010G0027
010G0027
Attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, e che abroga la direttiva 97/5/CE. (10G0027) (DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 2010 n. 11)
Art. 1 - (Definizioni)
(Definizioni)
1. Nel presente decreto legislativo si intendono per:
a) "consumatore": la persona fisica di cui all' articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 , e successive modificazioni;
b) "servizi di pagamento": ((le attivita' come definite dall'articolo 1, comma 2, lettera h-septies.1), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 ;)) :
1) ((NUMERO SOPPRESSO DAL D.LGS. 15 DICEMBRE 2017, N. 218 )) ;
2) ((NUMERO SOPPRESSO DAL D.LGS. 15 DICEMBRE 2017, N. 218 )) ;
3) ((NUMERO SOPPRESSO DAL D.LGS. 15 DICEMBRE 2017, N. 218 )) :
3.1. ((NUMERO SOPPRESSO DAL D.LGS. 15 DICEMBRE 2017, N. 218 )) ;
3.2. ((NUMERO SOPPRESSO DAL D.LGS. 15 DICEMBRE 2017, N. 218 )) ;
3.3. ((NUMERO SOPPRESSO DAL D.LGS. 15 DICEMBRE 2017, N. 218 )) ;
4) ((NUMERO SOPPRESSO DAL D.LGS. 15 DICEMBRE 2017, N. 218 )) :
4.1. ((NUMERO SOPPRESSO DAL D.LGS. 15 DICEMBRE 2017, N. 218 )) ;
4.2. ((NUMERO SOPPRESSO DAL D.LGS. 15 DICEMBRE 2017, N. 218 )) ;
4.3. ((NUMERO SOPPRESSO DAL D.LGS. 15 DICEMBRE 2017, N. 218 )) ;
5) ((NUMERO SOPPRESSO DAL D.LGS. 15 DICEMBRE 2017, N. 218 )) ;
6) ((NUMERO SOPPRESSO DAL D.LGS. 15 DICEMBRE 2017, N. 218 )) ;
7) ((NUMERO SOPPRESSO DAL D.LGS. 15 DICEMBRE 2017, N. 218 )) .
((b-bis) "servizio di disposizione di ordine di pagamento": un servizio che dispone l'ordine di pagamento su richiesta dell'utente di servizi di pagamento relativamente a un conto di pagamento detenuto presso un altro prestatore di servizi di pagamento;
b-ter) "servizio di informazione sui conti": un servizio online che fornisce informazioni relativamente a uno o piu' conti di pagamento detenuti dall'utente di servizi di pagamento presso un altro prestatore di servizi di pagamento o presso piu' prestatori di servizi di pagamento;))
c) "operazione di pagamento": l'attivita', posta in essere dal pagatore o dal beneficiario, di versare, trasferire o prelevare fondi, indipendentemente da eventuali obblighi sottostanti tra pagatore e beneficiario;
((c-bis) "operazione di pagamento a distanza": un'operazione di pagamento iniziata tramite internet o tramite un dispositivo che puo' essere utilizzato per comunicare a distanza;
c-ter) "convenzionamento di operazioni di pagamento": un servizio di pagamento fornito da un prestatore di servizi di pagamento che stipula un contratto con il beneficiario per accettare e trattare le operazioni di pagamento e che da' luogo a un trasferimento di fondi al beneficiario;
c-quater) "emissione di strumenti di pagamento": un servizio di pagamento fornito da un prestatore di servizi di pagamento che stipula un contratto per fornire al pagatore uno strumento di pagamento per disporre e trattare/ le operazioni di pagamento di quest'ultimo;))
d) "sistema di pagamento" o "sistema di scambio, di compensazione e di regolamento": un sistema di trasferimento di fondi con meccanismi di funzionamento formali e standardizzati e regole comuni per il trattamento, la compensazione e/o il regolamento di operazioni di pagamento;
e) "pagatore": il soggetto titolare di un conto di pagamento a valere sul quale viene impartito un ordine di pagamento ovvero, in mancanza di un conto di pagamento, il soggetto che impartisce un ordine di pagamento;
f) "beneficiario": il soggetto previsto quale destinatario dei fondi oggetto dell'operazione di pagamento;
g) "prestatore di servizi di pagamento": uno dei seguenti organismi: istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento nonche', quando prestano servizi di pagamento, banche, Poste Italiane s.p.a., la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali se non agiscono in veste di autorita' monetarie, altre autorita' pubbliche, le pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali se non agiscono in veste di autorita' pubbliche;
((g-bis) "prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto": un prestatore di servizi di pagamento che offre e amministra un conto di pagamento per un pagatore;))
h) " ((utente)) di servizi di pagamento" o " ((utente)) ": il soggetto che utilizza un servizio di pagamento in veste di pagatore o beneficiario o di entrambi;
i) "contratto quadro": il contratto che disciplina la futura esecuzione di operazioni di pagamento singole e ricorrenti e che puo' dettare gli obblighi e le condizioni che le parti devono rispettare per l'apertura e la gestione di un conto di pagamento;
l) "conto di pagamento": un conto intrattenuto presso un prestatore di servizi di pagamento da uno o piu' ((utenti)) di servizi di pagamento per l'esecuzione di operazioni di pagamento;
m) "fondi": banconote e monete, moneta scritturale e moneta elettronica cosi' come definita dall'articolo 1, comma 2, lettera h-ter), testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 ;
n) "rimessa di denaro": servizio di pagamento dove, senza l'apertura di conti di pagamento a nome del pagatore o del beneficiario, il prestatore di servizi di pagamento riceve i fondi dal pagatore con l'unico scopo di trasferire un ammontare corrispondente ((, espresso in moneta avente corso legale,)) al beneficiario o a un altro prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del beneficiario, e/o dove tali fondi sono ricevuti per conto del beneficiario e messi a sua disposizione;
o) "ordine di pagamento": qualsiasi istruzione data da un pagatore o da un beneficiario al proprio prestatore di servizi di pagamento con la quale viene chiesta l'esecuzione di un'operazione di pagamento;
((o-bis) "bonifico": l'accredito sul conto di pagamento del beneficiario tramite un'operazione di pagamento o una serie di operazioni di pagamento effettuate a valere sul conto di pagamento del pagatore ed eseguite dal prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto del pagatore, sulla base di un'istruzione impartita da quest'ultimo;))
p) "data valuta": la data di riferimento usata da un prestatore di servizi di pagamento per il calcolo degli interessi applicati ai fondi addebitati o accreditati su un conto di pagamento;
q) (("autenticazione": la procedura che consente al prestatore di servizi di pagamento di verificare l'identita' di un utente di servizi di pagamento o la validita' dell'uso di uno specifico strumento di pagamento, incluse le relative credenziali di sicurezza personalizzate fornite dal prestatore;)) (( q-bis) "autenticazione forte del cliente": un'autenticazione basata sull'uso di due o piu' elementi, classificati nelle categorie della conoscenza (qualcosa che solo l'utente conosce), del possesso (qualcosa che solo l'utente possiede) e dell'inerenza (qualcosa che caratterizza l'utente), che sono indipendenti, in quanto la violazione di uno non compromette l'affidabilita' degli altri, e che e' concepita in modo tale da tutelare la riservatezza dei dati di autenticazione;
q-ter) "credenziali di sicurezza personalizzate": funzionalita' personalizzate fornite a un utente di servizi di pagamento dal prestatore di servizi di pagamento a fini di autenticazione;
q-quater) "dati sensibili relativi ai pagamenti": dati che possono essere usati per commettere frodi, incluse le credenziali di sicurezza personalizzate. Per l'attivita' dei prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento e dei prestatori di servizi di informazione sui conti, il nome del titolare del conto e il numero del conto non costituiscono dati sensibili relativi ai pagamenti;)) r) "identificativo unico": la combinazione di lettere, numeri o simboli che il prestatore di servizi di pagamento indica all' ((utente)) di servizi di pagamento e che l' ((utente)) deve fornire al proprio prestatore di servizi di pagamento per identificare con chiarezza l'altro ((utente)) del servizio di pagamento e/o il suo conto di pagamento per l'esecuzione di un'operazione di pagamento; ove non vi sia un conto di pagamento, l'identificativo unico identifica solo l' ((utente)) del servizio di pagamento;
s) "strumento di pagamento": qualsiasi dispositivo personalizzato e/o insieme di procedure concordate tra l' ((utente)) e il prestatore di servizi di pagamento e di cui l' ((utente)) di servizi di pagamento si avvale per impartire un ordine di pagamento;
t) "micro-impresa": l'impresa che, al momento della conclusione del contratto per la prestazione di servizi di pagamento, e' un'impresa che possiede i requisiti previsti dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003 , vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero i requisiti individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze attuativo delle misure adottate dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo ((104, lettera a) della direttiva 2015/2366/UE) ) ;
u) "giornata operativa": il giorno in cui il prestatore di servizi di pagamento del pagatore o del beneficiario coinvolto nell'esecuzione di un'operazione di pagamento e' operativo, in base a quanto e' necessario per l'esecuzione dell'operazione stessa;
v) "addebito diretto": un servizio di pagamento per l'addebito del conto di pagamento di un pagatore in base al quale un'operazione di pagamento e' disposta dal beneficiario in conformita' al consenso dato dal pagatore al beneficiario, al prestatore di servizi di pagamento del beneficiario o al prestatore di servizi di pagamento del pagatore medesimo;
z) ((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 15 DICEMBRE 2017, N. 218 )) ;
aa) (("tasso di cambio di riferimento": il tasso di cambio che e' utilizzato come base per calcolare un cambio valuta e che e' reso disponibile dal prestatore di servizi di pagamento o proviene da una fonte accessibile al pubblico;)) ((bb) "contenuto digitale": i beni o i servizi prodotti e forniti in formato digitale il cui uso o consumo e' limitato a un dispositivo tecnico e che non comprendono in alcun modo l'uso o il consumo di beni o servizi fisici.
cc) "ABE": indica l'Autorita' Bancaria Europea)) .
((2. Al Titolo IV-bis del presente decreto attuativo del Regolamento (UE) n. 751/2015 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015 si applicano le definizioni contenute nel Regolamento stesso.))
Art. 2 - (Ambito di applicazione)
(Ambito di applicazione) 1. Il presente decreto si applica ai servizi di pagamento prestati nel territorio della Repubblica.
2. Il presente decreto non si applica nel caso di:
a) operazioni di pagamento effettuate esclusivamente in contante direttamente dal pagatore al beneficiario, senza alcuna intermediazione;
b) operazioni di pagamento dal pagatore al beneficiario effettuate tramite un agente commerciale autorizzato in base a un accordo a negoziare o a concludere la vendita o l'acquisto di beni o servizi a condizione che agisca per conto del solo pagatore o del solo beneficiario oppure qualora l'agente stesso non entri mai in possesso dei fondi dei clienti;
c) trasporto materiale, a titolo professionale, di banconote e monete, ivi compresa la raccolta, il trattamento e la consegna;
d) operazioni di pagamento consistenti nella raccolta e nella consegna di contante, a titolo non professionale, nel quadro di un'attivita' senza scopo di lucro o a fmi di beneficenza;
e) servizi in cui il beneficiario fornisce contante al pagatore nel contesto di un'operazione di pagamento, a seguito di una richiesta esplicita dell'utente immediatamente precedente l'esecuzione dell'operazione di pagamento destinata all'acquisto di beni o servizi, nei limiti eventualmente stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi, sentita la Banca d'Italia;
f) operazioni di cambio di valuta contante contro contante nell'ambito delle quali i fondi non sono detenuti su un conto di pagamento;
g) operazioni di pagamento basate su uno dei seguenti tipi di documenti cartacei, con i quali viene ordinato al prestatore di servizi di pagamento di mettere dei fondi a disposizione del beneficiario: assegni, titoli cambiari, voucher, traveller's cheque, vaglia postali;
h) operazioni di pagamento realizzate all'interno di un sistema di pagamento o di un sistema di regolamento dei titoli tra agenti di regolamento, controparti centrali, stanze di compensazione e/o banche centrali e altri partecipanti al sistema e prestatori di servizi di pagamento, fatta salva l'applicazione dell'articolo 30;
i) operazioni di pagamento collegate all'amministrazione degli strumenti finanziari, compresi i dividendi, le entrate o altre distribuzioni, o ai rimborsi o proventi di cessioni, effettuate dalle persone di cui alla lettera h), ovvero da imprese di investimento, enti creditizi, organismi di investimento collettivo o societa' di gestione patrimoniale che prestano servizi di investimento ed ogni altra entita' autorizzata ad avere la custodia di strumenti finanziari;
l) servizi forniti dai prestatori di servizi tecnici, che supportano la prestazione dei servizi di pagamento, senza mai entrare in possesso dei fondi da trasferire, compresi l'elaborazione e la registrazione di dati, i servizi fiduciari e di protezione dei dati personali, l'autenticazione dei dati e delle entita', la fornitura di reti informatiche e di comunicazione, la fornitura e la manutenzione di terminali e dispositivi utilizzati per i servizi di pagamento;
m) servizi basati su specifici strumenti di pagamento utilizzabili solo in modo limitato, che soddisfino una delle seguenti condizioni:
1) strumenti che possono essere utilizzati per acquistare beni o servizi solo nei locali dell'emittente o all'interno di una rete limitata di prestatori di servizi vincolati da un accordo commerciale con l'emittente; 2) strumenti che possono essere utilizzati unicamente per l'acquisto di una gamma molto limitata di beni o servizi; 3) strumenti che sono regolamentati da un'autorita' pubblica nazionale o regionale per specifici scopi sociali o fiscali, per l'acquisto di beni o servizi specifici da fornitori aventi un accordo commerciale con l'emittente e che hanno validita' solamente in un unico Stato membro;
n) operazioni di pagamento effettuate da un fornitore di reti o servizi di comunicazione elettronica che, in aggiunta a detti servizi di comunicazione elettronica, consentono a un utente della rete o del servizio di effettuare operazioni di pagamento addebitandole alla relativa fattura o al conto prealimentato dell'utente stesso in essere presso il medesimo fornitore di reti o servizi di comunicazione elettronica, a condizione che il valore di ciascuna operazione di pagamento non superi euro 50 e il valore complessivo delle operazioni stesse non superi euro 300 mensili e che l'operazione di pagamento:
1) sia diretta all'acquisto di contenuti digitali e servizi a tecnologia vocale;
2) sia effettuata da o tramite un dispositivo elettronico nel quadro di un'attivita' di beneficenza, per effettuare erogazioni liberali destinate agli enti del terzo settore di cui all' articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 , che esercitano in via esclusiva o prevalente una o piu' attivita' caritatevoli tra quelle di cui all' articolo 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 , individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , sentita la Cabina di regia di cui all' articolo 97 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 ;
3) sia effettuata da o tramite un dispositivo elettronico per l'acquisto di biglietti relativi esclusivamente alla prestazione di servizi;
o) operazioni di pagamento realizzate tra prestatori di servizi di pagamento, relativi agenti o succursali per proprio conto;
p) operazioni di pagamento tra un'impresa madre e la relativa filiazione, o tra filiazioni della stessa impresa madre, senza alcuna intermediazione da parte di un prestatore di servizi di pagamento diverso da una delle imprese appartenenti al medesimo gruppo;
q) servizi di prelievo di contante forniti da prestatori, tramite sportelli automatici per conto di uno o piu' emittenti della carta, che non sono parti del contratto quadro con il cliente che preleva denaro da un conto di pagamento, a condizione che detti prestatori non forniscano altri servizi di pagamento. E' fatta salva l'applicazione dell'articolo 32-quater.
3. Il titolo II del presente decreto legislativo, l'articolo 115 e il capo II-bis del titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , si applicano ai servizi di pagamento nella valuta di uno Stato membro prestati nell'Unione europea, a condizione che i prestatori di servizi di pagamento del pagatore e del beneficiario siano insediati nell'Unione europea ovvero l'unico prestatore di servizi di pagamento coinvolto nell'operazione di pagamento sia insediato nell'Unione europea.
3-bis. Il titolo II del presente decreto legislativo, salvo gli articoli da 18 a 22, e l'articolo 115 e il capo II-bis del titolo VI, salvo l' articolo 126-quater, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , si applicano, secondo le modalita' stabilite dalla Banca d'Italia in conformita' alla direttiva (UE) 2015/2366 , ai servizi di pagamento in una valuta che non e' quella di uno Stato membro, a condizione che i prestatori di servizi di pagamento del pagatore e del beneficiario siano insediati nell'Unione europea ovvero l'unico prestatore di servizi di pagamento coinvolto nell'operazione di pagamento sia insediato nell'Unione europea, per le parti dell'operazione di pagamento ivi effettuate.
3-ter. Il titolo II, salvo l'articolo 3, commi 2 e 4, gli articoli 13, 14 e 18, l'articolo 20, comma 1, e gli articoli 25 e 27, del presente decreto legislativo e l'articolo 115 e il capo II-bis del titolo VI, salvo l' articolo 126-quater, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , si applicano, secondo le modalita' stabilite dalla Banca d'Italia in conformita' alla direttiva (UE) 2015/2366 , ai servizi di pagamento in tutte le valute laddove soltanto uno dei prestatori di servizi di pagamento sia insediato nell'Unione europea, per le parti dell'operazione di pagamento ivi effettuate.
4. Ai fini dell'applicazione del titolo II:
a) per servizi di pagamento si intende anche l'emissione di moneta elettronica;
b) se l'utente dei servizi di pagamento non e' un consumatore, le parti possono convenire che gli articoli 3, comma 1, 5, comma 4, 10, commi 1 e 2, 12, 12-bis, 13, 14, 17 e 25 non siano in tutto o in parte applicati. Le parti possono altresi' concordare un periodo di tempo diverso per effettuare la comunicazione di operazioni non autorizzate o effettuate in modo inesatto di cui all'articolo 9;
c) le microimprese sono equiparate ai consumatori; tuttavia, le parti possono convenire che gli articoli 13, 14 e 17, comma 3 non siano in tutto o in parte applicati.
4-bis. La Banca d'Italia definisce modalita' e termini per l'invio delle informazioni che i prestatori dei servizi di cui al comma 2, lettere m), punti 1) e 2), e n), sono tenuti a notificare in conformita' all' articolo 37, della direttiva (UE) 2015/2366 .
4-ter. La Banca d'Italia comunica all'ABE i servizi ad essa notificati ai sensi del comma 4-bis.
4-quater. ((Resta fermo quanto stabilito dal regolamento (UE) 2024/886 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2024 )) .
CAPO II TITOLO II Diritti ed obblighi delle parti CAPO I SPESE E DEROGHE
Art. 3 - (Spese applicabili)
(Spese applicabili) 1. Il prestatore di servizi di pagamento non puo' addebitare all' ((utente)) dei servizi di pagamento le spese sostenute per ((l'adempimento dei propri obblighi di informazione o per)) l'adozione di misure correttive e preventive ai sensi del presente Titolo, salvo quanto previsto negli articoli 16, comma 4, 17, comma 5, e 24, comma 2. Quando applicabili, le spese sono concordate tra l' ((utente)) e il prestatore di servizi di pagamento in modo da risultare adeguate e coerenti con i costi effettivamente sostenuti da quest'ultimo.
(( 2. Se il prestatore di servizi di pagamento del pagatore e quello del beneficiario siano entrambi situati nell'Unione europea, ovvero l'unico prestatore di servizi di pagamento coinvolto nell'operazione di pagamento sia situato nell'Unione europea, il pagatore e il beneficiario sostengono ciascuno le spese applicate dal rispettivo prestatore di servizi di pagamento. Resta impregiudicata la possibilita' di prevedere forme di esenzione dall'applicazione di spese per l'accredito di somme, ivi inclusi gli emolumenti a favore di pensionati e lavoratori dipendenti. )) 3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 DICEMBRE 2017, N. 218 )) .
(( 4. Il beneficiario non puo' applicare a carico del pagatore spese relative all'utilizzo di strumenti di pagamento. )) (( 4-bis. L'Autorita' garante della concorrenza e del mercato e' designata quale autorita' competente a verificare l'osservanza del divieto di cui al comma 4, e ad applicare le relative sanzioni, avvalendosi a tal fine degli strumenti, anche sanzionatori, previsti dal decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 .
4-ter. La Banca d'Italia e l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato collaborano tra loro, anche mediante scambio di informazioni, al fine di agevolare le rispettive funzioni. Dette autorita' non possono reciprocamente opporsi il segreto d'ufficio. )) 5. Le disposizioni del presente articolo non producono effetti sul pagamento di eventuali spese concordate tra prestatori di servizi di pagamento o soggetti di cui essi si avvalgono.
