048U0263
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Facilitazioni di viaggio a favore degli emigrati per motivi di lavoro che rimpatriano per le elezioni della Camera dei Deputati. (DECRETO LEGISLATIVO 09 aprile 1948 n. 263)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 , con le modificazioni ad esso apportate dall' art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98 ; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Sulla proposta del Ministro per i trasporti, di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con i Ministri per gli affari esteri, per l'interno, per il lavoro e la previdenza sociale e per il tesoro; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948:
Art. 1
Agli emigrati per motivi di lavoro, che rimpatriano per le elezioni della Camera dei Deputati, e' esteso il diritto al trasporto ferroviario gratuito dalla stazione di confine al Comune in cui votano e viceversa, gia' ammesso per le elezioni del Senato della Repubblica dall' art. 31 della legge 6 febbraio 1948, n. 29 .
Art. 2
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addi' 9 aprile 1948 DE NICOLA DE GASPERI - CORBELLINI - SFORZA -- SCELBA FANFANI - DEL VECCHIO - Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addi' 15 aprile 1948 Atti del Governo, registro n. 19, foglio n. 110. - FRASCA