011G0145
011G0145
Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 20 febbraio 2009, n. 23, recante attuazione della direttiva 2006/117/Euratom, relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito - sorveglianza radiometrica su materiali o prodotti semilavorati metallici. (11G0145) (DECRETO LEGISLATIVO 01 giugno 2011 n. 100)
Premessa
Entrata in vigore del provvedimento: 22/07/2011 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 , recante attuazione delle direttive 89/618/Euratom , 90/641/Euratom , 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti, cosi' come modificato dal decreto legislativo 26 maggio 2000 n. 241 , recante attuazione della direttiva 96/29/Euratom in materia di protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti, e dal decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 257 ; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 febbraio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 2006 , recante linee guida per la pianificazione di emergenza per il trasporto di materie radioattive e fissili, in attuazione dell' articolo 125 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 , e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52 , recante attuazione della direttiva 2003/122/Euratom sul controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad alta attivita' e delle sorgenti orfane; Vista la legge 25 febbraio 2008, n. 34 , recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 2007, ed in particolare l'articolo 22; Visto il decreto legislativo 20 febbraio 2009, n. 23 , recante attuazione della direttiva 2006/117/Euratom relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito, ed in particolare l'articolo 1, comma 7, relativo alla sorveglianza radiometrica su materiali o prodotti semilavorati metallici; Vista la notifica alla Commissione europea ai sensi della direttiva 98/34/CE e all'Organizzazione mondiale del commercio ai sensi dell'Accordo sugli ostacoli tecnici al commercio in vigore dal 1° gennaio 1995; Considerata l'opportunita' di istituire sul territorio nazionale un sistema di sorveglianza radiometrica estesa ai prodotti semilavorati metallici ai fini della tutela della salute dei consumatori e dei lavoratori e di disciplinare tale sorveglianza ai fini di garantire una applicazione uniforme della norma e di non creare ostacoli al sistema industriale nazionale e a quello dei traffici commerciali; Ritenuto, pertanto, necessario procedere alla emanazione, ai sensi dell' articolo 1, comma 5, della legge 25 febbraio 2008, n. 34 , di disposizioni integrative e correttive dell' articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 20 febbraio 2009, n. 23 ; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 aprile 2011; Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 20 aprile 2011; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e preso atto che le competenti Commissioni del Senato della Repubblica non hanno reso il parere nei termini prescritti; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 maggio 2011; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'interno, della salute, del lavoro e delle politiche sociali, degli affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze; Emana il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Modifiche al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 1. L' articolo 157 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 , e' sostituito dal seguente:
«Art. 157 (Sorveglianza radiometrica su materiali o prodotti semilavorati metallici). - 1. I soggetti che a scopo industriale o commerciale esercitano attivita' di importazione, raccolta, deposito o che esercitano operazioni di fusione di rottami o altri materiali metallici di risulta nonche' i soggetti che a scopo industriale o commerciale esercitano attivita' di importazione di prodotti semilavorati metallici hanno l'obbligo di effettuare la sorveglianza radiometrica sui predetti materiali o prodotti, al fine di rilevare la presenza di livelli anomali di radioattivita' o di eventuali sorgenti dismesse, per garantire la protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione da eventi che possono comportare esposizioni alle radiazioni ionizzanti ed evitare la contaminazione dell'ambiente. La disposizione non si applica ai soggetti che svolgono attivita' che comportano esclusivamente il trasporto e non effettuano operazioni doganali.
2. L'attestazione dell'avvenuta sorveglianza radiometrica e' rilasciata da esperti qualificati di secondo o terzo grado, compresi negli elenchi istituiti ai sensi dell'articolo 78, i quali nell'attestazione riportano anche l'ultima verifica di buon funzionamento dello strumento di misurazione utilizzato.
3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri delle politiche europee, della salute, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del lavoro e delle politiche sociali, dell'interno, dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'Agenzia delle dogane e sentito l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), da emanarsi all'esito delle notifiche alla Commissione europea ai sensi della direttiva 98/34/CE e all'Organizzazione mondiale del commercio ai sensi dell'Accordo sugli ostacoli tecnici al commercio in vigore dal 1° gennaio 1995, sono stabilite le modalita' di applicazione, nonche' i contenuti delle attestazioni della sorveglianza radiometrica ed elencati i prodotti semilavorati metallici oggetto della sorveglianza.
4. Ferme restando le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 25, nei casi in cui le misure radiometriche indichino la presenza di sorgenti o comunque livelli anomali di radioattivita', individuati secondo le norme di buona tecnica applicabili ovvero guide tecniche emanate ai sensi dell'articolo 153, qualora disponibili, i soggetti di cui al comma 1 debbono adottare, ai sensi dell'articolo 100, comma 3, le misure idonee ad evitare il rischio di esposizione delle persone e di contaminazione dell'ambiente e debbono darne immediata comunicazione al prefetto, agli organi del servizio sanitario nazionale competenti per territorio, al Comando provinciale dei vigili del fuoco, alla regione o province autonome ed all'Agenzie delle regioni e delle province autonome per la protezione dell'ambiente competenti per territorio. Ai medesimi obblighi e' tenuto il vettore che, nel corso del trasporto, venga a conoscenza della presenza di livelli anomali di radioattivita' nei predetti materiali o prodotti trasportati. Il prefetto, in relazione al livello del rischio rilevato dagli organi destinatari delle comunicazioni di cui al presente comma, ne da' comunicazione all'ISPRA.
