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24G00066

IT - Decreti Legislativi

24G00066

Disposizioni correttive al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, di attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018, che modifica il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il codice delle comunicazioni elettroniche. (24G00066) (DECRETO LEGISLATIVO 24 marzo 2024 n. 48)

Premessa

Entrata in vigore del provvedimento: 28/04/2024 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 , recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l'articolo 14; Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234 , recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in particolare, l'articolo 31, comma 5; Vista la legge 22 aprile 2021, n. 53 , recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2019-2020» e, in particolare, l'articolo 4; Vista la direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018 , che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche; Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 , recante « Codice delle comunicazioni elettroniche »; Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 , recante «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria»; Visto il decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 70 , concernente «Modifiche al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 , recante il codice delle comunicazioni elettroniche in attuazione delle direttive 2009/140/CE , in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica, e 2009/136/CE in materia di trattamento dei dati personali e tutela della vita privata»; Visto il decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33 , concernente «Attuazione della direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014 , recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocita'»; Visto il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 , convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 , recante «Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici»; Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105 , convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133 , recante «Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e di disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica»; Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 , convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 , recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale»; Visto il decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21 , recante «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020 , nonche' in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea. Proroga del termine per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunita' "Il Forteto"»; Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 , recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»; Visto il decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109 , recante «Disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale»; Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207 , recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018 , che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche»; Visto il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 , convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51 , recante «Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina»; Visto il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 , recante «Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)»; Visto il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 , recante «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttivita' delle imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in materia di politiche sociali e di crisi ucraina»; Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 , convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41 , recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonche' per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune. Disposizioni concernenti l'esercizio di deleghe legislative»; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 , recante «Regolamento concernente l'attuazione dell' articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a), della legge 2 dicembre 2005, n. 248 , recante riordino delle disposizioni in materia di attivita' di installazione degli impianti all'interno degli edifici»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2020, n. 110 , recante «Regolamento recante modalita' e criteri di attivazione e gestione del servizio IT-Alert»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 luglio 2020, n. 131 , recante «Regolamento in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, ai sensi dell' articolo 1, comma 2, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105 , convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133 »; Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 28 maggio 2003, concernente «Condizioni per il rilascio delle autorizzazioni generali per la fornitura al pubblico dell'accesso Radio-LAN alle reti ed ai servizi di telecomunicazioni», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 3 giugno 2003 ; Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 4 ottobre 2005, recante «Modifica del decreto 28 maggio 2003, concernente «Condizioni per il rilascio delle autorizzazioni generali per la fornitura al pubblico dell'accesso radio LAN alla rete ed ai servizi di telecomunicazioni», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 245 del 20 ottobre 2005 ; Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 8 gennaio 2007, recante «Requisiti tecnici degli strumenti di filtraggio che i fornitori di connettivita' alla rete Internet devono utilizzare, al fine di impedire, con le modalita' previste dalle leggi vigenti, l'accesso ai siti segnalati dal Centro nazionale per il contrasto alla pedopornografia», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29 gennaio 2007 ; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 dicembre 2018, recante «Misure di sicurezza ed integrita' delle reti di comunicazione elettronica e notifica degli incidenti significativi», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 21 gennaio 2019 ; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 19 dicembre 2023; Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , reso nella seduta del 25 gennaio 2024; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 20 marzo 2024; Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, della difesa, della salute, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della sicurezza energetica e per gli affari regionali e le autonomie; Emana il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modifiche alle parti I, II e III del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 1. All' articolo 1 del codice delle comunicazioni elettroniche , di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera c), le parole: «e servizi» sono soppresse;
b) al comma 2, lettera b), le parole: «, fatte salve le apparecchiature utilizzate dagli utenti della radio e televisione digitale» sono soppresse;
c) al comma 7, dopo le parole: « articolo 8 del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22 » sono aggiunte le seguenti: «, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55 ».
2. All'articolo 2, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera b), dopo la parola: «edifici» e' inserita la seguente: «torri,»;
b) dopo la lettera b) e' inserita la seguente:
«b-bis) access point: dispositivo di rete che consente l'accesso ad un numero variabile di utenti tra una rete radio LAN e una rete di comunicazione elettronica»;
c) alla lettera c), dopo le parole: « decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82 » sono aggiunte le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109 .»;
d) dopo la lettera m), e' inserita la seguente:
«m-bis) call center: servizio specificamente organizzato per la gestione dei contatti e delle comunicazioni multicanale con gli utenti finali da parte di addetti specializzati o risponditori automatici nell'ambito di un rapporto contrattuale tra il gestore e un operatore che fornisce reti e servizi di comunicazioni elettroniche;»;
e) dopo la lettera p), e' inserita la seguente:
«p-bis) codice di abilitazione e identificazione: il codice fornito dall'impresa autorizzata ad un utente per identificarlo univocamente e verificarne l'abilitazione all'accesso alla rete tramite un access point;»;
f) alla lettera t) dopo le parole: «comunicazioni elettronica» sono aggiunte le seguenti: «ad uso privato»;
g) dopo la lettera t) sono inserite le seguenti:
«t-bis) identificazione univoca indiretta dell'utente: identificazione univoca dell'utente effettuata acquisendo l'identita' tecnica precedentemente validata e anagrafata da altri soggetti pubblici o esercenti un servizio di pubblica utilita';
t-ter) impianto di comunicazione elettronica: insieme di dispositivi di rete che comprende le apparecchiature e le infrastrutture necessarie per la trasmissione, la ricezione e l'elaborazione di segnali elettronici;»;
h) alla lettera v), dopo le parole: «di un utente finale» sono inserite le seguenti: «e i dati sull'indirizzo fisico del punto terminale di rete»;
i) dopo la lettera cc), e' inserita la seguente: «cc-bis) Mac Address (Media access control address): codice di dodici caratteri in formato esadecimale, in accordo con la serie di standard IEEE 802, che identifica in modo univoco un dispositivo da connettere ad una rete;»;
l) dopo la lettera oo), e' inserita la seguente: «oo-bis) radio digitale: l'attivita' di radiodiffusione sonora in tecnica digitale diffusa su reti terrestri utilizzando lo standard DAB+;»;
m) alla lettera qq), dopo le parole: «su base non esclusiva» sono inserite le seguenti: «, apparati a corto raggio secondo le caratteristiche tecniche previste dal Piano nazionale di ripartizione delle frequenze;»;
n) alla lettera ss), le parole: «Rete privata o Rete di comunicazione elettronica ad uso privato» sono sostituite dalle seguenti: rete di comunicazione elettronica ad uso privato» e la parola: «servizi», ovunque ricorra, e' sostituita dalla seguente: «attivita'»;
o) la lettera eee) e' sostituita dalla seguente:
«eee) servizio di comunicazione elettronica ad uso privato: attivita' di installazione di reti ovvero, anche congiuntamente, esercizio di reti o servizi di comunicazione elettroniche svolti nell'interesse esclusivo del titolare e per il traffico tra terminali del titolare di un'autorizzazione generale, ovvero del beneficiario dell'attivita' di comunicazione elettronica ad uso privato;»;
p) dopo la lettera iii), e' inserita la seguente:
«iii-bis) servizio di comunicazione interpersonale che fa uso indiretto della numerazione: un servizio di comunicazione interpersonale che utilizza come identificativo dell'utente risorse di numerazione assegnate ad un altro soggetto autorizzato;»;
q) la lettera qqq) e' abrogata;
r) dopo la lettera uuu), e' inserita la seguente:
s) «uuu-bis) SSID (Service set identifier): codice che permette di identificare in maniera univoca una rete Local area network (LAN);»;
t) alla lettera zzz), dopo le parole: «comunicazione elettronica ad uso privato» sono inserite le seguenti: «o in gruppo chiuso di utenti»;
u) alla lettera dddd), le parole: «ovvero a un insieme predefinito e chiuso di persone fisiche o giuridiche all'uopo autorizzate» sono sostituite dalle seguenti: «e che non fornisce reti pubbliche di comunicazione o servizi di comunicazioni elettroniche accessibili al pubblico».
3. All'articolo 3 del codice di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003, al comma 2 , dopo le parole: «servizi di comunicazione elettronica» sono inserite le seguenti: «ad uso pubblico nonche' l'attivita' di comunicazione elettronica ad uso privato o in gruppo chiuso di utenti» e le parole: «e' libera e ad essa» sono sostituite dalle seguenti: «sono libere e ad esse».
4. All'articolo 4 del codice di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Obiettivi generali della disciplina di reti, servizi ed attivita' di comunicazione elettronica»;
b) al comma 2, alinea, dopo la parola: «servizi» sono inserite le seguenti: «, nonche' delle attivita',»;
c) al comma 2, lettera c), le parole: «ovvero per regolare la fornitura di reti e servizi per gruppi chiusi di utenti e le reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso privato» sono sostituite dalle seguenti: «o per regolare le attivita' di comunicazione elettronica».
5. All'articolo 6 del codice di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, lettera b), le parole: «, anche con riguardo alle controversie» sono sostituite dalle seguenti: «e tra i proprietari di unita' immobiliari o il condominio e l'operatore di rete»;
b) al comma 3, dopo le parole: « decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82 » sono inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109 » e le parole «assicurandone la disponibilita', la confidenzialita' e l'integrita' e garantendone altresi' la resilienza» sono sostituite dalle seguenti: «assicurandone la disponibilita', la confidenzialita', l'integrita' e la resilienza».
6. All'articolo 8 del codice di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003 , dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
