. 36

Art. 36
Ogni Stato contraente puo' proibire o regolare l'uso degli
apparecchi fotografici da parte degli aeromobili al di sopra del proprio territorio.

Art. 37

Art. 37
Ogni Stato contraente s'impegna a collaborare nell'assicurare il
piu' alto grado possibile di uniformita' nei regolamenti nei modelli, nelle procedure e nell'organizzazione relativi agli aeromobili, al personale, alle rotte aeree ed ai servizi ausiliari, in tutti i casi in cui tale uniformita' faciliti e migliori la navigazione aerea.
A tal fine l'Organizzazione per l'Aviazione Civile Internazionale adottera' e, se necessario, modifichera' di volta in volta, gli standards internazionali ed i sistemi pratici e le procedure raccomandate, relativi:
a) ai sistemi di comunicazioni e all'assistenza alla navigazione aerea, ivi comprese le segnalazioni a terra;
b) alle caratteristiche degli aeroporti e delle piste di
atterraggio;
c) alle regole dell'aria ed ai sistemi pratici di controllo sul traffico aereo;
d) alle licenze del personale di governo e dei meccanici;
e) alla navigabilita' degli aeromobili;
f) alla registrazione ed identificazione degli aeromobili;
g) alla raccolta ed allo scambio di informazioni meteorologiche;
h) ai libri di bordo;
i) alle mappe e carte aeronautiche;
j) alle procedure di dogana e d'immigrazione;
k) agli aeromobili in pericolo ed all'inchiesta sugli incidenti; ed inoltre a quelle altre, materie, connesse con la sicurezza, la regolarita' e l'efficienza della navigazione aerea, che si dimostrino di volta in volta opportune.

Art. 38

Art. 38
Ogni Stato al quale riesca impossibile di conformarsi completamente
con tale standard o procedura internazionale, o di adattare pienamente i propri regolamenti o sistemi pratici con le modificazioni dello standard o della procedura internazionale, oppure che ritenga necessario di adottare regolamenti o sistemi pratici differenti in qualche particolare da quelli stabiliti da uno standard internazionale, notifichera' immediatamente all'Organizzazione per l'Aviazione Civile Internazionale le differenze fra i propri metodi e quelli stabiliti dallo standard internazionale. Nel caso di emendamenti agli standards internazionali, ogni Stato, che non apporti le necessarie modifiche ai propri regolamenti o metodi, ne dara' notizia al Consiglio entro sessanta giorni dall'adozione dell'emendamento allo standard internazionale, oppure indichera' l'azione che si propone d'intraprendere. In tali casi il Consiglio notifichera' immediatamente a tutti gli altri Stati le differenze esistenti fra una o piu' caratteristiche di uno standard internazionale ed il sistema corrispondente in uso in tale Stato.

Art. 39

Art. 39
a) Ogni aeromobile o parte di aeromobile, nei cui riguardi esista uno standard internazionale di navigabilita' o di capacita' di esercizio ed a cui in qualche modo resti da soddisfare tale standard al momento del rilascio del proprio certificato, portera' annotata od allegata al proprio certificato di navigabilita' una enumerazione completa dei punti da regolare.
b) Ogni persona in possesso di una licenza, la quale non soddisfi in pieno alle condizioni stabilite nello standard internazionale relativo al tipo di licenza o di certificato in suo possesso, portera' annotata od allegata alla propria licenza una enumerazione completa dei punti in cui dette condizioni non siano adempiute.

Art. 40

Art. 40
Nessun aeromobile o membro del personale, munito di certificati o di licenze annotati come sopra, potra' partecipare alla navigazione internazionale senza il permesso dello Stato o degli Stati nel cui territorio penetri. La registrazione o l'uso, di tale aeromobile o di tale parte certificata di aeromobile, in uno Stato diverso da quello in cui sia avvenuta l'originaria certificazione sono lasciati a discrezione dello Stato in cui tale aeromobile o parte di aeromobile sia importata.

Art. 41

Art. 41
Le disposizioni del presente Capitolo non si applicano agli
aeromobili ed all'equipaggiamento dei tipi il cui prototipo sia sottoposto alle competenti autorita' nazionali per la certificazione entro tre anni dalla data di adozione di uno standard internazionale di navigabilita' per tale equipaggiamento.

Art. 42

Art. 42
Le disposizioni del presente Capitolo non si applicano al personale
le cui licenze siano state rilasciate entro un anno dell'adozione iniziale di uno standard internazionale di qualifica per tale personale; esse pero' in ogni caso di applicano a tutto il personale la cui licenza resti valida cinque anni dopo l'adozione di tali standard.

Art. 43

Art. 43
La presente Convenzione istituisce una organizzazione denominata
Organizzazione per l'Aviazione Civile internazionale. Essa e' composta di un'Assemblea, di un Consiglio e di quegli altri organi che possano esser necessari.

