048U1027
048U1027
Accordo (DECRETO LEGISLATIVO 12 aprile 1948 n. 1027)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 , con le modificazioni ad esso apportate dall' art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98 ; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per la difesa, per Le finanze e per l'interno; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948:
Art. 1
Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo per i trasporti aerei regolari concluso a Roma il 18 febbraio 1948 tra l'Italia e l'Argentina.
Art. 2
Il presente decreto entra in vigore alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 18 febbraio 1948.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addi' 12 aprile 1948 DE NICOLA DE GASPERI - SFORZA - FACCHINETTI - PELLA - SCELBA Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addi' 17 luglio 1948 Atti del Governo, registro n. 22, foglio n. 150. - FRASCA
Art. 1
Accordo per i trasporti aerei regolari tra l'Italia e l'Argentina
Il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Argentina, animati dal desiderio di facilitare i trasporti aerei civili tra i due Paesi che permettano di consolidare per mezzo di rapide comunicazioni i vincoli di amicizia e le intime relazioni esistenti tradizionalmente tra il popolo italiano e quello argentino, e nel tener conto del "Tipo Uniforme di Accordo sulle Botte Aeree Provvisorie", formulato nella Raccomandazione VIII dell'Atto finale della Conferenza Internazionale di Aviazione civile firmata a Chicago il 7 dicembre 1944, per mozzo dei loro rappresentanti debitamente autorizzati ad agire entro i limiti delle facolta' loro conferite, avendo presenti le obbligazioni internazionali contratte fra i due Paesi, hanno concordato quanto segue:
Articolo 1
Ai fini del presente Accordo e del suo Allegato:
1° "Autorita' aeronautiche" significa nel caso della Repubblica Argentina la "Secretaria de Aeronautica", e nel caso della Repubblica italiana il Ministero della Difesa-Aeronautica, Direzione Generale Aviazione Civile e Traffico Aereo, o qualsiasi organo chiamato a disimpegnare tali funzioni;
2° "Rotta aerea" significa l'itinerario prestabilito che deve
seguire un aeromobile adibito al servizio regolare per il trasporto pubblico di passeggeri, merci e posta;
3° "Necessita' del traffico" significa la domanda di trasporto di
passeggeri, merci e posta tra i punti estremi di una rotta situati fra i territori delle due Parti Contraenti, nonche' la domanda fra i punti intermedi della stessa rotta, calcolate in un tempo determinato;
4° "Capacita'" significa il carico commerciale che un aeromobile viene autorizzato a caricare fra i punti estremi della rotta a cui e' adibito, nei territori delle Parti Contraenti;
5° "Servizio offerto" significa la capacita' degli aeromobili
utilizzati in tale servizio, moltiplicata per la frequenza con cui operano tali aeromobili in un periodo stabilito e sopra una rotta determinata;
6° "Cambio di aeromobile" significa che, oltre un determinato
scalo, il traffico della rotta e' servito dalla stessa impresa di trasporto aerea con un aeromobile diverso da quello che e' stato utilizzato sulla stessa rotta prima di detto scalo;
7° Le espressioni "3ª, 4ª e 5ª liberta'" hanno lo stesso
significato ad esse attribuito dall'articolo 1, sezione I, dell'allegato IV dell'Atto finale della Conferenza di Chicago sopra menzionata;
8° Si considera traffico italiano-argentino quello proveniente
originariamente dal territorio argentino e caricato con destinazione ultima e reale in territorio italiano, cosi' pure quello proveniente originariamente dal territorio italiano e caricato con destinazione ultima e reale in territorio argentino, sia trasportato da imprese nazionali dell'uno o dell'altro Paese, che da imprese straniere.
Art. 2
Articolo 2
Ciascuna delle Parti Contraenti concede all'altra Parte Contraente i diritti specificati nell'Allegato al presente Accordo, al fine di istituire i servizi aerei descritti nell'Allegato stesso (indicati col termine "servizi concessi").
Tali servizi possono avere immediata attuazione, o essere iniziati in un tempo successivo, a giudizio della Parte Contraente alla quale i diritti sono stati concessi.
