Monitoring Gesetzessammlung

048U0436

IT - Decreti Legislativi

048U0436

Proroga del pagamento degli assegni rinnovabili di guerra e delle volture provvisorie delle pensioni indirette. (DECRETO LEGISLATIVO 02 aprile 1948 n. 436)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 , con le modificazioni ad esso apportate dall' art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98 ; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro; PROMULGA Il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 4 marzo 1948:

Art. 1

La proroga degli assegni rinnovabili di guerra consentita ai sensi dell' art. 1, comma secondo, del regio decreto-legge 13 novembre 1919, n. 2232 , convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473 , per non oltre un anno dalla scadenza dell'assegno, successivamente differita, con decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1945, n. 200 , fino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra, ed ancora prorogata, di sei mesi in sei mesi, con il decreto legislativo luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 354 , con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 aprile 1947, n. 316 e con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 settembre 1947, n. 1003 , fino a tutto il 14 aprile 1948, e' ulteriormente protratta, per altri sei mesi, a decorrere da tale ultima data.

Art. 2

E' autorizzata, fino a tutto il 14 ottobre 1948, la proroga del pagamento, sulle volture provvisorie eseguite dagli Uffici provinciali del tesoro, delle pensioni di guerra liquidate a genitori o vedove di caduti, riversibili - rispettivamente per morte o passaggio a nuove nozze - in favore della madre vedova o degli orfani minorenni.

Art. 3

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quella della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addi' 2 aprile 1948 DE NICOLA DE GASPERI - DEL VECCHIO Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addi' 5 maggio 1943 Atti del Governo, registro n. 20, foglio n. 31. - FRASCA
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