Monitoring Gesetzessammlung

099G0329

IT - Decreti Legislativi

099G0329

Disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, in attuazione dell'articolo 42 della legge 24 aprile 1998, n. 128. (DECRETO LEGISLATIVO 22 maggio 1999 n. 251)

Art. 1

1. I metalli preziosi considerati ai fini del presente decreto sono i seguenti: platino, palladio, oro e argento.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L' art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non puo' avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L' art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- La legge 24 aprile 1998, n. 128 , reca disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. (Legge Comunitaria 1995 - 1997). L'art. 42 cosi' recita:
"Art. 42 (Titoli e marchi di identificazione dei metalli preziosi: criteri di delega). - 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per adeguare la legge 30 gennaio 1968, n. 46 , recante la disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, ai principi comunitari, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) modificare e ampliare la gamma dei titoli legali dei metalli preziosi e delle loro leghe, tenuto conto di quelli riconosciuti ufficialmente negli altri Stati membri dell'Unione europea e della loro diffusione nella pratica commerciale;
b) riconoscere validita' alle marcature di contenuto equivalente a quelle nazionali, apposte conformemente alle normative di altri Stati membri dell'Unione europea;
c) modificare e integrare la disciplina del marchio di responsabilita', prevedendo anche procedure di valutazione della conformita' in linea con quelle previste in sede comunitaria, in modo da assicurare un elevato livello di tutela dei consumatori e di trasparenza nelle transazioni commerciali".
- La legge 30 gennaio 1968 reca disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi.
- Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 , reca conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 . Gli articoli 20 e 50 cosi' recitano:
"Art. 20 (Funzioni delle camere di commercio, industria artigianato e agricoltura). - 1. Sono attribuite alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura le funzioni esercitate dagli uffici metrici provinciali e dagli uffici provinciali per l'industria, il commercio e l'artigianato, ivi comprese quelle relative ai brevetti e alla tutela della proprieta' industriale.
2. Presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e' individuato un responsabile delle attivita' finalizzate alla tutela del consumatore e della fede pubblica, con particolare riferimento ai compiti in materia di controllo di conformita' dei prodotti e strumenti di misura gia' svolti dagli uffici di cui al comma 1".
"Art. 50 (Accorpamenti e soppressioni di strutture amministrative e statali e attribuzione di beni e risorse). - 1. Sono soppressi gli uffici metrici provinciali e gli uffici provinciali per l'industria, il commercio e l'artigianato. Sono, inoltre, soppressi gli uffici periferici gia' appartenenti all'Agenzia per la promozione dello sviluppo per il Mezzogiorno (Agensud), a decorrere dalla conclusione delle operazioni previste per la gestione stralcio.
2. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi ai sensi dell' art. 7, commi 1 e 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59 , entro il 30 novembre 1998, si provvede alla individuazione in via generale dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire.
3. La data dei trasferimenti di cui al comma 2 del presente articolo viene stabilita in modo da assicurare che l'effettivo esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti nel presente titolo decorra dal 1 gennaio 1999, salvo esplicita diversa previsione nel presente titolo.
4. Il personale e le dotazioni tecniche degli uffici metrici provinciali e degli uffici provinciali per l'industria, il commercio e l'artigianato sono trasferiti alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura".
- La legge 28 luglio 1993, n. 300 , reca ratifica ed esecuzione dell'accordo spazio economico europeo con protocolli, allegati e dichiarazioni, fatto a Oporto il 2 maggio 1992, e del protocollo di adattamento di detto accordo, con allegato, firmato a Bruxelles il 17 marzo 1993.
- La legge 24 novembre 1981, n. 689 , reca modifiche al sistema penale.
Il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496 , reca approvazione del regolamento per l'applicazione della legge 30 gennaio 1968, n. 46 , sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi.

Art. 2

1. I metalli preziosi e le loro leghe devono portare impresso il titolo in millesimi del fino contenuto ed il marchio di identificazione, secondo quanto prescritto dalle norme contenute nei successivi articoli.
2. E' vietato l'uso di marchi di identificazione diversi da quelli stabiliti dal presente decreto.

