095G0106
095G0106
Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali. (DECRETO LEGISLATIVO 25 febbraio 1995 n. 77)
Art. 1
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 ))
Art. 2
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 ))
Art. 3
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 )) CAPO II CAPO II BILANCI E PROGRAMMAZIONE SEZIONE I IL BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE
Art. 4
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 ))
Art. 5
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 ))
Art. 6
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 ))
Art. 7
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 ))
Art. 8
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 ))
Art. 9
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 ))
Art. 10
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 ))
Art. 11
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 )) CAPO III CAPO II BILANCI E PROGRAMMAZIONE SEZIONE II ALLEGATI AL BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE
Art. 12
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 ))
Art. 13
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 ))
Art. 14
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 ))
Art. 15
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 )) CAPO IV CAPO II BILANCI E PROGRAMMAZIONE SEZIONE III COMPETENZE DEGLI ORGANI IN MATERIA DI BILANCI
Art. 16
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 ))
Art. 17
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 ))
Art. 18
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 ))
Art. 19
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 )) CAPO V CAPO III LA GESTIONE DEL BILANCIO SEZIONE I LE ENTRATE
Art. 20
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 ))
Art. 21
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 ))
Art. 22
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 ))
Art. 23
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 ))
Art. 24
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 ))
Art. 25
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 )) CAPO VI CAPO III LA GESTIONE DEL BILANCIO SEZIONE II LE SPESE
Art. 26
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 ))
Art. 27
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 ))
Art. 28
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 ))
Art. 29
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 )) CAPO VII CAPO III LA GESTIONE DEL BILANCIO SEZIONE III IL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE
Art. 30
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 ))
Art. 31
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 ))
Art. 32
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 )) CAPO VIII CAPO III LA GESTIONE DEL BILANCIO SEZIONE IV RESIDUI
Art. 33
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 ))
Art. 34
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 )) CAPO IX CAPO III LA GESTIONE DEL BILANCIO SEZIONE V PRINCIPI CONTABILI DI GESTIONE
Art. 35
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 ))
Art. 36
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 ))
Art. 37
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 ))
Art. 38
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 ))
Art. 39
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 ))
Art. 40
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 ))
Art. 41
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 )) CAPO X CAPO IV INVESTIMENTI SEZIONE I PRINCIPI GENERALI
Art. 42
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 ))
Art. 43
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 )) CAPO XI CAPO IV INVESTIMENTI SEZIONE II DISCIPLINA DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO DERIVANTI DAL RICORSO ALL'INDEBITAMENTO
Art. 44
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 ))
Art. 45
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 ))
Art. 46
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 ))
Art. 47
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 )) CAPO XII CAPO IV INVESTIMENTI SEZIONE III GARANZIE DELL'AMMORTAMENTO DEI MUTUI E DEI PRESTITI
Art. 48
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 ))
Art. 49
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 )) CAPO XIII CAPO V IL SERVIZIO DI TESORERIA SEZIONE I PRINCIPI GENERALI
Art. 50
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 ))
Art. 51
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 ))
Art. 52
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 ))
Art. 53
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 ))
Art. 54
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 ))
Art. 55
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 )) CAPO XIV CAPO V IL SERVIZIO DI TESORERIA SEZIONE II ATTIVITA' CONNESSE ALLA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE
Art. 56
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 ))
Art. 57
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 )) CAPO XV CAPO V IL SERVIZIO DI TESORERIA SEZIONE III ATTIVITA' CONNESSE AL PAGAMENTO DELLE SPESE
Art. 58
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 ))
Art. 59
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 ))
Art. 60
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 ))
Art. 61
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 ))
Art. 62
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 )) CAPO XVI CAPO V IL SERVIZIO DI TESORERIA SEZIONE IV DELLE ATTIVITA' CONNESSE ALLA CUSTODIA DI TITOLI E VALORI
Art. 63
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 )) CAPO XVII CAPO V IL SERVIZIO DI TESORERIA SEZIONE V ADEMPIMENTI E VERIFICHE CONTABILI
Art. 64
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 ))
Art. 65
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 ))
Art. 66
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 ))
Art. 67
