Monitoring Gesetzessammlung

098G0106

IT - Decreti Legislativi

098G0106

Disciplina del trattamento economico per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni in servizio all'estero, a norma dell'articolo 1, commi da 138 a 142, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. (DECRETO LEGISLATIVO 27 febbraio 1998 n. 62)

Art. 1

1. L' articolo 143 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 143 (Congedi e permessi al personale all'estero). - 1. La durata del congedo ordinario o delle ferie del personale in servizio all'estero e' aumentata, per le necessita' inerenti al servizio, di un decimo, in relazione al periodo di effettivo servizio ivi prestato.
2. Per il personale in servizio nelle sedi disagiate e in quelle particolarmente disagiate di cui all'articolo 144, i periodi di congedo ordinario annuale o di ferie stabiliti per gli impiegati civili dello Stato, modificato secondo il disposto del primo comma, sono aumentati, rispettivamente, di 7 e di 10 giorni lavorativi.
3. Il congedo ordinario e le ferie sono irrinunciabili e possono essere fruiti anche in periodi di diversa durata compatibilmente con le esigenze di servizio.
4. Il congedo ordinario e le ferie possono essere interrotti per motivi di servizio su disposizione del Ministero.
5. I periodi di congedo ordinario e di ferie comprensivi degli aumenti di cui al presente articolo possono essere cumulati fino ad un massimo di quattro mesi.".
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L' art. 76 della Costituzione e' il seguente:
"Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato, e per oggetti definiti".
- L' art. 87 della Costituzione e' il seguente:
"Art. 87. - Il Presidente della Repubblica e' il capo dello Stato rappresenta l'unita' nazionale.
Puo' inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Con siglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Puo' concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica".
- L' art. 1, comma 138, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , che reca: "Amministrazione del patrimonio e contabilita' generale dello Stato" e' il seguente:
"138. Il Governo e' delegato ad emanare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi diretti a riordinare la disciplina del trattamento economico spettante ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni in servizio all'estero, nonche' ad aggiornare le altre disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 , e successive modificazioni ed integrazioni, comunque attinenti alla materia del trattamento economico, ricorrendo ad atti regolamentari, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi per quanto concerne il personale dipendente dal Ministero degli affari esteri:
a) il provvedimento non dovra' comportare oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato per il 1997;
b) durante il servizio all'estero tutti i dipen denti percepiranno un'apposita indennita' che non ha carattere retributivo, commisurata, per ciascun postofunzione previsto negli oganici degli uffici all'estero, e in riferimento al servizio da svolgere, al costo della vita, al costo degli affitti, al numero dei familiari a carico, agli oneri scolastici e sanitari e a condizioni ambientali di eventuale rischio e disagio;
c) per le categorie da individuare con i decreti stessi si dovra' prevedere anche un assegno per gli oneri di rappresentanza tenendo conto della normativa vigente negli altri paesi dell'Unione europea;
d) le indennita', determinate secondo criteri e modalita' che ne assicurino la trasparenza della struttura, devono essere corrisposte in valuta locale o in altra valuta straniera secondo un rapporto di ragguaglio da stabilire periodicamente. Al fine dell'adeguamento alle variazioni del costo della vita si terra' conto, per quanto possibile e comunque nei limiti delle disponibilita' finan ziarie, dei meccanismi e dei livelli che regolano la stessa materia nei paesi dell'Unione europea".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 , reca: "Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri".
- L' art. 42, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 , che reca "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica" e' il seguente:
"1. Il termine di cui all' art. 1, comma 138, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , e' differito al 28 febbraio 1998".
- L'art. 1, comma 142, della citata legge 23 dicembre 1996, n. 662 , e' il seguente:
"142. Gli schemi dei decreti di cui al comma 138 sono sottoposti al parere delle competenti Commissioni parlamentari, che dovranno pronunciarsi entro trenta giorni".

Art. 2

1. Il primo ed il secondo comma dell'articolo 144 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 , sono sostituiti dai seguenti:
"Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono stabilite le residenze da considerarsi disagiate per le condizioni di vita o di clima, tenendo anche conto della notevole distanza dall'Italia, e le residenze da considerarsi particolarmente disagiate per le piu' gravose condizioni di vita o di clima.
Il servizio prestato nelle residenze disagiate e particolarmente disagiate e' computato ai fini del trattamento di quiescenza, con un aumento rispettivamente di sei e di nove dodicesimi, nei limiti massimi previsti dalla normativa vigente. Nel servizio suddetto sono computati i periodi di viaggio da una ad altra sede disagiata e di congedo ordinario o di ferie.".
Nota all'art. 2:
- Il testo dell' art. 144 del D.P.R. n. 18/1967 , come modificato dal presente decreto legislativo, e' il seguente:
"Art. 144 (Residenze disagiate). - Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono stabilite le residenze da considerarsi disagiate per le condizioni di vita o di clima, tenendo anche conto della notevole distanza dall'Italia, e le residenze da considerarsi particolarmente disagiate per le piu' gravose condizioni di vita o di clima.
Il servizio prestato nelle residenze disagiate e particolarmente disagiate e' computato ai fini del trattamento di quiescenza, con un aumento rispettivamente di sei e di nove dodicesimi, nei limiti massimi previsti dalla normativa vigente. Nel servizio suddetto sono computati i periodi di viaggio da una ad altra sede disagiata e di congedo ordinario o di ferie.
Ai fini del computo del servizio in particolari sedi richiesto dagli articoli 107, 122 e 127, il periodo di servizio nelle residenze particolarmente disagiate e' valutato con un aumento di sei dodicesimi.
Il personale in servizio nelle residenze particolarmente disagiate e' trasferito a richiesta dopo due anni di effettiva permanenza nella stessa residenza. Salvo che con il consenso dell'interessato o per particolari esigenze di servizio, il predetto personale non puo' essere destinato a prestare servizio consecutivamente in altra sede particolarmente disagiata".

Art. 3

1. Il terzo comma dell'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 , e' sostituito dal seguente:
"L'esperto inviato in servizio presso un ufficio all'estero, a norma dei precedenti commi, occupa un posto espressamente istituito, sentito il consiglio di amministrazione, ai sensi dell'articolo 32 nell'organico dell'ufficio stesso, in corrispondenza, anche ai fini del trattamento economico, a quello di primo segretario, consigliere o primo consigliere ovvero di console aggiunto o console generale aggiunto ed assume in loco la qualifica di addetto per il settore di sua competenza. Per gli esperti in servizio all'estero si osservano le disposizioni degli articoli 142, 143, 144, 147 e 170 in quanto applicabili, 148 e le disposizioni della parte terza per essi previste.".
Nota all'art. 3:
- Il testo dell' art. 168 del D.P.R. n. 18/1967 , come modificato dal presente decreto legislativo, e' il seguente:
"Art. 168 (Esperti). - L'Amministrazione degli affari esteri puo' utilizzare negli uffici centrali o nelle rappresentanze diplomatiche e negli uffici consolari, per l'espletamento di specifici incarichi che richiedano particolare competenza tecnica e ai quali non si possa sopperire con funzionari diplomatici, esperti tratti da personale dello Stato o di Enti pubblici appartenenti a carriere direttive o di uguale rango.
Qualora per speciali esigenze anche di carattere tecnico o linguistico non possa farsi ricorso per incarichi presso uffici all'estero ad esperti tratti dal personale dello Stato e da enti pubblici, l'Amministrazione degli affari esteri puo' utilizzare in via eccezionale e fino ad un massimo di dieci unita', persone estranee alla pubblica Amministrazione purche' di notoria qualificazione nelle materie connesse con le funzioni del posto che esse sono destinate a ricoprire. Le persone predette devono essere in possesso della cittadinanza italiana, in eta' compresa tra i trentacinque e i sessantacinque anni e godere di costituzione fisica idonea ad affrontare il clima della sede cui sono destinate. All'atto dell'assunzione dell'incarico, le persone predette prestano promessa solenne ai sensi dell'art. 11 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 . L'incarico non crea aspettativa di impiego stabile ne' da' diritto alla scadenza, a indennizzo o liquidazione di alcun genere.
L'esperto inviato in servizio presso un ufficio all'estero, a norma dei precedenti commi, occupa un posto espressamente istituito, sentito il consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 32 nell'organico dell'ufficio stesso, in corrispondenza, anche ai fini del trattamento economico, a quello di primo segretario, consigliere o primo consigliere ovvero di console aggiunto o console generale aggiunto ed assume in loco la qualifica di addetto per il settore di sua competenza. Per gli esperti in servizio all'estero si osservano le disposizioni degli articoli 142, 143, 144, 147 e 170 in quanto applicabili, 148 e le disposizioni della parte terza per essi previste.
Gli incarichi di cui al presente articolo sono conferiti con decreto del Ministro per gli affari esteri, sentito il consigio di amministrazione del Ministero, di concerto con il Ministro per il tesoro e, per il personale di altre amministrazioni o di enti pubblici, anche con il Ministro competente o vigilante. Gli incarichi sono biennali. Alla stessa persona possono essere conferiti piu' incarichi purche', nel complesso, non superino gli otto anni. Gli incarichi sono revocabili in qualsiasi momento a giudizio del Ministro per gli affari esteri.
Gli esperti tratti dal personale dello Stato sono collocati fuori ruolo con le modalita' previste dai rispettivi ordinamenti.
Gli esperti tratti dal personale dello Stato, inviati ad occupare un posto di organico in rappresentanze permanenti presso Organismi internazionali, non possono superare il numero di venticinque. Il Ministro per gli affari esteri puo' chiedere che il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale metta a disposizione dell'Amministrazione degli affari esteri fino a dieci funzionari direttivi del Ministero stesso di grado non inferiore a direttore di sezione o equiparato, in posizione di fuori ruolo per essere inviati all'estero ai sensi del presente articolo.
Gli esperti che l'Amministrazione degli affari esteri puo' utilizzare a norma del presente articolo non possono complessivamente superare il numero di ottanta.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano al personale comandato o collocato fuori ruolo presso il Ministero degli affari esteri in virtu' di altre disposizioni ne' a quello inviato all'estero in missione temporanea".

