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094G0549

IT - Decreti Legislativi

094G0549

Trasformazione del Consorzio interuniversitario nazionale per la fisica della materia in Istituto nazionale per la fisica della materia. (DECRETO LEGISLATIVO 30 giugno 1994 n. 506)

Premessa

Entrata in vigore del decreto: 03-09-1994 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Visto l' art. 1, comma 35, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 ; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione 16 aprile 1994; Acquisito il parere delle commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 giugno 1994; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica; E M A N A il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Istituzione 1. E' istituito l'Istituto nazionale per la fisica della materia (INFM), ente nazionale di ricerca a carattere non strumentale ai sensi dell' art. 8, comma 1, della legge 9 maggio 1989, n. 168 .
L'Istituto e' dotato di personalita' giuridica ed e' sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica.
2. L'INFM ha autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile; puo' darsi ordinamenti autonomi, nel rispetto delle proprie finalita' istituzionali, con propri regolamenti, secondo quanto previsto dai commi 4 e 5 del medesimo art. 8 della citata legge n. 168 del 1989 .
3. L'INFM subentra in tutti i rapporti giuridici facenti capo, alla data di entrata in vigore della presente legge, al Consorzio interuniversitario nazionale per la fisica della materia, costituito il 15 aprile 1986, con sede in Genova, e riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 9 ottobre 1987 , che e' soppresso alla predetta data. Le strutture del Consorzio costituiscono, in sede di prima applicazione della presente legge, le strutture dell'INFM.
4. Sono trasferiti all'INFM i beni mobili e immobili, le strutture, le attrezzature scientifiche e strumentali del Consorzio.
5. L'INFM e' sottoposto al controllo della Corte dei conti ai sensi dell' art. 2 della legge 21 marzo 1958, n. 259 , e successive modificazioni ed integrazioni, ed e' inserito nella tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720 , e successive modificazioni ed integrazioni.
6. All'Istituto si applicano le norme di cui all' art. 25 della legge 5 agosto 1978, n. 468 , e successive modificazioni ed integrazioni.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il testo dell' art. 8 della legge n. 168/1989 , e' il seguente:
"Art. 8 (Autonomia degli enti di ricerca). - 1. Il CNR, l'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN), gli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, nonche' gli enti e istituzioni pubbliche nazionali di ricerca a carattere non strumentale hanno autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile ai sensi dell' art. 33 della Costituzione e si danno ordinamenti autonomi, nel rispetto delle loro finalita' istituzionali, con propri regolamenti.
2. Gli enti e le istituzioni pubbliche di ricerca di cui al comma 1 sono individuati con decreto del Presidente della Repubblica. Il decreto viene adottato sentite le competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro, il quale avra' preventivamente acquisito il parere del CNST, parere che dovra' esesre espresso, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla richiesta. In prima applicazione, il decreto e' emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Gli enti di cui al presente articolo:
a) svolgono attivita' di ricerca scientifica nel rispetto dell'autonomia di ricerca delle strutture scientifiche e della liberta' di ricerca dei ricercatori, singoli o associati, in coerenza con le rispettive funzioni istituzionali e nel quadro della programmazione nazionale;
b) gestiscono programmi di ricerca di interesse nazionale, attuati anche in collaborazione con altri enti pubblici e privati, e partecipano alla elaborazione, al coordinamento ed alla esecuzione di programmi di ricerca comunitari ed internazionali;
c) provvedono all'istituzione, alla organizzazione e al funzionamento delle strutture di ricerca e di servizio, anche per quanto concerne i connessi aspetti amministrativi, finanziari e di gestione;
d) esercitano la propria autonomia finanziaria e contabile ai sensi del comma 5.
4. I regolamenti di cui al comma 1 sono deliberati nel rispetto dei limiti e delle procedure stabiliti dalla apposita legge di attuazione dei principi di autonomia di cui al presente articolo e sono trasmessi al Ministro che esercita i controlli di legittimita' e di merito. I controlli di legittimita' e di merito si esercitano nelle forme di cui all'art. 6, commi 9 e 10; il controllo di merito e' esercitato nella forma della richiesta motivata di riesame nel termine perentorio di sessanta giorni dalla loro comunicazione, decorso il quale si intendono approvati. I regolamenti sono emanati dagli enti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
