Monitoring Gesetzessammlung

004G0074

IT - Decreti Legislativi

004G0074

Disposizioni sanzionatorie per le violazioni dei Regolamenti (CE) numeri 1760 e 1825 del 2000, relativi all'identificazione e registrazione dei bovini, nonche' all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, a norma dell'articolo 3 della legge 1° marzo 2002, n. 39. (DECRETO LEGISLATIVO 29 gennaio 2004 n. 58)

Art. 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 AGOSTO 2022, N. 134 ))

Art. 2

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 AGOSTO 2022, N. 134 ))

Art. 3

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 AGOSTO 2022, N. 134 ))

Art. 4

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 AGOSTO 2022, N. 134 )) CAPO II Capo II Etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine

Art. 5 - Sanzioni in materia di etichettatura

Sanzioni in materia di etichettatura 1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore o l'organizzazione, quali definiti all' articolo 12 del regolamento (CE) n. 1760/2000 , che commercializza carni bovine prive in tutto o in parte delle indicazioni obbligatorie, previste dagli articoli 13, paragrafi 2 e 5, e 14 del medesimo regolamento, secondo le modalita' indicate dagli articoli 2 e 3 del regolamento (CE) n. 1825/2000 , e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000,00 euro a 12.000,00 euro.
(( 1-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore o l'organizzazione, come definiti dall' articolo 12 del regolamento (CE) n. 1760/2000 , che in ogni fase della produzione e della commercializzazione non apponga, o apponga in maniera errata, sulle carni ottenute da bovini di eta` non superiore a dodici mesi un'etichetta recante le indicazioni obbligatorie, previste dagli articoli 13, paragrafi 2 e 5, e 14 del medesimo regolamento, e dal punto IV dell'allegato XI-bis del regolamento (CE) n. 1234/2007 , secondo le modalita` indicate dagli articoli 2 e 3 del regolamento (CE) n. 1825/2000 e dall' articolo 3 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 8 agosto 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 13 ottobre 2008 , e` soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro. )) 2. Salvo che il fatto costituisca reato, la medesima sanzione di cui al comma 1, si applica all'operatore e alla organizzazione che commercializza carni bovine con indicazioni obbligatorie, previste dagli articoli 13, paragrafi 2 e 5, e 14 del medesimo regolamento (CE) n. 1760/2000 , non corrispondenti al vero.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore o l'organizzazione, di cui al comma 1, che commercializza carni bovine utilizzando, oltre alle indicazioni riportate al comma 1, indicazioni non previste da un disciplinare approvato dalle autorita' competenti, ai sensi dell' articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1760/2000 , e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 6.000,00 euro.
4. In caso di recidiva della violazione prevista dal comma 3, qualora la condotta sia tale da compromettere l'affidabilita' dell'operatore o dell'organizzazione nella prosecuzione della gestione del disciplinare, e' disposta la revoca dell'approvazione del disciplinare stesso, ai sensi dell' articolo 18 del regolamento (CE) n. 1760/2000 .
5. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore o l'organizzazione, di cui al comma 1, che non adotti un sistema idoneo a garantire la veridicita' delle informazioni obbligatorie e facoltative e il nesso tra le carni e l'animale o il gruppo di animali interessati ai sensi del citato articolo 13 del regolamento (CE) n. 1760/2000 , secondo le modalita' previste dagli articoli 1 e 4 del regolamento (CE) n. 1825/2000 , e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa da 1.500,00 euro a 9.000,00 euro.