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 )) CAPO XVIII CAPO V IL SERVIZIO DI TESORERIA SEZIONE VI ANTICIPAZIONI DI TESORERIA
Art. 68
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 )) CAPO XIX CAPO VI RILEVAZIONE E DIMOSTRAZIONE DEI RISULTATI DI GESTIONE
Art. 69
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 ))
Art. 70
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 ))
Art. 71
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 ))
Art. 72
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 ))
Art. 73
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 ))
Art. 74
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 ))
Art. 75
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 )) CAPO XX CAPO VII RISANAMENTO FINANZIARIO SEZIONE I PRINCIPI GENERALI
Art. 76
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 ))
Art. 77
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 ))
Art. 78
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 ))
Art. 79
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 ))
Art. 80
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 ))
Art. 81
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 ))
Art. 82
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 ))
Art. 83
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 ))
Art. 84
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 )) CAPO XXI CAPO VII RISANAMENTO FINANZIARIO SEZIONE II ATTIVITA' DELL'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE
Art. 85
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 ))
Art. 86
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 ))
Art. 87
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 ))
Art. 88
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 ))
Art. 89
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 ))
Art. 90
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 ))
Art. 90-bis
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 )) CAPO XXII CAPO VII RISANAMENTO FINANZIARIO SEZIONE III IPOTESI DI BILANCIO STABILMENTE RIEQUILIBRATO
Art. 91
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 ))
Art. 92
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 ))
Art. 93
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 )) CAPO XXIII CAPO VII RISANAMENTO FINANZIARIO SEZIONE IV PRESCRIZIONI E LIMITI CONSEGUENTI AL RISANAMENTO DELL'ENTE LOCALE
Art. 94
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 ))
Art. 95
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 ))
Art. 96
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 ))
Art. 97
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 ))
Art. 98
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 ))
Art. 99
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 )) CAPO XXIV CAPO VIII REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Art. 100
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 ))
Art. 101
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 ))
Art. 102
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 ))
Art. 103
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 ))
Art. 104
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 ))
Art. 105
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 ))
Art. 106
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 ))
Art. 107
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 )) CAPO XXV CAPO IX DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE SEZIONE I NORME DI CARATTERE GENERALE
Art. 108
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 ))
Art. 109
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 ))
Art. 110
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 ))
Art. 111
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 ))
Art. 112
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 ))
Art. 113
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 )) CAPO XXVI CAPO IX DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE SEZIONE II NORME DI CONTABILITA'
Art. 114
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 ))
Art. 115 - (Tempi di applicazione)
(Tempi di applicazione) 1. Le disposizioni relative alla struttura del bilancio di previsione contenute nel capo secondo si applicano a partire dall'esercizio finanziario 1996.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 71 si applicano, fatta salva la facolta' di anticipazione, con la seguente gradualita':
a) anno 1996 per i comuni con popolazione da 100.000 abitanti in poi, con esclusione dei comuni capoluogo di provincia compresi nelle aree metropolitane previste dall' articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142 ;
b) anno 1997 comuni con popolazione da 40.000 a 99.999 abitanti e comuni capoluogo di provincia esclusi a norma della lettera a);
c) anno 1998 comuni con popolazione da 5.000 a 39.999 abitanti;
d) anno 1999 comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti; (2)(18a)(19) ((20)) 3. Ai fini di cui al comma 2 per le citta' metropolitane vale l'anno fissato per i comuni di pari dimensione demografica. per le provincie vale l'anno fissato per il comune capoluogo, per le unioni di comuni vale l'anno fissato per il comune di maggiore dimensione partecipante all'unione e per le comunita' montane vale l'anno fissato per il comune totalmente montano di maggiore dimensione facente parte della comunita'.
3-bis. In deroga all'art. 31, per il primo anno di applicazione dei nuovi modelli e schemi di bilancio, di cui all'art. 114, l'avanzo di amministrazione deve essere prioritariamente utilizzato per la reiscrizione dei residui passivi perenti.
------------------ AGGIORNAMENTO (2) Il D.L. 27 ottobre 1995, n. 444 convertito con modificazioni dalla
L. 20 dicembre 1995, n. 539 ha disposto (con l'art. 8, comma 1, lettera d))che " le disposizioni relative alla struttura del bilancio di previsione degli enti locali e quelle relative al conto economico, al conto del bilancio, al conto del patrimonio e al conto del tesoriere si applicano a partire dall'esercizio 1997.