«2-bis. Le Regioni e gli enti locali favoriscono la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica, nel rispetto dei principi di tutela previsti dalla legge 22 febbraio 2001, n. 36 , e nel perseguimento dell'obiettivo di qualita' del servizio. A tal fine, gli stessi non limitano a particolari aree del territorio la possibilita' di installazione, ferme restando le specifiche disposizioni a tutela di aree di particolare pregio storico-paesaggistico o ambientale ovvero di protezione dall'esposizione ai campi elettromagnetici di siti sensibili, dovendo, in tal caso, garantire comunque una localizzazione o soluzione alternativa, da individuare con provvedimento motivato sentiti gli operatori, che assicuri il medesimo effetto.».
7. All'articolo 9 del codice di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003, al comma 2 , le parole: « articolo 43 decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 » sono sostituite dalle seguenti: « articolo 51, comma 10, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208 ».
8. All'articolo 11 del codice di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) ovunque ricorra, la parola: «dichiarazione» e' sostituita dalla seguente: «segnalazione»;
b) al comma 4, le parole: «allegato n. 14» sono sostituite dalle seguenti: «allegato n. 13-bis»;
c) al comma 5, la lettera l) e' sostituita dalla seguente:
«l) l'ubicazione delle stazioni radioelettriche, e nel caso di fornitura di accesso ai sensi dell'articolo 68, il MAC Address, il Service set identifier (SSID) e la frequenza utilizzata.»;
d) al comma 6, dopo le parole: «per via elettronica» sono inserite le seguenti: «per il tramite dell'Autorita'» e il secondo periodo e' soppresso;
e) al comma 9, la parola: «notifica» e' sostituita con la seguente: «segnalazione»;
f) al comma 10:
1) dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Tale dichiarazione costituisce segnalazione certificata di inizio attivita' ai sensi dell' articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e deve essere conforme al ((modello di cui all'allegato n. 14.)) »;
2) al secondo periodo, la parola: «istanza» e' sostituita dalla seguente: «segnalazione».
9. All'articolo 12 del codice di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) ovunque ricorra la parola: «dichiarazione» e' sostituita dalla seguente: «segnalazione»;
b) al comma 4, primo periodo, le parole: «prevede la concessione di diritti individuali di uso delle frequenze radio o dei numeri,» sono sostituite dalle seguenti: «comprende l'attribuzione di diritti individuali di uso, con l'assegnazione delle frequenze radio o di risorse di numerazione,» e le parole: «due settimane» sono sostituite dalle seguenti: «quattro settimane» e le parole: «quattro settimane» sono sostituite dalle seguenti: «otto settimane».
10. All'articolo 13 del codice di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003, al comma 5 , dopo le parole: «il parere dell'Agenzia» sono inserite le seguenti: «e dell'Autorita'».
11. All'articolo 14 del codice di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003, al comma 1 , le parole: «una dichiarazione da cui risulti che l'operatore stesso ha presentato una dichiarazione» sono sostituite dalle seguenti: «una comunicazione da cui risulti che l'operatore stesso ha presentato una segnalazione».
12. All'articolo 15 del codice di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera e), dopo le parole: «attraverso le RLAN» sono aggiunte le seguenti: «di cui all'articolo 68»;
b) al comma 2, lettera a), le parole: «del Capo II del presente titolo» sono sostituite dalle seguenti: «del presente capo».
13. All'articolo 22 del codice di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «21 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «21 dicembre 2024» e le parole: «tre anni» sono sostituite dalla seguente: «anno»;
b) al comma 2, dopo le parole: «copertura geografica corrente» sono inserite le seguenti: «e il relativo grado di utilizzo» e dopo le parole: «svolgimento dei propri compiti,» sono inserite le seguenti: «ed anche ai fini del perseguimento degli obiettivi di promozione della concorrenza nella fornitura delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica,»;
c) al comma 3:
1) le parole: «Nell'attivita' di mappatura delle infrastrutture di rete di cui al comma 2 e coerentemente con il suo risultato,» sono sostituite dalle seguenti: «All'esito dell'attivita' di mappatura delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica di cui al comma 2,»;
2) le parole: «in accordo» sono sostituite dalle seguenti: «in conformita'»;
3) le parole: «98-quindecies comma 2, per» sono sostituite dalle seguenti: «98-quindecies, comma 2, anche in formati aperti, standardizzati e interoperabili e, per il tramite della Piattaforma digitale nazionale dati (PDND), resi accessibili a Regioni ed enti locali, volte a»;
d) al comma 4:
1) al primo periodo, le parole: «Il Ministero, anche tenendo conto della mappatura geografica corrente dell'Autorita' e» sono sostituite dalle seguenti: «Il Ministero, anche tenendo conto dell'attivita' svolta dall'Autorita' ai sensi dei commi 1, 2 e 3 e»;
2) al secondo periodo, le parole: «comprese le informazioni» sono sostituite dalle seguenti: «comprese quelle» e le parole: «100 Mbps» sono sostituite dalle seguenti: «300 Mbps»;
3) al terzo periodo, le parole: «specificamente attribuitile ai sensi del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «ad essa attribuiti ai sensi del presente decreto anche ai fini del perseguimento degli obiettivi di promozione della concorrenza nella fornitura delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica,»;
e) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
«4-bis. Nella fase di mappatura di cui al comma 4, le informazioni rilasciate dalle imprese sui piani di installazione delle reti hanno natura di dichiarazioni vincolanti ed implicano l'obbligo per le imprese di riferire al Ministero e all'Autorita', secondo le tempistiche predefinite dal Ministero, in merito allo stato di implementazione dei piani di installazione delle reti oggetto di dichiarazione. Al termine dell'arco temporale predefinito dal Ministero, l'Autorita', in contraddittorio con l'impresa interessata, verifica il rispetto delle dichiarazioni vincolanti e in caso di mancata attuazione, previa contestazione e valutate eventuali cause di giustificazione, applica la sanzione di cui all'articolo 30, comma 2.»;
f) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. Il Ministero, sulla base delle informazioni raccolte e delle previsioni acquisite a norma del comma 1 e del comma 4, puo' designare aree con confini territoriali definiti in cui abbia accertato che nessuna impresa o autorita' pubblica abbia installato o intenda installare una rete ad altissima capacita' o realizzare importanti aggiornamenti o estensioni della rete che garantiscano prestazioni pari a una velocita' di download di almeno 300 Mbps. Il Ministero pubblica le aree designate anche in formati aperti, standardizzati e interoperabili e, per il tramite della Piattaforma digitale nazionale dati (PDND), resi accessibili a Regioni ed enti locali.»;
g) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
«6. Nell'ambito dell'area designata, il Ministero puo' invitare le imprese e le autorita' pubbliche a dichiarare l'intenzione di installare reti ad altissima capacita' sulla base delle previsioni acquisite a norma del comma 4. A seguito di tale invito, il Ministero puo' chiedere ad altre imprese ed autorita' pubbliche di dichiarare l'intenzione di installare reti ad altissima capacita' o di realizzare sulla rete importanti aggiornamenti o estensioni che garantiscano prestazioni pari a una velocita' di download di almeno 300 Mbps nella medesima area. Il Ministero indica le informazioni da includere in tali comunicazioni, al fine di garantire un livello di dettaglio analogo a quello contenuto nelle previsioni di cui ai commi 1 e 4. Il Ministero rende noto alle imprese o alle autorita' pubbliche che manifestano interesse se l'area designata e' coperta o sara' coperta da una rete d'accesso di prossima generazione con velocita' di download inferiore a 300 Mbps sulla base delle informazioni raccolte ai sensi del comma 1. Tali misure sono adottate secondo una procedura efficace, obiettiva, trasparente e non discriminatoria in cui nessuna impresa e' esclusa aprioristicamente.»;
h) al comma 7, le parole: «alla direttiva 2003/98/CE per consentirne il riutilizzo.» sono sostituite dalle seguenti: «al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 200 per consentirne il riutilizzo anche in formati aperti, standardizzati e interoperabili e, per il tramite della PDND, resi accessibili a Regioni ed enti locali.»;
i) al comma 8, dopo le parole: «metodologie di mappatura» sono inserite le seguenti: «, con riferimento alla PDND e a standard aperti e di interoperabilita' di base dati» e dopo le parole «per le imprese» sono aggiunte le seguenti: «, per le Regioni e le altre Pubbliche Amministrazioni interessate».
14. All'articolo 28 del codice di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003, al comma 1 , dopo le parole: « codice del processo amministrativo » sono aggiunte le seguenti: «di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 ».
15. All'articolo 30 del codice di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: «comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «commi 4-bis e 6»;
b) il comma 12 e' sostituito dal seguente: «12. Ai soggetti che non ottemperano agli ordini e alle diffide, ovvero agli atti di natura regolamentare o regolatoria adottati ai sensi del presente decreto, il Ministero e l'Autorita', secondo le rispettive competenze, irrogano una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 240.000 a euro 5.000.000, ordinando all'operatore il rimborso delle eventuali somme ingiustificatamente addebitate agli utenti ed indicando il termine entro cui adempiere, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. Se l'inottemperanza riguarda provvedimenti adottati dall'Autorita' in ordine alla violazione delle disposizioni relative a imprese aventi significativo potere di mercato, si applica a ciascun soggetto interessato una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore al 2 per cento e non superiore al 5 per cento del fatturato realizzato dallo stesso soggetto nell'ultimo bilancio approvato anteriormente alla notificazione della contestazione, nel solo mercato delle comunicazioni elettroniche.»;
c) dopo il comma 12, e' inserito il seguente:
«12-bis. Ai soggetti anche non fornitori di reti e servizi di comunicazione elettronica, inclusi i call center, che operano, in violazione dell'articolo 98-decies, ponendo in essere pratiche commerciali sleali, frodi o abusi o non ottemperano agli ordini e alle diffide, impartiti ai sensi del presente articolo dal Ministero o dall'Autorita', quest'ultimi, secondo le rispettive competenze, irrogano una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 1.000.000.»;
d) al comma 14, dopo le parole: «puo' disporre la sospensione dell'attivita'» e' inserita la seguente: «autorizzata»;
e) al comma 17, le parole: «di cui ai commi 1, 5, 6, 8 e 9» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5»;
f) al comma 19, le parole: «98-septiesdecies e 98-duodetricies», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «98-septiesdecies, 98-duodetricies e 98-undetricies»;
g) al comma 22, le parole: «commi 13, 21, 22 e 23» sono sostituite dalle seguenti: «commi 14, 19, 20 e 21»;
h) il comma 25 e' sostituito dal seguente:
«25. Alla irrogazione delle sanzioni amministrative del Ministero provvedono gli Ispettorati territoriali, anche su delega della Direzione generale competente in materia.»;
i) al comma 27, dopo le parole: «Le sanzioni» sono inserite le seguenti: «di competenza dell'Autorita'»;
l) dopo il comma 27, sono aggiunti, in fine, i seguenti:
«27-bis. Le sanzioni amministrative di competenza del Ministero di cui al presente articolo, fermo restando quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 , possono essere assolte con il pagamento di una somma in misura ridotta di un terzo rispetto al minimo edittale entro il termine di dieci giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione degli estremi della violazione.
27-ter. La riduzione di cui al comma 27-bis non si applica alle violazioni, di competenza del Ministero, di cui all' articolo 68 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208 .
27-quater. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante o l'importatore che mette a disposizione sul mercato in qualunque forma ricevitori autoradio ed apparecchiature di televisione digitale di consumo non conformi ai requisiti di cui all'articolo 98-vicies sexies, e' assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.000 a euro 15.000 e del pagamento di una somma da euro 300 a euro 5.000 per ciascuna apparecchiatura.
27-quinquies. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante, l'importatore, l'assemblatore o il distributore che mette a disposizione sul mercato, in vendita o in locazione, veicoli nuovi della categoria M e N non conformi alle disposizioni di cui all'articolo 98-vicies sexies, comma 3, e' assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 30.000 e del pagamento di una somma da euro 300 a euro 5.000 per ciascun veicolo. Alla stessa sanzione e' assoggettato chiunque apporta modificazioni ai ricevitori e alle apparecchiature di televisione digitale di consumo che comportano mancata conformita' all'articolo 98-vicies sexies.».
16. All'articolo 39 del codice di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003 , dopo il comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente:
«3-bis. Il presente articolo non si applica ai requisiti essenziali, alle specifiche d'interfaccia ne' alle norme armonizzate soggette alla direttiva 2014/53/UE , recepita con decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128 .».
17. All'articolo 42 del codice di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «dall'Autorita'» sono aggiunte le seguenti: «fatto salvo quanto previsto dall'allegato n. 12»;