Art. 4 - (Deroga per gli strumenti di pagamento di basso valore e moneta elettronica)
(Deroga per gli strumenti di pagamento di basso valore e moneta elettronica) 1. Nel caso di strumenti di pagamento che conformemente al contratto quadro consentono esclusivamente singole operazioni di pagamento di importo non superiore a 30 euro o che presentano un limite di spesa complessivo di 150 euro o che sono avvalorati per un importo che in nessun momento supera i 150 euro, le parti del contratto quadro possono convenire che:
a) gli articoli 7, comma 1, lettera b), 8, comma 1, lettere c) e d), e 12, commi 1 e 2, non si applicano se lo strumento di pagamento non puo' essere bloccato o non puo' esserne impedito l'ulteriore utilizzo;
b) gli articoli 10, 11 e 12, commi 3 e 4, non si applicano se lo strumento di pagamento e' utilizzabile in forma anonima o se, a causa delle caratteristiche dello strumento, il prestatore di servizi di pagamento non e' in grado di dimostrare che l'operazione di pagamento e' stata autorizzata;
c) il prestatore di servizi di pagamento, in deroga all'articolo 16, ((comma 2)) , non e' tenuto ad informare l' ((utente)) di servizi di pagamento del rifiuto di un ordine di pagamento quando la mancata esecuzione ((o disposizione)) dello stesso risulta evidente dal contesto;
d) il pagatore, in deroga all'articolo 17, non puo' revocare l'ordine di pagamento dopo averlo trasmesso al beneficiario o dopo avergli dato il proprio consenso ad avviare l'esecuzione dell'operazione di pagamento;
e) si applicano altri termini di esecuzione, in deroga agli articoli 20 e 21.
2. Gli importi di cui al comma 1 sono raddoppiati quando i prestatori di servizi di pagamento del pagatore e del beneficiario sono insediati in Italia; per gli strumenti di pagamento prepagati il limite di 150 euro e' elevato a 500 euro.
(( 3. Gli articoli 11 e 12 non si applicano alla moneta elettronica quando le modalita' di funzionamento del relativo circuito non consentono al prestatore di servizi di pagamento di congelare il conto su cui e' caricata la moneta elettronica o di bloccare lo strumento di pagamento e lo strumento prevede limiti di avvaloramento non superiori a euro 500. )) 4. La Banca d'Italia, in attuazione delle misure adottate dalla Commissione europea, puo' disporre l'applicazione di limiti di importo diversi da quelli previsti dai commi 1, 2 e 3.
CAPO III CAPO II AUTORIZZAZIONE DI OPERAZIONI DI PAGAMENTO
Art. 5 - (Consenso e revoca del consenso)
(Consenso e revoca del consenso) 1. Il consenso del pagatore e' un elemento necessario per la corretta esecuzione di un'operazione di pagamento. In assenza del consenso, un'operazione di pagamento non puo' considerarsi autorizzata.
2. Il consenso ad eseguire un'operazione di pagamento o una serie di operazioni di pagamento e' prestato nella forma e secondo la procedura concordata nel contratto quadro o nel contratto relativo a singole operazioni di pagamento. ((Il consenso a eseguire operazioni di pagamento puo' anche essere prestato tramite il beneficiario o il prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento.)) 3. ((Il consenso puo' essere dato)) prima o, ove concordato tra il pagatore e il proprio prestatore di servizi di pagamento, dopo l'esecuzione di un'operazione di pagamento.
4. ((Il consenso ad eseguire un'operazione di pagamento o una serie di operazioni di pagamento puo' essere revocato in qualsiasi momento, nella forma e secondo la procedura concordata nel contratto quadro o nel contratto relativo a singole operazioni di pagamento, purche' cio' avvenga prima che l'ordine di pagamento diventi irrevocabile ai sensi dell'articolo 17. Le operazioni di pagamento eseguite dopo la revoca non sono considerate autorizzate.)) .
Art. 5-bis
(( (Conferma della disponibilita' di fondi). )) ((1. Su richiesta del prestatore di servizi di pagamento emittente strumenti di pagamento basati su carta, il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto conferma senza indugio se sul conto del pagatore vi e' la disponibilita' dell'importo richiesto per l'esecuzione dell'operazione di pagamento, purche':
a) al momento della richiesta il conto del pagatore sia accessibile on-line;
b) il pagatore abbia prestato il consenso esplicito al prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto a rispondere a richieste di conferma da parte di uno specifico prestatore di servizi di pagamento in merito alla disponibilita' sul conto di pagamento del pagatore dell'importo corrispondente a una determinata operazione di pagamento basata su carta;
c) il consenso di cui alla lettera b) sia stato prestato anteriormente alla prima richiesta di conferma)) ((3)) ((2. Il prestatore di servizi di pagamento puo' chiedere la conferma di cui al comma 1, quando siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a) il pagatore ha prestato il consenso esplicito al prestatore di servizi di pagamento a richiedere la conferma di cui al comma 1;
b) il pagatore ha disposto l'operazione di pagamento utilizzando uno strumento di pagamento basato su carta emesso dal prestatore di servizi di pagamento;
c) prima di ciascuna richiesta di conferma, il prestatore di servizi di pagamento si autentica presso il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto e comunica in maniera sicura, conformemente a quanto previsto dall' articolo 98, paragrafo 1, lettera d), della direttiva (UE) 2015/2366 e dalle relative norme tecniche di regolamentazione adottate dalla Commissione europea)) ((3)) ((3. La conferma di cui al comma 1 consiste esclusivamente nella risposta positiva o negativa e non puo' essere memorizzata o utilizzata per scopi diversi dall'esecuzione dell'operazione di pagamento per cui e' stata chiesta. La conferma non puo' consistere nell'estratto del saldo del conto e non puo' consentire al prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto di bloccare i fondi sul conto di pagamento del pagatore)) ((3)) (( 4. Il pagatore puo' chiedere al prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto di comunicargli l'avvenuta identificazione del prestatore di servizi di pagamento che ha chiesto la conferma e la risposta che e' stata fornita.
5. Il presente articolo non si applica a operazioni di pagamento disposte tramite strumenti di pagamento basati su carta su cui e' caricata moneta elettronica.)) ------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 218 ha disposto (con l'art. 5, comma 6) che "Le misure di sicurezza di cui agli articoli 5-bis, commi 1, 2 e 3, 5-ter, 5-quater e 10-bis del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11 , si applicano decorsi diciotto mesi dalla data di entrata in vigore delle norme tecniche di regolamentazione di cui all' articolo 98 della direttiva (UE) n. 2015/2366 . A decorrere dalla medesima data, in deroga al comma 2, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 2, comma 36, lettera a), del presente decreto per l'inosservanza degli articoli 5-bis, commi 1, 2 e 3, 5-ter, 5-quater e 10-bis del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11 ".
Art. 5-ter
(( (Disposizioni per l'accesso ai conti di pagamento in caso di servizi di disposizione di ordine di pagamento). )) (( 1. Se il conto di pagamento e' accessibile on-line, il pagatore ha il diritto di avvalersi di un prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento per il servizio di pagamento di cui all'articolo, 1, comma 2, lettera h-septies.1), n. 7, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 . La prestazione di tale servizio non e' subordinata all'esistenza di un rapporto contrattuale tra il prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento e il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto.
2. Il prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento:
a) non detiene in alcun momento i fondi del pagatore in relazione alla prestazione del servizio di disposizione di ordine di pagamento;
b) provvede affinche' le credenziali di sicurezza personalizzate del pagatore non siano accessibili ad altri fuorche' al pagatore stesso e all'emittente delle credenziali di sicurezza personalizzate e che esse siano trasmesse attraverso canali sicuri ed efficienti;
c) provvede affinche' qualunque altra informazione sul pagatore, ottenuta nella prestazione del servizio di disposizione di ordine di pagamento, sia fornita esclusivamente al beneficiario e solo con il consenso esplicito del pagatore;
d) ogni volta che dispone un ordine di pagamento, si identifica presso il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto del pagatore, comunicando con quest'ultimo, il pagatore e il beneficiario in maniera sicura, in conformita' a quanto previsto dall' articolo 98, paragrafo 1, lett. d), della direttiva (UE) 2015/2366 e dalle relative norme tecniche di regolamentazione adottate dalla Commissione europea;
e) non chiede al pagatore dati diversi da quelli necessari per prestare il servizio di disposizione di ordine di pagamento; non usa ne' conserva dati ne' vi accede per fini diversi dalla prestazione del servizio di disposizione di ordine di pagamento e non conserva dati sensibili relativi ai pagamenti del pagatore;
f) non modifica l'importo, il beneficiario o qualsiasi altro dato dell'operazione;
g) quando dispone un ordine di pagamento mette a disposizione del prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto il riferimento dell'operazione di pagamento.
3. Al fine di garantire l'esercizio del diritto del pagatore di avvalersi del servizio di disposizione di ordine di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto:
a) comunica in maniera sicura con i prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento, conformemente all' articolo 98, paragrafo 1, lett. d), della direttiva (UE) 2015/2366 e alle relative norme tecniche di regolamentazione adottate dalla Commissione europea;
b) immediatamente dopo aver ricevuto l'ordine di pagamento dal prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento, fornisce a quest'ultimo o mette a disposizione dello stesso, tutte le informazioni sull'ordine di pagamento e sulla relativa esecuzione disponibili al medesimo prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto;
c) assicura parita' di trattamento agli ordini trasmessi mediante un prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento rispetto a quelli trasmessi direttamente dal pagatore, fatte salve ragioni obiettive riferibili, in particolare, ai tempi, alla priorita' o alle spese applicabili.)) ((3)) ------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 218 ha disposto (con l'art. 5, comma 6) che "Le misure di sicurezza di cui agli articoli 5-bis, commi 1, 2 e 3, 5-ter, 5-quater e 10-bis del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11 , si applicano decorsi diciotto mesi dalla data di entrata in vigore delle norme tecniche di regolamentazione di cui all' articolo 98 della direttiva (UE) n. 2015/2366 . A decorrere dalla medesima data, in deroga al comma 2, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 2, comma 36, lettera a), del presente decreto per l'inosservanza degli articoli 5-bis, commi 1, 2 e 3, 5-ter, 5-quater e 10-bis del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11 ".
Art. 5-quater
(( (Disposizioni per l'accesso alle informazioni sui conti di pagamento e all'utilizzo delle stesse in caso di servizi di informazioni sui conti). )) (( 1. Se il conto di pagamento e' accessibile online, l'utente ha il diritto di avvalersi di un prestatore di servizi di informazione sui conti per il servizio di pagamento di cui all'articolo 1, comma 2, lettera h-septies.1), n. 8, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 . La prestazione di tale servizio non e' subordinata all'esistenza di un rapporto contrattuale tra il prestatore di servizi di informazione sui conti e il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto.
2. Il prestatore di servizi di informazione sui conti:
a) presta il proprio servizio unicamente sulla base del consenso esplicito dell'utente;
b) provvede affinche' le credenziali di sicurezza personalizzate dell'utente non siano accessibili ad altri fuorche' all'utente stesso e all'emittente delle credenziali di sicurezza personalizzate e che esse siano trasmesse attraverso canali sicuri ed efficienti;
c) per ogni sessione di comunicazione, si identifica presso il prestatore o i prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto, comunicando con questi e con l'utente in maniera sicura, conformemente all' articolo 98, paragrafo 1, lett. d), della direttiva (UE) 2015/2366 e alle relative norme tecniche di regolamentazione adottate dalla Commissione europea;
d) accede soltanto alle informazioni sui conti di pagamento designati e sulle operazioni di pagamento effettuate a valere su tali conti, non richiedendo dati sensibili relativi ai pagamenti;
e) non usa, ne' conserva dati, ne' vi accede per fini diversi dalla prestazione del servizio di informazione sui conti, conformemente alle norme sulla protezione dei dati.
3. In relazione ai conti di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto:
a) comunica in maniera sicura con i prestatori di servizi di informazione sui conti, conformemente all' articolo 98, paragrafo 1, lett. d), della direttiva (UE) 2015/2366 e alle relative norme tecniche di regolamentazione adottate dalla Commissione europea;
b) assicura parita' di trattamento alle richieste di dati trasmesse dal prestatore di servizi di informazione sui conti rispetto a quelle trasmesse direttamente dall'utente, fatte salve ragioni obiettive.)) ((3)) ------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 218 ha disposto (con l'art. 5, comma 6) che "Le misure di sicurezza di cui agli articoli 5-bis, commi 1, 2 e 3, 5-ter, 5-quater e 10-bis del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11 , si applicano decorsi diciotto mesi dalla data di entrata in vigore delle norme tecniche di regolamentazione di cui all' articolo 98 della direttiva (UE) n. 2015/2366 . A decorrere dalla medesima data, in deroga al comma 2, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 2, comma 36, lettera a), del presente decreto per l'inosservanza degli articoli 5-bis, commi 1, 2 e 3, 5-ter, 5-quater e 10-bis del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11 ".
Art. 6
(( (Limiti all'utilizzo degli strumenti di pagamento) )) (( 1. Qualora per dare il consenso venga utilizzato uno specifico strumento di pagamento, il pagatore e il relativo prestatore di servizi di pagamento possono concordare limiti di spesa per le operazioni eseguite attraverso detto strumento. )) 2. Il contratto quadro puo' prevedere il diritto del prestatore di servizi di pagamento di bloccare l'utilizzo di uno strumento di pagamento al ricorrere di giustificati motivi connessi con uno o piu' dei seguenti elementi:
a) la sicurezza dello strumento;
b) il sospetto di un suo utilizzo fraudolento o non autorizzato;
c) nel caso in cui lo strumento preveda la concessione di una linea di credito per il suo utilizzo, un significativo aumento del rischio che il pagatore non sia in grado di ottemperare ai propri obblighi di pagamento.
(( 3. Nei casi di cui al comma 2, il prestatore di servizi di pagamento informa il pagatore, secondo le modalita' concordate, del blocco dello strumento, motivando tale decisione. Ove possibile, l'informazione viene resa in anticipo rispetto al blocco dello strumento di pagamento o al piu' tardi immediatamente dopo, salvo che tale informazione non debba essere fornita in quanto in contrasto con obiettivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, individuati ai sensi dell' articolo 126 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , o ricorrano altri giustificati motivi ostativi in base alle disposizioni in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, di legge o di regolamento. )) 4. Al venir meno delle ragioni che hanno portato al blocco dello strumento di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento provvede a riattivare lo strumento o ad emetterne uno nuovo in sostituzione di quello precedentemente bloccato.
Art. 6-bis
(( (Limiti all'accesso ai conti di pagamento da parte dei prestatori di servizi di pagamento) )) (( 1. Il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto puo' rifiutare l'accesso a un conto di pagamento a un prestatore di servizi di informazione sui conti o a un prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento, per giustificate e comprovate ragioni connesse all'accesso fraudolento o non autorizzato al conto di pagamento da parte di tali soggetti, compresi i casi di ordini di pagamento fraudolenti o non autorizzati. In tali casi, il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto, secondo le modalita' convenute con l'utente, informa quest'ultimo del rifiuto e dei relativi motivi. Ove possibile, tale informazione e' resa prima che l'accesso sia rifiutato o, al piu' tardi, immediatamente dopo, salvo che tale informazione non debba essere fornita in quanto in contrasto con obiettivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, individuati ai sensi dell' articolo 126 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , o ricorrano altri giustificati motivi ostativi in base alle disposizioni in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, di legge o di regolamento. Al venir meno delle ragioni che hanno portato al rifiuto, il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto consente l'accesso al conto di pagamento.
2. Il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto comunica immediatamente alla Banca d'Italia il rifiuto di cui al comma precedente, indicandone le motivazioni. La Banca d'Italia effettua le valutazioni di competenza e, ove necessario, adotta le misure ritenute opportune.
3. In ogni caso il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto deve rifiutare senza indugio l'accesso al conto di pagamento a un prestatore di servizi di informazione sui conti o a un prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento se riceve dall'utente la revoca del consenso alla prestazione di tali servizi. Il prestatore dei servizi di pagamento di radicamento del conto informa immediatamente della revoca il prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento e il prestatore di servizi di informazione sui conti. ))
Art. 6-ter
(( (Notifica dei dati relativi alle frodi) )) (( 1. I prestatori di servizi di pagamento trasmettono alla Banca d'Italia dati statistici sulle frodi connesse agli strumenti e ai servizi di pagamento.
2. La Banca d'Italia definisce le modalita' e i termini per l'invio dei dati di cui al comma precedente, anche per tener conto di orientamenti dell'ABE.
3. La Banca d'Italia trasmette in forma aggregata i dati ricevuti ai sensi dei commi precedenti all'ABE e alla BCE. ))
Art. 7
(( (Obblighi a carico dell'utente dei servizi di pagamento in relazione agli strumenti di pagamento e alle credenziali di sicurezza personalizzate) )) 1. L' ((utente)) abilitato all'utilizzo di uno strumento di pagamento ha l'obbligo di:
a) utilizzare lo strumento di pagamento in conformita' con i termini, esplicitati nel contratto quadro, che ne regolano l'emissione e l'uso ((e che devono essere obiettivi, non discriminatori e proporzionati)) ;
b) comunicare senza indugio, secondo le modalita' previste nel contratto quadro, al prestatore di servizi di pagamento o al soggetto da questo indicato lo smarrimento, il furto, l'appropriazione indebita o l'uso non autorizzato dello strumento non appena ne viene a conoscenza.
(( 2. Ai fini di cui al comma 1, lettera a), l'utente, non appena riceve uno strumento di pagamento, adotta tutte le ragionevoli misure idonee a proteggere le credenziali di sicurezza personalizzate. ))
Art. 8 - (Obblighi a carico del prestatore di servizi di pagamento in relazione agli strumenti di pagamento)
(Obblighi a carico del prestatore di servizi di pagamento in relazione agli strumenti di pagamento) 1. Il prestatore di servizi di pagamento che emette uno strumento di pagamento ha l'obbligo di:
((a) assicurare che le credenziali di sicurezza personalizzate non siano accessibili a soggetti diversi dall'utente abilitato a usare lo strumento di pagamento, fatti salvi gli obblighi posti in capo a quest'ultimo ai sensi dell'articolo 7;))
b) astenersi dall'inviare strumenti di pagamento non ((...)) richiesti, a meno che lo strumento di pagamento gia' consegnato all' ((utente)) debba essere sostituito;
((c) assicurare che siano sempre disponibili strumenti adeguati affinche' l'utente dei servizi di pagamento possa eseguire la comunicazione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), nonche', nel caso di cui all'articolo 6, comma 4, di chiedere lo sblocco dello strumento di pagamento o l'emissione di uno nuovo, ove il prestatore di servizi di pagamento non vi abbia gia' provveduto. Ove richiesto dall'utente, il prestatore di servizi di pagamento gli fornisce i mezzi per dimostrare di aver effettuato la comunicazione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), entro i 18 mesi successivi alla comunicazione medesima;)) ((c-bis) fornire all'utente la possibilita' di procedere alla comunicazione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), a titolo gratuito, addebitandogli eventualmente solo i costi di sostituzione dello strumento di pagamento;))
d) impedire qualsiasi utilizzo dello strumento di pagamento successivo alla comunicazione ((di cui)) all'articolo 7, comma 1, lettera b).
(( 2. I rischi derivanti dalla spedizione di uno strumento di pagamento o delle relative credenziali di sicurezza personalizzate sono a carico del prestatore di servizi di pagamento. ))
Art. 9
((Notifica e rettifica di operazioni non autorizzate o non correttamente eseguite)) 1. ((L'utente, venuto a conoscenza di un'operazione di pagamento non autorizzata o non correttamente eseguita, ivi compresi i casi di cui all'articolo 25, ha il diritto di ottenerne la rettifica solo se comunica senza indugio tale circostanza al proprio prestatore di servizi di pagamento secondo i termini e le modalita' previste nel contratto quadro o nel contratto relativo a singole operazioni di pagamento.)) La comunicazione deve essere in ogni caso effettuata entro 13 mesi dalla data di addebito, nel caso del pagatore, o di accredito, nel caso del beneficiario.
2. Il termine di 13 mesi non opera se il prestatore di servizi di pagamento ha omesso di fornire o mettere a disposizione le informazioni relative all'operazione di pagamento secondo quanto previsto dalle disposizioni in materia di trasparenza delle condizioni e di requisiti informativi per i servizi di pagamento di cui al titolo VI del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 .
