098G0143
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Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59. (DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 1998 n. 114)
Art. 1 - Oggetto e finalita'
Oggetto e finalita' 1. Il presente decreto stabilisce i principi e le norme generali sull'esercizio dell'attivita' commerciale.
2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono a quanto disposto dal presente decreto secondo le previsioni dei rispettivi statuti e delle relative norme di
attuazione
3. La disciplina in materia di commercio persegue le seguenti finalita':
a) la trasparenza del mercato, la concorrenza, la liberta' di impresa e la libera circolazione delle merci;
b) la tutela del consumatore, con particolare riguardo all'informazione, alla possibilita' di approvvigionamento, al servizio di prossimita', all'assortimento e alla sicurezza dei prodotti;
c) l'efficienza, la modernizzazione e lo sviluppo della rete distributiva, nonche' l'evoluzione tecnologica dell'offerta, anche al fine del contenimento dei prezzi;
d) il pluralismo e l'equilibrio tra le diverse tipologie delle strutture distributive e le diverse forme di vendita, con particolare riguardo al riconoscimento e alla valorizzazione del ruolo delle piccole e medie imprese;
e) la valorizzazione e la salvaguardia del servizio commerciale nelle aree urbane, rurali, montane, insulari.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L' art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non puo' avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e
soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L' art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- Il testo dell' art. 4, comma 4, lettera c), della legge
n. 59 del 15 marzo 1997 , e' il seguente:
"4. Con i decreti legislativi di cui all'art. 1 il Governo provvede anche a:
a) - b) (Omissis);
c) ridefinire, riordinare e razionalizzare, sulla base dei principi e criteri di cui al comma 3 del presente art., al comma l dell'art. 12 e agli articoli 14, 17 e 20, comma 5, per quanto possibile individuando momenti decisionali unitari, la disciplina relativa alle attivita', economiche ed industriali, in particolare per quanto riguarda il sostegno e lo sviluppo delle imprese operanti nell'industria, nel commercio, nell'artigianato, nel comparto agroindustriale e nei servizi alla produzione: per quanto riguarda le politiche regionali, strutturali e di coesione della Unione europea, ivi compresi gli interventi nelle aree depresse del territorio nazionale, la ricerca applicata, l'innovazione tecnologica, la promozione della internazionalizzazione e della competitivita' delle imprese nel mercato globale e la promozione della razionalizzazione della rete commerciale anche in relazione all'obiettivo del contenimento dei prezzi e dell'efficienza della distribuzione; per quanto riguarda la cooperazione nei settori produttivi e il sostegno dell'occupazione; per quanto riguarda le attivita' relative alla realizzazione, all'ampliamento, alla ristrutturazione e riconversione degli impianti industriali, all'avvio degli impianti medesimi e alla creazione, ristrutturazione e valorizzazione di aree industriali ecologicamente attrezzate, con particolare riguardo alle dotazioni ed impianti di tutela
dell'ambiente, della sicurezza e della salute pubblica".
- Il testo dell'art. 5 della citata legge n. 59/1997 e' il seguente: "Art. 5.
- 1. E' istituita una Commissione parlamentare, composta da venti senatori e venti deputati, nominati rispettivamente dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, su designazione dei gruppi parlamentari.
2. La Commissione elegge tra i propri componenti un presidente, due vicepresidenti e due segretari che insieme con il presidente formano l'ufficio di presidenza. La Commissione si riunisce per la sua prima seduta entro venti giorni dalla nomina dei suoi componenti, per l'elezione dell'ufficio di presidenza. Sino alla costituzione della Commissione, il parere, ove occorra, viene espresso dalle competenti Commissioni parlamentari.
3. La Commissione ha sede presso la Camera dei deputati.
Alle spese necessarie per il funzionamento della Commissione si provvede, in parti uguali, a carico dei bilanci interni di ciascuna delle due Camere.
4. La Commissione:
a) esprime i pareri previsti dalla presente legge;
b) verifica periodicamente lo stato di attuazione delle riforme previste dalla presente legge e ne riferisce ogni sei mesi alle Camere".
- Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , recante: "Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Statocitta' ed autonomie locali", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 30 agosto 1997 .
- Il testo dell' art. 22 della legge 10 ottobre 1990,
n. 287 e' il seguente:
"Art. 22 (Attivita' consultiva). - 1. L'Autorita' puo' esprimere pareri sulle iniziative legislative o regolamentari e sui problemi riguardanti la concorrenza ed il mercato quando lo ritenga opportuno, o su richiesta di amministrazioni ed enti pubblici interessati. Il Presidente del Consiglio dei Ministri puo' chiedere il parere dell'Autorita' sulle iniziative legislative o
regolamentari che abbiano direttamente per effetto:
a) di sottomettere l'esercizio di una attivita' o
l'accesso ad un mercato a restrizioni quantitative;
b) di stabilire diritti esclusivi in certe aree;
c) di imporre pratiche generalizzate in materia di prezzi e di condizioni di vendita".
Art. 2 - Liberta' di impresa e libera circolazione delle merci
Liberta' di impresa e libera circolazione delle merci 1. L'attivita' commerciale si fonda sul principio della liberta' di iniziativa economica privata ai sensi dell' articolo 41 della Costituzione ed e' esercitata nel rispetto dei principi contenuti nella legge 10 ottobre 1990, n. 287 , recante norme per la tutela della concorrenza e del mercato.
Note all'art. 2:
- Il testo dell' art. 41 della Costituzione e' il seguente:
"Art. 41. - L'iniziativa economica privata e' libera.
Non puo' svolgersi in contrasto con l'utilita' sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla liberta', alla dignita' umana.
La legge determina i programmi e i controlli opportuni perche' l'attivita' economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali".
- La legge 10 ottobre 1990, n. 287 , recante: "Norme per la tutela della concorrenza e del mercato", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 13 ottobre 1990 .
Art. 3 - Obbligo di vendita
Obbligo di vendita 1. In conformita' a quanto stabilito dall' articolo 1336 del codice civile , il titolare dell'attivita' commerciale al dettaglio procede alla vendita nel rispetto dell'ordine temporale della richiesta.
Nota all'art. 3:
- Il testo dell' art. 1336 del codice civile e' il seguente:
"Art. 1336 ( Offerta al pubblico). - L'offerta al pubblico, quando contiene gli estremi essenziali del contratto alla cui conclusione e' diretta, vale come proposta, salvo che risulti diversamente dalle circostanze o dagli usi.
La revoca dell'offerta, se e' fatta nella stessa forma dell'offerta o in forma equipollente, e' efficace anche in confronto di chi non ne ha avuto notizia".
Art. 4 - Definizioni e ambito di applicazione del decreto
Definizioni e ambito di applicazione del decreto 1. Ai fini del presente decreto si intendono:
a) per commercio all'ingrosso, l'attivita' svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all'ingrosso o al dettaglio, o ad utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in grande. Tale attivita' puo' assumere la forma di commercio interno, di importazione o di esportazione;
b) per commercio al dettaglio, l'attivita' svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale;
c) per superficie di vendita di un esercizio commerciale, l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili. Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi;
d) per esercizi di vicinato quelli aventi superficie di vendita non superiore a 150 mq. nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 250 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti;
e) per medie strutture di vendita gli esercizi aventi superficie superiore ai limiti di cui al punto d) e fino a 1.500 mq nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 2.500 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti;
f) per grandi strutture di vendita gli esercizi aventi superficie superiore ai limiti di cui al punto e);
g) per centro commerciale, una media o una grande struttura di vendita nella quale piu' esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente. Ai fini del presente decreto per superficie di vendita di un centro commerciale si intende quella risultante dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi al dettaglio in esso presenti;
h) per forme speciali di vendita al dettaglio:
1) la vendita a favore di dipendenti da parte di enti o imprese, pubblici o privati, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonche' la vendita nelle scuole, negli ospedali e nelle strutture militari esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi;
2) la vendita per mezzo di apparecchi automatici;
3) la vendita per corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione;
4) la vendita presso il domicilio dei consumatori.
2. Il presente decreto non si applica:
a) ai farmacisti e ai direttori di farmacie delle quali i comuni assumono l'impianto e l'esercizio ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 475 , e successive modificazioni, e della legge 8 novembre 1991, n. 362 , e successive modificazioni, qualora vendano esclusivamente prodotti farmaceutici, specialita' medicinali, dispositivi medici e presidi medicochirurgici;
b) ai titolari di rivendite di generi di monopolio qualora vendano esclusivamente generi di monopolio di cui alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293 , e successive modificazioni, e al relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074 , e successive modificazioni;
c) alle associazioni dei produttori ortofrutticoli costituite ai sensi della legge 27 luglio 1967, n. 622 , e successive modificazioni;
d) ai produttori agricoli, singoli o associati, i quali esercitino attivita' di vendita di prodotti agricoli nei limiti di cui all' articolo 2135 del codice civile , alla legge 25 marzo 1959, n. 125 , e successive modificazioni, e alla legge 9 febbraio 1963, n. 59 , e successive modificazioni;
e) alle vendite di carburanti nonche' degli oli minerali di cui all'articolo 1 del regolamento approvato con regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303 , e successive modificazioni. Per vendita di carburanti si intende la vendita dei prodotti per uso di autotrazione, compresi i lubrificanti, effettuata negli impianti di distribuzione automatica di cui all' articolo 16 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745 , convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034 , e successive modificazioni, e al decreto legislativo 11 febbraio 1998, n.32 ;
f) agli artigiani iscritti nell'albo di cui all' articolo 5, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443 , per la vendita nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti dei beni di produzione propria, ovvero per la fornitura al committente dei beni accessori all'esecuzione delle opere o alla prestazione del servizio;
g) ai pescatori e alle cooperative di pescatori, nonche' ai cacciatori, singoli o associati, che vendano al pubblico, al dettaglio, la cacciagione e i prodotti ittici provenienti esclusivamente dall'esercizio della loro attivita' e a coloro che esercitano la vendita dei prodotti da essi direttamente e legalmente raccolti su terreni soggetti ad usi civici nell'esercizio dei diritti di erbatico, di fungatico e di diritti similari;
h) a chi venda o esponga per la vendita le proprie opere d'arte, nonche' quelle dell'ingegno a carattere creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica od informativa, realizzate anche mediante supporto informatico;
i) alla vendita dei beni del fallimento effettuata ai sensi dell'articolo 106 delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 , e successive modificazioni;
l) all'attivita' di vendita effettuata durante il periodo di svolgimento delle fiere campionarie e delle mostre di prodotti nei confronti dei visitatori, purche' riguardi le sole merci oggetto delle manifestazioni e non duri oltre il periodo di svolgimento delle manifestazioni stesse;
m) agli enti pubblici ovvero alle persone giuridiche private alle quali partecipano lo Stato o enti territoriali che vendano pubblicazioni o altro materiale informativo, anche su supporto informatico, di propria o altrui elaborazione, concernenti l'oggetto della loro attivita'.
