Monitoring Gesetzessammlung

004G0131

IT - Decreti Legislativi

004G0131

Disposizioni in materia di soggetti e attivita', integrita' aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38. (DECRETO LEGISLATIVO 29 marzo 2004 n. 99)

Art. 1 - Imprenditore agricolo professionale

Imprenditore agricolo professionale 1. Ai fini dell'applicazione della normativa statale, e' imprenditore agricolo professionale (IAP) colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell' articolo 5 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999 , dedichi alle attivita' agricole di cui all' articolo 2135 del codice civile , direttamente o in qualita' di socio di societa', almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attivita' medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro. Le pensioni di ogni genere, gli assegni ad esse equiparati, le indennita' e le somme percepite per l'espletamento di cariche pubbliche, ovvero in, associazioni ed altri enti operanti nel settore agricolo, sono escluse dal computo del reddito globale da lavoro. Nel caso delle societa' di persone e cooperative, ivi incluse le cooperative di lavoro, l'attivita' svolta dai soci nella societa', in presenza dei requisiti di conoscenze e competenze professionali, tempo lavoro e reddito di cui al primo periodo, e' idonea a far acquisire ai medesimi la qualifica di imprenditore agricolo professionale e al riconoscimento dei requisiti per i soci lavoratori. Nel caso di societa' di capitali, l'attivita' svolta dagli amministratori nella societa', in presenza dei predetti requisiti di conoscenze e competenze professionali, tempo lavoro e reddito, e' idonea a far acquisire ai medesimi amministratori la qualifica di imprenditore agricolo professionale. Per l'imprenditore che operi nelle zone svantaggiate di cui all'articolo 17 del citato regolamento (CE) n. 1257/1999 , i requisiti di cui al presente comma sono ridotti al venticinque per cento.
2. Le regioni accertano ad ogni effetto il possesso dei requisiti di cui al comma 1. ((L'accertamento eseguito da una regione ha efficacia in tutto il territorio nazionale)) . E' fatta salva la facolta' dell'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) di svolgere, ai fini previdenziali, le verifiche ritenute necessarie ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 476 .
3. Le societa' di persone, cooperative e di capitali, anche a scopo consortile, sono considerate imprenditori agricoli professionali qualora lo statuto preveda quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attivita' agricole di cui all' articolo 2135 del codice civile e siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) nel caso di societa' di persone qualora almeno un socio sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale. Per le societa' in accomandita la qualifica si riferisce ai soci accomandatari;
b) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 27 MAGGIO 2005, N. 101 ;
c) nel caso di societa' di capitali o cooperative, quando almeno un amministratore che sia anche socio per le societa' cooperative, sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale.
3-bis. La qualifica di imprenditore agricolo professionale puo' essere apportata da parte dell'amministratore ad una sola societa'.
4. All'imprenditore agricolo professionale persona fisica, se iscritto nella gestione previdenziale ed assistenziale, sono altresi' riconosciute le agevolazioni tributarie in materia di imposizione indiretta e creditizie stabilite dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto. La perdita dei requisiti di cui al comma 1, nei cinque anni dalla data di applicazione delle agevolazioni ricevute in qualita' di imprenditore agricolo professionale determina la decadenza dalle agevolazioni medesime.
5. Le indennita' e le somme percepite per l'attivita' svolta in societa' agricole di persone, cooperative, di capitali, anche a scopo consortile, sono considerate come redditi da lavoro derivanti da attivita' agricole ai fini del presente articolo, e consentono l'iscrizione del soggetto interessato nella gestione previdenziale ed assistenziale per l'agricoltura.
5-bis. L'imprenditore agricolo professionale persona fisica, anche ove socio di societa' di persone o cooperative, ovvero amministratore di societa' di capitali, deve iscriversi nella gestione previdenziale ed assistenziale per l'agricoltura. Ai soci lavoratori di cooperative si applica l' articolo 1, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142 .
5-ter. Le disposizioni relative all'imprenditore agricolo professionale si applicano anche ai soggetti persone fisiche o societa' che, pur non in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 3, abbiano presentato istanza di riconoscimento della qualifica alla Regione competente che rilascia apposita certificazione, nonche' si siano iscritti all'apposita gestione dell'INPS. Entro ventiquattro mesi dalla data di presentazione dell'istanza di riconoscimento, salvo diverso termine stabilito dalle regioni, il soggetto interessato deve risultare in possesso dei requisiti di cui ai predetti commi 1 e 3, pena la decadenza degli eventuali benefici conseguiti. Le regioni e l'Agenzia delle entrate definiscono modalita' di comunicazione delle informazioni relative al possesso dei requisiti relativi alla qualifica di IAP.
5-quater. Qualunque riferimento nella legislazione vigente all'imprenditore agricolo a titolo principale si intende riferito all'imprenditore agricolo professionale, come definito nel presente articolo.
5-quinquies. L' articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153 , e successive modificazioni, e' abrogato.

Art. 2 - Societa' agricole

Societa' agricole 1. La ragione sociale o la denominazione sociale delle societa' che hanno quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attivita' di cui all' articolo 2135 del codice civile deve contenere l'indicazione di societa' agricola. ((Non costituiscono distrazione dall'esercizio esclusivo delle attivita' agricole la locazione, il comodato e l'affitto di fabbricati ad uso abitativo, nonche' di terreni e di fabbricati ad uso strumentale alle attivita' agricole di cui all' articolo 2135 del c.c. , sempreche' i ricavi derivanti dalla locazione o dall'affitto siano marginali rispetto a quelli derivanti dall'esercizio dell'attivita' agricola esercitata. Il requisito della marginalita' si considera soddisfatto qualora l'ammontare dei ricavi relativi alle locazioni e affitto dei beni non superi il 10 per cento dell'ammontare dei ricavi complessivi. Resta fermo l'assoggettamento di tali ricavi a tassazione in base alle regole del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 .)) 2. Le societa' costituite alla data di entrata in vigore del presente decreto, che abbiano i requisiti di cui al presente articolo, devono inserire nella ragione sociale o nella denominazione sociale la indicazione di "societa' agricola" ed adeguare lo statuto, ove redatto. Le predette societa' sono esentate dal pagamento di tributi e diritti dovuti per l'aggiornamento della ragione sociale o denominazione sociale negli atti catastali e nei pubblici registri immobiliari e per ogni altro adempimento a tal fine necessario.
3. L'esercizio del diritto di prelazione o di riscatto di cui all' articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590 , e successive modificazioni, ed all' articolo 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817 , spetta anche alla societa' agricola di persone qualora almeno la meta' dei soci sia in possesso della qualifica di coltivatore diretto come risultante dall'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all' articolo 2188 e seguenti del codice civile .
Alla medesima societa' sono in ogni caso riconosciute, altresi', le agevolazioni previdenziali ed assistenziali stabilite dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto.
4. Alle societa' agricole di cui all'articolo 1, comma 3, qualificate imprenditori agricoli professionali, sono riconosciute le agevolazioni tributarie in materia di imposizione indiretta e creditizie stabilite dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto. La perdita dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 3, nei cinque anni dalla data di applicazione delle agevolazioni ricevute in qualita' di imprenditore agricolo professionale determina la decadenza dalle agevolazioni medesime.
4-bis. Le agevolazioni di cui al comma 4 sono riconosciute anche alle societa' agricole di persone con almeno un socio coltivatore diretto, alle societa' agricole di capitali con almeno un amministratore coltivatore diretto, nonche' alle societa' cooperative con almeno un amministratore socio coltivatore diretto, iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 27 DICEMBRE 2006, N. 296 . La perdita dei requisiti di cui al presente comma nei cinque anni dalla data di applicazione delle agevolazioni determina la decadenza dalle agevolazioni medesime.