b) il comma 2 e' abrogato.
18. All'articolo 43 del codice di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «L'autorizzazione all'installazione delle reti pubbliche di comunicazione elettronica comprende la valutazione di compatibilita' delle relative opere infrastrutturali con la disciplina urbanistica ed edilizia e costituisce titolo unico per la loro installazione.»;
b) al comma 9, le parole: «ed ai competenti ispettorati territoriali del Ministero» sono sostituite dalle seguenti: «e al Ministero» e dopo le parole: «ciascun impianto installato» sono aggiunte le seguenti: «, sulla base della modulistica prevista dall' articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207 ».
19. All'articolo 44 del codice di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1-bis, sono inseriti i seguenti:
«1-ter. Nel procedimento di autorizzazione all'installazione o all'ampliamento dell'impianto, nei luoghi ove e' previsto l'innalzamento dei limiti ai sensi dell' articolo 10 della legge 31 dicembre 2023, n. 214 , il limite emissivo assentibile per singolo richiedente e' calcolato tenuto conto dei principi di equa ripartizione, effettivita' ed efficiente utilizzazione dello spazio elettromagnetico, sulla base dei criteri e delle modalita' stabiliti con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy e del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al primo periodo, nel procedimento di autorizzazione all'installazione o all'ampliamento dell'impianto, il limite emissivo assentibile per singolo richiedente e' calcolato in conformita' ai criteri previsti dalla Norma Tecnica CEI 211-10 e commisurato al rapporto tra la banda acquisita dal soggetto richiedente sulla base dei diritti d'uso, e la banda totale disponibile per il servizio, intesa quale sommatoria delle bande acquisite da tutti gli operatori infrastrutturati. Al fine di consentire la massima efficienza nello sfruttamento dei limiti emissivi, nei siti per i quali non vi siano domande in numero tale da saturare il limite massimo previsto dal comma 1, gli operatori autorizzati, decorsi sei mesi dall'autorizzazione, possono richiedere in via temporanea un incremento pro quota del valore assentito, sino al raggiungimento di quello massimo compatibile per l'area, previa dimostrazione dell'effettivo bisogno, finche' gli altri operatori infrastrutturati, aventi titolo in base al secondo periodo del presente comma, non avranno conseguito l'autorizzazione.
1-quater. Nel caso di variazioni di servizi preesistenti o di assegnazione di nuove bande, laddove necessario per il rispetto del limite massimo di cui al comma 1, il limite assentito ai sensi del comma 1-ter e' ricalcolato sulla base dei criteri di cui al comma 1-ter, e le autorizzazioni gia' rilasciate sono rimodulate in conformita'.
1-quinquies. Le richieste di incremento dei limiti emissivi rispetto alle autorizzazioni gia' assentite, compatibilmente con quanto previsto dal comma 1-ter, che non necessitano di nuove installazioni o di modifiche fisiche agli impianti esistenti, sono oggetto di esclusiva comunicazione all'amministrazione e all'organismo competente a effettuare i controlli.
1-sexies. Il Ministero delle imprese e del made in Italy provvede, anche avvalendosi della Fondazione Ugo Bordoni, alla rilevazione e al monitoraggio periodico dei dati relativi alle sorgenti connesse ad impianti, apparecchiature e sistemi radioelettrici per usi civili di telecomunicazioni, ivi inclusi i dati di cui all' articolo 14, comma 8, lettera d), del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 . Ove all'esito delle rilevazioni periodiche emergano scostamenti tra la potenza autorizzata e quella effettivamente utilizzata, cosi' come dichiarata dagli operatori, il Ministero segnala i casi di sottoutilizzo all'amministrazione che ha rilasciato l'autorizzazione per la rimodulazione della stessa alla luce del principio di effettivita'.
1-septies. Ai sensi del presente articolo, per operatori infrastrutturati si intendono gli operatori di telefonia mobile dotati di impianti e infrastrutture fisiche di telefonia mobile sul territorio e per limite assentibile si intende la potenza massima autorizzabile nel rispetto dei valori di attenzione e obiettivi di qualita' di cui alla legge n. 36 del 2001 .»;
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. L'istanza di autorizzazione alla installazione di infrastrutture di cui al comma 1, predisposta sulla base della modulistica prevista dall' articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207 , e' presentata all'ente locale dai titolari di autorizzazione generale rilasciata ai sensi dell'articolo 11, tramite portale telematico e, in mancanza di esso deve essere inviata mediante posta elettronica certificata. Al momento della presentazione della domanda, l'ufficio abilitato a riceverla indica al richiedente il nome del responsabile del procedimento»;
c) al comma 3, quarto periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, conforme alla modulistica prevista dall' articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207 »;
d) dopo il comma 6 e' inserito il seguente: «6-bis. Salvo quanto previsto ai commi 7, 8, 9 e 10, l'istanza di autorizzazione di cui al comma 1 si intende accolta decorso il termine perentorio di cui al comma 10 dalla data di presentazione della stessa ove non sia intervenuto un provvedimento di diniego o un parere negativo da parte dell'organismo competente ad effettuare i controlli di cui all' articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36 .»;
e) al comma 10, le parole: «non sia stato comunicato un provvedimento di diniego o» sono sostituite dalle seguenti: «non sia stata data comunicazione di una determinazione decisoria della conferenza o di»;
f) al comma 11, dopo il primo periodo e' aggiunto, in fine, il seguente: «Gli operatori che gestiscono apparati radioelettrici attivi comunicano l'attivazione dell'impianto all'ente locale e all'organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all' articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36 , entro quindici giorni dalla attivazione stessa.».
20. All'articolo 45 del codice di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Nel caso di installazione di apparati con tecnologia 4G, sue evoluzioni o altre tecnologie su infrastrutture con impianti radioelettrici preesistenti o di modifica delle caratteristiche trasmissive, l'interessato trasmette all'ente locale, tramite portale telematico, una segnalazione certificata di inizio attivita' contenente la descrizione dimensionale dell'impianto, fermo restando il rispetto dei limiti, dei valori e degli obiettivi di cui all'articolo 44 nonche' di quanto disposto al comma 4 del medesimo articolo, indipendentemente dai Watt di potenza impregiudicata l'operativita' del regime di cui ai commi 4-bis e 4-ter, al ricorrere delle caratteristiche ivi indicate. In assenza del portale telematico la segnalazione, conforme alla modulistica prevista dall' articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207 deve essere inviata mediante posta elettronica certificata.»;
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Contestualmente, copia della segnalazione e' trasmessa tramite portale telematico, all'organismo di cui all' articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36 , per il rilascio del parere di competenza. In mancanza del portale telematico deve essere inviata mediante posta elettronica certificata.»;
c) al comma 4, dopo le parole: «fine lavori e» sono inserite le seguenti: «, salvo che per gli interventi di minore rilevanza di cui all' articolo 94-bis, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 ,»;
d) dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:
«4-bis. Sono soggette ad autocertificazione di attivazione, da inviare contestualmente all'attuazione dell'intervento all'ente locale e agli organismi competenti ad effettuare i controlli di cui all' articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36 , le installazioni e le modificazioni, ivi comprese le modificazioni delle caratteristiche trasmissive degli impianti di cui al presente articolo, degli impianti radioelettrici per trasmissione punto-punto e punto-multipunto e degli impianti radioelettrici per l'accesso a reti di comunicazione ad uso pubblico con potenza massima al connettore d'antenna inferiore o uguale a 10 watt e con dimensione della superficie radiante non superiore a 0,5 metri quadrati.
4-ter. L'installazione e l'attivazione di apparati di rete caratterizzati da una potenza massima trasmessa in uplink inferiore o uguale a 100 mW, e da una potenza massima al connettore di antenna, in downlink, inferiore o uguale a 5 W, e aventi un ingombro fisico non superiore a 20 litri, possono essere effettuate senza alcuna comunicazione all'ente locale e agli organismi competenti ad effettuare i controlli di cui all' articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36 .».
21. All'articolo 46 del codice di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003 , dopo il comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente: «1-bis.
La medesima procedura semplificata di cui al comma 1 si applica, relativamente agli aspetti dimensionali ivi menzionati, nell'ipotesi di richiesta di installazione di radio DAB sulla stessa infrastruttura gia' assentita per le stazioni di emissioni di diffusioni analogiche FM.».
22. All'articolo 49 del codice di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Qualora l'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica presupponga la realizzazione di opere civili o, comunque, l'effettuazione di scavi e l'occupazione di suolo pubblico, i soggetti interessati sono tenuti a presentare apposita istanza, conforme alla modulistica prevista dall' articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207 , all'ente locale ovvero alla figura soggettiva pubblica proprietaria delle aree. L'istanza cosi' presentata ha valenza di istanza unica effettuata per tutti i profili connessi agli interventi di cui al presente articolo. Il richiedente da' notizia della presentazione dell'istanza a tutte le amministrazioni o enti coinvolti nel procedimento.»;
b) al comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I soggetti interessati sono tenuti a presentare un'apposita istanza unicamente all'amministrazione procedente.»;
c) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
«7. Trascorso il termine di trenta giorni dalla presentazione della domanda, senza che l'amministrazione abbia concluso il procedimento con un provvedimento espresso ovvero abbia indetto un'apposita conferenza di servizi, la medesima si intende in ogni caso accolta. Nel caso di attraversamenti di strade e comunque di lavori di scavo di lunghezza inferiore ai 200 metri, il termine e' ridotto a dieci giorni. I predetti termini si applicano anche alle richieste di autorizzazione per l'esecuzione di attraversamenti e parallelismi su porti, interporti, aree del demanio idrico, marittimo, forestale e altri beni immobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli enti locali e agli altri enti pubblici, ivi compreso il sedime ferroviario e autostradale. Nel caso di apertura buche, apertura chiusini per infilaggio cavi o tubi, posa di cavi o tubi aerei o altri elementi di rete su infrastrutture e siti esistenti, allacciamento utenti il termine e' ridotto a otto giorni.
Decorsi i suddetti termini, l'amministrazione procedente comunica, entro il termine perentorio di sette giorni, l'attestazione di avvenuta autorizzazione, scaduto il quale e' sufficiente l'autocertificazione del richiedente.»;
d) al comma 8, le parole da: «e' presentata» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «, conforme alla modulistica prevista dall' articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207 , e' presentata al comune di maggiore dimensione demografica tramite portale telematico. In mancanza di esso l'istanza deve essere inviata mediante posta elettronica certificata. L'istanza e' sempre valutata in una conferenza di servizi convocata dal comune di maggiore dimensione demografica.»;
e) al comma 9, la parola: «novanta» e' sostituita dalla seguente:
«sessanta».
23. Dopo l'articolo 49-bis del codice di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003 e' inserito il seguente:
«Art. 49-ter (Inefficacia del provvedimento tardivo di diniego).
- 1. Con riferimento alle procedure di cui agli articoli da 44 a 49 del presente decreto, si applica quanto previsto dall' articolo 2, comma 8-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 .».
24. All'articolo 51 del codice di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003, al comma 3 primo periodo, le parole da: «puo' esperire» sino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «, previa apposizione del vincolo preordinato all'esproprio da parte dell'autorita' competente ai sensi degli articoli 8, comma 1, lettera a), 9 e 10 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita' di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 , puo' esperire la procedura per l'emanazione del decreto di esproprio prevista dal precitato decreto.».
25. All'articolo 52 del codice di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6, dopo le parole: «in fibra ottica» sono inserite le seguenti: «e della rete mobile, nonche' per le opere accessorie di cui all'articolo 51, comma 1,» e le parole: «in ogni caso» sono soppresse;
b) al comma 7, dopo le parole: «in fibra ottica» sono inserite le seguenti: «e della rete mobile».
