Monitoring Gesetzessammlung

092G0322

IT - Decreti Legislativi

092G0322

Armonizzazione delle disposizioni della legge 8 giugno 1990, n. 142, con l'ordinamento della regione Valle d'Aosta. (DECRETO LEGISLATIVO 27 aprile 1992 n. 282)

Premessa

Entrata in vigore del decreto: 31/5/1992 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Visto l' art. 62 della legge 8 giugno 1990, n. 142 ; Vista la proposta della commissione paritetica di cui all' art. 3 della legge 5 agosto 1981, n. 453 ; Acquisito il parere della commissione parlamentare per le questioni regionali di cui all' art. 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 , e successive integrazioni; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 aprile 1992; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per le riforme istituzionali e gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell'interno; E M A N A il seguente decreto legislativo:

Art. 1

1. Le disposizioni della legge 8 giugno 1990, n. 142 , si applicano nella regione Valle d'Aosta, con gli adattamenti e le limitazioni stabiliti dal presente decreto, ai sensi dell'art. 62 della legge medesima.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L' art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Il testo dell' art. 62 della legge n. 142/1990 (Ordinamento delle autonomie locali) e' il seguente:
"Art. 62 (Delega al Governo per la regione Valle d'Aosta). - 1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 2, il Governo e' delegato ad emanare per la regione Valle d'Aosta, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all' art. 3 della legge 5 agosto 1981, n. 453 , uno o piu' decreti aventi valore di legge ordinaria per armonizzare le disposizioni della presente legge con l'ordinamento della regione medesima.
2. Le norme di cui al comma 1 debbono tener conto delle particolari condizioni di autonomia attribuita alla regione".
- Il testo dell' art. 3 della legge n. 453/1981 , che ha delegato il Governo ad emanare decreti aventi forza di legge ordinaria per completare il trasferimento delle funzioni alla regione Valle d'Aosta, e' il seguente: "Le norme delegate previste dai precedenti articoli sono ema- nate con decreto del Presidente della Repubblica, previa approvazione del Consiglio dei Ministri, su proposta di una commissione paritetica formata da tre rappresentanti del Governo, designati dal Consiglio dei Ministri, e da tre rappresentanti della regione, eletti dal consiglio regionale, e sentita la commissione parlamentare per le questioni regionali di cui all' art. 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 , e successive integrazioni".
- Il testo dell' art. 52 della legge n. 62/1953 (Costituzione e funzionamento degli organi regionali) e' il seguente:
"Art. 52 (Commissione parlamentare per le questioni regionali). -
La commissione parlamentare per le questioni regionali prevista dall' art. 126, quarto comma, della Costituzione , e' composta di quindici deputati e quindici senatori designati dalle due Camere con criteri di proporzionalita'.
Essi rimangono in carica per la durata delle legislature delle rispettive Camere.
La commissione elegge nel proprio seno un presidente, due vicepresidenti e due segretari.
I membri della commissione non possono partecipare alle sedute in cui siano discusse questioni della regione nei cui collegi siano stati eletti. Essi sono sostituiti di volta in volta da deputati e senatori all'uopo designati dai Presidenti delle rispettive Camere".
Nota all' art. 1:
- La legge n. 142/1990 contiene disposizioni di carattere generale sull'ordinamento delle autonomie locali.
Il testo del relativo art. 62 e' riportato in nota alle premesse.