Art. 3
Articolo 3
1. Ciascuno dei "servizi concessi" potra' essere iniziato non
appena la Parte Contraente concessionaria dei diritti abbia designato le imprese di trasporto aereo che dovranno gestire tali servizi sulla rotta concordato Subordinatamente all'osservanza di quanto e' previsto nel paragrafo 2 di questo articolo e nell'articolo 8 del presente Accordo, la Parte Contraente che concede i diritti dovra' accordare senza indugio il permesso di esercizio alle imprese designate dall'altra Parte.
2. Prima di essere autorizzate ad iniziare i servizi previsti nel presente Accordo le imprese di trasporto aereo designate da una delle l'arti Contraenti potranno essere richieste dalle competenti Autorita' Aeronautiche della Parte Contraente che concede i diritti, di dimostrare che esse sono in grado di adempiere alle disposizioni legislative e regolamentari normalmente applicate dalle predette Autorita' all'attivita' delle imprese di trasporto aereo internazionale regolare.
Art. 4
Articolo 4
1. I diritti di esercizio che fossero stati concessi anteriormente da una delle Parti Contraenti a un terzo Stato o ad una sua impresa di trasporto aereo resteranno in vigore nei termini in cui furono, stabiliti.
2. Ciascuna delle l'arti Contraenti ha la facolta' di concludere
convenzioni con altri Stati limitrofi che concedano vantaggi maggiori ai suoi aeromobili di quelli accordati dal presente Accordo e suo Allegato, sempre che con esse non vengano lesi i diritti concessi dal presente Accordo e suo Allegato all'altra Parte Contraente.
Art. 5
Articolo 5
1. Le tasse e gli altri gravami fiscali che ciascuna delle Parti
Contraenti puo' iporre o permettere che siano imposte alle imprese di trasporto aereo designate dall'altra l'arte Contraente, per l'uso degli aeroporti e delle altre attrezzature, non debbono essere piu' elevate di quelle dovute, per l'uso di tali aeroporti ed attrezzature dalle imprese nazionali che esercitano servizi aerei internazionali similari.
2. I carburanti lubrificanti, parti di ricambio, equipaggiamento e materiale in genere, che una Parte Contraente introduce nel territorio dell'altra Parte per l'uso esclusivo degli aeromobili della prima che deve effettuare i servizi concessi, riceveranno dalla seconda un trattamento non meno favorevole di quello accordato alle imprese di trasporto aereo nazionali o straniere, impiegate in trasporti aerei internazionali regolari, per qua ito riguarda i diritti doganali, le tasse di ispezione e gli altri gravami fiscali.
3. Gli aeromobili impiegati nei "servizi concessi", le scorte di
carburanti, olii lubrificanti, parti di ricambio, normale equipaggiamento e provviste di bordo che si trovano sugli aeromobili delle imprese designate da una delle Parti Contraenti, sono esenti, nel territorio dell'altra Parte Contraente, dai dazi doganali, dalle tasse di ispezione e dagli altri aggravi fiscali, anche quando i materiali anzidetti siano usati e consumati dagli stessi aeromobili in volo su tale territorio.
4. Le cose esenti ai sensi del precedente paragrafo non potranno
essere sbarcate senza il consenso delle Autorita' doganali dell'altra l'arte Contraente. Ove non siano consumate o utilizzate, esse dovranno essere riesportate e saranno intanto custodite sotto vincolo doganale fino alla loro riesportazione, ma senza influire sulla loro disponibilita',.
Art. 6
Articolo 6
I certificati di navigabilita', i brevetti di idoneita' e le
licenze, rilasciati o resi validi da una delle Parti Contraenti ed in corso di validita', sono riconosciuti come validi dall'altra Parte Contraente per quanto concerne l'esercizio dei "servizi concessi".
Tuttavia, ciascuna Parte Contraente si riserva il diritto di non riconoscere, per i voli sul proprio territorio, i brevetti di idoneita' e le licenze rilasciati a un suo cittadino dalle Autorita' dell'altra Parte Contraente o di un altro stato.
Art. 7
Articolo 7
1. Le leggi e i regolamenti di una delle Parti Contraenti che
disciplinano l'entrata nel proprio territorio di aeromobili adibiti alla navigazione aerea internazionale, la permanenza e l'uscita da esso, o che regolano l'esercizio, la manovra e la navigazione dei detti aeromobili durante la loro permanenza entro i confini dello stesso territorio, si applicano agli aeromobili delle imprese designate dall'altra Parte Contraente.