Art. 3

1. Il titolo del metallo prezioso contenuto nell'oggetto deve essere espresso in millesimi.
2. I titoli legali da garantire a fusione, per ogni parte degli oggetti, sono i seguenti:
per il platino, 950, 900 e 850 millesimi;
per il palladio, 950 e 500 millesimi;
per l'oro, 750, 585, 375 millesimi;
per l'argento, 925 e 800 millesimi.
3. E' ammesso qualsiasi titolo superiore al piu' alto indicato per ciascuno dei metalli preziosi di cui al comma 2.
4. Non sono ammesse tolleranze negative sui titoli dichiarati relativi alle materie prime in oro, argento, platino e palladio, nonche' sui titoli legali ad eccezione dei seguenti casi:
a) negli oggetti di platino massiccio e di pura lastra e' ammessa una tolleranza di 5 millesimi; negli oggetti di palladio massiccio e di pura lastra e' ammessa una tolleranza di 5 millesimi;
b) negli oggetti di platino a saldatura semplice e' ammessa una tolleranza di 10 millesimi; negli oggetti di palladio a saldatura semplice e' ammessa una tolleranza di 10 millesimi;
c) per gli oggetti in oro eseguiti col metodo della fusione in cera persa, con iniezione centrifuga, e' ammesso il titolo legale 753 con la tolleranza di 3 millesimi.
5. Le modalita' per il riconoscimento delle caratteristiche costruttive dell'oggetto sono fissate dal regolamento di applicazione previsto dall'articolo 27, di seguito denominato regolamento. Tale regolamento indica anche i metodi ufficiali di analisi per la determinazione del titolo, da applicare ai fini del presente decreto, e la misura massima dell'errore ammissibile in sede delle analisi medesime.

Art. 4

1. Gli oggetti in metallo prezioso fabbricati e posti in commercio nel territorio della Repubblica debbono essere a titolo legale e portare impresso il titolo stesso ed il marchio di identificazione.

Art. 5

1. Gli oggetti in metallo prezioso legalmente prodotti e commercializzati nei Paesi membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, per esseri posti in commercio sul territorio della Repubblica, sono esentati dall'obbligo di recare il marchio di identificazione dell'importatore a condizione che rechino l'indicazione del titolo in millesimi e del marchio di responsabilita' previsto dalla normativa del Paese di provenienza, o, in sostituzione di quest'ultimo, di una punzonatura avente un contenuto informativo equivalente a quello del marchio prescritto dal presente decreto e comprensibile per il consumatore finale.
2. Gli oggetti in metallo prezioso importati da Paesi che non siano membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo per essere posti in commercio nel territorio della Repubblica, devono essere a titolo legale, recarne l'indicazione in millesimi, riportare il marchio di responsabilita' del fabbricante estero ed il marchio di identificazione dell'importatore previsto all'articolo 7.
3. Gli oggetti in metallo prezioso, quando rechino gia' l'impronta del marchio di responsabilita' previsto dalla normativa di uno Stato estero non appartenente alla Unione europea o allo Spazio economico europeo, nel quale tale marchio sia obbligatorio e garantisca il titolo del metallo, e che sia depositato in Italia o nello Spazio economico europeo, possono non recare il marchio di identificazione dell'importatore, allorche' risulti che lo Stato estero di provenienza accordi analogo trattamento agli oggetti fabbricati in Italia e in esso importati e sempreche' i titoli garantiti ufficialmente siano corrispondenti o superiori a quelli previsti dal presente decreto.
4. Al fine di garantire una corretta informazione al consumatore, sono fissate nel regolamento le caratteristiche della tabella di comparazione da esporre in maniera chiara da chiunque vende al dettaglio gli oggetti disciplinati dal presente articolo, che riportano titoli e marchi differenti da quelli previsti per gli oggetti di produzione italiana.