Art. 2

1. Ai sensi e per gli effetti della norma soppressiva della provincia di Aosta, di cui all' art. 1, comma secondo, del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 545 , le funzioni e i compiti che le disposizioni della legge 8 giugno 1990, n. 142 , attribuiscono alla provincia competono alla regione, in quanto non siano gia' compresi nelle attribuzioni della medesima, secondo quanto previsto dallo statuto speciale e dalle altre vigenti disposizioni; in tale ambito la regione si sostituisce alla provincia nei rapporti intersoggettivi.
2. Le altre disposizioni della legge n. 142 del 1990 relative all'ordinamento della provincia non trovano applicazione nella Valle d'Aosta, salvi i provvedimenti che la regione puo' adottare nell'esercizio delle proprie competenze.
3. Per quanto attiene alle funzioni di cui al comma 1, si applicano in materia finanziaria le disposizioni dell' art. 10 della legge 26 novembre 1981, n. 690 .
Note all'art. 2:
- Il testo dell' art. 1, comma 2, del D.L.L. n. 545/1945 (Ordinamento amministrativo della Valle d'Aosta) e' il seguente: "La provincia di Aosta e' soppressa. I comuni non compresi nel territorio della Valle, che attualmente fanno parte della provincia d'Aosta, sono aggregati alla provincia di Torino ".
- Il testo dell' art. 10 della legge n. 690/1981 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Valle d'Aosta) e' il seguente:
"Art. 10 - Le leggi statali vigenti e quelle che saranno successivamente emanate riguardanti la attribuzione di tributi, contributi e diritti alle province, alle camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato, agli enti provinciali del turismo e agli altri enti e servizi assorbiti dalla regione Valle d'Aosta, nonche' la loro compartecipazione a tributi erariali ed altre provvidenze con carattere di generalita', si applicano anche nel territorio della Valle d'Aosta.
Le entrate relative sono versate alla regione Valle d'Aosta".

Art. 3

1. In deroga a quanto disposto dall' art. 11 della legge n. 142 del 1990 , la regione Valle d'Aosta puo' istituire comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, ma non inferiore a 2.000 abitanti. In ogni caso, l'istituzione di un comune non puo' comportare che altri comuni scendano al di sotto di tale entita' demografica.
Nota all'art. 3:
- Il testo dell' art. 11 della legge n. 142/1990 e' il seguente:
"Art. 11 (Modifiche territoriali, fusione ed istituzione di comuni). -
1. A norma degli articoli 117 e 133 della Costituzione , le regioni possono modificare le circoscrizioni territoriali dei comuni sentite le popolazioni interessate, nelle forme previste dalla legge regionale. Salvo i casi di fusione tra piu' comuni, non possono essere istituiti nuovi comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti o la cui costituzione comporti, come conseguenza, che altri comuni scendano sotto tale limite.
2. Le regioni predispongono un programma di modifica delle circoscrizioni comunali e di fusione dei piccoli comuni e lo aggiornano ogni cinque anni, tenendo anche conto delle unioni costituite ai sensi dell'art. 26.
3. La legge regionale che istituisce nuovi comuni, mediante fusione di due o piu' comuni contigui, prevede che alle comunita' di origine o ad alcune di esse siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi.
4. Al fine di favorire la fusione di comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti anche con comuni di popolazione superiore, oltre agli eventuali contributi della regione, lo Stato eroga, per i dieci anni successivi alla fusione stessa, appositi contributi straordinari commisurati ad una quota dei trasferimenti spettanti ai singoli comuni che si fondono.
5. Nel caso di fusione di due o piu' comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, tali contributi straordinari sono calcolati per ciascun comune. Nel caso di fusione di uno o piu' comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti con uno o piu' comuni di popolazione superiore, i contributi straordinari sono calcolati soltanto per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti ed iscritti nel bilancio del comune risultante dalla fusione, con obbligo di destinarne non meno del 70 per cento a spese riguardanti esclusivamente il territorio ed i servizi prestati nell'ambito territoriale dei comuni soppressi, aventi popolazione inferiore a 5.000 abitanti".