Art. 44

Art. 44
Scopi ed obbiettivi dell'Organizzazione sono di sviluppare i
principi e la tecnica della navigazione aerea internazionale e di favorire i piani e lo sviluppo dei trasporti aerei internazionali in modo da:
a) assicurare il sano ed ordinato progresso dell'aviazione civile
internazionale in tutto il mondo;
b) incoraggiare a scopo pacifico la tecnica, dei progetti e
dell'impiego degli aeromobili;
c) favorire lo sviluppo delle rotte aeree, degli aeroporti e
delle installazioni per l'aviazione civile internazionale;
d) soddisfare le necessita' dei popoli del mondo per dei
trasporti aerei sicuri, regolari, efficienti ed economici;
e) impedire i danni economici derivanti dalla eccessiva
concorrenza;
f) assicurare che i diritti degli stati contraenti siano
pienamente rispettati e che ogni Stato contraente abbia l'eguale opportunita di esercitare linee aeree internazionali;
g) evitare ogni discriminazione fra gli Stati contraenti;
h) promuovere la sicurezza di volo nella navigazione aerea
internazionale;
i) promuovere in genere lo sviluppo di tutti gli aspetti
dell'aeronautica civile internazionale.

Art. 45

Art. 45
La sede permanente dell'Organizzazione sara' determinata nella
riunione finale dell'Assemblea Interinale dell'Organizzazione Provvisoria per l'Aviazione Civile Internazionale stabilita dall'Accordo Interinale sull'Aviazione Civile Internazionale firmato a Chicago il 7 dicembre 1944. La sede puo' essere temporaneamente trasferita altrove per decisione del Consiglio.

Art. 46

Art. 46
La prima riunione dell'Assemblea sara' convocata dal Consiglio
Interinale della suddetta Organizzazione Provvisoria non appena la Convenzione sia entrata in vigore, alla data e nel luogo decisi dal Consiglio Interinale stesso.

Art. 47

Art. 47
L'Organizzazione godra' nel territorio di ogni Stato contraente
della capacita' giuridica necessaria all'esercizio delle sue finzioni. Piena personalita' giuridica le sara' garantita ove compatibile con la costituzione e le leggi degli Stati interessati.

Art. 48

Art. 48
a) L'Assemblea si riunira' una volta all'anno e sara' convocata dal
Consiglio in tempo e luogo adatti. Riunioni straordinarie dell'Assemblea possono in qualsiasi momento esser tenute per convocazione da parte del Consiglio o sulla richiesto di dieci Stati contraenti indirizzata al Segretario Generale.
b) Tutti gli Stati contraenti avranno eguale diritto ad esser
rappresentati alle riunioni dell'Assemblea ed ogni Stato contraente avra' diritto ad un voto. I delegati rappresentanti gli Stati contraenti possono essere assistiti da consiglieri tecnici, i quali possono partecipare alle riunioni ma non disporranno di voto.
c) Per la formazione del quorum nelle riunioni dell'Assemblea e'
richiesta la maggioranza degli Stati contraenti. Salvo che sia altrimenti disposto dalla presente Convenzione, le decisioni dell'Assemblea saranno prese a maggioranza dei voti espressi.

Art. 49

Art. 49
L'Assemblea avra' i seguenti poteri ed attribuzioni:
a) eleggere ad ogni sessione il proprio Presidente e gli altri
organi;
b) eleggere gli Stati contraenti che saranno rappresentati nel
Consiglio, a norma del Capitolo IX;
c) esaminare i rapporti del Consiglio, prendere le misure adatte e decidere su qualsiasi materia ad essa deferita dal Consiglio;
d) determinare le proprie regole di procedura e stabilire le
commissioni sussidiarie considerate necessarie o desiderabili;
e) votare un bilancio annuale e determinare le misure finanziarie
dell'Organizzazione, conformemente alle disposizioni del Capitolo XII;
f) verificare le spese ed approvare i conti dell'Organizzazione;
g) riferire al Consiglio, alle Commissioni sussidiarie od agli
altri organi, a propria discrezione, su ogni materia, compresa, nella propria sfera d'azione;
h) delegare al Consiglio i poteri e l'autorita' necessari o
desiderabili all'esercizio delle funzioni dell'Organizzazione e revocare o modificare in qualsiasi momento tali delegazioni di poteri;
i) attuare le particolari disposizioni del Capitolo XIII;
j) prendere in considerazione le proposte di modifica, o di
emendamento delle disposizioni della presente Convenzione e, nel caso che le approvi, raccomandarle agli Stati contraenti a norma delle disposizioni del Capitolo XXI;
k) trattare tutte le materie di competenza dell'Organizzazione, che non siano specificatamente attribuite al Consiglio.