Art. 4

1. Il primo ed il quarto comma dell'articolo 170 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 , sono sostituiti dai seguenti:
"Il personale dell'Amministrazione degli affari esteri, oltre allo stipendio e agli assegni di carattere fisso e continuativo previsti per l'interno, compresa l'eventuale indennita' o retribuzione di posizione nella misura minima prevista dalle disposizioni applicabili, tranne che per tali assegni sia diversamente disposto, percepisce, quando e' in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari di prima categoria, l'indennita' di servizio all'estero, stabilita per il posto di organico che occupa, nonche' le altre competenze eventualmente spettanti in base alle disposizioni del presente decreto.
Ai fini delle disposizioni della presente parte si intendono per familiari a carico: il coniuge e, sempre che minorenni, i figli legittimi, i figli legittimati, i figli naturali legalmente riconosciuti, i figli adottivi, gli affiliati, i figli nati da precedente matrimonio del coniuge, nonche' i figli maggiorenni inabili a qualsiasi proficua attivita' e quelli che si trovano nelle condizioni previste dall' articolo 7 comma 3, della legge 31 luglio 1975, n. 364 .".
Nota all'art. 4:
- Il testo dell' art. 170 del D.P.R. n. 18/1967 , come modificato dal presente decreto legislativo, e' il seguente:
"Art. 170 (Assegni e indennita'). - Il personale dell'Amministrazione degli affari esteri, oltre allo stipendio e agli assegni di carattere fisso e continuativo previsti per l'interno, conpresa l'eventuale indennita' o retribuzione di posizione nella misura minima prevista dalle disposizioni applicabili, tranne che per tali assegni sia diversamente disposto, percepisce, quando e' in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari di prima categoria, l'indennita' di servizio all'estero, stabilita per il posto di organico che occupa, nonche' le altre competenze eventualmente spettanti in base alle disposizioni del presente decreto.
Nessun'altra indennita' ordinaria e straordinaria puo' essere concessa, a qualsiasi titolo, al personale suddetto in relazione al servizio prestato all'estero in aggiunta al trattamento previsto dal presente decreto.
Salvo i casi specificamente previsti, le disposizioni della presente parte si applicano al personale dei ruoli organici dell'Amministrazione degli affari esteri.
Ai fini delle disposizioni della presente parte si intendono per familiari a carico: il coniuge e, sempre che minorenni, i figli legittimi, i figli legittimati, i figli naturali legalmente riconosciuti, i figli adottivi, gli affiliati, i figli nati da precedente matrimonio del coniuge, nonche' i figli maggiorenni inabili a qualsiasi proficua attivita' e quelli che si trovano nelle condizioni previste dall' art. 7, comma 3, della legge 31 luglio 1975, n. 364 ".
- Il testo del comma 3 dell'art. 7 della legge 31 luglio 1975, n. 364 , che reca "Modifiche alla disciplina dell'indennita' integrativa speciale e delle quote di aggiunta di famiglia", e' il seguente:
"Le quote sono corrisposte fino al 21 anno di eta' qualora i figli frequentino una scuola media o professionale e per tutta la durata del corso legale di studi, ma non oltre il 26 anno di eta', qualora la universita' od altro tipo di scuola superiore legalmente riconosciuta alla quale si accede con il diploma di scuola media di secondo grado. Le quote sono corrisposte inoltre, fino al 21 anno di eta', per i figli a carico siano occupati come apprendisti".

Art. 5

1. L' articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 , e sostituito dal seguente:
"Art. 171 (Indennita' di servizio all'estero) . - 1. L'indennita' di servizio all'estero non ha natura retributiva essendo destinata a sopperire agli oneri derivanti dal servizio all'estero ed e' ad essi commisurata. Essa tiene conto della peculiarita' della prestazione lavorativa all'estero, in relazione alle specifiche esigenze del servizio diplomaticoconsolare.
2. L'indennita' di servizio all'estero e' costituita:
a) dall'indennita' base di cui all'allegata tabella A;
b) dalle maggiorazioni relative ai singoli uffici determinate secondo coefficienti di sede da fissarsi con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sentita la commissione di cui all'articolo 172. Qualora ricorrano esigenze particolari, possono essere fissati coefficienti differenti per i singoli posti di organico in uno stesso ufficio.
3. I coefficienti di sede sono fissati, nei limiti delle disponibilita' finanziarie, sulla base:
a) del costo della vita, desunto dai dati statistici elaborati dalle Nazioni Unite e dall'Unione europea, con particolare riferimento al costo degli alloggi e dei servizi. Il Ministero puo' a tal fine avvalersi di agenzie specializzate a livello internazionale;
b) degli oneri connessi con la vita all'estero, determinati in relazione al tenore di vita ed al decoro connesso con gli obblighi derivanti dalle funzioni esercitate, anche sulla base delle relazioni dei capi delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari, nonche' dei rapporti dell'Ispettore generale del Ministero e delle rappresentanze all'estero;
c) del corso dei cambi.
4. Ai fini dell'adeguamento dei coefficienti alle variazioni del costo della vita si seguono i parametri di riferimento indicati nel comma 3, lettera a). Tale adeguamento sara' ponderato in relazione agli oneri indicati nel comma 3, lettera b).
5. Nelle sedi in cui esistono situazioni di rischio e disagio, da valutarsi in base alle condizioni di sicurezza, alle condizioni sanitarie ed alle strutture medico- ospedaliere, alle condizioni climatiche e di inquinamento, al grado di isolamento, nonche' a tutte le altre condizioni locali tra cui anche la notevole distanza geografica dall'Italia, il personale percepisce una apposita maggiorazione dell'indennita' di servizio prevista dal comma 1. Tale maggiorazione viene determinata con decreto del Ministro degli affari esteri, di intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la commissione permanente di finanziamento, tenendo conto delle classificazioni delle sedi estere in base al disagio adottate dalla Commissione dell'Unione europea.
Essa non puo' in alcun caso superare l'80 per cento dell'indennita' ed e' soggetta a verifica periodica, almeno biennale.
6. Qualora dipendenti fra loro coniugati vengano destinati a prestare servizio nello stesso ufficio all'estero o nella stessa citta' seppure in uffici diversi, l'indennita' di servizio all'estero viene ridotta per ciascuno di essi nella misura del 14 per cento.
7. Le indennita' base di cui al comma 2 possono essere periodicamente aggiornate con decreto del Ministro degli affari esteri, d'intesa con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per tener conto della variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi rilevato dall'ISTAT. La variazione dell'indennita' base non potra' comunque comportare un aumento automatico dell'ammontare in valuta delle indennita' di servizio all'estero corrisposte. Qualora la base contributiva, determinata ai sensi delle disposizioni vigenti, dovesse risultare inferiore all'indennita' integrativa speciale prevista per l'interno, il calcolo dei contributi previdenziali verra' effettuato sulla base di tale indennita'. Restano escluse dalla base contributiva pensionabile le indennita' integrative concesse ai sensi dell'articolo 189.".

Art. 6

1. Nel decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 , dopo l'articolo 171 e' inserito il seguente articolo:
"Art. 171-bis (Assegno per oneri di rappresentanza). - 1.
L'attivita' di rappresentanza, intesa come mezzo per stabilire ed intrattenere relazioni personali con le autorita', il corpo diplomatico e gli ambienti locali, per sviluppare iniziative e contatti di natura politica, economicocommerciale e culturale, per accedere a determinate fonti di informazione e per assicurare una efficace tutela delle collettivita' italiane all'estero, e' svolta dalle seguenti categorie di personale:
a) i capi delle rappresentanze diplomatiche;
b) i capi degli uffici consolari di I categoria;
c) gli altri funzionari della carriera diplomatica e della dirigenza amministrativa;
d) i primi commissari amministrativi, i commissari amministrativi ed i commissari amministrativi aggiunti;
e) i direttori degli istituti di cultura;
f) il personale dell'area della promozione culturale che presso gli istituti di cultura ricopre un posto di addetto in sostituzione del direttore titolare, oppure presta servizio in qualita' di responsabile di sezione distaccata ai sensi dell' articolo 7, comma 6, della legge 22 dicembre 1990, n. 401 ;
g) gli esperti di cui all'articolo 168 del presente decreto.
2. Al personale indicato nel comma 1 spetta un assegno quale contributo forfettario per lo svolgimento delle attivita' di rappresentanza, che viene corrisposto mensilmente unitamente all'indennita' di servizio. Esso per il suo intero ammontare non concorre a formare reddito di lavoro dipendente.
3. Per i capi delle rappresentanze diplomatiche l'ammontare dell'assegno per oneri di rappresentanza e' fissato annualmente con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in ragione delle specifiche esigenze di ciascuna sede. A tal fine si tiene conto, tra l'altro, del trattamento economico del personale di servizio necessario per il funzionamento della residenza ufficiale, nonche' degli altri oneri direttamente connessi all'attivita' di rappresentanza, quali il ricevimento annuale per la festa della Repubblica, i ricevimenti in onore di autorita' del Paese di accreditamento o di personalita' in visita ufficiale, nonche' tutte le manifestazioni od attivita' necessarie a mantenere i rapporti, anche in base alle consuetudini del luogo, con gli esponenti piu' rilevanti della locale societa' e con il corpo diplomatico accreditato nella sede.
4. Per ciascuna delle rimanenti categorie di personale che sono tenute a svolgere attivita' di rappresetanza, l'ammontare dell'assegno viene determinato con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in una misura percentuale correlata alle specifiche funzioni svolte e compresa tra l'8 per cento e il 20 per cento dell'indennita' di servizio, al netto delle maggiorazioni di famiglia e di quelle eventualmente attribuite in relazione alle condizioni di disagio.
5. Qualora ricorrano particolari esigenze di servizio il consiglio di amministrazione, su motivata proposta del capo missione, puo' deliberare che venga attribuito un assegno per oneri di rappresentanza anche a dipendenti che occupino posti in organico in corrispondenza di profili professionali della settima qualifica funzionale, in misura percentuale non superiore al 5 per cento dell'indennita' di servizio, come determinata nel comma 5.
6. I percettori degli assegni per oneri di rappresentanza depositano presso l'ufficio di appartenenza la documentazione idonea a giustificare le spese sostenute, che viene custodita per un triennio e tenuta a disposizione dell'Ispettorato generale. Al termine di ogni esercizio finanziario i percettori dell'assegno di rappresentanza depositano altresi' presso l'ufficio di appartenenza autocertificazione attestante l'ammontare globale delle spese sostenute. Le somme eventualmente non utilizzate vengono versate sul conto corrente valuta Tesoro. Con apposita circolare verranno precisate le modalita' per l'individuazione delle spese di rappresentanza, per la predisposizione della relativa documentazione e per la restituzione delle somme non utilizzate.".
Nota all'art. 6:
- Il testo del comma 6 dell'art. 7 della legge 22 dicembre 1990, n. 401 , che reca "Riforma degli istituti italiani di cultura e interventi per la promozione della cultura e della lingua italiana all'estero", e' il seguente:
"6. Per specifiche attivita' o settori di studio e di ricerca, e comunque per finalita' di promozione culturale, ivi incluse quelle dell'insegnamento della lingua italiana, gli Istituti possono creare, previa autorizzazione del Ministro, di concerto con il Ministro del tesoro, sentita l'autorita' diplomatica competente per territorio, proprie sezioni distaccate, le cui spese di funzionamento ed il cui personale sono a carico degli Istituti fondatori. I capi delle sezioni sono nominati dai direttori degli Istituti tra gli addetti agli Istituti stessi, di cui alla tabella A allegata alla presente legge. Della gestione finanziaria e patrimoniale rispondono i direttori degli Istituti fondatori".