Art. 4

1. L'esclusione prevista dall' art. 28, comma 2, della legge n. 142 del 1990 non si applica nella regione Valle d'Aosta.
Nota all'art. 4:
- Il testo dell' art. 28, comma 2, della legge n. 142/1990 , il quale stabilisce la natura ed il ruolo delle comunita' montane, e' il seguente: "2. Le comunita' montane hanno autonomia statutaria nell'ambito delle leggi statali e regionali e non possono, di norma, avere una popolazione inferiore a 5.000 abitanti. Dalle comunita' montane sono comunque esclusi i comuni con popolazione complessiva superiore a 40.000 abitanti e i comuni parzialmente montani nei quali la popolazione residente nel territorio montano sia inferiore al 15 per cento della popolazione complessiva. Detta esclusione non priva i rispettivi territori montani dei benefici e degli interventi speciali per la montagna stabiliti dalle Comunita' europee o dalle leggi statali e regionali"

Art. 5

1. I provvedimenti di rimozione previsti dall' art. 40, comma 1, della legge n. 142 del 1990 , concernenti gli organi di enti locali della Valle d'Aosta, se determinati dal compimento di atti contrari alla Costituzione o da gravi e persistenti violazioni di legge, sono adottati previa consultazione della regione da parte del Ministero dell'interno. La regione individua con legge l'organo competente all'emissione del parere. Fino a quando la regione non avra' emanato detta legge, il parere e' espresso dal consiglio regionale. Si prescinde dal parere se non espresso nei trenta giorni dalla richiesta.
2. I provvedimenti di sospensione di cui all' art. 40, comma 2, della legge n. 142 del 1990 sono adottati dal presidente della giunta regionale, che ne da' immediata comunicazione al Ministro dell'interno.
Nota all'art. 5:
- Il testo dell' art. 40 della legge n. 142/1990 e' il seguente:
"Art. 40 (Rimozione e sospensione di amministratori di enti locali). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, il sindaco, il presidente della provincia, i presidenti dei consorzi e delle comunita' montane, i componenti dei consigli e delle giunte, i presidenti dei consigli circoscrizionali possono essere rimossi quando compiano atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge o per gravi motivi di ordine pubblico o quando siano imputati di uno dei reati previsti dalla legge 13 settembre 1982, n. 646 , e successive modificazioni e integrazioni, o sottoposti a misura di prevenzione o di sicurezza.
2. In attesa del decreto, il prefetto puo' sospendere gli amministratori di cui al comma 1 qualora sussistano motivi di grave e urgente necessita'.
3. Sono fatte salve le disposizioni dettate dall' art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 ".

