048U0485
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Aumento della tariffa per le conversazioni telefoniche scambiate esclusivamente sulle linee fonotelegrafiche. (DECRETO LEGISLATIVO 01 aprile 1948 n. 485)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 , con le modificazioni ad esso apportate dall' art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98 ; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l'art. 87, comma, quinto, della Costituzione; Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con i Ministri per il tesoro e per l'industria e commercio; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 4 marzo 1948:
Articolo unico
L'art. 98 del regolamento approvato con regio decreto 21 maggio 1903, n. 253 , modificato dall' art. 32 del regio decreto-legge 25 gennaio 1921, n. 44 , e dall' art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 ottobre 1946, n. 459 , e' modificato come appresso:
Art. 98. - La tariffa delle conversazioni telefoniche scambiate esclusivamente sulle linee fonotelegrafiche e' stabilita nella misura seguente:
L. 12 su linee fino a 3 chilometri;
L. 24 su linee da oltre 3 chilometri fino a 25 chilometri;
L. 36 su linee oltre i 25 chilometri. ((1)) Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addi' 1 aprile 1948 DE NICOLA DE GASPERI - D'ARAGONA - DEL VECCHIO - TREMELLONI Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addi' 15 maggio 1948 Atti del Governo, registro n. 20, foglio n. 118. - FRASCA ----------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D.P.R. 22 febbraio 1949, n. 146 ha disposto (con l'articolo unico) che "La tariffa, delle conversazioni telefoniche scambiate esclusivamente sulle linee fonotelegrafiche, stabilita col decreto legislativo 1 aprile 1948, n. 485, e' aumentata come segue dal 1 maggio 1949: L. 16 su linee fino a 3 chilometri; L. 32 su linee da oltre 3 chilometri fino a 25 chilometri; L. 47 su linee oltre i 25 chilometri. L'anzidetta tassa si applica per ogni conversazione della durata di tre minuti primi".