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048U0980

IT - Decreti Legislativi

048U0980

Carriera dei direttori degli Istituti di sperimentazione agraria. (DECRETO LEGISLATIVO 07 maggio 1948 n. 980)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 , con le modificazioni ad esso apportate dall' art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98 ; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro per il tesoro; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 3 maggio 1948:

Art. 1

L'ultimo comma dell' art. 46 del regio decreto 29 maggio 1941, n. 489 , e' modificato come segue:
"I direttori ordinari conseguono la promozione al grado quinto al compimento del quinto anno di anzianita' nel grado sesto e la promozione al grado quarto al compimento del quarto anno di anzianita' nel grado quinto".

Art. 2

Fermo rimanendo il numero dei posti dei direttori ordinari e straordinari degli Istituti di sperimentazione agraria di cui alla tabella VII annessa al decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 502 , non piu' di due direttori ordinari di 1ª classe, i quali abbiano maturato in tale classe almeno quattro anni di effettivo servizio, sono assegnati al grado 3° dell'ordinamento gerarchico, secondo l'ordine di anzianita' acquisito nel grado 4°.

Art. 3

Il limite di eta' previsto dall' art. 51 del regio decreto 29 maggio 1941, n. 489 , per il collocamento a riposo dei direttori degli Istituti di sperimentazione agraria, e' elevato a 75 anni.
I direttori che abbiano compiuto il settantesimo anno di eta', sono collocati fuori ruolo, a disposizione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, e i relativi posti di ruolo sono considerati vacanti ai sensi e per gli effetti delle disposizioni vigenti.
Ai direttori fuori ruolo spetta lo stesso trattamento del personale di ruolo ai fini del conseguimento di eventuali promozioni e a tutti gli altri effetti. Essi sono collocati a riposo al raggiungimento del settantacinquesimo anno di eta'.

Art. 4

I direttori che siano stati collocati fuori ruolo ai sensi del secondo comma del precedente articolo sono tenuti a svolgere attivita' scientifica, secondo le modalita' da determinarsi dal Ministero.

Art. 5

I direttori ordinari, gia' collocati a riposo ai sensi del citato art. 51, i quali alla data del presente decreto non abbiano ancora compiuto il settantacinquesimo anno di eta', possono, a domanda, essere richiamati in servizio e sono ad essi applicabili le disposizioni contenute nel precedente art. 3.

Art. 6

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Napoli, addi' 7 maggio 1948 DE NICOLA DE GASPERI - SEGNI - DEL VECCHIO Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addi' 23 luglio 1948 Atti del Governo, registro n. 22, foglio n. 177. - FRASCA
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