(( 2-bis. Se e' coinvolto un prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento, l'utente ha il diritto di ottenere la rettifica dal prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto a norma del primo comma, fatti salvi gli articoli 11, comma 2-bis, e 25-bis, comma 1. )) (( 3. Un'operazione di pagamento si intende non eseguita correttamente quando l'esecuzione non e' conforme all'ordine o alle istruzioni impartite dall'utente al proprio prestatore di servizi di pagamento. ))
Art. 10 - (Prova di autenticazione ed esecuzione delle operazioni di pagamento)
(Prova di autenticazione ed esecuzione delle operazioni di pagamento) 1. Qualora l' ((utente)) di servizi di pagamento neghi di aver autorizzato un'operazione di pagamento gia' eseguita o sostenga che questa non sia stata correttamente eseguita, e' onere del prestatore di servizi di pagamento provare che l'operazione di pagamento e' stata autenticata, correttamente registrata e contabilizzata e che non ha subito le conseguenze del malfunzionamento delle procedure necessarie per la sua esecuzione o di altri inconvenienti.
(( 1-bis. Se l'operazione di pagamento e' disposta mediante un prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento, questi ha l'onere di provare che, nell'ambito delle proprie competenze, l'operazione di pagamento e' stata autenticata, correttamente registrata e non ha subito le conseguenze del malfunzionamento delle procedure necessarie per la sua esecuzione o di altri inconvenienti connessi al servizio di disposizione di ordine di pagamento prestato. )) (( 2. Quando l'utente di servizi di pagamento neghi di aver autorizzato un'operazione di pagamento eseguita, l'utilizzo di uno strumento di pagamento registrato dal prestatore di servizi di pagamento, compreso, se del caso, il prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento, non e' di per se' necessariamente sufficiente a dimostrare che l'operazione sia stata autorizzata dall'utente medesimo, ne' che questi abbia agito in modo fraudolento o non abbia adempiuto con dolo o colpa grave a uno o piu' degli obblighi di cui all'articolo 7. E' onere del prestatore di servizi di pagamento, compreso, se del caso, il prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento, fornire la prova della frode, del dolo o della colpa grave dell'utente. ))
Art. 10-bis
((Autenticazione e misure di sicurezza)) (( 1. Conformemente all' articolo 98 della direttiva (UE) 2015/2366 e alle relative norme tecniche di regolamentazione adottate dalla Commissione europea, i prestatori di servizi di pagamento applicano l'autenticazione forte del cliente quando l'utente:
a) accede al suo conto di pagamento on-line;
b) dispone un'operazione di pagamento elettronico;
c) effettua qualsiasi azione, tramite un canale a distanza, che puo' comportare un rischio di frode nei pagamenti o altri abusi.
2. Nel caso dell'avvio di un'operazione di pagamento elettronico di cui al paragrafo 1, lettera b), per le operazioni di pagamento elettronico a distanza, l'autenticazione forte del cliente applicata dai prestatori di servizi di pagamento comprende elementi che colleghino in maniera dinamica l'operazione a uno specifico importo e a un beneficiario specifico.
3. Conformemente all' articolo 98 della direttiva (UE) 2015/2366 e alle relative norme tecniche di regolamentazione adottate dalla Commissione europea, i prestatori di servizi di pagamento predispongono misure di sicurezza adeguate per tutelare la riservatezza e l'integrita' delle credenziali di sicurezza personalizzate degli utenti di servizi di pagamento.
4. I commi 2 e 3 si applicano anche allorche' i pagamenti sono disposti mediante un prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento. I commi 1 e 3 si applicano anche allorche' le informazioni sono richieste mediante un prestatore di servizi di informazione sui conti.
5. I prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto consentono ai prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento e ai prestatori di servizi di informazione sui conti di utilizzare le procedure di autenticazione fornite dagli stessi prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto all'utente.)) ((3)) ------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 218 , ha disposto (con l'art.5, comma 6) che "Le misure di sicurezza di cui agli articoli 5-bis, commi 1, 2 e 3, 5-ter, 5-quater e 10-bis del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11 , si applicano decorsi diciotto mesi dalla data di entrata in vigore delle norme tecniche di regolamentazione di cui all' articolo 98 della direttiva (UE) n. 2015/2366 . A decorrere dalla medesima data, in deroga al comma 2, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 2, comma 36, lettera a), del presente decreto per l'inosservanza degli articoli 5-bis, commi 1, 2 e 3, 5-ter, 5-quater e 10-bis del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11 ".
Art. 11 - (Responsabilita' del prestatore di servizi di pagamento per le operazioni di pagamento non autorizzate)
(Responsabilita' del prestatore di servizi di pagamento per le operazioni di pagamento non autorizzate) (( 1. Fatto salvo l'articolo 9, nel caso in cui sia stata eseguita un'operazione di pagamento non autorizzata, il prestatore di servizi di pagamento rimborsa al pagatore l'importo dell'operazione medesima immediatamente e in ogni caso al piu' tardi entro la fine della giornata operativa successiva a quella in cui prende atto dell'operazione o riceve una comunicazione in merito. Ove per l'esecuzione dell'operazione sia stato addebitato un conto di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento riporta il conto nello stato in cui si sarebbe trovato se l'operazione di pagamento non avesse avuto luogo, assicurando che la data valuta dell'accredito non sia successiva a quella dell'addebito dell'importo. )) 2. In caso di motivato sospetto di frode, il prestatore di servizi di pagamento puo' sospendere il rimborso di cui al comma 1 dandone immediata comunicazione ((per iscritto alla Banca d'Italia)) all' ((...)) .
(( 2-bis. Se l'operazione di pagamento e' disposta mediante un prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto rimborsa al pagatore immediatamente e, in ogni caso, entro la fine della giornata operativa successiva, l'importo dell'operazione non autorizzata, riportando il conto di pagamento addebitato nello stato in cui si sarebbe trovato se l'operazione di pagamento non avesse avuto luogo. In caso di operazione di pagamento non autorizzata, se il relativo ordine di pagamento e' disposto mediante un prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento, quest'ultimo e' tenuto a rimborsare immediatamente e, in ogni caso, entro la fine della giornata operativa successiva, senza che sia necessaria la costituzione in mora, al prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto su richiesta di quest'ultimo, gli importi rimborsati al pagatore. Se il prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento e' responsabile dell'operazione di pagamento non autorizzata, risarcisce immediatamente e, in ogni caso, entro la fine della giornata operativa successiva senza che sia necessaria la costituzione in mora il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto, su richiesta di quest'ultimo, anche per le perdite subite. In entrambi i casi e' fatta salva la facolta' del prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento di dimostrare, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 10, comma 1-bis, che, nell'ambito delle sue competenze, l'operazione di pagamento e' stata autenticata, correttamente registrata e non ha subito le conseguenze di guasti tecnici o altri inconvenienti relativi al servizio di pagamento da questo prestato, con conseguente diritto in questi casi alla restituzione delle somme da quest'ultimo versate al prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto ai sensi del presente comma. )) (( 3. Il rimborso di cui ai commi precedenti non preclude la possibilita' per il prestatore di servizi di pagamento di dimostrare, anche in un momento successivo, che l'operazione di pagamento era stata autorizzata. In tal caso, il prestatore di servizi di pagamento ha il diritto di chiedere direttamente all'utente e ottenere da quest'ultimo la restituzione dell'importo rimborsato ai sensi dei commi 1 e 2-bis. )) 4. Il risarcimento di danni ulteriori subiti puo' essere previsto in conformita' alla disciplina applicabile al contratto stipulato tra l' ((utente)) e il prestatore di servizi di pagamento ((compreso, se del caso, il prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento)) .
Art. 12 - (Responsabilita' del pagatore per l'utilizzo non autorizzato di strumenti o servizi di pagamento)
(Responsabilita' del pagatore per l'utilizzo non autorizzato di strumenti o servizi di pagamento) 1. Salvo il caso in cui abbia agito in modo fraudolento, l' ((utente)) non sopporta alcuna perdita derivante dall'utilizzo di uno strumento di pagamento smarrito, sottratto o utilizzato indebitamente intervenuto dopo la comunicazione eseguita ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera b).
2. Salvo il caso in cui abbia agito in modo fraudolento, l' ((utente)) non e' responsabile delle perdite derivanti dall'utilizzo dello strumento di pagamento smarrito, sottratto o utilizzato indebitamente quando il prestatore di servizi di pagamento non ha adempiuto all'obbligo di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c).
(( 2-bis. Salvo il caso in cui abbia agito in modo fraudolento, il pagatore non sopporta alcuna perdita se il prestatore di servizi di pagamento non esige un'autenticazione forte del cliente. Il beneficiario o il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario rimborsano il danno finanziario causato al prestatore di servizi di pagamento del pagatore se non accettano l'autenticazione forte del cliente.
2-ter. Il pagatore non sopporta alcuna perdita se lo smarrimento, la sottrazione o l'appropriazione indebita dello strumento di pagamento non potevano essere notati dallo stesso prima di un pagamento, salvo il caso in cui abbia agito in modo fraudolento, o se la perdita e' stata causata da atti o omissioni di dipendenti, agenti o succursali del prestatore di servizi di pagamento o dell'ente cui sono state esternalizzate le attivita'. )) (( 3. Negli altri casi, salvo se abbia agito in modo fraudolento o non abbia adempiuto a uno o piu' degli obblighi di cui all'articolo 7, con dolo o colpa grave, il pagatore puo' sopportare, per un importo comunque non superiore a euro 50, la perdita relativa a operazioni di pagamento non autorizzate derivanti dall'utilizzo indebito dello strumento di pagamento conseguente al suo furto, smarrimento o appropriazione indebita. )) 4. ((Qualora abbia agito in modo fraudolento o non abbia adempiuto ad uno o piu' obblighi di cui all'articolo 7, con dolo o colpa grave, l'utente sopporta tutte le perdite derivanti da operazioni di pagamento non autorizzate e non si applica il limite di 50 euro di cui al comma 3.)) 5. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 DICEMBRE 2017, N. 218 )) .
Art. 12-bis
(( (Operazioni di pagamento il cui importo non sia noto in anticipo).)) (( 1. Se un'operazione di pagamento basata su carta e' disposta dal beneficiario o per suo tramite, senza che sia noto l'importo dell'operazione nel momento in cui il pagatore presta il proprio consenso, il prestatore di servizi di pagamento del pagatore puo' bloccare i fondi sul conto di pagamento del pagatore solo se quest'ultimo ha acconsentito a che sia bloccato un importo predeterminato.
2. Il prestatore di servizi di pagamento del pagatore sblocca senza indugio i fondi bloccati ai sensi del comma precedente nel momento della ricezione delle informazioni concernenti l'esatto importo dell'operazione di pagamento e, al piu' tardi, dopo la ricezione dell'ordine di pagamento. ))
Art. 13
(Rimborsi per operazioni di pagamento ((autorizzate)) disposte dal beneficiario o per il suo tramite)
1. Nel caso in cui un'operazione di pagamento autorizzata disposta su iniziativa del beneficiario o per il suo tramite sia gia' stata eseguita, il pagatore ha diritto al rimborso dell'importo trasferito qualora siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:
a) al momento del rilascio, l'autorizzazione non specificava l'importo dell'operazione di pagamento;
b) l'importo dell'operazione supera quello che il pagatore avrebbe potuto ragionevolmente aspettarsi avuti presenti il suo precedente modello di spesa, le condizioni del suo contratto quadro e le circostanze del caso.
2. Su richiesta del prestatore di servizi di pagamento, il pagatore fornisce documenti e ogni altro elemento utile a sostenere l'esistenza delle condizioni di cui al comma 1. Il rimborso corrisponde all'intero importo dell'operazione di pagamento eseguita ((e la data valuta dell'accredito non e' successiva a quella dell'addebito dell'importo)) . Nel caso di addebiti diretti il pagatore e il prestatore di servizi di pagamento possono convenire nel contratto quadro che il pagatore ha diritto al rimborso anche a prescindere dalla sussistenza delle condizioni di cui al comma 1.
3. Ai fini del comma 1. lettera b), il pagatore non puo' far valere ragioni legate al cambio, se e' stato applicato il tasso di cambio di riferimento concordato con il prestatore di servizi di pagamento. Se il tasso di cambio di riferimento riguarda un'operazione di pagamento che rientra in un contratto quadro, in tale contratto devono essere concordati il metodo di calcolo dell'interesse effettivo, la data pertinente e l'indice o la base presi in considerazione per determinare tale tasso di cambio di riferimento.
(( 3-bis. Fatto salvo quanto disposto dal comma 4, in aggiunta a quanto disposto dal comma 1, nel caso di addebiti diretti di cui all' articolo 1 del Regolamento (UE) n. 260/2012 , il pagatore ha un diritto incondizionato al rimborso nei termini di cui all'articolo 14. )) 4. ((Il contratto quadro tra il pagatore e il prestatore di servizi di pagamento puo' escludere il diritto al rimborso se ricorrono entrambe le seguenti condizioni:)) a) il pagatore ha dato l'autorizzazione direttamente al proprio prestatore di servizi di pagamento;
b) ove possibile, le informazioni sulla futura operazione di pagamento, limitatamente al caso in cui l'autorizzazione del pagatore e' stata data prima dell'esecuzione dell'operazione di pagamento, sono state fornite o messe a disposizione del pagatore dal prestatore di servizi di pagamento o dal beneficiario almeno quattro settimane prima della sua esecuzione, secondo quanto concordato nel contratto quadro.
Art. 14
(Richieste di rimborso per operazioni di pagamento ((autorizzate)) disposte dal beneficiario o per il suo tramite)
1. Il pagatore puo' chiedere il rimborso di cui all'articolo 13 entro otto settimane dalla data in cui i fondi sono stati addebitati.
2. Il prestatore di servizi di pagamento rimborsa l'intero importo dell'operazione di pagamento, ovvero fornisce una giustificazione per il rifiuto del rimborso medesimo, entro dieci giornate operative dalla ricezione della richiesta. In tale ultimo caso comunica al pagatore il suo diritto di presentare un esposto alla Banca d'Italia ovvero di ricorrere ai sistemi stragiudiziali di cui all'articolo 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , ove non accetti la giustificazione fornita.
(( 3. Il diritto del prestatore di servizi di pagamento di rifiutare il rimborso di cui al comma 2 non si applica nel caso di cui all'articolo 13, comma 3-bis. )) CAPO IV CAPO III ESECUZIONE DI UN'OPERAZIONE DI PAGAMENTO SEZIONE I ORDINI DI PAGAMENTO E IMPORTI TRASFERITI
Art. 15 - (Ricezione degli ordini di pagamento)
(Ricezione degli ordini di pagamento) 1. Il momento della ricezione di un ordine di pagamento e' quello in cui l'ordine ((...)) e' ricevuto dal prestatore di servizi di pagamento di cui si avvale il pagatore. ((Prima di tale momento, il conto di pagamento del pagatore non puo' essere addebitato.)) Se il momento della ricezione non ricorre in una giornata operativa per il prestatore di servizi di pagamento di cui si avvale il pagatore, l'ordine di pagamento si intende ricevuto la giornata operativa successiva. Il prestatore di servizi di pagamento puo' stabilire un limite, fissato in prossimita' della fine della giornata operativa avuto anche riguardo alle modalita' di trasmissione dell'ordine di pagamento, oltre il quale gli ordini di pagamento ricevuti si considerano ricevuti la giornata operativa successiva.
2. Se l' ((utente)) e il prestatore di servizi di pagamento di cui egli si avvale concordano che l'esecuzione dell'ordine di pagamento sia avviata in un giorno determinato o alla fine di un determinato periodo o il giorno in cui il pagatore ha messo i fondi a disposizione del prestatore di servizi di pagamento, il momento della ricezione coincide con il giorno convenuto. Ove il giorno convenuto non sia una giornata operativa per il prestatore di servizi di pagamento, l'ordine si intende ricevuto la giornata operativa successiva.
Art. 16 - (Rifiuto degli ordini di pagamento)
(Rifiuto degli ordini di pagamento)
1. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 DICEMBRE 2017, N. 218 )) .
(( 2. Qualora il prestatore di servizi di pagamento rifiuti di eseguire o di disporre un ordine di pagamento, il rifiuto e, ove possibile, le relative motivazioni, nonche' la procedura per correggere eventuali errori materiali imputabili all'utente che abbiano causato il rifiuto, sono comunicati all'utente, salvo che tale informazione non debba essere fornita in quanto in contrasto con obiettivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, individuati ai sensi dell' articolo 126 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , o ricorrano giustificati motivi ostativi in base alle disposizioni in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, di legge o di regolamento. (( 3. Il prestatore di servizi di pagamento effettua la comunicazione di cui al comma 2 secondo le modalita' concordate con l'utente, con la massima sollecitudine e, al piu' tardi, entro i termini previsti per l'esecuzione dell'operazione di pagamento di cui all'articolo 20. )) (( 4. Ove il rifiuto di un ordine di pagamento sia obiettivamente giustificato, il prestatore di servizi di pagamento puo' addebitare spese ragionevoli per la comunicazione all'utente, ove cio' sia stato concordato tra le parti. )) (( 4-bis. Quando tutte le condizioni previste dal contratto quadro sono soddisfatte, il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto del pagatore non puo' rifiutare di eseguire un ordine di pagamento autorizzato, indipendentemente dal fatto che tale ordine sia disposto dal pagatore, anche tramite un prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento, o dal beneficiario o per il tramite di quest'ultimo, salvo che cio' risulti contrario a disposizioni di diritto dell'Unione europea o nazionale. )) 5. Ai fini di quanto previsto dagli articoli 20 e 25, un ordine di pagamento di cui sia stata rifiutata l'esecuzione per motivi obiettivamente giustificati non e' considerato ricevuto.
Art. 17 - (Irrevocabilita' di un ordine di pagamento)
(Irrevocabilita' di un ordine di pagamento) 1. ((Fatte salve le disposizioni di cui al presente articolo, una volta ricevuto dal prestatore di servizi di pagamento del pagatore, l'ordine di pagamento non puo' essere revocato dall'utente.)) (( 2. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 5, comma 4, se l'operazione di pagamento e' disposta da un prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento o su iniziativa del beneficiario o per il suo tramite, il pagatore non puo' revocare l'ordine di pagamento dopo aver prestato il proprio consenso a disporre o ad eseguire l'operazione di pagamento al prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento o beneficiario. )) 3. Nel caso di addebito diretto e fatti salvi i diritti di rimborso, il pagatore puo' revocare l'ordine di pagamento non oltre la fine della giornata operativa precedente il giorno concordato per l'addebito dei fondi. Il prestatore di servizi di pagamento del pagatore da' tempestiva comunicazione della revoca al prestatore di servizi di pagamento del beneficiario, ove le modalita' e i tempi di effettuazione della revoca lo consentano.
4. Nel caso di cui all'articolo 15, comma 2, l' ((utente)) puo' revocare un ordine di pagamento non oltre la fine della giornata operativa precedente il giorno concordato.
(( 5. Decorsi i termini di cui ai commi da 1 a 4, l'ordine di pagamento puo' essere revocato solo se e' stato concordato tra l'utente e i prestatori di servizi di pagamento interessati. Nel caso di un'operazione di pagamento disposta su iniziativa del beneficiario o per il suo tramite, per la revoca dell'ordine di pagamento e' necessario anche il consenso del beneficiario. Il prestatore di servizi di pagamento puo' addebitare le spese della revoca solo qualora cio' sia previsto nel contratto quadro. )) 6. In ogni caso, la revoca di un ordine di pagamento ha effetto solo nel rapporto tra il prestatore di servizi di pagamento e l'utilizzatore del servizio, senza pregiudicare il carattere definitivo delle operazioni di pagamento nei sistemi di pagamento.
7. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 DICEMBRE 2017, N. 218 )) .
8. Nell'ambito di un contratto quadro, il consenso ad eseguire un'operazione di pagamento puo' essere revocato nella forma e secondo la procedura concordata tra l' ((utente)) e il prestatore di servizi di pagamento nel contratto medesimo.
Art. 18 - (Importi trasferiti e importi ricevuti)
(Importi trasferiti e importi ricevuti) 1. I prestatori di servizi di pagamento ((ed eventuali loro intermediari)) che partecipano al trasferimento di fondi necessario all'esecuzione di un'operazione di pagamento trasferiscono la totalita' dell'importo dell'operazione e non trattengono spese sull'importo trasferito.
2. In deroga al comma 1, il beneficiario e il prestatore di servizi di pagamento di cui si avvale possono concordare che quest'ultimo trattenga le proprie spese sull'importo trasferito prima di accreditarlo al beneficiario. In tale caso, nelle informazioni rese al beneficiario la totalita' dell'importo trasferito e le spese sono indicate separatamente.