26. All'articolo 54 del codice di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «per ragioni di viabilita' o di realizzazione di opere pubbliche, oneri» sono inserite le seguenti: «di qualsiasi natura» e dopo le parole: « legge 30 dicembre 2020 n. 178 » sono inserite le seguenti: «, nel rispetto dei presupposti previsti dalla normativa in materia»;
b) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Il contributo previsto dal comma 2, per le attivita' che comprendono la stima del fondo ambientale, e il contributo previsto al comma 3 sono calcolati in base al tariffario nazionale di riferimento adottato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 14 ottobre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 4 novembre 2016 .».
27. All'articolo 54-bis del codice di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003 le parole: «nei casi di installazione delle infrastrutture di cui agli articoli 45, 46 e 49» sono sostituite dalle seguenti: «nei casi di installazione delle infrastrutture di cui agli articoli 44, 45, 46, 47 e 49».
28. L'articolo 56 del codice di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003 e' sostituito dal seguente:
«Art. 56 (Impianti e condutture di energia elettrica, tubazioni metalliche sotterrate - interferenze). - 1. Per la costruzione, modifica o spostamento delle condutture di energia elettrica, anche se subacquee e sui relativi atterraggi, a qualunque uso destinate e qualunque ne sia la classe secondo le definizioni adottate nel decreto del Ministro dei lavori pubblici 21 marzo 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 5 aprile 1988 , i soggetti interessati sottoscrivono una dichiarazione asseverata da un professionista abilitato da cui risulti l'assenza o la presenza di interferenze con le reti di comunicazione elettronica.
2. Per la costruzione, modifica o spostamento delle tubazioni metalliche sotterrate, a qualunque uso destinate, i soggetti interessati sottoscrivono una dichiarazione asseverata da un professionista abilitato da cui risulti l'assenza o la presenza di interferenze con le reti di comunicazione elettronica.
3. Le societa' interessate presentano, prima dell'avvio dei lavori, ai competenti Ispettorati territoriali, le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2, corredate da una dettagliata relazione a firma del professionista abilitato e dagli elaborati progettuali che attestino la conformita' degli impianti, unitamente all'atto di sottomissione ove previsto dalla normativa vigente. Le dichiarazioni sostituiscono qualsiasi atto di assenso del Ministero sui relativi progetti ai sensi delle norme che regolano la materia, anche nell'ambito delle Conferenze di servizi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 .
4. Il Ministero vigila ed esercita controlli a campione, sulla realizzazione dei progetti di cui ai commi 1 e 2. I soggetti di cui al comma 3 sono tenuti a segnalare al Ministero l'inizio e la fine dei lavori inerenti al progetto, al fine di consentire l'accesso ai fini ispettivi del personale incaricato, nonche' comunicare, nei termini e con le modalita' prescritti, documenti, dati e notizie richiesti.
5. Nelle interferenze tra cavi di comunicazione elettronica sotterrati e cavi di energia elettrica sotterrati devono essere osservate anche le norme generali per gli impianti elettrici adottate dagli organismi competenti in campo elettrotecnico, elettronico e delle comunicazioni elettroniche, nazionali ed internazionali riconosciuti dallo Stato. Le stesse norme generali, in quanto applicabili, devono essere osservate nelle interferenze tra cavi di comunicazione elettronica sotterrati e tubazioni metalliche sotterrate.
6. Qualora, a causa di impianti di energia elettrica, anche se approvati dalle autorita' competenti, si abbia un turbamento o la presenza di interferenze alle reti di comunicazione elettronica, il Ministero promuove, sentite le predette autorita', lo spostamento degli impianti o adotta i provvedimenti idonei ad eliminare i disturbi, a norma dell'articolo 127 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 . Le relative spese sono a carico di chi le rende necessarie.
7. Per le attivita' di vigilanza e controllo di cui al presente articolo sono dovuti al Ministero i compensi per le prestazioni conto terzi stabiliti con decreto del Ministro, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.».
29. All'articolo 58, del codice di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003, al comma 9 , le parole: «che devono conformarsi a quanto previsto dall' articolo 45, paragrafo 7, della direttiva (UE) 2018/1972 ,» sono soppresse.
30. All'articolo 68 del codice di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «La fornitura di accesso a una rete pubblica di comunicazione elettronica attraverso le reti locali in radiofrequenza (RLAN)» sono sostituite dalle seguenti: «La fornitura di un servizio di comunicazione elettronica mediante accesso a una rete pubblica di comunicazione elettronica attraverso reti locali punto-multipunto in radiofrequenze (RLAN)» e le parole: «allegato n. 14» sono sostituite dalle seguenti: «allegato n.13-bis»;
b) al comma 2, le parole: « articolo 12 della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000 .» sono sostituite dalle seguenti: « articolo 4 del regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 .»;
c) dopo il comma 6, e' inserito il seguente:
«6-bis. Il collegamento tra access point appartenenti al medesimo operatore nonche' ad operatori distinti e' ammesso a condizione che, in caso di interconnessione tra reti, si rispettino tutte le disposizioni del presente decreto.».
31. All'articolo 69 del codice di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «storico o ambientale» sono sostituite dalle seguenti: «storico, ambientale e paesaggistico»;
b) al comma 3, alinea le parole: «all'articolo 3» e «, alternativamente» sono soppresse;
c) al comma 4, secondo periodo:
1) dopo le parole: «di classe» sono inserite le seguenti: «E0,»;
2) le parole: «al Ministero» sono sostituite dalle seguenti: «alle autorita' competenti,»;
d) al comma 5, le parole: «la prima volta entro il 31 dicembre 2021 e successivamente ogni anno, in merito all'applicazione del regolamento 2020/1070 /EU, in particolare l'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 1,» sono soppresse ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tal fine gli operatori riferiscono al Ministero, entro il 31 gennaio di ciascun anno, le installazioni effettuate al 31 dicembre del precedente anno, che rientrano nel campo di applicazione del regolamento di esecuzione (UE)2020/1070 della Commissione del 20 luglio 2020.»;
e) al comma 6, la parola: «pertinente» e' soppressa;
f) al comma 8, le parole: «oltre agli oneri amministrativi a norma dell'articolo 16» sono sostituite dalle seguenti: «con eccezione di quelli previsti dall'articolo 16».
32. All'articolo 77 del codice di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003, al comma 3 , le parole: «tale domanda transnazionale identificata.» sono sostituite dalle seguenti: «la domanda di carattere transnazionale di cui al comma 2.».
33. All'articolo 78 del codice di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003, al comma 1 , le parole: «dell' articolo 64, paragrafo 3 della direttiva (UE) 2018/1972 » sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 75».
34. All'articolo 80 del codice di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003, al comma 4 , le parole da: «assicura la pubblicazione» sino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «: a) assicura la pubblicazione di un'offerta di riferimento tenendo in considerazione le linee guida del BEREC sui criteri minimi per un'offerta di riferimento di cui all' articolo 69 della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018 ; b) assicura, se pertinente, che siano specificati gli indicatori chiave di prestazione nonche' i corrispondenti livelli dei servizi; c) monitora e garantisce la conformita' con gli indicatori di cui alla lettera b).».
35. All'articolo 91 del codice di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 2, le parole «81 a 84» sono sostituite dalle seguenti: «81 e 84»;
2) al comma 4, le parole: «84 o 85» sono sostituite dalle seguenti: «83 o 85».
36. All'articolo 98-sexies del codice di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: «L'Autorita' regolamenta e gestisce l'attribuzione, per il tramite di fornitori di servizi di messaggistica aziendale, all'utenza aziendale degli identificativi alfanumerici per l'invio di SMS/MMS.»;
b) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. L'Autorita' rende disponibile le risorse di numerazione, tra cui gli identificativi alfanumerici di cui al comma 1, per l'uso da parte dell'utente finale presente sul territorio nazionale, salvo eccezioni determinate dalla stessa tra cui la messa a disposizione di una serie di numeri non geografici che possano essere utilizzati per la fornitura di servizi di comunicazione elettronica diversi dai servizi di comunicazione interpersonale in tutto il territorio dell'Unione europea, fatti salvi il regolamento (UE) n. 612/2022 e l'articolo 98-decies, comma 2 , del presente decreto. Ove i diritti d'uso delle risorse di numerazione siano stati concessi a imprese diverse dai fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica, il presente comma si applica ai servizi specifici per la cui fornitura sono stati concessi i diritti d'uso. L'Autorita' provvede affinche' le condizioni elencate nella parte E dell'allegato 1 al presente decreto, che possono essere associate ai diritti d'uso delle risorse di numerazione utilizzate per la fornitura di servizi al di fuori dello Stato membro del codice paese e la relativa esecuzione, siano rigorose quanto le condizioni e l'esecuzione applicabili ai servizi forniti nello Stato membro del codice paese, in conformita' del presente decreto. L'Autorita' provvede inoltre affinche' i fornitori che utilizzano risorse di numerazione del loro codice paese in altri Stati membri rispettino le norme sulla tutela dei consumatori e le altre norme nazionali relative all'uso delle risorse di numerazione applicabili negli Stati membri in cui le risorse di numerazione sono utilizzate. L'obbligo lascia impregiudicati i poteri di esecuzione del Ministero e dell'Autorita'. L'Autorita' provvede inoltre a definire norme affinche' le condizioni elencate nella parte E dell'allegato 1 al presente decreto siano applicate anche a numerazioni assegnate direttamente dall'ITU qualora utilizzate per fornire specifici servizi nel territorio nazionale al fine di garantire parita' di condizioni d'uso tra numerazioni e siano evitati vantaggi competitivi nell'uso di specifiche numerazioni o per evitare che non siano rispettate garanzie per gli utenti, anche stabilendo, laddove opportuno, criteri di trattamento equivalenti per dette numerazioni rispetto ad altre numerazioni dei Piani di numerazione nazionale dei servizi di comunicazione elettronica. L'Autorita', con l'eventuale supporto del Ministero, trasmette al BEREC le informazioni relative alle risorse di numerazione nazionali con diritto di uso extraterritoriale all'interno dell'Unione europea al fine dell'introduzione delle stesse nella banca dati istituita dal BEREC.»;
c) al comma 9, dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: «Il Ministero, altresi', vigila sull'assegnazione dei nomi a dominio e indirizzamento.».
37. All'articolo 98-decies del codice di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003, al comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «In particolare, l'Autorita' puo' imporre ai soggetti autorizzati a fornire reti o servizi di comunicazione elettronica norme per bloccare comunicazioni provenienti dall'estero che illegittimamente usino numerazione nazionale per identificarne l'origine, ovvero non rispettano le specifiche raccomandazioni dell'ITU-T. L'Autorita' puo' ordinare il blocco dei sistemi dei nomi di dominio accessibili da utenza sita sul territorio nazionale in caso di pratiche commerciali aggressive, frodi o abusi sulla base di specifica propria regolamentazione.».
38. All'articolo 98-undetricies del codice di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Ogni impresa e' tenuta a rendere disponibili, anche per via telematica, al centro di elaborazione dati del Ministero dell'interno gli elenchi dei propri clienti titolari di contratti pre-pagati (acquirenti traffico) o post-pagati (abbonati) della telefonia mobile. Il Ministero e l'Autorita', ognuno per le parti di propria competenza, assicurano che i clienti siano identificati prima dell'attivazione, anche di singole componenti, dei servizi, al momento della consegna o messa a disposizione della scheda elettronica (S.I.M.) o della fornitura del profilo nel caso di S.I.M. digitale (eS.I.M.). Le predette imprese, nei casi di nuova attivazione e di portabilita' del numero o cambio della S.I.M., adottano tutte le necessarie misure affinche' sia garantita l'acquisizione dei dati anagrafici del titolare del contratto riportati su un documento di identita', nonche' del tipo, del numero, acquisendone copia ed assicurano il corretto trattamento dei dati acquisiti, fatto salvo il caso in cui per l'identificazione del cliente siano utilizzati sistemi di identita' digitale equipollenti ad ogni effetto di legge ai documenti d'identita'. L'identificazione del titolare del contratto puo' essere effettuata anche da remoto o in via indiretta, purche' vengano garantiti la corretta acquisizione dei dati necessari al riconoscimento dell'utente ed il rispetto delle norme a tutela della riservatezza dei dati personali. L'Autorita' giudiziaria ha facolta' di accedere per fini di giustizia ai predetti elenchi in possesso del centro di elaborazione dati del Ministero dell'interno.».

