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099G0271

IT - Decreti Legislativi

099G0271

Attuazione della direttiva 96/74/CE relativa alle denominazioni del settore tessile. (DECRETO LEGISLATIVO 22 maggio 1999 n. 194)

Premessa

Entrata in vigore del decreto: 9-7-1999 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Vista la direttiva 96/74/CE, del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996 , relativa alla denominazione del settore tessile; Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128 , ed in particolare, l'articolo 45 e l'allegato A; Vista la legge 26 novembre 1973, n. 883 ; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 maggio 1999; Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; Emana il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Campo di applicazione 1. Il presente decreto fissa i requisiti e le modalita' applicabili ai prodotti tessili per essere immessi sul mercato interno prima di qualsiasi trasformazione oppure durante il ciclo industriale e durante le diverse operazioni inerenti alla loro distribuzione.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L' art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L' art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
La direttiva 96/74/CE e' pubblicata in G.U.C.E. L 032 del 3 febbraio 1997.
- Si riporta il testo dell'art. 45 e l'allegato A della citata legge 24 aprile 1998, n. 128 , recante: "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (Legge comunitaria 1995-1997)":
"Art. 45. - 1. Per l'attuazione della direttiva 9996/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio , sono apportate le necessarie modifiche alla legge 26 novembre 1973, n. 883 (83), facendo comunque salvi gli attuali livelli minimi di tutela ed operando il necessario raccordo con le disposizioni nazionali vigenti che prevedono, anche in attuazione di direttive comunitarie, l'informazione al consumatore".
" Allegato A 91/507/CEE: direttiva della Commissione del 19 luglio 1991, che modifica l'allegato della direttiva 75/318/CEE del Consiglio relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti le norme ed i protocolli analitici, tossicofarmacologici e clinici in materia di sperimentazione dei medicinali.
93/16/CEE: direttiva del Consiglio del 5 aprile 1993, intesa ad agevolare la libera circolazione dei medici e il reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli.
93/36/CEE: direttiva del Consiglio del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture.
93/88/CEE: direttiva del Consiglio del 12 ottobre 1993, che modifica la direttiva 90/679/CEE relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti biologici durante il lavoro (settima direttiva particolare ai sensi dell' art. 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) .
93/96/CEE: direttiva del Consiglio del 29 ottobre 1993, relativa al diritto di soggiorno degli studenti.
93/103/CE: direttiva del Consiglio del 23 novembre 1993, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute per il lavoro a bordo delle navi da pesca (tredicesima direttiva particolare ai sensi dell' art. 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) .
93/118/CE: direttiva del Consiglio del 22 dicembre 1993, che modifica la direttiva 85/73/CEE del Consiglio , relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli sanitari delle carni fresche e delle carni di volatili da cortile.
93/119/CE: direttiva del Consiglio del 22 dicembre 993, relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento.
94/33/CE: direttiva del Consiglio del 22 giugno 1994, relativa alla protezione dei giovani sul lavoro.
94/45/CE: direttiva del Consiglio del 22 settembre 1994, riguardante l'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie.
94/47/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 1994, concernente la tutela dell'acquirente per taluni aspetti dei contratti relativi all'acquisizione di un diritto di godimento a tempo parziale di beni immobili.
94/56/CE: direttiva del Consiglio del 21 novembre 1994, che stabilisce i principi fondamentali in materia di inchieste su incidenti e inconvenienti nel settore dell'aviazione civile.
94/57/CE: direttiva del Consiglio del 22 novembre 1994, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attivita' delle amministrazioni marittime.
94/63/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 1994, sul controllo delle emissioni di composti organici volatili (COV) derivanti dal deposito della benzina e dalla sua distribuzione dai terminali alle stazioni di servizio.
94/64/CE: direttiva del Consiglio del 14 dicembre 1994, che modifica l'allegato della direttiva 85/73/CEE relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari dei prodotti di origine animale di cui all'allegato A della direttiva 89/662/CEE e alla direttiva 90/675/CEE .
95/24/CE: direttiva del Consiglio del 22 giugno 1995, che modifica l'allegato della direttiva 85/73/CEE relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari dei prodotti di origine animale contemplati nell'allegato A della direttiva 89/662/CEE e nella direttiva 90/675/CEE .
95/25/CE: direttiva del Consiglio del 22 giugno 1995, che modifica la direttiva 64/432/CEE relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali della specie bovina e suina.
95/26/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 1995, che modifica le direttive 77/780/CEE e 89/646/CEE relative agli enti creditizi, le direttive 73/239/CEE e 92/49/CEE relative alle assicurazioni diverse dalle assicurazioni sulla vita, le direttive 79/267/CEE e 92/96/CEE relative alle assicurazioni sulla vita, la direttiva 93/22/CEE relativa ai servizi di investimento e la direttiva 85/611/CEE in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) al fine di rafforzare la vigilanza prudenziale.
95/29/CE: direttiva del Consiglio del 29 giugno 1995, che modifica la direttiva 91/628/CEE relativa alla protezione degli animali durante il trasporto.
95/47/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995, relativa all'impiego di norme per l'emissione di segnali televisivi.
95/53/CE: direttiva del Consiglio del 25 ottobre 1995, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale.
95/58/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 novembre 1995, che modifica la direttiva 79/581/CEE concernente l'indicazione dei prezzi dei prodotti alimentari ai fini della protezione dei consumatori e la direttiva 88/314/CEE concernente l'indicazione dei prezzi dei prodotti non alimentari ai fini della protezione dei consumatori.
95/60/CE: direttiva del Consiglio del 27 novembre 1995, sulla marcatura fiscale dei gasoli e del petrolio lampante.
95/63/CE: direttiva del Consiglio del 5 dicembre 1995, che modifica la direttiva 89/655/CEE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro (seconda direttiva particolare a norma dell' art. 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) .
95/69/CE: direttiva del Consiglio del 22 dicembre 1995, che fissa le condizioni e le modalita' per il riconoscimento e la registrazione di taluni stabilimenti e intermediari operanti nel settore dell'alimentazione degli animali e che modifica le direttive 70/524/CEE , 74/63/CEE , 79/373/CEE e 82/471/CEE .
96/9/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 1996, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati.
96/17/CE: direttiva del Consiglio del 19 marzo 1996, che modifica l'allegato della direttiva 85/73/CEE relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari dei prodotti di origine animale contemplati nell'allegato A della direttiva 89/662/CEE e nella direttiva 90/675/CEE .
96/22/CE: direttiva del Consiglio del 29 aprile 1996, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze "Betaagoniste" nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE , 88/146/CEE e 88/299/CEE .
96/23/CE: direttiva del Consiglio del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE .
96/24/CE: direttiva del Consiglio del 29 aprile 1996, che modifica la direttiva 79/373/CEE relativa alla commercializzazione dei mangimi composti.
96/25/CE: direttiva del Consiglio del 29 aprile 1996, relativa alla circolazione di materie prime per mangimi, che modifica le direttive 70/524/CEE , 74/63/CEE , 82/471/CEE e 93/74/CEE e che abroga la direttiva 77/101/CEE .
96/43/CE: direttiva del Consiglio del 26 giugno 1996, che modifica e codifica la direttiva 85/73/CEE per assicurare il finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari degli animali vivi e di taluni prodotti di origine animale, e che modifica le direttive 90/675/CEE e 91/496/CEE .
96/49/CE: direttiva del Consiglio del 23 luglio 1996, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia.
96/59/CE: direttiva del Consiglio del 16 settembre 1996, concernente lo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili (PCB/PCT). 96/61/CE: direttiva del Consiglio del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento.
96/62/CE: direttiva del Consiglio del 27 settembre 1996, in materia di valutazione e di gestione della qualita' dell'aria ambiente.
96/67/CE: direttiva del Consiglio del 15 ottobre 1996, relativa all'accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunita'.
96/70/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 ottobre 1996, che modifica la direttiva 80/777/CEE del Consiglio in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali. 96/74/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 1996, relativa alle denominazioni del settore tessile.
96/82/CE: direttiva del Consiglio del 9 dicembre 1996, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose. 96/87/CE: direttiva della Commissione del 13 dicembre 1996, che adegua al progresso tecnico la direttiva 96/49/CE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia.
96/90/CE: direttiva del Consiglio del 17 dicembre 1996, che modifica la direttiva 92/118/CEE che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunita' di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I, della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE .
96/92/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 1996, concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica.
96/97/CE: direttiva del Consiglio del 20 dicembre 1996, che modifica la direttiva 86/378/CEE relativa all'attuazione del principio della parita' di trattamento tra gli uomini e le donne nei regimi professionali di sicurezza sociale.
97/2/CE: direttiva del Consiglio del 20 gennaio 1997, recante modifica della direttiva 91/629/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli. 97/3/CE: direttiva del Consiglio del 20 gennaio 1997, che modifica la direttiva 77/93/CEE concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunita'.
97/5/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 gennaio 1997, sui bonifici transfrontalieri.
97/7/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 1997, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza.
97/9/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 marzo 1997, relativa ai sistemi di indennizzo degli investitori.
97/12/CE: direttiva del Consiglio del 17 marzo 1997, che modifica e aggioma la direttiva 64/432/CEE relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina".
- La legge 26 novembre 1973, n. 883 , reca: "Disciplina delle denominazioni e della etichettatura dei prodotti tessili".

