097G0238
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Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, di attuazione della direttiva 94 / 25 / CE in materia di progettazione, di costruzione e immissione in commercio di unita' da diporto. (DECRETO LEGISLATIVO 11 giugno 1997 n. 205)
Premessa
Entrata in vigore della legge: 6-7-1997 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Visto il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436 , di attuazione della direttiva 94/25/CE ; Visto l' articolo 1, comma 5, della legge 6 febbraio 1996, n. 52 , il quale dispone che, entro 2 anni dalla data di entrata in vigore della legge medesima, il Governo puo' emanare disposizioni integrative e correttive; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 maggio 1997; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro e delle poste e delle telecomunicazioni; Emana il seguente decreto:
Art. 1
1. All' articolo 3 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436 , e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"2-bis. Le unita' da diporto e i componenti di cui all'articolo 1 si presumono conformi ai requisiti indicati al comma 1 qualora soddisfino le pertinenti norme nazionali adottate in applicazione delle norme armonizzate i cui numeri di riferimento sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee; i riferimenti delle norme nazionali, che traspongono le norme armonizzate, sono pubblicati a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.".
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE verranno forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L' art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non puo' avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L' art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- La legge 6 febbraio 1996, n. 52 , reca disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria per il 1994. Il comma 5 dell'art. 1 della suddetta legge cosi' recita: "5. Entro i due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge il governo puo' emanare disposizioni integrative e correttive, nel rispetto dei principi e criteri direttivi da essa fissati, con la procedura indicata nei commi 3 e 4".
- Il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436 , riguarda l'attuazione della direttiva 94/25/CE in materia di progettazione, di costruzione ed immissione in commercio di unita' da diporto.
- La direttiva 94/25/CE e' pubblicata in G.U.C.E. L 164 del 30 giugno 1994.
Note all'art. 1:
- Per quanto riguarda il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436 , ved. nota alle premesse. L'art. 3 del suddetto decreto cosi' recita:
"Art. 3 (Requisiti essenziali di sicurezza). - 1. Le unita' da diporto e i componenti di cui all'art. 1 devono essere conformi ai requisiti essenziali in materia di sicurezza, salute, protezione dell'ambiente e dei consumatori indicati nell'allegato II.
2. La marcatura ''CE'' di cui all'art. 5 attesta la conformita' delle unita' da diporto e dei componenti ai requisiti indicati al comma 1, salvo quanto previsto dall'art. 9".
Art. 2
1. L' articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 6 (Valutazione della conformita'). - 1. Ai fini della immissione in commercio della unita' da diporto e dei componenti di cui all'articolo 1, che non siano gia' provvisti della marcatura CE ad opera di un organismo di un altro Stato membro dell'Unione europea, il fabbricante o il suo mandatario stabilito nel territorio comunitario espleta le seguenti procedure per le categorie di progettazione delle unita' da diporto A, B, C e D, di cui al punto 1 dell'allegato II:
a) per le categorie A e B:
1) per le unita' da diporto con scafo di lunghezza inferiore a 12 metri: controllo di fabbricazione interno e prove (modulo A-bis) di cui all'allegato V;
2) per le unita' da diporto con scafo di lunghezza compresa tra i 12 metri e 24 metri: esame CE del tipo (modulo B) di cui all'allegato VI seguita dalla conformita' al tipo (modulo C) di cui all'allegato VII, oppure da uno dei seguenti moduli: B e D, o B e F, o G o H di cui agli allegati XII, XIII, XIV e XV;
b) per la categoria C:
1) per le unita' da diporto con scafo di lunghezza inferiore ai 12 metri:
a) in caso di rispetto delle norme armonizzate relative ai punti 3.2 e 3.3 dell'allegato II: controllo della fabbricazione interno (modulo A) di cui all'allegato IV;
b) in caso di inosservanza delle norme armonizzate relative ai punti 3.2 e 3.3 dell'allegato II: controllo della fabbricazione interno e prove (modulo A-bis) di cui all'allegato V;
2) per le unita' da diporto con scafo di lunghezza compresa tra i 12 metri e i 24 metri: esame CE del tipo (modulo B) di cui all'allegato VI seguita dalla conformita' al tipo (modulo C) di cui all'allegato VII, o da uno dei seguenti moduli: B e D, o B e F, o G o H di cui agli allegati XII, XIII, XIV e XV;
c) per la categoria D:
1) per le unita' da diporto con scafo di lunghezza compresa tra i 2,5 e 24 metri: controllo della fabbricazione interno (modulo A) di cui all'allegato IV;
d) per i componenti di cui all'allegato I: uno dei seguenti moduli B e C, o B e D, o B e F, o G o H di cui agli allegati VI, VII, XII, XIII, XIV e XV.