Art. 7

1. L' articolo 173 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 173 (Aumenti per situazioni di famiglia). - 1. In relazione agli oneri derivanti dal servizio del dipendente all'estero e' attribuita al medesimo, se coniugato, un aumento del 20 per cento della sua indennita' di servizio qualora il coniuge non eserciti attivita' lavorativa retribuita, ovvero non goda di redditi di impresa o da lavoro autonomo in misura superiore a quella stabilita dalle disposizioni vigenti per esser considerato fiscalmente a carico. Qualora il coniuge fruisca di trattamento pensionistico costituito con contributi versati in ottemperanza a disposizioni di legge e con oneri a carico dell'erario o di enti previdenziali, dall'aumento per situazioni di famiglia viene detratto l'importo della pensione.
2. L'aumento di cui al comma 1 non compete nei casi di nullita', annullamento, divorzio, separazione legale o consensuale omologata, nonche' nei casi di provvedimenti di separazione o scioglimento di matrimonio pronunciati da giudice straniero anche se non delibati.
3. All'impiegato avente figli a carico spetta per ogni figlio un aumento dell'indennita' di servizio all'estero commisurata al 5 per cento dell'indennita' di servizio che nello stesso Paese e' prevista per il posto di primo segretario o di console.
4. Gli aumenti di cui ai commi 1, 2 e 3 non sono pagabili qualora i familiari per i quali sono previsti non risiedano stabilmente nella sede del titolare dell'indennita', fatta eccezione per i figli che non possono risiedere nella sede stessa per ragioni di studio o per gravi ragioni di salute. E' fatta anche eccezione per il coniuge che non possa risiedere nella stessa sede per gravi ragioni di salute rispetto alle quali l'assistenza medica nel Paese di servizio, a giudizio del consiglio di amministrazione, non sia adeguata: in tal caso, peraltro, l'aumento dell'indennita' di servizio in relazione al coniuge e' limitato al 15 per cento. E' infine fatta eccezione per il coniuge che non possa risiedere nella stessa sede in quanto debba assistere i figli minorenni assenti dalla sede per motivi di studio o di salute: in tal caso l'aumento dell'indennita' di servizio in relazione al coniuge e' limitato al 5 per cento.
5. La nozione di residenza stabile agli effetti delle disposizioni contenute nel comma 4, nonche' i casi e le condizioni in cui le disposizioni stesse trovano applicazione sono determinati dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1991, n. 306 , che potra' essere modificato con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.".
Nota all' art. 7:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1991, n. 306 , reca: "Regolamento concernente la residenza in sede dei familiari dei dipendenti in servizio all'estero".

Art. 8

1. Il quarto comma dell'articolo 174 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 , e' sostituito dal seguente:
"Fermo restando il disposto del quarto comma dell'articolo 173, gli aumenti di cui al predetto articolo non sono pagabili fino al giorno in cui ciascun familiare raggiunge nella sede di servizio il titolare dell'indennita'. Essi, peraltro, competono dalla data fissata dal secondo comma del presente articolo e anche per i periodi di assenza dalla sede, purche' il tempo trascorso fuori della sede stessa non ecceda complessivamente i limiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 173. Nel caso in cui l'assenza del familiare ecceda i limiti regolamentari di non oltre trenta giorni, gli aumenti per situazione di famiglia vengono corrisposti limitatamente ai periodi di effettiva presenza del familiare nella sede di servizio.".
Nota all'art. 8:
- Il testo dell' art. 174 del D.P.R. n. 18/1967 , come modificato dal presente decreto legislativo, e' il seguente:
"Art. 174 (Indennita' di servizio all'estero e indennita' personale - Decorrenza). - Ai fini del presente decreto si intende per ''indennita' di servizio all'estero'' quella prevista dall'art. 171 e per ''indennita' personale'' quella risultante dall'eventuale cumulo dell'indennita' di servizio all'estero con gli aumenti, in dipendenza della situazione di famiglia, di cui all'art. 173.
L'indennita' personale compete dal giorno di assunzione delle funzioni in sede al giorno di cessazione definitiva dalle funzioni stesse.
Tuttavia, quando esigenze di servizio rendano necessaria a giudizio del Ministero la presenza contemporanea nella stessa sede del personale cessante e di quello subentrante, a quello cessante e' conservata l'indennita' personale in godimento, per un periodo non eccedente i dieci giorni.
Fermo restando il disposto del quarto comma dell'art. 173, gli aumenti di cui al predetto articolo non sono pagabili fino al giorno in cui ciascun familiare raggiunge nella sede di servizio il titolare dell'indennita'. Essi, peraltro, competono dalla data fissata dal secondo comma del presente articolo e anche per i periodi di assenza dalla sede, purche' il tempo trascorso fuori della sede stessa non ecceda complessivamente i limiti stabiliti dal regolamento di cui all'art. 173. Nel caso in cui l'assenza del familiare ecceda i limiti regolamentari di non oltre trenta giorni, gli aumenti per situazione di famiglia vengono corrisposti limitatamente ai periodi di effettiva presenza del familiare nella sede di servizio".

Art. 9

1. L' articolo 175 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 175 (Indennita' di sistemazione). - 1. Al personale trasferito da Roma ad una sede estera o da una ad altra sede estera spetta un'indennita' di sistemazione, calcolata in base all'indennita' personale spettante all'atto dell'assunzione.
2. Nel caso di trasferimento da Roma l'indennita' di sistemazione e' fissata nella misura di un settimo dell'indennita' personale annua spettante per il posto di destinazione. Nel caso di trasferimento da una ad altra sede estera, l'indennita' di sistemazione e' fissata nella misura di una mensilita' dell'indennita' personale stabilita per il posto di destinazione. Qualora il trasferimento si verifichi all'interno dello stesso Paese, l'indennita' in questione e' fissata nella misura del 50 per cento della indennita' personale mensile stabilita per il posto di destinazione.
3. L'indennita' di sistemazione e' ridotta del 40 per cento per coloro che fruiscono di alloggio a carico dello Stato e del 20 per cento per coloro che fruiscono di alloggio in locazione da parte dell'Amministrazione.
4. Qualora dipendenti fra loro coniugati vengano destinati o trasferiti allo stesso ufficio all'estero o ad uffici ubicati nella stessa citta', e sempre che il divario fra le date di assunzione di servizio nella sede sia inferiore a 360 giorni, l'indennita' di sistemazione spetta soltanto al dipendente che ne ha diritto nella misura piu' elevata.
5. Se nel periodo intercorrente fra la destinazione o il trasferimento e l'assunzione nella nuova sede all'estero intervengano variazioni nella misura dell'indennita' di servizio relativa al posto o negli elementi determinanti l'ammontare dell'indennita' personale, l'indennita' di sistemazione viene adeguata alle variazioni intervenute.
6. L'indennita' di sistemazione e' corrisposta per intero all'atto della destinazione o del trasferimento; essa e' peraltro acquisita soltanto con la permanenza in sede di almeno sei mesi, salvo che la partenza dalla sede avvenga per motivi non imputabili al dipendente o su giustificata richiesta del dipendente approvata dal consiglio di amministrazione.
7. Qualora il dipendente non abbia raggiunto la residenza per effetto di disposizioni dell'Amministrazione o per causa di forza maggiore e comprovi di avere gia' effettuato spese a valere sulla indennita' di sistemazione, il Ministero degli affari esteri determina l'ammontare delle spese stesse da ammettere a rimborso.
Tale ammontare non puo', comunque, superare la meta' della indennita'.".

Art. 10

1. L' articolo 176 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 176 (Indennita' di richiamo dal servizio all'estero). - 1. Al personale in servizio all'estero che e' richiamato in Italia spetta un'indennita' per fare fronte alle spese connesse con la partenza dalla sede nonche' con le esigenze derivanti dal rientro in Italia.
2. L'indennita' di richiamo e' corrisposta nella misura di una indennita' di servizio mensile aumentata del 50 per cento, che viene calcolata applicando all'indennita' base mensile di ciascun dipendente un unico coefficiente di maggiorazione, fissato all'inizio di ogni anno con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sulla base della media dei coefficienti di maggiorazione stabiliti per tutta la rete estera. Essa viene accreditata all'atto del trasferimento dalla sede all'estero nella valuta di pagamento, con gli eventuali aumenti spettanti per situazione di famiglia calcolati a norma dell'articolo 173.
3. Nel caso di dipendenti tra loro coniugati che rientrano dalla stessa sede l'indennita' di rientro spetta soltanto al dipendente che ne ha diritto nella misura piu' elevata.".

Art. 11

1. L' articolo 178 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 178 (Contributo spese per abitazione). - 1. Al personale in servizio all'estero che per l'abitazione vuota o mobiliata sopporti una spesa superiore al 21 per cento dell'indennita' personale spetta un contributo da parte dello Stato.
2. Il contributo e' commisurato ai quattro quinti della differenza fra il canone di locazione e un ammontare pari al 21 per cento dell'indennita' personale. Esso e' concesso per la parte del canone compresa tra il 21 per cento ed il 30 per cento della predetta indennita'. Nei casi in cui il canone sia superiore al 30 per cento dell'indennita' personale, e per la parte compresa tra il 30 per cento e il 35 per cento, il contributo puo' essere concesso sentito il parere del Consiglio di amministrazione.
3. Nel caso di dipendenti coniugati, il calcolo di cui ai commi 1 e 2 viene effettuato avendo riguardo al cumulo delle due indennita'.
4. Il contributo e' dovuto in costanza del contratto di locazione nel periodo compreso tra l'assunzione di funzioni in sede e la cessazione definitiva dalle funzioni stesse. Esso viene corrisposto anche durante il congedo e nei periodi in cui e' sospesa o diminuita l'indennita' personale. Il regolamento, che potra' essere emanato con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, stabilisce le condizioni e le modalita' per la concessione e per la corresponsione del contributo.
5. Qualora venga accertato che nel locale mercato immobiliare sia prassi costante pretendere per la stipula dei contratti di locazione il pagamento anticipato del canone per uno o piu' anni, l'Amministrazione puo' concedere al dipendente, a titolo di anticipo, una somma pari al primo anno di canone, provvedendo al recupero mediante trattenute mensili sull'indennita' di servizio.".