5. Agli enti di cui al presente articolo si estendono, in quanto compatibili con i rispettivi ordinamenti, le norme in materia di autonomia finanziaria e contabile di cui ai commi 1, 4, 5, 6, 7 e 8 dell'art. 7. Il regolamento di amministrazione, finanza e contabilita' di ciascuno degli enti di ricerca e' emanato secondo le procedure previste dalle rispettive normative ed e' sottoposto al controllo del Ministro nelle forme di cui al comma 4".
- Il testo dell'avviso di riconoscimento della personalita' giuridica del Consorzio (avvenuto con D.P.R. 9 marzo 1987), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 9 ottobre 1987 , e' il seguente:
"Con decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1987, registrato alla Corte dei conti il 20 luglio 1987 , atti di Governo, registro n. 44, foglio n. 160, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, e' stata riconosciuta la personalita' giuridica ed approvato lo statuto del 'Consorzio interuniversitario nazionale per la fisica della materia', in Genova".
- Il testo dell' art. 2 della legge n. 259/1958 , e' il seguente:
"Art. 2. Devono essere considerate contribuzioni ordinarie:
a) i contributi che, con qualsiasi denominazione, una pubblica amministrazione o un'azienda autonoma statale abbia assunto a proprio carico, con carattere di periodicita', per la gestione finanziaria di un ente, o che da oltre un biennio siano iscritti nel suo bilancio;
b) le imposte, tasse e contributi che con carattere di continuita' gli enti siano autorizzati ad imporre o che siano comunque ad essi devoluti.
- La tabella A allegata alla legge n. 720/1984 , e' la seguente:
"TABELLA A (10/a) Province.
Comuni, con esclusione di quelli con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.
Consorzi e associazioni tra regioni, province e comuni, con popolazione complessiva non inferiore a 10.000 abitanti.
Comunita' montane, con popolazione complessiva montana non inferiore a 10.000 abitanti.
Enti portuali ed aziende dei mezzi meccanici.
Enti parchi nazionali.
Cassa integrativa personale telefonico statale.
Consorzio del porto di Bari.
Ente per lo sviluppo l'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania.
Gestione governativa dei servizi pubblici di navigazione di linea sui laghi Maggiore, di Garda, di Como.
Gestioni governative ferroviarie.
Istituto di studi per la programmazione economica (ISPE).
Istituto nazionale per il commercio estero.
Croce rossa italiana.
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
Istituti autonomi case popolari - IACP ed enti pubblici per l'edilizia residenziale.
Istituto nazionale per lo studio della congiuntura (ISCO).
Commissione nazionale per le societa' e la borsa (CONSOB).
Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale.
Istituto di vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP).
Istituto centrale di statistica (ISTAT).
Aziende regionalizzate, provincializzate e municipalizzate e aziende e consorzi fra regioni, province e comuni per l'erogazione di servizi pubblici.
Istituto nazionale di fisica nucleare.
Consiglio nazionale delle ricerche.
Comitato nazionale per le ricerche e per lo sviluppo dell'energia nucleare e delle ricerche alternative (ENEA).
Aereo club d'Italia.
Club alpino italiano.
Registro aeronautico italiano.
Universita' statali, istituti di istruzione universitaria, istituti per il diritto allo studio universitario e istituti per lo studio universitario.
Enti autonomi lirici ed istituzioni concertistiche assimilate.
Ente nazionale corse al trotto.
Ente nazionale italiano turismo.
Ente nazionale sementi elette.
Ente nazionale per la cellulosa e la carta.
Ente nazionale per il cavallo italiano.
Istituto elettrotecnico nazionale "Galileo Ferraris" - Torino.
Istituto nazionale di studi ed esperienze di architettura navale (Vasca navale).
Istituto nazionale della nutrizione.
Istituto nazionale economia agraria.
Istituto nazionale di geofisica.
Istituto nazionale di ottica.
Jockey club d'Italia.
Osservatori astronomici, astrofisici e vulcanologici.
Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste.
Stazione zoologica "Antonio Dohrn" di Napoli.
Societa' degli Steeple-chases d'Italia.
Enti regionali di sviluppo agricolo.
Istituti zooprofilattici sperimentali.
Istituti sperimentali agrari.
Stazioni sperimentali per l'industria.
Enti provinciali per il turismo.
Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo.
Aziende di promozione turistica.
Automobile club d'Italia e Automobile clubs provinciali e locali.
Consorzio canale Milano-Cremona-Po.
Ente acquedotti siciliani.
Ente autonomo acquedotto pugliese.
Ente autonomo del Flumendosa.
Ente autonomo per la bonifica, l'irrigazione e la valorizzazione fondiaria delle province di Arezzo, Perugia, Siena e Terni.
Ente ospedaliero "Policlinico San Matteo" - Pavia.
Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico "Saverio De Bellis" - Castellana Grotte.
Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima.
Istituto di biologia della selvaggina.
Istituti fisioterapici ospitalieri - Roma.
Istituto "Giannina Gaslini" - Genova.
Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori - Milano.
Istituto scientifico per lo studio e la cura dei tumori - Genova.
Istituto nazionale di riposo e cura per anziani "Vittorio Emanuele II" - Ancona.
Istituto neurologico "Carlo Besta" - Milano.
Istituti ortopedici Rizzoli - Bologna.
Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori.
Ospedale maggiore - Milano.
Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE).
Istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativo (IRRSAE).
Centro europeo dell'educazione (CEDE).
Biblioteca di documentazione pedagogica (BDP).
Consorzio per la zona agricola industriale di Verona.
Ente zona industriale di Trieste.
Istituto agronomico per l'Oltremare.
Istituto nazionale per le conserve alimentari.
Istituto nazionale di alta matematica.
Ente siciliano di elettricita'.
Consorzio dell'Adda.
Consorzio del Ticino.
Consorzio dell'Oglio.
Consorzio idrovia Padova-Venezia.
Ospedale per l'infanzia e "Pie fondazioni Burlo Garofalo e Alessandro ed Aglaia De Manussi" - Trieste.
Comitato olimpico nazionale italiano (CONI).
Federazioni sportive nazionali.
Ospdale oncologico - Bari.
Consorzio obbligatorio per l'impianto, la gestione e lo sviluppo dell'area per la ricerca scientifica e tecnologica della provincia di Trieste.
Lega navale italiana.
Istituto papirologico "Girolamo Vitelli".
Centro sperimentale di cinematografia.
Ente teatrale italiano.
Ente autonomo "Esposizione triennale internazionale delle arti decorative ed industriali moderne e dell'architettura moderna" di Milano.
Ente autonomo esposizione quadriennale d'arte in Roma.
Ente autonomo "La Biennale di Venezia".
Ente per il Museo nazionale della scienza e della tecnica "Leonardo da Vinci" in Milano.
Accademia nazionale dei Lincei.
Istituto italiano di medicina sociale.
Istituto nazionale del dramma antico.
Istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente.
Istituto italo-africano.
Comitato per l'intervento nella SIR.
Comitato di liquidazione EAGAT.
Consorzi di bonifica.
Agenzia spaziale italiana.
Fondo gestioni istituti contrattuali lavoratori portuali".
- Il testo dell' art. 25 della legge n. 468/1978 , e' il seguente:
"Art. 25 (Normalizzazione dei conti degli enti pubblici). - Ai comuni, alle province e relative aziende, nonche' a tutti gli enti pubblici non economici compresi nella tabella A allegata alla presente legge, a quelli determinati ai sensi dell'ultimo comma del presente articolo, gli enti ospedalieri, sino all'attuazione delle apposite norme contenute nella legge di riforma sanitaria, alle aziende autonome dello Stato, agli enti portuali ed all'ENEL, e' fatto obbligo, entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, di adeguare il sistema della contabilita' ed i relativi bilanci a quello annuale di competenza e di cassa dello Stato. provvedendo alla esposizione della spesa sulla base della classificazione economica e funzionale ed evidenziando, per l'entrata, gli introiti in relazione alla provenienza degli stessi, al fine di consentire il consolidamento delle operazioni interessanti il settore pubblico.
La predetta tabella A potra' essere modificata con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro e di quello del bilancio e della programmazione economica.
Per l'ENEL e le aziende di servizi che dipendono dagli enti territoriali, l'obbligo di cui al primo comma si riferisce solo alle previsioni e ai consuntivi di cassa, restando ferme per questi enti le disposizioni che regolano la tenuta della contabilita'.
Gli enti territoriali presentano in allegato ai loro bilanci i conti consuntivi delle aziende di servizi che da loro dipendono, secondo uno schema tipo definito dal Ministro del tesoro, sentite le associazioni delle aziende.
Ai fini della formulazione dei conti pluriennali della finanza pubblica, e' fatto obbligo agli enti di cui al presente articolo di fornire al Ministro del tesoro informazioni su prevedibili flussi delle entrate e delle spese per gli anni considerati nel bilancio pluriennale, ove questi non risultino gia' dai conti pluriennali prescritti da specifiche disposizioni legislative.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, con proprio decreto, individua gli organismi e gli enti anche di natura economica che gestiscono fondi direttamente o indirettamente interessanti la finanza pubblica, con eccezione degli enti di gestione delle partecipazioni statali e degli enti autonomi fieristici, ai quali si applicano le disposizioni del presente articolo. Per gli enti economici l'obbligo di cui al primo comma si riferisce solo alle previsioni ed ai consuntivi in termini di cassa".