2. Le leggi e i regolamenti di una delle Parti Contraenti che
disciplinano l'entrata nel proprio territorio, la permanenza o l'uscita da esso dei passeggeri, dell'equipaggio e del carico dell'aeromobile (come i regolamenti relativi all'entrata, ai controlli, alla immigrazione, ai passaporti, alla dogana e alla quarantena) sono applicabili ai passeggeri, all'equipaggio e alle merci degli aeromobili delle imprese designate dall'altra Parte Contraente.
Art. 8
Articolo 8
Ciascuna delle Parti Contraenti si riserva il diritto di negare o di revocare ad una impresa di trasporto aereo dell'altra Parte l'autorizzazione cui si riferiscono gli articoli 2 e 3 del presente Accordo, quando fondatamente venga a risultare che la proprieta' reale e il controllo effettivo della stessa non appartengono all'altro Stato Contraente o ai suoi cittadini.
Il medesimo diritto puo' essere esercitato nel caso di mancato
adempimento, da parte delle imprese di trasporto aereo designate, delle leggi dello Stato su cui agiscono, o quando le dette imprese non soddisfino alle condizioni secondo le quali sono stati accordati i diritti in conformita' al contenuto del presente Accordo e del suo Allegato.
Art. 9
Articolo 9
Le Parti Contraenti hanno la facolta' di sostituire con altre
imprese di trasporto aereo nazionali le rispettive imprese concessionarie dei servizi concessi, previo avviso all'altra Parte Contraente. La nuova impresa di trasporto aereo designata avra' tutti i diritti e obblighi di quella sostituita.
Art. 10
Articolo 10
Le infrazioni alle disposizioni contenute nei regolamenti interni dei servizi di navigazione aerea che non costituiscano reato e fossero commesse nel territorio di una delle Parti Contraenti dal personale delle imprese di trasporto aereo designate dall'altra Parte Contraente, saranno comunicate alle Autorita' Aeronautiche competenti di quest'ultima dalla Parte nel cui territorio sia stata commessa l'infrazione.
Nel caso che l'infrazione sia di carattere grave, le dette
Autorita' avranno il diritto di chiedere che al responsabile vengano applicate misure disciplinari commisurate all'infrazione commessa. In caso di recidiva qualificata, potra' esser richiesta la revoca (di diritti concessi alla impresa di trasporto aereo designata.
Art. 11
Articolo 11
Ove una delle Parti Contraenti ritenga opportuno di modificare i
termini del presente Accordo o del suo Allegato, puo' essere richiesto uno scambio di vedute fra le Autorita' Aeronautiche di ambedue le Parti Contraenti. Le consultazioni debbono avere inizio entro un periodo di 60 giorni dalla data della richiesta.
Nel caso che dette Autorita' raggiungano un accordo sugli
emendamenti da apportare, gli emendamenti stessi entrano in vigore solo dopo aver formato oggetto di uno scambio di note per via diplomatica.
Art. 12
Articolo 12
Ogni controversia fra le Parti Contraenti sulla interpretazione e l'applicazione del presente Accordo e del suo Allegato, che non possa essere risolta attraverso consultazioni, sia direttamente fra le imprese interessate, sia fra le competenti Autorita' Aeronautiche, sia infine fra i due Governi, sara' risolta secondo le comuni norme di diritto internazionale.
Art. 13
Articolo 13
Qualora una delle Parti Contraenti intenda denunciare il presente Accordo, essa deve richiedere una consultazione all'altra Parte Contraente. Trascorsi sessanta giorni dalla notifica di questa richiesta senza che alcun accordo sia intervenuto, la Parte Contraente potra' procedere alla notifica della denuncia. Tale denuncia deve essere comunicata contemporaneamente alla Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale (O.A.C.I.).
Avvenuta la comunicazione, il presente Accordo cessera' di aver
vigore alla data indicata nella comunicazione stessa, ma, in ogni caso, non prima che siano trascorsi dieci mesi dalla data nella quale l'altra Parte Contraente riceve la comunicazione.
Qualora l'altra Parte Contraente non accusi ricevuta, la
comunicazione sara' considerata come ricevuta quattordici giorni dopo la ricezione da parte dell'Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale (O.A.C.I.).