Art. 50

Art. 50
a) Il Consiglio sara' un organo permanente responsabile verso
l'Assemblea. Sara' composto da 21 Stati con traenti eletti dall'Assemblea. Elezioni saranno tenute nella prima riunione dell'Assemblea, ed in seguito ogni tre anni, ed i membri del Consiglio in tal modo eletti resteranno in carica fino alle elezioni successive.
b) Nell'eleggere i membri del Consiglio, l'Assemblea dara'
un'adeguata rappresentanza:
1° agli Stati di primaria importanza nei trasporti aerei;
2° agli Stati non altrimenti rappresentati i quali contribuiscano
nel modo piu' largo all'approvvigionamento dei mezzi necessari alla navigazione aerea civile internazionale; ed 3° agli Stati non altrimenti rappresentati la cui designazione assicuri che tutte le maggiori aeree geografiche del mondo siano rappresentate nel Consiglio.
Ogni vacanza nel Consiglio sara' colmata al piu' presto possibile dall'Assemblea; ogni Stato contraente eletto in tal modo restera' in funzione fino allo spirare del termine del suo predecessore.
c) Nessun rappresentante di uno Stato contraente nel Consiglio puo'
essere attivamente associato ne' finanziariamente interessato nell'esercizio di un servizio aereo internazionale.

Art. 51

Art. 51
Il Consiglio eleggera' il proprio Presidente per un periodo di tre anni. Esso puo' essere rieletto. Esso non avra' diritto di voto. Il Consiglio eleggera' fra i propri membri uno o piu' Vice Presidenti i quali conserveranno il proprio diritto di voto anche quando fungeranno da Presidente. Il Presidente non sara' necessariamente scelto fra i rappresentanti dei membri del Consiglio; nel caso che sia eletto un tale rappresentante, il suo posto sara' considerato vacante e sara' colmato dallo Stato che era rappresentato.
Attribuzioni del Presidente saranno:
a) convocare il Consiglio, il Comitato per i Trasporti Aerei e la
Commissione per la Navigazione Aerea;
b) fungere da rappresentante del Consiglio; ed c) esercitare in nome del Consiglio le funzioni che questo gli assegni.

Art. 52

Art. 52
Le decisioni del Consiglio richiedono l'approvazione della
maggioranza dei propri membri. Il Consiglio puo' delegare la propria autorita', riguardo ad una materia particolare, ad un Comitato di propri membri. Le decisioni dei comitati del Consiglio possono essere appellate al Consiglio stesso da qualsiasi Stato contraente interessato.

Art. 53

Art. 53
Ogni Stato contraente puo' partecipare, senza voto, alla
discussione, da parte del Consiglio e dei suoi comitati e commissioni, di qualsiasi questione che tocchi in modo particolare i propri interessi. Nessun membro del Consiglio puo' votare quando sia in esame da parte del Consiglio stesso una controversia in cui esso sia parte.

Art. 54

Art. 54
Il Consiglio deve:
a) sottoporre all'Assemblea rapporti annuali b) eseguire le
istruzioni dell'Assemblea ed adempiere i doveri e le obbligazioni che gli siano assegnati dalla presente Convenzione;
c) stabilire la propria organizzazione e le regole di procedura;
d) nominare e stabilire le funzioni di un Comitato per i
Trasporti Aerei, scelto fra i rappresentanti dei membri del Consiglio e responsabile verso di questo;
e) stabilire una Commissione per la Navigazione Aerea, ai sensi del Capitolo X;
f) amministrare le finanze dell'Organizzazione secondo le
disposizioni dei Capitoli XII e XV;
g) fissare gli emolumenti del Presidente del Consiglio;
h) nominare un agente esecutivo principale, col titolo di
Segretario Generale, e provvedere alla nomina dell'altro personale necessario, ai sensi del Capitolo XI;
i) richiedere, riunire, esaminare e pubblicare le informazioni
relative al progresso della navigazione aerea ed all'esercizio dei servizi aerei internazionali, ivi comprese le notizie riguardanti i costi di esercizio ed i particolari delle sovvenzioni accordate alle aviolinee da parte di fondi pubblici;
j) riferire agli Stati contraenti ogni violazione della presente Convenzione cosi' come ogni inosservanza delle raccomandazioni o determinazioni del Consiglio;
k) riferire all'Assemblea ogni violazione della presente
Convenzione, qualora uno Stato contraente abbia trascurato di prendere le misure adatte entro un periodo di tempo ragionevole dopo la comunicazione della violazione stessa;
l) adottare, in applicazione delle disposizioni del Capitolo VI della presente Convenzione, gli standards internazionali ed i sistemi pratici raccomandati; disporli, per comodita', come Allegati alla presente Convenzione; e notificare a tutti gli Stati contraenti le misure prese;
m) esaminare le raccomandazioni della Commissione per la
Navigazione Aerea relative all'emendamento degli Allegati e prendere le misure adatte, ai sensi del Capitolo XX;
n) esaminare ogni questione relativa alla Convenzione che possa essergli proposta da uno Stato contraente.