Art. 3 - Imprenditoria agricola giovanile

Imprenditoria agricola giovanile 1. Dopo l' articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 , e' inserito il seguente:
"4-bis (Imprenditoria agricola giovanile). - 1. Ai fini dell'applicazione della normativa statale, e' considerato giovane imprenditore agricolo l'imprenditore agricolo avente una eta' non superiore a 40 anni".
2. All' articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185 , le parole: "alla data del 1° gennaio 2000", sono sostituite dalle seguenti: "alla data del subentro".
3. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2006, N. 296 )) .
4. All' articolo 15 della legge 15 dicembre 1998, n. 441 , il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Allo scopo di favorire il conseguimento di efficienti dimensioni delle aziende agricole, anche attraverso il ricorso all'affitto, i contratti di affitto in favore dei giovani imprenditori agricoli che non hanno ancora compiuto i quaranta anni sono soggetti a registrazione solo in caso d'uso e per la quale e' previsto l'importo in misura fissa di 51,65 euro".
5. All'applicazione del presente articolo si provvede nell'ambito degli stanziamenti finalizzati all'attuazione dell' articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 .

Art. 4 - Norme sulla vendita di prodotti agricoli

Norme sulla vendita di prodotti agricoli 1. La disciplina amministrativa di cui all' articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 , si applica anche agli enti ed alle associazioni che intendano vendere direttamente prodotti agricoli.
2. All' articolo 10, comma 8, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 , e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli esercizi di somministrazione e di ristorazione sono considerati consumatori finali".
Note all'art. 4:
- Si riporta il testo dell' art. 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 :
«Art. 4 (Esercizio dell'attivita' di vendita). - 1. Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese di cui all' art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 , possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio della Repubblica, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanita'.
2. La vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante e' soggetta a previa comunicazione al comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione e puo' essere effettuata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.
3. La comunicazione di cui al comma 2, oltre alle indicazioni delle generalita' del richiedente, dell'iscrizione nel registro delle imprese e degli estremi di ubicazione dell'azienda, deve contenere le specificazione dei prodotti di cui s'intende praticare la vendita e delle modalita' con cui si intende effettuarla, ivi compreso il commercio eletronico.
4. Qualora si intenda esercitare la vendita al dettaglio non in forma itinerante su aree pubbliche o in locali aperti al pubblico, la comunicazione e' indirizzata al sindaco del comune in cui si intende esercitare la vendita. Per la vendita al dettaglio su aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio la comunicazione deve contenere la richiesta di assegnazione del posteggio medesimo, ai sensi dell' art. 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 .
5. La presente disciplina si applica anche nel caso di vendita di prodotti derivati, ottenuti a seguito di attivita' di manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici, finalizzate al completo sfruttamento del ciclo produttivo dell'impresa.
6. Non possono esercitare l'attivita' di vendita diretta gli imprenditori agricoli, singoli o soci di societa' di persone e le persone giuridiche i cui amministratori abbiano riportato, nell'espletamento delle funzioni connesse alla carica ricoperta nella societa', condanne con sentenza passata in giudicato, per delitti in materia di igiene e sanita' o di frode nella preparazione degli alimenti nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attivita'. Il divieto ha efficacia per un periodo di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna.
7. Alla vendita diretta disciplinata dal presente decreto legislativo continuano a non applicarsi le disposizionid i cui al decreto legisaltivo 31 marzo 1998, n. 114, in conformita' a quanto stabilito dall'art. 4, comma 2, lettera d), del medesimo decreto legislativo n. 114 del 1998 .
8. Qualora l'ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non provenienti dalle rispettive aziende nell'anno solare precedente sia superiore a lire 80 milioni per gli imprenditori individuali ovvero a lire 2 miliardi per le societa', si applicano le disposizioni del citato decreto legislativo n. 114 del 1998 .».
- Si riporta il testo dell' art. 10, comma 8, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 , come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato:
«8. Non costituisce commercializzazione, ai sensi del divieto di cui al comma 7, la vendita diretta anche per via telematica dal produttore e da consorzio fra produttori ovvero da organismi e associazioni di promozione degli alimenti tipici al consumatore finale, nell'ambito della provincia della zona tipica di produzione. Gli esercizi di somministrazione e di ristorazione sono considerati consumatori finali.».

Art. 5 - Attivita' agromeccanica

Attivita' agromeccanica 1. E' definita attivita' agromeccanica quella fornita a favore di terzi con mezzi meccanici per effettuare le operazioni colturali dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, la sistemazione e la manutenzione dei fondi agro-forestali, la manutenzione del verde, nonche' tutte le operazioni successive alla raccolta dei prodotti per garantirne la messa in sicurezza. Sono altresi' ricomprese nell'attivita' agromeccanica le operazioni relative al conferimento dei prodotti agricoli ai centri di stoccaggio e all'industria di trasformazione quando eseguite dallo stesso soggetto che ne ha effettuato la raccolta.