Art. 14
Articolo 14
Le imprese di trasporto aereo designate da una Parte Contraente
debbono accreditare presso le Autorita' competenti dell'altra Parte Contraente una rappresentanza legale munita di poteri sufficienti per corrispondere agli obblighi contratti a causa o in occasione delle attivita' da esse esplicate.
Art. 15
Articolo 15
Il presente Accordo e il suo Allegato, come ogni altro atto che ne costituisca aggiunta o modifica, saranno registrati presso l'Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale (O.A.C.I.).
Art. 16
Articolo 16
Le Parti Contraenti si impegnano reciprocamente di interporre i
loro buoni uffici presso i Governi dei Paesi situati lungo le rotte concordate al fine di assicurare il totale ed effettivo adempimento del presente Accordo e del suo Allegato.
Art. 17
Articolo 17
Le Autorita' Aeronautiche di entrambe le Parti Contraenti
risolveranno di comune accordo, e sulla base della reciprocita', ogni questione concernente l'esecuzione del presente Accordo e del suo Allegato, e si consulteranno di volta in volta allo scopo di assicurarsi che i principi e le finalita' del presente Accordo e del suo Allegato abbiano piena esecuzione.
Art. 18
Articolo 18
Il presente Accordo entra in vigore provvisoriamente alla data
della sua firma, e definitivamente quando siano state adempiute le formalita' previste dalla legislazione interna di ciascuna delle Parti Contraenti.
In fede di che, il presente Accordo e' stato firmato in doppio
originale, nelle lingue italiana e spagnola, i due testi facendo ugualmente fede.
Fatto a Roma il 18 febbraio 1948
Per la Repubblica Argentina
RAFAEL OCAMPO GREMENEZ ENRIQUE ALBERTO FERREIRA Per la Repubblica italiana
SFORZA
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
SFORZA
Accordo-Allegato
ALLEGATO
I.
Il Governo della Repubblica Argentina concede al Governo della
Repubblica italiana il diritto di esercire servizi di trasporto aereo che transitino sul territorio argentino o che svolgano traffico commerciale tra l'Italia e l'Argentina, senza effettuare cabotaggio in Argentina, con una o piu' imprese di trasporto aereo di nazionalita' italiana indicate dal Governo italiano.
Detti servizi seguiranno le rotte specificate nell'elenco I del
presente Allegato.
II.
Il Governo della Repubblica italiana concede al Governo della
Repubblica Argentina il diritto di esercire servizi di trasporto aereo che transitino sul territorio italiano o che svolgano traffico commerciale tra l'Argentina' e l'Italia, senza effettuare cabotaggio in Italia, con una o piu' imprese di trasporto aereo di nazionalita' argentina indicate dal Governo argentino.
Detti servizi seguiranno le rotte specificate nell'elenco II del
presente Allegato.
III.
Le imprese di trasporto aereo designate da una delle Parti
Contraenti, in conformita' delle disposizioni contenute nell'Accordo, godranno, nel territorio dell'altra Parte Contraente, dei diritti di transito e scalo per fini non commerciali, cosi' pure del diritto di caricare e scaricare passeggeri, merci e posta in traffico internazionale nei punti indicati in ognuna delle rotte specificate, alle condizioni stabilite dal presente Allegato, nonche' del diritto di usufruire in tali rotte degli aeroporti e delle facilitazioni ausiliari inerenti al traffico interno.
IV.
I servizi aerei offerti in virtu' dell'Accordo saranno strettamente
corrispondenti alle necessita' del traffico tra i territori delle Parti Contraenti (traffico italianoargentino). A tal fine:
a) le imprese di trasporto aereo di entrambe le Parti Contraenti godranno di giuste e pari possibilita' per offrire e prestare servizi tra i loro rispettivi territori e sulle rotte convenute, secondo le condizioni stabilite nell'Accordo e nel presente Allegato;
b) le imprese di trasporto aereo designate da entrambe le Parti Contraenti dovranno tenere in considerazione nei trasporti comuni i mutui interessi, al fine di non pregiudicarli indebitamente;
c) nel caso in cui le imprese di trasporto aereo di una Parte
Contraente siano impedite di usufruire delle possibilita' precedentemente stabilite, la situazione verra' riesaminata dalle due Parti Contraenti, allo scopo di facilitare il necessario sviluppo dei servizi aerei della prima Parte Contraente, non appena le imprese di quest'ultima saranno in grado di contribuire piu' intensamente al servizio.