Art. 6 - Sanzioni in materia di controlli

Sanzioni in materia di controlli 1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore o l'organizzazione, indicati all'articolo 5, comma 1, che non consente agli esperti della Commissione delle Comunita' europee, alle autorita' competenti e agli organismi di controllo, riconosciuti dall'autorita' competente ai sensi dell' articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1760/2000 , l'accesso ai propri locali e a tutta la documentazione, di cui all' articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1825/2000 , e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000,00 euro a 18.000,00 euro. Note all' art. 6:
- Per il regolamento (CE) 1760/2000 e l'art. 16, paragrafo 1, vedi note all'art. 5.
- Per il regolamento (CE) 1825/2000 , vedi note alle premesse. L'art. 7, paragrafo 1, cosi' recita:
«Art. 7 (Controlli). - 1. Gli operatori e le organizzazioni consentono in qualsiasi momento agli esperti della Commissione, all'autorita' competente e all'organismo indipendente di controllo, ai sensi dell' art. 16, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1760/2000 l'accesso ai propri locali e l'accesso a tutta la documentazione comprovante l'esattezza delle informazioni riportate sull'etichetta.
Omissis.».

Art. 7 - Sanzioni in materia di denominazioni di origine e di indicazioni geografiche protette

Sanzioni in materia di denominazioni di origine e di indicazioni geografiche protette 1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore o l'organizzazione, di cui all'articolo 5, comma 1, che commercializza carni bovine utilizzando indicazioni o segni che possono ingenerare confusione con le denominazioni previste dal regolamento (CEE) n. 2081/92 , ai sensi dell' articolo 16, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1760/2000 , e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500,00 euro a 9.000,00 euro.
Note all' art. 7:
- Per il regolamento (CEE) n. 2081/92 , vedi note alle premesse.
- Per il regolamento (CE) n. 1760/2000 vedi note alle premesse. L'art. 16, paragrafo 6, cosi' recita:
«6. Uno Stato membro decide che il nome di una o piu' delle sue regioni non puo' essere utilizzato, segnatamente qualora il nome di una regione:
potrebbe dar luogo a confusioni o a difficolta' di controllo;
e' riservato a talune carni bovine ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92 .
Nel caso di un'autorizzazione, il nome della regione e' completato con quello dello Stato membro.».

Art. 8 - Sanzioni in materia di organismi di controllo

Sanzioni in materia di organismi di controllo 1. In caso di mancata attuazione del sistema di controllo indicato all' articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1760/2000 , secondo le modalita' previste dall' articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1825/2000 , da parte dell'organismo indipendente di controllo riconosciuto, di cui all'articolo 5, e' disposta la revoca del relativo riconoscimento.
Note all' art. 8:
- Per il regolamento (CE) n. 1760/2000 e l'art. 16, paragrafo 1, vedi note all'art. 5.
- Per il regolamento (CE) n. 1825/2000 , vedi note alle premesse. L'art. 7, paragrafo 2, cosi' recita:
«2. L'autorita' competente e, nel caso di cui all' art. 16, paragrafo 1, terzo comma del regolamento (CE) n. 1760/2000 l'organismo indipendente di controllo, effettuano regolarmente controlli sul posto in base ad un'analisi di rischio che tenga conto, in particolare, della complessita' del disciplinare di cui trattasi. Per ciascun controllo viene redatta una relazione di ispezione in cui si indicano le eventuali carenze, nonche' le misure proposte per porvi rimedio, eventualmente i termini impartiti e le sanzioni eventualmente applicate.».
CAPO III

Art. 9 - Norme finali

Norme finali 1. Le regioni e le province autonome provvedono, nell'ambito delle proprie competenze, all'accertamento delle violazioni amministrative ed alla irrogazione delle relative sanzioni, dandone comunicazione al Ministero delle politiche agricole e forestali ed al Ministero della salute.
2. Ai fini degli accertamenti e delle procedure, di cui al comma 1 e per quanto non previsto dal presente decreto, restano ferme le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 , e successive modificazioni.
3. Nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano le presenti disposizioni si applicano nel rispetto degli statuti e delle relative norme di attuazione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Dato a Roma, addi' 29 gennaio 2004 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Buttiglione, Ministro per le politiche comunitarie Castelli, Ministro della giustizia Sirchia, Ministro della salute Alemanno, Ministro delle politiche agricole e forestali Visto, il Guardasigilli: Castelli Nota all' art. 9:
- Per la legge 24 novembre 1981, n. 689 vedi note all'art. 2.
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