3. Qualora dall'importo trasferito siano trattenute spese diverse da quelle ((di cui al comma precedente)) , il prestatore di servizi di pagamento del pagatore garantisce che il beneficiario riceva la totalita' dell'importo dell'operazione di pagamento disposta dal pagatore. Quando l'operazione di pagamento e' disposta su iniziativa del beneficiario o per il suo tramite, il prestatore di servizi di pagamento di cui egli si avvale garantisce che la totalita' dell'importo dell'operazione sia ricevuto dal beneficiario.
CAPO V SEZIONE II TEMPI DI ESECUZIONE E DATA VALUTA
Art. 19 - (Ambito di applicazione)
(Ambito di applicazione) 1. La presente sezione si applica:
a) alle operazioni di pagamento in euro;
b) alle operazioni di pagamento transfrontaliere che comportano un'unica conversione tra l'euro e la valuta ufficiale di uno Stato membro non appartenente all'area dell'euro, a condizione che esse abbiano luogo in euro e che la conversione valutaria abbia luogo nello Stato membro non appartenente all'area dell'euro.
(( 2. La presente sezione e' applicabile anche ad operazioni di pagamento diverse da quelle di cui al comma 1, a meno che non sia diversamente convenuto dall'utente e dal prestatore di servizi di pagamento. Resta comunque ferma l'applicazione dell'articolo 23, che non puo' essere oggetto di deroga contrattuale. Per le operazioni di pagamento effettuate nel territorio dell'Unione europea, quando le parti di un contratto di pagamento convengono un termine massimo di esecuzione superiore a quello di cui all'articolo 20, tale termine non puo' essere superiore a quattro giornate operative dal momento della ricezione dell'ordine di pagamento. ))
Art. 20 - (Operazioni di pagamento su un conto di pagamento)
(Operazioni di pagamento su un conto di pagamento) (( 1. Il prestatore di servizi di pagamento del pagatore assicura che dal momento della ricezione dell'ordine di pagamento l'importo dell'operazione venga accreditato sul conto del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario entro la fine della giornata operativa successiva. Se convenuto tra le parti, per le operazioni di pagamento disposte su supporto cartaceo, tale termine massimo puo' essere prorogato di una ulteriore giornata operativa. )) 2. Il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario applica la data valuta e rende disponibile l'importo dell'operazione di pagamento sul conto del beneficiario in conformita' con quanto previsto dall'art. 23.
3. Quando l'ordine di pagamento e' disposto su iniziativa del beneficiario o per il suo tramite, il prestatore di servizi di pagamento di cui egli si avvale trasmette l'ordine al prestatore di servizi di pagamento del pagatore entro i limiti di tempo convenuti tra il beneficiario e il proprio prestatore di servizi di pagamento.
Nel caso degli addebiti diretti, l'ordine viene trasmesso entro limiti di tempo che consentano il regolamento dell'operazione alla data di scadenza convenuta.
Art. 21 - (Mancanza di un conto di pagamento dei beneficiari presso il prestatore di servizi di pagamento)
(Mancanza di un conto di pagamento dei beneficiari presso il prestatore di servizi di pagamento) 1. Se il beneficiario non dispone di un conto di pagamento presso il prestatore di servizi di pagamento che riceve i fondi, quest'ultimo mette i fondi ricevuti a disposizione del beneficiario entro il termine specificato ai sensi dell'articolo ((23, comma 2)) .
Art. 22 - (Depositi versati in un conto di pagamento)
(Depositi versati in un conto di pagamento) 1. Quando un ((consumatore)) versa ((contanti)) su un conto di pagamento nella valuta in cui il conto e' denominato, il prestatore di servizi di pagamento applica la data di ricezione dei fondi quale data valuta e rende disponibili i fondi immediatamente dopo la ricezione. Se l' ((utente)) non e' un consumatore, l'importo e' reso disponibile e la valuta datata al piu' tardi la giornata operativa successiva alla ricezione dei fondi.
Art. 23 - (Data valuta e disponibilita' dei fondi)
(Data valuta e disponibilita' dei fondi) 1. La data valuta dell'accredito sul conto di pagamento del beneficiario non puo' essere successiva alla giornata operativa in cui l'importo dell'operazione di pagamento viene accreditato sul conto del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario.
(( 2. Purche' non vi sia conversione valutaria o vi sia conversione valutaria tra euro e la valuta di uno Stato membro ovvero tra le valute di due Stati membri, il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario assicura che l'importo dell'operazione di pagamento sia a disposizione del beneficiario non appena tale importo e' accreditato sul conto del prestatore medesimo, ovvero nella stessa giornata operativa di ricezione dell'ordine di pagamento per i pagamenti gestiti da un unico prestatore di servizi di pagamento. )) 3. La data valuta dell'addebito sul conto di pagamento del pagatore non puo' precedere la giornata operativa in cui l'importo dell'operazione di pagamento e' addebitato sul medesimo conto di pagamento.
4. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 DICEMBRE 2017, N. 218 )) .
CAPO VI SEZIONE III RESPONSABILITA'
Art. 24 - (Identificativi unici inesatti)
(Identificativi unici inesatti) 1. Se un ordine di pagamento e' eseguito conformemente all'identificativo unico, esso si ritiene eseguito correttamente per quanto concerne il beneficiario e/o il conto indicato dall'identificativo unico.
(( 2. Se l'identificativo unico fornito dall'utente e' inesatto, il prestatore di servizi di pagamento non e' responsabile, ai sensi dell'articolo 25, della mancata o inesatta esecuzione dell'operazione di pagamento. Il prestatore di servizi di pagamento del pagatore compie tuttavia sforzi ragionevoli per recuperare i fondi oggetto dell'operazione di pagamento. Il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario e' tenuto a collaborare, anche comunicando al prestatore di servizi di pagamento del pagatore ogni informazione utile. Se non e' possibile il recupero dei fondi, il prestatore di servizi di pagamento del pagatore, su richiesta scritta del pagatore, e' tenuto a fornirgli ogni informazione disponibile che sia utile ai fini di un'azione di tutela. Ove previsto nel contratto quadro, il prestatore di servizi di pagamento addebita all'utente le spese sostenute per il recupero dei fondi. )) 3. Il prestatore di servizi di pagamento e' responsabile solo dell'esecuzione dell'operazione di pagamento in conformita' con l'identificativo unico fornito dall' ((utente)) anche qualora quest'ultimo abbia fornito al suo prestatore di servizi di pagamento informazioni ulteriori rispetto all'identificativo unico.
Art. 25
((Responsabilita' dei prestatori di servizi di pagamento per la mancata, inesatta o tardiva esecuzione delle operazioni di pagamento)) ((1. Fatti salvi gli articoli 9, 24, commi 2 e 3, e 28, quando l'operazione di pagamento e' disposta dal pagatore, il prestatore di servizi di pagamento del pagatore e' responsabile nei confronti di quest'ultimo della corretta esecuzione dell'ordine di pagamento ricevuto, a meno che non sia in grado di provare al pagatore ed eventualmente al prestatore di servizi di pagamento del beneficiario che quest'ultimo ha ricevuto l'importo dell'operazione conformemente all'articolo 20, comma 1.)) 2. Quando il prestatore di servizi di pagamento del pagatore e' responsabile ai sensi del comma 1, rimborsa senza indugio al pagatore l'importo dell'operazione di pagamento non eseguita o eseguita in modo inesatto e, se l'operazione e' stata eseguita a valere su un conto di pagamento, ne ripristina la situazione come se l'operazione di pagamento eseguita in modo inesatto non avesse avuto luogo. ((La data valuta dell'accredito sul conto di pagamento del pagatore non deve essere successiva a quella di addebito dell'importo.)) 3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 DICEMBRE 2017, N. 218 )) .
(( 4. Qualora il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario sia responsabile ai sensi del comma 1, mette senza indugio l'importo dell'operazione di pagamento a disposizione del beneficiario o accredita immediatamente l'importo corrispondente sul conto di pagamento del beneficiario medesimo. La data valuta dell'accredito sul conto di pagamento di quest'ultimo non deve essere successiva a quella che sarebbe stata attribuita al beneficiario in caso di esecuzione corretta dell'operazione di pagamento. )) (( 5. Fatti salvi gli articoli 9, 24, commi 2 e 3, e 28, quando l'operazione di pagamento e' disposta su iniziativa del beneficiario o per il suo tramite, il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario e' responsabile nei confronti del proprio utente della corretta trasmissione dell'ordine di pagamento al prestatore di servizi di pagamento del pagatore conformemente all'articolo 20, comma 3 ed e' tenuto a trasmettere l'ordine di pagamento in questione senza indugio. In caso di trasmissione tardiva, la data valuta riconosciuta al beneficiario non puo' essere successiva a quella che gli sarebbe stata attribuita in caso di esecuzione corretta dell'operazione di pagamento. )) (( 5-bis. Il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario e' responsabile nei confronti del beneficiario per il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 23 ed e' tenuto a mettergli a disposizione l'importo dell'operazione di pagamento non appena esso sia accreditato sul proprio conto di pagamento, applicando una data valuta che non puo' essere successiva a quella che gli sarebbe stata attribuita in caso di esecuzione corretta. )) (( 6. Nel caso in cui il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario non sia responsabile della mancata o inesatta esecuzione di un'operazione di pagamento ai sensi dei commi precedenti, il prestatore di servizi di pagamento del pagatore e' responsabile nei confronti del pagatore ed e' tenuto a rimborsare al pagatore senza indugio l'importo dell'operazione non eseguita o eseguita in modo inesatto. Ove per l'esecuzione dell'operazione sia stato addebitato un conto di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento riporta quest'ultimo allo stato in cui si sarebbe trovato se l'operazione non avesse avuto luogo. La data valuta dell'accredito sul conto di pagamento del pagatore non deve essere successiva a quella di addebito dell'importo. )) (( 6-bis. L'obbligo di cui al comma 6 non si applica se il prestatore di servizi di pagamento del pagatore dimostra che il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario ha ricevuto l'importo dell'operazione, anche se con lieve ritardo. In questo caso il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario accredita l'importo al proprio utente con data valuta non successiva a quella che gli sarebbe stata attribuita in caso di esecuzione corretta. )) (( 7. Indipendentemente dalla responsabilita' di cui ai commi da 1 a 6, quando un'operazione di pagamento non e' eseguita o e' eseguita in modo inesatto, i prestatori di servizi di pagamento si adoperano senza indugio e senza spese, su richiesta dei rispettivi utenti, a rintracciare l'operazione di pagamento, e li informano del risultato. )) (( 8. I prestatori di servizi di pagamento sono inoltre responsabili nei confronti dei rispettivi utenti di tutte le spese ed interessi loro imputati a seguito della mancata, inesatta o tardiva esecuzione dell'operazione di pagamento. ))
Art. 25-bis
(( (Responsabilita' in caso di prestazione dei servizi di disposizione di ordine di pagamento per la mancata, inesatta o tardiva esecuzione dell'operazione di pagamento).)) (( 1. Fatti salvi gli articoli 9, 24, commi 2 e 3, e 28 se l'ordine di pagamento e' disposto mediante un prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto rimborsa al pagatore l'importo dell'operazione di pagamento non eseguita o non correttamente eseguita e, se del caso, riporta il conto di pagamento addebitato nello stato in cui si sarebbe trovato se l'operazione non correttamente eseguita non avesse avuto luogo.
2. In caso di operazione di pagamento non eseguita o non correttamente eseguita, se il relativo ordine di pagamento e' disposto mediante un prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento, quest'ultimo e' tenuto a rimborsare, immediatamente e senza che sia necessaria la costituzione in mora, al prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto, su richiesta di quest'ultimo, gli importi rimborsati al pagatore. Se il prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento e' responsabile per la mancata, inesatta o tardiva esecuzione dell'operazione di pagamento, risarcisce, immediatamente e senza che sia necessaria la costituzione in mora, il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto, su sua richiesta, anche per le perdite subite. In entrambi i casi e' fatta salva la facolta' del prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento di dimostrare, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 10, comma 1-bis, che l'ordine di pagamento e' stato ricevuto dal prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto del pagatore conformemente all'articolo 15 e che, nell'ambito delle competenze del medesimo prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento, l'operazione di pagamento e' stata autenticata, correttamente registrata e non ha subito le conseguenze di guasti tecnici o altri inconvenienti correlati alla mancata, inesatta o tardiva esecuzione dell'operazione di pagamento, con conseguente diritto in questi casi alla restituzione delle somme da quest'ultimo versate al prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto ai sensi del presente comma. ))
Art. 26 - (Risarcimento dei danni ulteriori)
(Risarcimento dei danni ulteriori) 1. Qualsiasi risarcimento ulteriore rispetto a quelli previsti dalla presente sezione puo' essere determinato in conformita' alla disciplina applicabile al contratto concluso tra l' ((utente)) e il prestatore di servizi di pagamento.
Art. 27 - (Diritto di regresso)
(Diritto di regresso) (( 1. Qualora la responsabilita' di un prestatore di servizi di pagamento ai sensi degli articoli 11, 25 e 25-bis sia attribuibile ad un altro prestatore di servizi di pagamento coinvolto o ad un qualsiasi altro soggetto interposto nell'esecuzione dell'operazione, quest'ultimo risarcisce il primo prestatore di servizi di pagamento in caso di perdite o di importi versati ai sensi degli articoli 11, 25 e 25-bis. E', altresi', prevista una compensazione degli importi qualora i prestatori di servizi di pagamento non si avvalgano dell'autenticazione forte del cliente. )) 2. Ulteriori compensazioni e risarcimenti possono essere determinati conformemente agli accordi tra prestatori di servizi di pagamento e alla disciplina ad essi applicabile.
Art. 28
((Circostanze anormali e imprevedibili)) 1. Le responsabilita' di cui agli articoli da 5 a 27 non si applicano in caso di caso fortuito o forza maggiore e nei casi in cui il prestatore di servizi di pagamento abbia agito in conformita' con i vincoli derivanti da altri obblighi di legge.
CAPO VII CAPO IV PROTEZIONE DEI DATI
Art. 29 - (Protezione dei dati)
(Protezione dei dati) (( 1. I prestatori di servizi di pagamento e i gestori di sistemi di pagamento possono trattare dati personali ove cio' sia necessario a prevenire, individuare e indagare casi di frode nei pagamenti. La fornitura di informazioni a persone fisiche in merito al trattamento dei dati personali e ad altro trattamento ai fini del presente decreto avviene in conformita' al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni. )) (( 1-bis. I prestatori di servizi di pagamento hanno accesso, trattano e conservano i dati personali necessari alla prestazione dei propri servizi solo previo consenso esplicito dell'utente dei servizi di pagamento. )) CAPO VIII CAPO V ACCESSO AI SISTEMI DI PAGAMENTO
Art. 30 - (Accesso ai sistemi di pagamento)
(Accesso ai sistemi di pagamento) 1. Nell'esercizio del potere di cui all'articolo 146, comma 2, lettera b), numero 2), del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , come modificato dal presente decreto, la Banca d'Italia verifica che le norme emanate dai gestori di sistemi di pagamento, al fine di disciplinare l'accesso delle persone giuridiche autorizzate a svolgere servizi di pagamento, siano obiettive, non discriminatorie, proporzionate e non limitino l'accesso se non nella misura necessaria a proteggere il sistema da rischi specifici quali il rischio di regolamento, il rischio operativo e il rischio d'impresa, e a tutelarne la stabilita' finanziaria e operativa.
2. Ai fini di cui al comma 1, le norme che disciplinano l'accesso ai sistemi di pagamento non possono imporre nessuno dei seguenti requisiti ai prestatori di servizi di pagamento, agli utenti di servizi di pagamento o ad altri sistemi di pagamento:
a) restrizioni all'effettiva partecipazione ad altri sistemi di pagamento;
b) discriminazioni tra prestatori di servizi di pagamento autorizzati o registrati in relazione ai diritti, agli obblighi e alle prerogative dei partecipanti;
c) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 15 DICEMBRE 2017, N. 218 .
3. ((I commi 1 e 2 non si applicano ai sistemi di pagamento costituiti esclusivamente da prestatori di servizi di pagamento appartenenti a un medesimo gruppo)) .
3-bis. ((...)) qualora il partecipante a un sistema designato consenta a un prestatore di servizi di pagamento autorizzato o registrato che non e' un partecipante al sistema di trasmettere ordini di trasferimento mediante il sistema stesso, tale partecipante fornisce, su richiesta, la stessa opportunita' in maniera obiettiva, proporzionata e non discriminatoria, ad altri prestatori di servizi di pagamento autorizzati o registrati, conformemente ai commi 1 e 2.
In caso di rifiuto, il partecipante fornisce al prestatore di servizi di pagamento motivazioni circostanziate.
Art. 30-bis
(( (Condizioni per richiedere la partecipazione a sistemi di pagamento designati).)) 1. ((Fermo restando quanto previsto dall'articolo 30, ai fini della partecipazione a un sistema di pagamento designato ai sensi del presente decreto gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica predispongono:
a) una descrizione delle misure adottate per tutelare i fondi degli utenti di servizi di pagamento;
b) una descrizione dei dispositivi di governo societario e dei meccanismi di controllo interno per i servizi di pagamento o i servizi di moneta elettronica prestati, ivi comprese le procedure amministrative, di gestione del rischio e contabili, dell'istituto di pagamento o dell'istituto di moneta elettronica nonche' una descrizione delle modalita' per l'uso dei servizi delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione dell'istituto di pagamento o dell'istituto di moneta elettronica relativi agli articoli 6 e 7 del regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022 ;
c) un piano di liquidazione in caso di dissesto.)) 2. ((Ai fini del comma 1, lettera a), la descrizione delle misure adottate comprende, a seconda dei casi:
a) se l'istituto di pagamento o l'istituto di moneta elettronica tutela i fondi degli utenti di servizi di pagamento depositando fondi su un conto distinto di un ente creditizio o investendo in attivita' sicure, liquide e a basso rischio quali definite dalle competenti autorita' dello Stato membro di origine:
1) una descrizione della politica di investimento per garantire che le attivita' scelte siano liquide, sicure e a basso rischio;
2) il numero dei soggetti che hanno accesso al conto di tutela e le rispettive funzioni;
3) una descrizione della gestione e del processo di riconciliazione per assicurare che i fondi degli utenti di servizi di pagamento siano isolati, nell'interesse dei medesimi, dalle richieste di pagamento di altri creditori dell'istituto di pagamento o dell'istituto di moneta elettronica, in particolare in caso di insolvenza;
4) una copia del progetto di contratto con la banca italiana o la banca dell'Unione europea;
5) una dichiarazione esplicita della conformita' all' articolo 10 della direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015 , da parte dell'istituto di pagamento o dell'istituto di moneta elettronica;
b) se l'istituto di pagamento o l'istituto di moneta elettronica tutela i fondi dell'utente di servizi di pagamento mediante una polizza assicurativa o garanzia comparabile ottenuta da un'impresa di assicurazione o da un ente creditizio:
1) la conferma che la polizza assicurativa o la garanzia comparabile ottenuta da un'impresa di assicurazione o da una banca italiana o dell'Unione europea proviene da un'entita' non appartenente allo stesso gruppo di imprese cui appartiene l'istituto di pagamento o l'istituto di moneta elettronica;
2) informazioni dettagliate sul processo di riconciliazione previsto per garantire che la polizza assicurativa o la garanzia comparabile sia sufficiente a soddisfare in qualsiasi momento gli obblighi di tutela dell'istituto di pagamento o dell'istituto di moneta elettronica;
3) la durata e le modalita' di rinnovo della copertura;
4) una copia del contratto di assicurazione o della garanzia comparabile o dei relativi progetti.)) 3. ((Ai fini del comma 1, lettera b), la descrizione dei dispositivi di governo societario e dei meccanismi di controllo interno dimostra che i dispositivi di governo societario, i meccanismi di controllo interno e le modalita' per l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione di cui alla medesima lettera b) sono proporzionati, appropriati, validi e adeguati. I dispositivi di governo societario e i meccanismi di controllo interno comprendono inoltre:
a) una mappatura dei rischi individuati dall'istituto di pagamento o dall'istituto di moneta elettronica, compresi il tipo di rischi e le procedure che l'istituto di pagamento o l'istituto di moneta elettronica ha messo o mettera' in atto per valutare e prevenire tali rischi;
b) le diverse procedure per svolgere controlli periodici e permanenti, comprese la frequenza e le risorse umane assegnate;
c) le procedure contabili mediante le quali l'istituto di pagamento o l'istituto di moneta elettronica registra e comunica le proprie informazioni finanziarie;
d) l'identita' della persona o delle persone responsabili delle funzioni di controllo interno, compresi i controlli periodici, permanenti e di conformita', nonche' un curriculum vitae aggiornato di tale persona o di tali persone;
e) l'identita' di tutti i revisori che non siano revisori legali ai sensi dell'articolo 2, punto 2), della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006 ;
f) la composizione dell'organo di amministrazione e, se applicabile, di ogni altro organo o comitato di vigilanza;
g) una descrizione delle modalita' di monitoraggio e controllo delle funzioni esternalizzate onde evitare di mettere a repentaglio la qualita' del controllo interno dell'istituto di pagamento o dell'istituto di moneta elettronica;
h) una descrizione delle modalita' di monitoraggio e controllo degli agenti e delle succursali nel quadro dei controlli interni dell'istituto di pagamento o dell'istituto di moneta elettronica;
i) se l'istituto di pagamento o l'istituto di moneta elettronica e' una filiazione di un'entita' regolamentata in un altro Stato membro, una descrizione della governance del gruppo.)) 4. ((Ai fini del comma 1, lettera c), il piano di liquidazione e' adattato alle dimensioni e al modello commerciale previsti dell'istituto di pagamento o dell'istituto di moneta elettronica e comprende una descrizione delle misure di mitigazione che l'istituto di pagamento o l'istituto di moneta elettronica deve adottare in caso di cessazione dei suoi servizi di pagamento, che garantirebbero l'esecuzione delle operazioni di pagamento pendenti e la risoluzione dei contratti esistenti.)) 5. ((Gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica trasmettono all'operatore del sistema italiano una dichiarazione firmata dal legale rappresentante, previa approvazione dell'organo di gestione competente, che confermi la sussistenza dei requisiti indicati nei commi da 1 a 4. Gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica informano contestualmente la Banca d'Italia di aver richiesto la partecipazione a sistemi di pagamento designati.)) 6. ((L'operatore del sistema italiano puo' chiedere ai soggetti di cui al comma 1 specifiche informazioni o ulteriori attestazioni, anche in forma di un parere legale, al fine di valutare la sussistenza dei requisiti del presente articolo)) .