5. Ferme restando le disposizioni di cui all' articolo 14 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52 , nei casi in cui le misure radiometriche indichino la presenza di livelli anomali di radioattivita', i prefetti adottano, valutate le circostanze del caso in relazione alla necessita' di tutelare le persone e l'ambiente da rischi di esposizione, i provvedimenti opportuni ivi compreso il rinvio dell'intero carico o di parte di esso all'eventuale soggetto estero responsabile del suo invio, con oneri a carico del soggetto venditore. Il Ministero degli affari esteri provvedera' ad informare della restituzione dei carichi l'Autorita' competente dello Stato responsabile dell'invio.».
2. All' articolo 107, comma 2, lettera d-ter), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 , le parole: "di risulta" sono soppresse.
3. Il decreto di cui al comma 3 dell'articolo 157 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 , come sostituito dal presente articolo, e' adottato entro 60 giorni successivi all'esito positivo delle notifiche alla Commissione europea ai sensi della direttiva 98/34/CE e all'Organizzazione mondiale del commercio ai sensi dell'Accordo sugli ostacoli tecnici al commercio in vigore dal 1° gennaio 1995.
((1)) ------------ AGGIORNAMENTO (1)
Il D.Lgs. 31 luglio 2020, n. 101 ha disposto (con l'art. 72, comma 4) che "I rinvii alle disposizioni del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 contenuti nelle disposizioni del decreto legislativo di cui al primo periodo s'intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del presente decreto".
Art. 2
Regime transitorio per l'obbligo di sorveglianza radiometrica sui prodotti semilavorati metallici 1. Fino alla adozione del decreto di cui al comma 3 dell'articolo 157 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 , come sostituito dal presente decreto, ferme restando le disposizioni di cui commi 1, 2, 4 e 5 del medesimo articolo, la sorveglianza sui prodotti semilavorati metallici e' effettuata sui prodotti indicati nell'allegato I.
2. Per il rilascio dell'attestazione dell'avvenuta sorveglianza radiometrica sui prodotti semilavorati metallici gli esperti qualificati di secondo o di terzo grado compresi negli elenchi istituiti ai sensi dell' articolo 78 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 , utilizzano il modulo in allegato II.
(1) (2) ((3)) ------------ AGGIORNAMENTO (1)
Il D.Lgs. 31 luglio 2020, n. 101 ha disposto (con l'art. 72, comma 4) che "Nelle more dell'approvazione del decreto di cui al comma 3, comunque non oltre il 30 settembre 2021, continua ad applicarsi l' articolo 2 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 100 , e si applica l'articolo 7 dell'allegato XIX al presente decreto. [...] I rinvii alle disposizioni del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 contenuti nelle disposizioni del decreto legislativo di cui al primo periodo s'intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del presente decreto". ------------ AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. 31 luglio 2020, n. 101 , come modificato dal D.L. 27 settembre 2021, n. 130 , ha disposto (con l'art. 72, comma 4) che "Nelle more dell'approvazione del decreto di cui al comma 3, comunque non oltre il 30 novembre 2021, continua ad applicarsi l' articolo 2 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 100 , e si applica l'articolo 7 dell'allegato XIX al presente decreto". ------------ AGGIORNAMENTO (3)
Il D.Lgs. 31 luglio 2020, n. 101 , come modificato dal D.L. 26 novembre 2021, n. 172 , convertito con modificazioni dalla L. 21 gennaio 2022, n. 3 , ha disposto (con l'art. 72, comma 4) che "Nelle more dell'approvazione del decreto di cui al comma 3, comunque non oltre il 31 marzo 2022, continua ad applicarsi l' articolo 2 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 100 , e si applica l'articolo 7 dell'allegato XIX al presente decreto".
Art. 3
Invarianza degli oneri 1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. I soggetti pubblici interessati provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 1° giugno 2011 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Romani, Ministro dello sviluppo economico Prestigiacomo, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Matteoli, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Maroni, Ministro dell'interno Fazio, Ministro della salute Sacconi, Ministro del lavoro e delle politiche sociali Frattini, Ministro degli affari esteri Alfano, Ministro della giustizia Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Alfano
Allegato 1
Allegato 1
(previsto dall'articolo 2, comma 1)
