048U1242
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Modificazioni ai decreti legislativi 24 febbraio 1948, n. 114, contenente provvidenze a favore della piccola proprieta' contadina, e 5 marzo 1948, n. 121, contenente provvedimenti a favore di varie regioni dell'Italia meridionale e delle Isole. (DECRETO LEGISLATIVO 05 maggio 1948 n. 1242)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 , con le modificazioni ad esso apportate dall' art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98 ; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto coi Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per il bilancio, per le finanze, per il tesoro, per il lavoro e la previdenza sociale, per i lavori pubblici, per i trasporti e per l'industria e il commercio; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948:
Art. 1
La riduzione a un decimo della normale imposta di registro e l'applicazione dell'imposta fissa ipotecaria, previste nel secondo comma dell'art. 1 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114 , per gli atti di compravendita e di concessione in enfiteusi di fondi rustici, relativamente ai terreni situati nell'Italia meridionale, nella Sicilia e nella Sardegna, sono estese, ferma restando ogni altra condizione, ai terreni situati nel Lazio e nella Maremma toscana.
Art. 2
La competenza territoriale della Cassa per la formazione della piccola proprieta' contadina, istituita con l' art. 9 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121 , nelle regioni e nei territori di cui all'art. 1 dello stesso decreto e in Sicilia, e' estesa al Lazio e alla Maremma toscana. Agli effetti tributari la Cassa gode delle stesse agevolazioni concesse agli enti di cui all' art. 4 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114 , entro i limiti Ivi previsti.
Art. 3
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Napoli, addi' 5 maggio 1948 DE NICOLA DE GASPERI - SEGNI - SCELBA - GRASSI - EINAUDI - PELLA - DEL VECCHIO - FANFANI - TUPINI - CORBELLINI - TREMELLONI Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addi' 19 ottobre 1948 Atti del Governo, registro n. 24, foglio n. 104. - FRASCA