Conseguentemente le scadenze previste per l'applicazione della disciplina del conto economico di cui al comma 2 dell'articolo 115 del decreto legislativo n. 77 del 1995 sono cosi' prorogate:
1) anno 1997 per i comuni con popolazione da 100.000 abitanti in
poi, con esclusione dei comuni capoluogo di provincia compresi nelle aree metropolitane previste dall' articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142 ;
2) anno 1998 per i comuni con popolazione da 40.000 a 99.999
abitanti e comuni capoluogo di provincia esclusi a norma del n. 1);
3) anno 1999 per i comuni con popolazione da 5.000 a 39.999
abitanti;
4) anno 2000 per i comuni con popolazione inferiore a 5.000
abitanti". -------------- AGGIORNAMENTO (18a)
Il D.L. 27 ottobre 1995, n. 444 convertito con modificazioni dalla L. 20 dicembre 1995, n. 539 come modificato dalla L. 23 dicembre 2000, n. 388 lettera d) ha disposto (con l'art. 8, comma 1, lettera d)) che "le disposizioni relative alla struttura del bilancio di previsione degli enti locali e quelle relative al conto economico, al conto del bilancio, al conto del patrimonio e al conto del tesoriere si applicano a partire dall'esercizio 1997. Conseguentemente le scadenze previste per l'applicazione della disciplina del conto economico di cui al comma 2 dell'articolo 115 del decreto legislativo n. 77 del 1995 sono cosi' prorogate: 1) anno 1997 per i comuni con popolazione da 100.000 abitanti in poi, con esclusione dei comuni capoluogo di provincia compresi nelle aree metropolitane previste dall' articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142 ; 2) anno 1998 per i comuni con popolazione da 40.000 a 99.999 abitanti e comuni capoluogo di provincia esclusi a norma del n. 1); 3) anno 1999 per i comuni con popolazione da 5.000 a 39.999 abitanti; 4) anno 2000 per i comuni con popolazione da 3.000 a 4.999 abitanti; 4-bis) anno 2001 per i comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti."
------------------- AGGIORNAMENTO (19)
Il D.L. 27 ottobre 1995, n. 444 , convertito con modificazioni dalla L. 20 dicembre 1995, n. 539 come modificato dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289 ha disposto (con l'art. 8, comma 1, lettera d)) che "le scadenze previste per l'applicazione della disciplina del conto economico di cui al comma 2 dell'articolo 115 del decreto legislativo n. 77 del 1995 sono cosi' prorogate:
1) anno 1997 per i comuni con popolazione da 100.000 abitanti in poi, con esclusione dei comuni capoluogo di provincia compresi nelle aree metropolitane previste dall' articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142 ;
2) anno 1998 per i comuni con popolazione da 40.000 a 99.999 abitanti e comuni capoluogo di provincia esclusi a norma del n. 1);
3) anno 1999 per i comuni con popolazione da 5.000 a 39.999 abitanti;
4) anno 2003 per i comuni con popolazione da 3.000 a 4.999 abitanti;
4-bis) anno 2004 per i comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti.
------------------
AGGIORNAMENTO (20)
La L. 30 dicembre 2004, n. 311 ha disposto (con l'art. 1, comma 539) che "I termini previsti per l'applicazione della disciplina del conto economico, di cui al comma 2 dell'articolo 115 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 , sono differiti all'anno 2004 e all'anno 2006, rispettivamente per i comuni di cui ai numeri 4) e 4-bis) del comma 1, lettera d), dell'articolo 8 del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444 , convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539 ."
Art. 116 - (Completamento degli inventari e ricostruzione dello stato patrimoniale)
(Completamento degli inventari e ricostruzione dello stato patrimoniale) 1. Gli enti locali provvedono al completamento degli inventari ed alla ricostruzione degli stati patrimoniali entro il 31 dicembre del 1995, con esclusione dei beni mobili non registrati per i quali il termine e' fissato al 31 dicembre 1996. ((2))
----------------
AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 27 ottobre 1995, n. 444 convertito con modificazioni dalla L. 20 dicembre 1995, n. 539 ha disposto (con l'art. 8, comma 1, lettera c)) che " il termine del 31 dicembre 1995 previsto dall' articolo 116 del decreto legislativo n. 77 del 1995 , per il completamento degli inventari e la ricostruzione degli stati
patrimoniali, e' prorogato al 31 maggio 1996."
Art. 117 - (Gradualita' di ammortamento dei beni)
(Gradualita' di ammortamento dei beni) (( 1. L'applicazione delle prescrizioni di cui all'articolo 9
decorre dall'anno 2000. A tal fine gli enti locali iscrivono nell'apposito intervento di ciascun servizio l'importo dell'ammortamento accantonato per i beni relativi con la seguente gradualita' del valore calcolato con i criteri di cui all'articolo 71: a) per il 2000 il 6 per cento del valore; b) per il 2001 il 12 per cento del valore; c) per il 2002 il 18 per cento del valore;
d) per il 2003 il 24 per cento del valore. )) 2. In fase di prima applicazione dell'articolo 116 i beni mobili
non registrati acquisiti dall'ente da oltre un quinquennio possono essere considerati, con modalita' definite dal regolamento di contabilita', interamente ammortizzati.