Art. 55

Art. 55
Il Consiglio puo':
a) ove utile e qualora l'esperienza lo abbia dimostrato
auspicabile, creare commissioni subordinate per i trasporti aerei su base regionale o su altra base, e stabilire gruppi di Stati o di aviolinee mediante od attraverso cui si possa facilitare il raggiungimento degli scopi della presente Convenzione;
b) delegare alla Commissione per la Navigazione Aerea funzioni
addizionali a quelle prescritte nella Convenzione e revocare o modificare in qualsiasi momento tali delegazioni di poteri;
c) condurre ricerche su tutti gli aspetti dei trasporti e della navigazione aerei che siano di importanza internazionale, comunicare i risultati di tali ricerche agli Stati contraenti, e facilitare lo scambio di informazioni fra Stati contraenti in materia di trasporti e di navigazione aerei;
d) studiare ogni questione relativa all'organizzazione ed
all'esercizio dei trasporti aerei internazionali, ivi compresi la proprieta' e l'esercizio internazionali dei servizi aerei internazionali sulle rotte principali, e sottoporre all'Assemblea i piani relativi;
e) condurre indagini, dietro richiesta di qualsiasi Stato
contraente, su ogni situazione che sembri presentare, allo sviluppo della navigazione aerea internazionale, degli ostacoli superabili; e, dopo tali ricerche, redigere i rapporti che possano apparire utili.

Art. 56

Art. 56
La Commissione per la Navigazione Aerea sara' composta di dodici
membri designati dal Consiglio fra le persone nominate dagli Stati contraenti. Tali persone debbono possedere adeguate capacita' ed esperienza, nella tecnica e nella pratica aeronautica. Il Consiglio richiedera' a tutti gli Stati contraenti di trasmettergli le nomine rispettive. Il Presidente della Commissione per la Navigazione Aerea sara' designato dal Consiglio.

Art. 57

Art. 57
La Commissione per la Navigazione Aerea deve:
a) esaminare, e raccomandare al Consiglio, per la adozione, le
modifiche da apportare agli Allegati alla presente Convenzione;
b) istituire sottocommissioni tecniche in cui ogni Stato
contraente che lo desideri possa essere rappresentato;
c) dare al Consiglio pareri relativamente alla raccolta ed alla comunicazione agli Stati contraenti di tutte le informazioni che consideri necessarie ed utili al progresso della navigazione aerea.

Art. 58

Art. 58
Il Consiglio determinera', con l'osservanza delle norme stabilite dall'Assemblea e delle disposizioni della presente Convenzione, il metodo e la durata della nomina, la competenza, ed il trattamento economico, le indennita', e le condizioni di servizio del Segretario Generale e dell'altro personale dell'Organizzazione, e puo' impiegare od utilizzare i servizi dei cittadini di qualsiasi Stato contraente,

Art. 59

Art. 59
Il Presidente del Consiglio, il Segretario Generale, e l'altro
personale non debbono ne' richiedere ne' ricevere istruzioni, relativamente all'esercizio delle proprie funzioni, da alcuna autorita' al di fuori dell'Organizzazione.
Ogni Stato contraente s'impegna pienamente a rispettare il
carattere internazionale delle funzioni di tale personale ed a non cercare d'influenzare nessuno dei propri cittadini nell'esercizio delle loro funzioni.

Art. 60

Art. 60
Ogni Stato contraente s'impegna nella misura permessagli dalla
propria prassi costituzionale, ad accordare al Presidente del Consiglio, al Segretario Generale ed all'altro personale dell'Organizzazione, le immunita' ed i privilegi che sono concessi al personale corrispondente delle altre organizzazioni pubbliche internazionali. Qualora intervenga, un accordo internazionale generale sulle immunita' ed i privilegi dei funzionari internazionali, le immunita' ed i privilegi accordati al Presidente, al Segretario Generale, ed all'altro personale dell'Organizzazione, si uniformeranno alle immunita', ed ai privilegi accordati da tale accordo internazionale generale.

Art. 61

Art. 61
Il Consiglio sottoporra' all'Assemblea un bilancio annuale,
prospetti annuali dei conti e previsioni di tutte le entrate e spese.
L'Assemblea votera' il bilancio con le modificazioni che le sembrera' opportuno prescrivere, e, fatta eccezione per i contributi consentiti dagli Stati che a norma del Capitolo XV, distribuira' le spese dell'Organizzazione fra gli Stati contraenti secondo un criterio da essa di volta in volta stabilito.

Art. 62

Art. 62
L'Assemblea puo' sospendere dal diritto di voto nell'Assemblea
stessa e nel Consiglio qualsiasi Stato contraente il quale manchi di adempiere entro un periodo di tempo ragionevole alle proprie obbligazioni finanziarie verso l'Organizzazione.

Art. 63

Art. 63
Ogni Stato contraente si assumera' le spese della propria
delegazione nell'Assemblea e la rimunerazione, il viaggio e le altre spese delle persone da esso nominate a prestar servizio nel Consiglio, e di quelle nominate o incaricate di rappresentarlo in qualsiasi comitato o commissione sussidiari dell'Organizzazione.