Art. 6

1. E' consentita la produzione di oggetti con titoli diversi da quelli stabiliti con il presente decreto sia ai fini dell'esportazione fuori dallo Spazio economico europeo sia di commercializzazione nei Paesi dello Spazio economico europeo, sempreche' tali titoli siano previsti dalla normativa di quel Paese. CAPO II Capo II Marchio di identificazione

Art. 7

1. Per ottenere il marchio di identificazione, i fabbricanti, gli importatori ed i venditori di metalli preziosi ne fanno richiesta nella domanda prevista dall'articolo 14, comma 2, unendo alla medesima la quietanza di versamento del diritto di saggio e marchio di L. 125.000 se trattasi di aziende artigiane iscritte all'albo delle imprese artigiane o di laboratori annessi ad aziende commerciali e di L. 500.000 se trattasi di aziende industriali. Il diritto e' raddoppiato per quelle aziende industriali che impiegano oltre cento dipendenti.
2. La concessione del marchio e' soggetta a rinnovazione annuale previo pagamento di un diritto di importo pari alla meta' di quelli indicati nel comma 1, da versarsi entro il mese di gennaio di ogni anno alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura che di seguito e' denominata camera di commercio.
3. Nei confronti degli inadempienti si applichera' l'indennita' di mora pari ad un dodicesimo del diritto annuale per ogni mese o frazione di mese di ritardo nel pagamento del diritto.
4. Qualora il pagamento non venga effettuato entro l'anno la camera di commercio provvede al ritiro del marchio di identificazione ed alla cancellazione dal registro di cui all'articolo 14, comma 1, dandone comunicazione al questore, affinche' sia provveduto al ritiro della licenza di pubblica sicurezza.

Art. 8

1. Le caratteristiche del marchio di identificazione sono indicate nel regolamento.
2. Nell'impronta del marchio sono contenuti il numero atto ad identificare il produttore od importatore e la sigla della provincia dove questi risiede.
3. Il numero caratteristico da riprodurre sul marchio di identificazione e' assegnato dalla camera di commercio competente.
4. La cifra indicante il titolo dei metalli preziosi, espressa in millesimi, deve essere racchiusa in figure geometriche le cui forme e dimensioni sono indicate nel regolamento.
5. Per le materie prime e gli oggetti di platino e di palladio l'impronta del titolo deve essere, rispettivamente, seguita dai simboli Pt e Pd.
6. I marchi di identificazione e le indicazioni dei titoli devono essere impressi su parte principale dell'oggetto.
7. Per gli oggetti che non consentono una diretta marchiatura, questa sara' impressa su piastrina dello stesso metallo dell'oggetto e ad esso unito mediante saldatura dello stesso metallo.
8. Gli oggetti di fabbricazione mista di due o piu' metalli preziosi devono portare, quando cio' sia tecnicamente possibile, l'impronta del titolo su ciascuno dei metalli componenti; in caso contrario le impronte sono apposte sul metallo di peso prevalente.
9. Gli oggetti costituiti da piu' parti smontabili, non vincolate da saldature, devono portare il marchio di identificazione e l'impronta del titolo su ciascuna di tali parti, con le eccezioni che, per ragioni tecniche, saranno previste dal regolamento.
10. Salvo i casi previsti dall'articolo 15, e' fatto divieto di introdurre, all'interno degli oggetti, metalli non preziosi, mastice ed altre sostanze.

Art. 9

1. I marchi tradizionali di fabbrica, o sigle particolari, sono ammessi, in aggiunta al marchio di identificazione, ma non devono contenere alcuna indicazione atta a ingenerare equivoci con i titoli ed il marchio medesimo.

Art. 10

1. La camera di commercio non oltre due mesi dalla data di presentazione della richiesta di cui all'articolo 14 assegna al richiedente il numero caratteristico del marchio e fa eseguire le matrici recanti le impronte del marchio stesso. Con il regolamento sono definiti criteri e modalita' di stampa delle matrici, tali da garantire sicurezza e uniformita' su tutto il territorio nazionale.

Art. 11

1. Le matrici vengono depositate presso le camere di commercio competenti per territorio.
2. I titolari dei marchi provvedono, secondo le modalita' del regolamento di esecuzione del presente decreto, alla fabbricazione di punzoni contenenti le impronte dei marchi stessi, nel numero di esemplari occorrenti, ricavabili dalle matrici di cui al comma 1.
3. Detti punzoni devono essere muniti, a cura della camera di commercio, dello speciale bollo avente le caratteristiche previste dal regolamento.
4. I marchi di identificazione resi inservibili dall'uso devono essere rimessi alle camere di commercio per la deformazione che viene effettuata con le modalita' previste dal regolamento.