Art. 6

1. Il consiglio di amministrazione per i segretari comunali della Valle d'Aosta rimane disciplinato dalle disposizioni di cui ai commi secondo , terzo e quarto dell'art. 21 della legge 9 agosto 1954, n. 748 , e successive modificazioni. Restano, altresi', ferme le disposizioni di cui all' art. 55 e al comma secondo dell' art. 58 della legge 16 maggio 1978, n. 196 .
2. L' art. 57 della legge 16 maggio 1978, n. 196 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 57. - I segretari comunali nominati a seguito del concorso di cui all'articolo precedente, se sprovvisti di uno dei diplomi di laurea previsti dall' art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749 , possono comunque accedere a sedi di classe superiore a quella iniziale, limitatamente alle sedi dei comuni della Valle d'Aosta.".
Note all'art. 6:
- Il testo dell' art. 21 della legge n. 748/1954 (Norme sullo stato giuridico dei segretari comunali e provinciali) e' il seguente:
"Art. 21 (Disposizioni speciali per la provincia di Bolzano e per la Valle d'Aosta). - Alla copertura delle segreterie vacanti dei comuni di classe 4a della provincia di Bolzano, si provvede a norma del decreto legislativo 13 dicembre 1946, n. 569 . Alle promozioni dei segretari del ruolo speciale per la provincia di Bolzano si provvede a norma delle disposizioni della presente legge.
Il consiglio di amministrazione per il personale dei segretari comunali della Valle d'Aosta e' nominato ogni anno dal presidente della giunta regionale, che lo presiede, ed e' composto inoltre di due assessori regionali, di un sindaco e di un segretario di comuni della Valle.
Con lo stesso provvedimento sono nominati i membri supplenti.
Un funzionario amministrativo della regione esercita le funzioni di segretario".
- Il testo degli articoli 55 e 58 della legge n. 196/1978 , recante norme di attuazione dello statuto speciale della Valle d'Aosta, e' il seguente:
"Art. 55. - Per la nomina a segretario comunale in Valle d'Aosta e' prescritta la piena conoscenza della lingua francese.
Al di fuori dell'ipotesi prevista dal successivo art. 56, l'accertamento della piena conoscenza della lingua francese da parte degli aspiranti viene effettuato da una commissione nominata dal presidente della giunta regionale e composta da un rappresentante della regione, da un segretario comunale in servizio nella Valle d'Aosta e da un esperto di lingua francese".
"Art. 58. - Restano ferme le norme di cui ai commi secondo , terzo e quarto dell'art. 21 della legge 9 agosto 1954, n. 748 .
Resta ferma, altresi', la competenza del presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta per quanto concerne le attribuzioni che nel rimanente territorio nazionale spettano, in materia di segretari comunali, ai prefetti delle rispettive province".
- Il testo dell' art. 1 del D.P.R. n. 749/1972 (Nuovo ordinamento dei segretari comunali e provinciali) e' il seguente:
"Art. 1 (Ammissione in carriera). - La nomina dei segretari comunali di qualifica iniziale e' effettuata mediante pubblico concorso per esami e per titoli indetto, nel gennaio di ciascun anno, con decreto del Ministro per l'interno per i posti vacanti alla data del 31 dicembre dell'anno precedente nei comuni e nei consorzi dei comuni della classe quarta.
Per il concorso indetto ai sensi del precedente comma potranno essere conferiti i posti che, per qualsiasi causa, si renderanno vacanti sino alla data del 30 giugno dell'anno in cui il concorso e' stato indetto.
Per l'ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti:
1) cittadinanza italiana: sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;
2) eta' non inferiore agli anni 21 e non superiore ai 32.
Per i candidati che, alla data di scadenza dei termini stabiliti dal bando di concorso per la presentazione delle domande di ammissione, siano in servizio di ruolo presso amministrazioni comunali o provinciali da almeno cinque anni ovvero abbiano prestato complessivamente servizio per almeno due anni in qualita' di incaricato delle funzioni di segretario comunale, il limite massimo di eta' e' elevato ad anni quarantacinque.
Sono estese, inoltre, ai segretari comunali le disposizioni di legge relative alla elevazione del limite massimo di eta' per l'ammissione agli impieghi civili dello Stato;
3) buona condotta;
4) idoneita' fisica all'impiego. Il Ministro per l'interno ha facolta' di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;
5) possesso del diploma di laurea: in giurisprudenza, in scienze politiche, scienze politiche e sociali, scienze diplomatiche e consolari, economia e diritto, scienze economiche e marittime, economia e commercio, scienze coloniali.
Non possono accedere all'impiego di segretario comunale coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.
I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine prevista nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione.
Il decreto che indice il concorso e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato nel bando. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
L' art. 8 della legge 8 giugno 1962, n. 604 , e' abrogato"

Art. 7

1. Le disposizioni del titolo III della legge 16 maggio 1978, n. 196 , non comprese tra quelle indicate nell'art. 6, trovano applicazione, ad eccezione di quelle concernenti il titolo di studio, fino all'entrata in vigore del nuovo ordinamento dei segretari comunali previsto dall' art. 52, comma 2, della legge n. 142 del 1990 , che dovra' tenere conto delle particolari condizioni degli enti locali della Valle d'Aosta e delle particolari condizioni di autonomia della regione.
Note all'art. 7:
- Il titolo III della legge n. 196/1978 contiene disposizioni in materia di segretari comunali operanti nella Valle d'Aosta.
- Il testo dell' art. 52, comma 2, della legge n. 142/1990 e' il seguente: "2. La legge regola l'istituzione dell'albo e i requisiti professionali per la iscrizione, la classificazione degli enti e il trattamento economico, le attribuzioni e le responsabilita',i trasferimenti ed i provvedimenti disciplinari, le modalita' di accesso e progressione in carriera, nonche' l'organismo collegiale, territorialmente articolato, presieduto dal Ministro dell'interno o da un suo delegato e composto pariteticamente dai rappresentanti degli enti locali, del Ministero dell'interno e dei segretari, preposto alla tenuta dell'albo e chiamato ad esercitare funzioni di indirizzo e di amministrazione dei segretari comunali e provinciali. La legge disciplina altresi' le modalita' del concorso degli enti locali alla nomina e alla revoca del segretario fra gli iscritti all'albo di cui al comma 1".