2. Le avvertenze e le istruzioni d'uso, nonche' la documentazione relativa ai mezzi di attestazione di conformita', devono essere redatte anche in lingua italiana.
3. Gli organismi di cui all'articolo 7 trasmettono al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e al Ministero dei trasporti e della navigazione l'elenco delle approvazioni rilasciate, delle revoche e dei dinieghi di approvazione sulle unita' da diporto e sui componenti.
4. Le spese per la valutazione della conformita' sono a carico del richiedente.".
Nota agli articoli 2 e 3:
- Per quanto riguarda il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436 , ved. nota alle premesse.
Art. 3
1. L' articolo 9 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 9 (Clausola di salvaguardia). - 1. Le amministrazioni vigilanti di cui all'articolo 8, qualora ritengano, a seguito di accertamenti effettuati in sede di vigilanza o su segnalazione degli organismi di cui all'articolo 7, che i prodotti oggetto del presente decreto, ancorche' recanti marcature ''CE'' ed utilizzati in modo conforme alla loro destinazione, possano mettere in pericolo la sicurezza e la salute delle persone, dei beni e dell'ambiente, vietano o limitano l'immissione in commercio e in servizio od ordinano il ritiro temporaneo dal mercato, a cura e spese del soggetto destinatario dell'ordine, dei prodotti stessi ed adottano di concerto ogni altro provvedimento diretto ad evitarne l'immissione in commercio o la messa in servizio.
2. Le amministrazioni di cui al comma 1 danno immediata comunicazione ai soggetti interessati del verificarsi delle situazioni indicate nello stesso comma 1 e le avvisano dell'avvio del provvedimento per l'adozione delle misure idonee ad evitare le situazioni medesime o di limitazione o di ritiro del prodotto dal mercato.".
Nota agli articoli 2 e 3:
- Per quanto riguarda il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436 , ved. nota alle premesse.
Art. 4
1. L' articolo 49 della legge 11 febbraio 1971, n. 50 , come da ultimo sostituito dall' articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436 , e' ulteriormente sostituito dal seguente:
"Art. 49. - 1. Su tutte le unita' da diporto con scafo di lunghezza superiore ai 24 metri e' fatto obbligo di installare un impianto ricetrasmittente in radiotelefonia, ad onde ettometriche, secondo le norme stabilite dall'autorita' competente.
2. Tutte le unita' da diporto con scafo di lunghezza inferiore a 24 metri, abilitate alla navigazione oltre le sei miglia dalla costa, devono essere dotate almeno di un apparato ricetrasmittente ad onde metriche (VHF), secondo le norme stabilite dall'autorita' competente.
3. Gli organi ricetrasmittenti installati a bordo delle unita' da diporto, che non vengano utilizzati per traffico di corrispondenza pubblica, non hanno l'obbligo di essere affidati in gestione ad una societa' concessionaria e di corrispondere il relativo canone. Gli apparati ricetrasmittenti impiegati a bordo delle unita' da diporto che non effettuano traffico di corrispondenza pubblica sono esonerati dalle ispezioni ordinarie. I medesimi apparati quando di tipo portatile e muniti di omologazione sono esenti dal collaudo e dalle ispezioni periodiche.
4. Il rilascio della licenza di esercizio di impianto radiotelefonico e' soggetto al pagamento della somma di lire diecimila destinata all'erario, da versare a mezzo del servizio postale, secondo modalita' da determinarsi con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.".
Note all' art. 4:
- La legge 11 febbraio 1971, n. 50 , riguarda norme sulla navigazione da diporto.
- Per quanto riguarda il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436 , ved. nota alle premesse.