Art. 12

1. L' articolo 179 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 179 (Provvidenze scolastiche). - 1. Al personale in servizio all'estero il quale abbia figli a carico che frequentino nel Paese di servizio regolari corsi di istruzione scolastica primaria o secondaria, e che sostiene una spesa superiore all'ammontare della maggiorazione dell'indennita' di servizio che gli compete per ciascun figlio, e' accordato, a domanda, un rimborso delle spese scolastiche relative all'iscrizione e alla frequenza, commisurato alla differenza fra le spese effettivamente sostenute e l'ammontare della maggiorazione percepita.
2. Al personale di ruolo del Ministero in servizio all'estero che e' richiamato in Italia ed abbia figli a carico che stiano frequentando un regolare corso scolastico in una scuola secondaria straniera e' riconosciuto un rimborso delle spese sostenute per la frequenza di detti figli presso scuole straniere operanti in Italia, a condizione che l'iscrizione avvenga per l'esigenza didattica di concludere il ciclo secondario di studi gia' iniziato all'estero nello stesso ordinamento scolastico. Il rimborso ha luogo soltanto nei casi in cui l'iscrizione avviene per le tre classi finali del corso di studi, nei limiti della durata effettiva degli studi.
3. I rimborsi previsti ai commi 1 e 2 verranno riconosciuti in una misura percentuale da determinarsi, all'inizio di ogni anno, con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in relazione alle disponibilita' finanziarie. Tale misura non potra' comunque essere superiore al 90 e al 60 per cento delle spese rispettivamente previste ai commi 1 e 2 del presente articolo.".

Art. 13

1. L' articolo 181 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 181 (Spese di viaggio per congedo o ferie). 1. Al personale in servizio all'estero spetta ogni 18 mesi, ed a quello che si trova in sedi particolarmente disagiate ogni 12 mesi, il parziale pagamento delle spese di viaggio per congedo in Italia anche per i familiari a carico. Il relativo diritto e' acquisito rispettivamente dopo 12 e 8 mesi, ancorche' i viaggi siano stati effettuati precedentemente.
2. Le spese predette sono corrisposte per il percorso dalla sede di servizio fino ad una destinazione in Italia e ritorno in sede nella misura del 90 per cento.
3. Si applicano le disposizioni di cui al terzo comma dell'articolo 180 indipendentemente dal mezzo di trasporto usato e quelle relative ai viaggi di trasferimento di cui al successivo titolo II, con esclusione delle spese di trasporto degli effetti; per il viaggio in aereo, il pagamento delle spese relative alla classe immediatamente superiore a quella economica spetta solo ai funzionari di grado non inferiore a consigliere di ambasciata o equiparati ed al coniuge a carico.
4. Fermi i termini di cui al comma 1, le spese per i viaggi dei familiari sono pagate anche se i viaggi hanno luogo in periodi di tempo non corrispondenti a quello del congedo ordinario o delle ferie del dipendente.
5. Per i figli a carico che compiano studi in localita' diversa da quella di servizio del dipendente, sono corrisposte a domanda, in luogo delle spese di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 e nei limiti e con le modalita' ivi stabiliti, le spese per raggiungere la sede di servizio del dipendente stesso e rientrare nella localita' di studio.".

Art. 14

1. L' articolo 183 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 183 (Trattamento economico durante l'assenza dal servizio). - 1. Il limite massimo di assenza dal servizio all'estero, con esclusione dei periodi di ferie, nonche' delle assenze connesse al servizio stesso, e' fissato in complessivi sessanta giorni in ragione d'anno, durante i quali spetta il seguente trattamento economico:
a) in caso di assenza per infermita' l'indennita' personale e' corrisposta per intero per i primi quarantacinque giorni ed e' sospesa per il restante periodo;
b) in caso di altre assenze consentite dalle disposizioni applicabili ai pubblici dipendenti, per motivi diversi da quelli di salute, la corresponsione dell'indennita' personale e' sospesa.
2. Il limite massimo di assenza previsto dal comma 1 e' aumentato fino a 4 mesi nei casi in cui per infermita' il personale non possa essere trasferito senza danno, ferma restando la disposizione di cui al comma 1, lettera a).
3. Alle lavoratrici madri in astensione dal lavoro ai sensi della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 , nonche' ai lavoratori padri ai sensi della legge 9 dicembre 1977, n. 903 , spetta il seguente trattamento economico:
a) in caso di astensione obbligatoria l'indennita' personale e' corrisposta per intero;
b) in caso di astensione facoltativa l'indennita' personale e' sospesa.
4. Trascorsi i periodi indicati ai commi 1 e 2, nonche' quelli previsti dagli articoli 4 e 5 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 , ulteriori assenze del dipendente, pur se consentite dall'attuale ordinamento, comportano la decadenza dall'organico dell'ufficio all'estero.".
Note all'art. 14:
- Il testo dell' art. 4 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 , che reca "Tutela delle lavoratrici madri" e' il seguente:
"Art. 4. - E' vietato adibire al lavoro le donne:
a) durante i due mesi precedenti la data presunta del parto;
b) ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto;
c) durante i tre mesi dopo il parto.
L'astensione obbligatoria dal lavoro e' anticipata a tre mesi dalla data presunta del parto quando le lavoratrici sono occupate in lavori che, in relazione all'avanzato stato di gravidanza, siano da ritenersi gravosi o pregiudizievoli.
Tali lavori sono determinati con propri decreti dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali".
- Il testo dell' art. 5 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 , che reca "Tutela delle lavoratrici madri" e' il seguente:
"Art. 5. - L'ispettorato del lavoro puo' disporre, sulla base di accertamento medico, l'interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza, fino al periodo di astensione di cui alla lettera a) del precedente articolo, per uno o piu' periodi, la cui durata sara' determinata dall'ispettorato stesso, per i seguenti motivi:
a) nel caso di gravi complicanze della gestazione o di preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza;
b) quando le condizioni di lavoro o ambientale siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino;
c) quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, secondo il disposto del precedente art. 3".
- Il testo dell' art. 7 della legge 9 dicembre 1977, n. 903 , che reca "Parita' di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro" e' il seguente:
"Art. 7. - Il diritto di assentarsi dal lavoro e il trattamento economico previsti rispettivamente dall' art. 7 e dal secondo comma , dell' art. 15 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 , sono riconosciuti anche al padre lavoratore anche se adottivo o affidatario ai sensi dell'art. 314/20 del codice civile in alternativa alla madre lavoratrice ovvero quando i figli siano affidati al solo padre.
A tal fine, il padre lavoratore presenta al proprio datore di lavoro una dichiarazione da cui risulti la rinuncia dell'altro genitore ad avvalersi dei diritti di cui sopra, nonche' nel caso di cui al secondo comma dell'art. 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 , il certificato medico attestante la malattia del bambino.
Nel caso di cui al primo comma dell'art. 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 , il padre lavoratore, entro dieci giorni dalla dichiarazione di cui al comma precedente, deve altresi' presentare al proprio datore di lavoro una dichiarazione del datore di lavoro dell'altro genitore da cui risulti l'avvenuta rinuncia.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano ai padri lavoratori, compresi gli apprendisti, che prestino la loro opera alle dipendenze di privati datori di lavoro, nonche' alle dipendenze delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle regoni, delle province, dei comuni, degli altri enti pubblici, anche a carattere economico, e delle societa' cooperative, anche se soci di queste ultime. Sono esclusi i lavoratori a domicilio e gli addetti ai servizi domestici e familiari".

Art. 15

1. L' articolo 185 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 185 (Trattamento di reggenza). - 1. Al personale che assuma la reggenza della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare presso cui presta servizio spetta un assegno per oneri di rappresentanza, in sostituzione di quello di cui eventualmente gia' goda, nella seguente misura:
a) tre quinti dell'assegno per oneri di rappresentanza spettante al titolare, quando questi continui a godere dell'intera indennita' personale ed a partire dall'undicesimo giorno di sua assenza;
b) quattro quinti dell'assegno per oneri di rappresentanza spettante al titolare, quando questi cessi in parte dal godimento dell'indennita' personale.
2. Nel caso in cui il titolare cessi integralmente dal godimento dell'indennita' personale o in caso di vacanza di posto, al reggente vengono attribuiti un assegno per oneri di rappresentanza dello stesso ammontare di quello previsto per il titolare dell'ufficio, in sostituzione di quello di cui eventualmente gia' goda, nonche', in aggiunta alla propria indennita' di servizio, i tre quinti dell'indennita' di servizio spettante al titolare dell'ufficio.
3. Al personale che assuma la reggenza di altro ufficio all'estero non nella stessa sede, spettano tre quarti dell'indennita' prevista per il posto assunto in reggenza, oltre all'assegno di rappresentanza calcolato secondo le disposizioni dei commi 1 e 2 ed in aggiunta all'indennita' di servizio di cui il predetto personale gia' gode.
4. In nessun caso l'indennita' di servizio all'estero del reggente puo' superare i quattro quinti dell'indennita' di servizio all'estero prevista per il posto assunto in reggenza, ferma la corresponsione, oltre tale limite, degli eventuali aumenti per situazione di famiglia spettantigli sull'indennita' di servizio all'estero in godimento.
5. Se la reggenza e' assunta da personale che non goda di indennita' di servizio all'estero, spetta un trattamento di reggenza corrispondente ai quattro quinti dell'indennita' di servizio e dell'assegno per oneri di rappresentanza stabiliti per il posto assunto in reggenza, oltre agli eventuali aumenti per situazione di famiglia.".