CAPO IX CAPO VI MISURE DI ATTUAZIONE
Art. 31
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 DICEMBRE 2017, N. 218 )) ((3)) ------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 218 , ha disposto (con l'art. 5, comma 2) che "Le modifiche apportate dal presente decreto all' articolo 144 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , gli articoli 2, commi 36 e 37, e 4 del presente decreto legislativo, nonche' il Capo II del Titolo IV-bis del decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 11 come introdotto dall'articolo 3, comma 1 del presente decreto legislativo si applicano alle violazioni commesse a partire dal 13 gennaio 2018, salvo quanto previsto dal comma 6. Alle violazioni commesse prima di questa data continuano ad applicarsi le norme del titolo VIII del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 nonche' l'articolo 32 del decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 11 e gli articoli 3 , 4 e 5 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 135 vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto legislativo".
Art. 32 - (Sanzioni)
(Sanzioni) 1. Nei confronti dei prestatori di servizi di pagamento e dei soggetti ai quali sono esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti, nonche' di quelli incaricati della revisione legale dei conti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino a euro 5 milioni ovvero fino al 10 per cento del fatturato, quando tale importo e' superiore a euro 5 milioni e il fatturato e' disponibile e determinabile, per le seguenti violazioni:
a) inosservanza dell'articolo 3, commi 1 e 2, dell'articolo 5-bis, commi 1, 2 e 3, dell'articolo 5-ter, dell'articolo 5-quater, dell'articolo 8, comma 1, dell'articolo 9, commi 1 e 2-bis, dell'articolo 10-bis, dell'articolo 11, commi 1, 2 e 2-bis, dell'articolo 12-bis, dell'articolo 16, commi 2, 3, 4 e 4-bis, dell'articolo 18, dell'articolo 20, dell'articolo 21, dell'articolo 22, dell'articolo 23, dell'articolo 25, commi 2, 4, 5, 5-bis, 6, 6-bis, 7 ((, dell'articolo 25-bis, commi 1 e 2, o delle relative norme tecniche di regolamentazione e di attuazione emanate dalla Commissione europea ai sensi degli articoli 10 e 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010 e dell'articolo 30-bis)) ;
b) inosservanza degli atti dell'ABE direttamente applicabili ai soggetti vigilati adottati ai sensi di quest'ultimo regolamento; (3) 1-bis. Nel caso in cui il prestatore di servizi di pagamento mandante rilevi nel comportamento dell'agente in servizi di pagamento le violazioni previste dall'articolo 3, commi 1 e 2, dall'articolo 8, comma 1, dall'articolo 9, commi 1 e 2-bis, dall'articolo 11, commi 1, 2 e 2-bis, dall'articolo 16, commi 2, 3, 4 e 4-bis, dall'articolo 18, dall'articolo 21, dall'articolo 25, commi 2, 4, 5, 5-bis, 6, 6-bis e 7 adotta immediatamente misure correttive e trasmette la documentazione relativa alle violazioni riscontrate, anche ai fini dell'applicazione dell' articolo 128-duodecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , all'Organismo di cui all'articolo 128-undecies. (3)
1-ter. Le sanzioni previste al comma 1, si applicano quando le infrazioni rivestono carattere rilevante secondo i criteri definiti dalla Banca d'Italia, con provvedimento di carattere generale, tenuto conto dell'incidenza delle condotte sulla complessiva organizzazione aziendale e sui profili di rischio. (3)
1-quater. Se il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione come conseguenza della violazione stessa e' superiore ai massimali indicati nel presente articolo, le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo sono elevate fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purche' tale ammontare sia determinabile. (3)
2. Per la grave inosservanza degli obblighi previsti dagli articoli 8, 16, 20, 21 e 22 e dalle relative misure di attuazione, nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione, nonche' dei dipendenti dei prestatori di servizi di pagamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 100.000 euro.
3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 DICEMBRE 2017, N. 218 . (3)
4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 DICEMBRE 2017, N. 218 . (3)
5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 DICEMBRE 2017, N. 218 . (3)
6. Nel caso di servizi offerti da prestatori di servizi di pagamento insediati in Italia e filiali di prestatori di servizi di pagamento comunitari che operano in regime di libero stabilimento in Italia, le sanzioni di cui al presente articolo sono irrogate dalla Banca d'Italia. (3)
------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 218 , ha disposto (con l'art. 5, comma 2) che "Le modifiche apportate dal presente decreto all' articolo 144 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , gli articoli 2, commi 36 e 37, e 4 del presente decreto legislativo, nonche' il Capo II del Titolo IV-bis del decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 11 come introdotto dall'articolo 3, comma 1 del presente decreto legislativo si applicano alle violazioni commesse a partire dal 13 gennaio 2018, salvo quanto previsto dal comma 6. Alle violazioni commesse prima di questa data continuano ad applicarsi le norme del titolo VIII del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 nonche' l'articolo 32 del decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 11 e gli articoli 3 , 4 e 5 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 135 vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto legislativo".
Art. 32-bis
(( (Altre sanzioni amministrative agli esponenti o al personale). )) (( 1. Fermo restando quanto previsto per i prestatori di servizi di pagamento e per gli enti nei confronti dei quali sono accertate le violazioni, per l'inosservanza delle norme richiamate dall'articolo 32, comma 1, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 5 milioni di euro nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo, nonche' del personale, quando l'inosservanza e' conseguenza della violazione di doveri propri o dell'organo di appartenenza e la condotta ha inciso in modo rilevante sulla complessiva organizzazione aziendale o sui profili di rischio.
2. Con il provvedimento di applicazione della sanzione, in ragione della gravita' della violazione accertata e tenuto conto dei criteri per la determinazione delle sanzioni stabiliti dall'articolo 32-ter, la Banca d'Italia puo' applicare la sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni, dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso i prestatori di servizi di pagamento autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 .
3. Si applica l'articolo 32, comma 1-quater. ))
Art. 32-ter
(( (Criteri per la determinazione delle sanzioni e procedura sanzionatoria). )) (( 1. Nella determinazione dell'ammontare delle sanzioni amministrative pecuniarie o della durata delle sanzioni accessorie previste dal presente Capo, si applica l' articolo 144-quater, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 .
2. Si applica il Capo VI, Titolo VIII del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 . ))
Art. 32-quater
(( (Controlli sui servizi di prelievo di contante tramite sportelli automatici). )) (( 1. Fatta salva l'applicazione dell' articolo 62 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 , i prestatori dei servizi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera q), forniscono agli utenti le informazioni di cui agli articoli 126-quater e 126-octies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , in merito a qualsiasi commissione sui prelievi di contante.
2. I controlli sull'osservanza dell'obbligo previsto dal comma 1 sono esercitati dall'Autorita' garante della concorrenza e del mercato la quale li effettua sulla base dei poteri istruttori e sanzionatori di cui all' articolo 27 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 . ))
Art. 32-quinquies
(( (Procedura di riscossione). )) (( 1. Le sanzioni di cui al presente Capo si riscuotono secondo i termini e le modalita' previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , e i relativi proventi affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato. )) CAPO X TITOLO III Istituti di pagamento
Art. 33 - (Disciplina degli istituti di pagamento)
(Disciplina degli istituti di pagamento) 1. Al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , dopo il titolo V-bis e' inserito il seguente:
"TITOLO V -ter
ISTITUTI DI PAGAMENTO
Art. 114-sexies
(Servizi di pagamento)
1. La prestazione di servizi di pagamento e' riservata alle banche, agli istituti di moneta elettronica e agli istituti di pagamento.
Possono prestare servizi di pagamento, nel rispetto delle disposizioni ad essi applicabili, la Banca centrale europea, le banche centrali comunitarie, lo Stato italiano e gli altri Stati comunitari, le pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali, nonche' Poste Italiane.
Art. 114-septies
(Albo degli istituti di pagamento)
1. La Banca d'Italia iscrive in un apposito albo, consultabile pubblicamente, accessibile sul sito internet ed aggiornato periodicamente, gli istituti di pagamento autorizzati in Italia, con indicazione della tipologia di servizi che sono autorizzati a prestare e i relativi agenti e succursali nonche' le succursali degli istituti di pagamento comunitari stabiliti nel territorio della Repubblica.
2. Gli istituti di pagamento indicano negli atti e nella corrispondenza l'iscrizione nell'albo.
3. Per la prestazione dei servizi di pagamento in Italia gli istituti di pagamento possono avvalersi soltanto degli agenti in attivita' finanziaria, di cui al decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374 , nonche' degli altri soggetti autorizzati alla prestazione di servizi di pagamento di cui all'articolo 114sexies.
Art. 114-octies
(Attivita' accessorie esercitabili)
1. Gli istituti di pagamento possono esercitare le seguenti attivita' accessorie alla prestazione di servizi di pagamento:
a) concedere crediti in stretta relazione ai servizi di pagamento prestati e nei limiti e con le modalita' stabilite dalla Banca d'Italia;
b) prestare servizi operativi o strettamente connessi, come la prestazione di garanzie per l'esecuzione di operazioni di pagamento, servizi di cambio, attivita' di custodia e registrazione e trattamento di dati;
c) gestire sistemi di pagamento.
2. La Banca d'Italia detta specifiche disposizioni per la concessione di credito collegata all'emissione o alla gestione di carte di credito.
Art. 114-novies
(Autorizzazione)
1. La Banca d'Italia autorizza gli istituti di pagamento quando ricorrano le seguenti condizioni:
a) sia adottata la forma di societa' di capitali;
b) la sede legale e la direzione generale siano situate nel territorio della Repubblica;
c) il capitale versato sia di ammontare non inferiore a quello determinato dalla Banca d'Italia in relazione al tipo di servizio di pagamento prestato;
d) venga presentato un programma concernente l'attivita' iniziale e la struttura organizzativa, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto;
e) il possesso da parte dei titolari di partecipazioni di cui all'articolo 19, comma 1, e degli esponenti dei requisiti previsti ai sensi degli articoli 25 e 26;
f) non sussistano, tra gli istituti di pagamento o i soggetti del gruppo di appartenenza e altri soggetti, stretti legami che ostacolino l'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza.
2. La Banca d'Italia nega l'autorizzazione quando dalla verifica delle condizioni indicate nel comma 1 non risulti garantita la sana e prudente gestione ovvero il regolare funzionamento del sistema dei pagamenti.
3. La Banca d'Italia disciplina la procedura di autorizzazione, i casi di revoca e le ipotesi di decadenza quando l'istituto autorizzato non abbia iniziato l'esercizio dell'attivita'.
4. La Banca d'Italia, al ricorrere delle condizioni di cui al comma 1, puo' autorizzare alla prestazione di servizi di pagamento soggetti che esercitino altre attivita' imprenditoriali, a condizione che per l'attivita' relativa ai servizi di pagamento sia costituito un patrimonio destinato con le modalita' e agli effetti stabiliti dall'articolo 114terdecies e siano individuati uno o piu' soggetti responsabili del patrimonio medesimo, ai quali trovano applicazione i requisiti di cui all'articolo 26, richiamati al comma 1, lettera e).
Nel caso in cui lo svolgimento di tali attivita' imprenditoriali rischi di danneggiare la solidita' finanziaria dell'istituto di pagamento o l'esercizio effettivo della vigilanza, la Banca d'Italia puo' imporre la costituzione di una societa' che svolga esclusivamente l'attivita' di prestazione dei servizi di pagamento.
5. La Banca d'Italia detta disposizioni attuative del presente articolo.
Art. 114-decies
(Operativita' transfrontaliera)
1. Gli istituti di pagamento italiani possono stabilire succursali nel territorio della Repubblica e degli altri Stati comunitari nel rispetto delle procedure fissate dalla Banca d'Italia.
2. Gli istituti di pagamento comunitari possono stabilire succursali nel territorio della Repubblica. Il primo insediamento e' preceduto da una comunicazione alla Banca d'Italia da parte dell'autorita' competente dello Stato di appartenenza.
3. Gli istituti di pagamento italiani possono prestare i servizi di pagamento ammessi al mutuo riconoscimento in uno Stato comunitario senza stabilirvi succursali, nel rispetto delle procedure fissate dalla Banca d'Italia.
4. Gli istituti di pagamento comunitari possono prestare i servizi di pagamento nel territorio della Repubblica senza stabilirvi succursali dopo che la Banca d'Italia sia stata informata dall'autorita' competente dello Stato di appartenenza.
5. Gli istituti di pagamento italiani possono stabilire succursali o prestare servizi di pagamento in uno Stato extracomunitario senza stabilirvi succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia.
6. Il presente articolo si applica anche nel caso di operativita' transfrontaliera mediante l'impiego di agenti.
Art. 114-undecies
(Rinvio)
1. Agli istituti di pagamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute negli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 52, nonche' nel titolo VI.
2. Con riferimento agli istituti di pagamento che non esercitino attivita' imprenditoriali diverse dalla prestazione dei servizi di pagamento ai sensi dell'articolo 114novies, comma 4, si applicano le disposizioni del titolo IV, capo I, fatta eccezione per la sezione III-bis e IV. La Banca d'Italia detta disposizioni attuative ai fini dell'applicazione delle norme di cui al presente articolo agli istituti di pagamento.
Art. 114-duodecies
(Conti di pagamento e forme di tutela)
1. Gli istituti di pagamento detengono, nel rispetto delle modalita' stabilite dalla Banca d'Italia, le somme di denaro della clientela in conti di pagamento utilizzati esclusivamente per la prestazione dei servizi di pagamento. Le somme di denaro immesse nei conti di pagamento non costituiscono fondi con obbligo di rimborso ai sensi dell'articolo 11, ne' moneta elettronica ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera h-ter).
2. Le somme di denaro detenute nei conti di pagamento costituiscono, per ciascun cliente, patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello dell'istituto di pagamento e degli altri clienti dello stesso. Su tali patrimoni distinti non sono ammesse azioni dei creditori dell'intermediario o nell'interesse degli stessi, ne' quelle dei creditori dell'eventuale soggetto ove tali somme di denaro sono depositate. Le azioni dei creditori dei singoli clienti degli istituti di pagamento sono ammesse nel limite del patrimonio di proprieta' dei singoli clienti. Nel caso in cui le somme di denaro detenute nei conti di pagamento siano depositate presso terzi non operano le compensazioni legale e giudiziale e non puo' essere pattuita la compensazione convenzionale rispetto ai crediti vantati dal depositario nei confronti dell'istituto di pagamento.
3. Ai fini dell'applicazione della disciplina della liquidazione coatta amministrativa i titolari dei conti di pagamento sono equiparati ai clienti aventi diritto alla restituzione di strumenti finanziari.
Art. 114-terdecies
(Patrimonio destinato)
1. Gli istituti di pagamento che svolgano anche attivita' imprenditoriali diverse dalla prestazione dei servizi di pagamento, autorizzati ai sensi dell'articolo 114 novies, comma 4, devono costituire un patrimonio destinato per la prestazione dei servizi di pagamento e per le relative attivita' accessorie e strumentali. A tal fine essi adottano apposita deliberazione contenente l'esatta descrizione dei beni e dei rapporti giuridici destinati e delle modalita' con le quali e' possibile disporre, integrare e sostituire elementi del patrimonio destinato. La deliberazione e' depositata e iscritta a norma dell' articolo 2436 del codice civile . Si applica il secondo comma dell'articolo 2447-quater del codice civile .
2. Decorso il termine di cui al secondo comma dell'articolo 2447 -quater del codice civile ovvero dopo l'iscrizione nel registro delle imprese del provvedimento del tribunale ivi previsto, i beni e i rapporti giuridici individuati sono destinati esclusivamente al soddisfacimento dei diritti degli utenti dei servizi di pagamento e di quanti vantino diritti derivanti dall'esercizio delle attivita' accessorie e strumentali e costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello dell'istituto e dagli altri eventuali patrimoni destinati. Fino al completo soddisfacimento dei diritti dei soggetti a cui vantaggio la destinazione e' effettuata, sul patrimonio destinato e sui frutti e proventi da esso derivanti sono ammesse azioni soltanto a tutela dei diritti dei predetti soggetti. Si applica l'articolo 114 duodecies, comma 2.
3. In caso di incapienza del patrimonio destinato l'istituto di pagamento risponde anche con il proprio patrimonio delle obbligazioni nei confronti degli utenti dei servizi di pagamento e di quanti vantino diritti derivanti dall'esercizio delle attivita' accessorie e strumentali.
4. Con riferimento al patrimonio destinato l'istituto di pagamento tiene separatamente i libri e le scritture contabili prescritti dagli articoli 2214, e seguenti, del codice civile , nel rispetto dei principi contabili internazionali.
5. In caso di sottoposizione a procedura concorsuale del soggetto autorizzato alla prestazione di servizi di pagamento ai sensi dell'articolo 114 novies, comma 4, l'amministrazione del patrimonio destinato e' attribuita agli organi della procedura, che provvedono con gestione separata alla liquidazione dello stesso secondo le regole ordinarie. Gli ordini di pagamento e le attivita' accessorie e strumentali a valere sul patrimonio destinato che siano state avviate prima dell'avvio della procedura continuano ad avere esecuzione e ad esso continuano ad applicarsi le previsioni contenute nel presente articolo. A decorrere dalla data di apertura della procedura non possono essere accettati nuovi ordini di pagamento ne' stipulati nuovi contratti. Gli organi della procedura possono trasferire o affidare in gestione a banche o altri intermediari autorizzati alla prestazione di servizi di pagamento, i beni e i rapporti giuridici ricompresi nel patrimonio destinato e le relative passivita'. Ai fini della liquidazione del patrimonio destinato si applica l'articolo 91, commi 2 e 3, intendendosi equiparati gli utenti dei servizi di pagamento ai clienti aventi diritto alla restituzione di strumenti finanziari.
6. La Banca d'Italia puo' nominare un liquidatore per gli adempimenti di cui al comma 5, in luogo degli organi della procedura, ove cio' sia necessario per l'ordinata liquidazione del patrimonio destinato.
7. Il tribunale competente per l'avvio della procedura concorsuale del soggetto autorizzato alla prestazione di servizi di pagamento informa la Banca d'Italia della pendenza del procedimento.
Art. 114-quaterdecies
(Vigilanza)
1. Gli istituti di pagamento inviano alla Banca d'Italia, con le modalita' e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche nonche' ogni altro dato e documento richiesto. Essi trasmettono anche i bilanci con le modalita' e nei termini stabiliti dalla Banca d'Italia.
2. La Banca d'Italia emana disposizioni di carattere generale aventi a oggetto: l'adeguatezza patrimoniali il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni e l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni.