Art. 8

1. Le disposizioni degli articoli 54 , 55 , 56 e 57 della legge n. 142 del 1990 si applicano agli enti locali della Valle d'Aosta, salva l'emanazione, da parte della regione, delle norme in materia di bilanci, rendiconti, amministrazione del patrimonio e contratti, previste dall' art. 6 del decreto legislativo 28 dicembre 1989, n. 431 .
Note all'art. 8:
- Il testo degli articoli 54 , 55 , 56 e 57 della legge n. 142/1990 e' il seguente:
"Art. 54 (Finanza locale). - L'ordinamento della finanza locale e' riservato alla legge. 2. Ai comuni e alle prov- ince la legge riconosce, nell'ambito della finanza pubblica, autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite. 3. La legge assicura, altresi', agli enti locali potesta' impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, con conseguente adeguamento della legislazione tributaria vigente. 4. La finanza dei comuni e delle province e' costituita da:
a) imposte proprie;
b) addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali o regionali;
c) tasse e diritti per servizi pubblici;
d) trasferimenti erariali;
e) trasferimenti regionali;
f) altre entrate proprie, anche di natura patrimoniale;
g) risorse per investimenti;
h) altre entrate.
5. I trasferimenti erariali devono garantire i servizi locali indispensabili e sono ripartiti in base a criteri obiettivi che tengano conto della popolazione, del territorio e delle condizioni socio-economiche, nonche' in base ad una perequata distribuzione delle risorse che tenga conto degli squilibri di fiscalita' locale. 6. Lo Stato assegna specifici contributi per fronteggiare situazioni eccezionali. 7. Le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunita' ed integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili. 8. A ciascun ente locale spettano le tasse, i diritti, le tariffe e i corrispettivi sui servizi di propria competenza. Gli enti locali determinano per i servizi pubblici tariffe o corrispettivi a carico degli utenti, anche in modo non generalizzato. Lo Stato e le regioni, qualora prevedano per legge casi di gratuita' nei servizi di competenza dei comuni e delle province ovvero fissino prezzi e tariffe inferiori al costo effettivo della prestazione, debbono garantire agli enti locali risorse finanziarie compensative. 9. La legge determina un fondo nazionale ordinario per contribuire ad investimenti degli enti locali destinati alla realizzazione di opere pubbliche di preminente interesse sociale ed economico. 10. La legge determina un fondo nazionale speciale per finanziare con criteri perequativi gli investimenti destinati alla realizzazione di opere pubbliche unicamente in aree o per situazioni definite dalla legge statale. 11. L'ammontare complessivo dei trasferimenti e dei fondi e' determinato in base a parametri fissati dalla legge per ciascuno degli anni previsti dal bilancio pluriennale dello Stato e non e' riducibile nel triennio. 12. Le regioni concorrono al finanziamento degli enti locali per la realizzazione del piano regionale di sviluppo e dei programmi di investimento, assicurando la copertura finanziaria degli oneri necessari all'esercizio di funzioni trasferite o del- egate. 13. Le risorse spettanti a comuni e province per spese di investimento previste da leggi settoriali dello Stato sono distribuite sulla base di programmi regionali.
Le regioni, inoltre, determinano con legge i finanziamenti per le funzioni da esse attribuite agli enti locali in relazione al costo di gestione dei servizi sulla base della programmazione regionale. Art. 55 (Bilancio e programmazione finanziaria). - 1. L'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali e' riservato alla legge dello Stato. 2. I comuni e le province deliberano entro il 31 ottobre il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi dell'universalita', dell'integrita' e del pareggio economico e finanziario. 3.
