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048U0443

IT - Decreti Legislativi

048U0443

Modificazione dell'art. 5 del testo unico delle leggi per la risoluzione delle controversie doganali, approvato con regio decreto 9 aprile 1911, n. 330, successivamente modificato. (DECRETO LEGISLATIVO 09 marzo 1948 n. 443)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 , con le modificazioni ad esso apportate dall' art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98 ; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per l'agricoltura e le foreste, per l'industria e il commercio, per il commercio con l'estero; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 12 febbraio 1948:

Art. 1

All'art. 5 del testo unico delle leggi per la risoluzione delle controversie doganali, approvato col regio decreto 9 aprile 1911, n. 330 , modificato dall' art. 1 del regio decreto-legge 24 marzo 1927, n. 387 , dal regio decreto-legge 8 giugno 1936, n. 1234 e dalla legge 4 dicembre 1939, n. 2026 , e' sostituito il seguente:
"Il Collegio consultivo dei periti doganali si compone di un presidente nominato dal Ministro per le finanze e di diciotto membri effettivi e tre supplenti ripartiti come segue:
a) tre delegati dei quali due scelti dal Ministro per le finanze e uno dal Ministro per il commercio con l'estero, non appartenenti alle rispettive Amministrazioni, che abbiano speciale competenza tecnica in materia industriale, agricola e commerciale;
b) nove delegati effettivi e tre supplenti scelti dal Ministro per il commercio con l'estero, d'accordo con i Ministri per le finanze, per l'industria e il commercio, e per l'agricoltura e le foreste, fra le persone aventi distinta competenza in materia industriale, agricola e commerciale, che saranno proposti al detto Ministro, due per ciascuna, da dodici Camere di commercio designate per ogni triennio dal Ministro stesso;
c) il direttore generale delle Dogane e imposte indirette;
d) il direttore generale del Commercio interno e quello dell'Industria e miniere, presso il Ministero dell'industria e del commercio;
e) il direttore generale per i piani degli scambi con l'estero e relativo coordinamento, per il commercio di deposito e di transito e per gli affari doganali e quello per gli accordi commerciali presso il Ministero per il commercio con l'estero;
f) il direttore generale della produzione agricola presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
Intervengono alle adunanze del Collegio, per gli schiarimenti di loro competenza e con voto puramente consultivo, il direttore dell'Ufficio tecnico centrale delle dogane e il direttore dei Laboratori chimici delle dogane o i funzionari che, rispettivamente, li sostituiscono.
Con le stesse attribuzioni di cui al comma precedente interviene alle adunanze il direttore dell'Ufficio tecnico centrale delle imposte di fabbricazione, o il funzionario che lo sostituisce, nei casi in cui il Collegio sia chiamato ad esprimere il parere su controversie riguardanti le imposte di fabbricazione.
I delegati supplenti intervengono alle sedute del Collegio quando siano chiamati per sostituire, nei casi di assenza, i delegati effettivi di cui alla lettera b).
L'ufficio di segretario del Collegio e' tenuto da uno dei funzionari addetti all'Ufficio tecnico centrale delle dogane, di grado non inferiore al 7°.
Per la validita' delle deliberazioni del Collegio e' necessaria la presenza di piu' della meta' dei suoi membri, fra i quali almeno cinque dei delegati effettivi, o supplenti di cui alla lettera b) del presente articolo.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parita' di voti, ha la preponderanza quello del presidente, o in sua assenza del vice-presidente".

Art. 2

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiali.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addi' 9 marzo 1948 DE NICOLA DE GASPERI - PELLA - SEGNI - TREMELLONI - MERZAGORA Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addi' 7 maggio 1948 Atti del Governo, registro n. 20, foglio n. 51. - FRASCA
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