Art. 16

1. Il comma secondo dell'articolo 199 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 , e' sostituito dal seguente:
"Spetta altresi' il pagamento delle spese relative al trasporto di effetti oltre i quantitativi di cui al primo comma, nei seguenti limiti:
kg 400 per i funzionari aventi grado di primo segretario di legazione e segretario di legazione o equiparato, nonche' per il personale della VII qualifica funzionale o superiore;
kg 800 per i funzionari aventi grado di consigliere di ambasciata o di consigliere di legazione o equiparato;
kg 1.200 per i funzionari aventi grado non inferiore a ministro plenipotenziario di II classe o equiparato, i funzionari con incarico di ministro e di ministro consigliere presso le rappresentanze diplomatiche e i titolari di consolati generali di prima classe;
kg 2.000 per i capi delle rappresentanze diplomatiche.".
2. Il comma ottavo dell'artico1o 199 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 , e' sostituito dal seguente:
"Compete inoltre il pagamento delle spese di trasporto di una autovettura.".
3. Dopo l'ultimo comma dell' articolo 199 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 , sono inseriti i seguenti commi:
"Il Ministero puo' predisporre, secondo condizioni e modalita' da stabilire con apposito decreto, una lista di societa' di trasporti internazionali da abilitare ai fini dell'ammissibilita' della richiesta di rimborso di cui al primo comma.
Qualora dipendenti fra loro coniugati vengano trasferiti allo stesso ufficio all'estero o ad uffici ubicati nella stessa citta', e sempre che il divario fra le date di assunzione di servizio nella sede sia inferiore a centottanta giorni, il pagamento delle spese di cui al comma primo, e' corrisposto soltanto ad uno di essi, con gli aumenti che spetterebbero qualora il coniuge fosse a carico.".
Nota all'art. 16:
- Il testo dell' art. 199 del D.P.R. n. 18/1967 , come modificato dal presente decreto legislativo, e' il seguente:
"Art. 199 (Trasporto bagagli, mobili e masserizie).
- Per il trasporto degli effetti, comprensivi di bagaglio, mobili e masserizie, spetta al personale trasferito il pagamento delle spese per il trasporto di kg 1000 nonche' di kg 500 per ciascun familiare a carico e di kg 250 per ogni domestico per il quale il personale abbia diritto al pagamento delle spese di viaggio. Il complesso degli effetti pertinenti al personale e al nucleo familiare puo' essere spedito in una o piu' volte e indipendentemente dalla partenza dei singoli membri del nucleo stesso. Qualora il viaggio di taluno dei componenti del nucleo stesso non abbia piu' luogo, non si procede al recupero della somma eventualmente spesa per la spedizione del quantitativo degli effetti spettanti per la persona non trasferitasi.
Spetta altresi' il pagamento delle spese relative al trasporto di effetti oltre i quantitativi di cui al primo comma, nei seguenti limiti:
kg 400 per i funzionari aventi grado di primo segretario di legazione e segretario di legazione o equiparato, nonche' per il personale della VII qualifica funzionale o superiore;
kg 800 per i funzionari aventi grado di consigliere di ambasciata o di consigliere di locazione o equiparato;
kg 1.200 per i funzionari aventi grado non inferiore a ministro plenipotenziario di II classe o equiparato, i funzionari con incarico di ministro e di ministro consigliere presso le rappresentanze diplomatiche e i titolari di consolati generali di I classe;
kg 2.000 per i capi delle rappresentanze diplomatiche.
I quantitativi indicati nei precedenti commi si intendono al netto di imballaggio. L'imballaggio non puo' superare i tre quarti del peso netto degli oggetti spediti. Qualora i documenti di spedizione indichino, invece del peso, il volume, un metro cubo si considera equivalente a kg 150.
Gli effetti sono spediti nei viaggi per ferrovia come bagagliopresso o con altro sistema di spedizione.
Nelle spese di trasporto sono comprese anche quelle di imballaggio e del relativo materiale e quelle per la presa e la resa a domicilio, le operazioni di dogana, il carico o lo scarico lungo l'itinerario, ogni altra operazione necessaria per la spedizione, il trasporto e il recapito degli effetti nonche' l'eventuale magazzinaggio fino a un massimo di trenta giorni.
E' pagata l'assicurazione per il trasporto degli effetti per i tragitti fuori del territorio nazionale secondo i massimali da stabilirsi periodicamente con decreto del Ministro per gli affari esteri di concerto con il Ministro per il tesoro.
Nei limiti di peso fissati nel presente articolo, le spedizioni possono essere effettuate da qualunque localita' in Italia alla sede di servizio e viceversa. In occasione di trasferimento da una ad altra sede all'estero, puo' essere effettuata fino ad un terzo del peso consentito la spedizione da e per qualunque localita' in Italia.
Compete inoltre il pagamento delle spese di trasporto di una autovettura.
Il Ministero puo' predisporre, secondo condizioni e modalita' da stabilire con apposito decreto, una lista di societa' di trasporti internazionali da abilitare ai fini dell'ammissibilita' della richiesta di rimborso di cui al primo comma.
Qualora dipendenti fra loro coniugati vengano trasferiti allo stesso ufficio all'estero o ad uffici ubicati nella stessa citta', e sempre che il divario fra le date di assunzione di servizio nella sede sia inferiore a 180 giorni, il pagamento delle spese di cui al comma 1 e' corrisposto soltanto ad uno di essi, con gli aumenti che spetterebbero qualora il coniuge fosse a carico".

Art. 17

1. Il secondo comma dell'articolo 203 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 , e' sostituito dal seguente:
"Alle persone estranee all'Amministrazione degli affari esteri in servizio all'estero ai sensi del presente decreto compete:
a) se incaricate delle funzioni di capo di ufficio consolare di I categoria, il trattamento previsto dagli articoli 171, 173, 174, 178, 180, 182, 186, 188, 207 e 208, nonche' quello previsto dal titolo II della presente parte;
b) se occupano un posto ai sensi dell'articolo 168, il trattamento previsto dai titoli I e II della presente parte ad esclusione dell'articolo 176, dell'articolo 179, comma 2, nonche' dell'articolo 208;
c) se preposte ad uffici consolari di II categoria, il trattamento di cui agli articoli 186 e 208.".
Nota all'art. 17:
- Il testo dell' art. 203 del D.P.R. n. 18/1967 , come modificato dal presente decreto legislativo, e' il seguente:
"Art. 203 (Trattamento delle persone estranee all'Amministrazione). - Alle persone estranee all'Amministrazione degli affari esteri cui siano conferite, con le forme previste dall'art. 36, le funzioni di capo di rappresentanza diplomatica compete, per il tempo dell'esercizio delle funzioni stesse, l'intero trattamento che il presente decreto stabilisce per i funzionari diplomatici preposti alle rappresentanze.
Alle persone estranee all'Amministrazione degli affari esteri in servizio all'estero ai sensi del presente decreto compete:
a) se incaricate delle funzioni di capo di ufficio consolare di I categoria, il trattamento previsto dagli articoli 171, 173, 174, 178, 180, 182, 186, 188, 207 e 208, nonche' quello previsto dal titolo II della presente parte;
b) se occupano un posto ai sensi dell'art. 168, il trattamento previsto dai titoli I e II della presente parte ad esclusione dell'art. 176, dell'art. 179, comma 2, nonche' dell'art. 208;
c) preposte ad uffici consolari di II categoria, il trattamento di cui agli articoli 186 e 208.
Per quanto necessario, la qualifica di equiparazione ai dipendenti statali delle persone estranee all'Amministrazione dello Stato e' stabilita dal Ministero degli affari esteri secondo criteri concordati con il Ministero del tesoro.
Alle persone indicate alle lettere a) e b) del secondo comma si applicano le disposizioni dell'art. 84.
Le disposizioni dell'art. 211 si applicano al personale indicato nel presente articolo che abbia diritto all'assistenza ENPAS".

Art. 18

1. Il primo comma dell'articolo 204 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 , e' sostituito dal seguente:
"Ai componenti delle delegazioni diplomatiche speciali di cui all'articolo 35 e' attribuita, con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica su parere della commissione di cui all'articolo 172, un'indennita' adeguata ed un assegno per oneri di rappresentanza determinato secondo i criteri di cui all'articolo 171-bis. Il trattamento economico complessivo e' comunque non superiore a quello che il personale di analogo rango percepisce o percepirebbe nel Paese in cui e' istituita la delegazione diplomatica speciale.".
Nota all'art. 18:
- Il testo dell' art. 204 del D.P.R. n. 18/1967 , come modificato dal presente decreto legislativo, e' il seguente:
"Art. 204 (Trattamento dei componenti delle delegazioni diplomatiche speciali). -
Ai componenti delle delegazioni diplomatiche speciali di cui all'art. 35 e' attribuita, con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica su parere della commissione di cui all'art. 172, un'indennita' adeguata ed un assegno per oneri di rappresentanza determinato secondo i criteri di cui all'art. 171 -bis. Il trattamento economico complessivo e' comunque non superiore a quello che il personale di analogo rango percepisce o percepirebbe nel Paese in cui e' istituita la delegazione diplomatica speciale.
Ai predetti si applica l'art. 186. Nei casi di cui al primo comma dell'articolo predetto, all'indennita' personale si intende sostituita quella prevista dal primo comma del presente articolo. La indennita' giornaliera prevista dal secondo comma dell'art. 186 e' calcolata, nei casi di cui al punto 1) dello stesso comma, sulla base dell'indennita' di cui al primo comma del presente articolo. Nei casi contemplati nel punto 2) dell'art. 186, l'indennita' giornaliera e' stabilita con la stessa procedura indicata nel primo comma del presente articolo".