Art. 6 - Organizzazioni di produttori

Organizzazioni di produttori 1. All' articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 , la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
"b) concentrare l'offerta e commercializzare la produzione degli associati. Sino all'emanazione delle delibere di cui al comma 7, la concentrazione dell'offerta e la commercializzazione dei prodotti sono possibili sia direttamente che in nome e per conto dei soci;".
2. All' articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 , dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti:
"d-bis) assicurare la trasparenza e la regolarita' dei rapporti economici con gli associati nella determinazione dei prezzi di vendita dei prodotti;
d-ter) adottare, per conto dei soci, processi di rintracciabilita', anche ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui al regolamento (CE) n. 178/2002 .".
3. All' articolo 26, comma 3, lettera a), numero 3), del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 , dopo le parole: "direttamente dall'organizzazione", sono aggiunte le seguenti: "con facolta' di commercializzare in nome e per conto dei soci fino al venticinque per cento del prodotto".
4. All'articolo 26, comma 3, alinea, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 , dopo le parole: "ai fini del presente decreto", sono inserite le seguenti: "e ove non diversamente disposto dalla normativa comunitaria".
5. All' articolo 26, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 , il comma 5 e' sostituito dal seguente:
"5. Le regioni comunicano il riconoscimento delle organizzazioni dei produttori all'Albo nazionale delle organizzazioni dei produttori, istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalita' per il controllo e per la vigilanza delle organizzazioni dei produttori, al fine di accertare il rispetto dei requisiti per il riconoscimento.".
6. All' articolo 26, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 , dopo il comma 7 sono aggiunti, in fine, i seguenti:
"7-bis. In caso di grave squilibrio del mercato le organizzazioni di produttori agricoli possono realizzare accordi con imprese di approvvigionamento o di trasformazione, destinati a riassorbire una temporanea sovracapacita' produttiva per ristabilire l'equilibrio del mercato. Gli accordi sono autorizzati con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali. Alle organizzazioni di produttori agricoli si estendono in quanto applicabili, le disposizioni di cui all' articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 .
7-ter. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono essere fissate le modalita' con le quali le organizzazioni di produttori possono richiedere ai produttori un contributo destinato al fondo di esercizio per la realizzazione di programmi di attivita' finalizzati al perseguimento degli scopi di cui al comma 1.".
7. Le organizzazioni di produttori riconosciute hanno priorita' nell'attribuzione degli aiuti di Stato, in conformita' con la regolamentazione comunitaria, per l'organizzazione della produzione e del mercato.
8. Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano anche alle organizzazioni dei produttori riconosciute nei Paesi membri dell'Unione europea, che presentano caratteristiche comparabili e iscritte in una specifica sezione dell'Albo di cui al comma 5.
9. All' articolo 26, comma 7, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 , le parole: "Entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 31 dicembre 2004".
10. Le Regioni hanno facolta' di derogare all'obbligo prescritto dall' articolo 26, comma 3, lettera a), numero 3), del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 , fino alla scadenza del termine di cui all' articolo 26, comma 7, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 .
11. All' articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 , dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente: "c-bis per particolari situazioni della realta' produttiva, economica e sociale della regione".
12. All'allegato 1 di cui all' articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 , il numero dei produttori e' ridotto del cinquanta per cento.
13. All' articolo 27 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 , il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Le organizzazioni di produttori devono, ai fini del riconoscimento, rappresentare un numero minimo di produttori aderenti come determinati in relazione a ciascun settore produttivo nell'allegato 1 ed un volume minimo di produzione effettivamente commercializzata determinato nel tre per cento del volume di produzione della regione di riferimento. Il numero minimo di produttori aderenti, il volume minimo, espresso, per ciascun settore o prodotto, in quantita' o in valore, nonche' la percentuale di cui all'articolo 26, comma 3, lettera a), numero 3), sono modificati con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Le regioni possono ridurre nella misura massima del cinquanta per cento detta percentuale, nei seguenti casi:
a) qualora le regioni procedenti al riconoscimento siano individuate nell'obiettivo 1 ai sensi della normativa comunitaria;
b) qualora l'organizzazione di produttori richiedente il riconoscimento abbia almeno il 50 per cento dei soci ubicati in zone definite svantaggiate ai sensi della normativa comunitaria;
c) qualora la quota prevalente della produzione commercializzata dalla organizzazione di produttori sia certificata biologica ai sensi della vigente normativa.".
Note all'art. 6:
- Si riporta il testo dell' art. 26 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 , come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato:
«Art. 26 (Organizzazioni di produttori). -1. Le organizzazioni di produttori e le loro forme associate hanno lo scopo di:
a) assicurare la programmazione della produzione e l'adeguamento della stessa alla domanda, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo;
b) concentrare l'offerta e commercializzare la produzione degli associati. Sino all'emanazione delle delibere di cui al comma 7, la concentrazione dell'offerta e la commercializzazione dei prodotti sono possibili sia direttamente che in nome e per conto dei soci;
c) ridurre i costi di produzione e stabilizzare i prezzi alla produzione;
d) promuovere pratiche colturali e tecniche di produzione rispettose dell'ambiente e del benessere degli animali, allo scopo di migliorare la qualita' delle produzioni e l'igiene degli alimenti, di tutelare la qualita' delle acque, dei suoli e del paesaggio e favorire la biodiversita';
d-bis) assicurare la trasparenza e la regolarita' dei rapporti economici con gli associati nella determinazione dei prezzi di vendita dei prodotti;
d-ter) adottare, per conto dei soci, processi di rintracciabilita', anche ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui al regolamento (CE) n. 178/2002 .
2. Ai fini del riconoscimento, le organizzazioni di produttori e le loro forme associate devono assumere una delle seguenti forme giuridiche societarie:
a) societa' di capitali aventi per oggetto sociale la commercializzazione dei prodotti agricoli, il cui capitale sociale sia sottoscritto da imprenditori agricoli o da societa' costituite dai medesimi soggetti o da societa' cooperative agricole e loro consorzi;
b) societa' cooperative agricole e loro consorzi;
c) consorzi con attivita' esterne di cui all' art. 2612 e seguenti dei codice civile o societa' consortili di cui all' art. 2615-ter del codice civile , costituiti da imprenditori agricoli o loro forme societarie.
3. Le regioni riconoscono, ai fini del presente decreto e ove non diversamente disposto dalla normativa comunitaria, le organizzazioni di prouttori che ne facciano richiesta a condizione che gli statuti:
a) prevedano l'obbligo per i soci almeno di:
1) applicare in materia di produzione, commercializzazione, tutela ambientale le regole dettate dall'organizzazione;
2) aderire, per quanto riguarda la produzione oggetto dell'attivita' delle organizzazioni, ad una sola di esse;
3) far vendere almeno il 75% della propria produzione direttamente dall'organizzazione con facolta' di commercializzare in nome e per conto dei soci fino al venticinque per cento del prodotto;
4) versare contributi finanziari per la realizzazione delle finalita' istituzionali;
5) mantenere il vincolo associativo per almeno un triennio e, ai fini del recesso, osservare il preavviso di almeno dodici mesi;
b) contengano disposizioni concernenti:
1) regole atte a garantire ai soci il controllo democratico dell'organizzazione e l'assunzione autonoma delle decisioni da essa adottate;
2) le sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi statutari e, in particolare, di mancato pagamento dei contributi finanziari o delle regole fissate dalle organizzazioni;
3) le regole contabili e di bilancio necessarie per il funzionamento dell'organizzazione.
4. Le organizzazioni di produttori e le loro forme associate devono, altresi', rispondere ai criteri previsti dal presente decreto legislativo ed a tal fine comprovare di rappresentare un numero minimo di produttori ed un volume minimo di produzione commercializzabile per il settore o il prodotto per il quale si chiede il riconoscimento, come determinati dall'art. 27. Esse inoltre devono dimostrare di mettere effettivamente a disposizione dei soci i mezzi tecnici necessari per lo stoccaggio, il confezionamento, la preparazione, la commercializzazione del prodotto e garantire altresi' una gestione commerciale, contabile e di bilancio adeguata alle finalita' istituzionali.
5. Le regioni comunicano il riconoscimento delle organizzazioni dei produttori all'Albo nazionale delle organizzazioni dei produttori, istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalita' per il controllo e per la vigilanza delle organizzazioni dei produttori, al fine di accertare il rispetto dei requisiti per il riconoscimento.
6. Spettano al Ministero delle politiche agricole e forestali i compiti di riconoscimento, controllo, vigilanza e sostegno delle unioni e delle associazioni nazionali dei produttori agricoli, ai sensi dell'art. 33, comma 3, del decreto 30 luglio 1999, n. 300.
7. Entro il 31 dicembre 2004 le associazioni di produttori riconosciute ai sensi della legge 20 ottobre 1978, n. 674 , adottano delibere di trasformazione in una delle forme giuridiche previste dal presente articolo. Gli aiuti di avviamento previsti dalla legislazione vigente sono concessi in proporzione alle spese reali di costituzione e di funzionamento aggiuntive. Nel caso le associazioni non adottino le predette delibere le regioni dispongono la revoca del riconoscimento. Gli atti e le formalita' posti in essere ai fini della trasformazione sono assoggettati, in luogo dei relativi tributi, all'imposta sostitutiva determinata nella misura di lire un milione
7-bis. In caso di grave squilibrio del mercato le organizzazioni di produttori agricoli possono realizzare accordi con imprese di approvvigionamento o di trasformazione, destinati a riassorbire uno temporanea sovracapacita' produttiva per ristabilire l'equilibrio del mercato. Gli accordi sono autorizzati con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali. Alle organizzazioni di produttori agricoli si estendono in quanto applicabili, le disposizioni di cui all' art. 12, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 ;
7-ter. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono essere fissate le modalita' con le quali le organizzazioni di produttori possono richiedere ai produttori un contributo destinato al fondo di esercizio per la realizzazione di programmi di attivita' finalizzati al perseguimento degli scopi di cui al comma 1.».
- Si riporta il testo dell' art. 27, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 , come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato:
«Art. 27 (Requisiti delle organizzazioni di produttori). - 1. Le organizzazioni di produttori devono, ai fini del riconoscimento, rappresentare un numero minimo di produttori aderenti come determinati in relazione a ciascun settore produttivo nell'allegato 1 ed un volume minimo di produzione effettivamente commercializzata determinato nel tre per cento del volume di produzione della regione di riferimento. Il numero minimo di produttori aderenti, il volume minimo, espresso, per ciascun settore o prodotto, in quantita' o in valore, nonche' la percentuale di cui all'art. 26, comma 3, lettera a), numero 3, sono modificati con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Le regioni possono ridurre nella misura massima del cinquanta per cento detta percentuale, nei seguenti casi:
a) qualora le regioni procedenti al riconoscimento siano individuate nell'obiettivo 1 ai sensi della normativa comunitaria;
b) qualora l'organizzazione di produttori richiedente il riconoscimento abbia almeno il 50 per cento dei soci ubicati in zone definite svantaggiate ai sensi della normativa comunitaria;
c) qualora la quota prevalente della produzione commercializzata dalla organizzazione di produttori sia certificata biologica ai sensi della vigente normativa;
c-bis) per particolari situazioni della realta' produttiva, economica e sociale della regione.».
CAPO II Capo II INTEGRITA' AZIENDALE

