048U0824
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Misura dell'indennita' speciale di pubblica sicurezza per gli ufficiali, sottufficiali e guardie del Corpo di pubblica sicurezza. (DECRETO LEGISLATIVO 07 maggio 1948 n. 824)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 , con le modificazioni ad esso apportate dall' art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98 ; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Sulla proposta del Ministro per l'interno, di concerto col Ministro per il tesoro; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948;
Art. 1
L'indennita' speciale di pubblica sicurezza (gia' indennita' militare) per gli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e' stabilita, nella seguente misura mensile lorda:
Gradi Celibi Ammogliati
Maggiore generale ispettore....... L. 12.800 L. 17.100
Colonnelli........................ " 11.200 " 14.900
Tenenti colonnelli................ " 10.100 " 13.400
Maggiori.......................... " 9.300 " 12.400
Capitani.......................... " 5.800 " 10.000
Tenenti e sottotenenti............ " 5.300 " 9.250
Art. 2
L'indennita' speciale di pubblica sicurezza (gia' indennita' militare) per i sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, e' stabilita nella seguente misura lorda mensile:
Gradi Celibi Ammogliati
Marescialli di 1ª classe.......... L. 4.600 L. 8.050
Marescialli di 2ª classe.......... " 4.400 " 7.700
Marescialli di 3ª classe.......... " 4.300 " 7.500
Brigadieri........................ " 2.350 " 3.900
Vicebrigadieri.................... " 2.200 " 3.650
((Per le guardie scelte di pubblica sicurezza e guardie di pubblica sicurezza, la misura dell'indennita' medesima e' stabilita in lire 1200 nette mensili)) .
Art. 3
Per gli ufficiali e i sottufficiali provvisti di alloggio in natura la misura dell'indennita' speciale di pubblica sicurezza e' ridotta: di un quarto per gli ufficiali e i sottufficiali provvisti di alloggio in natura, gratuito e non di servizio;
di un ottavo per gli ufficiali e i sottufficiali provvisti di alloggio in natura, gratuito e di servizio.
Art. 4
Sono abrogate le disposizioni relative alla misura della indennita' speciale di pubblica sicurezza che siano in contrasto con le norme del presente decreto.
Le disposizioni concernenti i compensi per il lavoro straordinario previste dal decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 19 , e successive modificazioni, non si applicano dall'entrata in vigore del presente decreto al personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.
Art. 5
Con decreto del Ministro per il tesoro saranno disposte le variazioni di bilancio per l'attuazione del presente decreto.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 1 aprile 1948.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e del decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Napoli, addi' 7 maggio 1948 DE NICOLA DE GASPERI - SCELBA - DEL VECCHIO Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addi' 2 luglio 1948 Atti del Governo, registro n. 22, foglio n. 88. - FRASCA