099G0058
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Attuazione della direttiva 96/67/CE relativa al libero accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunita'. (DECRETO LEGISLATIVO 13 gennaio 1999 n. 18)
Premessa
Entrata in vigore del decreto: 5-2-1999 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Vista la direttiva 96/67/CE del Consiglio del 15 ottobre 1996 , relativa all'accesso al mercato del servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunita'; Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128 , recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria 1995-1997), ed in particolare gli articoli 1 e 24, nonche' l'allegato A; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 1998; Sulla proposta dei Ministri per le politiche comunitarie e dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente; Emana il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Ambito di applicazione 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano, nel rispetto delle vigenti normative in materia di ordine pubblico e di sicurezza negli aeroporti, ai servizi di assistenza a terra individuati in allegato A, prestati negli aeroporti aperti al traffico aereo commerciale.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione della legge, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L' art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della
funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L' art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- La direttiva 96/67/CE e' pubblicata in GUCE n. L. 272 del 25 ottobre 1996.
- Gli articoli 1 e 8, nonche' l'allegato A, della legge 24 aprile 1998, n. 128 , cosi' recitano:
"Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie). - 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato A; la scadenza e' prorogata di sei mesi se, per effetto di direttive notificate nel corso dell'anno di delega, la disciplina risultante da direttive comprese nell'elenco e' modificata senza che siano introdotte nuove norme di principio.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell' articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro competente per il coordinamento delle politiche comunitarie e dei Ministri con competenza istituzionale nella materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva, se non proponenti.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, sono trasmessi, entro il termine di cui al comma 1, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perche' su di essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle commissioni competenti per materia; decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in
mancanza di detto parere. Qualora il termine previsto per il parere delle commissioni scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti al comma 1 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.
4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei princi'pi e criteri direttivi da essa fissati, il Governo puo' emanare, con la procedura indicata nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1 del presente articolo e ai sensi dell'articolo 17.
5. Il Governo e' delegato ad emanare, entro il termine di cui al comma 1, e con le modalita' di cui ai commi 2 e 3, disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 , e successive modificazioni, nel rispetto dei princi'pi e criteri direttivi e con l'osservanza della procedura indicati nell' articolo 25 della legge 19 febbraio 1992, n. 142 .
6. Il Governo e' delegato ad emanare, entro il termine di cui al comma 1, disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 , di recepimento della direttiva 92/57/CEE del Consiglio , nel rispetto dei princi'pi e criteri direttivi e con l'osservanza delle procedure indicate dalla legge 22 febbraio 1994, n. 146 , e dalla legge 6 febbraio 1996, n. 52 . Nell'esercizio della delega il Governo dispone l'applicazione delle norme di cui all'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 494 del 1996 a laureati con adeguata competenza tecnica o documentabile esperienza curriculare e professionale nel settore della sicurezza.
7. Il Governo e' delegato ad emanare, entro il termine di cui al comma 1 e con le modalita' di cui ai commi 2 e 3, le disposizioni integrative e correttive necessarie ad adeguare la disciplina recata dal decreto legislativo 26 novembre 1992, n. 470 , alle direttive del Consiglio 90/364/CEE , 90/365/CEE e 93/96/CEE , nel rispetto dei princi'pi e criteri direttivi di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a), b), c) e d).
8. Il Governo e' delegato ad emanare, secondo i criteri e i princi'pi direttivi di cui all'articolo 2, entro il termine di cui al comma 1 e con le modalita' di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, le disposizioni integrative e correttive necessarie ad adeguare la disciplina recata dal decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 303 , alla direttiva 86/653/CEE del Consiglio , relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti.
9. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le modalita' di cui ai commi 2 e 3, informandosi ai criteri e ai princi'pi generali di cui all'articolo 2, e' data attuazione:
a) alla direttiva 93/118/CE del Consiglio , che modifica la direttiva 85/73/CEE del Consiglio , relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli sanitari delle carni fresche e delle carni di volatili da cortile, informandosi anche ai criteri specifici previsti all' articolo 35 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 , e tenendo conto delle direttive del Consiglio 94/64/CE , 95/24/CE , 96/17/CE e 96/43/CE , di modifica della citata direttiva 85/73/CEE ;
b) alla direttiva 93/119/CE del Consiglio , relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento, informandosi anche ai criteri specifici previsti all' articolo 37 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 ;
c) alla direttiva 95/29/CE del Consiglio sulla protezione degli animali durante il trasporto e alla direttiva 97/2/CE del Consiglio sulle norme minime per la protezione dei vitelli, tenendo conto della decisione della Commissione 97/182/CE ".
"Art. 24 (Libero accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti). - 1. La disciplina dell'accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti nazionali, in attuazione della direttiva 96/67/CE del Consiglio , si informa ai seguenti princi'pi e criteri direttivi:
a) garantire il libero accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti, nel rispetto dei diritti dei lavoratori e dell'ambiente, in modo progressivo e adeguato alle esigenze del settore sulla base dei criteri di cui al comma 1-septies dell'art. 1 del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 351 ;
b) assicurare che eventuali limitazioni all'accesso al mercato e all'effettuazione dell'autoassistenza siano stabilite, per alcune categorie di servizi ed in presenza di vincoli di sicurezza, di capacita' e di spazio disponibile, in base a criteri pertinenti, obiettivi, trasparenti e non discriminatori. Il numero dei prestatori di servizi di assistenza a terra e degli utenti in autoproduzione non puo' essere inferiore a due, negli aeroporti rientranti nel campo di applicazione della direttiva;
c) assicurare che, in caso di limitazione del numero dei prestatori di servizi, almeno uno di essi risulti indipendente tanto dall'ente di gestione dell'aeroporto che dal vettore dominante e che la selezione avvenga in base ad una procedura trasparente ed imparziale, che preveda anche un capitolato d'oneri o specifiche tecniche;
d) prevedere che, qualora l'ente di gestione fornisca servizi di assistenza a terra, anche attraverso societa' controllata o controllante, non sia assoggettato alla procedura di selezione di cui alla lettera c);
e) assicurare che la gestione centralizzata di determinate infrastrutture aeroportuali non ostacoli l'accesso al mercato o l'effettuazione dell'autoassistenza.
Eventuali condizioni all'accesso agli impianti aeroportuali devono essere pertinenti, obiettive, trasparenti e non discriminatorie;
f) garantire la disponibilita' degli spazi necessari per l'assistenza a terra nell'aeroporto ed assicurare che la ripartizione dei medesimi, nonche' l'eventuale corrispettivo economico per l'utilizzazione, siano determinati in base a criteri pertinenti, obiettivi, trasparenti e non discriminatori;
g) prevedere che l'attivita' di un prestatore di servizi sia subordinata al riconoscimento di idoneita' da rilasciare in base a criteri obiettivi, trasparenti e non discriminatori e garantire che l'accesso al mercato del singolo aeroporto avvenga nel rispetto di quanto previsto dalla lettera a);
h) imporre alla societa' di gestione, nel caso fornisca anche servizi di assistenza a terra, una separazione di natura contabile fra le attivita' di gestione delle infrastrutture e di disciplina in ordine all'utilizzo delle stesse, da una parte, e le attivita' di fornitura dei servizi di assistenza, dall'altra;
i) consentire che i diritti riconosciuti dalla direttiva si estendano ai prestatori di servizi e agli utenti originari di Paesi terzi a condizione che esista una reciprocita' assoluta;
l) prevedere che, nell'ambito della selezione dei prestatori dei servizi in un aeroporto, possa essere imposto l'obbligo di servizio pubblico anche per altri aeroporti, nei casi ed alle condizioni stabiliti dalla direttiva;
m) prevedere la costituzione, nell'ambito della direzione generale dell'aviazione civile, di un organismo competente alla definizione delle procedure per il riconoscimento di idoneita' e per la selezione dei prestatori dei servizi di assistenza a terra, ai controlli sul rispetto delle disposizioni attuative della direttiva, ai rapporti con la Commissione delle Comunita' europee e ad ogni altro adempimento di competenza statale connesso all'attuazione della direttiva. La costituzione del predetto organismo non deve comportare ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato;
n) prevedere che i corrispettivi richiesti dai gestori aeroportuali per l'utilizzo delle infrastrutture centralizzate, per l'utilizzo dei beni d'uso comune e per quelli in uso esclusivo siano pertinenti ai costi di gestione e sviluppo del singolo aeroporto in cui le attivita' si svolgono".