Art. 2

Modifiche alla parte IV del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 1. All' articolo 99 del codice delle comunicazioni elettroniche , di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, al comma 5 , le parole: « , che consentono il passaggio pedonale o di mezzi » sono sostituite dalle seguenti: « possessore o detentore e sempre che non siano destinati all'uso pubblico ». 2. All'articolo 102 del codice di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso in cui trovi applicazione l'articolo 112, comma 3, il trasgressore e' tenuto al pagamento di un contributo commisurato al periodo di esercizio abusivo accertato.»;
b) al comma 6, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nel caso di autorizzazione generale temporanea i trasgressori sono tenuti a corrispondere una somma pari al contributo dovuto, commisurato al periodo di validita' dell'autorizzazione. ». 3. All'articolo 104 del codice di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003, al comma 1, lettera c), numero 2 .8-bis), dopo le parole: «salve le esigenze di difesa e sicurezza dello Stato» sono aggiunte le seguenti: « A tal fine il Ministero, con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministero della difesa definisce apposite linee guida entro il 30 giugno 2024. ».
4. All'articolo 107 del codice di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003, ai commi 1 e 2 , le parole: « allegato n. 14 » sono sostituite dalle seguenti: « allegato n. 13-bis ». 5. L'articolo 135 del codice di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003 e' sostituito dal seguente:
« Art. 135 (Tipi di autorizzazione). - 1. L'autorizzazione generale per l'impianto e l'esercizio di stazioni di radioamatore e' di due tipi:
a) classe A ai sensi della raccomandazione CEPT T/R 61-01 e del decreto del Ministro delle comunicazioni 21 luglio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 24 agosto 2005 ;
b) classe N corrispondente alla classe di radioamatore novizio prevista dalla raccomandazione CEPT ECC/REC (05)06.
2. Il titolare di autorizzazione generale e' abilitato all'impiego di tutte le bande di frequenze attribuite dal piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze al servizio di radioamatore ed al servizio di radioamatore via satellite, con l'osservanza e nei limiti stabiliti dalle norme tecniche di cui all'allegato n. 26.
3. Ai radioamatori che abbiano conseguito l'autorizzazione generale di classe A e' rilasciata la relativa attestazione equivalente CEPT T/R 61-01.
4. L'autorizzazione temporanea alla sperimentazione di cui all'articolo 123, rilasciata ad istanza di titolari di autorizzazione generale per il perseguimento delle finalita' indicate nell'articolo 134, comma 1, non e' soggetta al pagamento dei contributi per la sperimentazione di cui all'allegato n. 25.
5. Il Ministero adotta processi di informatizzazione interni per fornire ai radioamatori servizi interamente digitali nella gestione dei relativi procedimenti amministrativi. ». 6. L'articolo 136 del codice di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003 e' sostituito dal seguente:
« Art. 136 (Patente) - 1. Per conseguire l'autorizzazione generale per l'impianto e l'esercizio di stazione di radioamatore e' necessario che il richiedente sia in possesso della relativa patente di operatore di classe A di cui all'allegato n. 26 o di classe N. Con decreto del Ministro sono disciplinati i criteri e le modalita' per il conseguimento della patente di classe N conformemente alla raccomandazione CEPT ECC/REC (05)06.
2. Per il conseguimento delle patenti di cui al comma 1 devono essere superate le relative prove di esame.
3. Il Ministero puo' affidare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, l'organizzazione e lo svolgimento delle prove di esame di cui al comma 2 alle associazioni dei radioamatori legalmente riconosciute che ne fanno richiesta, previa verifica del possesso dei requisiti minimi in base ai criteri stabiliti con decreto del Ministro. ». 7. All'articolo 137, comma 1, lettera b), del codice di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003 le parole: « sedici anni » sono sostituite dalle seguenti: « quattordici anni ». 8. All'articolo 138, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003, al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera b) e' sostituita dalla seguente: « b) indicazione delle sedi degli impianti; » ;
b) la lettera d) e' sostituita dalla seguente: « d) l'impegno ad osservare le norme tecniche di cui all'allegato n. 26 per gli apparati da utilizzare; »; c) la lettera e) e' sostituita dalla seguente: « e) la richiesta del nominativo di stazione di cui all'articolo 139; ». 9. All'articolo 139 del codice di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
« 2. Il nominativo e' assegnato dal Ministero, nel termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della dichiarazione di cui all'articolo 138, comma 1, al soggetto autorizzato. »; b) dopo il comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti:
« 2-bis. Il titolare di autorizzazione generale per l'impianto e l'esercizio di stazione di radioamatore puo' richiedere, tramite specifica procedura informatica, in aggiunta al nominativo di stazione l'assegnazione di un nominativo a scelta tra quelli resi disponibili dal Ministero e determinati utilizzando non piu' di cinque caratteri complessivi.
2-ter. Con decreto del Ministro sono disciplinate le modalita' di assegnazione e gestione dei nominativi di cui al comma 2-bis ed e' fissata la maggiorazione al contributo dovuto dal richiedente di cui all'allegato n. 25. » .
10. L'articolo 143 del codice di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003 e' sostituito dal seguente:
« Art. 143 (Stazioni ripetitrici). - 1. Le associazioni dei radioamatori legalmente costituite possono conseguire, nel rispetto delle disposizioni recate dagli articoli 107, commi 5, 9 e 10, e 140, l'autorizzazione generale per l'installazione e l'esercizio:
a) di stazioni ripetitrici analogiche o numeriche a divisione di frequenza o di tempo;
b) di impianti destinati ad accesso multiplo.
2. Per le singole persone fisiche, l'autorizzazione generale per l'impianto e l'esercizio di stazione di radioamatore costituisce requisito per il conseguimento, nel rispetto delle disposizioni richiamate al comma 1, dell'autorizzazione generale per stazioni ripetitrici automatiche non presidiate.
3. L'installazione e l'esercizio di stazioni ripetitrici automatiche presso la residenza o il domicilio del titolare dell'autorizzazione generale per l'impianto e l'esercizio di stazione di radioamatore sono soggetti a comunicazione; il titolare della stazione di radioamatore e' tenuto al controllo delle apparecchiature della stazione ripetitrice al fine di assicurarne il corretto funzionamento in osservanza delle norme tecniche contenute nell'allegato n. 26 per tali tipologie di impianti.
4. L'installazione e l'esercizio di stazioni di radiofari ad uso amatoriale sono soggetti a comunicazione; la stazione deve essere identificata dal nominativo di cui all'articolo 139 relativo al radioamatore installatore seguito dalla lettera B preceduta da una sbarra. ». 11. All'articolo 144 del codice di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
« d) associazioni dei radioamatori legalmente costituite e loro articolazioni se statutariamente previste, anche per stazioni operanti presso i siti marconiani; » ;
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
« 2. L'esercizio della stazione deve, nei detti casi, essere affidata ad operatori in occasione di manifestazioni a carattere radiantistico di rilievo nazionale e internazionale e l'uso della stazione e' consentito anche ai partecipanti non muniti di patente e previo consenso, per i minorenni, da parte di chi esercita la responsabilita' genitoriale o la tutela, esclusivamente per le finalita' di promozione del radiantismo e sotto la diretta responsabilita' e vigilanza del titolare dell'autorizzazione generale. ». Note all'art. 2:
- Si riporta il testo degli articoli 99 , 102 e 104 del decreto legislativo n. 259 del 1° agosto 2003 , come modificato dal presente decreto:
«Art. 99 (Installazione ed esercizio di reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso privato). - 1.
L'attivita' di installazione di reti ed esercizio di reti o servizi di comunicazioni elettroniche ad uso privato e' libera ai sensi dell'articolo 3, fatte salve le condizioni stabilite nel presente Titolo e le eventuali limitazioni introdotte da disposizioni legislative regolamentari amministrative che prevedano un regime particolare per i cittadini o le imprese di Paesi non appartenenti all'Unione europea o allo Spazio Economico Europeo, o che siano giustificate da esigenze della difesa e della sicurezza dello Stato, della protezione civile, della sanita' pubblica e della tutela dell'ambiente, poste da specifiche disposizioni, ivi comprese quelle vigenti alla data di entrata in vigore del Codice.
2. Le disposizioni del presente Titolo si applicano anche ai cittadini o imprese di Paesi non appartenenti all'Unione europea, nel caso in cui lo Stato di appartenenza applichi, nelle materie disciplinate dal presente Titolo, condizioni di piena reciprocita'. Rimane salvo quanto previsto da trattati internazionali cui l'Italia aderisce o da specifiche convenzioni.
3. L'attivita' di installazione ed esercizio di reti o servizi di comunicazione elettronica ad uso privato, fatta eccezione di quanto previsto al comma 5, e' assoggettata ad una autorizzazione generale che consegue alla presentazione della dichiarazione di cui al comma 4.
4. Il soggetto interessato presenta al Ministero una dichiarazione resa dalla persona fisica titolare ovvero dal legale rappresentante della persona giuridica, o da soggetti da loro delegati, contenente l'intenzione di installare o esercire una rete di comunicazione elettronica ad uso privato. La dichiarazione costituisce segnalazione certificata di inizio attivita'. Il soggetto interessato e' abilitato ad iniziare la propria attivita' a decorrere dall'avvenuta presentazione. Ai sensi dell' articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 , e successive modificazioni, il Ministero, entro e non oltre sessanta giorni dalla presentazione della dichiarazione, verifica d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti e dispone, se del caso, con provvedimento motivato da notificare agli interessati entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell'attivita'. Sono fatte salve le disposizioni in materia di conferimento di diritto d'uso di frequenze.
5. Sono in ogni caso libere le attivita' di cui all'articolo 105, nonche' la installazione, per proprio uso esclusivo, di reti di comunicazione elettronica per collegamenti nel proprio fondo o in piu' fondi dello stesso proprietario, possessore o detentore purche' contigui, ovvero nell'ambito dello stesso edificio per collegare una parte di proprieta' del privato con altra comune, purche' non connessi alle reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico. Parti dello stesso fondo o piu' fondi dello stesso proprietario, possessore o detentore si considerano contigui anche se separati, purche' collegati da opere permanenti di uso esclusivo del proprietario, possessore o detentore e sempre che non siano destinati all'uso pubblico.
«Art. 102 (Violazione degli obblighi). - 1. Chiunque installa od esercisce una rete di comunicazione elettronica ad uso privato, senza aver ottenuto il diritto d'uso della frequenza da utilizzare, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 a 10.000,00 euro.