=====================================================================
DESCRIZIONE (Nomenclatura Combinata (NC8)) CODICE
=====================================================================
LAVORI DI FONDERIA
Aghi, cuori, tiranti per aghi ed altri elementi per
incroci o scambi, di rotaie di strade ferrate, di ghisa,
di ferro o di acciaio 73023000
---------------------------------------------------------------------
Parti di utensili a riscaldamento (non elettrico) per uso
domestico, della voce 7321, di ghisa, ferro o acciaio,
n.n.a. 73219000
---------------------------------------------------------------------
Radiatori per il riscaldamento centrale (a riscaldamento
non elettrico) e loro parti, di ghisa (escl. parti nominate
o incluse altrove e caldaie per il riscaldamento centrale) 73221100
---------------------------------------------------------------------
Oggetti per uso domestico e loro parti, di ghisa, non
smaltati 73239100
---------------------------------------------------------------------
Articoli di ferro o acciaio, gettati in forma "fusi",
n.n.a. (escl. di ghisa non malleabile o malleabile nonche'
palle e oggetti simili per mulini) 73259990
---------------------------------------------------------------------
Lavori di getti di alluminio, n.n.a. 76169910
---------------------------------------------------------------------
Articoli di magnesio, n.n.a. 81049000
---------------------------------------------------------------------
Parti di caldaie per il riscaldamento centrale, di ghisa,
n.n.a. 84039010
---------------------------------------------------------------------
Parti di turbine e ruote idrauliche, n.n.a. e regolatori
di turbine idrauliche, di getti di ghisa, di ferro o di
acciaio 84109010
---------------------------------------------------------------------
Parti di macchine, apparecchi e strumenti delle voci 8426,
8429 o 8430, di getti di ghisa, di ferro o di acciaio,
n.n.a. 84314920
---------------------------------------------------------------------
Parti di macchine ed apparecchi per la fabbricazione della
pasta di materie fibrose cellulosiche, n.n.a., di getti di
ghisa, di ferro o di acciaio 84399110
---------------------------------------------------------------------
Parti di macchine ed apparecchi per la fabbricazione o per
la finitura della carta o del cartone, di getti di ghisa,
di ferro o di acciaio 84399910
---------------------------------------------------------------------
Parti di macchine per lavare la biancheria, n.n.a. 84509000
---------------------------------------------------------------------
Parti di macchine per cucire, n.n.a. 84529000
---------------------------------------------------------------------
Parti ed accessori, diverse da quelle delle precedenti
voci 8466, per macchine della voce 8464, di getti di
ghisa, di ferro o di acciaio 84669120
---------------------------------------------------------------------
Parti ed accessori, diverse da quelle delle precedenti
voci 8466, per macchine della voce 8465, di getti di
ghisa, di ferro o di acciaio 84669220
---------------------------------------------------------------------
Parti di macchine ed apparecchi per la lavorazione di
materie minerali della voce 8474, n.n.a., di getti di
ghisa, di ferro o di acciaio 84749010
---------------------------------------------------------------------
Parti di macchine delle precedenti voci 8476 84769000
---------------------------------------------------------------------
Parti di macchine ed apparecchi per la lavorazione della
gomma o delle materie plastiche, di getti di ghisa, di
ferro o di acciaio 84779010
---------------------------------------------------------------------
Parti di macchine ed apparecchi meccanici, aventi funzioni
autonome, di getti di ghisa di ferro o di acciaio, n.n.a. 84799020
---------------------------------------------------------------------
Volani e pulegge, incl. le carrucole a staffa, di getti di
ghisa, di ferro o di acciaio 84835020
---------------------------------------------------------------------
Innesti ed organi di accoppiamento, incl. i giunti di
articolazione, per macchine, di getti di ghisa, di ferro
o di acciaio 84836020
---------------------------------------------------------------------
Altre parti di alberi di trasmissione, di ingranaggi, di
innesti ed altri organi della voce 8483, di getti di
ghisa, di ferro o di acciaio, n.n.a. 84839081
---------------------------------------------------------------------
Parti di macchine o di apparecchi del capitolo 84, senza
particolari caratteristiche, di ghisa (non malleabile)
n.n.a. 84879010
---------------------------------------------------------------------