"Allegato A
(Omissis).
96/67/CE: direttiva del Consiglio, del 15 ottobre 1996, relativa all'accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunita'.
(Omissis)".
Art. 2
Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) aeroporto, qualsiasi terreno appositamente predisposto per l'atterraggio, il decollo e le manovre di aeromobili, inclusi gli impianti annessi che esso puo' comportare per le esigenze del traffico e per il servizio degli aeromobili, nonche' gli impianti necessari per fornire assistenza ai servizi aerei commerciali;
b) sistema aeroportuale, un raggruppamento di due o piu' aeroporti che servono la stessa citta' o lo stesso agglomerato urbano, come indicato nel regolameto (CEE) n. 2408 del Consiglio del 23 luglio 1992;
c) ente di gestione, il soggetto cui e' affidato, insieme ad altre attivita' o in via esclusiva, il compito di amministrare e di gestire le infrastrutture aeroportuali e di coordinare e controllare le attivita' dei vari operatori presenti nell'aeroporto o nel sistema aeroportuale considerato;
d) utente di aeroporto o vettore, qualsiasi persona fisica o giuridica che trasporti per via aerea passeggeri, posta, merci, da e per l'aeroporto considerato;
e) assistenza a terra, il servizio, tra quelli elencati nell'allegato A, reso in un aeroporto a un utente;
f) autoassistenza a terra o autoproduzione, la situazione nella quale un utente fornisce direttamente a se' stesso una o piu' categorie di servizi di assistenza e non stipula alcun contratto con terzi, sotto qualsiasi denominazione, avente per oggetto la prestazione dei servizi stessi; non sono considerati terzi fra loro gli utenti di cui uno detiene una partecipazione maggioritaria nell'altro, ovvero la cui partecipazione in ciascuno degli altri e' detenuta a titolo maggioritario da uno stesso ente;
g) prestatore di servizi di assistenza a terra, qualsiasi persona fisica o giuridica che fornisce a terzi una o piu' categorie di servizi di assistenza a terra;
h) E.N.A.C., l'Ente nazionale per l'aviazione civile, istituito con decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250 .
Note all' art. 2:
- Il regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992 , fissa l'accesso dei vettori aerei della Comunita' alle rotte intracomunitarie.
- Il decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250 , reca istituzione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.).
Art. 3
Ente di gestione 1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto, qualora la gestione e l'esercizio di un aeroporto o di un sistema aeroportuale siano di competenza di enti distinti, ognuno di essi e' considerato come facente parte dell'ente di gestione.
2. Qualora un unico ente di gestione gestisca diversi aeroporti o sistemi aeroportuali, ogni aeroporto o sistema aeroportuale e' considerato separatamente.
3. L'ente di gestione assicura agli utenti la presenza in aeroporto dei necessari servizi di assistenza a terra, fornendoli direttamente o coordinando l'attivita' dei soggetti che forniscono i suddetti servizi a favore di terzi o in autoproduzione.
Art. 4
Accesso dei prestatori di servizi di assistenza a terra 1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, negli aeroporti con traffico annuale pari o superiore a 3 milioni di passeggeri o a 75 mila tonnellate di merci e negli aeroporti che nel corso dei sei mesi antecedenti il 1 aprile o il 1 ottobre dell'anno precedente hanno avuto un traffico pari o superiore a 2 milioni di passeggeri od a 50 mila tonnellate di merci, e' riconosciuto il libero accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra ai prestatori di servizi sulla base dei requisiti previsti dall'articolo 13.