-----------------
AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 27 ottobre 1995, n. 444 convertito con modificazioni dalla L. 20 dicembre 1995, n. 539 ha disposto (con l'art. 8, comma 1, lettera e)) che " la gradualita' nell'ammortamento di beni patrimoniali di cui al comma 1 dell'articolo 117 del decreto legislativo n. 77 del 1995 e' cosi' modificata:
1) per il 1997 il 6 per cento del valore;
2) per il 1998 il 12 per cento del valore;
3) per il 1999 il 18 per cento del valore;
4) per il 2000 il 24 per cento del valore"
CAPO XXVII CAPO IX DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE SEZIONE III NORME SUL SERVIZIO DI TESORERIA
Art. 118 - (Servizi di tesoreria affidati a soggetti non abilitati)
(Servizi di tesoreria affidati a soggetti non abilitati) 1. I soggetti diversi da quelli abilitati a norma dell'articolo 50 a gestire il servizio di tesoreria conservano l'incarico sino alla prima scadenza dello stesso senza possibilita' di rinnovo.
CAPO XXVIII CAPO IX DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE SEZIONE IV NORME SUL RISANAMENTO FINANZIARIO DEGLI ENTI LOCALI
Art. 119
(( (Determinazione delle medie nazionali per classi demografiche delle risorse di parte corrente e della consistenza delle piante organiche).
1. Con decreto a cadenza triennale a decorrere dal 1997 il Ministro dell'interno individua le medie nazionali annue, per classe demografica per i comuni ed uniche per le province, delle risorse di parte corrente di cui all'art. 91, comma 4. Per il 1995 e per il 1996 le medie nazionali annue sono individuate con decreto del Ministro dell'interno da emanarsi entro il 31 dicembre 1996.
2. A decorrere dal 1997 e con cadenza triennale il Ministro dell'interno individua con proprio decreto la media nazionale per classe demografica della consistenza delle piante organiche per comuni e province ed i rapporti medi dipendenti-popolazione per classe demografica, validi per gli enti in condizione di dissesto.
3. Per il triennio 1994-1996 i rapporti medi, dipendenti-popolazione,validi per gli enti in condizione di dissesto, sono i seguenti:
COMUNI
rapporto medio
Fascia demografica dipendenti/popolazione
- -
fino a 999 abitanti 1/95
da 1.000 a 2.999 abitanti 1/100
da 3.000 a 9.999 abitanti 1/105
da 10.000 a 59.999 abitanti 1/95
da 60.000 a 249.999 abitanti 1/80
oltre 249.999 abitanti 1/60
PROVINCE
rapporto medio
Fascia demografica dipendenti/popolazione
- -
fino a 299.999 abitanti 1/520
da 300.000 a 499.999 abitanti 1/650
da 500.000 a 999.999 abitanti 1/830
da 1.000.000 a 2.000.000 abitanti 1/770
oltre 2.000.000 abitanti 1/1000
4. In ogni caso agli enti spetta un numero di dipendenti non
inferiore a quello spettante agli enti di maggiore dimensione della fascia demografica precedente.
5. I rapporti medi dipendenti-popolazione di cui al comma 3 si applicano anche agli enti locali che hanno dichiarato in precedenza il dissesto finanziario e non hanno ottenuto alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo l'approvazione da parte del Ministro dell'interno dell'ipotesi di bilancio riequilibrato.
Art. 120 - (Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1993, n. 378)
(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1993, n. 378) 1. Ove nel decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1993, n.
378 , si faccia riferimento all' articolo 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144 , od all' articolo 21 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8 , convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68 , il riferimento deve intendersi al capo settimo del presente testo di legge. 2. Ove nel decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1 si faccia riferimento all' articolo 12-bis del decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 6 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 80 , il riferimento deve intendersi all'articolo 37 del presente testo di legge. (( 3. Al decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1993, n. 378 , sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 2 dell'art. 2 e' abrogato;
b) all'art. 4 sono apportate le seguenti modifiche:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
" 1. Valgono per i commissari straordinari liquidatori le disposizioni in materia di incompatibilita' stabilite dall' art. 102 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 , per i revisori dei conti degli enti locali.";
2) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
" 2. Il commissario straordinario liquidatore, per i comuni fino a 5.000 abitanti, o i componenti della commissione straordinaria di liquidazione, per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e per le province, sono nominati fra funzionari dotati di una idonea esperienza nel campo finanziario e contabile in servizio o in quiescenza degli uffici centrali e periferici del Ministero dell'interno, del Ministero del tesoro e del Ministero delle finanze, fra i segretari ed i ragionieri comunali e provinciali particolarmente esperti, anche in quiescenza, fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili, gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e gli iscritti nell'albo dei ragionieri.";
3) il primo periodo del comma 7 e' sostituito dai seguenti:
"Il compenso spettante al commissario ed ai componenti della commissione, a carico della gestione della liquidazione con prelazione nei confronti degli altri crediti, e' determinato in via generale con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, il quale tiene conto della situazione demografica dell'ente, del numero dei creditori e del valore dei debiti liquidati, garantendo comunque un compenso minimo. Al commissario ed ai componenti della commissione spettano inoltre i rimborsi di spesa previsti secondo le disposizioni vigenti dei dirigenti dello Stato.";
4) il comma 8 e' sostituito dai seguenti:
" 8. Gli amministratori, il segretario ed i dipendenti dell'ente locale dissestato sono tenuti a prestare all'organo straordinario di liquidazione ed ai suoi componenti la massima collaborazione, consentendo l'accesso agli atti dell'ente locale, consegnando atti o copie secondo le richieste ed effettuando tutte le operazioni previste per legge o richieste ai fini della liquidazione. Delle omissioni gli amministratori, il segretario ed i dipendenti dell'ente locale assumono responsabilita' personale.