Parti di macchine o di apparecchi del capitolo 84, senza
particolari caratteristiche, di ghisa malleabile, n.n.a. 84879030
---------------------------------------------------------------------
Parti di macchine o di apparecchi del capitolo 84, senza
particolari caratteristiche, di getti di acciaio, n.n.a. 84879051
---------------------------------------------------------------------
Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o
principalmente a motori e generatori elettrici, a gruppi
elettrogeni e convertitori rotanti elettrici, n.n.a., di
getti di ghisa, di ferro o di acciaio 85030091
---------------------------------------------------------------------
Assi, anche montati; ruote e loro parti, di getti di
ghisa, di ferro o di acciaio 86071901
---------------------------------------------------------------------
Parti per freni a dischi trattori e veicoli a motore per
il trasporto di dieci o piu' persone, macchine e altri
veicoli a motore specificamente progettati per il
trasporto di persone, veicoli speciali per il trasporto
di beni, n.c.a.(escl.quelli per assemblaggio dei veicoli
a motore della voce 8708.30.10) 87083091
---------------------------------------------------------------------
Freni e servo freni e loro parti per trattori e veicoli a
motore per il trasporto di dieci o piu' persone, macchine
e altri veicoli a motore specificamente progettati per il
trasporto di persone, veicoli speciali per il trasporto
di beni n.c.a. (escl.quelli per assemblaggio dei veicoli
a motore della voce 8708.30.10 e per i freni a disco) 87083099
---------------------------------------------------------------------
Ponti con differenziale, anche dotati di altri organi di
trasmissione, e assi portanti, e loro parti, destinati
all'industria del montaggio: degli autoveicoli della voce
8703, 8704 azionati da motore a pistone con accensione
per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata
<= 2500cm cubi o con pistone ad accensione a scintilla di
cilindrata <=2800 cm cubi e dei veicoli speciali a motore
della voce 8705 n.c.a 87085020
---------------------------------------------------------------------
Ponti con differenziale, anche dotati di altri organi di
trasmissione, e assi portanti; loro parti, per trattori,
veicoli a motore per il trasporto di dieci o piu' persone,
macchine e altri veicoli a motore specificamente
progettati per il trasporto di persone, veicoli speciali
per il trasporto di beni (escl. quelli per il montaggio
dei veicoli della voce 8708.50.20) 87085035
---------------------------------------------------------------------
Parti di assi portanti per trattori, veicoli a motore per
il trasporto di dieci o piu' persone, macchine e altri
veicoli a motore specificamente progettati per il
trasporto di persone, veicoli speciali per il trasporto
di beni (escl. quelle per il montaggio dei veicoli della
voce 8708.50.20 e quelle di acciaio stampato), n.c.a. 87085091
---------------------------------------------------------------------
Parti di ponti con differenziale, anche dotati di altri
organi di trasmissione, per trattori, veicoli a motore
per il trasporto di dieci o piu' persone, macchine e altri
veicoli a motore specificamente progettati per il
trasporto di persone, veicoli speciali per il trasporto
di beni (escl. quelle per il montaggio dei veicoli della
voce 8708.50.20 e quelle di acciaio stampato), n.c.a. 87085099
---------------------------------------------------------------------
Ruote, loro parti ed accessori, destinati all'industria
del montaggio: dei motocoltivatori della sottovoce
8701.10, degli autoveicoli della voce 8703, degli
autoveicoli per il trasporto di merci, azionati da motore
a pistone con accensione per compressione "diesel o
semidiesel", di cilindrata <= 2.500 cm³ o con
accensione a scintilla, di cilindrata <= 2.800 cm³,
degli autoveicoli per usi specialidella voce 8705 87087010
---------------------------------------------------------------------
Ruote e loro parti ed accessori per trattori, di
autoveicoli per il trasporto di 10 e piu' persone ecc. 87087050
---------------------------------------------------------------------
Parti di ruota a forma di stella ecc. 87087091 Altre parti di rimorchi e semirimorchi 87169090
---------------------------------------------------------------------
SEMILAVORATI IN METALLI NON FERROSI RAME
RAME
Barre e profilati di rame raffinato 7407 10 00
Barre di leghe di rame a base di rame-zinco (ottone) 7407 21 10
Profilati di leghe di rame a base di rame-zinco (ottone) 7407 21 90
Barre e profilati a base di rame-nichel (cupronichel) o
di rame-nichel-zinco (a 7407 29 10
Barre e profilati a base di altre leghe di rame 7407 29 90