Art. 12

1. Non sono soggetti all'obbligo del marchio di identificazione e dell'indicazione del titolo ma devono essere garantiti con le modalita' che saranno stabilite dal regolamento:
a) gli oggetti di peso inferiore ad un grammo;
b) i semilavorati ed i lavori in metalli preziosi e loro leghe per odontoiatria;
c) gli oggetti di antiquariato;
d) i semilavorati e le loro leghe, oggetti e strumenti per uso industriale;
e) gli strumenti ed apparecchi scientifici;
f) le monete;
g) le medaglie e gli altri oggetti preziosi fabbricati dalla Zecca, che, in luogo del marchio di cui all'articolo 8, saranno contrassegnati dal marchio speciale della Zecca medesima:
h) gli oggetti usati in possesso delle aziende commerciali;
i) i residui di lavorazione;
l) le leghe saldanti a base argento, platino o palladio.
2. La prova di oggetto usato deve essere data dalla descrizione dell'oggetto riportata nel registro delle operazioni previsto dall' articolo 128 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza , approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 , e dalla corrispondente fattura redatta dal commerciante acquirente.
3. L'autenticita' degli oggetti di antiquariato di cui alla lettera c) deve essere riconosciuta da esperti, iscritti nei ruoli dei periti e degli esperti, presso le camere di commercio.
Nota all' art. 12:
- Il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 , reca approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza . L'art. 128 cosi' recita:
"Art. 128 (art. 129 testo unico 1926). - I fabbricanti, i commercianti, gli esercenti e le altre persone indicate negli articoli 126 e 127 non possono compiere operazioni se non con le persone provviste della carta di identita' di altro documento munito di fotografia, proveniente dall'amministrazione dello Stato.
Essi devono tenere un registro delle operazioni che compiono giornalmente, in cui sono annotate le generalita' di coloro con i quali le operazioni stesse sono compiute e le altre indicazioni prescritte dal regolamento.
Tale registro deve essere esibito agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, ad ogni loro richiesta.
Le persone che compiono operazioni con gli esercenti sopraindicati, sono tenute a dimostrare la propria identita' nei modi prescritti.
L'esercente, che ha comprato cose preziose, non puo' alterarle o alienarle se non dieci giorni dopo l'acquisto, tranne che si tratti di oggetti comprati presso i fondachieri o i fabbricanti ovvero all'asta pubblica.

Art. 13

1. I metalli e gli oggetti contenenti metalli disciplinati dal presente decreto possono essere sottoposti a saggio, a richiesta degli interessati, da parte delle camere di commercio, che appongono, sul metallo o sull'oggetto saggiato, apposito marchio con le impronte indicate dal regolamento.