Art. 19

1. Il terzo comma dell'articolo 209 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 , e' sostituito dal seguente:
"Qualora a seguito di cessazione dal servizio in una sede all'estero si renda necessario effettuare conguagli, le relative operazioni sono disposte in lire italiane. L'eventuale saldo a favore del dipendente che rientri al Ministero e' corrisposto a domanda in lire italiane oppure nella valuta in cui gli era corrisposta l'indennita' di servizio all'estero nella sede di provenienza, secondo il rapporto di ragguaglio vigente nel periodo a cui si riferisce il saldo.".
Nota all'art. 19:
- Il testo dell' art. 209 del D.P.R. n. 18/1967 , come modificato dal presente decreto legislativo, e' il seguente:
"Art. 209 (Modalita' di pagamento delle competenze e conguagli). - Le indennita' di contributi e i rimborsi da corrispondere al personale in servizio o in missione all'estero sono pagati in valuta locale secondo un rapporto di ragguaglio da stabilirsi dal Ministero degli affari esteri di concerto con quello del tesoro. Il pagamento puo' essere effettuato altresi' in valuta diversa da quella locale, nei limiti e con le modalita' stabiliti con decreto del Ministro per gli affari esteri di concerto con quello per il tesoro sentita la Commissione di cui all'art. 172. L'eventuale maggiore o minore spesa che possa derivare dal trasferimento delle valute in base al costo effettivo dell'operazione e' oggetto di conguaglio tra il Ministero degli affari esteri e quello del tesoro.
Gli stipendi e le altre indennita' previste per l'interno che spettano al personale in servizio presso gli uffici all'estero sono liquidati in lire italiane. E' consentito tuttavia che, su domanda degli interessati, gli stipendi stessi e le indennita' siano trasferiti all'estero nella stessa valuta adottata per il pagamento dell'indennita' di servizio all'estero.
Qualora a seguito di cessazione dal servizio in una sede all'estero si renda necessario effettuare conguagli, le relative operazioni sono disposte in lire italiane.
L'eventuale saldo a favore del dipendente che rientri al Ministero e' corrisposto a domanda in lire italiane oppure nella valuta in cui gli era corrisposta l'indennita' di servizio all'estero nella sede di provenienza, secondo il rapporto di ragguaglio vigente nel periodo a cui si riferisce il saldo".

Art. 20

1. L' articolo 210 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 210 (Controllo medico periodico). - 1. Il personale in servizio all'estero, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 181, puo' chiedere ogni diciotto mesi o, qualora si trovi in sedi particolarmente disagiate, ogni dodici mesi, ovvero al momento del rientro al Ministero, un esame medico generale di controllo per se' ed i familiari a carico.
2. L'esame medico di controllo, disciplinato dalla normativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618 , e successive modificazioni, viene di norma eseguito presso le strutture sanitarie operanti, ai sensi dell'articolo 3 del predetto decreto, nella sede del Ministero degli affari esteri, fatta salva la necessita' di ulteriori accertamenti presso le strutture del servizio sanitario nazionale.
3. L'esame di cui al comma 2 puo' essere effettuato all'estero, qualora il personale o i familiari a carico non abbiano potuto godere in Italia del congedo ordinario o delle ferie spettanti.".
Nota all' art. 20 :
- L' art. 3 del D.P.R. 31 luglio 1980, n. 618 , che reca "Assistenza sanitaria ai cittadini italiani all'estero ( art. 37 ), primo comma, lettera a) e b) della legge n. 833 del 1978 ", e' il seguente:
"Art. 3 (Forme dell'assistenza). - Alla erogazione dell'assistenza si provvede:
a) in forma diretta mediante convenzioni da stipularsi con istituti di sicurezza sociale dello Stato estero o con enti, istituti o medici privati, che assicurino i livelli di prestazioni garantiti dal piano sanitario nazionale.
Per i dipendenti pubblici in attivita' di servizio o pensionati, compresi i familiari a carico o in cerca di prima occupazione residenti all'estero in zone di confine, viene riconosciuta la possibilita' di optare, limitatamente all'assistenza ospedaliera e riabilitativa per strutture esistenti in territorio italiano limitrofo ovvero di usufruire, a carico dell'unita' sanitaria locale esistente nel territorio italiano limitrofo, delle altre prestazioni assicurate ai cittadini ivi residenti, salvo le limitazioni conseguenti alla stipula di convenzioni per la erogazione in territorio estero dell'assistenza in forma diretta, fissata con decreto del Ministero della sanita' al fine di evitare duplicazioni di assistenza sanitaria.
b) in forma indiretta mediante il rimborso delle spese sostenute dall'assistito per se' o per i propri familiari aventi diritto, nei casi in cui non sia stato possibile stipulare le convenzioni previste dalla precedente lettera a), ovvero le stesse per qualsiasi motivo siano cessate o sospese, nonche' nel caso di prestazioni rientranti nei livelli stabiliti dal piano sanitario nazionale ma non ottenibili mediante le predette convenzioni; parimenti si provvedera' al rimborso quando per comprovati motivi di urgenza o di necessita' l'assistito non abbia potuto far ricorso alle istituzioni od ai sanitari convenzionati;
c) mediante il sistema, di cui al successivo art. 4 limitatamente ai soggetti ivi indicati.
Per le speciali esigenze assistenziali del personale di cui all'art. 2, lettera B), del presente decreto alle strutture sanitarie esistenti presso il Ministero degli affari esteri e' conservata la attuale destinazione funzionale.
A tal fine viene stipulata apposita convenzione tra il Ministero della sanita' e la regione Lazio".

Art. 21

1. L' articolo 211 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 211 (Assicurazioni). - 1. L'assistenza sanitaria al personale in servizio all'estero, ed ai familiari aventi diritto, viene assicurata dal Ministero della sanita', ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 31 luglio 1980, n. 618 . Tuttavia al personale con sede di servizio in Stati ove non viene erogata l'assistenza sanitaria in forma diretta, ai sensi dell' articolo 3, comma 1, lettere a) e c) del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618 , il Ministero degli affari esteri rimborsa, in alternativa all'assistenza sanitaria in forma indiretta disciplinata dallo stesso articolo 3, nel limite dell'85 per cento, le spese connesse alla stipula di polizza con una o piu' compagnie di assicurazione, individuate d'intesa con il Ministero della sanita', per prestazioni sanitarie in caso di malattia, infortunio e maternita', secondo condizioni e modalita' determinate con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro della sanita'. La polizza deve prevedere anche la copertura dei familiari a carico, purche' effettivamente conviventi nella stessa sede del titolare ed il rimborso delle spese di trasferimento di infermo, ed eventuale accompagnatore, in caso di carenza in loco di strutture sanitarie adeguate all'evento occorso.
2. Nei confronti del personale e dei familiari a carico, di cui al comma 1, trova applicazione l'istituto del trasfrimento d'infermo previsto dall'articolo 6 del citato decreto del Presidente della Republica n. 618 del 1980, qualora tale trasferimento non sia previsto nelle condizioni delle polizze stipulate.
3. A favore dei dipendenti in servizio in Paesi ove si verifichino situazioni di pericolosita' suscettibili di porre a serio rischio la loro incolumita' fisica, il Ministero provvede alla stipula di polizze assicurative per la copertura dei rischi di morte, invalidita' permanente o altre gravi menomazioni, causati da atti di natura violenta. La copertura assicurativa, estesa anche al coniuge se effettivamente residente nella stessa sede, viene effettuata secondo modalita' ed a condizioni determinate con decreto del Ministro degli affari esteri, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.".
Note all' art. 21 :
- L' art. 3, commi 1, lettere a) e c) del D.P.R. 31 luglio 1980, n. 618 , che reca "Assistenza sanitaria ai cittadini italiani all'estero ( art. 37 ), primo comma, lettera a) e b) della legge n. 833 del 1978 " e' il seguente:
"Art. 3 (Forme dell'assistenza). - Alla erogazione dell'assistenza si provvede:
a) in forma diretta mediante convenzioni da stipularsi con istituti di sicurezza sociale dello Stato estero o con enti, istituti o medici privati, che assicurino i livelli di prestazioni garantiti dal piano sanitario nazionale.
Per i dipendenti pubblici in attivita' di servizio o pensionati, compresi i familiari a carico o in cerca di prima occupazione residenti all'estero in zone di confine, viene riconosciuta la possibilita' di optare, limitatamente all'assistenza ospedaliera e riabilitativa per strutture esistenti in territorio italiano limitrofo ovvero di usufruire, a carico dell'unita' sanitaria locale esistente nel territorio italiano limitrofo, delle altre prestazioni assicurate ai cittadini ivi residenti, salvo le limitazioni conseguenti alla stipula di convenzioni per la erogazione in territorio estero dell'assistenza in forma diretta, fissata con decreto del Ministero della sanita' al fine di evitare duplicazioni di assistenza sanitaria.
b) (Omissis);
c) mediante il sistema di cui al successivo art. 4 limitatamente ai soggetti ivi indicati".
- L'art. 6 del sopracitato D.P.R. 31 luglio 1980, n. 618 , e' il seguente:
"Art. 6 (Trasferimento dell'infermo). - Tanto in regime convenzionale quanto in regime di assistenza indiretta le spese per il trasferimento dell'infermo e di un eventuale accompagnatore in Italia o da una localita' estera all'altra, resosi necessario per insufficienza di servizi o di attrezzature sanitarie o per necessita' derivanti dall'evento sanitario o da esso conseguenti sono a carico dello Stato sempre che il trasferimento stesso sia stato preventivamente autorizzato per i soggetti di cui alla lettera A) del primo comma dell'art. 2, dall'autorita' consolare competente, sentito il Ministero della sanita' o nei casi di eccezionale gravita' ed urgenza il medico di fiducia del consolato o dell'ambasciata, e per i soggetti di cui alla lettera B) del primo comma dell'art. 2 dal Ministero degli affari esteri, sentito il Ministero della sanita', ovvero nei casi di eccezionale gravita' e urgenza, dal capo della rappresentanza o dell'ufficio consolare; per questi ultimi soggetti i titolari dei predetti uffici sono autorizzati ad anticipare il 50% dell'ammontare delle spese di viaggio.
Si prescinde dalla predetta autorizzazione solo nei casi di comprovata impossibilita' per l'interessato, per l'impresa o per chi altro l'assista, di collegarsi tempestivamente con le sede consolare".

Art. 22

1. Le disposizioni che modificano l'articolo 178 si applicano a coloro che assumono servizio all'estero dopo il 1 gennaio 1999. Per il personale che alla data predetta gia' beneficia di un contributo spese per abitazione, continuano ad applicarsi le disposizioni previste dalla precedente normativa finche' rimanga nella stessa sede.
CAPO II Capo II Disposizioni concernenti il personale dipendente da enti pubblici non economici in servizio all'estero.