3. Resta fermo quanto previsto per l'apertura delle sale cinematografiche dalla legge 4 novembre 1965, e successive modificazioni, nonche' dal decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3 . Note all' art. 4:
- La legge 2 aprile 1968, n. 475 , recante: "Norme concernenti il servizio farmaceutico", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 27 aprile 1968 .
- La legge 8 novembre 1991, n. 362 , recante: "Norme di riordino del servizio farmaceutico", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 269 del 16 novembre 1991 .
- La legge 22 dicembre 1957, n. 1293 , recante: "Organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 1958 e modificata dalla legge 23 luglio 1980, n. 384 , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 1 agosto 1980 .
- Il decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074 , recante: "Regolamento di esecuzione della legge 1293/57 ", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 308 del 22 dicembre 1958 .
- La legge 27 luglio 1967, n. 622 , recante: "Organizzazione del mercato nel settore dei prodotti ortofrutticoli", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 4 agosto 1967 .
- Il testo dell' art. 2135 del codice civile e' il seguente:
"Art. 2135 (Imprenditore agricolo). - E'imprenditore agricolo chi esercita un'attivita' diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame e attivita' connesse.
Si reputano connesse le attivita' dirette alla trasformazione o alla alienazione dei prodotti agricoli, quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura".
- La legge 25 marzo 1959, n. 125 , recante: "Norme sul commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 87 dell'11 aprile 1959 .
- La legge 9 febbraio 1963, n. 59 , recante: "Norme per la vendita al pubblico in sede stabile dei prodotti agricoli da parte degli agricoltori produttori diretti", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 16 febbraio 1963 e modificata dalla legge 14 giugno 1964, n. 477 , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 7 luglio 1964 e dalla legge 26 luglio 1965, n. 976 , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 206 del 18 agosto 1965 .
- Il testo dell' art. 1 del regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 agosto 1934, n. 191, e' il seguente:
"Art. 1. - E' approvato l'unito regolamento per l'esecuzione del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741 , convertito nella legge 8 febbraio 1934, n. 367 , che disciplina l'importazione, la lavorazione, il deposito e la distribuzione degli oli minerali e dei carburanti, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente".
- Il testo dell' art. 16 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745 , recante: "Provvedimenti straordinari per la ripresa economica", e' il seguente.
"Art. 16. - L'attivita' inerente alla installazione ed all'esercizio degli impianti di distribuzione automatica di carburanti per uso di autotrazione eccettuati quelli utilizzati esclusivamente per autoveicoli di proprieta' di amministrazioni pubbliche, costituisce pubblico servizio ed e' soggetta a concessione. Resta immutata la disciplina relativa ai depositi di distribuzione dei carburanti agevolati secondo le leggi vigenti.
La concessione sostituisce la licenza di cui al R.D.L. 16 dicembre 1926, n. 2174 , e viene rilasciata dal prefetto competente per territorio e, per la Valle d'Aosta, dal Pr esidente della Giunta regionale, sentito il parere delle amministrazioni pubbliche interessate, o, per gli impianti da installare sulle autostrade, dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato di concerto col Ministro per i lavori pubblici, Presidente dell'A.N.A.S., sentito il Ministro per le finanze.
La concessione puo' essere accordata solo a soggetti aventi la sperimentata ovvero comprovabile capacita' tecnicoorganizzativa ed economica necessaria a garantire la continuita' e la regolarita' nell'espletamento del pubblico servizio di distribuzione dei carburanti, la durata di diciotto anni e puo' essere rinnovata.
L'installazione o l'esercizio di impianti in mancanza di concessione sono puniti con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da lire 300.000 a 3.000.000.
Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, sulla base degli indirizzi fissati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica per una razionale programmazione degli investimenti nel settore su tutto il territorio nazionale e sentito il parere delle Regioni e di una commissione consultiva da istituire presso lo stesso Ministero, determina annualmente per ciascuna provincia i criteri obiettivi per il rilascio ed il numero massimo delle nuove concessioni che possono essere rilasciate nel corso dell'anno successivo.
L'esercizio degli impianti esistenti e funzionanti o regolarmente autorizzati alla data di entrata in vigore del presente decreto avra' termine, salvo nuova concessione, allo scadere di dodici mesi da tale data ovvero del periodo, se piu' lungo, fissato nel provvedimento originario o, in mancanza, di quello di diciotto anni dalla data di rilascio del provvedimento stesso.
La concessione e soggetta al pagamento delle tasse sulle concessioni governative di cui al n. 134 della tabella A allegata al D.P.R. 1 marzo 1961, n. 121 .
I titolari delle concessioni previste dal presente articolo possono affidare a terzi la gestione degli impianti di distribuzione di carburanti, con contratti aventi ad oggetto la cessione gratuita dell'uso degli apparecchi di distribuzione e delle attrezzature sia fisse che mobili e di durata non inferiore agli anni nove, che si risolveranno in caso di mancato rinnovo della concessione. In detti contratti dovranno prevedersi il diritto del gestore a sospendere per ferie l'esercizio dell'attivita' per un periodo non superiore a due settimane consecutive ogni anno, il divieto per il gestore di cedere il contratto d'uso o di affidare a terzi la sua esecuzione, i casi in cui il contratto si risolve di diritto ai sensi dell' art. 1456 del codice civile e le condizioni alle quali e' consentita la continuazione del rapporto instaurato con il gestore o con i familiari del medesimo, in caso di suo decesso o interdizione.
Lo stesso contratto dovra' prevedere la continuita' della gestione nel caso di cessione e la preferenza nella gestione del nuovo impianto nel caso di revoca nella gestione della concesione relativa all'impianto in precedenza gestito. La licenza di esercizio prevista dall' art. 3, D.L. 5 maggio 1957, n. 271 , convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474 e successive modificazioni, deve essere intestata al titolare della gestione dell'impianto, al quale incombe l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico. Il titolare della concessione ed il titolare della gestione dell'impianto sono, agli effetti fiscali, solidamente responsibili per gli obblighi derivati dalla gestione dell'impianto stesso.
La concessione puo' essere trasferita a terzi solo unitamente alla proprieta' del relativo impianto previa autorizzazione dell'autorita' che ha rilasciato la concessione stessa. Per la cessione delle concessioni da parte di chi sia proprietario di piu' impianti di distribuzione di carburanti, situati in province diverse, l'autorizzazione e' accordata dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, sentito il Ministro per le finanze.
I trasferimenti di impianti per la distribuzione dei carburanti da una localita' ad un'altra di una stessa provincia possono essere autorizzati dal prefetto, sentiti i pareri di cui al precedente comma secondo, fermo restando il numero degli erogatori.
In caso di revoca della concessione per motivi di pubblico interesse, il concessionario sara' indennizzato per il solo valore residuo degli impianti, salvo che il concessionario medesimo non ottenga, su sua richiesta, che la concessione revocata sia sostituita con altra che l'amministrazione competente potra' rilasciare in aggiunta al numero massimo di concessioni fissato a norma del precedente comma quinto.
Le norme per l'esecuzione del presente articolo saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto col Ministro per le finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Nelle localita' montane o delle piccole isole costituenti centro abitato sprovvisto di impianto di distribuzione automatica di carburanti per autotrazione o in centri che distino piu di quindici chilometri, misurati lungo le pubbliche vie, dal prossimo impianto concesso, puo essere accordata la concessione al comune che ne faccia richiesta, giusta deliberazione del consiglio comunale approvata dagli organi di controllo, ove nessuno dei concessionari operanti in provincia chieda la concessione entro il termine di 180 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".
- La legge 18 dicembre 1970, n. 1034 recante: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745 , concernente provvedimenti straordinari per la ripresa economica", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 323 del 23 dicembre 1970 .
- Il decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 , recante: "Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti a norma dell' art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59 " e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 5 marzo 1998 .
- Il testo dell' art. 5, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443 , e' il seguente:
"Art. 5 (Albo delle imprese artigiane). - E' istituito l'albo provinciale delle imprese artigiane, al quale sono tenute ad iscriversi tutte le imprese aventi i requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4 secondo le formalita' previste per il registro delle ditte dagli articoli 47 e seguenti del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 .
- Il testo dell' art. 106 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 , recante: "Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa", e' il seguente:
"Art. 106 (Modalita' della vendita dei beni mobili). - Per i beni mobili, compresi i frutti naturali degli immobili,.
Note all' art. 4:
- La legge 4 novembre 1965, n. 1213 , recante: "Nuovo ordinamento dei provvedimenti a favore della cinematografia", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 282 del 12 novembre 1965 . -
Il decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3 , recante: "Riordino degli organi collegiali operanti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello spettacolo, a norma dell' art. 11, comma 1, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59 " e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 1998 .
CAPO II Titolo II Requisiti per l'esercizio dell'attivita' commerciale
Art. 5 - Requisiti di accesso all'attivita'
Requisiti di accesso all'attivita' 1. Ai sensi del presente decreto l'attivita' commerciale puo' essere esercitata con riferimento ai seguenti settori merceologici: alimentare e non alimentare.
2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2010, N. 59 .
3. L'accertamento delle condizioni di cui al comma 2 e' effettuato sulla base delle disposizioni previste dall' articolo 688 del codice di procedura penale , dall' articolo 10 della legge 4 gennaio 1968, n.15 , dall' articolo 10-bis della legge 31 maggio 1965, n. 575 , e dall' articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241 .
