Monitoring Gesetzessammlung

048U0788

IT - Decreti Legislativi

048U0788

Norme in materia di cessione dei titoli di possesso italiano esclusi dalla sistemazione e conversione prevista per i prestiti prebellici italiani emessi negli Stati Uniti d'America dal decreto legislativo 8 settembre 1947, n. 921. (DECRETO LEGISLATIVO 16 aprile 1948 n. 788)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 , con le modificazioni ad esso apportate dall' art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98 ; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Sulla proposta del Ministro per il tesoro; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948:

Art. 1

I titoli delle emissioni ammesse alla sistemazione e conversione ai sensi del decreto legislativo 8 settembre 1947, n. 921 , soggetti a cessione a norma degli articoli 1 e 2 del regio decreto-legge 28 agosto 1935, n. 1614 , e degli articoli 1 e 2 del regio decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1631 , saranno acquistati dall'Ufficio italiano dei cambi, per conto e nell'interesse del Tesoro dello Stato, mediante pagamento in contanti, al prezzo da determinarsi nei modi previsti dal primo comma dell'art. 3 della legge 27 novembre 1939, n. 1890 , e sulla base del cambio medio di cui all' art. 1 del decreto legislativo 28 novembre 1947, n. 1347 , in vigore alla data del regolamento.
Nel determinare il prezzo del titolo dovra' tenersi conto delle cedole mancanti che verranno computate proporzionalmente alla quotazione di acquisto presa a base per la liquidazione del titolo stesso. Per quanto riguarda l'acconto corrisposto sulle cedole del prestito Regno d'Italia sette per cento 1951, di cui al regio decreto-legge 24 luglio 1942, n. 894 , l'acconto stesso dovra' considerarsi - avuto riguardo al valore del dollaro in quell'epoca - come pagamento integrale della meta' della cedola.

Art. 2

I titoli delle emissioni contemplate all'art. 1, appartenenti alle persone o compresi nelle attivita' di cui all' art. 4 del regio decreto-legge 28 dicembre 1936, numero 2197 , convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 973 , e come tali considerati circolanti all'estero, sono ugualmente soggetti a cessione alle medesime condizioni di cui al precedente articolo, qualora, entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, non saranno stati presentati per la conversione ai sensi del decreto legislativo 8 settembre 1947, n. 921 .

Art. 3

Fino a sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, l'offerta in cessione all'Ufficio italiano dei cambi dei titoli delle emissioni di cui al precedente art. 1 estingue l'infrazione di omessa denunzia o cessione dei titoli stessi, prevista dalle norme di legge vigenti in materia.

Art. 4

I titoli che formano oggetto del presente decreto, attualmente posseduti dalla liquidazione dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, saranno ceduti allo Stato alle condizioni che saranno determinate dal Ministro per il tesoro, sentito l'Ufficio italiano dei cambi liquidatore.

Art. 5

Il Tesoro corrispondera' all'Ufficio italiano dei cambi, a titolo di commissione sulle operazioni relative agli acquisti di cui al presente decreto, lo zero cinquanta per cento del controvalore di acquisto dei titoli.

Art. 6

Il rimborso al Consorzio di credito per le opere pubbliche ed all'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilita' delle spese previste dall'ultimo comma dell' art. 5 del decreto legislativo 8 settembre 1947, n. 921 , anche per quanto concerne quelle sostenute o da sostenere per conto dello Stato in relazione all'emissione ed alla gestione delle obbligazioni di cui all'art. 1 del decreto stesso, potra' essere effettuato, in tutto o in parte, mediante corresponsione di percentuali fisse, che saranno determinate dal Ministro per il tesoro.

Art. 7

Con decreti del Ministro per il tesoro saranno apportate al bilancio dello Stato le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 8

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addi' 16 aprile 1948 DE NICOLA DE GASPERI - DEL VECCHIO Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addi' 21 giugno 1948 Atti del Governo, registro n. 21, foglio n. 252. - FRASCA
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