097G0057
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Norme di attuazione dello statuto della regione siciliana in materia di persone giuridiche private. (DECRETO LEGISLATIVO 29 gennaio 1997 n. 26)
Premessa
Entrata in vigore del decreto: 12-3-1997 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' articolo 87, comma quinto, della Costituzione ; Visto lo statuto della regione siciliana, approvato con il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 , convertito nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 ; Viste le determinazioni della commissione paritetica prevista dall'articolo 43 dello statuto della regione; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 gennaio 1997; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell'interno ed il Ministro di grazia e giustizia; E M A N A il seguente decreto legislativo:
Art. 1
1. Le funzioni degli organi centrali e periferici dello Stato di cui all' articolo 12 del codice civile concernenti le persone giuridiche che hanno la loro sede nella regione siciliana e le cui finalita' statutarie sono limitate all'ambito regionale e alle materie di competenza legislativa regionale sono trasferite alla regione. Le suddette funzioni sono esercitate dal presidente e dagli assessori regionali preposti ai corrispondenti rami di amministrazione secondo le relative competenze.
N O T E
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L' art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e regolamenti.
- Il R.D.L. 15 maggio 1946, n. 455 , che ha approvato lo statuto della regione siciliana, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 giugno 1946, n. 133 (edizione speciale). L'art. 43 dello statuto della regione siciliana prevede che: "Una commissione paritetica di quattro membri nominati dall'Alto commissario della Sicilia e dal Governo dello Stato, determinera' le norme transitorie relative al passaggio degli uffici e del personale dello Stato alla regione, nonche' le norme per l'attuazione del presente statuto".
Nota all' art. 1 :
- L' art. 12 del codice civile e' cosi' formulato:
"Art. 12 (Persone giuridiche private). - Le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato acquistano la personalita' giuridica mediante il riconoscimento concesso con decreto del Presidente della Repubblica.
Per determinate categorie di enti che esercitano la loro attivita' nell'ambito della provincia, il Governo puo' delegare ai prefetti la facolta' di riconoscerli con loro decreto".
Art. 2
1. Le funzioni amministrative degli organi centrali e periferici dello Stato di cui all'articolo 17, nonche' quelle di cui agli articoli 25 e seguenti del codice civile , concernenti le persone giuridiche private di cui all'articolo 1 sono, altresi', trasferite alla regione siciliana e sono esercitate dal presidente e dagli assessori regionali preposti ai corrispondenti rami di amministrazione secondo le relative competenze.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 29 gennaio 1997 SCALFARO PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri BASSANINI, Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali NAPOLITANO, Ministro dell'interno FLICK, Ministro di grazia e giustizia Visto, il Guardasigilli: FLICK Nota all' art. 2 :
- Gli articoli 17 e 25 del codice civile cosi' recitano:
"Art. 17 (Acquisto di immobili e accettazione di donazioni, eredita' e legati). - La persona giuridica non puo' acquistare beni immobili, ne' accettare donazioni o eredita' ne' conseguire legati senza l'autorizzazione governativa.
Senza questa autorizzazione l'acquisto e l'accettazione non hanno effetto".
"Art. 25 (Controllo sull'amministrazione delle fondazioni). - L'autorita' governativa esercita il controllo e la vigilanza sull'amministrazione delle fondazioni; provvede alla nomina e alla sostituzione degli amministratori o dei rappresentanti, quando le disposizioni contenute nell'atto di fondazione non possono attuarsi; annulla, sentiti gli amministratori, con provvedimento definitivo, le deliberazioni contrarie a norme imperative, all'atto di fondazione, all'ordine pubblico o al buon costume; puo' sciogliere l'amministrazione e nominare un commissario straordinario, qualora gli amministratori non agiscano in conformita' dello statuto o dello scopo della fondazione o della legge.
L'annullamento della deliberazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione medesima.
Le azioni contro gli amministratori per fatti riguardanti la loro responsabilita' devono essere autorizzate dall'autorita' governativa e sono esercitate dal commissario straordinario, dai liquidatori o dai nuovi amministratori".