4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2010, N. 59 .
5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2010, N. 59 .
6. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2010, N. 59 , COME MODIFICATO DAL D.LGS. 6 AGOSTO 2012, N. 147 )) .
7. Le regioni stabiliscono le modalita' di organizzazione, la durata e le materie del corso professionale di cui al comma 5, lettera a), garantendone l'effettuazione anche tramite rapporti convenzionali con soggetti idonei. A tale fine saranno considerate in via prioritaria le camere di commercio, le organizzazioni imprenditoriali del commercio piu' rappresentative e gli enti da queste costituiti.
8. Il corso professionale ha per oggetto materie idonee a garantire l'apprendimento delle disposizioni relative alla salute, alla sicurezza e all'informazione del consumatore. Prevede altresi' materie che hanno riguardo agli aspetti relativi alla conservazione, manipolazione e trasformazione degli alimenti, sia freschi che conservati.
9. Le regioni stabiliscono le modalita' di organizzazione, la durata e le materie, con particolare riferimento alle normative relative all'ambiente, alla sicurezza e alla tutela e informazione dei consumatori, oggetto di corsi di aggiornamento finalizzati ad elevare il livello professionale o riqualificare gli operatori in attivita'. Possono altresi' prevedere forme di incentivazione per la partecipazione ai corsi dei titolari delle piccole e medie imprese del settore commerciale.
10. Le regioni garantiscono l'inserimento delle azioni formative di cui ai commi 7 e 9 nell'ambito dei propri programmi di formazione professionale.
11. ((L'esercizio dell'attivita' di commercio all'ingrosso, ivi compreso quello relativo ai prodotti alimentari e, in particolare, ai prodotti ortoflorofrutticoli, carnei ed ittici, e' subordinato esclusivamente al possesso dei requisiti di onorabilita' di cui all' articolo 71, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 .)) L'albo istituito dall' articolo 3 della legge 25 marzo 1959, n. 125 , e' soppresso.
CAPO III Titolo III Esercizio dell'attivita' di vendita al dettaglio sulle aree private in sede fissa
Art. 6 - Programmazione della rete distributiva
Programmazione della rete distributiva 1. Le regioni, entro un anno dalla data di pubblicazione del presente decreto definiscono gli indirizzi generali per l'insediamento delle attivita' commerciali, perseguendo i seguenti obiettivi:
a) favorire la realizzazione di una rete distributiva che, in collegamento con le altre funzioni di servizio, assicuri la migliore produttivita' del sistema e la qualita' dei servizi da rendere al consumatore;
b) assicurare, nell'indicare gli obiettivi di presenza e di sviluppo delle grandi strutture di vendita, il rispetto del principio della libera concorrenza, favorendo l'equilibrato sviluppo delle diverse tipologie distributive;
c) rendere compatibile l'impatto territoriale e ambientale degli insediamenti commerciali con particolare riguardo a fattori quali la mobilita', il traffico e l'inquinamento e valorizzare la funzione commerciale al fine della riqualificazione del tessuto urbano, in particolare per quanto riguarda i quartieri urbani degradati al fine di ricostituire un ambiente idoneo allo sviluppo del commercio;
d) salvaguardare e riqualificare i centri storici anche attraverso il mantenimento delle caratteristiche morfologiche degli insediamenti e il rispetto dei vincoli relativi alla tutela del patrimonio artistico ed ambientale;
e) salvaguardare e riqualificare la rete distributiva nelle zone di montagna, rurali ed insulari anche attraverso la creazione di servizi commerciali polifunzionali e al fine di favorire il mantenimento e la ricostituzione del tessuto commerciale;
f) favorire gli insediamenti commerciali destinati al recupero delle piccole e medie imprese gia' operanti sul territorio interessato, anche al fine di salvaguardare i livelli occupazionali reali e con facolta' di prevedere a tale fine forme di incentivazione;
g) assicurare, avvalendosi dei comuni e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, un sistema coordinato di monitoraggio riferito all'entita' ed all'efficienza della rete distributiva nonche' dell'intera filiera produttiva, comprensiva delle fasi di produzione, trasformazione, commercializzazione e distribuzione di beni e servizi, attraverso la costituzione di appositi osservatori, ai quali partecipano anche rappresentanti degli enti locali, delle organizzazioni dei consumatori, delle associazioni di rappresentanza (( delle imprese industriali ed artigiane di produzione di beni e di servizi )) , delle imprese del commercio e dei lavoratori dipendenti, coordinati da un Osservatorio nazionale costituito presso il Ministero delle attivita' produttive.
2. Le regioni, entro il termine di cui al comma 1, fissano i criteri di programmazione urbanistica riferiti al settore commerciale, affinche' gli strumenti urbanistici comunali individuino:
a) le aree da destinare agli insediamenti commerciali ed, in particolare, quelle nelle quali consentire gli insediamenti di medie e grandi strutture di vendita al dettaglio;
b) i limiti ai quali sono sottoposti gli insediamenti commerciali in relazione alla tutela dei beni artistici, culturali e ambientali, nonche' dell'arredo urbano, ai quali sono sottoposte le imprese commerciali nei centri storici e nelle localita' di particolare interesse artistico e naturale;
c) i vincoli di natura urbanistica ed in particolare quelli inerenti la disponibilita' di spazi pubblici o di uso pubblico e le quantita' minime di spazi per parcheggi, relativi alle diverse strutture di vendita;
d) la correlazione dei procedimenti di rilascio della concessione o autorizzazione edilizia inerenti l'immobile o il complesso di immobili e dell'autorizzazione all'apertura di una media o grande struttura di vendita, eventualmente prevedendone la contestualita'.
3. Le regioni, nel definire gli indirizzi generali di cui al comma 1, tengono conto principalmente delle caratteristiche dei seguenti ambiti territoriali:
a) le aree metropolitane omogenee, al fine di pervenire ad una programmazione integrata tra centro e realta' periferiche;
b) le aree sovracomunali configurabili come un unico bacino di utenza, per le quali devono essere individuati criteri di sviluppo omogenei;
c) i centri storici, al fine di salvaguardare e qualificare la presenza delle attivita' commerciali e artigianali in grado di svolgere un servizio di vicinato, di tutelare gli esercizi aventi valore storico e artistico ed evitare il processo di espulsione delle attivita' commerciali e artigianali;
d) i centri di minore consistenza demografica al fine di svilupparne il tessuto economicosociale anche attraverso il miglioramento delle reti infrastrutturali ed in particolare dei collegamenti viari.
4. Per l'emanazione degli indirizzi e dei criteri di cui al presente articolo, le regioni acquisiscono il parere obbligatorio delle rappresentanze degli enti locali e procedono, altresi', alla consultazione delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio.
5. Le regioni stabiliscono il termine, non superiore a centottanta giorni, entro il quale i comuni sono tenuti ad adeguare gli strumenti urbanistici generali e attuativi e i regolamenti di polizia locale alle disposizioni di cui al presente articolo.
6. In caso di inerzia da parte del comune, le regioni provvedono in via sostitutiva adottando le norme necessarie, che restano in vigore fino alla emanazione delle norme comunali.
Art. 7 - Esercizi di vicinato
Esercizi di vicinato 1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2010, N. 59 .
2. Nella ((segnalazione certificata di inizio di attivita')) di cui al comma 1 il soggetto interessato dichiara:
a) di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5;
b) di avere rispettato i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienicosanitaria, i regolamenti edilizi e le norme urbanistiche nonche' quelle relative alle destinazioni d'uso;
c) il settore o i settori merceologici, l'ubicazione e la superficie di vendita dell'esercizio;
d) l'esito della eventuale valutazione in caso di applicazione della disposizione di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c).
3. Fermi restando i requisiti igienicosanitari, negli esercizi di vicinato autorizzati alla vendita dei prodotti di cui all' articolo 4 della legge 25 marzo 1997, n. 77 , e' consentito il consumo immediato dei medesimi a condizione che siano esclusi il servizio di somministrazione e le attrezzature ad esso direttamente finalizzati.
Art. 8 - Medie strutture di vendita
Medie strutture di vendita 1. L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie fino ai limiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e), di una media struttura di vendita sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio, anche in relazione agli obiettivi di cui all'articolo 6, comma 1.
2. Nella domanda l'interessato dichiara:
a) di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5;
b) il settore o i settori merceologici, l'ubicazione e la superficie di vendita dell'esercizio;
c) le eventuali comunicazioni di cui all'articolo 10, commi 2 e 3, del presente decreto.
3. Il comune, sulla base delle disposizioni regionali e degli obiettivi indicati all'articolo 6, sentite le organizzazioni di tutela dei consumatori e le organizzazioni imprenditoriali del commercio, adotta i criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1.
4. Il comune adotta le norme sul procedimento concernente le domande relative alle medie strutture di vendita; stabilisce il termine, comunque non superiore ai novanta giorni dalla data di ricevimento, entro il quale le domande devono ritenersi accolte qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego, nonche' tutte le altre norme atte ad assicurare trasparenza e snellezza dell'azione amministrativa e la partecipazione al procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 , e successive modifiche.
Nota all' art. 8:
- La legge 7 agosto 1990, n. 241 , recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 1990 .
Art. 9 - Grandi strutture di vendita
Grandi strutture di vendita 1. L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie di una grande struttura di vendita, sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio.
2. Nella domanda l'interessato dichiara:
a) di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5;
b) il settore o i settori merceologici, l'ubicazione e la superficie di vendita dell'esercizio;
c) le eventuali comunicazioni di cui all'articolo 10, commi 2 e 3, del presente decreto.
3. La domanda di rilascio dell'autorizzazione e' esaminata da una conferenza di servizi indetta dal comune, salvo quanto diversamente stabilito nelle disposizioni di cui al comma 5, entro sessanta giorni dal ricevimento, composta da tre membri, rappresentanti rispettivamente la regione, la provincia e il comune medesimo, che decide in base alla conformita' dell'insediamento ai criteri di programmazione di cui all'articolo 6. Le deliberazioni della conferenza sono adottate a maggioranza dei componenti entro novanta giorni dalla convocazione; il rilascio dell'autorizzazione e' subordinato al parere favorevole del rappresentante della regione.