Art. 7 - Conservazione dell'integrita' fondiaria

Conservazione dell'integrita' fondiaria 1. Dopo l' articolo 5 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 , e' inserito il seguente:
"Art. 5-bis (Conservazione dell'integrita' aziendale). 1. Ove non diversamente disposto dalle leggi regionali, per compendio unico si intende l'estensione di terreno necessaria al raggiungimento del livello minimo di redditivita' determinato dai piani regionali di sviluppo rurale per l'erogazione del sostegno agli investimenti previsti dai Regolamenti (CE) nn. 1257 e 1260/1999 , e successive modificazioni.
2. Al trasferimento a qualsiasi titolo di terreni agricoli a coloro che si impegnino a costituire un compendio unico e a coltivarlo o a condurlo in qualita' di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale per un periodo di almeno dieci anni dal trasferimento si applicano le disposizioni di cui all' articolo 5-bis, commi 1 e 2, della legge 31 gennaio 1994, n. 97 . Gli onorari notarili per gli atti suddetti sono ridotti ad un sesto.
3. Le agevolazioni fiscali e la riduzione degli onorari notarili ad un sesto in favore della costituzione del compendio unico di cui al comma 2 spettano comunque ai trasferimenti di immobili agricoli e relative pertinenze, compresi i fabbricati, costituiti in maso chiuso di cui alla legge della provincia autonoma di Bolzano 28 novembre 2001, n. 17, effettuati tra vivi o mortis causa ad acquirenti che nell'atto o con dichiarazione separata si impegnino a condurre direttamente il maso per dieci anni.
4. I terreni e le relative pertinenze, compresi i fabbricati, costituenti il compendio unico, sono considerati unita' indivisibili per dieci anni dal momento della costituzione e durante tale periodo non possono essere frazionati per effetto di trasferimenti a causa di morte o per atti tra vivi. Il predetto vincolo di indivisibilita' deve essere espressamente menzionato, a cura dei notai roganti, negli atti di costituzione del compendio e trascritto nei pubblici registri immobiliari dai direttori degli uffici competenti. Sono nulli gli atti tra vivi e le disposizioni testamentarie che hanno per effetto il frazionamento del compendio unico.
5. Possono essere costituiti in compendio unico terreni agricoli anche non confinanti fra loro purche' funzionali all'esercizio dell'impresa agricola.
6. Qualora nel periodo di cui al comma 4, i beni disponibili nell'asse ereditario non consentano la soddisfazione di tutti gli eredi secondo quanto disposto dalla legge in materia di successioni o dal dante causa, si provvede all'assegnazione del compendio di cui al presente articolo all'erede che la richieda, con addebito dell'eccedenza. A favore degli eredi, per la parte non soddisfatta, sorge un credito di valuta garantito da ipoteca, iscritta a tassa fissa sui terreni caduti in successione, da pagarsi entro due anni dall'apertura della stessa con un tasso d'interesse inferiore di un punto a quello legale.
7. In caso di controversie sul valore da assegnare al compendio unico o relativamente ai diritti agli aiuti comunitari e nazionali presenti sul compendio stesso, le parti possono richiedere un arbitrato alla camera arbitrale ed allo sportello di conciliazione di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 1° luglio 2002, n. 743 .
8. Se nessuno degli eredi richiede l'attribuzione preferenziale, sono revocati i diritti agli aiuti comunitari e nazionali, ivi comprese l'attribuzione di quote produttive, assegnati all'imprenditore defunto per i terreni oggetto della successione. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni, e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono determinate le modalita' per la revoca e la riattribuzione dei diritti e delle quote.
9. La disciplina di cui al presente articolo si applica anche ai piani di ricomposizione fondiaria e di riordino fondiario promossi dalle regioni, province, comuni e comunita' montane.
10. Gli articoli 846 , 847 e 848 del codice civile sono abrogati.
11. All'applicazione del presente articolo si provvede nell'ambito degli stanziamenti finalizzati all'attuazione dell'articolo 1, comma 2.
((11-bis. La costituzione di compendio unico avviene con dichiarazione resa dalla parte acquirente o cessionaria nell'atto di acquisto o di trasferimento; in tale ipotesi sono dovuti esclusivamente gli onorari notarili per l'atto di acquisto o trasferimento ridotti ad un sesto ai sensi del presente articolo, senza alcuna maggiorazione.
11-ter. I terreni e le relative pertinenze possedute a titolo di proprieta', possono concorrere al raggiungimento del livello minimo di redditivita' di cui al comma 1.
11-quater. La costituzione di compendio unico puo' avvenire anche in riferimento a terreni agricoli e relative pertinenze gia' di proprieta' della parte, mediante dichiarazione unilaterale del proprietario resa innanzi a notaio nelle forme dell'atto pubblico.
Gli onorari notarili in tale ipotesi sono determinati in misura fissa, con applicazione della voce di tariffa di cui all'articolo 6, comma 2, della tariffa degli onorari spettanti ai notai, approvata con decreto del Ministro della giustizia in data 27 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 17 dicembre 2001 )) ".

Art. 8 - Estensione del diritto di prelazione o di riscatto agrari

Estensione del diritto di prelazione o di riscatto agrari 1. Gli assegnatari dei fondi acquistati dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) sono equiparati ai proprietari coltivatori diretti, ai sensi del citato articolo 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817 , in ordine al diritto di prelazione o di riscatto agrari nella compravendita dei fondi confinanti.
2. Alle operazioni di acquisto di terreni proposte nell'esercizio del diritto di prelazione o di riscatto agrario per le quali e' stata presentata domanda all'ISMEA si applicano le disposizioni di cui all' articolo 8, comma 7, della legge 26 maggio 1965, n. 590 .
Note all'art. 8:
- Il testo dell' art. 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817 , e' riportato all'art. 2.
- Il testo dell' art. 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590 , e' riportato all'art. 2.

Art. 9 - Ricomposizione fondiaria

Ricomposizione fondiaria 1. Sono ridotte della meta' le imposte dovute per gli atti tra vivi diretti a realizzare l'accorpamento di fondi rustici, attraverso la permuta di particelle o la rettificazione dei confini.
2. Alle vendite dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare pubblico, eseguite ai sensi del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351 , convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410 , qualora abbiano ad oggetto beni suscettibili di utilizzazione agricola e siano concluse con imprenditori agricoli o coltivatori diretti iscritti nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all' articolo 2188 e seguenti del codice civile si applica la riduzione del cinquanta per cento delle imposte di registro, ipotecaria, catastale e di bollo.
Note all'art. 9:
- Il decreto-legge 25 settembre 2001, convertito, con modificazioni, nella legge 23 novembre 2001, n. 410 , pubblicata in Gazzetta Ufficiale 24 novembre 2001, n. 274, reca: «Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare.».
- Il testo dell' art. 2188 del codice civile e' riportato all'art. 2.

Art. 10 - Ricomposizione aziendale a mezzo di contratto di affitto

Ricomposizione aziendale a mezzo di contratto di affitto 1. Al fine di incentivare l'accorpamento aziendale attraverso la stipulazione di contratti di affitto delle particelle finitime della durata di almeno cinque anni, l'imposta di registro e' dovuta in misura fissa.

