Monitoring Gesetzessammlung

001G0324

IT - Decreti Legislativi

001G0324

Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia per il trasferimento di beni del demanio idrico e marittimo, nonche' di funzioni in materia di risorse idriche e di difesa del suolo. (DECRETO LEGISLATIVO 25 maggio 2001 n. 265)

Premessa

Entrata in vigore del decreto: 21-7-2001 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' articolo 87, quinto comma, della Costituzione ; Vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 , che ha approvato lo statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia; Sentita la commissione paritetica prevista dall'articolo 65 dello statuto speciale; Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni dell'11 aprile e del 9 maggio 2001; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, delle finanze, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica; Emana il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Trasferimento di beni demaniali 1. Sono trasferiti alla regione Friuli-Venezia Giulia, di seguito denominata regione, tutti i beni dello Stato appartenenti al demanio idrico, comprese le acque pubbliche, gli alvei e le pertinenze, i laghi e le opere idrauliche, situati nel territorio regionale ((...)) . ((2)) 2. Sono trasferiti alla regione tutti i beni dello Stato e relative pertinenze, di cui all' articolo 30, comma 2, della legge 5 marzo 1963, n. 366 , situati nella laguna di Marano-Grado.
3. La regione esercita tutte le attribuzioni inerenti alla titolarita' dei beni trasferiti ai sensi dei commi 1 e 2.
--------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. 26 marzo 2018, n. 46 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che la presente modifica ha "effetto dal giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge o delle leggi statali che, ai sensi dell' articolo 63, quinto comma, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia), modificano il Titolo IV dello Statuto speciale".

Art. 2

Trasferimento di funzioni amministrative 1. Sono trasferite alla regione tutte le funzioni amministrative relative ai beni di cui all'articolo 1, ivi comprese quelle relative alle derivazioni ed opere idrauliche, che gia' non le spettino.
((1-bis. Le funzioni relative al fiume Judrio, nella sezione classificata di prima categoria, sono esercitate, conformemente al nono comma dell'articolo 117 della Costituzione , nel rispetto dell' articolo 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131 e successive modificazioni ed integrazioni)) ((2)) ((1-ter. Le funzioni relative alle sezioni dei fiumi Tagliamento e Livenza nelle quali ricade il confine con la Regione Veneto, sono esercitate d'intesa tra le due Regioni, mediante un piano pluriennale di intervento)) ((2)) 2. Sono, altresi', delegate alla regione le funzioni amministrative inerenti alle grandi derivazioni.
3. Sono trasferite alla regione le funzioni amministrative relative alla laguna di Marano-Grado previste dalla legge 5 marzo 1963, n. 366 , il cui esercizio avverra' d'intesa con lo Stato in conformita' a modalita' preventivamente stabilite.
--------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. 26 marzo 2018, n. 46 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che le presenti modifiche "hanno effetto dal giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge o delle leggi statali che, ai sensi dell' articolo 63, quinto comma, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia), modificano il Titolo IV dello Statuto speciale".