3. La Banca d'Italia puo':
a) convocare gli amministratori, i sindaci e i dirigenti degli istituti di pagamento per esaminare la situazione degli stessi;
b) ordinare la convocazione degli organi collegiali degli istituti di pagamento, fissandone l'ordine del giorno, e proporre l'assunzione di determinate decisioni;
c) procedere direttamente alla convocazione degli organi collegiali degli istituti di pagamento quando gli organi competenti non abbiano ottemperato a quanto previsto dalla lettera b);
d) adottare per le materie indicate nel comma 2, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singoli istituti di pagamento, riguardanti anche la restrizione delle attivita' o della struttura territoriale, nonche' il divieto di effettuare determinate operazioni e di distribuire utili o altri elementi del patrimonio.
4. La Banca d'Italia puo' effettuare ispezioni presso gli istituti di pagamento, i loro agenti o i soggetti a cui sono esternalizzate attivita' e richiedere a essi l'esibizione di documenti e gli atti che ritenga necessari. La Banca d'Italia notifica all'autorita' competente dello Stato comunitario ospitante l'intenzione di effettuare ispezioni sul territorio di quest'ultimo nei confronti di istituti di pagamento, dei loro agenti o dei soggetti a cui sono esternalizzate attivita' ovvero richiede alle autorita' competenti del medesimo Stato comunitario di effettuare tali accertamenti.
5. Le autorita' competenti di uno Stato comunitario, dopo aver informato la Banca d'Italia, possono ispezionare, anche tramite persone da esse incaricate, gli istituti di pagamento comunitari, i loro agenti o i soggetti a cui sono esternalizzate attivita' che operano nel territorio della Repubblica. Se le autorita' competenti di uno Stato comunitario lo richiedono, la Banca d'Italia puo' procedere direttamente agli accertamenti.
6. Nel confronti degli istituti di pagamento che svolgano anche attivita' imprenditoriali diverse dalla prestazione dei servizi di pagamento, autorizzati ai sensi dell'articolo 114 novies, comma 4, la Banca d'Italia esercita i poteri di vigilanza indicati nel presente articolo sull'attivita' di prestazione dei servizi di pagamento e sulle attivita' connesse e strumentali, avendo a riferimento anche il responsabile della gestione dell'attivita' e il patrimonio destinato.
Art. 114 - quinquiesdecies
(Scambio di informazioni)
1. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 7, la Banca d'Italia scambia informazioni con:
a) la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali degli Stati membri, in quanto autorita' monetarie e di sorveglianza sul sistema dei pagamenti, e, se opportuno, altre autorita' pubbliche responsabili della sorveglianza sui sistemi di pagamento e di regolamento;
b) altre autorita' competenti ai sensi di disposizioni comunitarie applicabili ai prestatori di servizi di pagamento.
Art. 114 - sexiesdecies
(Deroghe)
1. La Banca d'Italia puo' esentare i soggetti iscritti nell'albo degli istituti di pagamento dall'applicazione di alcune delle disposizioni previste dal presente titolo, quando ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
a) la media mensile, calcolata sui precedenti dodici mesi, dell'importo complessivo delle operazioni di pagamento eseguite dal soggetto interessato, compreso qualsiasi agente di cui e' responsabile, non superi i 3 milioni di euro; la Banca d'Italia valuta tale condizione in base al piano aziendale prodotto dal soggetto interessato;
b) nessuna delle persone fisiche responsabili della gestione o del funzionamento dell'impresa abbia subito condanne per riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo o altri reati finanziari.
2. La Banca d'Italia stabilisce quali tra i servizi di pagamento di cui all'articolo 1, comma 2, lettera f), possono essere prestati dai soggetti di cui al comma 1.
3. Ai soggetti esentati ai sensi del comma 1 non si applica l'articolo 114decies.
4. La Banca d'Italia stabilisce le procedure che i soggetti di cui al comma 1 devono seguire per comunicare ogni variazione delle condizioni di cui al commi 1, 2 e 3.".
CAPO XI TITOLO IV Trasparenza delle condizioni contrattuali ed obblighi informativi
Art. 34 - (Trasparenza dei servizi di pagamento)
(Trasparenza dei servizi di pagamento) 1. Al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 115, dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente :
"3-bis. Le disposizioni del presente capo non si applicano ai servizi di pagamento disciplinati dal capo II-bis a meno che non siano espressamente richiamate da quest'ultimo.";
b) al titolo VI, dopo il capo II, e' inserito il seguente:
"Capo II-bis
Servizi di pagamento
Art. 126-bis
(Disposizioni di carattere generale)
1. Il presente capo si applica ai contratti quadro relativi a servizi di pagamento e alle operazioni di pagamento, anche se queste non rientrano in un contratto quadro, quando i servizi sono offerti sul territorio della Repubblica.
2. Ai fini del presente capo, per servizi di pagamento si intende anche l'emissione di moneta elettronica.
3. In deroga all'articolo 127, comma 1, le parti possono accordarsi nel senso che le previsioni del presente capo non si applicano, interamente o parzialmente, se l'utilizzatore di servizi di pagamento non e' un consumatore, ne' una micro-impresa.
4. Spetta al prestatore dei servizi di pagamento l'onere della prova di aver correttamente adempiuto agli obblighi previsti dal presente capo.
5. La Banca d'Italia adotta i provvedimenti previsti dal presente capo avendo riguardo, per i servizi di pagamento regolati in conto corrente o commercializzati unitamente a un conto corrente, alle disposizioni previste ai sensi del capo I.
6. Nell'esercizio dei poteri regolamentari previsti dal presente capo, la Banca d'Italia tiene conto anche della finalita' di garantire un adeguato livello di affidabilita' ed efficienza dei servizi di pagamento.
Art. 126-ter
(Spese applicabili)
1. Il prestatore dei servizi di pagamento non puo' addebitare all'utilizzatore spese inerenti all'informativa resa ai sensi di legge.
2. Il prestatore di servizi di pagamento e l'utilizzatore possono concordare le spese relative a informazioni fornite su richiesta dell'utilizzatore se esse, rispetto a quanto previsto nel contratto quadro, sono supplementari o rese in modo piu' frequente o trasmesse con strumenti di comunicazione diversi. Le spese sono proporzionate ai costi effettivi sostenuti dal prestatore di servizi di pagamento.
Art. 126-quater
(Informazioni relative alle operazioni di pagamento e ai contratti)
1. La Banca d'Italia disciplina:
a) contenuti e modalita' delle informazioni e delle condizioni che il prestatore dei servizi di pagamento fornisce o rende disponibili all'utilizzatore di servizi di pagamento, al pagatore e al beneficiario. Le informazioni e le condizioni sono redatte in termini di facile comprensione e in forma chiara e leggibile. In particolare, l'utilizzatore dei servizi di pagamento e' informato di tutte le spese dovute al prestatore di servizi di pagamento e della loro suddivisione. Sono previsti obblighi di trasparenza semplificati nel caso di utilizzo di strumenti di pagamento che riguardino operazioni o presentino limiti di spesa o avvaloramento inferiori a soglie fissate dalla stessa Banca d'Italia;
b) casi, contenuti e modalita' delle comunicazioni periodiche sulle operazioni di pagamento.
2. Non si applicano gli articoli 67 -quinquies, 67 -sexies, comma 1, lettere a), b) ed h), 67- septies, comma 1, lettere b), c), f) e g), 67 -octies, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 .
3. Prima di disporre l'operazione di pagamento l'utilizzatore e' informato:
a) dal beneficiario, di eventuali spese imposte o riduzioni proposte per l'utilizzo di un determinato strumento di pagamento;
b) dal prestatore di servizi di pagamento o da un terzo, di eventuali spese imposte per l'utilizzo di un determinato strumento di pagamento.
Art. 126-quinquies
(Contratto quadro)
1. Ai contratti quadro si applica l'articolo 117, commi 1, 2, 3, 4, 6 e 7. Il potere previsto dall'articolo 117, comma 2, e' esercitato dalla Banca d'Italia.
2. In qualsiasi momento del rapporto, l'utilizzatore di servizi di pagamento che ha concluso un contratto quadro puo' richiedere le condizioni contrattuali del contratto quadro nonche' le informazioni relative al contratto quadro previste ai sensi dell'articolo126-quater, comma 1, lettera a), su supporto cartaceo o su altro supporto durevole.
Art. 126-sexies
(Modifica unilaterale delle condizioni)
1. Ogni modifica del contratto quadro o delle condizioni e informazioni a esso relative fornite all'utilizzatore ai sensi dell'articolo 126-quater, comma 1, lettera a), e' proposta dal prestatore dei servizi di pagamento secondo le modalita' stabilite dalla Banca d'Italia, con almeno due mesi di anticipo rispetto alla data di applicazione prevista.
2. Il contratto quadro puo' prevedere che la modifica delle condizioni contrattuali si ritiene accettata dall'utilizzatore a meno che questi non comunichi al prestatore dei servizi di pagamento, prima della data prevista per l'applicazione della modifica, che non intende accettarla. In questo caso, la comunicazione di cui al comma 1, contenente la proposta di modifica, specifica che in assenza di espresso rifiuto la proposta si intende accettata e che l'utilizzatore ha diritto di recedere senza spese prima della data prevista per l'applicazione della modifica.
3. Le modifiche dei tassi di interesse o di cambio possono essere applicate con effetto immediato e senza preavviso; tuttavia, se sono sfavorevoli per l'utilizzatore, e' necessario che cio' sia previsto nel contratto quadro e che la modifica sia la conseguenza della variazione dei tassi di interesse o di cambio di riferimento convenuti nel contratto. L'utilizzatore e' informato della modifica dei tassi di interesse nei casi e secondo le modalita' stabilite dalla Banca d'Italia.
4. Le modifiche dei tassi di interesse o di cambio utilizzati nelle operazioni di pagamento sono applicate e calcolate in una forma neutra tale da non creare discriminazioni tra utilizzatori, secondo quanto stabilito dalla Banca d'Italia.
5. Restano ferme, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all' articolo 33, commi 3 e 4, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 .
Art. 126-septies
(Recesso)
1. L'utilizzatore di servizi di pagamento ha sempre la facolta' di recedere dal contratto quadro senza penalita' e senza spese di chiusura.
2. Il prestatore di servizi di pagamento puo' recedere da un contratto quadro a tempo indeterminato se cio' e' previsto dal contratto e con un preavviso di almeno due mesi, secondo le modalita' stabilite dalla Banca d'Italia.
3. In caso di recesso dal contratto dell'utilizzatore o del prestatore di servizi di pagamento, le spese per i servizi fatturate periodicamente sono dovute dall'utilizzatore solo in misura proporzionale per il periodo precedente al recesso; se pagate anticipatamente, esse sono rimborsate in maniera proporzionale.
Art. 126-octies
(Denominazione valutaria dei pagamenti)
1. I pagamenti sono effettuati nella valuta concordata dalle parti.
2. Se al pagatore e' offerto, prima di disporre un'operazione di pagamento, un servizio di conversione valutaria dal beneficiario ovvero presso il punto vendita da un venditore di merci o da un fornitore di servizi, colui che propone il servizio di conversione gli comunica tutte le spese e il tasso di cambio che sara' utilizzato per la conversione. Il pagatore accetta il servizio su tale base. ". Note all'art. 34:
- Il testo dell'art. 115, del citato decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 115. (Ambito di applicazione). - 1. Le norme del presente capo si applicano alle attivita' svolte nel territorio della Repubblica dalle banche e dagli intermediari finanziari.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze puo' individuare, in considerazione dell'attivita' svolta, altri soggetti da sottoporre alle norme del presente capo.
3. Le disposizioni del presente capo si applicano alle operazioni previste dal capo II del presente titolo per gli aspetti non diversamente disciplinati.
3-bis. Le disposizioni del presente capo non si applicano ai servizi di pagamento disciplinati dal capo II-bis a meno che non siano espressamente richiamate da quest'ultimo.».
CAPO XII ((TITOLO IV-BIS (Attuazione del Regolamento (UE) n. 751/2015del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015,relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta) )) ((CAPO I))
Art. 34-bis - (Limite alle commissioni interbancarie applicate alle operazioni di pagamento nazionali effettuate con carta di debito ad uso dei consumatori)
(Limite alle commissioni interbancarie applicate alle operazioni di pagamento nazionali effettuate con carta di debito ad uso dei consumatori) 1. Fino al 9 dicembre 2020, per le operazioni nazionali tramite carta di debito ad uso dei consumatori, i prestatori di servizi di pagamento possono applicare una commissione interbancaria media ponderata non superiore all'equivalente dello 0,2 % del valore medio annuo di tutte le operazioni nazionali effettuate tramite tali carte di debito all'interno dello stesso schema di carte di pagamento.
2. Al fine di consentire ai prestatori di servizi di pagamento di avvalersi della possibilita' prevista al comma 1, gli schemi di carte di pagamento:
a) definiscono una struttura della commissione interbancaria media ponderata improntata a criteri di trasparenza, semplicita', confrontabilita' ed equita', anche tenuto conto delle specifiche caratteristiche dell'operazione di pagamento;
b) trasmettono alla Banca d'Italia, nel rispetto dei termini di cui all' articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 751/2015 , una relazione illustrativa delle modalita' di rispetto dei criteri di cui alla lettera a).
3. Fatto salvo quanto previsto dai commi precedenti, per le operazioni nazionali tramite carta di debito ad uso dei consumatori, i prestatori di servizi di pagamento possono applicare una commissione interbancaria non superiore a 0,05 EUR per ciascuna operazione. Tale commissione interbancaria per operazione puo' anche essere combinata con una percentuale massima non superiore allo 0,2 % del valore di ciascuna operazione a condizione che la somma delle commissioni interbancarie dello schema di carte di pagamento non superi mai lo 0,2 % del valore totale annuo delle operazioni nazionali effettuate tramite tali carte di debito all'interno di ciascuno schema di carte di pagamento. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.L.GS. 8 APRILE 2020, N. 36 )) .
(( 3-bis. Al fine di consentire ai prestatori di servizi di pagamento di avvalersi della possibilita' prevista al comma 3, gli schemi di carte di pagamento trasmettono alla Banca d'Italia, nel rispetto dei termini di cui all' articolo 3, paragrafo 5 del regolamento (UE) n. 751/2015 , una relazione illustrativa delle modalita' di rispetto dei criteri del comma 3. )) 4. In ogni caso, per le operazioni nazionali tramite carta di debito ad uso dei consumatori di importo inferiore a euro 5, i prestatori di servizi di pagamento applicano una commissione interbancaria di importo ridotto rispetto a quelle applicate alle operazioni di importo pari o superiore a euro 5. (3)
5. I commi precedenti si applicano anche alle operazioni nazionali effettuate tramite carte prepagate.
6. La Banca d'Italia definisce le modalita' e i termini per l'invio da parte degli schemi di carte di pagamento delle informazioni necessarie alla verifica del rispetto degli obblighi di cui ai commi precedenti. Tali informazioni devono essere certificate da un revisore indipendente.
------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 218 ha disposto (con l'art. 5, comma 7) che "Le disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 34-bis e al comma 1 dell'articolo 34-ter del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11 , introdotte dall'articolo 3 del presente decreto legislativo, si applicano dal 1° aprile 201".
Art. 34-ter - (Limite alle commissioni interbancarie applicate alle operazioni di pagamento nazionali effettuate con carta di credito ad uso dei consumatori)
(Limite alle commissioni interbancarie applicate alle operazioni di pagamento nazionali effettuate con carta di credito ad uso dei consumatori) 1. Per le operazioni nazionali tramite carta di credito ad uso dei consumatori di importo inferiore a euro 5, i prestatori di servizi di pagamento applicano una commissione interbancaria di importo ridotto rispetto a quelle applicate alle operazioni di importo pari o superiore a euro 5. (3)
2. La Banca d'Italia definisce le modalita' e i termini per l'invio da parte degli schemi di carte di pagamento delle informazioni necessarie alla verifica del rispetto degli obblighi di cui al ((comma 1)) . Tali informazioni devono essere certificate da un revisore indipendente.
------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 218 ha disposto (con l'art. 5, comma 7) che "Le disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 34-bis e al comma 1 dell'articolo 34-ter del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11 , introdotte dall'articolo 3 del presente decreto legislativo, si applicano dal 1° aprile 201".
Art. 34-quater
(( (Autorita' competenti). )) (( 1. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, la Banca d'Italia e' designata quale autorita' competente ai sensi dell' articolo 13 del Regolamento (UE) n. 751/2015 e adotta le proprie decisioni previo parere dell'Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato.
2. L'Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato e' designata quale autorita' competente per l'inibizione della continuazione e la rimozione degli effetti delle pratiche commerciali scorrette nonche' degli illeciti posti in essere in violazione delle disposizioni contenute nelle Sezioni da I a IV del Capo I, Titolo III, Parte III del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 , derivanti dalla inosservanza degli obblighi posti dal Regolamento (UE) n. 751/2015 a carico dei beneficiari delle operazioni con carte di pagamento, applicando i poteri di cui all' articolo 27 del decreto legislativo n. 206 del 2005 . Nell'esercizio di questa competenza, l'Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato, qualora la condotta illecita sia posta in essere da un soggetto sul quale la Banca d'Italia esercita i propri poteri di vigilanza o sorveglianza, adotta le proprie decisioni previo parere della Banca d'Italia.
3. Le autorita', di cui ai commi 1 e 2, collaborano nell'esercizio delle rispettive funzioni anche attraverso lo scambio di informazioni al fine di agevolare le rispettive funzioni e possono adottare disposizioni di disciplina secondaria funzionali a garantire l'efficace applicazione del Regolamento.
4. La Banca d'Italia e l'Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato non possono opporsi, reciprocamente, il segreto d'ufficio.
5. Alla Banca d'Italia sono attribuiti poteri sanzionatori, di indagine e di controllo. L'Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato applica i poteri di cui all' articolo 27 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 .
6. Al fine di garantire l'efficace adempimento degli obblighi di cui al Regolamento (UE) n. 751/2015 e al presente Titolo, gli schemi di carte di pagamento individuano un ufficio di rappresentanza e ne danno comunicazione alla Banca d'Italia e all'Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato. )) CAPO XIII
Art. 34-quinquies
((Sanzioni in materia di commissioni interbancarie)) (( 1. Si applica nei confronti dei prestatori di servizi di pagamento la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino a euro 5 milioni ovvero fino al 10 per cento del fatturato, quando tale importo e' superiore a euro 5 milioni e il fatturato e' disponibile e determinabile, per l'inosservanza delle seguenti disposizioni:
a) articoli 3, paragrafo 1, e 4, del regolamento (UE) n. 751/2015 ;
b) articoli 34-bis, commi 1, 3, 4 e 5, e 34-ter, comma 1, del presente decreto. )) 2. Le sanzioni previste al comma 1 si applicano quando le infrazioni rivestono carattere rilevante secondo i criteri definiti dalla Banca d'Italia, con provvedimento di carattere generale, tenuto conto dell'incidenza delle condotte sulla complessiva organizzazione aziendale e sui profili di rischio.
3. Se il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione come conseguenza della violazione stessa e' superiore ai massimali indicati nel presente articolo, le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo sono elevate fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purche' tale ammontare sia determinabile.
(3)
-------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 218 , ha disposto (con l'art. 5, comma 2) che "Le modifiche apportate dal presente decreto all' articolo 144 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , gli articoli 2, commi 36 e 37, e 4 del presente decreto legislativo, nonche' il Capo II del Titolo IV-bis del decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 11 come introdotto dall'articolo 3, comma 1 del presente decreto legislativo si applicano alle violazioni commesse a partire dal 13 gennaio 2018, salvo quanto previsto dal comma 6. Alle violazioni commesse prima di questa data continuano ad applicarsi le norme del titolo VIII del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 nonche' l'articolo 32 del decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 11 e gli articoli 3 , 4 e 5 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 135 vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto legislativo".