Art. 14

1. Presso ogni camera di commercio e' tenuto il registro degli assegnatari dei marchi di identificazione al quale devono iscriversi:
a) coloro che vendono platino, palladio, oro e argento in lingotti, verghe, laminati, profilati e semilavorati in genere;
b) coloro che fabbricano od importano oggetti contenenti i metalli di cui alla lettera a).
2. Per ottenere l'iscrizione al registro di cui al comma 1, gli interessati presentano domanda alla camera di commercio competente per territorio in cui hanno sede legale ed uniscono alla domanda stessa copia della licenza rilasciata dall'autorita' di pubblica sicurezza, ai sensi dell' articolo 127 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza , approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 , e successive modifiche.
3. Ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, articolo 16 , la licenza di cui al comma 2 non e' richiesta per coloro che sono iscritti all'albo delle imprese artigiane.
4. Il registro di cui al comma 1, e' aggiornato a cura della competente camera di commercio e puo' essere consultato su tutto il territorio nazionale dalla pubblica amministrazione, anche mediante tecniche informatiche e telematiche. Tale registro e' pubblico.
Note all' art. 14:
- Per il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 , vedi note all'art. 12. L'art. 127 cosi' recita:
"127 (art. 128 testo unico 1926). - I fabbricanti, i commercianti, i mediatori di oggetti preziosi, hanno l'obbligo di munirsi di licenza del questore.
Chi domanda la licenza deve provare d'essere iscritto, per l'industria o il commercio di oggetti preziosi, nei ruoli della imposta di ricchezza mobile ed in quelli delle tasse di esercizio e rivendita ovvero deve dimostrare il motivo della mancata iscrizione in tali ruoli.
La licenza dura fino al 31 dicembre dell'anno in cui e' stata rilasciata.
Essa e' valida per tutti gli esercizi di vendita di oggetti preziosi appartenenti alla medesima persona o alla medesima ditta, anche se si trovino in localita' diverse.
L'obbligo della licenza spetta, oltreche' ai commercianti, fabbricanti ed esercenti stranieri, che intendono fare commercio, nel territorio dello Stato, degli oggetti preziosi da essi importati, anche ai loro agenti, rappresentanti, commessi viaggiatori e piazzisti. Questi debbono provare la loro qualita' mediante certificato rilasciato dall'autorita' politica del luogo ove ha sede la ditta, vistato dall'autorita' consolare italiana.
- Per il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 , vedi note alle premesse. L'art. 16 cosi' recita:
"Art. 16 (Abrogazioni). - 1. All' art. 127, comma primo, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza , approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 , e successive modifiche ed integrazioni, sono soppresse le parole: "i cesellatori, gli orafi, gli incastratori di pietre preziose e gli esercenti industrie o arti affini".
2. E' abrogato l'art. 111 del predetto testo unico delle leggi di pubblica sicurezza . Sono abrogati gli articoli 197, 198 e 199 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza , approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 .
Nell'art. 243, comma primo, del medesimo regolamento approvato con regio decreto n. 635 del 1940 sono soppresse le parole: "ai cesellatori, agli orafi, agli incastratori di pietre preziose ed agli esercenti industrie od arti affini".
3. E' abrogato l' art. 3 del decreto-legge 31 luglio 1987 n. 318 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987 n. 399 . Sono, inoltre, abrogati il decreto ministeriale 28 novembre 1989, n. 453 , e il decreto ministeriale 2 febbraio 1994, n. 285, del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato .
4. E' abrogato l' art. 12 della legge 8 agosto 1985, n. 443 .
CAPO III Capo III Oggetti placcati, dorati, argentati e rinforzati o di fabbricazione mista

Art. 15

1. E' fatto divieto di imprimere indicazione di titoli in millesimi ed in carati, e comunque di imprimere altre indicazioni che possano ingenerare equivoci, sugli oggetti di metalli differenti da quelli preziosi, anche se dorati, argentati, ovvero placcati.
2. Le indicazioni del titolo ed il marchio sono obbligatorie per gli oggetti costituiti in parte di metalli preziosi, ed in parte di sostanze o metalli non preziosi; in tal caso, su questi ultimi devono essere apposte sigle od iscrizioni atte ad identificarli, secondo quanto stabilito dal regolamento.
3. Lo stesso obbligo di cui al comma 2 sussiste nei casi particolari, precisati dal regolamento, di oggetti in metalli preziosi che, per gli usi cui sono destinati e per esigenze di ordine tecnico, richiedano introduzione, nel loro interno, di mastice od altre sostanze non preziose, in deroga al disposto di cui all'articolo 8.
4. Per tali oggetti il regolamento stabilisce, altresi', le modalita' con cui le sostanze estranee devono essere, anche quantitativamente, identificate.
CAPO IV Capo IV Responsabilita', sistemi di certificazione vigilanza e sanzioni

Art. 16

1. Il rivenditore risponde verso il compratore dell'esattezza del titolo dichiarato, salvo l'azione di rivalsa.

Art. 17

1. I titolari di marchi di identificazione, previa autorizzazione scritta e sotto la propria responsabilita', possono far apporre il proprio marchio di identificazione ad altri soggetti titolari di marchi di identificazione, che partecipano al processo produttivo.