Fili di rame raffinato di cui la piu' grande dimensione
della sezione trasversal 7408 11 00
Fili di rame raffinato di cui la piu' grande dimensione
della sezione trasversal 7408 19 10
Fili di rame raffinato di cui la piu' grande dimensione
della sezione trasversal 7408 19 90
Fili di leghe di rame, a base di rame-zinco (ottone) 7408 21 00
Fili di leghe di rame a base di rame-nichel
(cupronichel) o di rame-nichel-zinc 7408 22 00
Fili di altre leghe di rame 7408 29 00
Lamiere e nastri, di rame raffinato di spessore
superiore a 0,15 mm, arrotolati 7409 11 00
Lamiere e nastri, di rame raffinato di spessore
superiore a 0,15 mm, altri 7409 19 00
Lamiere e nastri di leghe a base di rame-zinco
(ottone), di spessore superiore 7409 21 00
Lamiere e nastri di leghe a base di rame-zinco
(ottone), di spessore superiore 7409 29 00
Lamiere e nastri di leghe a base di rame-stagno
(bronzo), di spessore superiore 7409 31 00
Lamiere e nastri di leghe a base di rame-stagno
(bronzo), di spessore superiore 7409 39 00
Lamiere e nastri di leghe a base di rame-nichel
(cupronichel), di spessore supe 7409 40 10
Lamiere e nastri di leghe a base di rame-nichel-zinco
(argentone), di spessore 7409 40 90
Lamiere e nastri di altre leghe di rame, di spessore
superiore a 0,15 mm 7409 90 00
Fogli e nastri sottili di rame raffinato, di spessore
inferiore o uguale a 0,15 7410 11 00
Fogli e nastri sottili di leghe di rame, di spessore
inferiore o uguale a 0,15 7410 12 00
Fogli e nastri sottili di rame raffinato, di spessore
inferiore o uguale a 0,15 7410 21 00
Fogli e nastri sottili di leghe di rame, di spessore
inferiore o uguale a 0,15 7410 22 00
NICHEL NICHEL
Barre e profilati, di nichel non legato 7505 11 00
Barre e profilati, di leghe di nichel 7505 12 00
Fili di nichel non legato 7505 21 00
Fili di leghe di nichel 7505 22 00
Lamiere, nastri e fogli, di nichel non legato 7506 10 00
Lamiere, nastri e fogli, di leghe di nichel 7506 20 00
ALLUMINIO ALLUMINIO
Barre di alluminio non legato 7604 10 10
Profilati di alluminio non legato 7604 10 90
Profilati cavi di leghe di alluminio 7604 21 00
Barre di leghe di alluminio 7604 29 10
Profilati di leghe di alluminio 7604 29 90
Fili di alluminio non legato di cui la piu' grande
dimensione della sezione tras 7605 11 00
Fili di alluminio non legato, altri 7605 19 00
Fili di leghe di alluminio 7605 21 00
Fili di leghe di alluminio, altri 7605 29 00
Lamiere e nastri di alluminio non legato, di forma
quadrata o rettangolare 7606 11 10
Lamiere e nastri di alluminio non legato, di forma
quadrata o rettangolare, altri 7606 11 91
Lamiere e nastri di alluminio non legato, di forma
quadrata o rettangolare, altri 7606 11 93
Lamiere e nastri di alluminio non legato, di forma
quadrata o rettangolare, altri 7606 11 99
Nastri di leghe di alluminio, di forma quadrata o
rettangolare 7606 12 10
Lamiere e nastri di leghe di alluminio, di forma
quadrata o rettangolare, altri 7606 12 50
Lamiere e nastri di leghe di alluminio, di forma
quadrata o rettangolare, altri 7606 12 91
Lamiere e nastri di leghe di alluminio, di forma
quadrata o rettangolare, altri 7606 12 93
Lamiere e nastri di leghe di alluminio, di forma
quadrata o rettangolare, altri 7606 12 99
Lamiere e nastri di alluminio non legato, di forma
diversa dalla quadrata o rettangolare 7606 91 00
Lamiere e nastri di leghe di alluminio, di forma
diversa dalla quadrata o rettangolare 7606 92 00
Fogli e nastri sottili, di alluminio, senza supporto,
semplicemente laminati 7607 11 11
Fogli e nastri sottili, di alluminio, senza supporto,
semplicemente laminati 7607 11 19
Fogli e nastri sottili, di alluminio, senza supporto,
semplicemente laminati 7607 11 90
Fogli e nastri sottili, di alluminio, senza supporto,
altri 7607 19 10
Fogli e nastri sottili, di alluminio, senza supporto,
altri, di spessore uguale o superiore a 0,021 mm ma
inferiore o uguale a 0,2 mm, autoadesivi 7607 19 91
Fogli e nastri sottili, di alluminio, senza supporto,
altri 7607 19 99
Fogli e nastri sottili, di alluminio, su supporto 7607 20 10
Fogli e nastri sottili, di alluminio, su supporto 7607 20 91
Fogli e nastri sottili, di alluminio, su supporto 7607 20 99
PIOMBO PIOMBO
Fogli e nastri, di piombo, di spessore inferiore o
uguale a 0,2 mm 7804 11 00
Lamiere, di piombo 7804 19 00
Polveri e pagliette, di piombo 7804 20 00
ZINCO ZINCO
Barre, profilati e fili, di zinco 7904 00 00
Lamiere, fogli e nastri, di zinco 7905 00 00
STAGNO STAGNO
Barre, profilati e fili, di stagno 8003 00 00
ALTRI METALLI COMUNI ALTRI METAL
Fili di tungsteno (wolframio) 8101 96 00
Barre,diverse da quelle ottenute semplicemente per
sinterizzazione, profilati, 8101 99 10