8-bis. Gli amministratori ed il segretario dell'ente locale dissestato sono tenuti a fornire all'organo straordinario di liquidazione locali, attrezzature e personale congrui rispetto alla dimensione dell'ente ed all'ammontare della liquidazione, nelle quantita' richieste dall'organo straordinario stesso. Quest'ultimo puo' retribuire eventuali prestazioni straordinarie effettivamente rese dal personale dell'ente locale sino ad un massimo di trenta ore mensili, facendo gravare l'onere sulla liquidazione.
8-ter. Nel caso in cui l'assegnazione di personale sia documentalmente impossibile o il personale assegnato non idoneo ad insindacabile giudizio dell'organo straordinario di liquidazione, quest'ultimo puo', anche ai fini del comma 12 dell'art. 6, incaricare professionisti o funzionari pubblici, in servizio o in quiescenza, ovvero assumere personale in possesso dei requisiti corrispondenti alle mansioni da svolgere con contratto di lavoro a tempo determinato, con onere a carico della liquidazione. Per i trattamenti economici si applica il regime giuridico di prelazione previsto per i compensi spettanti all'organo straordinario di liquidazione.
8-quater. Ai componenti dell'organo straordinario di liquidazione e' consentito, per l'espletamento della propria funzione, l'uso del mezzo proprio, a condizione che essi provvedano a stipulare la polizza assicurativa prevista dall' art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44 , con onere a carico della liquidazione.";
c) al comma 1 dell'art. 5 la lettera c) e' soppressa;
d) al comma 1 dell'art. 5 le lettere n) e p) sono sostituite dalle seguenti:
" n) predisposizione del piano di rilevazione della massa passiva e di un successivo piano di estinzione, includendo anche le passivita' accertate successivamente al piano di rilevazione dei debiti;
p) liquidazione e pagamento dei residui debiti, fino alla concorrenza della massa attiva realizzata;";
e) dopo il comma 1 dell'art. 5 e' aggiunto il seguente:
"1-bis. Non compete all'organo straordinario di liquidazione l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata ed ai mutui passivi gia' attivati per investimenti, ivi compreso il pagamento delle relative spese.";
f) dopo l'art. 5 e' inserito il seguente:
"Art. 5-bis (Piano di rilevazione della massa passiva). - 1. Il piano di rilevazione della massa passiva si compone di due parti: la massa passiva, ivi compresi gli oneri di liquidazione, e i debiti esclusi, allegati al piano stesso. Si conclude con la proposta di riparto.
2. Fanno parte della massa passiva:
a) le somme di cui alla lettera a) del comma 3 dell'art. 6 del presente decreto;
b) i crediti dell'ente di cui al comma 7, ultimo periodo, dell'art. 6 del presente decreto;
c) i debiti di cui alle lettere b) , c) , d) , e) , f) , g) e h) di cui all'art. 87, comma 3, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 .
3. Le schede di rilevazione delle singole partite debitorie devono contenere almeno:
a) le generalita' identificative del creditore;
b) l'importo del debito distinto per capitale ed accessori;
c) l'oggetto dell'obbligazione e l'epoca in cui e' sorta la stessa;
d) il tipo e gli estremi del documento che comprova il credito.
Per le passivita' derivanti da forniture di beni e servizi, l'attestazione reca anche una valutazione sulla congruita' della prestazione resa, ove cio' sia possibile sulla base degli elementi disponibili.