4. Alle riunioni della conferenza di servizi, svolte in seduta pubblica, partecipano a titolo consultivo i rappresentanti dei comuni contermini, delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio piu' rappresentative in relazione al bacino d'utenza dell'insediamento interessato. Ove il bacino d'utenza riguardi anche parte del territorio di altra regione confinante, la conferenza dei servizi ne informa la medesima e ne richiede il parere non vincolante ai fini del rilascio della autorizzazione.
5. La regione adotta le norme sul procedimento concernente le domande relative alle grandi strutture di vendita; stabilisce il termine comunque non superiore a centoventi giorni dalla data di convocazione della conferenza di servizi di cui al comma 3 entro il quale le domande devono ritenersi accolte qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego, nonche' tutte le altre norme atte ad assicurare trasparenza e snellezza dell'azione amministrativa e la partecipazione al procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 , e successive modifiche.
Nota all'art. 9:
- Per il testo della legge 7 agosto 1990, n. 241 , si fa riferimento alle note all'art. 8, comma 4.
Art. 10 - Disposizioni particolari
Disposizioni particolari 1. La regione prevede disposizioni per favorire lo sviluppo della rete commerciale nelle aree montane, rurali e insulari, per riqualificare la rete distributiva e rivitalizzare il tessuto economico sociale e culturale nei centri storici, nonche' per consentire una equilibrata e graduale evoluzione delle imprese esistenti nelle aree urbane durante la fase di prima applicazione del nuovo regime amministrativo. In particolare, prevede:
a) per i comuni, le frazioni e le altre aree con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, nonche' nelle zone montane e insulari, la facolta' di svolgere congiuntamente in un solo esercizio, oltre all'attivita' commerciale, altri servizi di particolare interesse per la collettivita', eventualmente in convenzione con soggetti pubblici o privati. Per queste aree le regioni possono prevedere l'esenzione di tali attivita' da tributi regionali; per tali esercizi gli enti locali possono stabilire particolari agevolazioni, fino alla esenzione, per i tributi di loro competenza;
b) per centri storici, aree o edifici aventi valore storico, archeologico, artistico e ambientale, l'attribuzione di maggiori poteri ai comuni relativamente alla localizzazione e alla apertura degli esercizi di vendita, in particolare al fine di rendere compatibili i servizi commerciali con le funzioni territoriali in ordine alla viabilita', alla mobilita' dei consumatori e all'arredo urbano, utilizzando anche specifiche misure di agevolazione tributaria e di sostegno finanziario;
c) per le aree di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 6, comma 3, l'indicazione dei criteri in base ai quali i comuni, per un periodo non superiore a due anni, possono sospendere o inibire gli effetti della comunicazione all'apertura degli esercizi di vicinato sulla base di specifica valutazione circa l'impatto del nuovo esercizio sull'apparato distributivo e sul tessuto urbano ed in relazione a programmi di qualificazione della rete commerciale finalizzati alla realizzazione di infrastrutture e servizi adeguati alle esigenze dei consumatori.
2. La regione stabilisce criteri e modalita' ai fini del riconoscimento della priorita' alle domande di rilascio di autorizzazione all'apertura di una media o grande struttura di vendita che prevedono la concentrazione di preesistenti medie o grandi strutture e l'assunzione dell'impegno di reimpiego del personale dipendente, ovvero, qualora trattasi di esercizi appartenenti al settore non alimentare, alle domande di chi ha frequentato un corso di formazione professionale per il commercio o risulta in possesso di adeguata qualificazione. Il rilascio della nuova autorizzazione comporta la revoca di quelle relative alle strutture preesistenti, prese in considerazione ai fini della predetta priorita'.
3. La regione stabilisce altresi' i casi in cui l'autorizzazione all'apertura di una media struttura di vendita e all'ampliamento della superficie di una media o di una grande struttura di vendita e' dovuta a seguito di concentrazione o accorpamento di esercizi autorizzati ai sensi dell' articolo 24 della legge 11 giugno 1971, n. 426 , per la vendita di generi di largo e generale consumo. Il rilascio dell'autorizzazione comporta la revoca dei titoli autorizzatori relativi ai preesistenti esercizi. Nell'applicazione della presente disposizione la regione tiene conto anche della condizione relativa al reimpiego del personale degli esercizi concentrati o accorpati.
4. La regione puo' individuare le zone del proprio territorio alle quali applicare i limiti massimi di superficie di vendita di cui all'articolo 4, lettere d) ed e), in base alle caratteristiche socioeconomiche, anche in deroga al criterio della consistenza demografica.
5. Ai fini della realizzazione del sistema di monitoraggio previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera g), la conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , su proposta del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, definisce i contenuti di una modulistica univoca da utilizzare per le comunicazioni e le autorizzazioni di cui al presente decreto. Per lo stesso scopo i dati relativi al settore merceologico e alla superficie e all'ubicazione degli esercizi di vendita sono denunciati all'ufficio del registro delle imprese, che li iscrive nel repertorio delle notizie economiche e amministrative.
Tali dati sono messi a disposizione degli osservatori regionali e nazionale di cui al predetto articolo 6.
Note all'art. 10:
- Il testo dell' art. 24 della legge 11 giugno 1971, n. 426 e' il seguente:
"Art. 24. - L'apertura di esercizi al minuto, il trasferimento in altra zone e l'ampliamento degli esercizi gia' esistenti mediante l'acquisizione di nuovi locali di vendita sono soggetti ad autorizzazione amministrativa.
L'autorizzazione e' rilasciata dal sindaco del comune nel cui territorio ha sede l'esercizio, sentito il parere delle commissioni di cui agli articoli 15 e 16, con la osservanza dei criteri stabiliti dal piano. L'autorizzazione all'ampliamento deve essere sempre concessa quando l'ampliamento stesso non modifichi le caratteristiche dell'esercizio e quindi l'equilibrio commerciale previsto dal piano.
L'autorizzazione, fermo il rispetto dei regolamenti locali di polizia urbana, annonaria, igienico-sanitaria e delle norme relative alla destinazione ed all'uso dei vari edifici nelle zone urbane, e' negata solo quando il nuovo esercizio o l'ampliamento o il trasferimento dell'esercizio esistente risultino in contrasto con le disposizioni del piano e della presente legge".
- Il testo dell' art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e' il seguente:
"Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane, con la conferenza Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le citta' individuate dall' art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142 . Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal Ministro dell'interno". CAPO IV Titolo IV Orari di vendita
Art. 11 - Orario di apertura e di chiusura
Orario di apertura e di chiusura 1. Gli orari di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti nel rispetto delle disposizioni del presente articolo e dei criteri emanati dai comuni, sentite le organizzazioni locali dei consumatori, delle imprese del commercio e dei lavoratori dipendenti, in esecuzione di quanto disposto dall' articolo 36, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142 .
2. Fatto salvo quanto disposto al comma 4, gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio possono restare aperti al pubblico in tutti i giorni della settimana dalle ore sette alle ore ventidue. Nel rispetto di tali limiti l'esercente puo' liberamente determinare l'orario di apertura e di chiusura del proprio esercizio non superando comunque il limite delle tredici ore giornaliere.
3. L'esercente e' tenuto a rendere noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione.
4. Gli esercizi di vendita al dettaglio osservano la chiusura domenicale e festiva dell'esercizio e, nei casi stabiliti dai comuni, sentite le organizzazioni di cui al comma 1, la mezza giornata di chiusura infrasettimanale.
5. Il comune, sentite le organizzazioni di cui al comma 1, individua i giorni e le zone del territorio nei quali gli esercenti possono derogare all'obbligo di chiusura domenicale e festiva. Detti giorni comprendono comunque quelli del mese di dicembre, nonche' ulteriori otto domeniche o festivita' nel corso degli altri mesi dell'anno.
Nota all'art. 11:
Il testo del comma 3 dell'art. 36 della legge 8 giugno 1990, n. 142 , e' il seguente:
"3. Il sindaco e' inoltre competente, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale, a riordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonche' degli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, al fine di autorizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti".
Art. 12 - Comuni ad economia prevalentemente turistica e citta' d'arte
Comuni ad economia prevalentemente
turistica e citta' d'arte 1. Nei comuni ad economia prevalentemente turistica, nelle citta' d'arte o nelle zone del territorio dei medesimi, gli esercenti determinano liberamente gli orari di apertura e di chiusura e possono derogare dall'obbligo di cui all'articolo 11, comma 4.
2. Al fine di assicurare all'utenza, soprattutto nei periodi di maggiore afflusso turistico, idonei livelli di servizio e di informazione, le organizzazioni locali dei consumatori, delle imprese del commercio e del turismo e dei lavoratori dipendenti, possono definire accordi da sottoporre al sindaco per l'esercizio delle funzioni di cui all' articolo 36, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142 .
3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, anche su proposta dei comuni interessati e sentite le organizzazioni dei consumatori, delle imprese del commercio e del turismo e dei lavoratori dipendenti, le regioni individuano i comuni ad economia prevalentemente turistica, le citta' d'arte o le zone del territorio dei medesimi e i periodi di maggiore afflusso turistico nei quali gli esercenti possono esercitare la facolta' di cui al comma 1.
Nota all'art. 12:
- Per il testo del comma 3, dell'art. 36 della legge 8 giugno 1980, n, 142, si fa riferimento alla nota all'art. 11.
Art. 13 - Disposizioni speciali
Disposizioni speciali 1. Le disposizioni del presente titolo non si applicano alle seguenti tipologie di attivita': le rivendite di generi di monopolio; gli esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi e ai complessi turistici e alberghieri; gli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime ed aeroportuali; alle rivendite di giornali; le gelaterie e gastronomie; le rosticcerie e le pasticcerie; gli esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e articoli da giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, videocassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli da ricordo e artigianato locale, nonche' le stazioni di servizio autostradali, qualora le attivita' di vendita previste dal presente comma siano svolte in maniera esclusiva e prevalente, e le sale cinematografiche.