2. Chiunque installa od esercisce una rete di comunicazione elettronica ad uso privato, senza aver conseguito l'autorizzazione generale, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 300,00 a 3.000,00 euro.
3. Il trasgressore e' tenuto, in ogni caso, al pagamento di una somma pari ai contributi di cui all'articolo 116, commisurati al periodo di esercizio abusivo accertato e comunque per un periodo non inferiore all'anno. Nel caso in cui trovi applicazione l'art. 112, comma 3, il trasgressore e' tenuto al pagamento di un contributo commisurato al periodo di esercizio abusivo accertato.
4. L'effettuazione di servizi di comunicazione elettronica ad uso privato in difformita' da quanto indicato nel provvedimento di concessione del diritto d'uso di frequenza e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a 5.000,00 euro.
5. L'effettuazione di servizi di comunicazione elettronica ad uso privato in difformita' da quanto previsto per le autorizzazioni generali e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 250,00 a 2.500,00 euro.
6. I trasgressori che per effetto della violazione commessa, di cui ai commi 4 e 5, si sono sottratti al pagamento di un maggior contributo, sono tenuti a corrispondere una somma pari al contributo cui si sono sottratti; tale somma non puo' essere inferiore al contributo previsto per un anno. Nel caso di autorizzazione generale temporanea i trasgressori sono tenuti a corrispondere una somma pari l contributo dovuto, commisurato al periodo di validita' dell'autorizzazione.
7. Indipendentemente dai provvedimenti assunti dall'autorita' giudiziaria, e fermo restando quanto disposto dai commi 1 e 2, il Ministero, ove il trasgressore non provveda a disattivare l'impianto ritenuto abusivo, puo' procedere direttamente, a spese del possessore, a suggellare, rimuovere o sequestrare l'impianto stesso.»
«Art. 104 (Attivita' soggette ad autorizzazione generale). - 1. L'autorizzazione generale e' in ogni caso necessaria nei seguenti casi:
a) installazione di una o piu' stazioni radioelettriche o del relativo esercizio di collegamenti di terra e via satellite richiedenti una assegnazione di frequenza, con particolare riferimento a:
1) sistemi fissi, mobili terrestri, mobili marittimi, mobili aeronautici;
2) sistemi di radionavigazione e di radiolocalizzazione;
3) sistemi di ricerca spaziale;
4) sistemi di esplorazione della Terra;
5) sistemi di operazioni spaziali;
6) sistemi di frequenze campioni e segnali orari;
7) sistemi di ausilio alla meteorologia;
8) sistemi di radioastronomia;
b) installazione od esercizio di una rete di comunicazione elettronica su supporto fisico, ad onde convogliate e con sistemi ottici, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 105, comma 2, lettera a);
c) installazione o esercizio di sistemi che impiegano bande di frequenze di tipo collettivo:
1) senza protezione da disturbi tra utenti delle stesse bande e con protezione da interferenze provocate da stazioni di altri servizi, compatibilmente con gli statuti dei servizi previsti dal piano nazionale di ripartizione delle frequenze e dal regolamento delle radiocomunicazioni; in particolare appartengono a tale categoria le stazioni di radioamatore nonche' le stazioni e gli impianti di cui all'articolo 143, comma 1;
2) senza alcuna protezione, mediante dispositivi di debole potenza. In particolare l'autorizzazione generale e' richiesta nel caso:
2.1) di installazione od esercizio di reti locali a tecnologia DECT o UMTS, ad eccezione di quanto disposto dall'articolo 105, comma 1, lettera a);
2.2) di installazione od esercizio di apparecchiature in ausilio al traffico ed al trasporto su strada e rotaia, agli addetti alla sicurezza ed al soccorso sulle strade, alla vigilanza del traffico, ai trasporti a fune, al controllo delle foreste, alla disciplina della caccia e della pesca ed alla sicurezza notturna;
2.3) di installazione od esercizio di apparecchiature in ausilio ad imprese industriali, commerciali, artigiane ed agrarie, comprese quelle di spettacolo o di radiodiffusione;
2.4) di installazione od esercizio di apparecchiature per collegamenti riguardanti la sicurezza della vita umana in mare, o comunque l'emergenza, fra piccole imbarcazioni e stazioni collocate presso sedi di organizzazioni nautiche nonche' per collegamenti di servizio fra diversi punti di una stessa nave;
2.5) di installazione od esercizio di apparecchiature in ausilio alle attivita' sportive ed agonistiche;
2.6) di installazione od esercizio di apparecchi per ricerca persone;
2.7) di installazione od esercizio di apparecchiature in ausilio alle attivita' professionali sanitarie ed alle attivita' direttamente ad esse collegate;
2.8) di installazione od esercizio di apparecchiature per comunicazioni a breve distanza, di tipo diverso da quelle di cui ai numeri da 2.1) a 2.8);
2.8-bis) di installazione o esercizio di apparati concentratori in tecnologie LPWAN rispondenti alla raccomandazione della Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni CEPT/ERC/REC 70-03, fatte salve le esigenze di difesa e sicurezza dello Stato. A tal fine il Ministero, con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministero della difesa definisce apposite linee guida entro il 30 giugno 2024.
2. Le bande di frequenze e le caratteristiche tecniche delle apparecchiature sono definite a norma del piano nazionale di ripartizione delle frequenze.»
- Si riporta il testo dei commi 1 e 2 dell'articolo 107 del decreto legislativo n. 259 del 1° agosto 2003 , come modificato dal presente decreto:
«Art. 107 (Autorizzazione generale). - 1. Per conseguire un'autorizzazione generale all'espletamento delle attivita' di cui all'articolo 104, comma 1, lettera a), il soggetto interessato e' tenuto a presentare al Ministero una dichiarazione, conforme al modello riportato nell'allegato n. 13-bis, contenente informazioni riguardanti il richiedente ed una dichiarazione di impegno ad osservare specifici obblighi, quali il pagamento dei contributi di cui all'allegato n. 25, nonche' il rispetto delle norme di sicurezza, di protezione ambientale, di salute della popolazione ed urbanistiche.
2. Alla dichiarazione di cui all'allegato n. 13-bis deve essere acclusa la domanda di concessione dei diritti d'uso di frequenza, corredata dalla documentazione seguente:
a) un progetto tecnico del collegamento da realizzare, redatto in conformita' alle normative tecniche vigenti, finalizzato all'uso ottimale dello spettro radio con particolare riferimento, fra l'altro, alle aree di copertura, alla potenza massima irradiata, alla larghezza di banda di canale, al numero di ripetitori; il progetto, sottoscritto da soggetto abilitato, e' elaborato secondo i modelli di cui agli allegati nn. 15 e 16. Tale progetto deve contenere una descrizione tecnica particolareggiata del sistema che si intende gestire. In particolare, esso deve indicare:
1) il tipo, l'ubicazione e le caratteristiche tecniche delle stazioni radioelettriche;
2) le frequenze, comprese nelle bande attribuite al tipo di servizio che si intende gestire, di cui si propone l'utilizzazione;
3) il numero delle stazioni radioelettriche previste per il collegamento;
b) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' conforme all'allegato n. 20 per i soggetti per i quali va acquisita la documentazione antimafia, ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 , e del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 .
3 -16 (omissis)»
- Si riporta il testo degli articoli 137 , 138 , 139 , 144 del decreto legislativo n. 259 del 1° agosto 2003 , come modificato dal presente decreto:
«Art. 137 (Requisiti). - 1. L'impianto e l'esercizio della stazione di radioamatore sono consentiti a chi:
a) abbia la cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea o dello Spazio Economico Europeo, di Paesi con i quali siano intercorsi accordi di reciprocita', fermo restando quanto disposto dall' articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 , ovvero sia residente in Italia;
b) abbia eta' non inferiore a quattordici anni;
c) sia in possesso della relativa patente;
d) non abbia riportato condanne per delitti non colposi a pena restrittiva superiore a due anni e non sia stato sottoposto a misure di sicurezza e di prevenzione finche' durano gli effetti dei provvedimenti e sempre che non sia intervenuta sentenza di riabilitazione.»
«Art. 138 (Dichiarazione). - 1. La dichiarazione di cui all'articolo 107, commi 5, 9, e 10, riguarda:
a) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza o domicilio dell'interessato;
b) indicazione delle sedi degli impianti;
c) gli estremi della patente di operatore;
d) l'impegno ad osservare le norme tecniche di cui all'allegato n. 26 per gli apparati da utilizzare;
e) la richiesta del nominativo di stazione di cui all'articolo 139;
f) il possesso dei requisiti di cui all'articolo 137.
2. Alla dichiarazione sono allegate:
a) l'attestazione del versamento dei contributi dovuti, di cui all'allegato n. 25;
b) per i minorenni non emancipati, la dichiarazione di consenso e di assunzione delle responsabilita' civili da parte di chi esercita la potesta' o la tutela.»
«Art. 139 (Nominativo). - 1. A ciascuna stazione di radioamatore e' assegnato dal Ministero un nominativo, che non puo' essere modificato se non dal Ministero stesso.
2. Il nominativo e' assegnato dal Ministero, nel termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della dichiarazione di cui all'articolo 138, comma 1, al soggetto autorizzato.
2-bis. Il titolare di autorizzazione generale per l'impianto e l'esercizio di stazione di radioamatore puo' richiedere, tramite specifica procedura informatica, in aggiunta al nominativo di stazione l'assegnazione di un nominativo "a scelta" tra quelli resi disponibili dal Ministero e determinati utilizzando non piu' di cinque caratteri complessivi.
2-ter. Con decreto del Ministro sono disciplinate le modalita' di assegnazione e gestione dei nominativi di cui al comma 3 nonche' fissata la maggiorazione al contributo dovuto dal richiedente di cui all'allegato n.25.»
«Art. 144 (Autorizzazioni speciali). - 1. Oltre che da singole persone fisiche, l'autorizzazione generale per l'impianto e l'esercizio di stazioni di radioamatore puo' essere conseguita da:
a) Universita' ed Enti di ricerca scientifica e tecnologica;
b) scuole ed istituti di istruzione di ogni ordine e grado, statali e legalmente riconosciuti, ad eccezione delle scuole elementari; la relativa dichiarazione deve essere inoltrata tramite il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, che deve attestare la qualifica della scuola o dell'istituto;
c) scuole e corsi di istruzione militare per i quali la dichiarazione viene presentata dal Ministero della difesa;
d) associazioni dei radioamatori legalmente costituite e loro articolazioni se statutariamente previste, anche per stazioni operanti presso i siti marconiani
2. L'esercizio della stazione deve, nei detti casi, essere affidata ad operatori in occasione di manifestazioni a carattere radiantistico di rilievo nazionale e internazionale l'uso della stazione e' consentito anche ai partecipanti non muniti di patente e previo consenso, per i minorenni, da parte di chi esercita la responsabilita' genitoriale o la tutela, esclusivamente per le finalita' di promozione del radiantismo e sotto la diretta responsabilita' e vigilanza del titolare dell'autorizzazione generale.»