Barre, diverse da quelle ottenute semplicemente per
sinterizzazione, profilati,lamiere, nastri e fogli 8102 95 00
Fili, di molibdeno 8102 96 00
Barre, diverse da quelle ottenute semplicemente per
sinterizzazione, profilati, lamiere, nastri e fogli 8103 90 10
(barre, profilati, fili, lamiere, di magnesio) ex 81049000
(barre, profilati, fili, lamiere, di cobalto) ex 81059000
(barre, profilati, fili, lamiere, di bismuto) ex 81060090
(barre, profilati, fili, lamiere, di cadmio) ex 81079000
Barre, profilati e fili, di titanio 8108 90 30
Lamiere, nastri e fogli, di titanio 8108 90 50
(barre, profilati, fili, lamiere, di zirconio) ex 8109 90 00
(barre, profilati, fili, lamiere, di antimonio) ex 8110 90 00
(barre, profilati, fili, lamiere, di manganese) ex 8111 00 90
(barre, profilati, fili, lamiere, di berillio) ex 8112 19 00
(barre, profilati, fili, lamiere, di cromo) ex 8112 29 00
(barre, profilati, fili, lamiere, di tallio) ex 8112 59 00
(barre, profilati, fili, lamiere, di afnio (celtio),
germanio) ex 8112 99 20
(barre, profilati, fili, lamiere, di niobio
(colombio), renio) ex 8112 99 30
(barre, profilati, fili, lamiere, di gallio, indio,
vanadio) ex 8112 99 70
(barre, profilati, fili, lamiere, di cermet) ex 8113 00 90
Leghe di rame, a base di rame-zinco (ottone) 7403 21 00
Leghe di rame, a base di rame-stagno (bronzo) 7403 22 00
Altre leghe di rame (escluse le leghe madri della voce
7405) 7403 29 00
Leghe di nichel 7502 20 00
Leghe di alluminio, secondario, in lingotti o allo
stato liquido 7601 20 91
Leghe di alluminio, secondario, altri 7601 20 99
Leghe di piombo 7801 99 91
Leghe di zinco 7901 20 00
Leghe di stagno 8001 20 00
00 Magnesio greggio, altri (leghe) ex 8104 19 00
C - ELENCO DEI CODICI E DEI PRODOTTI GREGGI C - ELENCO DI METALLI MINORI
Tungsteno greggio, comprese le barre ottenute
semplicemente per sinterizzazione 8101 94 00
Molibdeno greggio, comprese le barre ottenute
semplicemente per sinterizzazione 8102 94 00
Tantalio greggio, comprese le barre ottenute
semplicemente per sinterizzazione; polveri 8103 20 00
Metalline di cobalto ed altri prodotti intermedi della
metallurgia del cobalto; cobalto greggio; polveri 8105 20 00 Bismuto greggio; cascami e avanzi; polveri 8106 00 10
Cadmio greggio; polveri 8107 20 00
Titanio greggio; polveri 8108 20 00
Zirconio greggio; polveri 8109 20 00
Antimonio greggio; polveri 8110 10 00
Manganese greggio; polveri 8111 00 11
Berillio greggio; polveri 8112 12 00
Cromo greggio; polveri 8112 21 90
Tallio greggio; polveri 8112 51 00
Afnio (celtio) greggio; cascami e avanzi; polveri 8112 92 10
Niobio (colombio), renio greggi; cascami e avanzi;
polveri 8112 92 31
Indio greggio; cascami e avanzi; polveri 8112 92 81
Gallio greggio; cascami e avanzi; polveri 8112 92 89
Vanadio greggio; cascami e avanzi; polveri 8112 92 91
Germanio greggio; cascami e avanzi; polveri 8112 92 95
Cermet greggio 8113 00 20
SEMILAVORATI SIDERURGICI
LINGOTTI
---------- LINGOTTI 72061000 LINGOTTI 72069000 LINGOTTI 72181000 LINGOTTI 72241010 LINGOTTI 72241090
BRAMME
---------- BRAMME 72071210 BRAMME 72072032 BRAMME 72189110 BRAMME 72189180
BLUMI BILLETTE
---------- BLUMI BILLETTE 72071111 BLUMI BILLETTE 72071114 BLUMI BILLETTE 72071116 BLUMI BILLETTE 72071912 BLUMI BILLETTE 72071980 BLUMI BILLETTE 72072011 BLUMI BILLETTE 72072015 BLUMI BILLETTE 72072017 BLUMI BILLETTE 72072052 BLUMI BILLETTE 72072080 BLUMI BILLETTE 72189911 BLUMI BILLETTE 72189920 BLUMI BILLETTE 72249002 BLUMI BILLETTE 72249003 BLUMI BILLETTE 72249005 BLUMI BILLETTE 72249007 BLUMI BILLETTE 72249014 BLUMI BILLETTE 72249031 BLUMI BILLETTE 72249038
COILS
---------- COILS 72081000 COILS 72082500 COILS 72082600 COILS 72082700 COILS 72083600 COILS 72083700 COILS 72083800 COILS 72083900 COILS 72191100 COILS 72191210 COILS 72191290 COILS 72191310 COILS 72191390 COILS 72191410 COILS 72191490 COILS 72251910 COILS 72253010 COILS 72253030 COILS 72253090
ROTAIE E ARMAMENTO
---------- ROTAIE E ARMAMENTO 73021021 ROTAIE E ARMAMENTO 73021023 ROTAIE E ARMAMENTO 73021029 ROTAIE E ARMAMENTO 73021040 ROTAIE E ARMAMENTO 73021050 ROTAIE E ARMAMENTO 73024000
PALANCOLE
---------- PALANCOLE 73011000
TONDO c.a. IN BARRE
---------- TONDO c.a. IN BARRE 72142000 TONDO c.a. IN BARRE 72149910
VERGELLA
---------- VERGELLA 72131000 VERGELLA 72132000 VERGELLA 72139110 VERGELLA 72139120 VERGELLA 72139141 VERGELLA 72139149 VERGELLA 72139170 VERGELLA 72139190 VERGELLA 72139910 VERGELLA 72139990 VERGELLA 72210010 VERGELLA 72210090 VERGELLA 72271000 VERGELLA 72272000 VERGELLA 72279010 VERGELLA 72279050 VERGELLA 72279095
BARRE CALDO MERCANTILI