Art. 64

Art. 64
Per cioche riguarda le questioni aeree di sua competenza che
interessino direttamente la sicurezza mondiale, l'Organizzazione puo', per voto dell'Assemblea, concludere accordi speciali con qualsiasi organizzazione generale stabilita dalle nazioni del mondo per il mantenimento della pace.

Art. 65

Art. 65
Il Consiglio puo', in nome dell'Organizzazione, concludere accordi con gli altri organismi internazionali per il mantenimento di servizi comuni e per accordi comuni relativi al personale e, con l'approvazione dell'Assemblea, puo' concludere quegli altri accordi che possano facilitare il lavoro dell'Organizzazione.

Art. 66

Art. 66
a) L'Organizzazione esercitera' anche le funzioni assegnatele
dall'Accordo sul Transito dei Servizi Aerei Internazionali e dall'Accordo sui Trasporti Aerei Internazionali conclusi a Chicago il 7 dicembre 1944, conformemente ai termini ed alle condizioni ivi stabilite.
b) I membri dell'Assemblea e del Consiglio i quali non abbiano
accettato l'Accordo sul Transito dei Servizi Aerei Internazionali e l'Accordo sui Trasporti Aerei Internazionali conclusi a Chicago il 7 dicembre 1944, non avranno diritto di votare sulle questioni demandate all'Assemblea ed al Consiglio in virtu' delle disposizioni di tali Accordi.

Art. 67

Art. 67
Ogni Stato contraente s'impegna a che le proprie aviolinee
internazionali, conformemente alle prescrizioni stabilite dal Consiglio, depositino al Consiglio stesso rapporti sul traffico, statistiche sui costi e rendiconti finanziari che indichino, fra l'altro, l'ammontare e l'origine di tutte le entrate.

Art. 68

Art. 68
Ogni Stato contraente puo', con l'osservanza delle disposizioni
della presente Convenzione, designare le rotte da seguire sul proprio territorio da parte di ogni servizio aereo internazionale e gli aeroporti che tali servizi possono utilizzare.

Art. 69

Art. 69
Qualora il Consiglio sia dell'opinione che gli aeroporti o le altre
installazioni di navigazione aerea di uno Stato contraente, ivi inclusi i servizi radio e meteorologici, non siano ragionevolmente sufficienti per un esercizio sicuro, regolare, efficiente ed economico dei servizi aerei internazionali esistenti od in programma, il Consiglio stesso procedera' a consultazioni con lo Stato direttamente in causa, e con gli altri Stati interessati al fine di trovare i mezzi per porre rimedio alla situazione, e potra' fare raccomandazioni a tale scopo. Nessuno Stato contraente sara' considerato colpevole di infrazione alla presente Convenzione qualora manchi di eseguire tali raccomandazioni.

Art. 70

Art. 70
Nelle circostanze previste dalle disposizioni dell'articolo 69, uno
Stato contraente puo' concludere un accordo col Consiglio per dar esecuzione alle suddette raccomandazioni. Lo Stato puo' scegliere di addossarsi tutte le spese contemplate in tale accordo. Qualora lo Stato non decida in tal senso, il Consiglio puo' accettare, su richiesta dello Stato stesso, di provvedere in tutto od in parte alle spese.

Art. 71

Art. 71
Qualora uno Stato contraente lo richieda, il Consiglio puo'
accettare di fornire, provvedere di personale, mantenere ed amministrare in tutto o in parte gli aeroporti e le altre installazioni di navigazione aerea, ivi inclusi i servizi radio e meteorologici, necessari nel suo territorio all'esercizio sicuro, regolare, efficiente ed economico dei servizi aerei internazionali degli altri Stati contraenti, e puo' stabilire oneri giusti e ragionevoli per l'uso delle installazioni fornite.

Art. 72

Art. 72
Ove sia necessario del terreno per le installazioni finanziate in tutto o in parte dal Consiglio, su richiesta di uno Stato contraente, tale Stato provvedera' il terreno stesso, trattenendosene, se lo desideri, i diritti, oppure ne facilitera' l'uso da parte del Consiglio a condizioni giuste e ragionevoli ed in conformita' con le proprie leggi.

Art. 73

Art. 73
Nei limiti dei fondi messi a sua disposizione dall'Assemblea ai
sensi del Capitolo XII, il Consiglio puo' provvedere alle spese correnti, ai fini del presente Capitolo, Per mezzo dei fondi generali dell'Organizzazione. Il Consiglio ripartira' i capitali richiesti ai fini del presente Capitolo in proporzioni precedentemente concordate per un periodo di tempo ragionevole fra gli Stati contraenti che vi consentano e le cui aviolinee usino le installazioni. Il Consiglio puo' anche ripartire fra gli Stati che vi consentano i fondi di esercizio che siano necessari.