Art. 11 - Ricomposizione aziendale a mezzo di contratto di societa' cooperativa

Ricomposizione aziendale a mezzo di contratto di societa' cooperativa 1. Sono ridotte di due terzi le imposte dovute per la stipula dei contratti di societa' cooperativa tra imprenditori agricoli che conferiscono in godimento alla societa' i terreni di cui sono proprietari o affittuari, per la costituzione di un'unica azienda agricola a gestione comune. Sono dovute in misura fissa le predette imposte qualora un quinto dei soci della cooperativa siano imprenditori agricoli giovani che si impegnano ad esercitare la gestione comune per almeno nove anni.

Art. 12 - Valorizzazione del patrimonio abitativo rurale

Valorizzazione del patrimonio abitativo rurale 1. I redditi dei fabbricati situati nelle zone rurali e non utilizzabili ad abitazione alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, che vengono ristrutturati nel rispetto della vigente disciplina edilizia dall'imprenditore agricolo che ne sia proprietario ed acquisiscono i requisiti di abitabilita' previsti dalle vigenti norme, se concessi in locazione dall'imprenditore agricolo per almeno cinque anni, ai fini delle imposte sui redditi per il periodo relativo al primo contratto di locazione e, comunque, per non piu' di nove anni, sono considerati compresi nel reddito dominicale ed agrario dei terreni su cui insistono.
CAPO III Capo III SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 13 - Fascicolo aziendale e Carta dell'agricoltore e del pescatore