---------- BARRE CALDO MERCANTILI 72143000 BARRE CALDO MERCANTILI 72149931 BARRE CALDO MERCANTILI 72149939 BARRE CALDO MERCANTILI 72149950 BARRE CALDO MERCANTILI 72149971 BARRE CALDO MERCANTILI 72149979 BARRE CALDO MERCANTILI 72149995 BARRE CALDO MERCANTILI 72221111 BARRE CALDO MERCANTILI 72221119 BARRE CALDO MERCANTILI 72221181 BARRE CALDO MERCANTILI 72221189 BARRE CALDO MERCANTILI 72221910 BARRE CALDO MERCANTILI 72221990 BARRE CALDO MERCANTILI 72281020 BARRE CALDO MERCANTILI 72282091 BARRE CALDO MERCANTILI 72283020 BARRE CALDO MERCANTILI 72283041 BARRE CALDO MERCANTILI 72283049 BARRE CALDO MERCANTILI 72283061 BARRE CALDO MERCANTILI 72283069 BARRE CALDO MERCANTILI 72283089 BARRE CALDO MERCANTILI 72288000
MERCANTILI PIATTI
---------- MERCANTILI PIATTI 72149110 MERCANTILI PIATTI 72149190 MERCANTILI PIATTI 72282010 MERCANTILI PIATTI 72283070
NASTRI CALDO < 600 mm.
---------- NASTRI CALDO < 600 mm. 72111400
NASTRI CALDO < 600 mm. 72111900
NASTRI CALDO < 600 mm. 72126000
NASTRI CALDO < 600 mm. 72201100
NASTRI CALDO < 600 mm. 72201200
NASTRI CALDO < 600 mm. 72261910
NASTRI CALDO < 600 mm. 72269120
NASTRI CALDO < 600 mm. 72269191
NASTRI CALDO < 600 mm. 72269199
LAMIERE CALDO E LARGHI PIATTI
---------- LAMIERE CALDO E LARGHI PIATTI 72084000 LAMIERE CALDO E LARGHI PIATTI 72085120 LAMIERE CALDO E LARGHI PIATTI 72085191 LAMIERE CALDO E LARGHI PIATTI 72085198 LAMIERE CALDO E LARGHI PIATTI 72085210 LAMIERE CALDO E LARGHI PIATTI 72085291 LAMIERE CALDO E LARGHI PIATTI 72085299 LAMIERE CALDO E LARGHI PIATTI 72085310 LAMIERE CALDO E LARGHI PIATTI 72085390 LAMIERE CALDO E LARGHI PIATTI 72085400 LAMIERE CALDO E LARGHI PIATTI 72089020 LAMIERE CALDO E LARGHI PIATTI 72089080 LAMIERE CALDO E LARGHI PIATTI 72109030 LAMIERE CALDO E LARGHI PIATTI 72111300 LAMIERE CALDO E LARGHI PIATTI 72192110 LAMIERE CALDO E LARGHI PIATTI 72192190 LAMIERE CALDO E LARGHI PIATTI 72192210 LAMIERE CALDO E LARGHI PIATTI 72192290 LAMIERE CALDO E LARGHI PIATTI 72192300 LAMIERE CALDO E LARGHI PIATTI 72192400 LAMIERE CALDO E LARGHI PIATTI 72254012 LAMIERE CALDO E LARGHI PIATTI 72254015 LAMIERE CALDO E LARGHI PIATTI 72254040 LAMIERE CALDO E LARGHI PIATTI 72254060 LAMIERE CALDO E LARGHI PIATTI 72254090
LAMIERE A FREDDO >600
---------- LAMIERE A FREDDO >600 72091500
LAMIERE A FREDDO >601 72091690
LAMIERE A FREDDO >602 72091790
LAMIERE A FREDDO >603 72091891
LAMIERE A FREDDO >604 72092500
LAMIERE A FREDDO >605 72092690
LAMIERE A FREDDO >606 72092790
LAMIERE A FREDDO >607 72092890
LAMIERE A FREDDO >608 72099020
LAMIERE A FREDDO >609 72099080
LAMIERE A FREDDO >610 72193100
LAMIERE A FREDDO >611 72193210
LAMIERE A FREDDO >612 72193290
LAMIERE A FREDDO >613 72193310
LAMIERE A FREDDO >614 72193390
LAMIERE A FREDDO >615 72193410
LAMIERE A FREDDO >616 72193490
LAMIERE A FREDDO >617 72193510
LAMIERE A FREDDO >618 72193590
LAMIERE A FREDDO >619 72199020
LAMIERE A FREDDO >620 72199080
LAMIERE A FREDDO >621 72255020
LAMIERE A FREDDO >622 72255080
BANDA NERA
---------- BANDA NERA 72091899 BANDA NERA 72112380
LANIERINI/NASTRI MAGNETICI
---------- LAMIERINI/NASTRI MAGNETICI 72091610 LAMIERINI/NASTRI MAGNETICI 72091710 LAMIERINI/NASTRI MAGNETICI 72091810 LAMIERINI/NASTRI MAGNETICI 72092610 LAMIERINI/NASTRI MAGNETICI 72092710 LAMIERINI/NASTRI MAGNETICI 72092810 LAMIERINI/NASTRI MAGNETICI 72112320 LAMIERINI/NASTRI MAGNETICI 72251100 LAMIERINI/NASTRI MAGNETICI 72251990 LAMIERINI/NASTRI MAGNETICI 72261100 LAMIERINI/NASTRI MAGNETICI 72261980
LAMIERE/NASTRI STAGNATI
---------- LAMIERE/NASTRI STAGNATI 72101100 LAMIERE/NASTRI STAGNATI 72101220 LAMIERE/NASTRI STAGNATI 72101280 LAMIERE/NASTRI STAGNATI 72107010 LAMIERE/NASTRI STAGNATI 72109040 LAMIERE/NASTRI STAGNATI 72121010 LAMIERE/NASTRI STAGNATI 72121090 LAMIERE/NASTRI STAGNATI 72124020
LAMIERE T.F.S.
---------- LAMIERE T.F.S. 72105000 LAMIERE T.F.S. 72125020
LAMIERE/NASTRI ZINCATE
---------- LAMIERE/NASTRI ZINCATE 72104100 LAMIERE/NASTRI ZINCATE 72104900 LAMIERE/NASTRI ZINCATE 72123000 LAMIERE/NASTRI ZINCATE 72259200 LAMIERE/NASTRI ZINCATE 72269930
LAMIERE/NASTRI ELETTROZINCATE
---------- LAMIERE/NASTRI ELETTROZINCATE 72103000 LAMIERE/NASTRI ELETTROZINCATE 72122000 LAMIERE/NASTRI ELETTROZINCATE 72259100 LAMIERE/NASTRI ELETTROZINCATE 72269910
LAMIERE/NASTRI RIV.ORGANICO
---------- LAMIERE/NASTRI RIV.ORGANICO 72107080 LAMIERE/NASTRI RIV.ORGANICO 72124080 LAMIERE/NASTRI RIV.ORGANICO 72259900 LAMIERE/NASTRI RIV.ORGANICO 72269970
LAMIERE/NASTRI ALTRI RIV.METAL.
---------- LAMIERE/NASTRI ALTRI RIV.METAL. 72102000 LAMIERE/NASTRI ALTRI RIV.METAL. 72106100 LAMIERE/NASTRI ALTRI RIV.METAL. 72106900 LAMIERE/NASTRI ALTRI RIV.METAL. 72109080 LAMIERE/NASTRI ALTRI RIV.METAL. 72125030 LAMIERE/NASTRI ALTRI RIV.METAL. 72125040 LAMIERE/NASTRI ALTRI RIV.METAL. 72125061 LAMIERE/NASTRI ALTRI RIV.METAL. 72125069 LAMIERE/NASTRI ALTRI RIV.METAL. 72125090