Art. 2

Definizioni 1. Ai sensi del presente decreto, per prodotti tessili s'intendono tutti i prodotti che, allo stato grezzo, di semilavorati, lavorati, semimanufatti, manufatti, semiconfezionati o confezionati, sono esclusivamente composti di fibre tessili, qualunque sia il procedimento di mischia o di unione utilizzato.
2. Ai sensi del presente decreto, per fibre tessili, si intende:
a) un elemento caratterizzato da flessibilita', finezza ed elevato rapporto tra lunghezza e dimensione trasversale massima, che lo rendono atto ad applicazioni tessili;
b) le lamelle flessibili o i tubi di larghezza apparente non superiore a 5 mm, comprese le lamelle tagliate da lamelle piu' larghe o da film, fabbricati a base di sostanze che servono per ottenere le fibre di cui all'allegato I, numeri da 19 a 41 e atti ad applicazioni tessili; la larghezza apparente e' quella della lamella o del tubo in forma piegata, appiattita, schiacciata o torta o, nel caso di larghezza non uniforme, quella media.
3. Sono assimilati ai prodotti tessili e soggetti alle disposizioni del presente decreto:
a) i prodotti contenenti almeno l'80% in peso di fibre tessili;
b) i tessuti, le cui parti tessili costituiscano almeno l'80% in peso, per la copertura di mobili, per ombrelli, ombrelloni e, alla stessa condizione, le parti tessili dei rivestimenti a piu' strati per pavimenti, dei materassi e degli articoli da campeggio, nonche' le fodere coibenti di calzature e guanti;
c) i prodotti tessili incorporati in altri prodotti di cui siano parte integrante, qualora ne venga specificata la composizione.

Art. 3

Denominazioni 1. Le denominazioni delle fibre di cui all'articolo 2, nonche' le rispettive descrizioni, sono riportate nell'allegato I.
2. L'impiego delle denominazioni riportate nella tabella dell'allegato I e' riservato alle fibre la cui natura e' precisata alla corrispondente voce della tabella.
3. E' vietato l'impiego di tali denominazioni per designare qualsiasi altra fibra, sia a titolo principale, sia a titolo di radice, sia in forma d'aggettivo, indipendentemente dalla lingua impiegata.
4. E' vietato l'impiego della denominazione "seta" per indicare la forma o la presentazione particolare di fibre tessili in filo continuo.

