092G0122
092G0122
Disciplina dell'offerta al pubblico, in Italia, di quote di fondi comuni di investimento collettivo in valori mobiliari esteri, non rientranti nell'ambito di applicazione delle direttive n. 85/611/CEE e n. 88/220/CEE. (DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 1992 n. 86)
Premessa
Entrata in vigore della legge: 29/02/1992 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Visto l' art. 22, comma 1, lettera h), della legge 29 dicembre 1990, n. 428 , concernente la disciplina autorizzatoria e dei controlli relativa agli organismi esteri di investimento collettivo in valori mobiliari, non rientranti nell'applicazione delle direttive n. 85/611/CEE e n. 88/220/CEE ; Vista le deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 gennaio 1992; Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero; E M A N A il seguente decreto legislativo:
Art. 1
((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58 )) ((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
Il D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ha disposto (con l'art. 214, comma 2, lettera j)) che "Sono abrogati, ma continuano a essere applicati fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati ai sensi del presente decreto:(...)
j) gli articoli 1 e 2, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 86 ."
Art. 2
((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58 )) ((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
Il D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ha disposto (con l'art. 214, comma 2, lettera j)) che "Sono abrogati, ma continuano a essere applicati fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati ai sensi del presente decreto:(...)
j) gli articoli 1 e 2, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 86 ."
Art. 3
((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58 ))
Art. 4
Disposizioni tributarie 1. Ai proventi derivanti dalla partecipazione agli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di cui al comma 1, dell'art. 1, si applicano le disposizioni di cui all' art. 10-ter, comma 6, della legge 23 marzo 1983, n. 77 .
Art. 5
((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58 ))
Art. 6
((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58 )) Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 27 gennaio 1992 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri ROMITA, Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie DE MICHELIS, Ministro degli esteri MARTELLI, Ministro di grazia e giustizia CARLI, Ministro del tesoro FORMICA, Ministro delle finanze BODRATO, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato LATTANZIO, Ministro del commercio con l'estero Visto, il Guardasigilli: MARTELLI