048U0434
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Proroga dei benefici fiscali per i materiali metallici e macchinari destinati alle ricerche e coltivazioni petrolifere. (DECRETO LEGISLATIVO 19 marzo 1948 n. 434)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 , con le modificazioni ad esso apportate dall' art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98 ; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il bilancio e per l'industria e il commercio; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 4 marzo 1948:
Articolo unico
La validita' del regio decreto-legge 7 maggio 1925, n. 715 , convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562 , concernente la concessione della franchigia doganale per i macchinari e per i materiali destinati alle ricerche e coltivazioni petrolifere, che non possono essere forniti dall'industria nazionale, gia' prorogata fino al 31 dicembre 1938 col regio decreto-legge 11 luglio 1935, n. 1519 , convertito nella legge 16 gennaio 1936, n. 234 , e successivamente prorogata fino al 31 dicembre 1943 col regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1458 , convertito nella legge 19 gennaio 1939, n. 258 , e' prorogata, ancora fino al 31 dicembre 1953, con effetto dal 1 gennaio 1944.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addi' 19 marzo 1948 DE NICOLA DE GASPERI - PELLA - EINAUDI - TREMELLONI Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addi' 3 maggio 1948 Atti del Governo, registro n. 20, foglio n. 13. - FRASCA