2. L'E.N.A.C., per motivate ragioni inerenti alla sicurezza, alla capacita' o allo spazio disponibile nell'aeroporto, puo' limitare il numero dei prestatori per le categorie di servizi di assistenza bagagli, assistenza operazioni in pista, assistenza carburante e olio, assistenza merci e posta per quanto riguarda il trattamento fisico delle merci e della posta in arrivo, in partenza e in transito, tra l'aerostazione e l'aeromobile. In ogni caso il numero dei prestatori non puo' essere inferiore a due, per ciascuna delle categorie di servizi sottoposte a limitazione. E' comunque garantita a tutti gli utenti, indipendentemente dalle parti di aeroporto a loro assegnate, l'effettiva scelta tra almeno due prestatori di servizi di assistenza a terra.
3. A decorrere dal 1 gennaio 2001, almeno uno dei prestatori non deve essere controllato direttamente o indirettamente ne' dall'ente di gestione, ne' da un vettore che abbia trasportato piu' del 25% dei passeggeri o delle merci registrati nell'aeroporto durante l'anno precedente a quello in cui viene effettuata la selezione dei prestatori, ne' da un ente che controlla o che e' controllato direttamente o indirettamente dall'ente di gestione o dal vettore interessati.
4. La richiesta, sulla base della normativa comunitaria, di eventuale differimento dell'adempimento dell'obbligo di cui al comma 3 e' formulata dal Ministero dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito l'E.N.A.C.
Art. 5
Autoassistenza 1. Salvo quanto previsto nei commi 2 e 3 e nei casi di limitazione all'accesso di cui all'articolo 12, comma 1, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' consentita, in tutti gli aeroporti aperti al traffico commerciale, l'effettuazione dei servizi aeroportuali a terra da parte del vettore in regime di autoassistenza.
2. Negli aeroporti con traffico annuale pari o superiore a 1 milione di passeggeri o a 25 mila tonnellate di merce, l'E.N.A.C., nel rispetto dei criteri di obiettivita', trasparenza e non discriminazione, su richiesta dell'ente di gestione, puo' limitare, per motivate ragioni inerenti alla sicurezza, alla capacita' o allo spazio disponibile in aeroporto, il numero dei soggetti autorizzati all'effettuazione dell'autoassistenza per le categorie di servizi dell'assistenza bagagli, dell'assistenza operazioni in pista, dell'assistenza carburante, dell'assistenza merci e posta per quanto riguarda il trattamento fisico delle merci e della posta in arrivo, in partenza e in transito tra l'aerostazione e l'aeromobile, garantendone l'effettuazione da parte di almeno due richiedenti.
3. Negli aeroporti con traffico annuale inferiore a un milione di passeggeri o a 25 mila tonnellate di merci, l'E.N.A.C. puo' escludere, nel rispetto dei criteri e con le modalita' di cui al comma 2, dal regime di autoassistenza i servizi elencati al medesimo comma 2.
Art. 6
Estensione 1. Fatto salvo quanto stabilito negli articoli 4 e 5, le disposizioni del presente decreto si applicano dal 1 gennaio 2001 ad ogni aeroporto aperto al traffico commerciale avente un traffico annuale pari o superiore a 2 milioni di passeggeri o a 50 mila tonnellate di merci.
Art. 7
Separazione delle attivita' 1. L'ente di gestione, il vettore e il prestatore, che forniscono servizi di assistenza a terra, operano la separazione contabile tra le attivita' legate alla fornitura di tali servizi e le altre attivita' da loro esercitate.
2. La separazione contabile relativa alle attivita' di cui al comma 1 e' certificata secondo la legislazione vigente. Il certificatore, in particolare, verifica l'assenza di flussi finanziari tra l'attivita' di assistenza a terra e le altre attivita' esercitate dall'ente di gestione.
Art. 8
Comitato degli utenti 1. Per ciascun aeroporto, l'ente di gestione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, costituisce il comitato degli utenti al quale ha diritto di partecipare ogni vettore che utilizza i servizi dell'aeroporto, direttamente o tramite organizzazioni rappresentative.
2. L'ente di gestione stabilisce una procedura di consultazione almeno annuale con il comitato degli utenti di cui al comma 1 e con i soggetti prestatori di servizi per la corretta attuazione del presente decreto, per la determinazione dei prezzi massimi delle categorie di servizi che sono oggetto di eventuale limitazione disposta a norma dell'articolo 12, comma 1, lettera b), per l'organizzazione della fornitura dei servizi stessi e per la determinazione dei corrispettivi per l'uso delle infrastrutture di cui all'articolo 9.
