Monitoring Gesetzessammlung

092G0484

IT - Decreti Legislativi

092G0484

Passaggio ad altri ruoli degli ufficiali del disciolto Corpo degli agenti di custodia, a norma dell'art. 25, comma 8, della legge 15 dicembre 1990, n. 395. (DECRETO LEGISLATIVO 30 ottobre 1992 n. 447)

Premessa

Entrata in vigore del decreto: 5/12/1992

Articolo 1

1. Gli ufficiali del disciolto Corpo degli Agenti di Custodia inquadrati nel ruolo ad esaurimento di cui all' articolo 25, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395 , possono transitare a domanda, nelle altre forze armate dello Stato, nelle altre forze di polizia, nei ruoli del personale dell'Amministrazione penitenziaria o di altre pubbliche amministrazioni secondo le norme previste nel presente decreto.
2. Ai sensi dell' articolo 25, comma 8, lettera a), della legge 15 dicembre 1990, n. 395 , le forze armate e le forze di polizia sono individuate, tenendo conto delle esigenze delle Amministrazioni riceventi, con modalita' e criteri determinati con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri interessati, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L' art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non puo' avvenire se non con determinazione di princi'pi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L' art. 87, comma quinto, della Costituzione , conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- La legge n. 395/1990 , recante l'ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria, e' stata modificata dagli articoli 17 e 18 della legge 16 ottobre 1991, n. 321 , recante interventi straordinari per la funzionalita' degli uffici giudiziari e per il personale dell'Amministrazione della giustizia.
Il comma 1 dell'art. 19 della stessa legge n. 321/1991 ha differito al 31 ottobre 1991 il termine per l'adozione dei decreti legislativi previsti dalla legge n. 395/1990 .
Il comma 2 dell'art. 1 della legge n. 172/1992 , di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419 , recante l'istituzione del Fondo di sostegno per le vittime di richieste estorsive, ha ulteriormente differito tale termine al 31 ottobre 1992.
Il testo degli articoli 25, comma 8, e 28 della legge n. 395/1990 , e' il seguente:
"Art. 25 (Ruolo ad esaurimento degli ufficiali del Corpo degli agenti di custodia).
(Omissis).
8. Il Governo e' delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per disciplinare il passaggio ad altri ruoli degli ufficiali del disciolto Corpo degli agenti di custodia, con l'osservanza dei seguenti princi'pi e criteri direttivi:
a) consentire agli ufficiali che ne facciano domanda il passaggio, conservando le posizioni giuridiche ed economiche conseguite, in altre Forze armate dello Stato o in altre Forze di polizia, da individuarsi secondo modalita' e criteri determinati con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri interessati, salvaguardando in ogni caso i diritti e le posizioni del personale delle amministrazioni riceventi;
b) consentire agli ufficiali che ne facciano domanda il passaggio, conservando le posizioni giuridiche ed economiche conseguite, ai ruoli del personale dell'Amministrazione penitenziaria o di altre pubbliche amministrazioni, mantenendo la qualifica funzionale o dirigenziale rivestita nell'amministrazione di provenienza e salvaguardando i diritti e le posizioni del personale appartenente ai ruoli delle amministrazioni riceventi;
c) stabilire, nei casi di cui alle lettere a) e b), la corrispondenza fra il grado rivestito e la qualifica da assumere, tenuto conto dell'anzianita' gia' maturata nel grado militare".
"Art. 28 (Emanazione dei decreti legislativi). - 1. I decreti legislativi previsti dalla presente legge sono emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia e con il Ministro del tesoro, sentito il parere delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Tale parere e' espresso con le procedure di cui al comma 4 dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 ".
Nota all'art. 1, commi 1 e 2:
- Per il testo dell' art. 25, comma 8, lettera a), della legge n. 395/1990 , si vedano le note alle premesse.
- Si trascrive il testo dell' art. 25, comma 1, della legge n. 395/1990 :
"1. Dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale gli ufficiali del Corpo degli agenti di custodia, compresi quelli del ruolo istituito ai sensi dell' art. 4- ter del decreto-legge 28 agosto 1987, n. 356 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1987, n. 436 , sono inquadrati in un ruolo ad esaurimento e nei loro confronti continuano ad applicarsi le norme in precedenza vigenti".

Articolo 2

1. Gli ufficiali trasferiti assumono lo stato giuridico del personale della forza armata, della forza di polizia o della pubblica amministrazione in cui vengono inquadrati.
2. Il trasferimento alle forze armate, alle forze di polizia, ai ruoli del personale dell'Amministrazione penitenziaria o di altre pubbliche amministrazioni ha luogo secondo l'ordine di anzianita' nel ruolo di provenienza.

Articolo 3

1. Gli ufficiali di cui all'articolo 1 vengono inquadrati nelle forze armate o nelle forze di polizia in soprannumero all'organico, riassorbibile con la cessazione dal servizio per qualsiasi causa, con il grado rivestito o con la qualifica corrispondente e con l'anzianita' assoluta maturata alla data del trasferimento.
2. Gli ufficiali vengono collocati in ruolo dopo l'ultimo pari grado o pari qualifica del ruolo ricevente, conservando nei confronti della pari grado del ruolo di provenienza la precedente anzianita' relativa.
3. Gli ufficiali transitati conservano, ai fini economici, l'anzianita' di servizio.

