048U0213
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Autorizzazione al Ministro per il tesoro ad apportare le variazioni di bilancio dipendenti dall'aumento del fondo di dotazione dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale. (DECRETO LEGISLATIVO 25 marzo 1948 n. 213)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 , con le modificazioni ad esso apportate dall' art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98 ; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per il bilancio; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 17 marzo 1948:
Art. 1
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con suoi decreti le variazioni di bilancio necessarie per l'aumento del fondo di dotazione dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale disposto dall' art. 2 del decreto legislativo 12 febbraio 1948, n. 51 .
La somministrazione di detto aumento avra' luogo gradualmente entro il 30 giugno 1948.
Art. 2
Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addi' 25 marzo 1948 DE NICOLA DE GASPERI - DEL VECCHIO - EINAUDI Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addi' 5 aprile 1948 Atti del Governo, registro n. 19, foglio n. 37. - FRASCA