Monitoring Gesetzessammlung

048U0369

IT - Decreti Legislativi

048U0369

Compensi per le notificazioni degli atti dell'Amministrazione finanziaria relativi all'accertamento e alla liquidazione delle imposte dirette, delle tasse e delle imposte indirette sugli affari. (DECRETO LEGISLATIVO 20 marzo 1948 n. 369)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 , con le modificazioni ad esso apportate dall' art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98 ; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 21 febbraio 1948;

Art. 1

Il compenso di cui al decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 711 , dovuto ai messi notificatori, ai messi comunali e agli agenti degli Uffici finanziari provinciali per la notificazione di qualsiasi atto della Amministrazione finanziaria, relativo all'accertamento ed alla liquidazione delle imposte dirette e delle tasse e imposte indirette sugli affari, e' fissato in L. 4 quando la notifica e' eseguita nei Comuni con popolazione fino a 100.000 abitanti e in L. 8 negli altri casi. (1) ((2)) ----------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 27 febbraio 1955, n. 83 ha disposto (con l'art. 1) che "Il compenso di cui al decreto legislativo 20 marzo 1948, n. 369 , dovuto ai messi notificatori, ai messi comunali ed agli agenti degli uffici finanziari provinciali per la notificazione di qualsiasi atto dell'Amministrazione finanziaria, relativo all'accertamento ed alla liquidazione delle imposte dirette e delle tasse ed imposte indirette sugli affari, e' fissato in lire 25 quando la notifica e' eseguita nei Comuni con popolazione fino a centomila abitanti ed in lire 50 negli altri casi". ----------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 24 febbraio 1971, n. 114 , nel modificare l' art. 1 della L. 27 febbraio 1955, n. 83 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 1) che "Il compenso di cui alla legge 27 febbraio 1955, n. 83 , dovuto ai messi notificatori, ai messi comunali ed agli agenti degli uffici finanziari provinciali per la notificazione di qualsiasi atto dell'Amministrazione finanziaria, relativo all'accertamento ed alla liquidazione delle imposte dirette e delle tasse ed imposte indirette sugli affari, e' fissato, a decorrere dal 1 gennaio 1970, in lire 50 quando la notifica e' eseguita nei comuni con popolazione fino a centomila abitanti ed in lire 100 negli altri casi."

Art. 2

Con decreto del Ministro per il tesoro saranno apportate per l'esercizio 1947-48 le necessarie modificazioni nello stanziamento dei fondi sul capitolo del bilancio passivo del Ministero delle finanze.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addi' 20 marzo 1948 DE NICOLA DE GASPERI - PELLA - DEL VECCHIO Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addi' 26 aprile 1948 Atti del Governo, registro n. 19, foglio n. 197. - FRASCA
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