2. Gli esercizi del settore alimentare devono garantire l'apertura al pubblico in caso di piu' di due festivita' consecutive. Il sindaco definisce le modalita' per adempiere all'obbligo di cui al presente comma.
3. I comuni possono autorizzare, in base alle esigenze dell'utenza e alle peculiari caratteristiche del territorio, l'esercizio dell'attivita' di vendita in orario notturno esclusivamente per un limitato numero di esercizi di vicinato.
CAPO V Titolo V Offerta di vendita
Art. 14 - Pubblicita' dei prezzi
Pubblicita' dei prezzi 1. I prodotti esposti per la vendita al dettaglio nelle vetrine esterne o all'ingresso del locale e nelle immediate adiacenze dell'esercizio o su aree pubbliche o sui banchi di vendita, ovunque collocati, debbono indicare, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartello o con altre modalita' idonee allo scopo.
2. Quando siano esposti insieme prodotti identici dello stesso valore e' sufficiente l'uso di un unico cartello. Negli esercizi di vendita e nei reparti di tali esercizi organizzati con il sistema di vendita del libero servizio l'obbligo dell'indicazione del prezzo deve essere osservato in ogni caso per tutte le merci comunque esposte al pubblico.
3. I prodotti sui quali il prezzo di vendita al dettaglio si trovi gia' impresso in maniera chiara e con caratteri ben leggibili, in modo che risulti facilmente visibile al pubblico, sono esclusi dall'applicazione del comma 2.
4. Restano salve le disposizioni vigenti circa l'obbligo dell'indicazione del prezzo di vendita al dettaglio per unita' di misura.
Art. 15 - Vendite straordinarie
Vendite straordinarie 1. Per vendite straordinarie si intendono le vendite di liquidazione, le vendite di fine stagione e le vendite promozionali nelle quali l'esercente dettagliante offre condizioni favorevoli, reali ed effettive, di acquisto dei propri prodotti.
2. Le vendite di liquidazione sono effettuate dall'esercente dettagliante al fine di esitare in breve tempo tutte le proprie merci, a seguito di: cessazione dell'attivita' commerciale, cessione dell'azienda, trasferimento dell'azienda in altro locale, trasformazione o rinnovo dei locali ((nonche' accumulo di scorte di prodotti in conseguenza della chiusura temporanea e perdurante a causa dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 24 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 ,)) e possono essere effettuate in qualunque momento dell'anno, previa comunicazione al comune dei dati e degli elementi comprovanti tali fatti.
3. Le vendite di fine stagione riguardano i prodotti, di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti entro un certo periodo di tempo.
4. Le vendite promozionali sono effettuate dall'esercente dettagliante per tutti o una parte dei prodotti merceologici e per periodi di tempo limitato.
5. Nelle vendite disciplinate dal presente articolo lo sconto o il ribasso effettuato deve essere espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita che deve essere comunque esposto.
6. Le regioni, sentite i rappresentanti degli enti locali, le organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio, disciplinano le modalita' di svolgimento, la pubblicita' anche ai fini di una corretta informazione del consumatore, i periodi e la durata delle vendite di liquidazione e delle vendite di fine stagione.
7. Per vendita sottocosto si intende la vendita al pubblico di uno o piu' prodotti effettuata ad un prezzo inferiore a quello risultante dalle fatture di acquisto maggiorato dell'imposta sul valore aggiunto e di ogni altra imposta o tassa connessa alla natura del prodotto e diminuito degli eventuali sconti o contribuzioni riconducibili al prodotto medesimo purche' documentati.
8. Ai fini della disciplina delle vendite sottocosto il Governo si avvale della facolta' prevista dall' articolo 20, comma 11, della legge 15 marzo 1997, n.59 . Per gli aspetti sanzionatori, fermo restando quanto disposto dalla legge 10 ottobre 1990, n.287 , si applicano le disposizioni di cui all'articolo 22, commi 2 e 3.
9. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato promuove la sottoscrizione di codici di autoregolamentazione delle vendite di cui al comma 7 tra le organizzazioni rappresentative delle imprese produttrici e distributive.
((9-bis. Per facilitare gli adempimenti da parte degli operatori, qualora un'impresa intenda svolgere contemporaneamente in una serie di esercizi commerciali, anche situati in diversi comuni, delle vendite straordinarie di cui ai commi 4 o 7 del presente articolo, essa puo' presentare, in via telematica, allo Sportello unico per le attivita' produttive (SUAP) del comune dove l'esercente ha la sede legale dell'impresa, un'unica comunicazione con le date e l'indicazione di tutti gli esercizi coinvolti, fornendo altresi' le informazioni richieste dalle norme vigenti per la specifica attivita'. Il SUAP ricevente trasmette la comunicazione ai SUAP competenti in base all'ubicazione degli altri esercizi commerciali e in conformita' alle modalita' telematiche di comunicazione del Sistema informatico degli Sportelli unici di cui all'articolo 3 dell'allegato al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 , come sostituito dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 3 dicembre 2021 . La relativa documentazione e' tenuta a disposizione delle autorita' di controllo nell'esercizio per due anni, oppure in un sito internet il cui indirizzo deve essere inserito nella comunicazione inviata ai comuni e che deve essere mantenuto attivo per almeno due anni dalla fine della vendita sottocosto. La modalita' prescelta deve essere indicata nella comunicazione inviata ai comuni)) CAPO VI Titolo VI Forme speciali di vendita al dettaglio
Art. 16 - Spacci interni
Spacci interni 1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2010, N. 59 .
2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2010, N. 59 .
3. Nella ((segnalazione certificata di inizio di attivita')) deve essere dichiarata la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 5 della persona preposta alla gestione dello spaccio, il rispetto delle norme in materia di idoneita' dei locali, il settore merceologico, l'ubicazione e la superficie di vendita.
Art. 17 - Apparecchi automatici
Apparecchi automatici 1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2010, N. 59 .
2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2010, N. 59 .
3. Nella ((segnalazione certificata di inizio di attivita')) deve essere dichiarata la sussistenza del possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, il settore merceologico e l'ubicazione, nonche', se l'apparecchio automatico viene installato sulle aree pubbliche, l'osservanza delle norme sull'occupazione del suolo pubblico.
4. La vendita mediante apparecchi automatici effettuata in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo, e' soggetta alle medesime disposizioni concernenti l'apertura di un esercizio di vendita.
Art. 18 - Vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione
Vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione 1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2010, N. 59 .
2. E' vietato inviare prodotti al consumatore se non a seguito di specifica richiesta. E' consentito l'invio di campioni di prodotti o di omaggi, senza spese o vincoli per il consumatore.
3. Nella ((segnalazione certificata di inizio di attivita')) di cui al comma 1 deve essere dichiarata la sussistenza del possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 e il settore merceologico.
4. Nei casi in cui le operazioni di vendita sono effettuate tramite televisione, l'emittente televisiva deve accertare, prima di metterle in onda, che il titolare dell'attivita' e' in possesso dei requisiti prescritti dal presente decreto per l'esercizio della vendita al dettaglio. Durante la trasmissione debbono essere indicati il nome e la denominazione o la ragione sociale e la sede del venditore, il numero di iscrizione al registro delle imprese ed il numero della partita IVA. Agli organi di vigilanza e' consentito il libero accesso al locale indicato come sede del venditore.
5. Le operazioni di vendita all'asta realizzate per mezzo della televisione o di altri sistemi di comunicazione sono vietate.
6. Chi effettua le vendite tramite televisione per conto terzi deve essere in possesso della licenza prevista dall' articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza , approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 .
7. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 6 SETTEMBRE 2005, N. 206 .
Art. 19 - Vendite effettuate presso il domicilio dei consumatori
Vendite effettuate presso il domicilio dei consumatori 1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2010, N. 59 .
2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2010, N. 59 .
3. Nella ((segnalazione certificata di inizio di attivita')) deve essere dichiarata la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 5 e il settore merceologico.
4. Il soggetto di cui al comma 1 che intende avvalersi per l'esercizio dell'attivita' di incaricati, ne comunica l'elenco all'autorita' di pubblica sicurezza del luogo nel quale ha avviato l'attivita' e risponde agli effetti civili dell'attivita' dei medesimi. Gli incaricati devono essere in possesso dei requisiti di onorabilita' prescritti per l'esercizio dell'attivita' di vendita.
5. L'impresa di cui al comma 1 rilascia un tesserino di riconoscimento alle persone incaricate, che deve ritirare non appena esse perdano i requisiti richiesti dall'articolo 5, comma 2.
6. Il tesserino di riconoscimento di cui al comma 5 deve essere numerato e aggiornato annualmente, deve contenere le generalita' e la fotografia dell'incaricato, l'indicazione a stampa della sede e dei prodotti oggetto dell'attivita' dell'impresa, nonche' del nome del responsabile dell'impresa stessa, e la firma di quest'ultimo e deve essere esposto in modo visibile durante le operazioni di vendita.
7. Le disposizioni concernenti gli incaricati si applicano anche nel caso di operazioni di vendita a domicilio del consumatore effettuate dal commerciante sulle aree pubbliche in forma itinerante.
8. Il tesserino di riconoscimento di cui ai commi 5 e 6 e' obbligatorio anche per l'imprenditore che effettua personalmente le operazioni disciplinate dal presente articolo.
9. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 6 SETTEMBRE 2005, N. 206 .
Art. 20 - Propaganda a fini commerciali
Propaganda a fini commerciali 1. L'esibizione o illustrazione di cataloghi e l'effettuazione di qualsiasi altra forma di propaganda commerciale presso il domicilio del consumatore o nei locali nei quali il consumatore si trova, anche temporaneamente, per motivi di lavoro, studio, cura o svago, sono sottoposte alle disposizioni sugli incaricati e sul tesserino di riconoscimento di cui all'articolo 19, commi 4, 5, 6 e 8.
