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048U0135

IT - Decreti Legislativi

048U0135

Applicabilita' ai mutilati ed invalidi civili ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra. (DECRETO LEGISLATIVO 02 marzo 1948 n. 135)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 , con le modificazioni ad esso apportate dall' art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98 ; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con il Ministro per il tesoro; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 6 febbraio 1948:

Art. 1

I benefici spettanti, secondo le vigenti disposizioni, ai mutilati ed agli invalidi di guerra, nonche' ai congiunti dei caduti in guerra si applicano anche ai mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra.
Nulla e' innovato per quanto concerne il trattamento di pensione di guerra, spettante ai mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra.

Art. 2

La disposizione del decreto legislativo 21 luglio 1947, n. 800 , e' sostituita dalla seguente:
"Nell'ordine delle preferenze a parita' di merito, stabilito dall' art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176 , per la formazione delle graduatorie dei pubblici concorsi previsti dal decreto stesso, sono aggiunte le seguenti categorie di cittadini:
n. 2-bis - i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra;
n. 3-bis - gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra;
n. 6-bis - i figli degli invalidi civili per fatti di guerra;
n. 7-bis - le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti civili per fatti di guerra".

Art. 3

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addi' 2 marzo 1948 DE NICOLA DE GASPERI - DEL VECCHIO Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addi' 13 marzo 1948 Atti del Governo, registro n. 18, foglio n. 53. - FRASCA
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