Art. 4

Tolleranze 1. Soltanto un prodotto tessile composto interamente da una stessa fibra puo' essere qualificato con il termine 100% o "puro" o eventualmente "tutto", esclusa qualsiasi espressione equivalente.
2. Una quantita' di altre fibre e' tollerata fino al 2% sul peso del prodotto tessile, se e' giustificata da motivi tecnici e non risulta da un'aggiunta sistematica. Tale tolleranza e' portata al 5% per i prodotti ottenuti con il ciclo cardato.

Art. 5

Denominazioni 1. Un prodotto di lana puo' essere qualificato:
"lana virgen" o "lana de esquilado";
"ren, ny uld";
"schurwolle";
"(lingua straniera)";
"fleece wool" o "virgin wool";
"laine vierge" o "laine de tonte";
"lana vergine" o "lana di tosa";
"scheerwol";
"la' virgem";
"uusi villa";
"ren ull",
solo quando e' composto esclusivamente di una fibra mai precedentemente incorporata in un prodotto finito e che non ha subito altre operazioni di filatura o di feltratura che quelle richieste per la fabbricazione del prodotto, ne' trattamento o impiego che abbia danneggiato la fibra stessa.
2. In deroga al comma 1, le denominazioni ivi indicate possono essere usate per qualificare la lana contenuta in una mischia di fibre quando:
a) la totalita' della lana contenuta nella mischia risponde alle caratteristiche definite al comma 1;
b) la quantita' di tale lana rispetto al peso totale della mischia non e' inferiore al 25%;
c) in caso di mischia intima, la lana e' mischiata soltanto con un'altra fibra.
3. Nel caso previsto dal precedente comma, l'indicazione della composizione percentuale completa e' obbligatoria.
4. La tolleranza giustificata da motivi tecnici inerenti alla fabbricazione e' limitata allo 0,3% di impurita' fibrose per i prodotti di cui ai commi 1 e 2, anche se ottenuti mediante il ciclo cardato.

Art. 6

Designazione della composizione 1. Il prodotto tessile composto di due o piu' fibre, di cui una rappresenti almeno l'85% del peso totale, viene designato mediante denominazione della fibra, seguita dalla relativa percentuale in peso, ovvero mediante denominazione della fibra, seguita dell'indicazione "minimo 85%", ovvero mediante composizione percentuale completa del prodotto.
2. Ogni prodotto tessile composto di due o piu' fibre, nessuna delle quali raggiunga l'85% del peso totale, deve recare l'indicazione della denominazione e della percentuale in peso di almeno due delle fibre presenti in maggiore percentuale, seguita dalle denominazioni delle altre fibre componenti il prodotto, in ordine decrescente di peso, con o senza indicazione delle loro percentuali in peso. Tuttavia l'insieme delle fibre, ciascuna delle quali costituisca meno del 10% della composizione di un prodotto puo' essere indicato con l'espressione "altre fibre", seguita da una percentuale globale; mentre qualora venga specificata la denominazione di una fibra che costituisca meno del 10% della composizione di un prodotto, si deve indicare la composizione percentuale completa del prodotto stesso.
3. I prodotti che comportano un ordito di puro cotone ed una trama di puro lino e nei quali la percentuale di lino non e' inferiore al 40% del peso totale del tessuto sbozzimato, possono essere designati con la denominazione "misto lino", completata obbligatoriamente dall'indicazione della composizione "Ordito puro cotone e trama puro lino".
4. Per i prodotti tessili destinati al consumatore finale, nelle composizioni percentuali di cui ai commi 1, 2, 3 e 5, e' ammessa:
a) una quantita' di fibre estranee fino al 2% del peso totale del prodotto tessile, se e' giustificata da motivi tecnici e non risulta da un'aggiunta sistematica; questa tolleranza e' portata al 5% per i prodotti ottenuti con il ciclo cardato e lascia impregiudicata la tolleranza di cui all'articolo 5, comma 3;
b) una tolleranza di fabbricazione del 3%, riferita al peso totale delle fibre indicate nell'etichetta, tra le percentuali in fibre indicate e quelle risultanti dall'analisi; essa riguarda anche le fibre che, in conformita' del comma 2, sono enumerate in ordine decrescente di peso, senza indicazione della loro percentuale. Questa tolleranza si applica anche all'articolo 5, comma 2, lettera b).
5. In sede di analisi, queste tolleranze vengono calcolate separatamente; il peso totale da prendere in considerazione agli effetti del calcolo della tolleranza di cui alla lettera b) del precedente comma, e' quello delle fibre del prodotto finito, dedotto il peso di quelle estranee eventualmente constatate in applicazione della tolleranza di cui alla lettera a) del precedente comma. Il cumulo delle tolleranze di cui alle lettere a) e b) e' ammesso soltanto qualora le fibre estranee eventualmente constatate in sede di analisi, in applicazione della tolleranza di cui alla lettera a), risultino della stessa natura chimica di una o piu' fibre indicate sull'etichetta.
6. Per prodotti particolari la cui tecnica di fabbricazione richiede tolleranze superiori a quelle indicate nelle lettere a) e b) del comma precedente, in sede di controlli di conformita' dei prodotti previsti all'articolo 13, comma 1, possono essere ammesse delle tolleranze superiori solo in casi eccezionali ed allorquando il fabbricante fornisca adeguate giustificazioni. In tal caso e' data immediata comunicazione alla Commissione delle Comunita' europee a cura dell'ispettorato tecnico della direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitivita' del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
7. Le espressioni "fibre varie" o "composizione tessile non determinata" possono essere utilizzate per qualsiasi prodotto la cui composizione sia difficile da precisare quando questo viene fabbricato.