Art. 74

Art. 74
Nei casi in cui il Consiglio, su richiesta di uno Stato contraente,
anticipi fondi o fornisca in tutto od in parte gli aeroporti o altre installazioni, l'accordo puo' provvedere, col consenso Ai tale Stato, all'assistenza tecnica nella direzione e nell'esercizio degli aeroporti e delle altre installazioni stesse, ed al pagamento, per mezzo delle entrate derivanti dall'esercizio di tali aeroporti ed altre installazioni, delle spese di esercizio degli aeroporti degli interessi e dell'ammortamento.

Art. 75

Art. 75
Ogni Stato contraente puo' in qualsiasi momento liberarsi dalle
obbligazioni contratte in virtu' dell'art. 70, ed assumersi gli aeroporti e le altre installazioni che il Consiglio abbia fornito nel proprio territorio a norma delle disposizioni degli articoli 71 e 72, pagando a tale Consiglio una somma che il Consiglio stesso consideri ragionevole nel caso specifico. Ove lo Stato consideri irragionevole tale somma fissata dal Consiglio, esso puo' appellarsi all'Assemblea contro la decisione del Consiglio, e l'Assemblea puo' confermare o modificare tale decisione.

Art. 76

Art. 76
I fondi, ottenuti dal Consiglio mediante il rimborso di cui
all'art. 75 o provenienti dal versamento degli interessi e dall'ammortamento di cui all'art. 74, nel caso di anticipi originariamente versati dagli Stati di cui all'art. 73, dovranno essere restituiti agli Stati cui erano originariamente ripartiti in proporzione dell'assegnazione determinata dal Consiglio.

Art. 77

Art. 77
Nessuna disposizione della presente Convenzione impedira' a due o piu' Stati contraenti di costituire organizzazioni per l'esercizio in comune dei trasporti aerei oppure aziende internazionali di esercizio, ne' di mettere in pool i propri servizi aerei su qualsiasi rotta o in qualsiasi regione; pero' tali organizzazioni o aziende e tali servizi riuniti saranno soggetti a tutte le disposizioni della presente Convenzione, ivi comprese quelle relative alla registrazione degli accordi col Consiglio.
Il Consiglio determinera' in qual modo le disposizioni della
presente Convenzione relative alla nazionalita' degli aeromobili si applicheranno gli aeromobili impiegati dalle aziende internazionali di esercizio.

Art. 78

Art. 78
Il Consiglio puo' suggerire agli Stati contraenti interessati di
formare organizzazioni congiunte per l'esercizio di servizi aerei su qualsiasi rotta od in qualsiasi regione.

Art. 79

Art. 79
Uno Stato puo' partecipare ad organizzazioni per l'esercizio in
comune o ad accordi di pool, sia mediante i propri organi governativi, sia attraverso una o piu' compagnie aeree designate dal proprio governo. Tali compagnie, a discrezione dello Stato interessato, possono essere in tutto o in parte di proprieta' dello Stato ovvero di proprieta' privata.

Art. 80

Art. 80
Ogni Stato contraente s'impegna, immediatamente dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, a notificare la denuncia della Convenzione relativa al Regolamento della Navigazione Aerea firmata a Parigi il 13 ottobre 1919 oppure della Convenzione sull'Aviazione Commerciale firmata all'Avana il 20 febbraio 1928, qualora sia parte in una di esse. Fra gli Stati contraenti, la presente Convenzione sostituisce le surriferite Convenzioni di Parigi e dell'Avana.

Art. 81

Art. 81
Tutti gli accordi aeronautici esistenti all'entrata in vigore della
presente Convenzione, fra uno Stato contraente ed un altro Stato, oppure fra un'aviolinea di uno Stato contraente ed un altro Stato o l'aviolinea di un altro Stato, dovranno essere immediatamente registrati al Consiglio.

Art. 82

Art. 82
Gli Stati contraenti stabiliscono che la presente Convenzione
abroghi tutte le obbligazioni e gli accordi tra essi che siano incompatibili con le disposizioni in essa contenute, e s'impegnano a non entrare in obbligazioni ed accordi del genere. Uno Stato contraente il quale, prima di divenire membro dell'Organizzazione, si sia assunta una qualsiasi obbligazione, nei confronti di uno Stato non contraente o di un cittadino di uno Stato contraente o non contraente, che sia incompatibile con le disposizioni della presente Convenzione, prendera' immediate misure al fine di liberarsi da tali obbligazioni.
Qualora una aviolinea di qualsiasi Stato contraente si sia assunta una di tali obbligazioni incompatibili, lo Stato di cui essa abbia la cittadinanza compira' tutti gli sforzi al fine di assicurare la sua immediata abrogazione e si adoperera' in ogni caso per la sua abrogazione non appena tale azione possa essere legalmente intrapresa dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione.