Il bilancio e' corredato di una relazione previsionale e programmatica e di un bilancio pluriennale di durata pari a quello della regione di appartenenza. 4. Il bilancio e i suoi allegati devono comunque essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi. 5. Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. Senza tale attestazione l'atto e' nullo di diritto. 6. I risultati di gestione sono rilevati mediante contabilita' economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio. 7. Al conto consuntivo e' allegata una relazione illustrativa della giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti. 8. Il conto consuntivo e' deliberato dal consiglio entro il 30 giugno dell'anno successivo. Art. 56 (Deliberazioni a contrattare e relative procedure). - 1.
La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita deliberazione indicante:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire:
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalita' di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base.
2. Gli enti locali si attengono alle procedure previste dalla normativa della Comunita' economica europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano.
Art. 57 (Revisione economico-finanziaria). - 1. I consigli comunali e provinciali eleggono, con voto limitato a due componenti, un collegio di revisori composto da tre membri.
2. I componenti del collegio dei revisori dei conti devono essere scelti:
a) uno tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, il quale funge da presidente;
b) uno tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti;
c) uno tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri.
3. Essi durano in carica tre anni, non sono revocabili, salvo inadempienza, e sono rieleggibili per una sola volta.
4. I revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente. 5. Il collegio dei revisori, in conformita' allo statuto ed al regolamento, collabora con il consiglio nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarita' contabile e finanziaria della gestione dell'ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.
6. Nella stessa relazione il collegio esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttivita' ed economicita' della gestione. 7. I revisori dei conti rispondono della verita' delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontrino gravi irregolarita' nella gestione dell'ente, ne riferiscono immediatamente al consiglio. 8. Nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti la revisione economico-finanziaria e' affidata ad un solo revisore eletto dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei suoi membri e scelto tra esperti iscritti nel ruolo e negli albi di cui al comma 2, lettere a ), b ) e c). 9. Lo statuto puo' prevedere forme di controllo economico interno della gestione". - Il testo dell' art. 6 del D.Lgs. n. 431/1989 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Valle d'Aosta in materia di finanze regionali e comunali) e' il seguente: "Art. 6. - 1. Spetta alla regione emanare norme in materia di bilanci, di rendiconti, di amministrazione del patrimonio e di contratti degli enti locali della Valle d'Aosta e delle loro aziende, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato in materia di contabilita' degli enti locali, nonche' delle disposizioni relative alla normalizzazione e al coordinamento dei conti pubblici di cui al titolo IV della legge 5 agosto 1978, n. 468 , e successive modificazioni, e al decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 421 . 2. Il regime di gestione delle disponibilita' finanziarie e delle giacenze di tesoreria della regione e degli enti da essa dipendenti compete alla regione medesima, in armonia con i principi del citato titolo IV della legge 5 agosto 1978, n. 468 ".

