048U0550
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Sospensione, per l'anno scolastico 1947-48, dell'applicazione dell'art. 134 del testo unico delle leggi sull'istruzione elementare, approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577. (DECRETO LEGISLATIVO 16 aprile 1948 n. 550)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 , con le modificazioni ad esso apportate dall' art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98 ; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948:
Articolo unico
Il Ministro per la pubblica istruzione ha facolta' di trattenere in servizio per l'anno scolastico 1947-48, i maestri elementari che abbiano raggiunto i limiti di eta' e di servizio previsti dall'art. 134 del testo unico delle leggi sull'istruzione elementare, approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577 , ma che non abbiano superato il 70° anno di eta' al 30 settembre 1947 e che siano ancora in grado di prestare opera proficua.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addi' 16 aprile 1948 DE NICOLA DE GASPERI - GONELLA - DEL VECCHIO Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addi' 21 maggio 1948 Atti del Governo, registro n. 20, foglio n. 153. - FRASCA