Art. 34-sexies - (Altre sanzioni ai sensi del Regolamento (UE) n. 751/2015)
(Altre sanzioni ai sensi del Regolamento (UE) n. 751/2015) 1. Si applica nei confronti dei prestatori di servizi di pagamento e dei soggetti ai quali sono esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti, la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino a euro 5 milioni ovvero fino al 10 per cento del fatturato, quando tale importo e' superiore a euro 5 milioni e il fatturato e' disponibile e determinabile, per l'inosservanza delle disposizioni di cui all' articolo 8, paragrafo 6 , articolo 9, paragrafo 1 , articolo 10, paragrafi 1 e 5 , articolo 11, paragrafi 1 e 2 del Regolamento (UE) n. 751/2015 . Nei casi in cui le violazioni siano commesse da schemi di carte di pagamento la sanzione si applica nei confronti degli organi decisionali, organizzazioni o entita' responsabili del funzionamento degli schemi stessi. 2. Qualora il prestatore di servizi di pagamento mandante rilevi nel comportamento dell'agente in servizi di pagamento violazioni alle disposizioni dell' articolo 8, paragrafo 6 , articolo 9, paragrafo 1 , articolo 10, paragrafo 1 , articolo 11, paragrafi 1 e 2 del Regolamento (UE) n. 751/2015 adotta immediatamente misure correttive e trasmette la documentazione relative alle violazioni riscontrate, anche ai fini dell'applicazione dell' articolo 128-duodecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , all'Organismo di cui all' articolo 128-undecies, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 .
3. Nei confronti degli organi decisionali, organizzazioni o entita' responsabili del funzionamento degli schemi di carte di pagamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino a euro 5 milioni ovvero fino al 10 per cento del fatturato, quando tale importo e' superiore a euro 5 milioni e il fatturato e' disponibile e determinabile, per la violazione degli obblighi di cui all'articolo 34-bis, commi 2 ((, 3-bis)) e 6 e all'articolo 34-ter, comma 2 del presente decreto e per le seguenti violazioni del Regolamento (UE) n. 751/2015 : inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 6, all'articolo 7, paragrafi 1, 3, e 4, e relative norme tecniche di regolamentazione emanate dalla Commissione europea, all'articolo 8, paragrafi 1, 4 e 6, all'articolo 10, paragrafo 1, all'articolo 11, paragrafi 1 e 2.
4. Le sanzioni previste dai commi 1, 2 e 3 si applicano quando le infrazioni rivestono carattere rilevante secondo i criteri definiti dalla Banca d'Italia, con provvedimento di carattere generale, tenuto conto dell'incidenza delle condotte sulla complessiva organizzazione aziendale e sui profili di rischio.
5. Se il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione, come conseguenza della violazione stessa, e' superiore ai massimali indicati nel presente articolo, le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo sono elevate fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purche' tale ammontare sia determinabile.
(3)
-------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 218 , ha disposto (con l'art. 5, comma 2) che "Le modifiche apportate dal presente decreto all' articolo 144 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , gli articoli 2, commi 36 e 37, e 4 del presente decreto legislativo, nonche' il Capo II del Titolo IV-bis del decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 11 come introdotto dall'articolo 3, comma 1 del presente decreto legislativo si applicano alle violazioni commesse a partire dal 13 gennaio 2018, salvo quanto previsto dal comma 6. Alle violazioni commesse prima di questa data continuano ad applicarsi le norme del titolo VIII del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 nonche' l'articolo 32 del decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 11 e gli articoli 3 , 4 e 5 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 135 vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto legislativo".
Art. 34-septies
(( (Altre sanzioni amministrative agli esponenti o al personale). )) (( 1. Fermo restando quanto previsto per i prestatori di servizi di pagamento nei confronti dei quali sono accertate le violazioni, per l'inosservanza delle norme richiamate dagli articoli 34-quinquies e 34-sexies, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 fino a euro 5 milioni nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo, nonche' del personale, quando l'inosservanza e' conseguenza della violazione di doveri propri o dell'organo di appartenenza e la condotta ha inciso in modo rilevante sulla complessiva organizzazione aziendale o sui profili di rischio.
2. Con il provvedimento di applicazione della sanzione, in ragione della gravita' della violazione accertata e tenuto conto dei criteri per la determinazione delle sanzioni ai sensi dell'articolo 34-octies, la Banca d'Italia puo' applicare la sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni, dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso i prestatore di servizi di pagamento autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 .
3. Se il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione come conseguenza della violazione stessa e' superiore ai massimali indicati nel presente articolo, le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo sono elevate fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purche' tale ammontare sia determinabile.)) ((3)) -------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 218 , ha disposto (con l'art. 5, comma 2) che "Le modifiche apportate dal presente decreto all' articolo 144 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , gli articoli 2, commi 36 e 37, e 4 del presente decreto legislativo, nonche' il Capo II del Titolo IV-bis del decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 11 come introdotto dall'articolo 3, comma 1 del presente decreto legislativo si applicano alle violazioni commesse a partire dal 13 gennaio 2018, salvo quanto previsto dal comma 6. Alle violazioni commesse prima di questa data continuano ad applicarsi le norme del titolo VIII del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 nonche' l'articolo 32 del decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 11 e gli articoli 3 , 4 e 5 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 135 vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto legislativo".
Art. 34-octies
(( (Criteri per la determinazione delle sanzioni). )) (( 1. Nella determinazione dell'ammontare delle sanzioni amministrative pecuniarie o della durata delle sanzioni accessorie previste dal presente Capo, si applica l' articolo 144-quater del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 .
2. Nella determinazione dell'ammontare delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 34-quinquies o della durata delle relative sanzioni accessorie, e' considerato indice di minore grado di responsabilita' il fatto che la commissione interbancaria sia definita unilateralmente da uno schema di carte di pagamento.)) ((3)) -------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 218 , ha disposto (con l'art. 5, comma 2) che "Le modifiche apportate dal presente decreto all' articolo 144 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , gli articoli 2, commi 36 e 37, e 4 del presente decreto legislativo, nonche' il Capo II del Titolo IV-bis del decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 11 come introdotto dall'articolo 3, comma 1 del presente decreto legislativo si applicano alle violazioni commesse a partire dal 13 gennaio 2018, salvo quanto previsto dal comma 6. Alle violazioni commesse prima di questa data continuano ad applicarsi le norme del titolo VIII del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 nonche' l'articolo 32 del decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 11 e gli articoli 3 , 4 e 5 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 135 vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto legislativo".
Art. 34-novies
(( (Procedura sanzionatoria). )) (( 1. Nel caso di servizi offerti da prestatori di servizi di pagamento insediati in Italia e filiali di prestatori di servizi di pagamento comunitari che operano in regime di libero stabilimento in Italia le sanzioni di cui al presente Capo sono irrogate dalla Banca d'Italia e si applica il Capo VI, Titolo VIII del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 .
2. Nel caso di servizi offerti da schemi di carte di pagamento la cui sede legale o operativa e' ubicata nel territorio della Repubblica, le sanzioni di cui al presente Capo sono irrogate dalla Banca d'Italia; si applica il Capo VI, Titolo VIII, del decreto legislativo n. 385 del 1993 .
3. Nel caso di servizi offerti da schemi di carte di pagamento la cui sede legale e operativa e' ubicata in altri Stati membri, la Banca d'Italia informa la autorita' competente di questi Stati membri delle riscontrate violazioni del Regolamento (UE) 751/2015 .
4. Le sanzioni di cui al presente Capo si riscuotono secondo i termini e le modalita' previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e i relativi proventi affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato.)) ((3)) -------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 218 , ha disposto (con l'art. 5, comma 2) che "Le modifiche apportate dal presente decreto all' articolo 144 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , gli articoli 2, commi 36 e 37, e 4 del presente decreto legislativo, nonche' il Capo II del Titolo IV-bis del decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 11 come introdotto dall'articolo 3, comma 1 del presente decreto legislativo si applicano alle violazioni commesse a partire dal 13 gennaio 2018, salvo quanto previsto dal comma 6. Alle violazioni commesse prima di questa data continuano ad applicarsi le norme del titolo VIII del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 nonche' l'articolo 32 del decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 11 e gli articoli 3 , 4 e 5 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 135 vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto legislativo".
Art. 34-decies
(( (Esposti). )) ((1. In caso di violazione da parte di un prestatore di servizi di pagamento delle disposizioni di cui al Regolamento (UE) 751/2015 e della relativa normativa di attuazione, gli utenti di servizi di pagamento, le associazioni che li rappresentano e le altre parti interessate possono presentare esposti alla Banca d'Italia. La proposizione dell'esposto non pregiudica il diritto di adire la competente autorita' giudiziaria. La Banca d'Italia informa il proponente l'esposto dell'esistenza dei sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie di cui all' articolo 128-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 .)) ((3)) -------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 218 , ha disposto (con l'art. 5, comma 2) che "Le modifiche apportate dal presente decreto all' articolo 144 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , gli articoli 2, commi 36 e 37, e 4 del presente decreto legislativo, nonche' il Capo II del Titolo IV-bis del decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 11 come introdotto dall'articolo 3, comma 1 del presente decreto legislativo si applicano alle violazioni commesse a partire dal 13 gennaio 2018, salvo quanto previsto dal comma 6. Alle violazioni commesse prima di questa data continuano ad applicarsi le norme del titolo VIII del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 nonche' l'articolo 32 del decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 11 e gli articoli 3 , 4 e 5 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 135 vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto legislativo". CAPO XIV TITOLO V Modifiche alla legislazione e disposizioni transitorie
Art. 35
(Altre modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 )
1. All' articolo 1, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, il numero 5 e' sostituito dal seguente:
"5) emissione e gestione di mezzi di pagamento («travellers cheques», lettere di credito), nella misura in cui quest'attivita' non rientra nel punto 4;".
2. All' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , dopo la lettera h-quinquies) sono inserite le seguenti:
"h-sexies) 'istituti di pagamento: ' le imprese, diverse dalle banche e dagli istituti di moneta elettronica, autorizzate a prestare i servizi di pagamento di cui alla lettera f), n. 4);
h-septies) 'istituti di pagamento comunitari': gli istituti di pagamento aventi sede legale e amministrazione centrale in uno stesso Stato comunitario diverso dall'Italia;
h-octies) `succursale di un istituto di pagamento ' : una sede che costituisce parte, sprovvista di personalita' giuridica, di un istituto di pagamento e che effettua direttamente, in tutto o in parte, l'attivita' dell'istituto di pagamento."
3. All' articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , le parole: "e degli intermediari finanziari" sono sostituite dalle seguenti: ", degli intermediari finanziari, degli istituti di moneta elettronica e degli istituti di pagamento".
4. All' articolo 11 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , dopo il comma 2-bis e' inserito il seguente: "2-ter. Non costituisce raccolta del risparmio tra il pubblico la ricezione di fondi da inserire in conti di pagamento utilizzati esclusivamente per la prestazione di servizi di pagamento.".
5. All' articolo 106, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , le parole: ", di prestazione di servizi di pagamento" sono soppresse.
6. All' articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente: "7-bis. Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dal comma 1 possono prestare servizi di pagamento a condizione che siano autorizzati ai sensi dell'articolo 114 -novies, comma 4, e iscritti nel relativo albo. Con riferimento all'attivita' di prestazione dei servizi di pagamento si applicano le disposizioni previste nel titolo V-ter.".
7. All' articolo 114-quater, comma 3, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , il secondo periodo e' soppresso.
8. All' articolo 128, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , dopo le parole: "presso le banche" sono inserite le seguenti: , gli istituti di pagamento".
9. All' articolo 128, comma 3, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , dopo le parole: "lettera c)" sono inserite le seguenti: "e ai beneficiari e ai terzi destinatari delle disposizioni previste dall'articolo 126-quater, comma 3,".
10. All' articolo 128-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: "3-bis. La Banca d'Italia, quando riceve un reclamo da parte della clientela dei soggetti di cui al comma 1, indica al reclamante la possibilita' di adire i sistemi previsti ai sensi del presente articolo.".
11. Dopo l' articolo 131-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , e' inserito il seguente: "Articolo 131-ter (Abusiva attivita' di prestazione di servizi di pagamento) 1. Chiunque presta servizi di pagamento senza essere autorizzato ai sensi dell'articolo 114 - novies e' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da 2.066 euro a 10.329 euro.".
12. All' articolo 132 - bis, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , dopo le parole: "moneta elettronica" sono inserite le seguenti: ", prestazione di servizi di pagamento "e dopo le parole: "131 -bis" sono inserite le seguenti: ", 131- ter".
13. All' articolo 133 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , dopo il comma 1-bis e' inserito il seguente: "1-ter. L'uso, nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, dell'espressione «istituto di pagamento» ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua straniera, idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento dell'attivita' di prestazione di servizi di pagamento e' vietato a soggetti diversi dagli istituti di pagamento.".
14. All' articolo 133 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. La Banca d'Italia determina in via generale le ipotesi in cui, per l'esistenza di controlli amministrativi o in base a elementi di fatto, le parole o le locuzioni indicate nei commi 1, 1-bis e 1-ter possono essere utilizzate da soggetti diversi dalle banche, dagli istituti di moneta elettronica e dagli istituti di pagamento.".
15. All'articolo 133, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , le parole: "del comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "dei commi 1, 1-bis e 1-ter".
16. 16. All' articolo 144, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , dopo la parola: "114-quater," sono inserite le seguenti: "114-octies, 114 - duodecies, 114 terdecies, 114 quaterdecies," e dopo le parole: "145, comma 3," sono inserite le seguenti: "146, comma 2,".
17. All' articolo 144, comma 3, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , le parole: "negli articoli 116 e 123" sono sostituite dalle seguenti: "negli articoli 116, 123, 126-ter, 126- quater ,126-quinquies,126-sexies e 126-septies." .
18. L' articolo 146 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , e' sostituito dal seguente:
"Articolo 146 (Sorveglianza sul sistema dei pagamenti)
1. La Banca d'Italia esercita la sorveglianza sul sistema dei pagamenti avendo riguardo al suo regolare funzionamento, alla sua affidabilita' ed efficienza nonche' alla tutela degli utenti di servizi di pagamento.
2. Per le finalita' di cui al comma 1 la Banca d'Italia, nei confronti dei soggetti che emettono o gestiscono strumenti di pagamento, prestano servizi di pagamento, gestiscono sistemi di scambio, di compensazione e di regolamento o gestiscono infrastrutture strumentali tecnologiche o di rete, puo':
a) richiedere la comunicazione, anche periodica, con le modalita' e i termini da essa stabiliti, di dati, notizie, atti e documenti concernenti l'attivita' esercitata;
b) emanare disposizioni di carattere generale aventi a oggetto:
1) il contenimento dei rischi che possono inficiare il regolare funzionamento, l'affidabilita' e l'efficienza del sistema dei pagamenti;
2) l'accesso dei prestatori di servizi di pagamento ai sistemi di scambio, di compensazione e di regolamento nonche' alle infrastrutture strumentali tecnologiche o di rete;
3) il funzionamento, le caratteristiche e le modalita' di prestazione dei servizi offerti;
4) gli assetti organizzativi e di controllo relativi alle attivita' svolte nel sistema dei pagamenti;
c) disporre ispezioni, chiedere l'esibizione di documenti e prenderne copia al fine di verificare il rispetto delle norme disciplinanti la corretta esecuzione dei servizi di pagamento nonche' di ogni disposizione e provvedimento emanati ai sensi del presente articolo;
d) adottare per le materie indicate alla lettera b), ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici volti a far cessare le infrazioni accertate o a rimuoverne le cause, ivi inclusi il divieto di effettuare determinate operazioni e la restrizione delle attivita' dei soggetti sottoposti a sorveglianza nonche', nei casi piu' gravi, la sospensione dell'attivita'.
3. Nei confronti dei soggetti che emettono o gestiscono strumenti di pagamento e di quelli che prestano servizi di pagamento resta fermo quanto previsto ai sensi degli articoli 51, 53, 54, 66, 67, 68, 78, 79, 114-quater, 114-quaterdecies e del titolo VI.
4. La Banca d'Italia partecipa all'esercizio dei poteri conferiti al SEBC in materia di sistemi di pagamento.".
Note all'art. 35:
- Il testo vigente dell'art. 1 del citato decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , come modificato dal presente decreto cosi' recita:
«Art. 1. (Definizioni). - 1. Nel presente decreto legislativo l'espressione:
a) «autorita' creditizie» indica il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, il Ministro dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia;
b) «banca» indica l'impresa autorizzata all'esercizio dell'attivita' bancaria;
c) «CICR» indica il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio;
d) «CONSOB» indica la Commissione nazionale per le societa' e la borsa;
d-bis) «COVIP» indica la commissione di vigilanza sui fondi pensione;
e) «ISVAP» indica l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;
f) «UIC» indica l'Ufficio italiano dei cambi;
g) «Stato comunitario» indica lo Stato membro della Comunita' Europea;
g-bis) «Stato d'origine» indica lo Stato comunitario in cui la banca e' stata autorizzata all'esercizio dell'attivita';
g-ter) «Stato ospitante» indica lo Stato comunitario nel quale la banca ha una succursale o presta servizi;
h) «Stato extracomunitario» indica lo Stato non membro della Comunita' Europea;
i) « legge fallimentare » indica il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 ;
l) «autorita' competenti» indica, a seconda dei casi, uno o piu' fra le autorita' di vigilanza sulle banche, sulle imprese di investimento, sugli organismi di investimento collettivo del risparmio, sulle imprese di assicurazione e sui mercati finanziari;
m) «Ministro dell'economia e delle finanze » indica il Ministro dell'economia e delle finanze.
2. Nel presente decreto legislativo si intendono per:
a) «banca italiana»: la banca avente sede legale in Italia;
b) «banca comunitaria»: la banca avente sede legale e amministrazione centrale in un medesimo Stato comunitario diverso dall'Italia;
c) «banca extracomunitaria»: la banca avente sede legale in uno Stato extracomunitario;
d) «banche autorizzate in Italia»: le banche italiane e le succursali in Italia di banche extracomunitarie;
e) «succursale»: una sede che costituisce parte, sprovvista di personalita' giuridica, di una banca e che effettua direttamente, in tutto o in parte, l'attivita' della banca;
f) «attivita' ammesse al mutuo riconoscimento»: le attivita' di:
1) raccolta di depositi o di altri fondi con obbligo di restituzione;
2) operazioni di prestito (compreso in particolare il credito al consumo, il credito con garanzia ipotecaria, il factoring, le cessioni di credito pro soluto e pro solvendo, il credito commerciale incluso il «forfaiting»);
3) leasing finanziario;
4) servizi di pagamento;
5) emissione e gestione di mezzi di pagamento («travellers cheques», lettere di credito), nella misura in cui quest'attivita' non rientra nel punto 4;
6) rilascio di garanzie e di impegni di firma;
7) operazioni per proprio conto o per conto della clientela in:
- strumenti di mercato monetario (assegni, cambiali, certificati di deposito, ecc.);
- cambi;
- strumenti finanziari a termine e opzioni;
- contratti su tassi di cambio e tassi d'interesse;
- valori mobiliari;
8) partecipazione alle emissioni di titoli e prestazioni di servizi connessi;
9) consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria, di strategia industriale e di questioni connesse, nonche' consulenza e servizi nel campo delle concentrazioni e del rilievo di imprese;
10) servizi di intermediazione finanziaria del tipo «money broking»;
11) gestione o consulenza nella gestione di patrimoni;
12) custodia e amministrazione di valori mobiliari;
13) servizi di informazione commerciale;
14) locazione di cassette di sicurezza;
15) altre attivita' che, in virtu' delle misure di adattamento assunte dalle autorita' comunitarie, sono aggiunte all'elenco allegato alla seconda direttiva in materia creditizia del Consiglio delle Comunita' europee n. 89/646/CEE del 15 dicembre 1989;
g) «intermediari finanziari»: i soggetti iscritti nell'elenco previsto dall'art. 106;
h) «stretti legami»: i rapporti tra una banca e un soggetto italiano o estero che:
1) controlla la banca;
2) e' controllato dalla banca;
3) e' controllato dallo stesso soggetto che controlla la banca;
4) partecipa al capitale della banca in misura pari almeno al 20% del capitale con diritto di voto;
5) e' partecipato dalla banca in misura pari almeno al 20% del capitale con diritto di voto;
h-bis) «istituti di moneta elettronica»: le imprese, diverse dalle banche, che emettono moneta elettronica;
h-ter) «moneta elettronica»: un valore monetario rappresentato da un credito nei confronti dell'emittente che sia memorizzato su un dispositivo elettronico, emesso previa ricezione di fondi di valore non inferiore al valore monetario emesso e accettato come mezzo di pagamento da soggetti diversi dall'emittente;
h-quater) «partecipazioni»: le azioni, le quote e gli altri strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi o comunque i diritti previsti dall'art. 2351, ultimo comma, del codice civile ;
h-quinquies) «partecipazioni rilevanti»: le partecipazioni che comportano il controllo della societa' e le partecipazioni individuate dalla Banca d'Italia in conformita' alle deliberazioni del CICR, con riguardo alle diverse fattispecie disciplinate, tenendo conto dei diritti di voto e degli altri diritti che consentono di influire sulla societa'.