Art. 2

Compiti 1. L'INFM ha il compito di promuovere, programmare, coordinare ed effettuare ricerche sia di base che tecnologiche nel campo della fisica della materia e nei campi affini, con riferimento anche alla scienza e tecnologia dei materiali, alla tecnologia avanzata ed alla metrologia in genere.
2. A tal fine l'INFM:
a) collabora con le universita' e con gli istituti pubblici e privati per la formazione di ricercatori e di esperti nei settori di attivita' dell'Istituto;
b) promuove e sviluppa studi, ricerche e attivita' applicative anche in collaborazione con enti nazionali, internazionali e stranieri;
c) avvia e coordina progetti nazionali ed internazionali anche finalizzati alla costruzione ed all'utilizzo di grandi apparecchiature;
d) provvede, anche in collaborazione con altri enti pubblici e privati, al trasferimento a favore del settore industriale dei risultati delle ricerche e degli studi svolti;
e) cura, anche a supporto dell'industria nazionale ed europea, la realizzazione di prototipi di materiali e di strumentazione;
f) fornisce pareri alle amministrazioni pubbliche;
g) assegna borse di studio e premi.
3. Il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica si avvale dell'INFM per sostenere la partecipazione e il coordinamento di progetti ed iniziative internazionali interessanti i settori di attivita' dell'Istituto, ed in particolare per le attivita' di ricerca gia' avviate presso il Laboratorio europeo di luce di sincrotrone di Grenoble (ESRF).
4. L'INFM puo', per l'attuazione dei propri fini istituzionali, stipulare convenzioni o accordi con universita', con enti ed organizzazioni pubblici e privati nazionali, internazionali e stranieri e partecipare a consorzi e societa' in Italia e all'estero anche allo scopo di sfruttare a livello industriale propri brevetti, reinvestendo gli utili nella ricerca scientifica.

Art. 3

Autonomia organizzativa 1. Per il perseguimento dei propri fini istituzionali l'INFM puo' istituire, determinandone organizzazione, compiti e funzionamento, strutture scientifiche, operative o di coordinamento, e di servizio, interne od esterne, anche presso universita' ed enti pubblici e privati, nazionali, internazionali e stranieri.

Art. 4

Organi dell'Istituto 1. Sono organi dell'INFM:
a) il presidente;
b) il consiglio direttivo;
c) la giunta esecutiva;
d) il consiglio scientifico;
e) il collegio dei revisori dei conti.
2. I componenti degli organi di cui alle lettere a), b), c) e d) durano in carica tre anni e possono essere immediatamente confermati per una sola volta.
3. I compiti e le modalita' di funzionamento degli organi sono definiti con regolamento ai sensi dell'art. 1, comma 2.

Art. 5

Presidente 1. Il presidente e' nominato dal Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica su proposta del consiglio direttivo, sentito il Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia, tra esperti di alta qualificazione scientifica nel settore di interesse dell'INFM.
2. Il presidente:
a) ha la rappresentanza legale dell'Istituto;
b) convoca e presiede il consiglio direttivo, la giunta esecutiva ed il consiglio scientifico;
c) assicura l'esecuzione delle delibere adottate dagli organi di cui all'art. 4, comma 1, lettere b), c) e d);
d) presenta annualmente al Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica una relazione sull'attivita' scientifica svolta nell'anno precedente.

Art. 6

Consiglio direttivo 1. Il consiglio direttivo e' composto da:
a) il presidente dell'INFM;
b) i direttori delle strutture scientifiche operative;
c) due componenti designati dal Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia;
d) due rappresentanti eletti dal personale ricercatore e tecnico dipendente o afferente all'INFM.
2. Il consiglio direttivo delibera sulle attivita' di ricerca, sul funzionamento dell'Istituto e sui regolamenti concernenti gli organi, il personale e la gestione amministrativa e contabile. Esso delibera altresi' sui bilanci, sui contratti e sulle convenzioni.
3. Il consiglio direttivo puo' delegare parte dei propri compiti alla giunta esecutiva.