Art. 9
Infrastrutture centralizzate 1. L'E.N.A.C., sentito l'ente di gestione e il comitato degli utenti, riserva la gestione delle infrastrutture centralizzate, tra quelle elencate a titolo esemplificativo nell'allegato B, all'ente di gestione medesimo che ne assicura la gestione in via esclusiva, qualora la loro complessita', costo o impatto ambientale non ne consentono la suddivisione o duplicazione, rendendone eventualmente obbligatorio l'impiego da parte dei prestatori di servizi e degli utenti che effettuano l'autoassistenza.
2. Il Ministero dei trasporti e della navigazione, avvalendosi dell'E.N.A.C., vigila affinche' la gestione delle infrastrutture centralizzate si svolga secondo criteri trasparenti, obiettivi e non discriminatori che garantiscano l'accesso dei prestatori di servizi e degli utenti che effettuano l'autoassistenza.
Art. 10
Vigilanza sull'accesso agli impianti 1. L'E.N.A.C. vigila affinche':
a) sia garantito l'accesso agli impianti aeroportuali da parte dei prestatori di servizi e degli utenti che effettuano l'autoassistenza;
b) le condizioni poste all'accesso siano adeguate, trasparenti, obiettive e non discriminatorie;
c) siano resi disponibili gli spazi necessari per l'effettuazione dell'assistenza a terra anche in regime di autoassistenza e che gli stessi spazi siano ripartiti in base a criteri adeguati, trasparenti, obiettivi e non discriminatori;
d) i corrispettivi per l'utilizzo delle strutture centralizzate, dei beni d'uso comune e di quelli in uso esclusivo, siano pertinenti ai costi di gestione e sviluppo del singolo aeroporto in cui le attivita' si svolgono.
Art. 11
Procedure di selezione 1. Per l'individuazione dei prestatori delle categorie di servizi di assistenza a terra il cui accesso e' sottoposto a limitazioni o a provvedimenti di deroga di cui all'articolo 12, comma 1, l'ente di gestione indice una gara d'appalto ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158 , pubblicata anche nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee, aperta a tutti i prestatori interessati ((selezionati per un periodo di durata massima di sette anni)) e che preveda, oltre al possesso dei requisiti di cui all'articolo 13, anche un capitolato d'oneri o specifiche tecniche, stabiliti previa consultazione del comitato degli utenti.
2. Al riguardo il Ministero dei trasporti e della navigazione, anche su segnalazione dell'E.N.A.C., dispone, ove necessario, obblighi di servizio pubblico per gli aeroporti che servono regioni periferiche o in via di sviluppo, informandone la Commissione europea. Il Ministero dei trasporti e della navigazione, previa approvazione della Commissione europea, ove necessario, puo' estendere, anche su segnalazione dell'E.N.A.C., un obbligo di servizio pubblico ad un aeroporto ubicato in una regione insulare avente un volume di traffico non inferiore a 100.000 passeggeri all'anno, dandone notizia nel bando di gara.
Art. 12
Limitazioni all'accesso 1. L'E.N.A.C., in presenza di vincoli specifici di spazio o di capacita' disponibile, specialmente in funzione della congestione e del coefficiente di utilizzazione delle superfici, previa segnalazione dell'ente di gestione che presenta un piano di intervento per la rimozione o per la riduzione dei vincoli, autorizza l'ente di gestione a:
a) limitare, per non oltre tre anni, l'accesso dei prestatori di determinate categorie di servizi non elencate nell'articolo 4, comma 2, garantendo comunque le condizioni di cui all'articolo 4, commi 2 e 3;
b) riservare, per non oltre due anni rinnovabili per una sola volta, ad un solo prestatore una o piu' determinate categorie di servizi di assistenza a terra elencati nell'articolo 4, comma 2;
c) riservare, per non oltre tre anni, l'effettuazione dell'autoassistenza a un numero limitato di utenti per le categorie di servizi non elencate nell'articolo 5, comma 2;
d) non consentire o limitare ad un solo utente, per non oltre tre anni, l'effettuazione dell'autoassistenza per una o piu' determinate categorie tra i servizi di cui all'articolo 5, comma 2.