Art. 18

1. I laboratori che effettuano il saggio degli oggetti in metallo prezioso e rilasciano le relative certificazioni del titolo devono essere abilitati dalle camere di commercio o appartenere alle stesse o a loro aziende speciali.
2. Tali laboratori devono offrire garanzie di indipendenza e di qualificazione tecnico professionale volta in particolare al settore orafo argentiero per la determinazione del titolo dei metalli preziosi.
3. La domanda di abilitazione e' presentata alla camera di commercio competente per territorio, ed e' corredata della documentazione comprovante:
a) la dotazione organica del personale addetto al laboratorio con le relative qualifiche professionali:
b) l'attrezzatura del laboratorio destinato alle operazioni di saggio dei singoli metalli preziosi, per i quali viene richiesta l'abilitazione.
4. Il personale del laboratorio abilitato e' tenuto ad osservare le seguenti prescrizioni:
a) divieto di esercitare, sia in proprio, direttamente o indirettamente, sia alle dipendenze di terzi o in collaborazione o societa' con terzi, qualsiasi attivita' di commercio o lavorazione nel settore dei metalli preziosi;
b) divieto di eseguire, in proprio, nel laboratorio al quale e' addetto, analisi e ricerche che non siano per conto del laboratorio stesso;
c) rispetto del segreto professionale.
5. La vigilanza ed il controllo sui laboratori abilitati volti a verificare l'osservanza dei suddetti requisiti sono esercitati dalle camere di commercio competenti per territorio, secondo le modalita' stabilite nel regolamento.

Art. 19

1. Allo scopo di garantire la conformita' alle disposizioni del presente decreto, sono ammesse certificazioni aggiuntive.
2. A tal fine il fabbricante o il suo mandatario ha facolta' di richiedere apposita certificazione rilasciata da un laboratorio di cui all'articolo 18, oppure da un organismo di certificazione accreditato a livello comunitario in base alle normative tecniche vigenti che risulti rivolto al settore produttivo dei metalli preziosi.
3. I criteri per l'individuazione degli organismi di certificazione di cui al comma 2 sono stabiliti nel regolamento.
4. Ai sensi del presente articolo i laboratori e gli organismi di certificazione svolgono periodicamente presso il fabbricante controlli sugli oggetti pronti per la vendita. Le modalita' di tali controlli, mediante prelievi di campioni di oggetti ed i relativi esiti delle analisi di saggio, sono stabilite nel regolamento.

Art. 20

1. Agli effetti dell' articolo 57 del codice di procedura penale , il personale delle camere di commercio, durante l'espletamento e nei limiti del servizio per l'applicazione delle norme del presente decreto, sono ufficiali e agenti di polizia giudiziaria.
2. Per l'identificazione, il personale suddetto deve essere dotato di una speciale tessera munita di fotografia rilasciata dalla camera di commercio di appartenenza.
Nota all' art. 20 :
- L' art. 57 del codice di procedura penale cosi' recita:
"Art. 57 (Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria). - 1. Salve le disposizioni delle leggi speciali, sono ufficiali di polizia giudiziaria:
a) i dirigenti, i commissari, gli ispettori, i sovrintendenti e gli altri appartenenti alla polizia di Stato ai quali l'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualita';
b) gli ufficiali superiori e inferiori e i sottufficiali dei carabinieri, della guardia di finanza, degli agenti di custodia e del corpo forestale dello Stato nonche' gli altri appartenenti alle predette forze di polizia ai quali l'ordinamento delle rispettive amministrazioni riconosce tale qualita';
c) il sindaco dei comuni ove non abbia sede un ufficio della polizia di Stato ovvero un comando dell'arma dei carabinieri o della guardia di finanza.
2. Sono agenti di polizia giudiziaria:
a) il personale della polizia di Stato al quale l'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualita';
b) i carabinieri, le guardie di finanza, gli agenti di custodia, le guardie forestali e, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza, le guardie delle province e dei comuni quando sono in servizio.
3. Sono altresi' ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, nei limiti del servizio cui sono destinate e secondo le rispettive attribuzioni, le persone alle quali le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni previste dall'art. 55.