Art. 83

Art. 83
Con l'osservanza, delle disposizioni dell'articolo precedente, ogni
Stato contraente puo' concludere accordi non incompatibili con le disposizioni della presente Convenzione. Tali accordi dovranno essere immediatamente registrati al Consiglio, il quale li pubblichera' il piu' presto possibile.

Art. 84

Art. 84
Qualora un disaccordo fra due o piu' Stati contraenti,
relativamente all'interpretazione o all'applicazione della presente Convenzione e dei suoi Allegati, non possa essere regolato mediante negoziati, il Consiglio decidera' su domanda di uno degli Stati interessati alla controversia. Nessun membro del Consiglio potra' votare in occasione della discussione, da parte del Consiglio stesso, di una controversia in cui esso sia parte. Ogni Stato contraente puo', ai sensi dell'art. 85, appellarsi contro le decisioni del Consiglio ad un tribunale arbitrale "ad hoc", concordato con le altre parti nella controversia oppure alla Corte Permanente di Giustizia Internazionale. Tali appelli saranno notificati al Consiglio entro i sessanta giorni successivi alla ricezione della notificazione della decisione del Consiglio.

Art. 85

Art. 85
Qualora uno Stato contraente parte in una controversia, in cui la decisione del Consiglio sia stata appellata, non abbia accettato lo Statuto della Corte Permanente di Giustizia Internazionale e qualora gli Stati contraenti parti nella controversia non riescano ad accordarsi sulla scelta del tribunale arbitrale, ognuno degli Stati contraenti parti nella disputa nominera' un arbitro: tali arbitri nomineranno un giudice. Se uno degli Stati contraenti parti nella controversia manchi di nominare un arbitro entro un periodo di tre mesi dalla data dell'appello, il Presidente del Consiglio nominera' in luogo di tale Stato un arbitro (scegliendolo) da una lista di persone qualificate e disponibili tenuta dal Consiglio. Se, entro trenta giorni, gli arbitri non riescono ad accordarsi sul giudice, il Presidente del Consiglio designera' un giudice (scegliendolo) dalla lista suddetta. Gli arbitri ed il giudice costituiranno quindi congiuntamente il tribunale arbitrale. Ogni tribunale arbitrale, stabilito a norma del presente o del precedente articolo, determinera' la propria procedura e decidera' a maggioranza dei voti, ferma restando la facolta' del Consiglio di decidere le questioni procedurali nel caso di ritardi che il Consiglio stesso consideri eccessivi.

Art. 86

Art. 86
A meno che il Consiglio non decida diversamente, ogni decisione del
Consiglio stesso, sulla conformita' dell'esercizio di un'aviolinea internazionale alle disposizioni della presente Convenzione, restera' in vigore finche' non venga annullata in appello. Per ogni altra materia, le decisioni del Consiglio, se appellate, resteranno sospese fino alla decisione dell'appello. Le decisioni della Corte Permanente di Giustizia Internazionale e di un tribunale arbitrale saranno definitive ed impegnative.

Art. 87

Art. 87
Ogni Stato contraente s'impegna a non permettere, nello spazio al di sopra del proprio territorio, l'esercizio di un'aviolinea di uno Stato contraente, qualora il Consiglio abbia stabilito che l'aviolinea in questione non e' conforme ad una decisione definitiva emessa a norma del precedente articolo.

Art. 88

Art. 88
L'Assemblea sospendera' dal diritto di voto nell'Assemblea stessa e
nel Consiglio ogni Stato contraente che sia riconosciuto colpevole a norma delle disposizioni del presente Capitolo.

Art. 89

Art. 89
In caso di guerra, le disposizioni della presente Convenzione non limiteranno la liberta' di azione degli Stati contraenti interessati sia come belligeranti, sia come neutrali. Lo stesso principio si applica nel caso di Stati contraenti che dichiarino una situazione di emergenza nazionale e la notifichino al Consiglio.

Art. 90

Art. 90
a) L'adozione da parte del Consiglio degli Allegati indicati
nell'art. 54, sottoparagrafo 1), richiedera' il voto dei due terzi del Consiglio in una riunione appositamente convocata e sara' in seguito sottoposta dal Consiglio stesso ad ogni Stato contraente.
Ognuno di tali Allegati od ogni emendamento ad un Allegato diventera' esecutivo nei tre mesi successivi alla notifica agli Stati contraenti oppure al termine di un piu' lungo periodo di tempo fissato dal Consiglio, a meno che nel frattempo la maggioranza degli Stati contraenti non notifichi al Consiglio stesso la propria disapprovazione.
b) Il Consiglio notifichera' immediatamente a tutti gli Stati
contraenti l'entrata in vigore di tutti gli Allegati e dei loro emendamenti.