Art. 7

Tolleranze 1. Fatte salve le tolleranze di cui all'articolo 4, comma 2, all'articolo 5, comma 3, e all'articolo 6, comma 4, possono non essere menzionate nelle composizioni percentuali di cui agli articoli 4 e 6, le fibre visibili e isolabili destinati a produrre un effetto meramente decorativo, che non superino il 7% del peso del prodotto finito, nonche' le fibre, per esempio metalliche, incorporate per ottenere un effetto antistatico, che non superino il 2% del peso del prodotto finito. Nel caso dei prodotti di cui all'articolo 6, comma 3, tali percentuali devono essere calcolate non sul peso del tessuto, ma separatamente sul peso della trama e quello dell'ordito.

Art. 8

Etichette e contrassegni 1. I prodotti tessili devono essere etichettati o contrassegnati all'atto di ogni operazione di commercializzazione attinente al ciclo industriale e commerciale; l'etichetta e il contrassegno possono essere sostituiti o completati da documenti commerciali d'accompagnamento, quando questi prodotti non sono offerti in vendita al consumatore finale o quando essi sono consegnati in esecuzione di un'ordinazione dello Stato o di altra persona giuridica di diritto pubblico.
2. La denominazione, i qualificativi e i dati relativi alla composizione in fibre tessili di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 ed all'allegato I, vanno chiaramente indicati sui documenti commerciali.
Questo obbligo esclude in particolare l'impiego di abbreviazioni sui contratti, nelle fatture o nelle distinte di vendita; e' pero' ammesso il ricorso ad un codice meccanografico, a condizione che nello stesso documento figuri anche il significato delle abbreviazioni.
3. All'atto dell'offerta in vendita e della vendita ai consumatori, e particolarmente nei cataloghi, nei prospetti, sugli imballaggi, sulle etichette e sui contrassegni, le denominazioni, i qualificativi ed i dati relativi alla composizione in fibre tessili previsti dagli articoli 3, 4, 5 e 6 e all'allegato I, devono essere indicati con gli stessi caratteri tipografici facilmente leggibili e chiaramente visibili. Le indicazioni e le informazioni non previste dal presente decreto devono essere nettamente separate. Tale disposizione non si applica ai marchi di fabbrica o ragioni sociali che possono accompagnare immediatamente le indicazioni previste dal presente decreto.
4. Se tuttavia, all'atto dell'offerta in vendita o della vendita ai consumatori prevista al comma 3, e' indicato un marchio di fabbrica o una ragione sociale che comporti, a titolo principale o a titolo di aggettivo o di radice, l'impiego di una denominazione prevista all'allegato I o tale da prestarsi a confusione con essa, il marchio o la ragione sociale deve essere immediatamente accompagnato, in caratteri facilmente leggibili e chiaramente visibili, dalle denominazioni, dai qualificativi e dai dati relativi alla composizione in fibre tessili previsti agli articoli 3, 4, 5 e 6 dell'allegato I.
5. All'atto dell'offerta e della vendita al consumatore finale, le etichette o i contrassegni previsti dal presente articolo devono essere redatti anche in italiano.
6. Per le spagnolette, i rocchetti, le matassine, i piccoli gomitoli e qualsiasi altra piccola unita' di fili per cucito, rammendo e ricamo, deve essere in italiano solo l'etichettatura globale sugli imballaggi o sui contenitori di presentazione. Fatti salvi i casi di cui all'allegato IV, punto 18, le singole unita' possono essere etichettate in una qualsiasi delle lingue della Comunita'.
7. E' consentito l'impiego di qualificativi o di menzioni, relativi a caratteristiche dei prodotti, diversi da quelli indicati agli articoli 3, 4 e 5, se essi sono conformi agli usi leali di commercio e ai principi della correttezza professionale.
8. Ai fini di quanto previsto ai commi precedenti le fatture e le documentazioni tecniche ed amministrative debbono essere conservate per due anni a decorrere dalla data delle fatture di vendita emesse dal fabbricante, dall'importatore o dal grossista, con le quali si determina la data dell'immissione del prodotto al consumo finale.

Art. 9

Etichettatura di prodotti compositi 1. Il prodotto tessile composto di due o piu' parti con diversa composizione fibrosa va munito di una etichetta indicante la composizione fibrosa di ciascuna delle parti. Tale etichetta non e' obbligatoria per le parti che rappresentano meno del 30% del peso totale del prodotto, ad eccezione delle fodere principali.
2. Due o piu' prodotti tessili, che costituiscono comunemente un insieme inseparabile e che hanno la stessa composizione fibrosa, possono essere muniti di una sola etichetta.
3. Ferme restando le disposizioni dell'articolo 12, la composizione in fibre dei seguenti articoli di corsetteria e' data indicando la composizione dell'intero prodotto oppure, globalmente o separatamente, quella delle parti sotto elencate:
a) per i reggiseni: tessuti esterno e interno delle coppe e della parte posteriore;
b) per le guaine: parti davanti, dietro e laterali;
c) per le guaine intere, quali i modellatori: tessuto esterno ed interno delle coppe, parti davanti, dietro e laterali.
4. La composizione in fibre degli articoli di corsetteria diversi da quelli di cui al comma 3, e' data indicando la composizione globale del prodotto, oppure, globalmente o separatamente, la composizione delle varie parti di detti articoli; l'etichettatura non e' obbligatoria per le parti che rappresentano meno del 10% del peso totale del prodotto.
5. L'etichettatura separata delle varie parti di detti articoli di corsetteria deve essere data in modo che il consumatore finale possa agevolmente comprendere a quale parte del prodotto si riferiscono le indicazioni che figurano sull'etichetta, in particolare:
a) per i prodotti tessili sottoposti a procedimento di corrosione, la composizione in fibre e' data per la totalita' del prodotto e puo' essere indicata precisando separatamente la composizione del tessuto di fondo e quella del tessuto sottoposte a procedimento di corrosione, parti che devono essere designate singolarmente;
b) per i prodotti tessili ricamati, la composizione in fibre e' data per la totalita' del prodotto e puo' essere indicata precisando separatamente la composizione del tessuto di fondo e quella dei fili per ricamo, parti che devono essere designate singolarmente; se le parti ricamate sono inferiori al 10% della superficie del prodotto, e' sufficiente indicare la composizione del tessuto di fondo;
c) la composizione dei fili costituiti da un'anima e da un rivestimento fabbricati con fibre diverse, presentati ai consumatori in quanto tali, e' data per l'insieme del prodotto e puo' essere indicata precisando separatamente la composizione dell'anima e del rivestimento, parti che devono essere designate singolarmente;
d) per i prodotti tessili di velluto e di felpa o simili, la composizione in fibre e' data per l'insieme del prodotto e, ove questi prodotti presentino un tessuto di fondo ed uno strato di usura distinti e composti da fibre diverse, puo' essere indicata separatamente per queste due parti che devono essere designate singolarmente;
e) per i rivestimenti per pavimenti e per i tappeti in cui il fondo e lo strato di usura siano composti da fibre diverse, la composizione puo' essere data per il solo strato di usura che deve essere designato singolarmente.