2. Le limitazioni di cui al comma 1, complete dei relativi piani di intervento, sono comunicate al Ministero dei trasporti e della navigazione almeno sei mesi prima della loro entrata in vigore. Il Ministero dei trasporti e della navigazione provvede alla notificazione delle limitazioni medesime alla Commissione europea almeno tre mesi prima della loro entrata in vigore, per l'approvazione e per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee.
Art. 13
Requisiti di idoneita' dei prestatori 1. L'E.N.A.C. verifica l'idoneita' dei prestatori di servizi di assistenza a terra subordinata al rispetto del tipo di contratto che regola il rapporto di lavoro dei dipendenti delle aziende di gestione e dei servizi aeroportuali di assistenza a terra ed al possesso dei seguenti requisiti:
a) capitale sociale almeno pari ad un quarto del presumibile giro di affari derivante dalle attivita' da svolgere;
b) risorse strumentali e capacita' organizzative idonee in relazione alle categorie di servizio richieste;
c) attestato comprovante il rispetto degli obblighi derivanti dalla legislazione sociale e sulla sicurezza del lavoro;
d) copertura assicurativa adeguata ai rischi connessi all'attivita' da svolgere.
Art. 14
(( (Protezione sociale). ))
(( 1. Fatte salve le disposizioni normative e contrattuali di tutela, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nel caso di trasferimento delle attivita' concernenti una o piu' categorie di servizi di assistenza a terra di cui agli allegati A e B, al fine di individuare gli strumenti utili a governare gli effetti sociali derivanti dal processo di liberalizzazione, il Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, garantisce il coinvolgimento dei soggetti sociali, anche a mezzo di opportune forme di concertazione)).
Art. 15
Tutela dell'ambiente 1. In relazione all'accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra, il Ministero dell'ambiente, di concerto con il Ministero dei trasporti e della navigazione, adotta le misure, anche di carattere generale, idonee a garantire la tutela dell'ambiente in ambito aeroportuale, nel rispetto della normativa vigente.
Art. 16
Accesso dei prestatori di Paesi non comunitari 1. Fatti salvi gli impegni internazionali dell'Italia, l'applicazione del presente decreto e' estesa, in regime di reciprocita', ai prestatori di servizi di assistenza a terra e ai vettori che effettuano l'autoassistenza appartenenti a Paesi non comunitari.
2. In caso di accertata mancanza delle condizioni di reciprocita' con un Paese non comunitario, L'ENAC puo' esercitare il potere di sospensione o esclusione del prestatore dall'esercizio dei servizi di assistenza a terra, dandone comunicazione alla Commissione europea.
Art. 17
Adempimenti del Ministero dei trasporti
e della navigazione, nonche' dell'E.N.A.C. 1. Il Ministero dei trasporti e della navigazione comunica, entro il 1 luglio di ogni anno, alla Commissione europea l'elenco degli aeroporti soggetti alla disciplina del presente decreto.
2. Il Ministero dei trasporti e della navigazione invia alla Commissione europea, entro il 31 dicembre 2001, una relazione informativa sullo stato di applicazione del presente decreto ed eventuali proposte di revisione della direttiva 96/67/CE .
3. L'E.N.A.C. vigila sul rispetto degli adempimenti derivanti dal presente decreto ed invia ogni sei mesi al Ministero dei trasporti e della navigazione una relazione sull'attivita' svolta e i provvedimenti adottati in attuazione del presente decreto.
Nota all' art. 17:
- Per la direttiva 96/67/CEE vedi nelle note alle premesse.
Art. 18
Esclusione 1. Le disposizioni del presente decreto dirette a disciplinare categorie di servizi di assistenza a terra che si riferiscono esclusivamente ai passeggeri non si applicano agli aeroporti nei quali, pur essendo state raggiunte le soglie del traffico merci di cui agli articoli 4 e 5, non sono state invece raggiunte le soglie del traffico passeggeri parimenti previste negli articoli 4 e 5.