Art. 9

1. Nel rispetto dei principi espressi dalla legge n. 142 del 1990 , la regione puo' attribuire con legge alle comunita' montane funzioni proprie, comprese quelle ad essa spettanti ai sensi del comma 1 dell'art. 2.
Nota all'art. 9:
- I principi posti dalla legge n. 142/1990 (Ordinamento delle autonomie locali) in materia di comunita' montane sono contenuti negli articoli 28 e 29 della legge che qui si riproducono:
"Art. 28 (Natura e ruolo). - 1. Le comunita' montane sono enti locali costituiti con leggi regionali tra comuni montani e parzialmente montani della stessa provincia, allo scopo di promuovere la valorizzazione delle zone montane, l'esercizio associato delle funzioni comunali, nonche' la fusione di tutti o parte dei comuni associati.
2. Le comunita' montane hanno autonomia statutaria nell'ambito delle leggi statali e regionali e non possono, di norma, avere una popolazione inferiore a 5.000 abitanti.
Dalle comunita' montane sono comunque esclusi i comuni con popolazione complessiva superiore a 40.000 abitanti e i comuni parzialmente montani nei quali la popolazione residente nel territorio montano sia inferiore al 15 per cento della popolazione complessiva. Detta esclusione non priva i rispettivi territori montani dei benefici e degli interventi speciali per la montagna stabiliti dalle Comunita' europee o dalle leggi statali e regionali.
3. La legge regionale puo' prevedere l'esclusione dalla comunita' montana di quei comuni parzialmente montani che possono pregiudicare l'omogeneita' geografica o socio- economica; puo' prevedere altresi' l'inclusione di quei comuni confinanti, con popolazione non superiore a 20.000 abitanti, che siano parte integrante del sistema geografico e socio-economico della comunita'.
4. Al fine della graduazione e differenziazione degli interventi di competenza delle regioni e delle comunita' montane, le regioni, con propria legge, possono provvedere ad individuare nell'ambito territoriale delle singole comunita' montane fasce altimetriche di territorio, tenendo conto dell'andamento orografico, del clima, della vegetazione, delle difficolta' nell'utilizzazione agricola del suolo, della fragilita' ecologica, dei rischi ambientali e della realta' socio-economica.
Art. 29 (Funzioni). - 1. Spettano alle comunita' montane le funzioni attribuite dalla legge e gli interventi speciali per la montagna stabiliti dalla Comunita' economica europea o dalle leggi statali e regionali.
2. L'esercizio associato di funzioni proprie dei comuni o a questi delegate dalla regione spetta alle comunita' montane. Spetta altresi' alle comunita' montane l'esercizio di ogni altra funzione ad esse delegata dai comuni, dalla provincia e dalla regione.
3. Le comunita' montane adottano piani pluriennali di opere ed interventi e individuano gli strumenti idonei a perseguire gli obiettivi dello sviluppo socio-economico, ivi compresi quelli previsti dalla Comunita' economica europea, dallo Stato e dalla regione, che possono concorrere alla realizzazione dei programmi annuali operativi di esecuzione del piano.
4. Le comunita' montane, attraverso le indicazioni urbanistiche del piano pluriennale di sviluppo, concorrono alla formazione del piano territoriale di coordinamento.
5. Il piano pluriennale di sviluppo socio-economico ed i suoi aggiornamenti sono adottati dalle comunita' montane ed approvati dalla provincia secondo le procedure previste dalla legge regionale.
6. Le regioni provvedono, mediante gli stanziamenti di cui all' art. 1 della legge 23 marzo 1981, n. 93 , a finanziare i programmi annuali operativi delle comunita' montane, sulla base del riparto di cui al numero 3) del quarto comma dell'art. 4 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 , ed all'art. 2 della citata legge n. 93 del 1981 .
7. Sono abrogati:
a) l' art. 1 della legge 25 luglio 1952, n. 991 , come sostituito dall'articolo unico della legge 30 luglio 1957, n. 657, ed il secondo comma dell'art. 14 della citata legge n. 991 del 1952 ;
b) gli articoli 3 , 5 e 7 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 .
8. La comunita' montana puo' essere trasformata in unione di comuni, ai sensi di quanto disposto dall'art. 26, anche in deroga ai limiti di popolazione".

Art. 10

1. Nell'applicazione della legge 8 giugno 1990, n. 142 , negli enti locali della Valle d'Aosta deve essere rispettato il carattere bilingue della regione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 27 aprile 1992 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri MARTINAZZOLI, Ministro per le riforme istituzionali e gli affari regionali SCOTTI, Ministro dell'interno Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
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