Art. 21 - Commercio elettronico
Commercio elettronico 1. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato promuove l'introduzione e l'uso del commercio elettronico con azioni volte a:
a) sostenere una crescita equilibrata del mercato elettronico;
b) tutelare gli interessi dei consumatori;
c) promuovere lo sviluppo di campagne di informazione ed apprendimento per operatori del settore ed operatori del servizio;
d) predisporre azioni specifiche finalizzate a migliorare la competitivita' globale delle imprese, con particolare riferimento alle piccole e alle medie, attraverso l'utilizzo del commercio elettronico;
e) favorire l'uso di strumenti e tecniche di gestione di qualita' volte a garantire l'affidabilita' degli operatori e ad accrescere la fiducia del consumatore;
f) garantire la partecipazione italiana al processo di cooperazione e negoziazione europea ed internazionale per lo sviluppo del commercio elettronico.
2. Per le azioni di cui al comma 1 il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato puo' stipulare convenzioni e accordi di programma con soggetti pubblici o privati interessati, nonche' con associazioni rappresentative delle imprese e dei consumatori.
CAPO VII Titolo VII Sanzioni
Art. 22 - Sanzioni e revoca
Sanzioni e revoca 1. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 5, 7, 8, 9, 16, 17, 18 e 19 del presente decreto ((e le disposizioni di cui agli articoli 65 , 66 , 67 , 68 e 69 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 ,)) e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 5.000.000 a lire 30.000.000.
2. In caso di particolare gravita' o di recidiva il sindaco puo' inoltre disporre la sospensione della attivita' di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si e' proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.
3. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 11, 14, 15 e 26, comma 5, del presente decreto e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire 6.000.000.
4. L'autorizzazione all'apertura e' revocata qualora il titolare:
a) non inizia l'attivita' di una media struttura di vendita entro un anno dalla data del rilascio o entro due anni se trattasi di una grande struttura di vendita, salvo proroga in caso di comprovata necessita';
b) sospende l'attivita' per un periodo superiore ad un anno;
c) non risulta piu' provvisto dei requisiti ((di cui all' articolo 71, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 )) ;
d) nel caso di ulteriore violazione delle prescrizioni in materia igienicosanitaria avvenuta dopo la sospensione dell'attivita' disposta ai sensi del comma 2.
5. Il sindaco ordina la chiusura di un esercizio di vicinato qualora il titolare:
a) sospende l'attivita' per un periodo superiore ad un anno;
b) non risulta piu' provvisto dei requisiti ((di cui all' articolo 71, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 )) ;
c) nel caso di ulteriore violazione delle prescrizioni in materia igienicosanitaria avvenuta dopo la sospensione dell'attivita' disposta ai sensi del comma 2.
6. In caso di svolgimento abusivo dell'attivita' il sindaco ordina la chiusura immediata dell'esercizio di vendita.
7. Per le violazioni di cui al presente articolo l'autorita' competente e' il sindaco del comune nel quale hanno avuto luogo. Alla medesima autorita' pervengono i proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta ovvero da ordinanze ingiunzioni di pagamento.
CAPO VIII Titolo VIII Organismi associativi
Art. 23 - Centri di assistenza tecnica
Centri di assistenza tecnica 1. Al fine di sviluppare i processi di ammodernamento della rete distributiva possono essere istituiti centri di assistenza alle imprese costituiti, anche in forma consortile, dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore a livello provinciale e da altri soggetti interessati. I centri sono autorizzati dalla regione all'esercizio delle attivita' previste nello statuto con modalita' da definirsi con apposito provvedimento e sono finanziabili con il fondo di cui all' articolo 16, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266 .
2. I centri svolgono, a favore delle imprese, attivita' di assistenza tecnica e di formazione e aggiornamento in materia di innovazione tecnologica e organizzativa, gestione economica e finanziaria di impresa, accesso ai finanziamenti anche comunitari, sicurezza e tutela dei consumatori, tutela dell'ambiente, igiene e sicurezza sul lavoro e altre materie eventualmente previste dallo statuto di cui al comma 1, nonche' attivita' finalizzate alla certificazione di qualita' degli esercizi commerciali.
3. Le amministrazioni pubbliche possono avvalersi dei centri medesimi allo scopo di facilitare il rapporto tra amministrazioni pubbliche e imprese utenti.
Note all'art. 23
- Il testo del comma 1, dell'art. 16, della legge 7 agosto 1997, n. 266 , e' il seguente:
"1. E' istituito il fondo nazionale per il cofinanziamento di interventi regionali nel settore del commercio e del turismo con una dotazione finanziaria di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999. Il CIPE, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autome di Trento e di Bolzano, definisce i progetti strategici da realizzare nonche' i criteri e le modalita' per la gestione del cofinanziamento nazionale".
Art. 24 - Interventi per i consorzi e le cooperative di garanzia collettiva fidi
Interventi per i consorzi e le cooperative di garanzia collettiva fidi 1. I consorzi e le cooperative di garanzia collettiva fidi di cui all' articolo 9, comma 9, del decreto-legge 1 ottobre 1982, n. 697 , convertito dalla legge 29 novembre 1982, n. 887 , e successive modifiche, possono costituire societa' finanziarie aventi per finalita' lo sviluppo delle imprese operanti nel commercio, nel
turismo e nei servizi.
2. I requisiti delle societa' finanziarie, richiesti per l'esercizio delle attivita' di cui al presente articolo, sono i
seguenti:
a) siano ispirate ai principi di mutualita', richiamati
espressamente e inderogabilmente nei rispettivi statuti;
b) siano costituite da almeno 30 consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi di cui al comma 1, distribuiti sull'intero territorio nazionale;
c) siano iscritte all'apposito elenco tenuto dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in conformita'
al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 .
3. Le organizzazioni nazionali di rappresentanza del commercio, del turismo e dei servizi, per le finalita' di cui al presente articolo, possono promuovere societa' finanziarie che abbiano i requisiti nel medesimo previsti.
4. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 22 GIUGNO 2012, N. 83 , CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 134 )) . ((13)) 5. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 22 GIUGNO 2012, N. 83 , CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 134 )) . ((13)) 6. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 22 GIUGNO 2012, N. 83 , CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 134 )) . ((13)) --------------- AGGIORNAMENTO (13)
Il D.L. 22 giugno 2012, n. 83 , convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 , ha disposto (con l'art. 23, comma 11) che "I procedimenti avviati in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto-legge sono disciplinati, ai fini della concessione e dell'erogazione delle agevolazioni e comunque fino alla loro definizione, dalle disposizioni delle leggi di cui all'Allegato 1 e dalle norme di semplificazione recate dal presente decreto-legge." CAPO IX Titolo IX Disposizioni transitorie e finali
Art. 25 - Disciplina transitoria
Disciplina transitoria 1. I soggetti titolari di autorizzazione per l'esercizio dell'attivita' di vendita dei prodotti appartenenti alle tabelle merceologiche di cui all'allegato 5 al decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375, e all'articolo 2 del decreto ministeriale 16 settembre 1996, n. 561 , hanno titolo a porre in vendita tutti i prodotti relativi al settore merceologico corrispondente, fatto salvo il rispetto dei requisiti igienicosanitari, e ad ottenere che l'autorizzazione sia modificata d'ufficio con l'indicazione del settore medesimo a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto, ad eccezione dei soggetti in possesso delle tabelle speciali riservate ai titolari di farmacie di cui all'allegato 9 del decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375 , nonche' quella riservata ai soggetti titolari di rivendite di generi di monopolio di cui all' articolo 1 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato 17 settembre 1996, n. 561 .
2. A partire dalla data di pubblicazione del presente decreto sono soggette a previa comunicazione al comune competente per territorio il trasferimento della proprieta' o della gestione dell'attivita', il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie degli esercizi di vendita entro i limiti di superficie di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d). Resta fermo l'obbligo per il subentrante del possesso dell'iscrizione al registro degli esercenti il commercio secondo quanto previsto dall' articolo 49 del decreto ministeriale 4 agosto
1988, n. 375 .
3. Fino al termine di cui all'articolo 26, comma 1, non puo' essere negata l'autorizzazione all'apertura di un esercizio avente una superficie di vendita non superiore a 1.500 mq in caso di concentrazione di esercizi di vendita di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), operanti nello stesso comune e autorizzati ai sensi dell' articolo 24 della legge 11 giugno 1971, n. 426 , alla data di pubblicazione del presente decreto, per la vendita di generi di largo e generale consumo. La superficie di vendita del nuovo esercizio deve essere pari alla somma dei limiti massimi indicati alla predetta lettera d), tenuto conto del numero degli esercizi concentrati. Il rilascio dell'autorizzazione comporta la revoca dei titoli
autorizzatori preesistenti.
4. Le domande di rilascio dell'autorizzazione all'apertura di un nuovo esercizio prevista dall' articolo 24 della legge 11 giugno 1971, n. 426 , in corso di istruttoria alla data di pubblicazione del presente decreto, sono esaminate ai sensi della predetta legge n. 426 del 1971 e decise con provvedimento espresso entro e non oltre 90 giorni dalla suddetta data. Dalla data di pubblicazione del presente decreto e fino al termine del periodo di cui all'articolo 26, comma 1, e' sospesa la presentazione delle domande, tranne nel caso di cui al comma 3.
5. Le domande di rilascio delle autorizzazioni previste dagli articoli 26 e 27 della legge 11 giugno 1971, n. 426 , gia' trasmesse alla giunta regionale per il prescritto nulla osta alla data del 16 gennaio 1998 e corredate a norma secondo attestazione del responsabile del procedimento, sono esaminate e decise con provvedimento espresso entro centottanta giorni dalla suddetta data.
6. Fino alla emanazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, fatto comunque salvo quanto previsto dal successivo articolo 31, alle domande di rilascio delle autorizzazioni previste dagli articoli 26 e 27 della legge 11 giugno 1971, n. 426 , non trasmesse alla giunta regionale per il prescritto nulla osta alla data del 16 gennaio 1998, nonche' alle domande per il rilascio delle medesime autorizzazioni presentate successivamente e fino alla data di pubblicazione del presente decreto, non e' dato seguito. Dalla data di pubblicazione del presente decreto e fino all'emanazione delle disposizioni di cui all'articolo 6 e' sospesa la presentazione delle domande.
7. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 22 GIUGNO 2012, N. 83 , CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 134 )) . ((13)) 8. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio regolamento definisce criteri e modalita' per l'erogazione dell'indennizzo di cui al comma 7, l'entita' dello stesso e la relativa modulazione tenuto conto dell'anzianita' di esercizio dei titolari, della eventuale esclusivita' dell'attivita' commerciale esercitata quale fonte di reddito, della situazione patrimoniale e
della tipologia dell'attivita' svolta.
9. La concessione dell'indennizzo di cui al comma 7 e' stabilita nel limite di 20 miliardi di lire per l'anno 1998 e di lire 40 miliardi per ciascuno degli anni 1999 e 2000 a carico delle risorse disponibili, per gli interventi di cui alla legge 1 marzo 1986, n. 64 , nell'apposita sezione del Fondo di cui all' articolo 4, comma 6, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32 , convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104 . A tal fine il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e' autorizzato a trasferire le somme suddette ad apposita sezione del Fondo di cui all' articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n 46 .
--------------- AGGIORNAMENTO (13)
Il D.L. 22 giugno 2012, n. 83 , convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 , ha disposto (con l'art. 23, comma 11) che "I procedimenti avviati in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto-legge sono disciplinati, ai fini della concessione e dell'erogazione delle agevolazioni e comunque fino alla loro definizione, dalle disposizioni delle leggi di cui all'Allegato 1 e dalle norme di semplificazione recate dal presente decreto-legge."
Art. 26 - Disposizioni finali
Disposizioni finali 1. Ad eccezione dell'articolo 6, dell'articolo 10, dell'articolo 15, commi 7, 8 e 9, dell'articolo 21, dell'articolo 25, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, e del comma 3 del presente articolo, le norme contenute nel presente decreto hanno efficacia a decorrere dal trecentosessantacinquesimo giorno dalla sua pubblicazione.
(( 2. Nel caso di esercizio promiscuo nello stesso locale dell'attivita' di vendita all'ingrosso e al dettaglio, l'intera superficie di vendita e' presa in considerazione ai fini dell'applicazione di entrambe le discipline per le due tipologie di attivita'. )) 3. Ai fini della commercializzazione restano salve le disposizioni concernenti la vendita di determinati prodotti previste da leggi speciali.
4. COMMA ABROGATO DALLA L. 13 APRILE 1999, N. 108 .
5. E' soggetto alla sola comunicazione al comune competente per territorio il trasferimento della gestione o della proprieta' per atto tra vivi o per causa di morte, nonche' la cessazione dell'attivita' relativa agli esercizi di cui agli articoli 7, 8 e 9.
Nel caso di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 7.
6. Sono abrogate: la legge 11 giugno 1971, n. 426 , e successive modificazioni, ed il decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375 , a esclusione del comma 9 dell'articolo 56 e dell'allegato 9 e delle disposizioni concernenti il registro esercenti il commercio relativamente alla attivita' di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287 , e alla attivita' ricettiva di cui alla legge 17 marzo 1983, n. 217 ; la legge 28 luglio 1971, n. 558 ; la legge 19 marzo 1980, n. 80 , come modificata dalla legge 12 aprile 1991, n. 130; l'articolo 8 del decreto-legge 1 ottobre 1982, n. 697 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n. 887 , come riformulato dall' articolo 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 9 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1987, n. 121; l'articolo 4 della legge 6 febbraio 1987, n. 15 ; il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 384; l'articolo 2 del decreto ministeriale 16 settembre 1996, n. 561; l'articolo 2, commi 89 e 90 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , nonche' ogni altra norma contraria al presente decreto o con esso incompatibile. Sono soppresse le voci numeri 50, 55 e 56 della tabella c) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1992, n. 300 , come modificata ed integrata dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 407
CAPO X Titolo X Commercio al dettaglio su aree pubbliche
Art. 27 - Definizioni
Definizioni 1. Ai fini del presente titolo si intendono:
a) per commercio sulle aree pubbliche, l'attivita' di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o sulle aree private delle quali il comune abbia la disponibilita', attrezzate o meno, coperte o scoperte;
b) per aree pubbliche, le strade, i canali, le piazze, comprese quelle di proprieta' privata gravate da servitu' di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;
c) per posteggio, la parte di area pubblica o di area privata della quale il comune abbia la disponibilita' che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attivita' commerciale;
d) per mercato, l'area pubblica o privata della quale il comune abbia la disponibilita', composta da piu' posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attivita' per uno o piu' o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;
e) per fiera, la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti sulle aree pubbliche o private delle quali il comune abbia la disponibilita', di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festivita';
f) per presenze in un mercato, il numero delle volte che l'operatore si e' presentato in tale mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attivita';
g) per presenze effettive in una fiera, il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato l'attivita' in tale fiera.
Art. 28 - Esercizio dell'attivita'
Esercizio dell'attivita' 1. Il commercio sulle aree pubbliche puo' essere svolto:
a) su posteggi dati in concessione per dieci anni;
b) su qualsiasi area purche' in forma itinerante.
(( 2. L'esercizio dell'attivita' di cui al comma 1 e' soggetto ad apposita autorizzazione rilasciata a persone fisiche, a societa' di persone, a societa' di capitali regolarmente costituite o cooperative. )) 2-bis. Le regioni, nell'esercizio della potesta' normativa in materia di disciplina delle attivita' economiche, possono stabilire che l'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di cui al comma 1 sia soggetta alla presentazione da parte del richiedente del documento unico di regolarita' contributiva (DURC), di cui all' articolo 1, comma 1176, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 . In tal caso, possono essere altresi' stabilite le modalita' attraverso le quali i comuni, anche avvalendosi della collaborazione gratuita delle associazioni di categoria riconosciute dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, possono essere chiamati al compimento di attivita' di verifica della sussistenza e regolarita' della predetta documentazione. L'autorizzazione all'esercizio e' in ogni caso rilasciata anche ai soggetti che hanno ottenuto dall'INPS la rateizzazione del debito contributivo. Il DURC, ai fini del presente articolo, deve essere rilasciato anche alle imprese individuali.
3. L'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio e' rilasciata, in base alla normativa emanata dalla regione, dal sindaco del comune sede del posteggio ed abilita anche all'esercizio in forma itinerante nell'ambito del territorio regionale.
(( 4. L'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante e' rilasciata, in base alla normativa emanata dalla regione, dal comune nel quale il richiedente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attivita'.
L'autorizzazione di cui al presente comma abilita anche alla vendita al domicilio del consumatore, nonche' nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago. )) 5. Nella domanda l'interessato dichiara:
a) di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5;
b) il settore o i settori merceologici e, qualora non intenda esercitare in forma itinerante esclusiva, il posteggio del quale chiede la concessione.
6. L'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' sulle aree pubbliche abilita alla partecipazione alle fiere che si svolgono sia nell'ambito della regione cui appartiene il comune che l'ha rilasciata, sia nell'ambito delle altre regioni del territorio nazionale.
7. L'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di vendita sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari abilita anche alla somministrazione dei medesimi se il titolare risulta in possesso dei requisiti prescritti per l'una e l'altra attivita'. L'abilitazione alla somministrazione deve risultare da apposita annotazione sul titolo autorizzatorio.
8. L'esercizio del commercio sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari e' soggetto alle norme comunitarie e nazionali che tutelano le esigenze igienico sanitarie. Le modalita' di vendita e i requisiti delle attrezzature sono stabiliti dal Ministero della sanita' con apposita ordinanza.
9. L'esercizio del commercio disciplinato dal presente articolo nelle aree demaniali marittime e' soggetto al nulla osta da parte delle competenti autorita' marittime che stabiliscono modalita' e condizioni per l'accesso alle aree predette.
10. Senza permesso del soggetto proprietario o gestore e' vietato il commercio sulle aree pubbliche negli aeroporti, nelle stazioni e nelle autostrade.
11. I posteggi, temporaneamente non occupati dai titolari della relativa concessione in un mercato, sono assegnati giornalmente, durante il periodo di non utilizzazione da parte del titolare, ai soggetti legittimati ad esercitare il commercio sulle aree pubbliche, che vantino il piu' alto numero di presenze nel mercato di cui trattasi.
12. Le regioni, entro un anno dalla data di pubblicazione del presente decreto, emanano le norme relative alle modalita' di esercizio del commercio di cui al presente articolo, i criteri e le procedure per il rilascio, la revoca e la sospensione nei casi di cui all'articolo 29, nonche' la reintestazione dell'autorizzazione in caso di cessione dell'attivita' per atto tra vivi o in caso di morte e i criteri per l'assegnazione dei posteggi. Le regioni determinano altresi' gli indirizzi in materia di orari ferma restando la competenza in capo al sindaco a fissare i medesimi.
13. Le regioni, al fine di assicurare il servizio piu' idoneo a soddisfare gli interessi dei consumatori ed un adeguato equilibrio con le altre forme di distribuzione, stabiliscono, altresi', sulla base delle caratteristiche economiche del territorio secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 3, del presente decreto, della densita' della rete distributiva e della popolazione residente e fluttuante ((limitatamente ai casi in cui ragioni non altrimenti risolvibili di sostenibilita' ambientale e sociale, di viabilita' rendano impossibile consentire ulteriori flussi di acquisto nella zona senza incidere in modo gravemente negativo sui meccanismi di controllo, in particolare, per il consumo di alolici e senza ledere il diritto dei residenti alla vivibilita' del territorio e alla normale mobilita'. In ogni caso resta ferma la finalita' di tutela e salvaguardia delle zone di pregio artistico, storico, architettonico e ambientale e sono vietati criteri legati alla verifica di natura economica o fondati sulla prova dell'esistenza di un bisogno economico o sulla prova di una domanda di mercato, quali entita' delle vendite di prodotti alimentari e non alimentari e presenza di altri operatori su aree pubbliche)) , i criteri generali ai quali i comuni si devono attenere per la determinazione delle aree e del numero dei posteggi da destinare allo svolgimento dell'attivita', per l'istituzione, la soppressione o lo spostamento dei mercati che si svolgono quotidianamente o a cadenza diversa, nonche' per l'istituzione di mercati destinati a merceologie esclusive.