4. I medesimi elementi di cui al comma 3 devono essere richiesti per la presentazione delle domande di inserimento nel piano di rilevazione di cui all' art. 87, comma 3, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 .";
g) all'art. 6 sono apportate le seguenti modifiche:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Piano di estinzione";
2) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Il piano di estinzione si compone di tre parti: la massa attiva, la massa passiva, ivi compresi gli oneri di liquidazione, e i debiti esclusi, allegati al piano stesso. Si conclude con la proposta di riparto.";
3) al comma 2 la lettera f) e' sostituita dalla seguente: " f) il ricavato della vendita di beni immobili, se ed in quanto necessaria, tenuto conto degli introiti di cui alle lettere g) e h);";
4) al comma 2 la lettera g) e' sostituita dalla seguente: " g) il ricavato del mutuo a carico dello Stato;";
5) al comma 3 sono abrogate le lettere c), d) ed e), e la lettera b) e' sostituita dalla seguente: " b) i debiti di cui alle lettere b) , c) , d) , e) , f) , g) e h) dell'art. 87, comma 3, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 .";
6) al comma 5 la lettera e) e' sostituita dalla seguente: " e) i debiti fuori bilancio maturati entro il 12 giugno 1990, non riconosciuti dal consiglio dell'ente entro il 15 luglio 1991 o dall'organo straordinario di liquidazione;" e la lettera g) e' abrogata;
7) il comma 6 e' abrogato;
h) all'art. 9 sono apportate le seguenti modifiche:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Procedure della formazione del piano di rilevazione della massa passiva";
2) il comma 5 e' abrogato;
i) dopo l'art. 9 e' inserito il seguente:
"Art. 9-bis (Adempimenti dell'ente locale relativi alla massa passiva). - 1. L'ente locale e' tenuto agli adempimenti previsti dall' art. 87, comma 4, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 .
2. L'ente e' tenuto ad effettuare accurata revisione di tutti i residui dell'esercizio precedente a quello relativo all'ipotesi di bilancio, compresi quelli a destinazione vincolata, risultanti dal conto consuntivo o dal verbale di chiusura, nel caso non sia scaduto il termine per la redazione del conto.
3. L'ente dissestato e' altresi' tenuto a trasmettere all'organo di liquidazione, entro il predetto termine di 30 giorni dall'insediamento, l'elenco dei beni patrimoniali disponibili, con l'indicazione delle eventuali cause di inalienabilita' specificamente riferite ai singoli beni, al fine dell'eventuale alienazione da parte dell'organo straordinario di liquidazione.";
l) l'art. 10 e' sostituito dal seguente:
"Art. 10 (Contenuto e forma del piano di estinzione). - 1. Il piano di estinzione e' costituito dalle passivita' e dalle attivita' inserite nel piano di rilevazione e da quelle accertate successivamente all'esecutivita' del predetto piano, ed e' redatto con i medesimi criteri utilizzati per quest'ultimo, sia ai fini dell'ammissibilita' dei debiti, sia al fine della formazione della massa attiva.
2. Il piano di estinzione si conclude con la proposta di riparto della massa attiva disponibile fra i creditori, detratti gli oneri di liquidazione ed i debiti finanziati con entrate vincolate a norma di legge. Per la quota che residua dalla liquidazione totale dei creditori degli enti e' prevista la restituzione all'ente stesso per la sola parte rinveniente da componenti della massa attiva originariamente di proprieta' dell'ente locale, fatta esclusione del mutuo concesso in funzione dello stato di dissesto e comunque riducendo prioritariamente il mutuo stesso di un importo pari alla quota residua. In caso di massa attiva insufficiente e' previsto il riparto proporzionale alla massa passiva.
3. Al piano di estinzione sono allegati i provvedimenti di diniego, e relativa documentazione, eventualmente adottati nei confronti di richieste pervenute successiva mente al piano di rilevazione, e ritenute non inseribili nella massa passiva, in quanto non rientranti nelle fattispecie di cui al comma 3 dell'art. 6 del presente decreto.";
m) all'art. 11 sono apportate le seguenti modifiche:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Gestione della liquidazione delle passivita' contenute nel piano di rilevazione e formazione del piano di estinzione";
2) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
" 2. L'organo straordinario di liquidazione, in esecuzione del piano, attua con sollecitudine tutti i provvedimenti necessari all'acquisizione delle entrate e quelli per il pagamento della massa passiva ammessa alla liquidazione, ed in primo luogo assume il mutuo con la Cassa depositi e prestiti per l'importo indicato nel piano.";
3) Il comma 4 e' sostituito dal seguente:
" 4. L'organo straordinario della liquidazione provvede al pagamento dei residui passivi non vincolati e dei debiti fuori bilancio. Per i debiti di cui alla lettera c) dell'art. 87, comma 3, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 , acquisisce preventivamente il provvedimento di estinzione della procedura esecutiva.";
4) dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:
"7-bis. L'organo straordinario di liquidazione provvede a pagare gli acconti per le passivita' inserite nel piano di rilevazione entro 30 giorni dall'erogazione del mutuo di cui al comma 2 del presente articolo, utilizzando altresi' le ulteriori attivita' acquisite, se necessarie per il completo soddisfo dei creditori.