Art. 7

Giunta esecutiva 1. La giunta esecutiva e' composta dal presidente dell'INFM, da cinque membri eletti dal consiglio direttivo nel proprio interno, uno dei quali con le funzioni di vicepresidente, e dal vicepresidente del consiglio scientifico.
2. La giunta esecutiva esercita i compiti previsti dai regolamenti e quelli ad essa delegati dal consiglio direttivo.

Art. 8

Consiglio scientifico 1. Il consiglio scientifico e' composto da:
a) il presidente dell'INFM che lo presiede;
b) i direttori delle strutture di coordinamento nazionale;
c) esperti italiani e stranieri nominati dal consiglio direttivo in numero non superiore ai componenti di cui alla lettera b).
2. Il consiglio scientifico e' l'organo di consulenza scientifica del consiglio direttivo, ed in particolare esprime pareri sulla programmazione e sullo sviluppo delle attivita' scientifiche e sulla destinazione delle risorse disponibili per le attivita' di ricerca dell'Istituto.

Art. 9

Collegio dei revisori 1. Presso l'INFM, con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, e' nominato un collegio dei revisori dei conti composto da soggetti in possesso dei requisiti per l'iscrizione al registro di cui all' art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 , di attuazione della direttiva n. 84/253/CEE . Il collegio dei revisori sottopone a revisione contabile indipendente ed a certificazione il bilancio dell'INFM. Il collegio e' cosi' composto:
da un componente effettivo, che ne assume la presidenza, ed uno supplente, designati dal Ministro del tesoro - Ragioneria generale dello Stato;
da due componenti effettivi ed uno supplente, designati dal Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica.
2. Il collegio dura in carica tre anni e puo' essere riconfermato. Nota all'art. 9:
- Il testo dell' art. 1 del D.Lgs. n. 88/1992 , e' il seguente:
"Art. 1 (Registro dei revisori contabili). - 1. E' istituito presso il Ministero di grazia e giustizia il registro dei revisori contabili.
2. L'iscrizione nel registro da' diritto all'uso del titolo di revisore contabile".

Art. 10

Programmazione triennale 1. Su proposta dell'INFM, il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica sottopone all'approvazione del CIPE, a norma dell' art. 3 della legge 9 marzo 1989, n. 168 , il programma triennale di attivita' dell'Istituto con previsione di finanziamento per l'intero periodo.
2. Il Ministro riferisce al Parlamento sullo stato di attuazione dei programmi di cui al comma 1 nell'ambito della relazione di cui all' art. 2, comma 1, lettera d), della legge 9 maggio 1989, n. 168 .
Note all'art. 10:
- Il testo dell' art. 3 della legge n. 168/1989 , e' il seguente:
"Art. 3 (Programmazione e coordinamento della ricerca).
- 1. Il Ministro e' membro permanente del CIPE, del Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI) e del Comitato interministeriale per la politica economica estera (CIPES).
2. Il CIPE, su proposta del Ministro:
a) indica le linee generali ed i criteri per la elaborazione della programmazione pluriennale degli interventi dello Stato destinati allo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica di interesse nazionale, anche in sede internazionale;
b) adotta deliberazioni per la coordinata utilizzazione delle risorse finaziarie destinate alla ricerca scientifica e tecnologica assegnate dalla legge di approvazione del bilancio dello Stato alle diverse amministrazioni o direttamente agli enti e istituzioni di ricerca ad esse afferenti;
c) indica le linee generali per la definizione dei programmi coordinati di ricerca di cui al comma 3.
3. Il Ministro, d'intesa con le altre amministrazioni dello Stato, con le universita' e con gli enti interessati, definisce, sentito il CNST, iniziative di ricerca di comune interesse e ne promuove la coordinata attuazione. A tal fine il Ministro conclude specifici accordi, con i quali sono definiti i programmi, con l'indicazione dei relativi obiettivi, i tempi di attuazione, il reperimento delle risorse finanziarie e le modalita' di finanziamento.
4. Le norme relative alle procedure di formazione degli accordi, alla loro applicazione, nonche' agli strumenti amministrativi e contabili sono fissate con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, anche in deroga alle norme dell'ordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici".
- Il testo dell' art. 2, comma 1, lettera d), della legge n. 168/1989 , e' il seguente:
"Art. 2 (Funzioni). - 1. Il Ministro:
(Omissis).
" d) presenta al Parlamento, ogni tre anni, la relazione sullo stato della ricerca scientifica e tecnologica, elaborata sulla base delle relazioni delle singole universita' e degli enti di ricerca, anche vigilati da altre amministrazioni, tenuto conto dei dati dell'Anagrafe nazionale delle ricerche, di cui agli articoli 63 e 64 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 ;".