Le due Parti Contraenti si consulteranno altresi' al fine di venire
incontro ad ogni eventuale o transitoria necessita' del traffico fra i due Paesi.
V.
Entrambe le Parti Contraenti convengono nel riconoscere che il
traffico della 5° liberta' e' complementare alle necessita' del traffico tra i punti terminali delle rotte su i territori delle Parti Contraenti e allo stesso tempo sussidiario in relazione alle necessita' del traffico della 3ª e della 4ª liberta' tra il territorio dell'altra Parte contraente e un Paese situato lungo la rotta.
I servizi offerti dovranno pertanto essere in relazione con le
necessita' della zona nella quale passa la linea aerea, tenendo conto dei servizi regionali e locali che costituiscono diritti fondamentali e primordiali dei rispettivi Paesi. A tal fine le Parti Contraenti convengono di consultarsi periodicamente; esse convengono altresi' che, nel caso di obbiezione da parte di un Paese intermedio, siano iniziate immediate consultazioni allo scopo di applicare tale principio al caso concreto.
Se una delle Parti Contraenti conclude con un altro Paese, che si trova su una delle rotte indicate, un accordo per regolare il traffico esistente tra essi, l'altra Parte Contraente sara' obbligata a rispettare detto accordo, sempre che esso non sia in contrasto con i principi, le norme e le finalita' della Convenzione di Chicago del 7 dicembre 1944, e di questo Accordo.
VI.
Per assicurare l'osservanza dei principi e l'esecuzione delle
disposizioni contenute nell'Accordo e nel presente Allegato ed in particolare nei precedenti articoli IV e V, le Autorita' Aeronautiche di entrambe le Parti Contraenti si consulteranno regolarmente e frequentemente e terranno in debito conto le statistiche relative al traffico, che si impegnano di compilare e di scambiarsi periodicamente.
VII.
a) Le tariffe saranno fissate in misure ragionevoli, tenendo
particolarmente presente l'economia dell'esercizio, un utile normale, le differenze e le caratteristiche dei servizi (come velocita' e comfort) nonche' le tariffe riscosse da altre imprese di trasporto aereo sulle stesse rotte o su parte di esse. A tali effetti si terranno presenti le raccomandazioni della Associazione Internazionale dei Trasporti Aerei (I.A.T.A.).
b) Le tariffe da riscuotere per traffico caricato o scaricato in
uno degli scali della rotta (che non sia quello destinato o imbarcato nel territorio di una delle Parti Contraenti e il cui trasporto sia stato autorizzato dal Governo del Paese o dei Paesi intermedi all'impresa di trasporto dell'altra Parte Contraente), non possono essere inferiori alle tariffe che per lo stesso traffico siano applicate dai servizi regionali o locali nel corrispondente settore della rotta.
c) Le imprese di trasporto aereo designate da ciascuna delle Parti Contraenti dovranno anzitutto, concordare le tariffe che dovranno essere applicate, previa consultazione con tutte le altre imprese di trasporto che esercitino il traffico sulle stesse rotte o per un qualsiasi tratto di esse.
d) Qualsiasi tariffa cosi' concordata deve, prima della sua
applicazione, essere sottoposta all'approvazione delle Parti Contraenti. In caso di disaccordo tra le imprese di trasporto aereo autorizzate, le Parti Contraenti devono cercare di giungere, ad un accordo tra di loro secondo quanto dispone l'articolo 12 dell'Accordo.
VIII.
I cambiamenti effettuati dalle imprese di una delle Parti
Contraenti nelle rotte indicate negli elenchi del presente Allegato, non saranno considerati modifiche dell'Allegato, salvo quelli che modifichino i punti serviti da dette imprese nel territorio dell'altra Parte Contraente. Le Autorita' Aeronautiche di ciascuna delle Parti Contraenti potranno pertanto procedere unilateralmente ad effettuare tali modifiche, sempre che ne sia data tempestiva notizia alle Autorita' Aeronautiche dell'altra Parte Contraente.