7-ter. La determinazione degli acconti, fatte salve le cause di prelazione accertate, avviene accantonando le somme necessarie per garantire il pagamento, nella medesima percentuale dei debiti inseriti nel piano, dei debiti esclusi dal piano di rilevazione.";
n) al comma 2 dell'art. 12, dopo le parole: "entro il termine del 15 luglio 1991" sono inserite le seguenti: "o dall'organo straordinario di liquidazione";
o) all'art. 14 sono apportate le seguenti modifiche:
1) al comma 4 la lettera c) e' sostituita dalla seguente: " c) sulla base delle norme di legge relative al personale dipendente in eccedenza;";
2) alla lettera e) del comma 4 dopo le parole: "Cassa depositi e prestiti" sono inserite le seguenti: "e con altri soggetti esercenti attivita' creditizia";
3) la lettera d) del comma 5 e' soppressa;
p) l'art. 15 e' sostituito dal seguente:
"Art. 15 (Rideterminazione della pianta organica e mobilita' del personale). - 1. L'ente locale provvede alla rideterminazione della pianta organica ed al collocamento in disponibilita' del personale eccedente in base alle disposizioni di legge vigenti in materia.
L'ente locale e' tenuto al pagamento degli emolumenti spettanti ai dipendenti posti in disponibilita' dalla data della deliberazione e per tutta la durata della disponibilita', fermo restando il diritto al rimborso da parte dello Stato, su richiesta dell'ente da presentarsi entro 60 giorni dalla cessazione dello stato di disponibilita'.". ))
Art. 121
(( (Procedure di risanamento finanziario in corso).
1. Le disposizioni relative al risanamento degli enti locali dissestati contenute nel presente decreto legislativo si applicano anche agli enti locali che abbiano gia' dichiarato lo stato di dissesto per i quali, al momento dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo, non sia intervenuta l'approvazione dell'ipotesi di bilancio. Per tali enti il consiglio presenta entro tre mesi l'ipotesi di bilancio ai sensi dell'art. 91. Lo stato di dissesto perdura sino al 31 dicembre dell'anno in cui interviene l'approvazione dell'ipotesi di bilancio o sino al termine previsto dall'art. 95, comma 1, se tale periodo di tempo sia maggiore.
2. Le disposizioni relative al risanamento degli enti locali dissestati contenute nel presente decreto legislativo, ad eccezione di quelle di cui alla sezione terza del capo settimo, si applicano anche agli enti locali per i quali al momento dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo sia intervenuta l'approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato. Per tali enti, in deroga a quanto disposto dall'art. 123, continuano ad applicarsi le disposizioni relative all'ipotesi di bilancio recate dall' art. 21 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8 , convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68 .
3. In deroga a quanto disposto dall'art. 123, agli enti locali per i quali al momento dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo sia intervenuta l'approvazione del piano di risanamento, continuano ad applicarsi le disposizioni relative al piano di risanamento recate dall' art. 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144 .
4. La disposizione di cui all'art. 95, comma 1, relativa alla durata del risanamento si applica anche agli enti locali di cui ai commi 2 e 3. I medesimi enti sono tenuti, ove non avessero adempiuto, alla presentazione, entro il 30 giugno 1996, delle certificazioni previste dall' art. 44 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 , relativamente agli anni 1994 e precedenti.
5. Per tutta la durata del dissesto determinata con i criteri dei commi 1 e 4 permangono gli obblighi relativi all'attivazione delle entrate proprie di cui all'art. 84.
6. Per i soli enti locali che hanno dichiarato il dissesto ai sensi dell' art. 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144 , e per i quali non sia intervenuta l'appro vazione dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, il Ministro dell'interno, su parere della Commissione di ricerca per la finanza locale, autorizza misure straordinarie, anche in deroga alle norme vigenti, per il raggiungimento dell'equilibrio, comunque senza oneri a carico dello Stato. CAPO XXIX CAPO IX DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE SEZIONE V NORME SULLA REVISIONE ECONOMICO CONTABILE
Art. 122 - (Prima applicazione delle norme recate dall'articolo 107)
(Prima applicazione delle norme recate dall'articolo 107) 1. Sino alla emanazione del decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 107, comma 1, valgono quali limiti massimi del compenso base quelli fissati dall'articolo 2 del decreto del Ministro dell'interno del 4 ottobre 1991 recante determinazione del trattamento economico massimo attribuibile ai revisori dei conti nominati dai consigli degli enti locali, pubblicato nella G.U. n. 245 del 18 ottobre 1991 .
