048U0592
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Sistemazione in ruolo del personale non di ruolo dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. (DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 1948 n. 592)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 , con le modificazioni ad esso apportati dall' art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98 ; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con quelle per il tesoro; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 4 marzo 1948:
Art. 1
Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni e' autorizzato a bandire, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, n. 4 concorsi interni, per la sistemazione, nei ruoli di 2a e 3a categoria e categorie assimilate, del personale maschile e femminile non di ruolo, anche subalterno (avventizi, diurnisti, cottimisti, portalettere rurali dei ((servizi di recapito urbanizzati,)) salariati temporanei, apprendisti allievi meccanici, apprendisti allievi radiotelegrafisti e radioelettricisti), comunque assunti, attualmente in servizio presso l'Amministrazione postale e telegrafica e presso l'Azienda di Stato per i servizi telefonici.
Art. 2
Per la sistemazione nei ruoli di 2ª categoria o assimilati saranno indetti:
1) un concorso per titoli riservato:
a) al personale non di ruolo assunto fino al 1 luglio 1943 con mansioni non inferiori a quelle di gruppo C e che abbia tre anni di effettivo servizio, nonche' al personale, assunto anche posteriormente, con non meno di sei mesi di effettivo servizio e che sia in possesso di uno dei titoli di studio di cui alle lettere a) e b) dell'art. 16 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395 ;
b) al personale in possesso di una delle qualifiche di cui all' art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 138 , che disimpegni le mansioni indicate nella precedente lettera, a) con almeno un anno di effettivo servizio;
c) al personale subalterno - postale telegrafico di ruolo e corrispondente personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici - che presti servizio con funzioni non inferiori a quelle di gruppo C da almeno cinque anni se sprovvisto del titolo di studio di cui alla lettera c) del citato art. 16, ovvero da almeno sei mesi se in possesso di tale titolo;
2) un concorso per titoli ed esami riservato, ai rimanente personale non di ruolo, assunto con funzioni non inferiori a quelle di gruppo C e che abbia, in tali funzioni un'anzianita' di almeno un anno, a meno che non rivesta le qualifiche di cui alla precedente lettera b), e al personale subalterno non di ruolo, purche' munito del titolo di studio sopra indicato e presti servizio con le funzioni predette da almeno due anni, ovvero da un anno se rivesta, le qualifiche di cui alla citata lettera b).
Art. 3
Per la, sistemazione nei ruoli di 3ª categoria e assimilati saranno indetti:
1) un concorso per titoli riservato al personale non di ruolo assunto come subalterno sino al 1 luglio 1943 che abbia tre anni di effettivo servizio, nonche' a quello assunto anche posteriormente, con non meno di sei mesi di effettivo servizio e che sia munito del titolo di studio di cui alla lettera c) dell'art. 16 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395 , e infine al personale non di ruolo, in possesso delle qualifiche di cui all' art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 138 , assunto con mansioni di personale subalterno e che abbia almeno un anno di effettivo servizio;
2) un concorso per titoli, riservato al rimanente personale subalterno non di ruolo che abbia almeno un anno di effettivo servizio, a meno che non sia in possesso delle qualifiche di cui all' art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 138 , e ai salariati temporanei addetti alla costruzione e manutenzione delle linee telegrafiche e telefoniche, alle stazioni radiotelegrafiche e al servizio automezzi, nominati tali nella prima applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 dicembre 1947, n. 1753 .
I periodi di servizio previsti in questo e nel precedente articolo si intendono alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 4
Per essere ammessi ai concorsi di cui ai precedenti articoli 2 e 3, gli aspiranti dovranno avere, oltre i requisiti indicati negli articoli stessi, anche quelli generali, compreso il titolo di studio, prescritti per l'ammissione ad impieghi di ruolo del personale dell'Amministrazione postale telegrafica e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici fatta eccezione per il limite di eta' e salvo quanto disposto per il personale subalterno alla lettera c) del precedente art. 2.
((Per il personale assunto prima del 1 gennaio 1939 possono essere ritenuti validi i requisiti prescritti dall'art. 314 del Codice postale e delle telecomunicazioni, purche' in possesso dell'anzianita' di cinque anni di effettivo servizio, ovvero di tre anni se trattasi di personale proveniente dalle ricevitorie postali e telegrafiche, ivi nominato prima del 1 gennaio 1939)) .