Art. 3

Modifiche agli ((allegati da 1 a 14)) al codice delle comunicazioni elettroniche , di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259
1. Agli ((allegati da 1 a 14)) del codice delle comunicazioni elettroniche , di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'allegato 1:
1) alla parte A:
1.1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Condizioni generali che devono corredare l'autorizzazione generale»;
1.2) al numero 2, le parole: «alla direttiva 2002/58/CE » sono sostituite dalle seguenti: «al codice in materia di protezione dei dati personali , di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ,»;
1.3) dopo il numero 11, sono aggiunti i seguenti:
«11-bis. Assenza di interferenze dannose alle altre utilizzazioni previste dal Piano nazionale di ripartizione delle frequenze nelle bande per i servizi di cui all'articolo 68, senza alcun diritto a protezione dalle medesime utilizzazioni in particolare secondo quanto previsto dalle raccomandazioni CEPT ERC/REC 70/03.
11-ter. Il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di pubblica sicurezza e tempestiva collaborazione con l'Autorita' giudiziaria.
11-quater. Il rispetto delle eventuali disposizioni emanate dall'Autorita' in materia di accesso, condivisione degli apparati e delle strutture, garanzie in materia di tutela della effettiva concorrenza.
11-quinquies. Il rispetto di ogni ragionevole misura tecnica di mitigazione, come previsto dalle rilevanti raccomandazioni e decisioni dell'ECC.
11-sexies. L'adozione, per i servizi di cui all'articolo 68, di opportuni codici di abilitazione e identificazione per identificare univocamente l'abbonato e verificarne l'abilitazione all'accesso alla rete tramite access point.»;
2) alla parte B:
2.1) al numero 4, le parole: «del decreto legislativo 22 giugno 2016 n. 128 » sono sostituite dalle seguenti: «del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 194 »;
2.2) al numero 5, le parole: «alla direttiva 2002/58/CE » sono sostituite dalle seguenti: «al codice in materia di protezione dei dati personali , di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ».
3) alla parte E, al numero 10, le parole: «diverse da quelle sul prefisso internazionale» sono soppresse;
b) all'allegato 6, alla parte B, lettera a), le parole: « direttiva 2002/58/CE » sono sostituite dalle seguenti: «al codice in materia di protezione dei dati personali , di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ,»;
c) all'allegato 7, all'articolo 3, comma 5, le parole: «90-ter, comma 2,» sono sostituite dalle seguenti: «98-ter, comma 2,»;
d) all'allegato 8, alla parte B, punto II, numero 2, le parole: «dell' articolo 12 della direttiva 2002/58/CE » sono sostituite dalle seguenti: «dell' articolo 129 del codice in materia di protezione dei dati personali , di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 »;
e) all'allegato 12:
1) all'articolo 1, comma 1:
1.1) alla lettera a), dopo le parole: «reti pubbliche di comunicazioni» sono aggiunte le seguenti: «anche per la distribuzione di contenuti (Content delivery Network - CDN)» e dopo le parole: «altri soggetti autorizzati» sono aggiunte le seguenti: «anche per le reti IP»;
1.2) alla lettera d), dopo le parole: «anche congiuntamente» sono inserite le seguenti: «, anche a bordo di imbarcazioni e di aerei»;
1.3) la lettera f) e' abrogata;
1.4) dopo la lettera h) e' aggiunta la seguente:
«h-bis) Per tutti gli altri servizi di rete e/o comunicazione elettronica via satellite, anche nel caso in cui si utilizzino stazioni solo riceventi o che non impieghino proprie stazioni o terminali, si applica un contributo di 600,00 euro per ciascuna sede in cui sono installate apparecchiature di commutazione proprie di ciascun servizio offerto.»;
2) all'articolo 1-bis:
al comma 1, dopo le parole: «Le imprese titolari di autorizzazione generale» sono inserite le seguenti: «o alle quali sono stati concessi diritti di uso»;
3) all'articolo 2, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
3.1) «3. I titolari di diritti d'uso di frequenze radioelettriche per l'espletamento dei servizi di rete via satellite, per ciascuna delle tipologie sotto elencate, sono tenuti al pagamento dei contributi annui quantificati in relazione alla larghezza di banda di frequenza impegnata in trasmissione e in ricezione, nel caso in cui le stazioni vengano coordinate secondo quanto previsto dal Piano nazionale di ripartizione delle frequenze (PNRF), con esclusione delle porzioni di bande di frequenza comuni in trasmissione e ricezione.
per larghezze di banda
fino a 100 KHz esclusi 1.110,00 euro;
da 100 KHz inclusi a 1 MHz escluso 5.550,00 euro;
da 1 MHz incluso a 10 MHz esclusi 11.100,00 euro;
da 10 MHz inclusi a 40 MHz inclusi 22.200,00 euro; per ogni singolo MHz aggiuntivo e/o frazione dello stesso 30,00 euro
Tipologia di servizio:
erogato attraverso terminali di tipo HEST
diffusivo televisivo o radiofonico;
contribuzione televisiva o radiofonica punto-punto o punto-multipunto;
operazioni spaziali (quali telemetrie);
S-PCS riferito al gateway;
S-PCS riferito ai terminali d'utente;
Trasmissione dati quale internet via satellite diffusivo, punto-punto o punto-multipunto;
Tutti gli altri servizi via satellite non riconducibili a quelli summenzionati»;
3.2) dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
«3-bis. Non sono soggette al pagamento dei contributi di cui al comma 3 solo le bande di frequenze individuate nel Piano nazionale di ripartizione delle frequenze (PNFR) come di libero uso o ad uso collettivo.»;
4) all'articolo 2-bis, comma 1, dopo le parole: «Le imprese titolari di autorizzazione generale» sono inserite le seguenti: «o alle quali sono stati concessi diritti di uso»;
5) all'articolo 4, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Il pagamento delle somme dovute ai sensi degli articoli 1, 2 e 3 del presente allegato e' effettuato attraverso le piattaforme digitali di pagamento della pubblica amministrazione, fatte salve le eccezioni indicate sul sito istituzionale del Ministero»;
f) dopo l'allegato 12, e' inserito l'allegato 12-bis contenuto nell'allegato A al presente decreto;
g) all'allegato n. 13, alla rubrica le parole: «(ex allegato 12 Codice 2003)» sono soppresse;
h) all'allegato n. 14 sono apportate le seguenti modificazioni:
i. la rubrica e' sostituita dalla seguente: «ALLEGATO n. 13-bis (ex allegato 9 decreto legislativo 1° agosto Codice 2003)) DICHIARAZIONE PER L'OFFERTA AL PUBBLICO DI RETI E SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA DI CUI ALL'ARTICOLO 11»;
ii. le parole «La presente dichiarazione dovra' essere presentata esclusivamente attraverso il relativo portale presente sul sito del Ministero. Al fine di consentire al BEREC la tenuta di una banca dati dell'Unione delle notifiche trasmesse, il Ministero inoltra al BEREC, per via elettronica, ciascuna notifica ricevuta.» sono sostituite dalle seguenti: «La presente dichiarazione deve essere presentata esclusivamente attraverso il relativo portale presente sul sito del Ministero ai sensi dell'articolo 11.»;
iii. dopo le parole: «Data presunta di inizio attivita'» sono inserite le seguenti: «Nel caso di accesso ad una rete pubblica tramite RLAN (art. 68) devono essere indicate altresi' le seguenti informazioni:
1. ubicazione delle stazioni radioelettriche unitamente al MAC Address, al Service Set Identifier (SSID) e alla frequenza utilizzata;
Data presunta di inizio attivita'.»;
iv. nella parte della Dichiarazione relativa ai documenti da allegare al n. 1 e n. 2, dopo le parole: «accordi di piena reciprocita'» sono inserite le seguenti: «, con allegata copia in formato digitale del documento di identita' personale del/i dichiarante/i»;
((i) dopo l'allegato n. 13-bis, come modificato dal presente decreto, e' inserito l'allegato 14))

Art. 4

Ulteriori modifiche al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 1. Al codice delle comunicazioni elettroniche , di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «Ministro dello sviluppo economico» e «Ministero dello sviluppo economico», ovunque ricorrano, sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «Ministro delle imprese e del made in Italy» e «Ministero delle imprese e del made in Italy»;
b) all'articolo 1, comma 5, la parola: «Amministrazioni» e' sostituita dalla seguente: «amministrazioni»;
c) all'articolo 2, comma 1:
1) alla lettera c), nel titolo della definizione, le parole: «Agenzia per la cybersicurezza nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «Agenzia»;
2) alla lettera d), le parole: «radio elettrico» sono sostituite dalla seguente: «radioelettrico»;
d) alla parte prima, titolo I, capo II, dopo la rubrica: «Autorizzazione generale», le parole: «(ARTT. 12-19 CCEE)» sono soppresse;
e) all'articolo 11, comma 10, la parola: «indicati» e' sostituita dalla seguente: «indicate»;
f) all'articolo 12, ai commi 3 e 4, le parole: «di uso» sono sostituite dalle seguenti: «d'uso»;
g) all'articolo 13, comma 5, la parola: «comunicazioni» e' sostituita dalla seguente: «comunicazione»;
h) all'articolo 15 alla rubrica la parola: «eeccc» e' sostituita dalla seguente: «eecc»;
i) all'articolo 17, comma 2, le parole: «primo comma» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1»;
l) all'articolo 25, comma 1, le parole: «disposizioni di cui al presente Capo» sono sostituite dalle seguenti: «disposizioni di cui alla parte III, titolo III»;
m) all'articolo 30, comma 22, le parole: «ai sensi dei commi 13, 21, 22 e 23» sono sostituite dalle seguenti: « ((ai sensi dei commi 14, 19, 20 e 21)) »;
n) all'articolo 30, comma 18, le parole: «all'articoli» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo»;
o) all'articolo 30, al comma 19, e' inserito, in fine, il seguente segno di interpunzione: «.»;
p) all'articolo 42, comma 3, le parole: «all'articolo 98-octiesdecies, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 54, comma 2»;
q) all'articolo 44, al comma 1, e' inserito, in fine, il seguente segno di interpunzione: «.»;
r) all'articolo 49:
1) al comma 2, le parole: «od integrazione» sono sostituite dalle seguenti: «o l'integrazione»;
2) al comma 6, la parola: «indicati» e' sostituita dalla seguente: «indicate»;
s) all'articolo 61, comma 6, la parola: «debbono» e' sostituita dalla seguente: «devono»;
t) all'articolo 62, comma 3, le parole: «sono essere» sono sostituite dalle seguenti: «possono essere»;
u) all'articolo 64:
1) al comma 1, le parole: «di uso» sono sostituite dalle seguenti: «d'uso»;
2) al comma 4, al primo periodo dopo la parola: «Ministero» il segno di interpunzione: «,» e' soppresso;
v) all'articolo 69, comma 7, le parole: « decreto legislativo n. 33 del 2016 » sono sostituite dalle seguenti: « decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33 »;
z) all'articolo 73, comma 3, le parole: «entro un lasso di tempo appropriato» sono sostituite dalle seguenti: «con un adeguato preavviso»;
aa) all'articolo 82, comma 1, dopo le parole: «dell'accesso» il segno di interpunzione: «.» e' soppresso;
bb) all'articolo 87:
1) al comma 1, la parola: «designante» e' sostituita dalla seguente: «designate» e le parole: «di comunicazione di comunicazione» sono sostituite dalle seguenti: «di comunicazione»;
2) al comma 4, le parole: «qualora stabilisce» sono sostituite dalle seguenti: «qualora stabilisca»;
cc) all'articolo 88, comma 1, le parole: «incluso alle» sono sostituite dalle seguenti: «incluse le»;
dd) all'articolo 98, comma 2, le parole: « decreto legislativo del 3 luglio 2017 n. 17 » sono sostituite dalle seguenti: « decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 »;
ee) all'articolo 98-sexies, la parola: «domini» e' sostituita dalla seguente: «dominio»;
ff) all'articolo 98-novies, al comma 1, terzo periodo, dopo la parola: «materia» e' inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;
gg) all'articolo 98-terdecies, comma 2, le parole: «cimma1» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1»;
hh) all'articolo 98-septiesdecies:
1) al comma 1, dopo le parole: «accessibili al pubblico» e «da macchina a macchina» e' inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;
2) al comma 7, la parola: «stipulata» e' sostituita dalla seguente: «stipula»;
ii) all'articolo 98-octiesdecies, al comma 3, dopo le parole: «contratto» e «Ministero» e' inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;
ll) all'articolo 98-noviesdecies:
1) al comma 1, le parole: «l'articolo» sono sostituite dalle seguenti: «gli articoli»;
2) al comma 5, la parola «l'articoli» e' sostituita dalla seguente: «articoli»;
mm) all'articolo 98-viciessemel, al comma 3, dopo la parola: «articolo» e' inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;
nn) all'articolo 98-vicies bis, al comma 5, dopo le parole: «strettamente necessario» e' inserito il seguente segno di interpunzione: «.»;
oo) all'articolo 98-vicies quinquies:
1) al comma 2, la parola: «favoriscano» e' sostituita dalla seguente: «favoriscono»;
2) al comma 3, la parola: «adottano» e' sostituita dalla seguente: «adotta»;
pp) alla parte IV, la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Reti e attivita' di comunicazione elettronica ad uso privato».