Art. 3

Funzioni conferite alla regione 1. Sono trasferite alla regione tutte le funzioni non espressamente indicate nell' articolo 88 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 .
2. Lo Stato emana, d'intesa con la regione, le direttive di cui all' articolo 88, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 , per quanto riguarda le concessioni di derivazione d'acqua interessanti il territorio del Friuli-Venezia Giulia.
Nota all' art. 3:
- Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 ) e' stato pubblicato nel supplemento ordinario n. 77 alla Gazzetta Ufficiale n. 92 del 21 aprile 1998 . Si riporta il testo dell'art. 88 della legge medesima:
"Art. 88 (Compiti di rilievo nazionale). - 1. Ai sensi dell' art. 1, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59 , hanno rilievo nazionale i compiti relativi:
a) al censimento nazionale dei corpi idrici;
b) alla programmazione ed al finanziamento degli interventi di difesa del suolo;
c) alla determinazione di criteri, metodi e standard di raccolta elaborazione e consultazione dei dati, alla definizione di modalita' di coordinamento e di collaborazione tra i soggetti pubblici operanti nel settore, nonche' indirizzi volti all'accertamento, ricerca e studio degli elementi dell'ambiente fisico e delle condizioni generali di rischio; alla valutazione degli effetti conseguenti alla esecuzione dei piani, dei programmi e dei progetti su scala nazionale di opere del settore della difesa del suolo;
d) alle direttive generali e di settore per il censimento ed il monitoraggio delle risorse idriche, per la disciplina dell'economia idrica e per la protezione delle acque dall'inquinamento;
e) alla formazione del bilancio idrico nazionale sulla scorta di quelli di bacino;
f) alle metodologie generali per la programmazione della razionale utilizzazione delle risorse idriche e alle linee di programmazione degli usi plurimi delle risorse idriche;
g) alle direttive e ai parametri tecnici per la individuazione delle aree a rischio di crisi idrica con finalita' di prevenzione delle emergenze idriche;
h) ai criteri per la gestione del servizio idrico integrato come definito dall' art. 4 della legge 5 gennaio 1994, n. 36 ;
i) alla definizione dei livelli minimi dei servizi che devono essere garantiti in ciascun ambito territoriale ottimale di cui all' art. 8, comma 1, della legge 5 gennaio 1994, n. 36 , nonche' ai criteri ed agli indirizzi per la gestione dei servizi di approvvigionamento, di captazione e di accumulo per usi diversi da quello potabile;
l) alla definizione di meccanismi ed istituti di conguaglio a livello di bacino ai fini del riequilibrio tariffario;
m) ai criteri e agli indirizzi per la programmazione dei trasferimenti di acqua per il consumo umano laddove il fabbisogno comporti o possa comportare il trasferimento di acqua tra regioni diverse e cio' travalichi i comprensori di riferimento dei bacini idrografici;
n) ai compiti fissati dall' art. 17 della legge 5 gennaio 1994, n. 36 , in particolare alla adozione delle iniziative per la realizzazione delle opere e degli interventi di trasferimento di acqua;
o) ai criteri ed indirizzi per la disciplina generale dell'utilizzazione delle acque destinate a scopi idroelettrici ai sensi e nei limiti di cui all' art. 30 della legge 5 gennaio 1994, n. 36 , fermo restando quanto disposto dall'art. 29, comma 3;
p) alle direttive sulla gestione del demanio idrico anche volte a garantire omogeneita', a parita' di condizioni, nel rilascio delle concessioni di derivazione di acqua, secondo i principi stabiliti dall' art. 1 della legge 5 gennaio 1994, n. 36 ;
q) alla definizione ed all'aggiornamento dei criteri e metodi per il conseguimento del risparmio idrico previsto dall' art. 5 della legge 5 gennaio 1994, n. 36 ;
r) alla definizione del metodo normalizzato per definire le componenti di costo e determinare la tariffa di riferimento del servizio idrico;
s) alle attivita' di vigilanza e controllo indicate dagli articoli 21 e 22 della legge 5 gennaio 1994, n. 36 ;
t) all'individuazione e delimitazione dei bacini idrografici nazionali e interregionali;
u) all'esercizio dei poteri sostitutivi in caso di mancata istituzione da parte delle regioni delle autorita' di bacino di rilievo interregionale di cui all' art. 15, comma 4, della legge 18 maggio 1989, n. 183 , nonche' dei poteri sostitutivi di cui agli articoli 18, comma 2, 19, comma 3, e 20, comma 4 della stessa legge;
v) all'emanazione della normativa tecnica relativa alla progettazione e costruzione delle dighe di sbarramento e di opere di carattere assimilabile di qualsiasi altezza e capacita' di invaso;
z) alla determinazione di criteri, metodi e standard volti a garantire omogeneita' delle condizioni di salvaguardia della vita umana, del territorio e dei beni;
aa) agli indirizzi generali ed ai criteri per la difesa delle coste;
bb) alla vigilanza sull'ente autonomo acquedotto pugliese.
2. Le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate sentita la Conferenza unificata, fatta eccezione per le funzioni di cui alle lettere t), u) e v), che sono esercitate sentita la conferenza Stato-regioni.".

Art. 4

Trasferimento degli uffici 1. Sono trasferiti alla regione le Sezioni per le opere idrauliche e per le derivazioni degli uffici del genio civile e gli uffici periferici del Dipartimento dei servizi tecnici nazionali, nonche' gli uffici dell'amministrazione finanziaria relativi alla gestione del demanio idrico, a decorrere dal 1o luglio 2001. La regione subentra nella proprieta' delle attrezzature e degli arredi degli uffici trasferiti, nonche' nei contratti di locazione degli im-mobili.
2. Lo Stato, per lo svolgimento delle funzioni amministrative che rimangono di sua competenza puo' avvalersi degli uffici della regione.

Art. 5

Consegna dei beni 1. I beni di cui all'articolo 1 sono individuati mediante elenchi descrittivi compilati d'intesa tra lo Stato e la regione entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Lo Stato provvede alla consegna dei beni alla regione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. I processi verbali di consegna, sottoscritti dalle parti, costituiscono titolo per la trascrizione, per la voltura catastale e per la intavolazione dei beni a favore della regione.
3. Tutti gli atti, contratti, formalita' ed adempimenti necessari per l'attuazione del presente decreto sono esenti da ogni diritto e tributo.
4. Il trasferimento dei beni, con tutte le pertinenze, accessori, oneri e pesi inerenti, avviene nello stato di fatto e di diritto in cui essi si trovano alla data di entrata in vigore del presente decreto ed alla data della consegna per quanto riguarda le opere in corso di realizzazione, ovvero ultimate ma non ancora collaudate. I processi relativi ai beni trasferiti ai sensi del presente decreto sono proseguiti dalla regione Friuli-Venezia Giulia o nei suoi confronti.
5. I proventi e le spese derivanti dalla gestione dei beni trasferiti spettano alla regione a decorrere dalla data di consegna.
6. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 17 SETTEMBRE 2003, N. 278 )) .