Art. 10

D e r o g h e
1. In deroga alle disposizioni degli articoli 8 e 9, per i prodotti tessili che figurano all'allegato III e in uno degli stati di lavorazione di cui all'articolo 2, comma 1, non vi e' obbligo di apporre un'etichetta o un contrassegno concernenti la denominazione e l'indicazione della composizione. Se tuttavia tali prodotti sono muniti di un'etichetta o di un contrassegno indicanti la denominazione, la composizione o il marchio di fabbrica o la ragione sociale di un'impresa che comportino, a titolo principale o a titolo di aggettivo o di radice, l'utilizzazione di una denominazione prevista all'allegato I o tale da poter essere confusa con essa, si applicano le disposizioni degli articoli 8 e 9.
2. I prodotti tessili che figurano all'allegato IV, quando sono dello stesso tipo ed hanno la stessa composizione, possono essere presentati alla vendita raggruppati sotto un'etichetta globale che contenga le indicazioni di composizione previste dal presente decreto.
3. L'etichetta di composizione dei prodotti tessili venduti a metraggio puo' figurare soltanto sulla pezza o sul rotolo presentati alla vendita.
4. L'esposizione in vendita dei prodotti di cui al comma 2 e al comma 3, deve avvenire in modo che il consumatore finale possa prendere effettiva conoscenza della composizione di tali prodotti.

Art. 11

Obblighi di chiarezza delle informazioni 1. Le informazioni fornite all'atto dell'imissione sul mercato di prodotti tessili non devono dar luogo a confusione con le denominazioni e le menzioni previste dal presente decreto.

Art. 12

Ulteriori modalita' di etichettatura 1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 8, comma 1 e delle altre disposizioni del presente decreto in materia di etichettatura dei prodotti tessili, le percentuali in fibre di cui agli articoli 4, 5 e 6 vengono determinate senza tener conto degli elementi seguenti:
a) per tutti i prodotti tessili: parti non tessili, cimose, etichette e contrassegni, bordure e paramonture che non fanno parte integrante del prodotto, bottoni e fibbie ricoperte di materie tessili, accessori, ornamenti, nastri non elastici, fili e nastri elastici aggiunti in posti specifici e limitati del prodotto e, alle condizioni previste all'articolo 7, fibre visibili e isolabili a scopo decorativo e fibre antistatiche;
b) per i rivestimenti per pavimenti e per i tappeti: tutti gli elementi che non costituscano lo strato di usura;
c) per i tessuti destinati al rivestimento di mobili: gli orditi e le trame di legamento e di imbottitura che non fanno parte dello strato di usura;
d) per i tendaggi: gli orditi e le trame di legamento e di imbottitura che non fanno parte del dritto della stoffa;
e) per gli altri prodotti tessili: supporti rinforzi, interni del collo e fusti, fili per cucito e quelli di unione a meno che sostituiscano la trama o l'ordito del tessuto, le imbottiture che non hanno funzioni isolante e, fatte salve le disposizioni dell'articolo 9, comma 1, le fodere.
2. Ai fini del presente articolo non sono considerati come supporti da eliminare i tessuti di fondo dei prodotti tessili che servono da supporto allo strato di usura, in particolare i tessuti di fondo delle coperte e dei tessuti doppi e quelli dei prodotti di velluto o di felpa e affini. Si intendono per rinforzi i fili o i tessuti aggiunti a parti specifiche e limitate del prodotto tessile al fine di rinforzarle o di conferire loro rigidita' e spessore.
3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 8, comma 1, e delle altre disposizioni del presente decreto in materia di etichettatura dei prodotti tessili, le percentuali in fibre di cui agli articoli 4, 5 e 6 sono determinate senza tener conto delle materie grasse, dei leganti, delle cariche, degli appretti, dei prodotti di impregnazione, dei prodotti ausiliari di tintura e di stampa, nonche' di altri prodotti per il trattamento dei tessili.

Art. 13

C o n t r o l l i 1. I controlli della conformita' dei prodotti tessili alle indicazioni di composizione previste dal presente decreto sono effettuati secondo i metodi di analisi previsti dalla normativa vigente. A tal fine le percentuali in fibre di cui agli articoli 4, 5 e 6 vengono determinate applicando alla massa anidra di ciascuna fibra il relativo tasso convenzionale di cui all'allegato II, previa eliminazione degli elementi indicati all'articolo 12, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e) e comma 3.