Art. 5

Modifiche al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207 1. All' articolo 5 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la parola: «comma» e' sostituita dalle seguenti « commi 3-bis, 4 e »; b) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
« 1-bis. Sono fatte salve le disposizioni di cui all' articolo 18, commi 3 , 4 e 4-bis, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 , convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41 , anche in deroga alle disposizioni del presente decreto. »; c) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
« 4. Ai fini dei procedimenti autorizzatori di cui agli articoli 43 , 44 , 45 e 49 del decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259 , nelle more della pubblicazione dei modelli per la presentazione dell'istanza unica, di cui all' articolo 24 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 , convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 , si utilizza la modulistica di cui all'allegato 12-bis del medesimo decreto »; d) dopo il comma 8, sono aggiunti i seguenti:
« 8-bis. I contributi dovuti ai sensi del decreto legislativo n. 259 del 2003 sono soggetti alla prescrizione ordinaria decennale. Il presente comma si applica agli obblighi contributivi dovuti a partire dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
8-ter. Entro il 30 giugno 2024, il Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'interno, provvede ad adeguare il decreto del Ministro delle comunicazioni 8 gennaio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29 gennaio 2007 .
8-quater. Entro il 30 giugno 2024 le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano devono procedere all'armonizzazione della normativa vigente in conformita' alle disposizioni del presente decreto.
8-quinquies. Entro il 30 giugno 2024 il Ministro delle imprese e del made in Italy provvede ad adeguare il decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 12 marzo 2008 . ». Note all'art. 5:
- Si riporta il testo dell' articolo 5 del decreto legislativo n. 207 dell'8 novembre 2021 , come modificato dal presente decreto:
«Art. 5 (Norme transitorie e di coordinamento). - 1.
Fino al 31 dicembre 2026, per gli interventi di cui agli articoli 45 e 46 del decreto legislativo n. 259 del 2003 , introdotti dall'articolo 1 del presente decreto, sono fatte salve le disposizioni di cui all' articolo 40, commi 3-bis , 4 e 5, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 , anche in deroga alle disposizioni del presente decreto.
1-bis. Sono fatte salve le disposizioni di cui all' articolo 18, commi 3 , 4 e 4-bis, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 , convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41 , anche in deroga alle disposizioni del presente decreto.
2. Le disposizioni previste dagli articoli 30 e 31 del decreto legislativo n. 259 del 2003 , introdotte dall'articolo 1 del presente decreto, si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente all'entrata in vigore delle disposizioni che le hanno depenalizzate, se a tale data il relativo procedimento penale non sia stato definito. In questo caso il giudice trasmette gli atti all'Autorita' o al Ministero competenti per l'irrogazione delle sanzioni amministrative.
3. Le disposizioni previste dall' articolo 30 del decreto legislativo n. 259 del 2003 , introdotta dall'articolo 1 del presente decreto, si applicano per gli illeciti commessi successivamente alla sua entrata in vigore e, laddove contengano disposizioni di maggior favore, anche ai procedimenti in corso.
4. Ai fini dei procedimenti autorizzatori di cui agli articoli 43 , 44 , 45 e 49 del decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259 , nelle more della pubblicazione dei modelli per la presentazione dell'istanza unica, di cui all' articolo 24 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 , convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.114 , si utilizza la modulistica di cui all'allegato 12-bis del medesimo decreto.
5. I pagamenti dei diritti amministrativi per gli operatori di rete radiofonici nazionali e locali verranno definiti dal Ministero sulla base dei criteri che saranno stabiliti dall'Autorita', anche con riferimento al fatturato degli operatori di rete, da adottarsi entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto.
6. Resta fermo quanto previsto dall' articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 .
7. Le funzioni attribuite dal presente Codice all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale sono esercitate, in via transitoria, dal Ministero dello sviluppo economico fino al trasferimento delle funzioni di cui all'articolo 7, commi 1, lettera f), e 4, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109 , disposto ai sensi dell'articolo 17, comma 5, dello stesso decreto-legge n. 82 del 2021 .
8. Le disposizioni previste dagli articoli 16 e 42 e dall'allegato 12 del decreto legislativo n. 259 del 2003 , introdotte dall'articolo 1 del presente decreto, si applicano dalla data del 1° gennaio 2022. Fino al 31 dicembre 2021 continuano ad applicarsi gli articoli 34 e 35 e allegato 10 del decreto legislativo n. 259 del 2003 .
8-bis. I contributi dovuti ai sensi del decreto legislativo n. 259 del 2003 sono soggetti alla prescrizione ordinaria decennale. Il presente comma si applica agli obblighi contributivi dovuti a partire dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
8-ter. Entro il 30 giugno 2024, il Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'interno, provvede ad adeguare il decreto del Ministro delle comunicazioni 8 gennaio 2007, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 23 del 29 gennaio 2007 .
8-quater. Entro il 30 giugno 2024 le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano devono procedere all'armonizzazione della normativa vigente in conformita' alle disposizioni del presente decreto.
8-quinquies. Entro il 30 giugno 2024 il Ministro delle imprese e del made in Italy provvede ad adeguare il decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 12 marzo 2008 .»

Art. 6

Altre disposizioni 1. All' articolo 135-bis, comma 2-bis, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia , di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 , le parole: « Il Comune entro 90 giorni dalla ricezione della segnalazione e' tenuto a comunicare » sono sostituite dalle seguenti: « Su istanza del privato il tecnico che ha rilasciato l'attestazione di cui al primo periodo del presente comma comunica entro novanta giorni dalla data di presentazione della segnalazione certificata ». Note all'art. 6:
- Si riporta il testo dell' art. 135- bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 , ( Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia ), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 ottobre 2001 n. 45, come modificato dal presente decreto:
«Art. 135-bis (Norme per l'infrastrutturazione digitale degli edifici) - 1. Tutti gli edifici di nuova costruzione per i quali le domande di autorizzazione edilizia sono presentate dopo il 1° luglio 2015 devono essere equipaggiati con un'infrastruttura fisica multiservizio passiva interna all'edificio, costituita da adeguati spazi installativi e da impianti di comunicazione ad alta velocita' in fibra ottica fino ai punti terminali di rete. Lo stesso obbligo si applica, a decorrere dal 1° luglio 2015, in caso di opere che richiedano il rilascio di un permesso di costruire ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera c). Per infrastruttura fisica multiservizio interna all'edificio si intende il complesso delle installazioni presenti all'interno degli edifici contenenti reti di accesso cablate in fibra ottica con terminazione fissa o senza fili che permettono di fornire l'accesso ai servizi a banda ultralarga e di connettere il punto di accesso dell'edificio con il punto terminale di rete.
2. Tutti gli edifici di nuova costruzione per i quali le domande di autorizzazione edilizia sono presentate dopo il 1° luglio 2015 devono essere equipaggiati di un punto di accesso. Lo stesso obbligo si applica, a decorrere dal 1° luglio 2015, in caso di opere di ristrutturazione profonda che richiedano il rilascio di un permesso di costruire ai sensi dell'articolo 10. Per punto di accesso si intende il punto fisico, situato all'interno o all'esterno dell'edificio e accessibile alle imprese autorizzate a fornire reti pubbliche di comunicazione, che consente la connessione con l'infrastruttura interna all'edificio predisposta per i servizi di accesso in fibra ottica a banda ultralarga.
2-bis. Per i nuovi edifici nonche' in caso di nuove opere che richiedono il rilascio di permesso di costruire ai sensi dei commi 1 e 2, per i quali la domanda di autorizzazione edilizia sia stata presentata dopo la data del 1° gennaio 2022, l'adempimento dei prescritti obblighi di equipaggiamento digitale degli edifici e' attestato dall'etichetta necessaria di "edificio predisposto alla banda ultra larga", rilasciata da un tecnico abilitato per gli impianti di cui all' articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 , e secondo quanto previsto dalle Guide CEI 306-2, CEI 306-22 e 64-100/1, 2 e 3, su istanza del soggetto che ha richiesto il rilascio del permesso di costruire o di altro soggetto interessato. Tale attestazione e' necessaria ai fini della segnalazione certificata di cui all'articolo 4. Su istanza del privato il tecnico che ha rilasciato l'attestazione di cui al primo periodo del presente comma comunica entro novanta giorni dalla data di presentazione della segnalazione certificata i dati relativi agli edifici infrastrutturali al Sistema Informativo Nazionale Federato delle Infrastrutture (SINFI) ai sensi del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 convertito con modificazioni dalla legge n. 164 del 2014 .
3. Gli edifici equipaggiati in conformita' al presente articolo, per i quali la domanda di autorizzazione edilizia sia stata presentata prima del 1° gennaio 2022, possono beneficiare ai fini della cessione, dell'affitto o della vendita dell'immobile, dell'etichetta volontaria e non vincolante di 'edificio predisposto alla banda ultra larga', rilasciata da un tecnico abilitato come previsto dal comma 2-bis.»

Art. 7

Abrogazioni e norme transitorie 1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati:
a) il decreto del Ministro delle comunicazioni 28 maggio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 3 giugno 2003 , e il decreto del Ministro delle comunicazioni 4 ottobre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 245 del 20 ottobre 2005 ;
b) all' articolo 35 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 , i commi 4 e 4-bis. 2. I soggetti gia' autorizzati ai sensi dell' articolo 68 del codice delle comunicazioni elettroniche , di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259 , e ai sensi del decreto del Ministro delle comunicazioni 28 maggio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 3 giugno 2003 , sono obbligati a comunicare ai competenti uffici, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i dati di cui all'articolo 11, comma 5, lettera l), del codice di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003 .
Note all'art. 7:
- Si riporta il testo dell' articolo 35 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria) convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2011, n. 111 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 luglio 2011, n. 164, come modificato dal presente decreto:
«Art. 35 (Disposizioni in materia di salvaguardia delle risorse ittiche, semplificazioni in materia di impianti di telecomunicazioni e interventi di riduzione del costo dell'energia). - 1. In esecuzione di quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006 , al fine di assicurare un'adeguata protezione delle risorse ittiche, e' disposta, per impresa, la misura di arresto temporaneo dell'attivita' di pesca per le imbarcazioni autorizzate all'uso del sistema strascico e/o volante, per un periodo massimo di 45 giorni, secondo quanto previsto al comma 3.
2. In conseguenza dell'arresto temporaneo di cui al comma 1, il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e' autorizzato a concedere alle imprese di pesca una compensazione che non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, ne' del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive. Tale compensazione non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , e successive modificazioni. La compensazione da concedere e' rapportata ai parametri stabiliti nel Programma operativo, approvato dalla Commissione europea, per l'applicazione in Italia del Fondo europeo per la pesca. Al relativo onere fino a concorrenza massima di 22 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede quanto a 13 milioni di euro con le specifiche assegnazioni finanziarie dell'Asse prioritario 1 - misure per l'adeguamento della flotta da pesca comunitaria - del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006 , e, quanto a 9 milioni di euro a valere sulle disponibilita' del Fondo rotativo di cui all' articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183 .
3. Le modalita' di attuazione dell'arresto temporaneo, l'entita' del premio, le relative erogazioni, la definizione degli eventuali periodi di arresto temporaneo supplementare per esigenze biologiche, le misure di gestione e controllo, tenuto conto del sistema di localizzazione satellitare, per la tutela delle risorse ittiche giovanili nella fascia costiera e nelle zone di tutela biologica, sono definite con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura.
4. (abrogato)
4-bis. (abrogato)
5. All' articolo 87, comma 9, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 , dopo le parole: "un provvedimento di diniego" sono inserite le seguenti: "o un parere negativo da parte dell'organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all' articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36 ".
6. All' articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 , dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente: "d-bis), in via sperimentale, il rispetto degli orari di apertura e di chiusura, l'obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonche' quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell'esercizio ubicato nei comuni inclusi negli elenchi regionali delle localita' turistiche o citta' d'arte;".
7. Le regioni e gli enti locali adeguano le proprie disposizioni legislative e regolamentari alla disposizione introdotta dal comma 6 entro la data del 1° gennaio 2012.
8. All' articolo 5-bis del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 , convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 , dopo le parole: "di localizzazione territoriale" sono inserite le seguenti: ", nonche' che condizionino o limitino la suddetta riconversione, obbligando alla comparazione, sotto il profilo dell'impatto ambientale, fra combustibili diversi o imponendo specifici vincoli all'utilizzo dei combustibili.
9. L' articolo 5-bis del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 , convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 , come modificato dal comma 8, si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 5 del 2009 .»
- Per il testo degli articoli 11 e 68 del decreto legislativo n. 259 del 1° agosto 2003 , si veda nelle note all'articolo 1.

Art. 8

Clausola di invarianza finanziaria 1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 24 marzo 2024 MATTARELLA Tajani, il Vicepresidente ex articolo 8, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Fitto, Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR Urso, Ministro delle imprese e del made in Italy Nordio, Ministro della giustizia Giorgetti, Ministro dell'economia e delle finanze Crosetto, Ministro della difesa Schillaci, Ministro della salute Salvini, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Pichetto Fratin, Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica Calderoli, Ministro per gli affari regionali e le autonomie Visto, il Guardasigilli: Nordio

Allegato A

Allegato A
Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato B

Allegato B
Parte di provvedimento in formato grafico
((2)) ------------ AGGIORNAMENTO (2)
L'avviso di rettifica (in GU n. 106 dell'8/5/2024 ) ha disposto che "alla pagina 24, allegato B, al primo rigo, dove e' scritto: «ALLEGATO 13-ter», leggasi: «ALLEGATO 14»".
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