Ove le dette Autorita' Aeronautiche rilevino che, in relazione alle
disposizioni dell'articolo V del presente Allegato, il traffico esercitato da parte delle imprese di trasporto aereo della prima Parte Contraente tra il territorio della seconda Parte Contraente e un nuovo punto del territorio di un terzo Paese, pregiudicano gli interessi delle proprie imprese di trasporto aereo, le Autorita' di entrambe le Parti Contraenti si consulteranno al fine di giungere ad un accordo soddisfacente.
XI.
Il cambio di aeromobile giustificato da ragioni di economia di
esercizio sara' ammesso in qualsiasi scalo delle rotte concordate.
Tuttavia nessun cambio di aeromobile potra' effettuarsi nei territori di una o dell'altra delle Parti Contraenti quando esso modifichi le caratteristiche dell'esercizio di un servizio di lungo percorso o sia incompatibile con i principi contenuti nell'Accordo e nel presente Allegato.
X.
a) A decorrere dall'entrata in vigore dell'Accordo, le Autorita'
Aeronautiche delle due Parti Contraenti dovranno comunicarsi, non appena possibile, le informazioni che riguardino le autorizzazioni date alle imprese di trasporto aereo che esse hanno designate all'esercizio delle rotte indicate negli elenchi del presente Allegato, o frazioni di tali rotte. A tali informazioni dovranno essere unite copia delle autorizzazioni accordate, copia dello statuto delle imprese designate e le sue eventuali modifiche, nonche' ogni altro documento allegato.
b) Le Autorita' Aeronautiche delle due Parti Contraenti si
comunicheranno reciprocamente, non meno di 15 giorni prima dell'inizio dell'effettivo esercizio dei rispettivi servizi, i seguenti dati, ai fini della loro approvazione: orari, frequenza e tipo degli aeromobili utilizzati. Sara' data altresi' comunicazione di ogni eventuale modifica.
XI.
Ogni impresa di trasporto aereo, salvo contraria disposizione
dell'Autorita' Aeronautica competente, puo' mantenere negli aeroporti dell'altra Parte Contraente il proprio personale tecnico ed amministrativo. L'80% del personale di ogni categoria (tecnico, amministrativo o operaio) deve essere della nazionalita' del Paese nel cui territorio si trovi ubicato l'aeroporto in questione.
Qualsiasi contestazione che sorga su questo punto sara' risolta
dalle Autorita' Aeronautiche del Paese nel cui territorio si trovi l'aeroporto nel quale lavora detto personale.
XII.
Sempre che sussista la necessita' del visto per l'ammissione di
stranieri nei due Paesi, gli equipaggi addetti ai servizi concessi ed iscritti negli elenchi di bordo degli aeromobili dei due Paesi, dovranno essere in possesso di un passaporto valido vistato dalle Autorita' competenti e di un documento di identita' rilasciato dalle imprese di trasporto aereo presso la quale prestano servizio.
Accordo-Elenco I
ELENCO I
ROTTE AEREE ITALIANE CHE SERVONO
IL TERRITORIO ARGENTINO
1. - Dall'Italia a Rio de Janeiro, Montevideo e Buenos Aires, in
ambedue le direzioni, con scali intermedi fra l'Italia e Rio de Janeiro. Detti scali saranno concordati fra il Governo italiano ed il Governo argentino allorquando il Governo italiano decidera' di fare inizio al servizio.
2. - Dall'Italia a Rio de Janeiro, Montevideo e Buenos Aires, ed
oltre, fino a Santiago del Cile, in ambedue le direzioni con scali intermedi fra l'Italia e Rio de Janeiro. Detti scali saranno concordati tra i Governo italiano e il Governo argentino allorquando il Governo italiano decidera' di dare inizio al servizio.
Accordo-Elenco II
ELENCO II
ROTTE AEREE ARGENTINE CHE SERVONO
IL TERRITORIO ITALIANO
1. - Da Buenos Aires a Rio de Janeiro, Natal, Dakar, Madrid e Roma con prolungamento eventuale a Ginevra, Francoforte ed Amsterdam, in ambedue le direzioni.
2. - Da Buenos Aires a Natal, Las Palmas, Madrid e Roma, in ambedue
le direzioni.
Acuerdo
Acuerdo sobre transportes aereos regulares entre las Republicas Argentina e italiana
Parte di provvedimento in formato grafico