Art. 23 - Indennita' di servizio

Indennita' di servizio 1. L'indennita' di servizio che alla data di entrata in vigore del presente decreto spetta, in base ai rispettivi ordinamenti, al personale dipendente da enti pubblici non economici trasferiti a prestare servizio presso gli uffici di detti enti all'estero, e' determinata sulla base e con le modalita' di quella attribuita ai dipendenti del Ministero degli affari esteri in servizio nella stessa sede, secondo apposite tabelle di equiparazione che tengano conto delle qualifiche e dei profili professionali rivestiti dal suddetto personale.
2. Dette tabelle sono stabilite, su proposta del consiglio di amministrazione dell'ente pubblico, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il Ministro degli affari esteri ed il rispettivo Ministro vigilante. Per il personale a livello dirigenziale si tiene conto del trattamento spettante al personale della dirigenza amministrativa del Ministero degli affari esteri. Per il dirigente cui e' attribuita la titolarita' dell'ufficio all'estero si fa riferimento al trattamento spettante al personale del Ministero degli affari esteri con il grado di primo consigliere.
3. L'ammontare delle indennita' di servizio e' fissata, nell'ambito delle disponibilita' finanziarie di ciascun ente pubblico, dal rispettivo consiglio di amministrazione in maniera tale da assicurare un trattamento economico non inferiore al 75 per cento e non superiore al 90 per cento di quello che compete al corrispondente personale del Ministero degli affari esteri, con cessazione di ogni altra eventuale riduzione precedentemente in vigore.

Art. 24 - Assegni per oneri di rappresentanza

Assegni per oneri di rappresentanza 1. Qualora l'ufficio all'estero non disponga di apposito fondo su cui imputare le spese di rappresentanza, al personale preposto all'ufficio spetta un assegno quale contributo forfettario per far fronte agli oneri di rappresentanza il cui ammontare resta determinato nella stessa misura percentuale stabilita per i dipendenti del Ministero degli affari esteri con il grado di primo consigliere.
2. Detta percentuale si applica all'indennita' di servizio percepita al netto delle maggiorazioni per carichi familiari e di quelle eventualmente attribuite in relazione alle condizioni di disagio.
3. Al restante personale direttivo responsabile di sezioni distaccate dipendenti da altro ufficio all'estero spetta analogo assegno per oneri di rappresentanza determinato nella stessa misura percentuale spettante al personale del Ministero degli affari esteri di livello equiparato.
4. I percettori degli assegni di rappresentanza al termine di ogni esercizio finanziario, sono tenuti ad attestare, tramite autocertificazione, l'ammontare globale delle spese sostenute ed a restituire le somme eventualmente non utilizzate.
5. Per l'individuazione delle spese di rappresentanza, per la predisposizione della relativa documentazione e per le modalita' di controllo, si applicano criteri analoghi a quelli stabiliti per il Ministero degli affari esteri.

Art. 25 - Provvidenze accessorie

Provvidenze accessorie 1. I consigli di amministrazione degli enti pubblici non economici possono, nell'ambito delle proprie disponibilita', estendere al proprio personale in servizio all'estero le altre maggiorazioni, indennita' o rimborsi spese gia' previste per il personale del Ministero degli affari esteri, attenendosi, come limite massimo, alla misura stabilita per il suddetto personale.
2. Le delibere che stabiliscono tali provvidenze sono sottoposte all'approvazione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del Ministero degli affari esteri e del rispettivo Ministero vigilante.
CAPO III Capo III Disposizioni concernenti il trattamento del personale in servizio presso le istituzioni scolastiche e culturali. ((CAPO ABROGATO DAL D.LGS. 13 APRILE 2017, N. 64))

Art. 26

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 APRILE 2017, N. 64 ))

Art. 27

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 APRILE 2017, N. 64 ))

Art. 28

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 APRILE 2017, N. 64 ))

Art. 29

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 APRILE 2017, N. 64 ))

Art. 30

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 APRILE 2017, N. 64 ))

Art. 31

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 APRILE 2017, N. 64 ))

Art. 32

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 APRILE 2017, N. 64 ))

Art. 33

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 APRILE 2017, N. 64 ))

Art. 34

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 APRILE 2017, N. 64 ))

Art. 35

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 APRILE 2017, N. 64 ))

Art. 36

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 APRILE 2017, N. 64 ))

Art. 37

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 APRILE 2017, N. 64 ))

Art. 38

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 APRILE 2017, N. 64 )) CAPO IV Capo IV Disposizioni concernenti il trattamento del personale del Ministero della difesa in servizio all'estero presso gli uffici degli addetti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.

Art. 39

1. Il comma primo dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 1973, n. 838 , e' sostituito dal seguente:
"L'addetto dispone di un ufficio, del quale fa parte, oltre agli eventuali addetti aggiunti ed assistenti, il personale assegnato dal Ministero della difesa con mansioni di archivista. Le mansioni di archivista sono affidate a sottufficiali o ad impiegati civili del Ministero stesso.".
Nota all'art. 39:
- Il testo dell' art. 2 della legge n. 838/1973 , come modificato dal presente decreto legislativo, e' il seguente:
"Art. 2. - L'addetto dispone di un ufficio, del quale fa parte, oltre agli eventuali addetti aggiunti ed assistenti, il personale assegnato dal Ministero della difesa con mansioni di archivista. Le mansioni di archivista sono affidate a sottufficiali o ad impiegati civili del Ministero stesso.
I posti d'organico dell'ufficio di cui al precedente comma sono determinati con decreto del Ministro per la difesa, di concerto con i Ministri per gli affari esteri e per il tesoro".

Art. 40

1. L' articolo 4 della legge 27 dicembre 1973, n. 838 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 4. - 1. Al personale di cui all' articolo 2 competono lo stipendio e gli altri assegni fissi e continuativi previsti per l'interno, tranne che per essi sia diversamente disposto. Al personale stesso e' esteso il seguente trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 , nei limiti e alle condizioni di quello spettante al personale del Ministero degli affari esteri in servizio presso le rappresentanze diplomatiche ove hanno sede gli uffici degli addetti:
a) indennita' di servizio all'estero con gli aumenti per situazione di rischio e disagio, nonche' per situazione di famiglia;
b) indennita' di sistemazione;
c) indennita' di richiamo dal servizio all'estero;
d) indennita' e rimborsi per licenze o congedi di cui all'articolo 8 della presente legge;
e) contributo spese per abitazione;
f) contributo spese per particolari esigenze connesse a doveri di rappresentanza;
g) provvidenze scolastiche;
h) indennita' e rimborso per viaggi di trasferimento e di servizio comunque e dovunque compiuti;
i) assegni per oneri di rappresentanza limitatamente agli addetti, addetti aggiunti e assistenti;
l) indennizzo per danni subiti in conseguenza di disordini, fatti bellici, nonche' di eventi connessi con la posizione all'estero del personale;
m) rimborsi delle spese di trasporto in Italia della salma dei familiari a carico o dei domestici.
2. In caso di decesso del personale di cui all' articolo 2, spettano ai familiari le indennita' e i rimborsi previsti dall' articolo 207 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 .
3. All'applicazione del presente articolo provvede il Ministero della difesa, di concerto, ove occorra, con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.".
Nota all' art. 40 :
- L' art. 207 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18 , che reca "Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri", e' il seguente:
"Art. 207 (Decesso durante il servizio all'estero). - In caso di decesso del dipendente durante il servizio all'estero e' dovuta ai familiari una som ma pari ad una mensilita' dell'indennita' personale spettante al dipendente stesso. I familiari a carico hanno altresi' diritto al pagamento delle spese di viaggio e di trasporto degli effetti alle condizioni e nei limiti fissati nell'art. 199, compresa la quota di effetti che sarebbe spettata alla persona deceduta.
Sono a carico dell'Amministrazione le spese di trasporto per qualsiasi localita' in Italia o, nei limiti di esse, per altro Paese, della salma del dipendente deceduto in servizio all'estero o dei familiari a carico o dei domestici di cui all'art. 197. Sono comprese nelle spese di trasporto quelle relative agli adempimenti necessari per effettuare il trasporto stesso.
Le dispozioni di cui al secondo comma, si applicano al dipendente della pubblica Amministrazione deceduto in servizio all'estero anche se in missione".

Art. 41

1. L' articolo 6 della legge 27 dicembre 1973, n. 838 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 6. - 1. Le indennita' base di servizio all'estero e relative maggiorazioni, gli assegni per oneri di rappresentanza, le indennita' ed i rimborsi per viaggi di servizio e di trasferimento, nonche' le provvidenze scolastiche, sono attribuite tenendo conto della tabella 2, annessa alla presente legge, riguardante gli allineamenti economici tra il personale del Ministero della difesa e quello del Ministero degli affari esteri in servizio all'estero.
2. Gli addetti aggiunti e gli assistenti che per ragioni di servizio risiedono in uno Stato diverso da quello in cui risiede l'addetto, percepiscono gli assegni con le maggiorazioni previste per la sede di residenza.
3. Per le sedi ove manchi il corrispondente posto di organico del personale del Ministero degli affari esteri, le maggiorazioni saranno determinate con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri degli affari esteri e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la commissione permanente di finanziamento, istituita presso il Ministero degli affari esteri, ai sensi dell' articolo 172 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 .".

Art. 42

1. L' articolo 8 della legge 27 dicembre 1973, n. 838 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 8. - 1. Il personale in servizio all'estero ha diritto ogni anno ad una licenza ordinaria di trenta giorni lavorativi, nonche' a quattro giornate di riposo da fruire nell'anno solare ai sensi ed alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1977, n. 937 . Le ferie delpersonale civile del Ministero della difesa in servizio all'estero sono regolate secondo le disposizioni vigenti per il territorio metropolitano.
2. Per il personale in servizio nelle sedi disagiate, ed in quelle particolarmente disagiate, stabilite per il personale del Ministero degli affari esteri ai sensi del primo comma dell'articolo 144 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 , il periodo di licenza ordinaria o di ferie di cui al comma 1 e' rispettivamente aumentato di sette e di dieci giorni lavorativi.
3. Al personale di cui ai commi 1 e 2 si applicano le stesse norme sul trattamento economico per congedi ordinari o ferie e per rimborso delle relative spese di viaggio vigenti per il personale del Ministero degli affari esteri in servizio all'estero, compreso il periodo di tempo corrispondente ai giorni di viaggio per andata e ritorno dall'Italia stabilito per il personale del Ministero medesimo ai sensi del terzo comma dell'articolo 180 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 .
4. Il limite massimo di assenza dal servizio all'estero, con esclusione dei periodi di licenza ordinaria o di ferie, nonche' delle assenze connesse al servizio stesso, e' fissato in complessivi sessanta giorni in ragione d'anno, durante i quali spetta il seguente trattamento economico:
a) in caso di assenza per infermita' l'indennita' personale e' corrisposta per intero per i primi quarantacinque giorni ed e' sospesa per il restante periodo;
b) in caso di altre assenze consentite dalle disposizioni applicabili ai pubblici dipendenti, per motivi diversi da quelli di salute, la corresponsione dell'indennita' personale e' sospesa.
5. Il predetto limite massimo di assenza e' aumentato fino a quattro mesi nei casi in cui per infermita' il personale non possa essere trasferito senza danno, fermo restando la disposizione di cui al comma 4, lettera a).
6. Alle lavoratrici madri in astensione dal lavoro ai sensi della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 , nonche' ai lavoratori padri ai sensi della legge 30 dicembre 1997, n. 903 , spetta il seguente trattamento economico:
a) in caso di astensione obbligatoria l'indennita' personale e' corrisposta per intero;
b) in caso di astensione facoltativa l'indennita' personale e' sospesa.
7. Trascorsi i periodi indicati ai commi 4 e 5, nonche' quelli previsti dagli articoli 4 e 5 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 , ulteriori assenze del dipendente, pur se consentite dall'attuale ordinamento, comportano la decadenza dall'organico dell'ufficio all'estero.
8. Al personale di cui al comma 2 del presente articolo si applicano, inoltre le norme che regolano, per il personale del Ministero degli affari esteri, il computo, ai fini del trattamento di quiescenza, del servizio previsto nelle sedi disagiate e particolarmente disagiate.".

