048U0618
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Autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti a concedere un mutuo all'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato. (DECRETO LEGISLATIVO 21 aprile 1948 n. 618)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 , con le modificazioni ad esso apportate dall' art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98 ; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Sulla proposta del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948;
Art. 1
La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere all'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato un mutuo di L. 120.000.000 per porto in grado di provvedere al soddisfacimento delle passivita' ed al normale andamento della gestione.
Art. 2
La somministrazione del mutuo avverra', su richiesta dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, entro un anno dalla data di concessione del finanziamento a rate non superiori a L. 10.000.000 mensili.
Decorso l'anno il mutuo sara' ridotto d'ufficio alla parte effettivamente somministrata.
Art. 3
L'ammortamento decorrera' dal 1 gennaio successivo all'integrale somministrazione del mutuo ed della scadenza del periodo di un anno di cui al secondo comma dell'articolo precedente.
La somma mutuata, aumentata degli interessi sulle somministrazioni parziali, sara' ammortizzata in 50 annualita' costanti all'interesse del 50%.
Le annualita' di ammortamento saranno corrisposte a rate semestrali posticipate, con prelevamento da parte della Cassa depositi e prestiti dai conti correnti cui al prime comma dell'art. 359 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165 , sull'edilizia popolare ed economica.
Art. 4
Lo Stato garantisce l'ammortamento del mutuo per capitale ed interessi.
Ove l'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato non sia in grado di soddisfare il suo debito alle scadenze stabilite, la Cassa depositi e prestiti, senza l'obbligo di preventiva escussione del debitore, dara' comunicazione dell'inadempienza al Ministero del tesoro, che provvedera' ad eseguire il pagamento delle rate scadute, aumentate degli interessi nella misura stabilita dall' art. 4 della legge 11 aprile 1935, n. 498 , rimanendo sostituito alla Cassa depositi e prestiti in tutte le ragioni di diritto, nei confronti dell'Istituto.
In seguito agli eventuali esborsi che saranno effettuati in applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi, sara' inoltre iscritta ipoteca legale a favore dello Stato su uno o su alcuni degli stabili di proprieta' dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato che offrano adeguata garanzia.
Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addi' 21 aprile 1948 DE NICOLA DE GASPERI - DEL VECCHIO - TUPINI Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addi' 4 giugno 1948 Atti del Governo, registro n. 21, foglio n. 34. - FRASCA