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093G0653

IT - Decreti Legislativi

093G0653

Modifiche alle tariffe d'estimo a norma dell'articolo 2 della legge 24 marzo 1993, n. 75. (DECRETO LEGISLATIVO 28 dicembre 1993 n. 568)

Premessa

Entrata in vigore del provvedimento: 1/1/1994. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Visto l' articolo 2 della legge 24 marzo 1993, n. 75 ; Visti i commi 1-bis e 1-ter dell'articolo 2 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75 ; Visto il decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 405 , convertito dalla legge 10 novembre 1993, n. 457 ; Viste le decisioni della commissione censuaria centrale emesse in data 4, 7, 11, 15 e 20 ottobre 1993; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 1993; Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro; EMANA il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modificazioni delle tariffe d'estimo delle unita' immobiliari urbane 1. Sono stabilite le tariffe d'estimo delle unita' immobiliari ur- bane, indicate nei prospetti annessi al presente decreto, rideterminate per effetto delle decisioni dalla commissione censuaria centrale, adottate ai sensi dell' articolo 2, commi 1-bis e 1-ter, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75 , e del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 405 , convertito dalla legge 10 novembre 1993, n. 457 .
2. Le tariffe d'estimo si applicano per l'anno 1994, salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge 23 gennaio 1993. n. 16, ((convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75 ,)) in ordine all'applicazione delle stesse tariffe dal 1 gennaio 1992.
3. L'Amministrazione finanziaria provvede all'inserimento negli atti catastali delle nuove rendite entro sessanta giorni dall'entrata in vigore delle tariffe rideterminate con il presente decreto.

Art. 2

Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il 1 gennaio 1994.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 28 dicembre 1993 SCALFARO CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri GALLO, Ministro delle finanze BARUCCI, Ministro del tesoro Visto, il Guardasigilli: CONSO

allegato

Parte di provvedimento in formato grafico
((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 27 agosto 1994, n. 515 , convertito con modificazioni dalla L. 28 ottobre 1994, n. 596 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "I prospetti annessi al presente decreto sostituiscono o integrano, relativamente alle categorie e classi catastali dei comuni in essi indicati, le tariffe d'estimo delle unita' immobiliari urbane di cui ai prospetti annessi al decreto legislativo n. 568 del 1993 .
Ha inoltre disposto (con l'art. 6, comma 3) che "Sono annullate, con ripristino di quelle precedentemente vigenti, le tariffe d'estimo indicate nei prospetti annessi al decreto n. 568 del 1993, relative ai comuni di San Marco in Lamis, sito in provincia di Foggia, zona censuaria prima, categoria A/1, classe unica; di Filignano, sito in provincia di Isernia, zone censuarie prima e seconda, categoria A/1, classe unica; di Santa Marina, sito in provincia di Salerno, zona censuaria prima, categoria A/1, classi da 1 a 5; di Moncalieri, sito in provincia di Torino, zona censuaria seconda, categoria C/4, classe unica; di Salzano, sito in provincia di Venezia, zona censuaria unica, categoria A/1, classe unica; di Crescentino, sito in provincia di Vercelli, zona censuaria prima, categoria A/1, classi 1, 2 e 3, e zona censuaria seconda, categoria A/1, classe unica; di Boiano, sito in provincia di Campobasso, zona censuaria seconda, categoria C/3, classe unica; di Monteiasi, sito in provincia di Taranto, zona censuaria seconda."
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