048U0715
048U0715
Norme per la regolarizzazione dei debiti dei militari della Marina e dell'Aeronautica che cessano dal servizio. (DECRETO LEGISLATIVO 21 aprile 1948 n. 715)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 , con le modificazioni ad esso apportate dall' art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98 ; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Visto il parere della Corte dei conti a sezioni riunite; Visto il parere del Consiglio di Stato; Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948:
Art. 1
null
Per i debiti di importo superiore a detto limite l'Amministrazione provvede al ricupero.
Art. 2
null
Art. 3
null
b) elenco documentato, dei debiti superiori alle L. 100 per i quali sia stato riconosciuto, al sensi dei precedente art. 2, impossibile il ricupero per indigenza del militare;
c) elenco delle somme conseguite a titolo di ricupero dei debiti non rientranti nelle precedenti letture a) e b).
Art. 4
null
Alla line di ogni esercizio finanziario il Ministero comunica alla Corte dei conti, per il visto e la registrazione, il decreto approvante l'elenco dei debiti annullati.
Art. 5
Il limite di L. 100 previsto nei precedenti articoli e' decuplicato per i debiti accertati fino al 31 dicembre 1947 e per quelli accertati successivamente e' elevato di venti volte fino alla data in cui cessera' di aver vigore la disposizione contenuta nell' art. 1 del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 18 .
In ogni caso la disposizione di cui al presente articolo non si applica per i debiti per i quali sia stato effettuato il relativo ricupero alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 6
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addi' 21 aprile 1948 DE NICOLA DE GASPERI - FACCHINETTI - DEL VECCHIO Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addi' 10 giugno 1948 Atti del Governo, registro n. 21, foglio n. 80. - FRASCA