3. La Banca d'Italia, puo' ulteriormente qualificare, in conformita' delle deliberazioni del CICR, la definizione di stretti legami prevista dal comma 2, lettera h), al fine di evitare situazioni di ostacolo all'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza.
3-bis. Se non diversamente disposto, le norme del presente decreto legislativo che fanno riferimento al consiglio di amministrazione, all'organo amministrativo e agli amministratori si applicano anche al consiglio di gestione ed ai suoi componenti.
3-ter. Se non diversamente disposto, le norme del presente decreto legislativo che fanno riferimento al collegio sindacale, ai sindaci ed all'organo che svolge la funzione di controllo si applicano anche al consiglio di sorveglianza ed al comitato per il controllo sulla gestione e ai loro componenti.
h-sexies) «istituti di pagamento»: le imprese, diverse dalle banche e dagli istituti di moneta elettronica, autorizzate a prestare i servizi di pagamento di cui alla lettera f), n. 4);
h-septies) «istituti di pagamento comunitari»: gli istituti di pagamento aventi sede legale e amministrazione centrale in uno stesso Stato comunitario diverso dall'Italia;
h-octies) «succursale di un istituto di pagamento»: una sede che costituisce parte, sprovvista di personalita' giuridica, di un istituto di pagamento e che effettua direttamente, in tutto o in parte, l'attivita' dell'istituto di pagamento.».
- Si riporta il testo dell'art. 5 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 , come modificato dal presente decreto:
«Art. 5. (Finalita' e destinatari della vigilanza). - 1. Le autorita' creditizie esercitano i poteri di vigilanza a esse attribuiti dal presente decreto legislativo, avendo riguardo alla sana e prudente gestione dei soggetti vigilati, alla stabilita' complessiva, all'efficienza e alla competitivita' del sistema finanziario nonche' all'osservanza delle disposizioni in materia creditizia.
2. La vigilanza si esercita nei confronti delle banche, dei gruppi bancari, degli intermediari finanziari, degli istituti di moneta elettronica e degli istituti di pagamento.
3. Le autorita' creditizie esercitano altresi' gli altri poteri a esse attribuiti dalla legge.».
- Il testo dell'art. 11, del citato decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 11. (Raccolta del risparmio). - 1. Ai fini del presente decreto legislativo e' raccolta del risparmio l'acquisizione di fondi con obbligo di rimborso, sia sotto forma di depositi sia sotto altra forma.
2. La raccolta del risparmio tra il pubblico e' vietata ai soggetti diversi dalle banche.
2-bis. Non costituisce raccolta del risparmio tra il pubblico la ricezione di fondi connessa all'emissione di moneta elettronica.
2-ter. Non costituisce raccolta del risparmio tra il pubblico la ricezione di fondi da inserire in conti di pagamento utilizzati esclusivamente per la prestazione di servizi di pagamento.».
3. Il CICR stabilisce limiti e criteri, anche con riguardo all'attivita' ed alla forma giuridica del soggetto che acquisisce fondi, in base ai quali non costituisce raccolta del risparmio tra il pubblico quella effettuata presso specifiche categorie individuate in ragione di rapporti societari o di lavoro.
4. Il divieto di raccolta del risparmio tra il pubblico non si applica:
a) agli Stati comunitari, agli organismi internazionali ai quali aderiscono uno o piu' Stati comunitari, agli enti pubblici territoriali ai quali la raccolta del risparmio e' consentita in base agli ordinamenti nazionali degli Stati comunitari;
b) agli Stati extracomunitari ed ai soggetti esteri abilitati da speciali disposizioni del diritto italiano;
c) alle societa', per la raccolta effettuata ai sensi del codice civile mediante obbligazioni, titoli di debito od altri strumenti finanziari;
d) alle altre ipotesi di raccolta espressamente consentite dalla legge, nel rispetto del principio di tutela del risparmio.
4-bis. Il CICR determina i criteri per l'individuazione degli strumenti finanziari, comunque denominati, la cui emissione costituisce raccolta del risparmio.
4-ter. Se non disciplinati dalla legge, il CICR fissa limiti all'emissione e, su proposta formulata dalla Banca d'Italia sentita la CONSOB, puo' determinare durata e taglio degli strumenti finanziari, diversi dalle obbligazioni, utilizzati per la raccolta tra il pubblico.
4-quater. Il CICR, a fini di tutela della riserva dell'attivita' bancaria, stabilisce criteri e limiti, anche in deroga a quanto previsto dal codice civile , per la raccolta effettuata dai soggetti che esercitano nei confronti del pubblico attivita' di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.
4-quinquies. A fini di tutela del risparmio, gli investitori professionali, che ai sensi del codice civile rispondono della solvenza della societa' per le obbligazioni, i titoli di debito e gli altri strumenti finanziari emessi dalla stessa, devono rispettare idonei requisiti patrimoniali stabiliti dalle competenti autorita' di vigilanza.
5. Nei casi previsti dal comma 4, lettere c) e d), sono comunque precluse la raccolta di fondi a vista ed ogni forma di raccolta collegata all'emissione od alla gestione di mezzi di pagamento a spendibilita' generalizzata.».
- Il testo dell'art. 106, del citato decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 106. (Elenco generale). - 1. L'esercizio nei confronti del pubblico delle attivita' di assunzione di partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, e di intermediazione in cambi e' riservato a intermediari finanziari iscritti in un apposito elenco tenuto dall'UIC.
2. Gli intermediari finanziari indicati nel comma 1 possono svolgere esclusivamente attivita' finanziarie, fatte salve le riserve di attivita' previste dalla legge.
3. L'iscrizione nell'elenco e' subordinata al ricorrere delle seguenti condizioni:
a) forma di societa' per azioni, di societa' in accomandita per azioni, di societa' a responsabilita' limitata o di societa' cooperativa;
b) oggetto sociale conforme al disposto del comma 2;
c) capitale sociale versato non inferiore a cinque volte il capitale minimo previsto per la costituzione delle societa' per azioni;
d) possesso, da parte dei titolari di partecipazioni e degli esponenti aziendali, dei requisiti previsti dagli articoli 108 e 109.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la Banca d'Italia e l'UIC:
a) specifica il contenuto delle attivita' indicate nel comma 1, nonche' in quali circostanze ricorra l'esercizio nei confronti del pubblico. Il credito al consumo si considera comunque esercitato nei confronti del pubblico anche quando sia limitato all'ambito dei soci;
b) per gli intermediari finanziari che svolgono determinati tipi di attivita', puo', in deroga a quanto previsto dal comma 3, vincolare la scelta della forma giuridica, consentire l'assunzione di altre forme giuridiche e stabilire diversi requisiti patrimoniali.
5. L'UIC indica le modalita' di iscrizione nell'elenco e da' comunicazione delle iscrizioni alla Banca d'Italia e alla CONSOB.
6. Al fine di verificare il rispetto dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco, l'UIC puo' chiedere agli intermediari finanziari dati, notizie, atti e documenti e, se necessario, puo' effettuare verifiche presso la sede degli intermediari stessi, anche con la collaborazione di altre autorita'.
7. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gli intermediari finanziari comunicano all'UIC, con le modalita' dallo stesso stabilite, le cariche analoghe ricoperte presso altre societa' ed enti di qualsiasi natura.».
- Il testo dell'art. 107 del citato decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 107. (Elenco speciale). - 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, determina criteri oggettivi, riferibili all'attivita' svolta, alla dimensione e al rapporto tra indebitamento e patrimonio, in base ai quali sono individuati gli intermediari finanziari che si devono iscrivere in un elenco speciale tenuto dalla Banca d'Italia.
2. La Banca d'Italia, in conformita' alle deliberazioni del CICR, detta agli intermediari iscritti nell'elenco speciale disposizioni aventi ad oggetto l'adeguatezza patrimoniale e il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni, nonche' l'informativa da rendere al pubblico sulle predette materie. La Banca d'Italia adotta, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singoli intermediari per le materie in precedenza indicate. Con riferimento a determinati tipi di attivita' la Banca d'Italia puo' inoltre dettare disposizioni volte ad assicurarne il regolare esercizio.
2-bis. Le disposizioni emanate ai sensi del comma 2 prevedono che gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale possano utilizzare:
a) le valutazioni del rischio di credito rilasciate da societa' o enti esterni previsti dall'art. 53, comma 2-bis, lettera a);
b) sistemi interni di misurazione dei rischi per la determinazione dei requisiti patrimoniali, previa autorizzazione della Banca d'Italia.
3. Gli intermediari inviano alla Banca d'Italia, con le modalita' e nei termini da essa stabiliti, segnalazioni periodiche, nonche' ogni altro dato e documento richiesto.
4. La Banca d'Italia puo' effettuare ispezioni con facolta' di richiedere l'esibizione di documenti e gli atti ritenuti necessari.
4-bis. La Banca d'Italia puo' imporre agli intermediari il divieto di intraprendere nuove operazioni e disporre la riduzione delle attivita', nonche' vietare la distribuzione di utili o di altri elementi del patrimonio per violazione di norme di legge o di disposizioni emanate ai sensi del presente decreto.
5. Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale restano iscritti anche nell'elenco generale; a essi non si applicano i commi 6 e 7 dell'art. 106.
6. Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale, quando siano stati autorizzati all'esercizio dei servizi di investimento ovvero abbiano acquisito fondi con obbligo di rimborso per un ammontare superiore al patrimonio, sono assoggettati alle disposizioni previste nel titolo IV, capo I, sezioni I e III, nonche' all'art. 97-bis in quanto compatibile; in luogo degli articoli 86, commi 6 e 7, e 87, comma 1, si applica l' art. 57, commi 4 e 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 .
7. Agli intermediari iscritti nell'elenco previsto dal comma 1 che esercitano l'attivita' di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma si applicano le disposizioni dell'art. 47.
7-bis. Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dal comma 1 possono prestare servizi di pagamento a condizione che siano autorizzati ai sensi dell'art. 114-novies, comma 4, e iscritti nel relativo albo. Con riferimento all'attivita' di prestazione dei servizi di pagamento si applicano le disposizioni previste nel titolo V-ter.».
- Il testo dell'art. 114-quater, del citato decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 114-quater. (Vigilanza). - 1. Agli istituti di moneta elettronica si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel Titolo II, Capi III, fatta eccezione per l'art. 19, commi 6 e 7, e IV; nel Titolo III, fatta eccezione per l'art. 56; nel Titolo IV, Capo I, fatta eccezione per la Sezione IV; nel Titolo VI, Capi I e III; nel Titolo VIII, articoli 134, 139 e 140.
2. Ai fini dell'applicazione del Titolo III, Capo II, gli istituti di moneta elettronica sono assimilati alle societa' finanziarie previste dall'art. 59, comma 1, lettera b). La Banca d'Italia puo' emanare disposizioni per sottoporre a vigilanza su base consolidata gli istituti e i soggetti che svolgono attivita' connesse o strumentali o altre attivita' finanziarie, non sottoposti a vigilanza su base consolidata ai sensi del Titolo III, Capo II, Sezione II.
3. La Banca d'Italia puo' stabilire, a fini prudenziali, un limite massimo al valore nominale della moneta elettronica.».
- Il testo dell'art. 128, del citato decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 128. (Controlli). - 1. Al fine di verificare il rispetto delle disposizioni del presente titolo, la Banca d'Italia puo' acquisire informazioni, atti e documenti ed eseguire ispezioni presso le banche, gli istituti di pagamento e gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 107.
2. Nei confronti degli intermediari finanziari iscritti nel solo elenco generale previsto dall'art. 106 e nei confronti dei soggetti indicati nell'art. 155, comma 5, i controlli previsti dal comma 1 sono effettuati dall'UIC che, a tal fine, puo' chiedere la collaborazione di altre autorita'.
3. Con riguardo ai soggetti indicati nell'art. 121, comma 2, lettera c) e ai beneficiari e ai terzi destinatari delle disposizioni previste dall'art. 126-quater, comma 3, i controlli previsti dal comma 1 sono demandati al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato al quale compete, inoltre, l'irrogazione delle sanzioni previste dagli articoli 144, commi 3 e 4, e 145, comma 3.
4. Con riguardo ai soggetti individuati ai sensi dell'art. 115, comma 2, il CICR indica le autorita' competenti a effettuare i controlli previsti dal comma 1 e a irrogare le sanzioni previste dagli articoli 144, commi 3 e 4, e 145, comma 3.
5. In caso di ripetute violazioni delle disposizioni concernenti gli obblighi di pubblicita', il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della Banca d'Italia o dell'UIC o delle altre autorita' indicate dai CICR ai sensi del comma 4, nell'ambito delle rispettive competenze, puo' disporre la sospensione dell'attivita', anche di singole sedi secondarie per un periodo non superiore a trenta giorni.».
- Il testo dell'art. 128-bis, del citato decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 128-bis. (Risoluzione delle controversie). - 1. I soggetti di cui all'art. 115 aderiscono a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela.
2. Con deliberazione del CICR, su proposta della Banca d'Italia, sono determinati i criteri di svolgimento delle procedure di risoluzione delle controversie e di composizione dell'organo decidente, in modo che risulti assicurata l'imparzialita' dello stesso e la rappresentativita' dei soggetti interessati. Le procedure devono in ogni caso assicurare la rapidita', l'economicita' della soluzione delle controversie e l'effettivita' della tutela.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non pregiudicano per il cliente il ricorso, in qualunque momento, a ogni altro mezzo di tutela previsto dall'ordinamento.
3-bis.La Banca d'Italia, quando riceve un reclamo da parte della clientela dei soggetti di cui al comma 1, indica al reclamante la possibilita' di adire i sistemi previsti ai sensi del presente articolo.».
- Il testo dell'art. 132-bis, del citato decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 132-bis. (Denunzia al pubblico ministero ed al tribunale). - 1. Se vi e' fondato sospetto che una societa' svolga attivita' di raccolta del risparmio, attivita' bancaria, attivita' di emissione di moneta elettronica, prestazione di servizi di pagamento o attivita' finanziaria in violazione degli articoli 130, 131, 131-bis, 131-ter e 132, la Banca d'Italia o l'UIC possono denunziare i fatti al pubblico ministero ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall' art. 2409 del codice civile , ovvero possono richiedere al tribunale l'adozione dei medesimi provvedimenti. Le spese per l'ispezione sono a carico della societa'.».
- Il testo dell'art. 133, del citato decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 133. (Abuso di denominazione). - 1. L'uso, nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, delle parole «banca», «banco», «credito», «risparmio» ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua straniera, idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento dell'attivita' bancaria e' vietato a soggetti diversi dalle banche.
1-bis. L'uso, nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, dell'espressione «moneta elettronica» ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua straniera, idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento dell'attivita' di emissione di moneta elettronica e' vietato a soggetti diversi dagli istituti di moneta elettronica e dalle banche.
1-ter. L'uso, nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, dell'espressione «istituto di pagamento» ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua straniera, idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento dell'attivita' di prestazione di servizi di pagamento e' vietato a soggetti diversi dagli istituti di pagamento.
2. La Banca d'Italia determina in via generale le ipotesi in cui, per l'esistenza di controlli amministrativi o in base a elementi di fatto, le parole o le locuzioni indicate nei commi 1, 1-bis e 1-ter possono essere utilizzate da soggetti diversi dalle banche, dagli istituti di moneta elettronica e dagli istituti di pagamento.
3. Chiunque contravviene al disposto dei commi 1, 1-bis e 1-ter e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.164 a euro 51.645. La stessa sanzione si applica a chi, attraverso informazioni e comunicazioni in qualsiasi forma, induce in altri il falso convincimento di essere sottoposto alla vigilanza della Banca d'Italia ai sensi dell'art. 107.».
- Il testo dell'art. 144, del citato decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 144. (Altre sanzioni amministrative pecuniarie).
- 1. Nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione, nonche' dei dipendenti e' applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.582 a euro 129.114 per l'inosservanza delle norme degli articoli 18, comma 4, 26, commi 2 e 3, 34, comma 2, 35, 49, 51, 53, 54, 55, 64, commi 2 e 4, 66, 67, 68, 106, commi 6 e 7, 107, 109, commi 2 e 3, 114-quater, 114-octies, 114-duodecies, 114-terdecies, 114-quaterdecies, 129, comma 1, 145, comma 3, 146, comma 2, 147 e 161, comma 5, o delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorita' creditizie.
2. Le sanzioni previste nel comma 1 si applicano anche ai soggetti che svolgono funzioni di controllo per la violazione delle norme e delle disposizioni indicate nel medesimo comma o per non aver vigilato affinche' le stesse fossero osservate da altri. Per la violazione degli articoli 52, 61, comma 5, e 112, e' applicabile la sanzione prevista dal comma 1.
3. Nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione, dei dipendenti, nonche' dei soggetti indicati nell'art. 121, comma 3, e' applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.164 a euro 64.557 per l'inosservanza delle norme contenute negli articoli 116, 123, 126-ter, 126-quater, 126-quinquies, 126-sexies e 126-septies o delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorita' creditizie.
4. Nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione, dei dipendenti, nonche' dei soggetti indicati nell'art. 121, comma 3, e' applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria fino a euro 258.228 per l'inosservanza delle norme contenute nell'art. 128, comma 1, ovvero nel caso di ostacolo all'esercizio delle funzioni di controllo previste dal medesimo art. 128. La stessa sanzione e' applicabile nel caso di frazionamento artificioso di un unico contratto di credito al consumo in una pluralita' di contratti dei quali almeno uno sia di importo inferiore al limite inferiore previsto dall'art. 121, comma 4, lettera a).
5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste per i dipendenti dai commi 1, 3 e 4 si applicano anche a coloro che operano sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione della banca, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato.
6. -».
Art. 36
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 DICEMBRE 2017, N. 218 ))
Art. 37 - (Disposizioni transitorie)
(Disposizioni transitorie) 1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 DICEMBRE 2017, N. 218 .
2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 DICEMBRE 2017, N. 218 .
3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 DICEMBRE 2017, N. 218 .
4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 DICEMBRE 2017, N. 218 .
5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 DICEMBRE 2017, N. 218 .
6. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 DICEMBRE 2017, N. 218 )) .
7. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 DICEMBRE 2017, N. 218 .
Art. 38
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 DICEMBRE 2017, N. 218 )) CAPO XV TITOLO VI Esposti e ricorsi stragiudiziali
Art. 39 - (Esposti)
(Esposti) 1. ((In caso di violazione da parte di un prestatore di servizi di pagamento delle disposizioni di cui al titolo II e di quelle di cui all'articolo 115 e al capo II-bis del titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , e della relativa normativa di attuazione, gli utenti di servizi di pagamento, le associazioni che li rappresentano e le altre parti interessate possono presentare esposti alla Banca d'Italia.)) La proposizione dell'esposto non pregiudica il diritto di adire la competente autorita' giudiziaria.
La Banca d'Italia informa il proponente l'esposto dell'esistenza dei sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie di cui all' articolo 128-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 .
Art. 40 - (Ricorso stragiudiziale)
(Ricorso stragiudiziale)
1. Per le controversie concernenti i servizi di pagamento gli utilizzatori di tali servizi possono avvalersi di sistemi, organismi o procedure di risoluzione stragiudiziale; resta in ogni caso fermo il diritto degli utilizzatori di adire la competente autorita' giudiziaria.
2. Ai fini di cui al comma 1 i prestatori di servizi di pagamento aderiscono a sistemi, organismi o procedure costituiti ai sensi di norme di legge o con atto di autoregolamentazione delle associazioni di categoria. Le banche, gli istituti di moneta elettronica e gli istituti di pagamento aderiscono ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dall' articolo 128-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , per le controversie individuate dalle disposizioni attuative del medesimo articolo.
3. Per la risoluzione delle controversie transfrontaliere i sistemi, organismi o procedure di cui ai commi 1 e 2 prevedono forme di collaborazione con quelli istituiti negli altri Stati Membri.
Nota agli articoli 39 e 40 :
- Per l' art. 128-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , si veda nelle note all'art. 35.
CAPO XVI TITOLO VII (Disposizioni finanziarie ed entrata in vigore)
Art. 41 - (Disposizioni finanziarie)
(Disposizioni finanziarie) 1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri, ne' minori entrate per la finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 42 - (Entrata in vigore)
(Entrata in vigore) 1. Il presente decreto entra in vigore il primo lunedi' successivo al quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 27 gennaio 2010 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Ronchi, Ministro per le politiche europee Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Frattini, Ministro degli affari esteri Maroni, Ministro dell'interno Alfano, Ministro della giustizia Scajola, Ministro dello sviluppo economico Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione Visto, il Guardasigilli: Alfano