Art. 91

Art. 91
a) La presente Convenzione sara' sottoposta alla ratifica degli
Stati firmatari. Gli strumenti di ratifica saranno depositati negli archivi del Governo degli Stati Uniti d'America, il quale notifichera' la data del deposito a ciascuno degli Stati firmatari ed aderenti.
b) Non appena ventisei Stati, abbiano ratificato la presente
Convenzione, o vi abbiano aderito, essa entrera' in vigore fra questi nel trentesimo giorno successivo al deposito del ventiseiesimo strumento. Nei riguardi degli Stati che ratifichino in seguito, essa entrera' in vigore nel trentesimo giorno successivo al deposito dei loro strumenti di ratifica.
c) Sara' compito del Governo degli Stati Uniti d'America, di
notificare al governo di ciascuno degli Stati firmatari ed aderenti la data in cui la presente Convenzione entra in vigore.

Art. 92

Art. 92
a) La presente Convenzione restera' aperta all'adesione dei membri delle Nazioni Unite, degli Stati ad esse associati e degli Stati rimasti neutrali durante il presente conflitto mondiale.
b) L'adesione sara' effettuata mediante notifica indirizzata al
Governo degli Stati Uniti d'America ed entrera' in vigore nel trentesimo giorno dalla ricezione della notifica stessa da parte del Governo degli Stati Uniti d'America, il quale la notifichera' a tutti gli Stati contraenti.

Art. 93

Art. 93
Gli Stati diversi da quelli indicati nell'articolo 91 e 92 a),
sotto condizione dell'approvazione da parte di ogni altra organizzazione internazionale generale creata dalle nazioni del mondo per preservare la pace, possono essere ammessi a partecipare alla presente Convenzione mediante un voto dei quattro quinti dell'Assemblea ed alle condizioni dall'Assemblea stessa stabilite: in ogni caso e' necessaria il consenso degli Stati invasi od attaccati durante la presente guerra dallo Stato che richiede la propria ammissione.

Art. 94

Art. 94
a) Ogni emendamento proposto alla presente Convenzione deve essere approvato da un voto dei due terzi dell'Assemblea ed entrera' quindi in vigore, nei riguardi degli Stati che abbiano ratificato tali emendamenti, quando siano stati ratificati dal numero di Stati contraenti stabilito dall'Assemblea. Il numero cosi' stabilito non deve essere inferiore ai due terzi del numero complessivo degli Stati contraenti.
b) Qualora ritenga che l'emendamento sia di natura tale da
giustificare tale misura, l'Assemblea, nella propria risoluzione che ne raccomanda l'adozione, puo' stabilire che ogni Stato che non abbia ratificato entro un determinato periodo dall'entrata in vigore dell'emendamento cessa percio' di essere membro dell'Organizzazione e parte nella presente Convenzione.

Art. 95

Art. 95
a) Ogni Stato contraente puo' notificare la denunzia della presente
Convenzione dopo tre anni dalla sua entrata in vigore mediante notifica indirizzata al Governo degli Stati Uniti d'America, il quale ne informera' immediatamente ciascuno degli Stati contraenti.
b) La denuncia entrera' in vigore dopo un anno dalla data della
ricezione della notifica e varra' solo nei riguardi dello Stato che vi abbia proceduto.

Art. 96

Art. 96
Ai fini della presente Convenzione l'espressione:
a) "Servizio aereo" significa qualsiasi servizio aereo regolare svolto da aeromobili per trasporto pubblico di passeggeri, posta o merce.
b) "Servizio aereo internazionale" significa servizio aereo che sorvoli il territorio di piu' di uno Stato.
c) "Aviolinea" significa qualsiasi impresa di trasporti aerei che
offra od eserciti un servizio aereo internazionale.
d) "Sosta per scopi non commerciali" significa atterraggio per
qualsiasi scopo diverso da quello di caricare o scaricare passeggeri, merce o posta.
FIRMA DELLA CONVENZIONE
In fede di che i sottosegnati plenipotenziari, debitamente
autorizzati, firmano la presente Convenzione in nome dei rispettivi governi, alle date segnate a lato delle loro firme.
Fatto a Chicago il 7 dicembre 1944 in lingua inglese. Un testo
redatto in inglese, francese e spagnolo, ognuno dei quali facente egualmente fede, restera' aperto alle firme a Washington, D.C.
Ambedue i testi saranno depositati negli archivi del Governo degli Stati Uniti d'America, e copie autenticate saranno trasmesse da tale Governo ai governi di tutti gli Stati che firmino od aderiscano alla presente Convenzione.
Afghanistan
Australia
Bolivia
Canada
Cile
Cina
Danimarca
Egitto
Equador
Filippine
Francia
Grecia
Guatemala
Haiti
Honduras
Islanda
India
Iran
Iraq
Irlanda
Libano
Liberia
Messico
Nicaragua
Norvegia
Nuova Zelanda
Olanda
Peru'
Polonia
Portogallo
Regno Unito
S. Domingo
Siria
Spagna
Stati Uniti
Svezia
Thailandia
Turchia
Uruguai
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
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