Art. 43

1. L' articolo 13 della legge 27 dicembre 1973, n. 838 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 13. - 1. Al personale militare e civile inviato all'estero in base alla presente legge si applicano per l'assistenza sanitaria e per le coperture dei rischi di morte, invalidita' permanente o gravi menomazioni causati da atti di natura violenta, le norme vigenti per il personale del Ministero degli affari esteri in servizio all'estero, di cui all' articolo 211 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 .
2. Al personale locale assunto a contratto si applicano le disposizioni degli articoli 158 e 165 del predetto decreto del Presidente della Repubblica.".
CAPO V Capo V Norme finali

Art. 44

1. Sono abrogate le disposizioni contenute nell' articolo 6, comma 3, della legge 19 luglio 1993, n. 243 , nell' articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica, 17 agosto 1955, n. 767 , nell' articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19 , e nell' articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749 . Sono altresi' abrogate le seguenti tabelle: la tabella 19 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 , la tabella B allegata alla legge 6 febbraio 1985, n. 15 , le tabelle B dell'allegato 2 e C dell'allegato 3 al decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1991, n. 457 , la tabella C allegata alla legge 22 dicembre 1990, n. 401 . E' abrogato l' articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1991, n. 306 . E' altresi' abrogato il comma 4 dell'articolo 20 della legge 11 ottobre 1990, n. 292 .

Art. 45

1. E' abrogata la tabella B annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215 , nonche' la tabella D di cui all' articolo 29 della legge 25 agosto 1982, n. 604 .

Art. 46

1. Sono abrogate le tabelle n. 1 e n. 2 allegate alla legge 27 dicembre 1973, n. 838 , e sostituite con quelle n. 1 e n. 2, allegate al presente decreto. Mantengono tuttavia la loro efficacia i provvedimenti di attribuzione del trattamento economico per il personale di vigilanza adottati dal Ministero della difesa anteriomente all'entrata in vigore del presente decreto, limitatamente ai periodi di servizio all'estero svoltisi anteriormente all'entrata in vigore del decreto stesso.
2. In attesa dell'applicazione, a partire dal 1 gennaio 1999 ai sensi di quanto disposto dall'articolo 47 del presente decreto, delle nuove indennita' base di cui alla tabella n. 2, al personale di truppa dell'Arma dei carabinieri adibito a mansioni di vigilanza presso le rappresentanze italiane all'estero nonche' ai sottufficiali ivi impiegati con mansioni speciali, si applicano, a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le indennita' base ed i coefficienti parziali stabiliti dalla tabella B del decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1991, n. 457 , per il personale del Ministero degli affari esteri con meno di venti anni di anzianita', secondo la tabella degli allineamenti economici previsti dalla legge 27 dicembre 1973, n. 838 .

Art. 47

1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1999 salvo quanto disposto al comma 2 dell'articolo 46 che ha effetto a partire dalla data di entrata in vigore del decreto stesso.
2. Sino a tale data continua ad applicarsi l' articolo 1 del decreto del Ministro del tesoro in data 9 gennaio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 20 del 25 gennaio 1996 , in materia di determinazione della base contributiva pensionabile.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi 27 febbraio 1998 SCALFARO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Dini, Ministro degli affari esteri Ciampi, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Andreatta, Ministro della difesa Berlinguer, Ministro della pubblica istruzione e dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica Bindi, Ministro della sanita' Visto, il Guardasigilli: Flick

all. 1 - art. 1

Tabella A
INDENNITA' BASE RELATIVE AI POSTI FUNZIONE PREVISTI NEGLI UFFICI ALL'ESTERO PER IL PERSONALE DEI RUOLI DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI.
Quadro A
Posto funzione Indennita' base
mensile lorda
Capo di rappresentanza diplomatica (Ambasciata) 3.657.000
Capo di rappresentanza diplomatica (Legazione) 3.519.000
Ministro presso rappresentanza diplomatica 2.972.000
Capo di consolato generale di prima classe 2.800.000
Ministro consigliere presso rappresentanza diplomatica 2.710.000
Capo di consolato generale 2.670.000
((Primo consigliere o console generale aggiunto presso
consolato generale di prima classe )) 2.445.000
Consigliere o console presso consolato generale
di prima classe 2.252.000
Capo di consolato (1) 2.252.000
Capo di consolato 1.904.000
Primo segretario o console presso consolato
generale o console aggiunto presso consolato
generale di prima classe 1.865.000
Capo di vice consolato 1.800.000
Secondo segretario o primo vice console 1.800.000
(1) Limitatamente a venti consolati da determinarsi con
decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con
quello per il tesoro.
Quadro B
Indennita' base
Qualifica Posto funzione mensile lorda
Dirigente generale Commissario regionale capo
o esperto amministrativo capo 2.445.000
Dirigente Primo commissario regionale
o esperto amministrativo 2.252.000
Ispettori
generali (1) Primo commissario amministrativo 2.005.000
IX qualifica
funzionale Commissario amministrativo 1.865.000 *
1.800.000 *
VIII qualifica
funzionale Commissario amministrativo aggiunto 1.780.000 *
1.690.000 *
(1) Personale ad esaurimento.
(*) Da attribuirsi soltanto al personale che abbia
maturato una anzianita' nei ruoli del Ministero degli
affari esteri di almeno 20 anni.
Quadro C
Indennita' base
Qualifica Posto funzione mensile lorda
VII qualifica
funzionale Agente consolare 1.785.000 *
VII qualifica
funzionale Cancelliere capo o assistente
commerciale capo o Perito tecnico
capo 1.679.000 *
1.534.000 *
VI qualifica
funzionale Cancelliere principale o assistente
commerciale principale o perito
tecnico principale 1.491.000 *
1.449.000 *
V qualifica
funzionale Coadiutore superiore 1.360.000 *
1.269.000 *
IV qualifica
funzionale Coadiutore principale o autista
capo o commesso capo 1.179.000 *
1.093.000 *
III qualifica
funzionale Autista o commesso 1.052.000 *
1.016.000 *
(*) Da attribuirsi soltanto al personale che abbia
maturato una anzianita' nei ruoli del Ministero degli
affari esteri di almeno 20 anni.
Quadro D
(PERSONALE DELL'AREA DELLA PROMOZIONE CULTURALE DEI RUOLI DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI)
Indennita' base
Qualifica Posto funzione mensile lorda
IX o VIII qualifica
funzionale (*) Direttore di istituto di cultura 1.818.000
VIII o VII qualifica
funzionale Addetto presso istituto di cultura 1.534.000
(*) Ovvero esperti del ruolo dirigenziale nel caso
previsto al comma 2 dell'art. 14 della legge n. 401/1990 .
NOTA: I quadri A, B, C e D della Tabella A sostituiscono: la Tabella 19 allegata al D.P.R. 5 gennaio 1967, n.18 ; la Tabella B allegata alla legge 6 febbraio 1985, n. 15 ;
le Tabelle B dell'allegato 2 e C dell'allegato 3 al
D.P.R. 11 agosto 1991, n. 457 ;
la Tabella C allegata alla legge 22 dicembre 1990, n.
401 .
Tabella 1
INDENNITA' PER ACCREDITAMENTI MULTIPLI
Misure mensili lorde dell'indennita' per accreditamenti multipli per
piu' forze armante nello Stato di residenza
Personale avente diritto Forza armata
Seconda Terza
Addetto 135.000 67.000
Addetto aggiunto 122.000 61.000
Assistente 122.000 61.000
NOTA: La presente tabella sostituisce la tabella n. 1
ammessa alla legge 27 dicembre 1973, n. 838 .
Tabella 2
Tabella degli allineamenti economici tra il personale del Ministero
della difesa ed il personale del Ministero degli affari esteri
Personale del Ministero della Personale del Ministero degli difesa affari esteri
Posti-funzione Indennita' base mensile lorda
|
Addetto < Primo Consigliere (1) 2.445.000
| Consigliere 2.252.000
Addetto aggiunto Primo segretario 1.865.000
Assistente Secondo segretario 1.800.000
Archivisti: |
Aiutante (s.u.p.s.) |
Maresciallo capo |
Maresciallo ordinario |
> Coadiutore superiore 1.269.000 Maresciallo |
Personale civile della |
V qualifica funzionale |
Sergente Maggiore |
Capo/Brig. Capo |
Sergente Maggiore/Brig. |
> Coadiutore principale 1.179.000
Sergente/Vice Brig. |
Personale civile della |
IV qualifica funzionale |
Personale di vigilanza:
Appuntato scelto |
Appuntato > Commesso capo 1.093.000
Carabiniere scelto |
Carabiniere > Commesso 1.016.000
(1) Limitatamente alle rappresentanze diplomatiche,
fino ad un massimo di 10, da determinarsi con decreto del
Ministero della difesa di concerto con i Ministri degli
affari esteri e del Tesoro, sentita la commissione di
finanziamento.
NOTA: La presente tabella sostituisce la tabella n. 2
annessa alla legge 27 dicembre 1973, n. 838 .
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