Art. 14

E s c l u s i o n i 1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai prodotti tessili che:
1) sono destinati ad essere esportati verso Paesi terzi;
2) sono introdotti in transito, sotto controllo doganale, negli Stati membri;
3) sono importati da Paesi terzi per fare oggetto di un traffico di perfezionamento attivo;
4) sono dati in lavorazione, senza dar luogo a cessione a titolo oneroso, a lavoranti a domicilio o a imprese indipendenti che lavorano per conto terzi.

Art. 15

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 NOVEMBRE 2017, N. 190 ))

Art. 16

Disposizioni finali 1. Ai sensi dell'articolo 5 e dell'allegato D, della legge 24 aprile 1998, n. 128 , gli allegati al presente decreto potranno essere modificati, per essere adattati al progresso tecnico in attuazione della direttiva 97/37/CE , con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Note all'art. 16:
- L'art. 5 e l'allegato D, della citata legge 24 aprile 1998, n. 128 , cosi' recitano:
"Art. 5 (Attuazione di direttive comunitarie con regolamento autorizzato). - 1. Il Governo e' autorizzato a dare attuazione alle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato C con uno o piu' regolamenti ai sensi dell' art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , adottati previo parere delle Commissioni parlamentari e del Consiglio di Stato, attenendosi a principi e criteri direttivi corrispondenti a quelli enunciati nelle lettere b), e), f) e g) del comma 1 dell'art. 2.
2. Fermo restando il disposto dell' art. 5, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 86 , i regolamenti di cui al comma l del presente articolo possono altresi', per tutte le materie non coperte da riserva assoluta di legge, dare attuazione alle direttive, anche se precedentemente trasposte, di cui le direttive comprese nell'allegato C costituiscano la modifica, l'aggiornamento od il completamento.
3. Ove le direttive cui essi danno attuazione prescrivano di adottare discipline sanzionatorie, il Governo, in deroga a quanto stabilito nell'art. 8, puo' prevedere nei regolamenti di cui al comma 1, per le fattispecie individuate dalle direttive stesse, adeguate sanzioni amministrative, che dovranno essere determinate in ottemperanza ai principi stabiliti in materia dalla lettera c) del comma l dell'art. 2".
" Allegato D 93/120/CE: direttiva del Consiglio del 22 dicembre 1993, che modifica la direttiva 90/539/CEE relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai Paesi terzi di pollame e uova da cova.
93/121/CE: direttiva del Consiglio del 22 dicembre 1993, che modifica la direttiva 91/494/CEE relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai Paesi terzi di carni fresche di volatili da cortile.
94/2/CE: direttiva della Commissione del 21 gennaio 1994, che stabilisce modalita' d'applicazione della direttiva 92/75/CEE per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia dei frigoriferi elettrodomestici, dei congelatori elettrodomestici e delle relative combinazioni.
94/48/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 dicembre 1994, recante tredicesima modifica della direttiva 76/769/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla limitazione dell'immissione sul mercato e dell'uso di talune sostanze e preparati pericolosi.
94/49/CE: direttiva della Commissione dell'11 novembre 1994, che aggiorna l'elenco degli enti di cui alla direttiva 91/296/CEE del Consiglio concernente il transito di gas naturale sulle grandi reti.
94/59/CE: direttiva della Commissione del 2 dicembre 1994, recante terza modifica degli allegati della direttiva 77/96/CEE del Consiglio concernente la ricerca delle trichine all'importazione dai Paesi terzi di carni fresche provenienti da animali domestici della specie suina.
94/60/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 1994, recante quattordicesima modifica della direttiva 76/769/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla limitazione dell'immissione sul mercato e dell'uso di talune sostanze e preparati pericolosi.
94/65/CE: direttiva del Consiglio del 14 dicembre 1994, che stabilisce i requisiti applicabili all'immissione sul mercato di carni macinate e di preparazioni di carni.
94/67/CE: direttiva del Consiglio del 16 dicembre 1994, sull'incenerimento dei rifiuti pericolosi. 94/70/CE: direttiva del Consiglio del 13 dicembre 1994, che modifica la direttiva 92/120/CEE del Consiglio relativa alla concessione di deroghe temporanee e limitate alle norme sanitarie specifiche per la produzione e la commercializzazione di alcuni prodotti di origine animale.
95/5/CE: direttiva del Consiglio del 27 febbraio 1995, che modifica la direttiva 92/120/CEE relativa alla concessione di deroghe temporanee e limitate alle norme sanitarie comunitarie specifiche per la produzione e la commercializzazione di alcuni prodotti di origine animale. 95/12/CE: direttiva della Commissione del 23 maggio 1995, che stabilisce le modalita' d'applicazione della direttiva 92/75/CEE per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia delle lavatrici ad uso domestico.
95/13/CE: direttiva della Commissione del 23 maggio 1995, che stabilisce le modalita' d'applicazione della direttiva 92/75/CEE per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia delle asciugabiancheria ad uso domestico.
95/21/CE: direttiva del Consiglio del 19 giugno 1995, relativa all'attuazione di norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo, per le navi che approdano nei porti comunitari e che navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati membri (controllo dello Stato di approdo).
95/27/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 1995, che modifica la direttiva 86/662/CEE del Consiglio per la limitazione del rumore prodotto dagli escavatori idraulici e a funi, apripiste e pale caricatrici.
95/30/CE: direttiva della Commissione del 30 giugno 1995, recante adeguamento al progresso tecnico della direttiva 90/679/CEE del Consiglio relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti biologici durante il lavoro (settima direttiva particolare ai sensi dell' art. 16, paragrafo 1, della direttiva 89/39/CEE) .
95/491/CE: direttiva della Commissione del 26 settembre 1995, che aggiorna l'elenco degli enti di cui alla direttiva 91/296/CEE concernente il transito di gas naturale sulle grandi reti.
95/57/CE: direttiva del Consiglio del 23 novembre 1995, relativa alla raccolta di dati statistici nel settore del turismo.
95/64/CE: direttiva del Consiglio dell'8 dicembre 1995, concernente la rilevazione statistica dei trasporti di merci e di passeggeri via mare.
95/71/CE: direttiva del Consiglio del 22 dicembre 1995, che modifica l'allegato alla direttiva 91/493/CEE che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca.
96/4/CE: direttiva della Commissione del 16 febbraio 1996, che modifica la direttiva 91/321/CEE sugli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento.
96/6/CE: direttiva della Commissione del 16 febbraio 1996, che modifica la direttiva 74/63/CEE del Consiglio relativa alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali.
96/8/CE: direttiva della Commissione del 26 febbraio 1996, sugli alimenti destinati a diete ipocaloriche volte alla riduzione del peso.
96/16/CE: direttiva del Consiglio del 19 marzo 1996, relativa alle indagini statistiche da effettuare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.
96/26/CE: direttiva del Consiglio del 29 aprile 1996, riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonche' il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire l'esercizio della liberta' di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali.
96/40/CE: direttiva della Commissione del 25 giugno 1996, che istituisce un modello comune di documento di identita' per gli ispettori incaricati del controllo dello Stato di approdo.
96/45/CE: settima direttiva della Commissione del 2 luglio 1996, relativa ai metodi di analisi necessari alla verifica della composizione dei prodotti cosmetici. 96/47/CE: direttiva del Consiglio del 23 luglio 1996, che modifica la direttiva 91/439/CEE concernente la patente di guida.