Art. 19
Tariffe 1. Nel caso in cui i servizi aeroportuali di assistenza a terra vengano forniti da un unico prestatore, le relative tariffe sono approvate dal Ministero dei trasporti e della navigazione, su proposta dell'E.N.A.C., in conformita' alle previsioni di cui all' articolo 1 della legge 2 ottobre 1991, n. 316 .
Nota all' art. 19:
- La legge 2 ottobre 1991, n. 316 , reca disposizioni concernenti tariffe e diritti in meria di trasporto aereo.
L'art. 1 cosi' recita:
"Art. 1. - Le tariffe relative ai servizi di trasporto aereo di linea per passeggeri e merci effettuati all'interno del territorio nazionale, con esclusione dei trasporti postali, nonche' le tariffe relative ai servizi di assistenza a terra agli aeromobili, ai passeggeri, ai bagagli ed alle merci, sono stabilite direttamente dai soggetti titolari della gestione dei servizi, che ne danno comunicazione al Ministro dei trasporti.
2. L'applicazione delle tariffe stabilite ai sensi del comma 1 e' soggetta all'approvazione del Ministro dei trasporti. Trascorsi quarantacinque giorni dalla comunicazione senza che il Ministro dei trasporti abbia espresso un motivato rifiuto, dette tariffe si intendono comunque approvate. Ai fini dell'approvazione delle tariffe relative ai servizi di trasporto aereo di cui al comma 1, il Ministro dei trasporti tiene conto dell'esigenza di recupero di produttivita' nei confronti della media dei vettori comunitari, nonche' dell'andamento dei costi del carburante.
3. E' abrogato il quarto comma dell'art. 9 della legge 5 maggio 1976, n. 324 , come sostituito dall' art. 8 della legge 15 febbraio 1985, n. 25 .
4. Le disposizioni di cui all' art. 17 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 , non si applicano alle tariffe disciplinate dal presente articolo".
Art. 20
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 GENNAIO 2006, N. 29 ))
Art. 21
Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 13 gennaio 1999 SCALFARO D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri Letta, Ministro per le politiche comunitarie Treu, Ministro dei trasporti e della navigazione Dini, Ministro degli affari esteri Diliberto, Ministro di grazia e giustizia Ciampi, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Bersani, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato Ronchi, Ministro dell'ambiente Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Allegato A
Allegato A
(previsto dall'articolo 1)
ELENCO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA A TERRA
Ai fini e per gli effetti del presente decreto si considerano servizi di assistenza a terra, sottoposti al regime di cui al presente decreto, i seguenti servizi:
1. L'assistenza amministrativa a terra e la supervisione comprende:
1.1. i servizi di rappresentanza e di collegamento con le autorita' locali o con altri soggetti, le spese effettuate per conto dell'utente e la fornitura di locali ai suoi rappresentanti;
1.2. il controllo del caricamento, dei messaggi e delle telecomunicazioni;
1.3. il trattamento, il magazzinaggio, la manutenzione e l'amministrazione delle unita' di carico;
1.4. gli altri servizi di supervisione prima, durante e dopo il volo, nonche' gli altri servizi amministrativi richiesti dall'utente.
2. L'assistenza passeggeri comprende qualsiasi forma di assistenza ai passeggeri in partenza, in arrivo, in transito o in coincidenza; in particolare il controllo dei biglietti, dei documenti di viaggio, la registrazione dei bagagli e il trasporto di questi ultimi fino ai sistemi di smistamento.
3. L'assistenza bagagli comprende il trattamento dei bagagli nel locale di smistamento, lo smistamento degli stessi, la loro preparazione in vista della partenza, il loro caricamento e scaricamento rispettivamente su e dai sistemi trasportatori da e per l'aereo, nonche' il trasporto dei bagagli dal locale di smistamento alla sala di distribuzione.
4. L'assistenza merci e posta comprende:
4.1. per le merci esportate, importate o in transito, la movimentazione fisica delle merci, il trattamento dei relativi documenti, le formalita' doganali e tutte le misure conservative convenute tra le parti o richieste dalle circostanze;
4.2. per la posta, in arrivo e in partenza, il trattamento fisico della corrispondenza, il trattamento dei relativi documenti e tutte le misure conservative convenute tra le parti o richieste dalle
circostanze.