I criteri per la valutazione dei titoli e i programmi delle prove di esame saranno stabiliti con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni.
Art. 5
Le domande di ammissione ai concorsi verranno esaminate da Commissioni, costituite presso gli organi periferici e presso i servizi e gli uffici autonomi dell'Amministrazione centrale, le quali, accertato per ciascun aspirante il possesso dei titoli e requisiti richiesti, compileranno elenchi motivati degli ammessi e degli esclusi e li trasmetteranno alle due Commissioni centrali che saranno costituite presso l'Amministrazione postale telegrafica e presso l'Azienda di Stato per i servizi telefonici. Queste, dopo aver proceduto, anche di ufficio, alla revisione e rettifica degli elenchi, formeranno le graduatorie degli idonei.
Gli aspiranti esclusi dalla graduatoria del concorso potranno ricorrere al Ministro per le poste e le telecomunicazioni entro quindici giorni dalla notifica del provvedimento della Commissione centrale.
Le Commissioni saranno nominate dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni e saranno costituite, quelle periferiche da tre funzionari e quelle centrali da sette funzionari dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, uno dei quali con funzioni di presidente.
Le Commissioni centrali potranno dividersi in sottocommissioni.
Art. 6
I concorrenti risultati idonei nei concorsi di cui al n. 1 degli articoli 2 e 3 saranno sistemati in ruolo con decorrenza dal 1° del mese successivo a quello di approvazione delle relative graduatorie e secondo l'ordine di queste.
I concorrenti risultati idonei negli altri due concorsi saranno analogamente nominati, dopo quelli di cui al precedente comma, nei limiti dei posti disponibili e, successivamente, ogni semestre per i posti resisi vacanti.
Il personale dell'Amministrazione postale telegrafica sara' collocato, rispettivamente, al grado iniziale della 2ª e 3ª categoria; quello dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, nel grado iniziale delle corrispondenti categorie dell'ordinamento del personale dell'Azienda stessa.
Restano ferme le agevolazioni vigenti per gli ex combattenti e categorie assimilate.
Art. 7
Il personale non di ruolo, assunto con le mansioni di 2ª o 3ª, categoria, che avendo titolo a partecipare ai concorsi indicati nei precedenti articoli non domandi di parteciparvi o non vi sia ammesso ovvero non vi ottenga l'idoneita', dovra' essere licenziato; e' pero' in facolta' dell'Amministrazione di sistemare il personale predetto, su domanda degli interessati, nei ruoli del personale subalterno inquadrandolo dopo gli idonei.
Art. 8
Il personale non di ruolo mutilato od invalido di guerra avente i requisiti voluti per il collocamento obbligatorio ai sensi della legge 18 agosto 1921, n. 1312 , e del regio decreto 10 dicembre 1942, n. 1853 , sara' nominato in ruolo, purche' non demeritevole, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui abbia compiuto sei mesi di servizio e ad ogni modo in data non anteriore al 1 maggio 1945.
Art. 9
Il divieto di assunzione di nuovo personale non di ruolo, sancito dall' art. 12 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207 , deve intendersi esteso anche all'Azienda di stato per i servizi telefonici.
Art. 10
Con separato provvedimento saranno stabilite le nuove tabelle organiche per il ruolo del personale esecutivo e per quello del personale di 3ª categoria dell'Amministrazione postale e telegrafica di cui alle tabelle annesse al regio decreto-legge 18 aprile 1940, n. 288 , nonche' del personale di gruppo C e del personale subalterno dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.
I posti dei due ruoli predetti dell'Amministrazione postale e telegrafico vengono complessivamente determinati in 20.500 impiegati esecutivi e 21.800 agenti subalterni; quelli dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici in 2400 per il gruppo C e in 180 per gli agenti subalterni. ((5)) ---------------- AGGIORNAMENTO (5) La L. 4 aprile 1953, n. 322 ha disposto (con l'art. 1) che "I posti del ruolo del personale di gruppo C dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, previsti dall' art. 10 del decreto legislativo 13 aprile 1948, n. 592 , sono stabiliti in 3450 unita', di cui 2820 attribuiti al quadro I e 630 al quadro II del citato ruolo di gruppo C".
Art. 11
Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili col presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addi' 13 aprile 1948 DE NICOLA DE GASPERI - D'ARAGONA - DEL VECCHIO Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addi' 1 giugno 1948 Atti del Governo, registro n. 21, foglio n. 3. - FRASCA