96/51/CE: direttiva del Consiglio del 23 luglio 1996, che modifica la direttiva 70/524/CEE relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali.
96/53/CE: direttiva del Consiglio del 25 luglio 1996, che stabilisce, per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunita', le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale e internazionale e i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale.
96/55/CE: direttiva della Commissione del 4 settembre 1996, che adegua per la seconda volta al progresso tecnico l'allegato I della direttiva 76/769/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (solventi clorurati.
96/57/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 settembre 1996, sui requisiti di rendimento energetico di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni di uso domestico.
96/60/CE: direttiva della Commissione del 19 settembre 1996, recante modalita' d'applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia delle lavasciuga biancheria domestiche.
96/63/CE: direttiva della Commissione del 30 settembre 1996, che modifica la direttiva 76/432/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di frenatura dei trattori agricoli o forestali a ruote.
96/65/CE: direttiva della Commissione dell'11 ottobre 1996, che adegua per la quarta volta al progresso tecnico la direttiva 88/379/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi, e che modifica la direttiva 91/442/CEE relativa ai preparati pericolosi i cui imballaggi debbono essere muniti di chiusura di sicurezza per bambini.
96/66/CE: direttiva della Commissione del 14 ottobre 1996, che modifica la direttiva 70/524/CEE del Consiglio relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali.
96/68/CE: direttiva della Commissione del 21 ottobre 1996, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari.
96/69/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 ottobre 1996, che modifica la direttiva 70/220/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico con le emissioni dei veicoli a motore.
96/73/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 1996, relativa a taluni metodi di analisi quantitativa di mischie binarie di fibre tessili.
96/83/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 1996, che modifica la direttiva 94/35/CE sugli edulcoranti destinati ad essere utilizzati nei prodotti alimentari.
96/84/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 1996, che modifica la direttiva 89/398/CEE , relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare.
96/85/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 1996, che modifica la direttiva 95/2/CE relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti.
96/89/CE: direttiva della Commissione del 17 dicembre 1996, che modifica la direttiva 95/12/CE che stabilisce le modalita' d'applicazione della direttiva 92/75/CEE per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia delle lavatrici ad uso domestico.
96/91/CE: direttiva del Consiglio del 17 dicembre 1996, che modifica la direttiva 72/462/CEE concernente problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina, ovina, caprina e suina, di carni fresche o di prodotti a base di carne in provenienza da Paesi terzi.
96/93/CE: direttiva del Consiglio del 17 dicembre 1996, relativa alla certificazione di animali e di prodotti di origine animale.
96/94/CE: direttiva della Commissione del 18 dicembre 1996, che fissa un secondo elenco di valori limite indicativi in applicazione della direttiva 80/1107/CEE del Consiglio sulla protezione dei lavoratoi contro i rischi derivanti dall'esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro.
96/96/CE: direttiva del Consiglio del 20 dicembre 1996, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi.
97/8/CE: direttiva della Commissione del 7 febbraio 1997, che modifica la direttiva 74/63/CEE del Consiglio relativa alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali.
97/10/CE: direttiva della Commissione del 26 febbraio 1997, che adegua per la terza volta al progresso tecnico l'allegato I della direttiva 76/769/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi.
97/16/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 aprile 1997, recante la quindicesima modifica della direttiva 76/769/CEE del Consiglio concernente la limitazione dell'immissione sul mercato e dell'uso di talune sostanze e preparati pericolosi.
97/17/CE: direttiva della Commissione del 16 aprile 1997, che stabilisce le modalita' di applicazione della direttiva 92/75/CEE per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia della lavastoviglie ad uso domestico.
97/18/CE: direttiva della Commissione del 17 aprile 1997, che rinvia la data a partire dalla quale sono vietate le sperimentazioni su animali di ingredienti o combinazioni di ingredienti di prodotti cosmetici.
97/19/CE: direttiva della Commissione del 18 aprile 1997, che adegua al progresso tecnico la direttiva 70/221/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai serbatoi di carburante liquido ed ai dispositivi di protezione posteriore antincastro dei veicoli a motore dei loro rimorchi.
97/20/CE: direttiva della Commissione del 18 aprile 1997, che adegua al progresso tecnico la direttiva 72/306/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento prodotto dai motori diesel destinati alla propulsione dei veicoli.
97/26/CE: direttiva del Consiglio del 2 giugno 1997, che modifica la direttiva 9l/439/CEE concernente la patente di guida.
97/28/CE: direttiva della Commissione dell'11 giugno 1997, che adegua al progresso tecnico direttiva 76/756/CEE del Consiglio relativa all'installazione dei dispositivi di illuminazione e segnalazione luminosa dei veicoli a motore e dei loro rimorchi.
97/29/CE: direttiva della Commissione dell'11 giugno 1997, che adegua al progresso tecnico la direttiva 76/757/CEE del Consiglio relativa ai catadiottri dei veicoli a motore e dei loro rimorchi.
97/30/CE: direttiva della Commissione dell'11 giugno 1997, che adegua al progresso tecnico la direttiva 76/758/CEE del Consiglio relativa alle luci di ingombro, alle luci di posizione anteriori, alle luci di posizione posteriori e alle luci di arresto dei veicoli a motore e dei loro rimorchi.
97/31/CE: direttiva della Commissione dell'11 giugno 1997, che adegua al progresso tecnico la direttiva 76/760/CEE del Consiglio relativa ai dispositivi di illuminazione della targa d'immatricolazione posteriore dei veicoli a motore e dei loro rimorchi. 97/32/CE: direttiva della Commissione dell'11 giugno 1997, che adegua al progresso tecnico la direttiva 77/539/CEE del Consiglio relativa ai proiettori di retromarcia dei veicoli a motore e dei loro rimorchi.
97/37/CE: direttiva della Commissione del 19 giugno 1997, recante adattamenti al progresso tecnico degli allegati I e II della direttiva 96/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle denominazioni del settore tessile.
97/38/CE: direttiva della Commissione del 20 giugno 1997, che modifica l'allegato C della direttiva 92/51/CEE del Consiglio relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale, che integra la direttiva 89/48/CEE del Consiglio .
97/39/CE: 21 direttiva della Commissione del 24 giugno 1997, che adegua al progresso tecnico la direttiva 75/443/CEE del Consiglio relativa alla retromarcia e al tachimetro (indicatore di velocita') dei veicoli a motore. 97/45/CE: direttiva della Commissione del 14 luglio 1997, che adegua al progresso tecnico gli allegati II, III, VI e VII della direttiva 76/768/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici.
97/47/CE: direttiva della Commissione del 28 luglio 1997, che modifica gli allegati delle direttive 77/101/CEE , 79/373/CEE e 91/357/CEE del Consiglio .
97/48/CE: direttiva della Commissione del 29 luglio 1997, che modifica per la seconda volta la direttiva 82/711/CEE del Consiglio che fissa le norme di base necessarie per la verifica della migrazione dei costituenti dei materiali e degli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari".
- La direttiva 97/37/CE e' pubblicata in G.U.C.E. L 169 del 27 giugno 1997.

