048U0307
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Modificazioni allo stato dei sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza e istituzione dei limiti di eta' per il loro collocamento a riposo. (DECRETO LEGISLATIVO 02 aprile 1948 n. 307)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 , con le modificazioni ad esso apportate dall' art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98 ; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Sulla proposta del Ministro per le finanze, d'intesa col Ministro per il tesoro; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio del Ministro con deliberazione del 4 marzo 1948;
Art. 1
I sottufficiali ed i militari di truppa in servizio permanente della Guardia di finanza sono collocati a riposo al compimento del 55° anno di eta' se marescialli maggiori, del 52° anno se marescialli capi o ordinari, del 50° anno se brigadieri o sottobrigadieri e del 48 anno se appuntati o finanzieri. Allo scadere di tali limiti di eta' si considerano rescisse di diritto le rafferme che essi abbiano in corso.
Le disposizioni del precedente comma sostituiscono quelle in vigore sul collocamento a riposo dei sottoufficiali e militari di truppa del Corpo per compiuti periodi massimi di servizio. Restano ferme le norme vigenti sulla cessazione dal servizio per altre cause. ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 18 gennaio 1952, n. 40 ha disposto (con l'art. 18) che "In deroga all' art. 1 del decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 307 , gli aiutanti di battaglia ed i marescialli maggiori che hanno conseguito la nomina alle cariche speciali sono collocati a riposo al compimento del 58° anno di eta'".
Art. 2
Le disposizioni per il collocamento a riposo dei militari del Corpo per compiuti periodi massimi di servizio, di cui all' art. 28 del regio decreto 14 giugno 1923, n. 1281 , continuano ad applicarsi ai sottufficiali e militari di truppa in servizio permanente che alla data di entrata in vigore del presente decreto abbiano gia' raggiunto i limiti di eta' di cui al precedente art. 1 ed a quelli che li raggiungono entro cinque anni dalla data suddetta senza aver compiuto il 30° anno di servizio se marescialli maggiori ed il 25° anno se militari di grado inferiore.
Art. 3
((I sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza cessati dal servizio permanente a rimasti nel Corpo in qualita' di trattenuti sono collocati a riposo, a partire dal 1 dicembre 1949, al compimento dei limiti di eta' stabiliti dal precedente art. 1, per i pari grado del servizio permanente.
Potranno tuttavia essere collocati a riposo in qualsiasi momento, prima del raggiungimento dei limiti di eta' di cui al precedente comma, i sottufficiali e militari di truppa che siano riconosciuti non meritevoli di essere ulteriormente trattenuti in servizio da apposite Commissioni legionali composte dal comandante di legione o di reparto corrispondente, da un ufficiale superiore e da un capitano scelti dallo stesso comandante di legione.
Contro le decisioni delle Commissioni predette gli interessati possono proporre ricorso al Comando generale del Corpo. I sottufficiali e militari che successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 307 , siano stati congedati per aver compiuto il quinquennio nella posizione di trattenuti senza peraltro aver raggiunto i limiti di eta' fissati dall'art. 1 della presente legge potranno, a domanda e previo giudizio favorevole della Commissione di cui al secondo comma del presente articolo, essere riassunti alle armi con decorrenza, agli effetti amministrativi, dal giorno della riassunzione ed essere trattenuti in servizio fino al raggiungimento dei limiti di eta' stabiliti per i pari grado del servizio permanente.
Per il personale trattenuto o riassunto ai sensi del presente articolo, restano ferme le disposizioni dell' articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 dicembre 1947, n. 1651 )) .
Art. 3-bis
((I sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza in servizio nel Corpo ai sensi del decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 450 , possono essere mantenuti alle armi non oltre il 15 aprile 1951)) .
Art. 3-ter
((Il servizio prestato nel Corpo dopo il 15 aprile 1946 dai sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza trattenuti ai sensi del decreto legislativo 2 dicembre 1947, n. 1651 , modificato dal precedente art. 3, ovvero dai sottufficiali e militari di truppa richiamati di cui al decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 450 , modificato dal precedente art. 3-bis, e' considerato utile ai fini della pensione)) .
Art. 4
Sono abrogate le disposizioni comunque in contrasto con quelle del presente decreto.
Art. 5
Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addi' 2 aprile 1948 DE NICOLA DE GASPERI - PELLA - DEL VECCHIO Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addi' 22 aprile 1948 Atti del Governo, registro n. 19, foglio n. 176. - FRASCA