Fascicolo aziendale e Carta dell'agricoltore e del pescatore 1. Il fascicolo aziendale elettronico di cui all' articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503 , unico per azienda, e' integrato con i dati di cui all' articolo 18, paragrafo 1, lettera c) , e all' articolo 21 del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003 . L'aggiornamento del fascicolo aziendale elettronico, attraverso procedure certificate del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), puo' essere effettuato dai soggetti di cui all' articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1999 , nonche' dai soggetti di cui all' articolo 3-bis del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 , sulla base di apposite convenzioni stipulate con l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA). Per qualsiasi accesso nel fascicolo aziendale elettronico, finalizzato all'aggiornamento delle informazioni ivi contenute, e' assicurata l'identificazione del soggetto che vi abbia proceduto. La pubblica amministrazione, ivi compresi gli enti pubblici economici, registra inoltre nel fascicolo aziendale gli aiuti concessi al soggetto che esercita attivita' agricola in attuazione della normativa comunitaria, nazionale e regionale.
2. La Carta dell'agricoltore e del pescatore, di cui all' articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1999 , e' realizzata in coerenza con l' articolo 36 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa , approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 , e con il decreto legislativo 23 febbraio 2002, n. 10 , nonche' secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'interno 19 luglio 2000, e successive modificazioni, pubblicato nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 169 del 21 luglio 2000 .
3. Il codice unico di identificazione aziende agricole, di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1999 , costituisce sistema unico di identificazione di ciascun soggetto che esercita attivita' agricola anche ai sensi all' articolo 18, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 1782/2003 .
4. L'AGEA, quale autorita' competente ai sensi del Titolo II, capitolo 4 regolamento (CE) n. 1782/2003 , assicura, attraverso i servizi del SIAN, la realizzazione dell'Anagrafe delle aziende agricole, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1999 , nonche' di quanto previsto dai commi 1 e 2.
5. Nel caso di banche dati decentrate detenute dai soggetti di cui all' articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1999 , l'AGEA assicura le condizioni previste dall' articolo 19, comma 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003 .
6. Le modalita' operative per la gestione e l'aggiornamento del fascicolo aziendale elettronico e della Carta dell'agricoltore e del pescatore, e per il loro aggiornamento, sono stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
Note all'art. 13:
- Si riporta il testo dell' art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503 :
«Art. 9 (Fascicolo aziendale). - 1. Per i fini di semplificazione ed armonizzazione, di cui all' art. 14, comma 3, del decreto legislativo n. 173 del 1998 , e' istituito, nell'ambito dell'anagrafe, a decorrere dal 30 giugno 2000, il fascicolo aziendale, modello cartaceo ed elettronico riepilogativo dei dati aziendali, finalizzato all'aggiornamento, per ciascuna azienda, delle informazioni di cui all'art. 3.
2. Anteriormente alla data di cui al comma 1, attraverso le procedure progressivamente rese disponibili dai SIAN, ciascun soggetto iscritto all'anagrafe verifica le informazioni relative al titolo di conduzione ed alla consistenza aziendale, con l'obbligo di confermarne l'attualita' ovvero di comunicare le eventuali variazioni o integrazioni. Nell'ambito delle predette procedure sono indicati tempi e modalita' per le conferme, le variazioni o le integrazioni. In caso di mancata conferma entro i termini indicati dalle procedure, valgono i dati risultanti nel fascicolo aziendale. Qualora ai fini della verifica delle consistenze aziendali sia necessario rendere disponibile all'azienda, attraverso i servizi del SIAN, la riproduzione dei dati catastali, la stessa e' tenuta al pagamento degli oneri di cui al decreto del Ministero delle finanze del 27 giugno 1996 e successive modificazioni e integrazioni, con le facilitazioni previste per gli enti statali e territoriali, nonche' dal protocollo d'intesa tra il Ministero delle finanze e il Ministero delle politiche agricole e forestali del 30 giugno 1998.
3. Le variazioni ed integrazioni comunicate ai sensi del comma 2 sono valide anche ai fini dell'aggiornamento del repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) e vengono trasmesse dal SIAN al sistema informativo delle camere di commercio con le modalita' di cui all'art. 5.
4. A partire dal 1° luglio 2000, le aziende che eventualmente non risultano iscritte all'anagrafe sono tenute, nel momento in cui si manifestano all'amministrazione, ai fini dell'ammissione a qualsiasi beneficio comunitario, nazionale o regionale, a comunicare le informazioni relative al beneficio richiesto che saranno inserite nel fascicolo aziendale.».
- Si riporta il testo dell' art. 18, paragrafo 1 e dell' art. 21 del regolamento (CE) n. 1782/2003 e successive modificazioni:
«Art. 18 (Elementi del sistema integrato). - 1. Il sistema integrato comprende i seguenti elementi:
a) una banca dati informatizzata;
b) un sistema di identificazione delle parcelle agricole;
c) un sistema di identificazione e di registrazione dei diritti all'aiuto ai sensi dell'art. 21;
d) le domande di aiuto;
e) un sistema integrato di controllo;
f) un sistema unico di registrazione dell'identita' degli agricoltori che presentano domande di aiuto».
«Art. 21 (Sistema di identificazione e di registrazione dei diritti all'aiuto). - 1. Il sistema di identificazione e di registrazione dei diritti all'aiuto e' costituito in modo da consentire l'accertamento dei diritti nonche' verifiche incrociate con le domande di aiuto e con il sistema di identificazione delle parcelle agricole.
2. Il sistema consente la consultazione diretta e immediata, tramite l'autorita' competente dello Stato membro, dei dati relativi ad almeno i tre precedenti anni civili e/o campagne di commercializzazione.».
- Si riporta il testo dell' art. 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503 :
«1. Sono autorizzati ad accedere alle informazioni ed ai servizi dell'anagrafe, nel rispetto di quanto previsto dalle norme per la tutela dei dati personali, di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675 , e successive modificazioni, e in particolare nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 12 e 20 della legge predetta in materia di segreto aziendale e industriale, e dall'art. 22, in materia di dati sensibili:
a) tutti i soggetti e le pubbliche amministrazioni individuati dall' art. 15, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 ;
b) le aziende di cui all'art. 1, comma 1, ed i soggetti dalle stesse delegati.».
- Si riporta il testo dell' art. 3-bis del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 :
«Art. 3-bis (Centri autorizzati di assistenza agricola). - 1. Gli organismi pagatori, ai sensi e nel rispetto del punto 4 dell'allegato al regolamento (CE) n. 1663/95 , fatte salve le specifiche competenze attribuite ai professionisti iscritti agli ordini e ai collegi professionali, possono, con apposita convenzione, incaricare "Centri autorizzati di assistenza agricola" (CAA), di cui al comma 2, ad effettuare, per conto dei propri utenti e sulla base di specifico mandato scritto, le seguenti attivita':
a) tenere ed eventualmente conservare le scritture contabili;
b) assisterli nella elaborazione delle dichiarazioni di coltivazione e di produzione, delle domande di ammissione a benefici comunitari, nazionali e regionali e controllare la regolarita' formale delle dichiarazioni immettendone i relativi dati nel sistema informativo attraverso le procedure del SIAN;
c) interrogare le banche dati del SIAN ai fini della consultazione dello stato di ciascuna pratica relativa ai propri associati.
2. I Centri di cui al comma 1 sono istituiti, per l'esercizio dell'attivita' di assistenza agli agricoltori, nella forma di societa' di capitali, dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative, o da loro associazioni, da associazioni dei produttori e dei lavoratori, da associazioni di liberi professionisti e dagli enti di patronato e di assistenza professionale, che svolgono servizi analoghi, promossi dalle organizzazioni sindacali. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, sono stabiliti i requisiti minimi di garanzia e di funzionamento per lo svolgimento delle attivita' di cui al comma 1.
3. Per le attivita' di cui al comma 1, i Centri hanno, in particolare, la responsabilita' della identificazione del produttore e dell'accertamento del titolo di conduzione dell'azienda, della corretta immissione dei dati, del rispetto per quanto di competenza delle disposizioni dei regolamenti (CE) n. 1287/95 e n. 1663/95 , nonche' la facolta' di accedere alle banche dati del SIAN esclusivamente per il tramite di procedure di interscambio dati. La disponibilita' dei dati relativi ai propri utenti che abbiano rilasciato delega espressa in tal senso non costituisce violazione di quanto disposto dalla legge 30 dicembre 1996, n. 675 , e successive modificazioni e integrazioni.
4. Le regioni verificano i requisiti minimi di funzionamento e di garanzia ed esercitano la vigilanza. Le regioni, inoltre, possono incaricare i Centri dell'effettuazione di ulteriori servizi e attivita'.
4-bis. Gli organismi pagatori, nel rispetto del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995 , e fatti salvi i controlli obbligatori previsti dalla normativa comunitaria, nonche' le previsioni contenute nelle convenzioni di cui al comma 1, sono autorizzati a conferire immediata esigibilita' alle dichiarazioni presentate tramite i centri di assistenza agricola. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, con proprio decreto, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, definisce le caratteristiche delle procedure e delle garanzie integrative secondo quanto previsto dal comma 2».
- Si riporta il testo dell' art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503 :
«Art. 7 (Carta dell'agricoltore e del pescatore). - 1.
E' istituita la "Carta dell'agricoltore e del pescatore", di seguito denominata Carta, documento di riconoscimento cartaceo ed elettronico.
2. La Carta e' di uso strettamente personale, ed e' rilasciata su supporto cartaceo ed elettronico dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano a domanda dei legali rappresentanti di ciascuna azienda iscritta all'anagrafe.
3. La Carta viene emessa dal SIAN su supporto cartaceo ed elettronico idoneo a garantirne l'inalterabilita', la riservatezza, la compatibilita' con i sistemi tecnici di lettura utilizzati dal SIAN stesso, e, su richiesta, l'esercizio della firma digitale conformemente a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513 , e dal provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 513 del 1997 , in materia di formazione, archiviazione e trasmissione di documenti con strumenti informatici e telematici.
4. La Carta contiene le informazioni minime idonee a consentire il riconoscimento univoco del titolare e l'esercizio delle funzioni abilitate.
5. Il SIAN garantisce i servizi di abilitazione, documentazione, controllo e certificazione degli accessi al sistema, nonche' i servizi connessi alla gestione delle Carte, nel pieno rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 8 , 9 e 17 del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513 , e del relativo regolamento di attuazione.».
- Si riporta il testo dell' art. 36 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa , approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 :
«Art. 36 (Carta d'identita' e documenti elettronici). - 1. Le caratteristiche e le modalita' per il rilascio della carta d'identita' elettronica, del documento d'identita' elettronico e della carta nazionale dei servizi sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.
2. La carta d'identita' elettronica e l'analogo documento, rilasciato a seguito della denuncia di nascita e prima del compimento del quindicesimo anno, devono contenere:
a) i dati identificativi della persona;
b) il codice fiscale.
3. La carta d'identita' e il documento elettronico possono contenere:
a) l'indicazione del gruppo sanguigno;
b) le opzioni di canattere sanitario previste dalla legge;
c) i dati biometrici indicati col decreto di cui al comma 1, con esclusione, in ogni caso, del DNA;
d) tutti gli altri dati utili al fine di razionalizzare e semplificare l'azione amministrativa e i servizi resi al cittadino, anche per mezzo dei portali, nel rispetto della normativa in materia di riservatezza;
e) le procedure informatiche e le informazioni che possono o debbono essere conosciute dalla pubblica amministrazione e da altri soggetti, occorrenti per la firma elettronica.
4. La carta d'identita' elettronica e la carta nazionale dei servizi possono essere utilizzate ai fini dei pagamenti tra soggetti privati e pubbliche amministrazioni, secondo le modalita' stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia.
5. Con decreto del Ministro dell'interno, del Ministro per l'innovazione e le tecnologie e del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono dettate le regole tecniche e di sicurezza relative alle tecnologie e ai materiali utilizzati per la produzione della carta di identita' elettronica, del documento di identita' elettronico e della carta nazionale dei servizi.
6. Nel rispetto della disciplina generale fissata dai decreti di cui al presente articolo e delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali, le pubbliche amministrazioni, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, possono sperimentare modalita' di utilizzazione dei documenti di cui al presente articolo per l'erogazione di ulteriori servizi o utilita'.
7. La carta di identita', ancorche' su supporto cartaceo, puo' essere rinnovata a decorrere dal centottantesimo giorno precedente la scadenza.».
- Il decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 febbraio 2002, n. 39, reca: «Attuazione della direttiva 1999/93/CE relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche».
- Si riporta il testo dell' art. 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503 :
«2. Il codice fiscale costituisce il codice unico di identificazione aziende agricole, di seguito CUAA. Il CUAA deve essere utilizzato in tutti i rapporti con la pubblica amministrazione.».
- Il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea 21 ottobre 2003, n. L 270, stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93 , (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001.
- Si riporta il testo dell' art. 19 del regolamento (CE) n. 1782/2003 , e successive modificazioni:
«Art. 19 (Banca di dati informatizzata). - 1. Nella banca dati informatizzata sono registrati, per ciascuna azienda agricola, i dati ricavati dalle domande di aiuto.
Questa banca dati consente, in particolare, la consultazione diretta e immediata, tramite l'autorita' competente dello Stato membro, dei dati relativi agli anni civili e/o alle campagne di commercializzazione a partire dall'anno 2000.
2. Gli Stati membri possono creare banche dati decentrate, a condizione che le banche stesse e le procedure amministrative per la registrazione e la consultazione dei dati siano concepite in modo omogeneo nell'insieme del territorio dello Stato membro e siano tra loro compatibili, per consentire verifiche incrociate.».