Art. 6

Trasferimento del personale 1. Il personale statale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio alla data di cui al comma 1 dell'articolo 4 presso gli uffici indicati dallo stesso comma, previamente individuato dalla competente amministrazione statale, e' trasferito alla regione con effetto dalla medesima data e con onere a carico della regione stessa. Con effetto dalla data del 1o luglio 2001 e secondo quanto disposto dalla rispettiva normativa regionale, a detto personale si applicano le norme legislative, regolamentari e contrattuali rispettivamente previste per il corrispondente personale della regione, fermo restando il rispetto dello stato giuridico e del trattamento economico in godimento.
2. Fino a quando non sia diversamente disposto dalla rispettiva normativa regionale, le sezioni di cui al comma 1 dell'articolo 4 continuano ad esercitare le funzioni ad esse attribuite dalle norme in vigore attinenti le funzioni di competenza della regione, ivi comprese quelle ad essa delegate.
((2-bis. Il personale statale di ruolo con contratto di lavoro a tempo indeterminato, indicato nella tabella A, parte integrante del presente decreto, assegnato al Provveditorato Interregionale per le Opere pubbliche per il Veneto - Trentino Alto-Adige - Friuli-Venezia Giulia, Sede Coordinata di Trieste e Ufficio tecnico e opere marittime per la Regione Friuli-Venezia Giulia alla data del 1° gennaio 2018, e' trasferito alla Regione. A seguito dell'inquadramento nei ruoli della Regione del predetto personale, la dotazione organica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' contestualmente ridotta in misura corrispondente alle unita' di personale trasferito e conseguentemente sono ridotti i relativi stanziamenti iscritti nella Missione "Infrastrutture pubbliche e logistica", Programma "Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita'" dello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.)) ((2)) ((2-ter. Al personale di cui al comma 2-bis si applica il contratto collettivo di lavoro vigente nell'ente di inquadramento. Il predetto personale viene inquadrato nella corrispettiva categoria prevista per il personale regionale. Nel caso in cui il trattamento tabellare su base annua in godimento all'atto dell'inquadramento sia superiore al trattamento tabellare iniziale su base annua della categoria di inquadramento nell'ente di destinazione, il personale e' collocato nella prima posizione economica utile per difetto e la differenza e' conservata a titolo di assegno personale riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Il personale inquadrato conserva, altresi', la retribuzione individuale di anzianita' in godimento all'atto dell'inquadramento.)) ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. 26 marzo 2018, n. 46 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che le presenti modifiche "hanno effetto dal giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge o delle leggi statali che, ai sensi dell' articolo 63, quinto comma, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia), modificano il Titolo IV dello Statuto speciale".

Art. 7

Funzioni conferite agli enti locali 1. Con legge regionale sono definiti, in relazione alle presenti norme di attuazione ed in applicazione del principio di sussidiarieta', le funzioni da trasferire o delegare agli enti locali.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 25 maggio 2001 CIAMPI Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri Loiero, Ministro per gli affari regionali Nesi, Ministro dei lavori pubblici Letta, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero Del Turco, Ministro delle finanze Visco, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Bassanini, Ministro per la funzione pubblica Visto, il Guardasigilli: Castelli

Tabella A

((TABELLA A
(Articolo 1, comma 1, lettera c)
UNITA' DI PERSONALE DA TRASFERIRE (DATI 1° GENNAIO 2018)
+-----------------------------------------------------------+-------+
| PERSONALE DI RUOLO - COMPARTO STATO - MINISTERO DELLE | |
| INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | |
+------------------+----------------------------------------+-------+
| Qualifica | | |
| dirigenziale o | Ufficio tecnico e opere marittime per | Totale|
| figura | la Regione Friuli-Venezia Giulia | Unita' |
| professionale | | |
+------------------+-----------+--------+--------+----------+-------+
| | Sede | Sezione| | | |
| |coordinata | di |Sezione |Sezione di| |
| |di Trieste | Gorizia|di Udine| Pordenone| |
+------------------+-----------+--------+--------+----------+-------+
| Area seconda - | | | | | |
|Assistente tecnico| | | | | |
|Fascia retributiva| | | | | |
| F2 | | | | 1 | 1 |
+------------------+-----------+--------+--------+----------+-------+
| Area seconda - | | | | | |
|Assistente tecnico| | | | | |
|Fascia retributiva| | | | | |
| F3 | | | 2 | | 2 |
+------------------+-----------+--------+--------+----------+-------+
| Area seconda - | | | | | |
|Assistente tecnico| | | | | |
|Fascia retributiva| | | | | |
| F4 | | 1 | | | 1 |
+------------------+-----------+--------+--------+----------+-------+)) ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. 26 marzo 2018, n. 46 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che la presente modifica ha "effetto dal giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge o delle leggi statali che, ai sensi dell' articolo 63, quinto comma, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia), modificano il Titolo IV dello Statuto speciale".
Verwendung von Cookies.

Durch die Nutzung dieser Website akzeptieren Sie automatisch, dass wir Cookies verwenden. Cookie-Richtlinie

Akzeptieren
Markierungen
Leseansicht