5. L'assistenza operazioni in pista comprende:
5.1. la guida dell'aereo all'arrivo e alla partenza;
5.2. l'assistenza al parcheggio dell'aereo e la fornitura dei mezzi appropriati;
5.3. l'organizzazione delle comunicazioni tra l'aeromobile e il prestatore dei servizi lato pista;
5.4. il caricamento e lo scaricamento dell'aereo, compresa la fornitura e la messa in opera dei mezzi necessari, nonche' il trasporto dell'equipaggio e dei passeggeri tra l'aereo e
l'aerostazione e il
trasporto dei bagagli tra l'aeromobile e l'aerostazione;
5.5. l'assistenza all'avviamento dell'aereo e la fornitura dei mezzi appropriati;
5.6. lo spostamento dell'aereo alla partenza e all'arrivo, la
fornitura e la messa in opera dei mezzi necessari;
5.7. il trasporto, il caricamento sull'aereo dei cibi e delle bevande e il relativo scaricamento.
6. L'assistenza pulizia e servizi di scalo comprende:
6.1. la pulizia esterna e interna dell'aereo, il servizio dei gabinetti e dell'acqua;
6.2. la climatizzazione e il riscaldamento della cabina, la rimozione della neve e del ghiaccio, lo sbrinamento dell'aereo;
6.3. la sistemazione della cabina mediante attrezzature di cabina, il magazzinaggio di queste attrezzature.
7. L'assistenza carburante e olio comprende:
7.1. l'organizzazione e l'esecuzione del rifornimento e del recupero carburante, compreso il magazzinaggio, il controllo della qualita' e della quantita' delle forniture;
7.2. il rifornimento di olio e di altre sostanze liquide.
8. L'assistenza manutenzione dell'aereo comprende:
8.1. le operazioni ordinarie effettuate prima del volo;
8.2. le operazioni particolari richieste dall'utente;
8.3. la fornitura e la gestione del materiale necessario per la manutenzione e dei pezzi di ricambio;
8.4. la richiesta o prenotazione di un'area di parcheggio e/o di un hangar per effettuare la manutenzione.
9. L'assistenza operazioni aeree e gestione degli equipaggi comprende:
9.1. la preparazione del volo nell'aeroporto di partenza o altrove;
9.2. l'assistenza in volo, compreso, all'occorrenza, il cambio d'itinerario di volo;
9.3. i servizi dopo il volo;
9.4. la gestione degli equipaggi.
10. L'assistenza trasporto a terra comprende:
10.1. l'organizzazione e l'effettuazione del trasporto dei pas-seggeri, dell'equipaggio, dei bagagli, delle merci e della posta tra diverse aerostazioni dello stesso aeroporto, ma escluso il trasporto tra l'aereo e qualsiasi altro punto all'interno del perimetro dello stesso aeroporto;
10.2. qualsiasi trasporto speciale richiesto dall'utente.
11. L'assistenza ristorazione "catering" comprende:
11.1. il collegamento con i fornitori e la gestione amministrativa;
11.2. il magazzinaggio dei cibi, delle bevande e degli accessori necessari alla loro preparazione;
11.3. la pulizia degli accessori;
11.4. la preparazione e la consegna del materiale e delle provviste di cibi e bevande.
Allegato B
Allegato B
(previsto dall'articolo 9)
INFRASTRUTTURE CENTRALIZZATE
1. Gestione sistema di smistamento e riconsegna bagagli.
2. Gestione tecnica pontili per l'imbarco e lo sbarco dei passeggeri o altri sistemi non frazionabili di trasporto dei passeggeri.
3. Gestione impianti centralizzati di alimentazione, condizionamento e riscaldamento aeromobili.
4. Gestione sistemi centralizzati di sghiacciamento aeromobili.
5. Gestione sistemi informatici centralizzati (informativa al pubblico, sala annunci, sistema di scalo CUTE, etc.).
6. Gestione impianti statici centralizzati di distribuzione carburanti.
7. Gestione impianti centralizzati di stoccaggio e lavaggio materiali catering.