Art. 14 - Semplificazione degli adempimenti amministrativi

Semplificazione degli adempimenti amministrativi 1. Per i pagamenti diretti si applica quanto previsto dall' articolo 22 del regolamento (CE) n. 1782/2003 . L'AGEA, sentiti gli organismi pagatori, adotta le procedure per l'attuazione dell'articolo 22, commi 2 e 3, del predetto regolamento.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, attraverso il SIAN sono comunicati, senza oneri per il destinatario, e nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 , le modalita' attraverso le quali ciascun soggetto che esercita attivita' agricola accede direttamente, anche per via telematica, alle informazioni contenute nel proprio fascicolo aziendale.
3. Il SIAN assicura le modalita' di riconoscimento dell'utente e di firma sicure attraverso la firma digitale, emessa per i procedimenti di propria competenza, e la Carta dell'agricoltore e del pescatore di cui all'articolo 13, comma 2.
4. Ai fini dell'aggiornamento del repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA), le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) competenti per territorio acquisiscono, attraverso le modalita' prevista dall' articolo 15, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 , le dichiarazioni del soggetto che esercita attivita' agricola modificative del fascicolo aziendale. Per le predette finalita' il SIAN puo' altresi' stipulare apposite convenzioni con i soggetti di cui all' articolo 3-bis del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 , e successive modificazioni.
5. Ai fini dell'attuazione dell' articolo 18, comma 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003 , nonche' dell'aggiornamento del fascicolo aziendale di cui all'articolo 13,comma 1, nel SIAN confluiscono i dati e le informazioni relativi all'identificazione e registrazione degli animali di cui alla direttiva 92/102/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1992 , e al regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000 .
6. Ove non siano espressamente previsti specifici diversi termini dalla regolamentazione comunitaria vigente, per le istanze relative all'esercizio dell'attivita' agricola presentate alla pubblica amministrazione per il tramite dei Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA) di cui al decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 , e successive modificazioni, la pubblica amministrazione, nonche' gli enti pubblici economici procedenti adottano il provvedimento finale ((entro sessanta giorni)) dal ricevimento dell'istanza gia' istruita dal Centro di assistenza agricola (CAA); decorso tale termine la domanda si intende accolta. A tale fine i CAA rilasciano ai soggetti che esercitano l'attivita' agricola certificazione della data di inoltro dell'istanza alla pubblica amministrazione competente. Sono fatti salvi i termini piu' brevi previsti per i singoli procedimenti, nonche' quanto disposto dal decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali in data 18 dicembre 2002.
7. I soggetti che esercitano attivita' agricola che abbiano ottenuto la concessione di aiuti, contributi e agevolazioni ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale, relativa all'esercizio della propria attivita' da parte della pubblica amministrazione, qualora inoltrino nuove istanze possono rendere una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che le informazioni contenute nel fascicolo aziendale non hanno subito variazioni.
((7-bis. Le pubbliche amministrazioni interessate, tenuto conto delle attribuzioni delle regioni e degli enti locali, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, forniscono a titolo gratuito ai soggetti richiedenti i contributi europei le informazioni e l'assistenza necessarie, promuovono e attuano specifiche procedure di gestione delle nuove istanze che agevolano la fruizione degli aiuti e predispongono le circolari esplicative e applicative correlate)) 8. I soggetti di cui all' articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503 , nei rapporti con i soggetti che esercitano l'attivita' agricola hanno l'obbligo di avvalersi delle informazioni contenute nel fascicolo aziendale. La pubblica amministrazione interessata, ivi compresi gli enti pubblici economici, li acquisisce d'ufficio, ((...)) in via telematica, utilizzando i servizi di certificazione ed i servizi di interscambio e cooperazione del SIAN.
9. Al fine di semplificare gli adempimenti amministrativi e contabili a carico delle imprese agricole, fatti salvi i compiti di indirizzo e monitoraggio del Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi dell' articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2000, n. 450 , sono trasferiti all'AGEA i compiti di coordinamento e di gestione per l'esercizio delle funzioni di cui all' articolo 15 della legge 4 giugno 1984, n. 194 .
10. L'AGEA subentra, dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, in tutti i rapporti attivi e passivi relativi al SIAN di cui al comma 9. A tale fine sono trasferite all'AGEA le relative risorse finanziarie, umane e strumentali.
10-bis. L'AGEA, nell'ambito delle ordinarie dotazioni di bilancio, costituisce una societa' a capitale misto pubblico-privato, con partecipazione pubblica maggioritaria nel limite massimo pari a 1,2 milioni di euro nell'ambito delle predette dotazioni di bilancio, alla quale affidare la gestione e lo sviluppo del SIAN. La scelta del socio privato avviene mediante l'espletamento di una procedura ad evidenza pubblica ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 , e successive modificazioni. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
11. Il comma 3 dell'articolo 30 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 , e' sostituito dal seguente:
"3. Con riferimento al prodotti elencati nell'Allegato I del Trattato istitutivo della Comunita' europea, negli Allegati I e II del regolamento (CEE) n. 2081/1992 del Consiglio, del 14 luglio 1992 , come modificato dal regolamento (CE) n. 692/2003 del Consiglio, dell'8 aprile 2003 , ed agli altri prodotti qualificati agricoli dal diritto comunitario, anche ai fini dell'uniforme classificazione merceologica, con regolamento del Ministro delle politiche agricole e forestali sono disciplinate le modalita' di attuazione di quanto previsto dal comma 1.".
12. L'attivita' di autoriparazione di macchine agricole e rimorchi effettuata sui mezzi propri dalle imprese agricole provviste di officina non e' soggetta alle disposizioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122 . (3)
13. La legge 8 agosto 1991, n. 264 , non si applica all'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto relativa alle macchine agricole di cui all' articolo 57 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , e successive modificazioni, effettuata dalle organizzazioni professionali agricole e da quelle delle imprese che esercitano l'attivita' agromeccanica, di cui all'articolo 5, maggiormente rappresentative a livello nazionale.
13-bis. I depositi di prodotti petroliferi impiegati nell'esercizio delle attivita' di cui all' articolo 2135 del codice civile e ubicati all'interno delle aziende agricole, ancorche' attrezzati come impianti per il rifornimento delle macchine agricole, e quelli impiegati nell'esercizio delle attivita', di cui all'articolo 5, ubicati all'interno delle imprese agromeccaniche, non sono soggetti alle disposizioni di cui al decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 .
13-ter. Ai depositi di cui al comma 13-bis, qualora abbiano capacita' geometrica non superiore a 25 metri cubi, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti del Ministro dell'interno in data 27 marzo 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 26 aprile 1985 , e in data 19 marzo 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 1990 .
13-quater. L'attivita' esercitata dagli imprenditori agricoli di cui all' articolo 2135 del codice civile , di cura e sviluppo del ciclo biologico di organismi vegetali destinati esclusivamente alla produzione di biomasse, con cicli colturali non superiori al quinquennio e reversibili al termine di tali cicli, su terreni non boscati, costituiscono coltivazione del fondo ai sensi del citato articolo 2135 del codice civile e non e' soggetta alle disposizioni in materia di boschi e foreste. Tali organismi vegetali non sono considerati colture permanenti ai sensi della normativa comunitaria.
13-quinquies. I rapporti di lavoro instaurati dai soggetti che svolgono le attivita', di cui al precedente articolo 5, sono esclusi dal campo di applicazione del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 .
------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il D.Lgs. 27 maggio 2005, n. 101 ha disposto (con l'art.4, comma 5) che "All' articolo 14, comma 12, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 , dopo le parole: "delle imprese agricole", sono inserite le seguenti: "e da quelle che svolgono l'attivita' agromeccanica, di cui all'articolo 5".".