Articolo 4

1. Ai fini dell'avanzamento, agli ufficiali transitati nelle forze armate o nelle forze di polizia viene considerata una anzianita' di grado o di qualifica o di servizio comunque non superiore a quella del parigrado o del pari qualifica non proveniente dal disciolto Corpo degli Agenti di Custodia, che precede immediatamente in ruolo.
2. Agli ufficiali transitati si applica la disciplina vigente per il personale delle forze armate o di polizia riceventi e, qualora iscritti in quadro, la promozione e' ad essi conferita in eccedenza al numero delle promozioni previste nell'anno, restando nella posizione di soprannumero.
3. Ove non sia possibile iscrivere in quadro almeno una unita' per l'avanzamento di cui al comma 2, l'eventuale frazione e' arrotondata all'unita'.

Articolo 5

1. Gli ufficiali di cui all'articolo 1 vengono inquadrati nel ruolo amministrativo, direttivo o dirigenziale, del personale dell'Amministrazione penitenziaria o nei ruoli delle altre pubbliche amministrazioni in soprannumero all'organico, riassorbibile con la cessazione dal servizio per qualsiasi causa, con la qualifica corrispondente al grado rivestito e con l'anzianita' assoluta maturata alla data del trasferimento.
2. Gli ufficiali trasferiti vengono collocati in ruolo dopo l'ultimo di pari qualifica del ruolo ricevente, conservando nei confronti del pari grado del ruolo di provenienza la precedente anzianita' relativa.
3. Gli ufficiali inquadrati conservano, ai fini economici, l'anzianita' di servizio.
4. La corrispondenza tra il grado rivestito e la qualifica da assumere e' stabilita ai sensi della Legge 11 luglio 1980, n. 312 , e successive modificazioni.
Nota all' art. 5, comma 4:
- La legge 11 luglio 1980, n. 312 , recante il nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato, e' stata pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 190 del 12 luglio 1980 .

Articolo 6

1. L'accesso alla qualifica funzionale di livello superiore e la progressione nelle qualifiche dirigenziali avviene in soprannumero in conformita' alle norme vigenti per il personale dei ruoli delle amministrazioni riceventi.
2. Gli avanzamenti da effettuare in soprannumero ai sensi del comma 1 sono determinati di volta in volta, in proporzione pari al rapporto tra il numero dei posti disponibili nelle qualifiche funzionali o dirigenziali da conferire e il personale dei ruoli delle amministrazioni riceventi avente titolo all'accesso o alla progressione.
3. Ove non sia possibile designare almeno una unita' per gli avanzamenti di cui al comma 2, l'eventuale frazione e' arrotondata, per eccesso, all'unita'.

Articolo 7

1. La domanda di passaggio alle forze armate o alle forze di polizia deve essere presentata entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto interministeriale di cui all'articolo 1, comma 2, mentre quella per il passaggio ai ruoli del personale dell'Amministrazione penitenziaria o di altre pubbliche amministrazioni deve essere presentata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 8

1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto si provvede, ai sensi dell' articolo 44 della Legge 15 dicembre 1990, n. 395 , con i fondi stanziati sui capitoli 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 e 2000 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'anno finanziario 1992 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi. Alle eventuali variazioni compensative tra gli stati di previsione delle Amministrazioni interessate, in relazione al passaggio degli ufficiali ad altri ruoli previsti nell'articolo 1, provvede, previa proposta del Ministro di grazia e giustizia, il Ministro del tesoro, con propri decreti.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 30 ottobre 1992 SCALFARO AMATO, Presidente del Consiglio dei Ministri MARTELLI, Ministro di grazia e giustizia BARUCCI, Ministro del tesoro Visto, il Guardasigilli: MARTELLI Nota all'art. 8, comma 1:
- Si trascrive il testo dell' art. 44 della legge n. 395/1990 :
"Art. 44 (Copertura finanziaria). - 1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 46.860 milioni per l'anno 1991, in lire 91.420 milioni per l'anno 1992 e in lire 91.420 milioni per l'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo ultilizzando:
a) quanto a lire 41.185 milioni per l'anno 1991, a lire 52.990 milioni per l'anno 1992 e a lire 91.420 milioni per l'anno 1993, l'accantonamento 'Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria';
b) quanto a lire 5.675 milioni per l'anno 1991 e a lire 38.430 milioni per l'anno 1992, l'accantonamento 'Affidamento al Corpo degli agenti di custodia dei servizi di traduzione e di piantonamento dei detenuti ed internati'.
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
Verwendung von Cookies.

Durch die Nutzung dieser Website akzeptieren Sie automatisch, dass wir Cookies verwenden. Cookie-Richtlinie

Akzeptieren
Markierungen
Leseansicht