Art. 21

1. Il personale della camera di commercio effettua visite ispettive anche non preannunciate. A tal fine ha facolta' di accesso nei locali adibiti alla produzione, al deposito ed alla vendita di materie prime e di oggetti contenenti metalli preziosi, allo scopo di:
a) prelevare campioni di materie prime portanti impressi il titolo dichiarato, di semilavorati ed oggetti di metalli preziosi finiti, gia' muniti di marchio e pronti per la vendita, per accertare l'esattezza del titolo dichiarato per le materie prime e del titolo legale per i semilavorati e gli oggetti finiti mediante saggi da eseguirsi presso i laboratori di cui all'articolo 18;
b) verificare l'esistenza della dotazione di marchi di identificazione;
c) controllare le caratteristiche di autenticita' dei marchi e la loro perfetta idoneita' all'uso;
2. Del prelevamento di cui alla lettera a), che puo' essere effettuato solo da personale con qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, viene redatto verbale in presenza del proprietario o di persona, che, nell'occasione, lo rappresenti.
3. Il verbale deve specificare, tra l'altro, il peso, il valore, le caratteristiche ed il marchio di identificazione dell'oggetto e della materia prima lavorata.

Art. 22

1. Ai fini dell'articolo 21 i saggi sono eseguiti con i metodi prescritti dal regolamento, non danno luogo ad indennizzo ed i risultati devono essere indicati in appositi certificati.

Art. 23

1. I campioni e gli oggetti prelevati per il saggio ed i residui dei campioni e degli oggetti stessi sono restituiti al proprietario se risultano rispondenti a quanto prescritto dal presente decreto.

Art. 24

1. E' fatto divieto ai produttori, importatori e commercianti di vendere oggetti in metalli preziosi sprovvisti di marchio di identificazione e di titolo legale.
2. E' fatto altresi' divieto ai commercianti di detenere oggetti di metalli preziosi pronti per la vendita sprovvisti di marchio e del titolo legale di cui al comma precedente.
3. Il divieto di cui ai commi 1 e 2 non riguarda gli oggetti di cui all'articolo 5, e quelli elencati all'articolo 12.
4. I semilavorati su cui non e' possibile effettuare la punzonatura del marchio di identificazione e del titolo potranno formare oggetto di scambio solo tra operatori muniti di marchio di identificazione, purche' siano contenuti in involucri sigillati portanti il marchio di identificazione e l'indicazione del titolo.

Art. 25

1. Salva l'applicazione delle maggiori pene stabilite dalle leggi vigenti qualora il fatto costituisca reato, per le violazioni delle norme del presente decreto si applicano le seguenti sanzioni:
a) chiunque produce, importa e pone in commercio o detiene materie prime ed oggetti di metalli preziosi senza aver ottenuto l'assegnazione del marchio, ovvero usa marchi assegnati ad altri ad eccezione di quanto previsto all'articolo 17, ovvero usa marchi non assegnati o scaduti o ritirati o annullati e' punito con sanzione amministrativa da L. 300.000 a L. 3.000.000. La stessa sanzione si applica anche a chi pone in commercio o detiene per la vendita materie prime ed oggetti di metalli preziosi privi di marchio di identificazione o di titolo, ovvero muniti di marchi illeggibili e diversi da quelli legali;
b) chiunque produce materie prime ed oggetti di metallo prezioso il cui titolo risulti inferiore a quello legale impresso, e' punito con sanzione amministrativa da L. 600.000 a L. 6.000.000;
c) chiunque pone in commercio o detiene per la vendita materie prime od oggetti di metallo prezioso il cui titolo risulti inferiore a quello legale impresso, e' punito con la sanzione amministrativa da L. 150.000 a L. 1.500.000, salvo che dimostri che egli non ne e' il produttore e che gli oggetti non presentano alcun segno di alterazione;
d) chiunque fabbrica, pone in commercio o detiene per la vendita oggetti di metalli comuni con impresso un titolo, anche diverso da quelli previsti dal presente decreto, oppure con indicazioni letterali o numeriche che possono confondersi con quelle indicate dal presente decreto, e' punito con la sanzione amministrativa da L. 60.000 a L. 600.000;
e) chiunque smarrisce uno o piu' marchi di identificazione e non ne fa immediata denuncia alla camera di commercio e' punito con la sanzione amministrativa da L. 60.000 a L. 600.000.
2. La sanzione di cui al comma 1, lettera d) si applica altresi' nei casi di inosservanza alle disposizioni di cui all'articolo 8, commi 6, 7, 8, 9 e 10, all'articolo 9, all'articolo 11, comma 4, all'articolo 15, all'articolo 24, commi 3 e 4, nonche' di quelle stabilite dal regolamento.
3. Copia del rapporto concernente taluna delle violazioni alle disposizioni del presente decreto e' trasmessa al Questore.