Art. 11

Autonomia finanziaria 1. I contributi dello Stato per il funzionamento dell'INFM sono iscritti in un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e sono trasferiti all'INFM senza vincolo di destinazione.
2. L'INFM puo' ricorrere a forme autonome di finanziamento quali contributi volontari, proventi di attivita', rendite, frutti e alienazioni del patrimonio, atti di liberalita' e corrispettivi di contratti e convenzioni. L'autonomia finanziaria e contabile dell'INFM si esercita nei limiti stabiliti dall' art. 8, comma 5, della legge 9 maggio 1989, n. 168 .
Nota all'art. 11:
- Per il testo dell' art. 8 della legge n. 168/1989 , vedere le note all'art. 1.

Art. 12

Personale 1. Nelle strutture dell'INFM opera personale proprio dell'Istituto e personale delle universita' e di altri enti pubblici e privati, nazionali, internazionali e stranieri associato alle attivita' dell'INFM mediante incarichi gratuiti di ricerca o di collaborazione tecnica, previo assenso o nell'ambito di convenzioni con gli enti da cui il personale dipende. Tutto il personale dell'INFM partecipa, nelle forme e nei limiti stabiliti dai regolamenti dell'Istituto, alla formazione degli organi ed alla programmazione delle attivita' delle strutture scientifiche.
2. Ai professori universitari che chiedono di dedicarsi ad esclusiva attivita' di ricerca presso l'Istituto si applicano le disposizioni di cui all' art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 . I professori ed i ricercatori universitari possono altresi', su richiesta del presidente dell'INFM e previo nulla osta del dipartimento od istituto di appartenenza, svolgere i propri compiti di ricerca presso le strutture dell'Istituto.
3. Il regolamento del personale determina la dotazione organica dell'INFM articolata in ruoli, livelli e profili professionali, nonche', nel rispetto della disciplina legislativa e contrattuale, le modalita' di assunzione. Il rapporto di lavoro del personale e' disciplinato dal contratto collettivo concernente il personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione.
4. ((COMMA ABROGATO DALLA LEGGE 7 AGOSTO 1997, N. 266)) .

Art. 13

Norme transitorie e finali 1. Fino all'insediamento dei nuovi organi, e comunque fino al 31 dicembre 1994, al fine di garantire la continuita' delle attivita' gia' intraprese dal Consorzio interuniversitario nazionale per la fisica della materia e il loro consolidamento nell'INFM, nonche' per garantire gli adempimenti necessari per la costituzione degli organi dello stesso Istituto, in sede di prima applicazione del presente decreto il consiglio direttivo del Consorzio e' allargato a tre rappresentanti eletti dalla comunita' scientifica che partecipa alle attivita' del Consorzio stesso.
2. In sede di prima applicazione del presente decreto, svolge le funzioni di presidente dell'INFM il direttore dell'attuale Consorzio e provvede al riscontro contabile il collegio dei revisori dei conti dell'attuale Consorzio.
3. Il consiglio direttivo allargato, di cui al comma 1, deve adottare entro sei mesi i nuovi regolamenti dell'Istituto.
4. Il personale in servizio presso il Consorzio con contratti a tempo indeterminato alla data del 30 novembre 1993 puo' partecipare una sola volta a concorsi riservati, da bandirsi entro sessanta giorni dalla adozione del regolamento di cui all'art. 4, comma 3, per l'inquadramento nei ruoli dell'Istituto nei limiti dei posti disponibili. Le modalita' per l'espletamento dei concorsi di cui al presente comma sono definite dal regolamento del personale, nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti in materia.
5. Il personale che alla data di entrata in vigore della presente legge sia in servizio presso il Consorzio con contratti di formazione, o con contratti a tempo determinato o parziale, o con borse di studio, mantiene invariato il proprio rapporto contrattuale con l'Istituto.

Art. 14

Copertura finanziaria 1. Il contributo dello Stato in favore dell'INFM a partire dal 1995 e' fissato in complessive lire 9,5 miliardi alla cui copertura si provvede mediante utilizzo delle proiezioni degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, nei capitoli 7101 e 7301, rispettivamente per lire 5 miliardi e per lire 4,5 miliardi, dello stato di previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica per l'anno 1994.
2. Il Ministero del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 30 giugno 1994 SCALFARO BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri PODESTA', Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica DINI, Ministro del tesoro URBANI, Ministro per la funzione pubblica Visto, il Guardasigilli: BIONDI
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