Art. 15 - Scritture contabili per le altre attivita' agricole e coordinamento normativo in materia fiscale

Scritture contabili per le altre attivita' agricole e coordinamento normativo in materia fiscale 1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , dopo l'articolo 18-bis, e' inserito il seguente:
"Art. 18-ter (Scritture contabili per le altre attivita' agricole).
- 1. I soggetti che si avvalgono dei regimi di cui all' articolo 56-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , ed all' articolo 5 della legge 31 dicembre 1991, n. 413 , devono tenere esclusivamente i registri previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 .".
2. All' articolo 2, comma 6, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), l'alinea e' sostituito dal seguente: "all'articolo 32, comma 2, la lettera c) e' sostituita dalla seguente:";
b) alla lettera b):
1) l'alinea e' sostituito dal seguente: "dopo l'articolo 56 e' inserito il seguente:";
2) al primo capoverso le parole: "Art. 78-bis" sono sostituite dalle seguenti: "Art. 56-bis" e le parole: "articolo 29" sono sostituite dalle seguenti: "articolo 32";
3) al secondo capoverso le parole: "articolo 29" sono sostituite dalle seguenti: "articolo 32";
4) al quarto capoverso le parole: "articolo 87" sono sostituite dalle seguenti: "articolo 73";
c) alla lettera c):
1) l'alinea e' sostituito dal seguente: "all'articolo 71, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:";
2) al primo capoverso, primo periodo, le parole: "articolo 81" sono sostituite dalle seguenti: "articolo 67" e le parole: "dell'articolo 78-bis" sono sostituite dalle seguenti: "dell'articolo 56-bis".
Note all'art. 15:
- Si riporta il testo dell' art. 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 :
«Art. 18-bis (Scritture contabili delle imprese di allevamento). - I soggetti i quali, fuori dell'ipotesi di cui all' art. 28, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 , svolgono attivita' di allevamento di animali devono tenere un registro cronologico di carico e scarico degli animali allevati, distintamente per specie e ciclo di allevamento, con l'indicazione degli incrementi e decrementi verificatisi per qualsiasi causa nel periodo d'imposta».
- Si riporta il testo dell' art. 2, comma 6, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 , come modificato dal decreto qui pubblicato:
«6. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 32, comma 2, la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
"c) le attivita' di cui al terzo comma dell'art. 2135 del codice civile , dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, ancorche' non svolte sul terreno, di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, con riferimento ai beni individuati, ogni due anni e tenuto conto dei criteri di cui al comma 1, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali";
b) dopo l'articolo 56 e' inserito il seguente:
"Art. 56-bis (Altre attivita' agricole). - 1. Per le attivita' dirette alla produzione di vegetali esercitate oltre il limite di cui all'articolo 32 comma 2, lettera b), il reddito relativo alla parte eccedente concorre a formare il reddito di impresa nell'ammontare corrispondente al reddito agrario relativo alla superficie sulla quale la produzione insiste in proporzione alla superficie eccedente.
2. Per le attivita' dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, valorizzazione e commercializzazione di prodotti diversi da quelli indicati nell'articolo 32, comma 2, lettera c), ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, il reddito e' determinato applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, conseguiti con tali attivita', il coefficiente di redditivita' del 15 per cento.
3. Per le attivita' dirette alla fornitura di servizi di cui al terzo comma dell'art. 2135 del codice civile , il reddito e' determinato applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, conseguiti con tali attivita', il coefficiente di redditivita' del 25 per cento.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano ai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a), b) e d), nonche' alle societa' in nome collettivo ed in accomandita semplice.
5. Il contribuente ha facolta' di non avvalersi delle disposizioni di cui al presente articolo. In tal caso l'opzione o la revoca per la determinazione del reddito nel modo normale si esercitano con le modalita' stabilite dal regolamento recante norme per il riordino della disciplina delle opzioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte dirette, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442 , e successive modificazioni";
c) all'articolo 71, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"2-bis. In deroga alla disposizione di cui al comma 2, per le operazioni di cui all'art. 67, comma 1, lettera i), poste in essere dai soggetti che svolgono le attivita' di cui all'art. 29, eccedenti i limiti di cui al comma 2, lettera c), del predetto articolo, si applicano le percentuali di redditivita' di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 56-bis. Le disposizioni del presente comma non incidono sull'esercizio della delega legislativa di cui alla legge 7 aprile 2003, n. 80 ".».

Art. 16 - Crediti in discussione presso la Camera arbitrale

Crediti in discussione presso la Camera arbitrale 1. In caso di crediti vantati dagli imprenditori agricoli nei confronti della pubblica amministrazione, la camera nazionale arbitrale in agricoltura di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 1° luglio 2002, n. 743 , che sia stata adita, certifica che entro centottanta giorni sara' definita la posizione del soggetto istante.
2. Durante il predetto periodo, gli istituti di credito potranno tenere conto di tale certificazione ai fini della valutazione complessiva delle garanzie dell'imprenditore agricolo.
3. Gli adeguamenti alla regolamentazione della camera nazionale arbitrale in agricoltura sono approvati, su proposta degli organi della camera medesima, con decreto ministeriale.
Nota all'art. 16:
- I riferimenti al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 1° luglio 2002, n. 743 , sono riportati nelle note all'art. 7.
CAPO IV Capo IV TUTELA DEL PATRIMONIO AGROALIMENTARE

Art. 17

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 6 LUGLIO 2012, N. 95 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 135 )) ((10)) --------------- AGGIORNAMENTO (10)
Il D.L. 6 luglio 2012, n. 95 , convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135 , ha disposto (con l'art. 12, comma 18-bis) che "La societa' Buonitalia s.p.a. in liquidazione, di cui all' articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 , e' soppressa".

Art. 18 - Armonizzazione e razionalizzazione in materia di controlli e di frodi alimentari

Armonizzazione e razionalizzazione in materia di controlli e di frodi alimentari 1. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 21 MAGGIO 2018, N. 74 )) .
1-bis. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 21 MAGGIO 2018, N. 74 )) .
1-ter. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 21 MAGGIO 2018, N. 74 )) .
1-quater. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 21 MAGGIO 2018, N. 74 )) .
1-quinquies. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 21 MAGGIO 2018, N. 74 )) .
2. Il comma 7 dell'articolo 1 del decreto legislativo 14 maggio 2001, n. 223 , e' sostituito dal seguente:
"7. Le Regioni e l'Agecontrol S.p.a., nei casi previsti dai commi 1, 2, 3, 4 e 5 provvedono, anche ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 21 giugno 2000, n. 217 , alle irrogazioni delle relative sanzioni. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalita' di riparto dei proventi delle predette sanzioni.".
3. Per lo svolgimento delle attivita' di controllo di propria competenza, l'AGEA puo' avvalersi dell'Ispettorato centrale repressioni frodi di cui al decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 486 , sulla base di apposita convenzione approvata dal Ministro delle politiche agricole e forestali.
4. All' articolo 18 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 , e successive modificazioni, e' aggiunto il seguente comma:
"4-bis. Nelle materie di propria competenza, spetta all'Ispettorato centrale repressioni frodi l'irrogazione delle sanzioni amministrative.".
5. All' articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 10 dicembre 2002, n. 305 , dopo le parole: "ai sensi dell' articolo 357 del codice penale ", sono aggiunte le seguenti: ", nonche', nei limiti del servizio cui sono destinati e per le attribuzioni di cui al presente decreto, la qualifica di Ufficiale di polizia giudiziaria ai sensi dell' articolo 57, comma 3, del codice di procedura penale ".
6. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono trasferiti all'Agecontrol S.p.a. gli stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole e forestali relativi alle funzioni dell'Agecontrol S.p.a., trasferite in attuazione del presente articolo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle attivita' produttive, sono altresi' trasferite all'Agecontrol S.p.a. le risorse umane e finanziarie relative allo svolgimento dei controlli di cui al comma 1-bis, precedentemente svolti dall'Istituto nazionale per il commercio estero ai sensi dell' articolo 2, comma 2, lettera h), della legge 25 marzo 1997, n. 68 .
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Dato a Roma, addi' 29 marzo 2004 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Alemanno, Ministro delle politiche agricole e forestali Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Maroni, Ministro del lavoro e delle politiche sociali Castelli, Ministro della giustizia La Loggia, Ministro degli affari regionali Buttiglione, Ministro per le politiche comunitarie Visto, il Guardasigilli: Castelli
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