TUBI SENZA SALDATURA
---------- TUBI SENZA SALDATURA 73041100 TUBI SENZA SALDATURA 73041910 TUBI SENZA SALDATURA 73041930 TUBI SENZA SALDATURA 73041990 TUBI SENZA SALDATURA 73042200 TUBI SENZA SALDATURA 73042300 TUBI SENZA SALDATURA 73042400 TUBI SENZA SALDATURA 73042910 TUBI SENZA SALDATURA 73042930 TUBI SENZA SALDATURA 73042990 TUBI SENZA SALDATURA 73043120 TUBI SENZA SALDATURA 73043180 TUBI SENZA SALDATURA 73043910 TUBI SENZA SALDATURA 73043952 TUBI SENZA SALDATURA 73043958 TUBI SENZA SALDATURA 73043992 TUBI SENZA SALDATURA 73043993 TUBI SENZA SALDATURA 73043998 TUBI SENZA SALDATURA 73044100 TUBI SENZA SALDATURA 73044910 TUBI SENZA SALDATURA 73044993 TUBI SENZA SALDATURA 73044995 TUBI SENZA SALDATURA 73044999 TUBI SENZA SALDATURA 73045112 TUBI SENZA SALDATURA 73045118 TUBI SENZA SALDATURA 73045181 TUBI SENZA SALDATURA 73045189 TUBI SENZA SALDATURA 73045910 TUBI SENZA SALDATURA 73045932 TUBI SENZA SALDATURA 73045938 TUBI SENZA SALDATURA 73045992 TUBI SENZA SALDATURA 73045993 TUBI SENZA SALDATURA 73045999 TUBI SENZA SALDATURA 73049000
TUBI SALDATI
---------- TUBI SALDATI 73051100 TUBI SALDATI 73051200 TUBI SALDATI 73051900 TUBI SALDATI 73052000 TUBI SALDATI 73053100 TUBI SALDATI 73053900 TUBI SALDATI 73059000 TUBI SALDATI 73061110 TUBI SALDATI 73061190 TUBI SALDATI 73061910 TUBI SALDATI 73061990 TUBI SALDATI 73062100 TUBI SALDATI 73062900 TUBI SALDATI 73063011 TUBI SALDATI 73063019 TUBI SALDATI 73063041 TUBI SALDATI 73063049 TUBI SALDATI 73063072 TUBI SALDATI 73063077 TUBI SALDATI 73063080 TUBI SALDATI 73064020 TUBI SALDATI 73064080 TUBI SALDATI 73065020 TUBI SALDATI 73065080 TUBI SALDATI 73066110 TUBI SALDATI 73066192 TUBI SALDATI 73066199 TUBI SALDATI 73066910 TUBI SALDATI 73066990 TUBI SALDATI 73069000
PRODOTTI FUCINATI
---------- PRODOTTI FUCINATI 72141000 PRODOTTI FUCINATI 72223051 PRODOTTI FUCINATI 72223091 PRODOTTI FUCINATI 72281050 PRODOTTI FUCINATI 72284010 PRODOTTI FUCINATI 72284090
BARRE/PROFILAT TRAFILATI/FREDD
---------- BARRE/PROFILAT TRAFILATI/FREDD 72151000 BARRE/PROFILAT TRAFILATI/FREDD 72155011 BARRE/PROFILAT TRAFILATI/FREDD 72155019 BARRE/PROFILAT TRAFILATI/FREDD 72155080 BARRE/PROFILAT TRAFILATI/FREDD 72159000 BARRE/PROFILAT TRAFILATI/FREDD 72166110 BARRE/PROFILAT TRAFILATI/FREDD 72166190 BARRE/PROFILAT TRAFILATI/FREDD 72166900 BARRE/PROFILAT TRAFILATI/FREDD 72169110 BARRE/PROFILAT TRAFILATI/FREDD 72169180 BARRE/PROFILAT TRAFILATI/FREDD 72222011 BARRE/PROFILAT TRAFILATI/FREDD 72222019 BARRE/PROFILAT TRAFILATI/FREDD 72222021 BARRE/PROFILAT TRAFILATI/FREDD 72222029 BARRE/PROFILAT TRAFILATI/FREDD 72222031 BARRE/PROFILAT TRAFILATI/FREDD 72222039 BARRE/PROFILAT TRAFILATI/FREDD 72222081 BARRE/PROFILAT TRAFILATI/FREDD 72222089 BARRE/PROFILAT TRAFILATI/FREDD 72223097 BARRE/PROFILAT TRAFILATI/FREDD 72224050 BARRE/PROFILAT TRAFILATI/FREDD 72224090 BARRE/PROFILAT TRAFILATI/FREDD 72281090 BARRE/PROFILAT TRAFILATI/FREDD 72282099 BARRE/PROFILAT TRAFILATI/FREDD 72285020 BARRE/PROFILAT TRAFILATI/FREDD 72285040 BARRE/PROFILAT TRAFILATI/FREDD 72285061 BARRE/PROFILAT TRAFILATI/FREDD 72285069 BARRE/PROFILAT TRAFILATI/FREDD 72285080 BARRE/PROFILAT TRAFILATI/FREDD 72286020 BARRE/PROFILAT TRAFILATI/FREDD 72286080 BARRE/PROFILAT TRAFILATI/FREDD 72287090
FILO TRAFILATO
---------- FILO TRAFILATO 72171010 FILO TRAFILATO 72171031 FILO TRAFILATO 72171039 FILO TRAFILATO 72171050 FILO TRAFILATO 72171090 FILO TRAFILATO 72172010 FILO TRAFILATO 72172030 FILO TRAFILATO 72172050 FILO TRAFILATO 72172090 FILO TRAFILATO 72173041 FILO TRAFILATO 72173049 FILO TRAFILATO 72173050 FILO TRAFILATO 72173090 FILO TRAFILATO 72179020 FILO TRAFILATO 72179050 FILO TRAFILATO 72179090 FILO TRAFILATO 72230011 FILO TRAFILATO 72230019 FILO TRAFILATO 72230091 FILO TRAFILATO 72230099 FILO TRAFILATO 72292000 FILO TRAFILATO 72299020 FILO TRAFILATO 72299050 FILO TRAFILATO 72299090
NASTRO A FREDDO
---------- NASTRO A FREDDO 72112330 NASTRO A FREDDO 72112900 NASTRO A FREDDO 72119020 NASTRO A FREDDO 72119080 NASTRO A FREDDO 72202021 NASTRO A FREDDO 72202029 NASTRO A FREDDO 72202041 NASTRO A FREDDO 72202049 NASTRO A FREDDO 72202081 NASTRO A FREDDO 72202089 NASTRO A FREDDO 72209020 NASTRO A FREDDO 72209080 NASTRO A FREDDO 72262000 NASTRO A FREDDO 72269200
SEMILAVORATI FUCINATI
---------- SEMILAVORATI FUCINATI 72071190 SEMILAVORATI FUCINATI 72071290 SEMILAVORATI FUCINATI 72071919 SEMILAVORATI FUCINATI 72072019 SEMILAVORATI FUCINATI 72072039 SEMILAVORATI FUCINATI 72072059 SEMILAVORATI FUCINATI 72189919 SEMILAVORATI FUCINATI 72189980 SEMILAVORATI FUCINATI 72249018 SEMILAVORATI FUCINATI 72249090
Allegato 2
Allegato 2
(previsto dall'articolo 2, comma 2)
Parte di provvedimento in formato grafico