Stabiliscono, altresi', le caratteristiche tipologiche delle fiere, nonche' le modalita' di partecipazione alle medesime prevedendo in ogni caso il criterio della priorita' nell'assegnazione dei posteggi fondato sul piu' alto numero di presenze effettive.
14. Le regioni, nell'ambito del loro ordinamento, provvedono all'emanazione delle disposizioni previste dal presente articolo acquisendo il parere obbligatorio dei rappresentanti degli enti locali e prevedendo forme di consultazione delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio.
15. Il comune, sulla base delle disposizioni emanate dalla regione, stabilisce l'ampiezza complessiva delle aree da destinare all'esercizio dell'attivita', nonche' le modalita' di assegnazione dei posteggi, la loro superficie e i criteri di assegnazione delle aree riservate, in misura congrua sul totale, agli imprenditori agricoli che esercitano la vendita diretta ai sensi dell' articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 . Al fine di garantire il miglior servizio da rendere ai consumatori i comuni possono determinare le tipologie merceologiche dei posteggi nei mercati e nelle fiere.
16. Nella deliberazione di cui al comma 15 vengono individuate altresi' le aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale nelle quali l'esercizio del commercio di cui al presente articolo e' vietato o sottoposto a condizioni particolari ai fini della salvaguardia delle aree predette. Possono essere stabiliti divieti e limitazioni all'esercizio anche per motivi di viabilita', di carattere igienico sanitario o per altri motivi di pubblico interesse. Vengono altresi' deliberate le norme procedurali per la presentazione e l'istruttoria delle domande di rilascio, il termine, comunque non superiore a novanta giorni dalla data di ricevimento, entro il quale le domande devono ritenersi accolte qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego, nonche' tutte le altre norme atte ad assicurare trasparenza e snellezza dell'azione amministrativa e la partecipazione al procedimento, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 , e successive modifiche.
17. Al fine di valorizzare e salvaguardare il servizio commerciale nelle aree urbane, rurali, montane ed insulari, le regioni e i comuni possono stabilire particolari agevolazioni, fino all'esenzione, per i tributi e le altre entrate di rispettiva competenza per le attivita' effettuate su posteggi posti in comuni e frazioni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti e nelle zone periferiche delle aree metropolitane e degli altri centri di minori dimensioni.
18. In caso di inerzia da parte del comune, le regioni provvedono in via sostitutiva, adottando le norme necessarie, che restano in vigore fino all'emanazione delle norme comunali.
Art. 29 - Sanzioni
Sanzioni 1. Chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio previsto dalla autorizzazione stessa, nonche' senza l'autorizzazione o il permesso di cui all'articolo 28, commi 9 e 10, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 5.000.000 a lire 30.000.000 e con la confisca delle attrezzature e della merce.
2. Chiunque violi le limitazioni e i divieti stabiliti per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche dalla deliberazione del comune di cui all'articolo 28 e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire 6.000.000.
3. In caso di particolare gravita' o di recidiva il sindaco puo' disporre la sospensione dell'attivita' di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si e' proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.
4. L'autorizzazione e' revocata:
a) nel caso in cui il titolare non inizia l'attivita' entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio, salvo proroga in caso di comprovata necessita';
b) nel caso di decadenza dalla concessione del posteggio per mancato utilizzo del medesimo in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare;
c) nel caso in cui il titolare non risulti piu' provvisto dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 2.
c-bis) nel caso di mancata presentazione iniziale e annuale del DURC di cui al comma 2-bis dell'articolo 28.
((4-bis. L'autorizzazione e' sospesa per sei mesi in caso di mancata presentazione annuale del DURC, di cui al comma 2-bis dell'articolo 28 )) 5. Per le violazioni di cui al presente articolo l'autorita' competente e' il sindaco del comune nel quale hanno avuto luogo. Alla medesima autorita' pervengono i proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta ovvero da ordinanze ingiunzioni di pagamento.
Art. 30 - Disposizioni transitorie e finali
Disposizioni transitorie e finali 1. I soggetti che esercitano il commercio sulle aree pubbliche sono sottoposti alle medesime disposizioni che riguardano gli altri commercianti al dettaglio di cui al presente decreto purche' esse non contrastino con specifiche disposizioni del presente titolo.
2. Fino all'emanazione delle disposizioni attuative di cui all'articolo 28 continuano ad applicarsi le norme previgenti.
3. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dagli operatori prima dell'entrata in vigore del presente decreto e delle disposizioni attuative di cui all'articolo 28.
4. La disciplina di cui al presente titolo non si applica ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni i quali esercitino sulle aree pubbliche la vendita dei propri prodotti ai sensi della legge 9 febbraio 1963, n. 59 , e successive modificazioni, salvo che per le disposizioni relative alla concessione dei posteggi e alle soste per l'esercizio dell'attivita' in forma itinerante.
5. Resta salvo il divieto di vendere sulle aree pubbliche bevande alcoliche di qualsiasi gradazione diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi nei limiti e con le modalita' di cui all'articolo 176, comma 1, del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 , e successive modifiche, nonche' il divieto di vendere o esporre armi, esplosivi od oggetti preziosi. E' abolito ogni precedente divieto di vendita di merci ivi incluso quello della vendita del pane nei mercati scoperti, fatto salvo il rispetto dei requisiti igienicosanitari.
6. Sono abrogate: la legge 28 marzo 1991, n. 112 , come modificata dalla legge 15 novembre 1995, n. 480 , e dalla legge 25 marzo 1997, n. 77; l'articolo 3 della legge 5 gennaio 1996, n. 25 ; il decreto ministeriale 4 giugno 1993, n. 248 , come modificato dal decreto ministeriale 15 maggio 1996, n. 350 . E' soppressa la voce n. 62 della tabella c) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1992, n. 300 , come modificata ed integrata dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 407 .
Note all'art. 30:
- Per il testo della legge 9 febbraio 1962, n. 59 , si fa riferimento alle note all'art. 4.
- Il testo del primo comma dell'art. 176 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 , modificato dall' art. 7 della legge 11 maggio 1981, n. 213 , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 18 maggio 1981 , e' il seguente:
"Agli effetti dell'art. 86 della legge non si considera vendita al minuto di bevande alcoliche quella fatta in recipienti chiusi secondo le consuetudini commerciali, e da trasportarsi fuori del locale di vendita, purche' la quantita' contenuta nei singoli recipienti non sia inferiore a litri 0,200 per le bevande alcoliche di cui all'art. 89 della legge, ed a litri 0,33 per le altre. Per le bevande non alcoliche, e' considerata vendita al minuto esclusivamente quella congiunta al consumo".
- La legge 28 marzo 1991, n. 112 , recante: "Norme in materia di commercio su aree pubbliche", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 82 dell'8 aprile 1991 .
- La legge 15 novembre 1995, n. 480 , recante: "Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 381 recante disposizioni urgenti in materia di finanziamento delle Camere di commercio", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 269 del 17 novembre 1995 .
- Per il testo della legge 25 marzo 1997, n. 77 , si fa riferimento alla nota all'art. 7, conma 3.
- Il testo dell' art. 3 della legge 5 gennaio 1996, n. 25 , e' il seguente:
"Art. 3 (Disposizioni in materia di commercio su aree pubbliche). - 1. La scadenza del termine per la comunicazione delle scelte e delle notizie di cui all' art. 19, comma 11, del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 giugno 1993, n. 248 , ai fini della conversione delle preesistenti autorizzazioni per l'esercizio del commercio ambulante e' prorogata al 31 dicembre 1995.
2. La scadenza del termine per il rilascio prioritario delle autorizzazioni di cui all' art. 24, comma 9, lettere a) e b), del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 giugno 1993, n. 248 , e' prorogata del 31 dicembre 1996".
- Il decreto ministeriale 4 giugno 1993, n. 248 , recante il "Regolamento di esecuzione della legge 28 marzo 1991, n. 112 , concernente norme in materia su aree pubbliche", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 23 settembre 1993 .
- Il decreto ministeriale 15 maggio 1996, n. 350 , recante: "Regolamento concernente modificazioni al decreto ministeriale 4 giugno 1993, n. 248 , recante il regolamento di esecuzione della legge 28 marzo 1991, n. 112 , in materia di commercio su aree pubbliche", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 157 del 6 luglio 1996 .
- Il testo della voce 62 della tabella c) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1992, n. 300 , come modificata ed integrata dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 407 (contenente il "Regolamento recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1992, n. 300 , concernente le attivita' private sottoposte alla disciplina degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 25 giugno 1994 , e' la seguente:
"62. Commercio su Legge 11 giugno 1971, Comune 60 giorni aree pubbliche n. 426, articoli 24 e
ss.; legge 28 marzo
1991, n. 112, art. 2
CAPO XI Titolo XI Inadempienza delle regioni
Art. 31 - Intervento sostitutivo
Intervento sostitutivo 1. Ai sensi dell' articolo 3, comma 1, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59 , qualora le regioni non esercitino le funzioni amministrative ad esse conferite dal presente decreto nei tempi dal medesimo previsti, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato richiede l'adempimento ponendo un termine non inferiore a sessanta giorni. Qualora la regione inadempiente non provveda nel termine assegnato, provvede il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la regione inadempiente previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 31 marzo 1998 SCALFARO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Bersani, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato Bassanini, Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali Ciampi, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Flick, Ministro di grazia e giustizia Visto, il Guardasigilli: Flick Nota all'art. 31:
- Il testo dell' art. 3, comma 1, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59 , e' il seguente:
"1. Con decreti legislativi di cui all'art. 1 sono:
a)-b) (Omissis);
c) individuati le procedure e gli strumenti di raccordo, anche permanente, con eventuale modificazione o nuova costituzione di forme di cooperazione strutturali e funzionali, che consentano la collaborazione e l'azione coordinata tra enti locali, tra regioni e tra i diversi livelli di governo e di amministrazione anche con eventuali interventi sostitutivi nel caso di inadempienza delle regioni e degli enti locali nell'esercizio delle funzioni amministrative ad essi conferite, nonche' la presenza e l'intervento, anche unitario, di rappresentanti statali, regionali e locali nelle diverse strutture, necessarie per l'esercizio delle funzioni di raccordo, indirizzo, coordinamento e controllo".