Art. 26

1. Salvo i casi di particolare tenuita', qualora il fatto costituisca reato, alla condanna penale consegue la pubblicazione della sentenza a norma dell' articolo 36 del codice penale .
2. In caso di recidiva, ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 99 e seguenti del codice penale ove applicabili, alla sanzione consegue la sospensione dall'esercizio della attivita' di produzione o commercio di materie prime od oggetti di metalli preziosi per un periodo da un minimo di 15 giorni ad un massimo di 6 mesi. Nella determinazione del periodo di sospensione dall'esercizio dell'attivita' si tiene conto del periodo di sospensione eventualmente eseguito, per i medesimi fatti, a norma dell' art. 10 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza , approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 .
Note all' art. 26 :
- L' art. 36 del codice penale cosi' recita:
"Art. 36 (Pubblicazione della sentenza penale di condanna). - 1. La sentenza di condanna (alla pena di morte o) all'ergastolo e' pubblicata mediante affissione nel comune ove e' stata pronunciata, in quello ove il delitto fu commesso, e in quello ove il condannato aveva l'ultima residenza.
La sentenza di condanna e inoltre pubblicata, per una sola volta, in uno o piu' giornali designati dal giudice (536 c.p.p. ).
La pubblicazione e' fatta per estratto, salvo che il giudice disponga la pubblicazione per intero; essa e' eseguita d'ufficio e a spese del condannato.
La legge determina gli altri casi (165, 186, 347, 448, 475, 498, 501-bis, 518, 722) nei quali la sentenza di condanna deve essere pubblicata. In tali casi la pubblicazione ha luogo nei modi stabiliti nei due capoversi precedenti (536, 694 c.p.p. ).
- Per il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 , vedi note alle premesse. L'art. 10 cosi' recita:
"Art. 10 (art. 9 testo unico 1926). - Le autorizzazioni di polizia possono essere revocate o sospese in qualsiasi momento, nel caso di abuso della persona autorizzata".

Art. 27

1. Entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentiti il Comitato centrale metrico ed il Consiglio di Stato, sara' emanato il regolamento di applicazione del presente decreto.
2. Nelle more dell'emanazione del suddetto regolamento, si applica il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496 , e successive modifiche ed integrazioni.
Nota all' art. 27:
- Per il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496 , vedi note alle premesse.

Art. 28

1. Sono abrogate la legge 30 gennaio 1968, n. 46 , ed ogni altra disposizione diversa o contraria a quelle contenute nel presente decreto.
Nota all' art. 28:
- Per la legge 30 gennaio 1968 n. 46 vedi note alle premesse.

Art. 29

1. Fino al prodursi dell'efficacia del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri attuativo del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, articoli 20 e 50 , le funzioni conferite alle camere di commercio con il presente decreto continuano ad essere esercitate dagli uffici metrici provinciali.
Nota all' art. 29:
- Per il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 12 , articoli 20 e 50 vedi note alle premesse.

Art. 30

1. Il presente decreto entra in vigore sessanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 22 maggio 1999 CIAMPI D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri Letta, Ministro per le politiche comunitarie Bersani, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato Dini, Ministro degli affari esteri Russo Jervolino, Ministro dell'interno Diliberto, Ministro di grazia e giustizia Amato, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Piazza, Ministro per la funzione pubblica Visto, il Guardasigilli: Diliberto
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