Art. 17

Abrogazioni 1. Sono abrogati:
a) gli articoli da 1 a 13, nonche' gli allegati A, B, C e D della legge 26 novembre 1973, n. 883 , come modificata dalla legge 4 ottobre 1986, n. 669 ;
b) gli articoli 2 , 3 , 4 , 6, comma 1 , 11 , 12 , 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1976, n. 515 ;
c) il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 12 ottobre 1987, n. 482 .
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 22 maggio 1999 CIAMPI D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri Letta, Ministro per le politiche comunitarie Bersani, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato Dini, Ministro degli affari esteri Diliberto, Ministro di grazia e giustizia Amato, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Visto, il Guardasigilli: Diliberto Note all' art. 17:
- Per la legge 26 novembre 1973, n. 883 si veda nelle note alle premesse.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1976, n. 515 , reca: "Regolamento di esecuzione della legge 26 novembre 1973, n. 883 , sulla etichettatura dei prodotti tessili".
- Il decreto del Ministro dell'industria del 12 ottobre 1987, n. 482, reca: "Modificazioni all'allegato B della legge 26 novembre 1973, n. 883 , sulla disciplina delle denominazioni e dell'etichettatura dei prodotti tessili".

Allegato I

Allegato I
Parte di provvedimento in formato grafico
(1) ((2)) -------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il Decreto 1 dicembre 2004, (in G.U. 31/1/2005, n. 24) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che " L'allegato I, del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 194 , e' cosi' modificato:
a) dopo la riga 33 e' inserita la seguente riga «33 a»:
«33a "Polilattide", fibra formata da macromolecole lineari la cui catena contiene almeno per Polilattide l'85% (in massa) unita' di estere dell'acido lattico derivate da zuccheri naturali, e»." -------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il Decreto 2 agosto 2010, (in G.U. 15/10/2010, n. 242), ha disposto (con l'articolo unico, comma 1, lettera a)) che "all'allegato I viene aggiunta la seguente riga 48: «48. Melammina fibra formata per almeno l'85% in peso da macromolecole reticolate composte di derivati della melammina»".

Allegato II

Allegato II
Parte di provvedimento in formato grafico
((1)) -------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il Decreto 1 dicembre 2004, (in G.U. 31/1/2005, n. 24) ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "L'allegato II del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 194 , e' cosi' modificato:
a) dopo la riga 33 e' inserita la seguente riga «33 a»: 33a Polylactide 1,50."

Allegato III

Allegato III
Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato IV

Allegato IV
Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato V

Allegato V
Parte di provvedimento in formato grafico
((2)) -------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il Decreto 2 agosto 2010, (in G.U. 15/10/2010, n. 242), ha disposto (con l'articolo unico, comma 1, lettera b)) che "all'allegato V viene aggiunta la seguente voce 48: «48. Melammina 7,00»".
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