Art. 5
1. Il comma 3 dell'articolo 19 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436 , e' sostituito dal seguente:
" 3. I natanti da diporto di cui all'articolo 13 della legge sulla nautica da diporto, riconosciuti idonei dall'ente tecnico per la navigazione senza alcun limite e muniti di certificato di omologazione e di dichiarazione di conformita' al prototipo, possono navigare entro 12 miglia dalla costa. Analogamente possono navigare entro tale limite le unita' costruite in singolo esemplare se munite della certificazione di idoneita' rilasciata dall'ente tecnico.
Durante la navigazione copia delle certificazioni deve essere tenuta a bordo.".
Nota all'art. 5:
- Per quanto riguarda il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436 , ved. nota alle premesse.
Art. 6
1. Le parole: "delle imbarcazioni" di cui al punto 1 dell'allegato II del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436 , sono sostituite dalle seguenti: "delle unita' da diporto".
2. Le parole: "componenti del controllo" di cui al punto 1 dell'allegato X del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436 , sono sostituite dalle seguenti: "o dei componenti di cui viene effettuato il controllo".
Note all'art. 6:
- Per quanto riguarda il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436 , ved. nota alle premesse.
- Il punto 1 dell'allegato II e il punto 1 dell'allegato X del suddetto decreto sono modificati come segue:
"Allegato II
(Articolo 3)
REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA
PER LA PROGETTAZIONE E LA COSTRUZIONE
DI UNITA' DA DIPORTO
1. Categorie di progettazione delle unita' da diporto.
(Omissis)".
"Allegato X (Articolo 7)
CRITERI MINIMI CHE DEVONO ESSERE OSSERVATI
PER LA NOTIFICA DEGLI ORGANISMI
L'organismo, il suo direttore e il personale incaricato delle operazioni di verifica non possono essere ne' il progettista, ne' il costruttore, ne' il fornitore, ne' l'installatore delle unita' da diporto o dei componenti di cui viene effettuato il controllo ne' il mandatario di una di queste persone. Essi non possono intervenire ne' direttamente ne' in veste di mandatari nella progettazione, costruzione, commercializzazione o manutenzione di tali prodotti.
Cio' non esclude la possibilita' di uno scambio di informazioni tecniche fra il costruttore e l'organismo di controllo.
L'organismo e il personale incaricato del controllo devono eseguire le operazioni di verifica con la massima integrita' professionale e la massima competenza tecnica, e devono essere liberi da qualsiasi pressione e incitamento, soprattutto di natura finanziaria, che possano influenzare il loro giudizio o i risultati del controllo, in particolare se provenienti da persone o gruppi di persone interessati ai risultati delle verifiche.
L'organismo deve disporre del personale e possedere i mezzi necessari per svolgere adeguatamente le funzioni tecniche e amministrative connesse all'esecuzione delle verifiche; esso deve poter anche disporre del materiale necessario per le verifiche eccezionali.
Il personale incaricato dei controlli deve possedere:
una buona formazione tecnica e professionale;
una conoscenza soddisfacente delle prescrizioni relative ai controlli che esso effettua ed una pratica sufficiente di tali controlli;
le capacita' necessarie per redigere i certificati, i verbali e le relazioni nei quali si concretizzano i controlli effettuati.
L'indipendenza del personale incaricato del controllo deve essere garantita. La retribuzione di ciascun addetto non deve essere commisurata ne' al numero di controlli effettuati, ne' ai risultati di tali controlli.
L'organismo deve stipulare un'assicurazione di responsabilita' civile. Tale condizione non e' richiesta per gli organismi pubblici.
Il personale dell'organismo e' vincolato al segreto professionale in ordine a tutto cio' di cui venga a conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni (salvo che nei confronti delle autorita' amministrative competenti dello Stato in cui esercita le sue attivita') nel quadro del presente decreto o di qualsiasi disposizione esecutiva di diritto interno".
Art. 7
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 11 giugno 1997 SCALFARO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Bersani, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato Burlando, Ministro dei trasporti e della navigazione Dini, Ministro degli affari esteri Flick, Ministro di grazia e giustizia Ciampi, Ministro del tesoro Maccanico, Ministro delle poste e delle telecomunicazioni Visto, il Guardasigilli: Flick