Nota all'art. 122:
- Il testo dell'art. 2 del decreto del Ministro dell'interno del 4 ottobre 1991 e' il seguente:
"Art. 2. - Il trattamento economico annuo lordo massimo attribuibile ai singoli revisori dei conti dei comuni e delle amministrazioni provinciali, ai sensi dell' art. 6-quinquies del decreto-legge n. 6 del 12 gennaio 1991 , convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80 del 15 marzo 1991 , e' il seguente:
COMUNI
Comuni sino a 100 abitanti ............... 1.500.000 Comuni da 101 a 200 abitanti ............... 1.600.000 Comuni da 201 a 300 abitanti ............... 1.700.000 Comuni da 301 a 400 abitanti ............... 1.800.000 Comuni da 401 a 500 abitanti ............... 2.000.000 Comuni da 501 a 1.000 abitanti ............... 2.500.000 Comuni da 1.001 a 2.000 abitanti ............... 3.000.000 Comuni da 2.001 a 3.000 abitanti ............... 4.000.000 Comuni da 3.001 a 5.000 abitanti ............... 5.000.000 Comuni da 5.001 a 10.000 abitanti ............... 6.000.000 Comuni da 10.001 a 20.000 abitanti ............... 8.000.000 Comuni da 20.001 a 60.000 abitanti ............... 10.000.000 Comuni da 60.001 a 100.000 abitanti ............... 12.000.000 Comuni da 100.001 a 250.000 abitanti ............... 14.000.000 Comuni da 250.001 a 500.000 abitanti ............... 17.000.000 oltre 500.000 abitanti ............... 20.000.000 AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI
Province con popolazione sino a 400.000 abitanti 17.000.000
Province con popolazione superiore a 400.000 abitanti 20.000.000.". CAPO XXX CAPO IX DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE SEZIONE VI NORME FINALI
Art. 123 - (Abrogazione di norme)
(Abrogazione di norme) 1. Sono abrogate le seguenti norme:
a) gli articoli da 166 a 174 e gli articoli da 179 a 181 del
Regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 297 ;
b) gli articoli 96 e 147 del Testo Unico della legge comunale e
provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 ;
c) l' articolo 1, comma 4 , e l' articolo 12, comma 1, del decreto- legge 29 dicembre 1977, n. 946 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 43 ;
d) l' articolo 2 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702 ,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 1979, n. 3 ;
e) (( gli articoli 5 e 6 della legge 21 dicembre 1978, n. 843 ; )) f) il decreto del Presidente della Repubblica n. 421 del 19 giugno
1979 ;
g) l' articolo 15 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38 , e
l'articolo 5, comma 1, della legge di conversione 23 aprile 1981, n. 153;
h) l' articolo 1-quater, dal comma 3 al comma 11 , l' articolo 3,
comma 6 , e l' articolo 3 bis del decreto-legge 28 febbraio 1983,
n. 55 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131 ;
i) l' articolo 1-bis del decreto-legge 1 luglio 1986, n. 318 ,
convertito, con modificazioni dalla legge 9 agosto 1986, n. 488 ;
l) l' articolo 1, comma 1 , l' articolo 1-bis e l' articolo 9 del
decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440 ;
m) l' articolo 4, commi 9 e 10, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155 ;
n) l' articolo 22, comma 1 , l' articolo 23 , l' articolo 25 e
l' articolo 27 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 ,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144 ;
o) l' articolo 1, comma 2 , e l' articolo 13, comma 1 , 2 e 2-bis, del
decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38 ;
p) l' articolo 6-quinquies, commi 1 , 2 , 4 , 5 e 6 , l' articolo 8-bis ,
l' articolo 12-bis, commi 4 , 5 , 6 e 7 , e l' articolo 13 del
decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 6 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 80 ; (( q) l'art. 11, commi 1 e 1-bis, limitatamente alle disposizioni concernenti comuni, province e comunita' montane, e l' art. 21 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8 , convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68 ; )) 2. Sono da intendersi abrogate tutte le disposizioni non compatibili con i principi e le norme contenute nel presente decreto legislativo.
Art. 124 - (Entrata in vigore)
(Entrata in vigore) 1. Le norme contenute nel presente decreto legislativo entrano in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 25 febbraio 1995 SCALFARO DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri BRANCACCIO, Ministro dell'interno FANTOZZI, Ministro delle finanze Visto, il Guardasigilli: MANCUSO