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097G0356

IT - Decreti Legislativi

097G0356

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592, in materia di tutela delle minoranze linguistiche in provincia di Trento. (DECRETO LEGISLATIVO 02 settembre 1997 n. 321)

Premessa

Entrata in vigore del decreto: 8-10-1997 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' articolo 87, comma quinto, della Costituzione ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 , che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1993, n. 592 , recante norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige concernenti disposizioni di tutela delle popolazioni di lingua ladina della provincia di Trento; Sentita la commissione paritetica per le norme di attuazione prevista dall' art. 107, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 ; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 5 agosto 1997; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica e per gli affari regionali di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, della pubblica istruzione, delle poste e delle telecomunicazioni; Emana il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Tutela e promozione delle popolazioni
ladina, mochena e cimbra 1. Nel titolo del decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592 , le parole: "delle popolazioni di lingua ladina della provincia di Trento" sono sostituite dalle seguenti: "delle popolazioni ladina, mochena e cimbra della provincia di Trento".
2. Prima dell' articolo 1 del decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592 , e' inserito il seguente:
"Art. 01 (Finalita'). - 1. In attuazione dei principi contenuti nell'articolo 2 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 , lo Stato, la regione, la provincia autonoma di Trento e gli enti locali tutelano e promuovono, nell'ambito delle proprie competenze, le caratteristiche etniche e culturali delle popolazioni ladina, mochena e cimbra, residenti nel territorio della provincia di Trento.
2. Le finalita' di tutela e di promozione della lingua e della cultura, desumibili dagli articoli da 1 a 4, sono perseguite anche in favore delle popolazioni mochena e cimbra residenti, rispettivamente, nei comuni di Fierozzo-Vlarotz, Frassilongo-Garait, Palu' del Fersina-Palae en Bersntol e nel comune di Luserna-Lusern, tenendo conto delle caratteristiche demografiche delle stesse, dallo Stato, dalla regione, dalla provincia autonoma di Trento e dagli enti locali ubicati nella medesima provincia, nell'ambito delle rispettive competenze e secondo i rispettivi ordinamenti.".
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L' art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare leggi e di emanare i decreti aventi valore di leggi e regolamenti.
- Il D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 , e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 novembre 1972, n. 301.
- Il D.P.R. 16 dicembre 1993, n. 592 , e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 febbraio 1994, n. 38.
- Il comma primo dell'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 , e' il seguente: "Con decreti legislativi saranno emanate le norme di attuazione del presente statuto, sentita una commissione paritetica composta di dodici membri di cui sei in rappresentanza dello Stato, due del consiglio regionale, due del consiglio provinciale di Trento e due di quello di Bolzano.
Tre componenti devono appartenere al gruppo linguistico tedesco".
Note all'art. 1:
- Il titolo del decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592 , era il seguente: "Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige concernenti disposizioni di tutela delle popolazioni di lingua ladina della provincia di Trento".
- L' art. 1 del decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592 , e' il seguente:
"Art. 1 (Uso della lingua ladina). - 1. I cittadini appartenenti alle popolazioni ladine della provincia di Trento hanno facolta' di usare la propria lingua nelle comunicazioni verbali e scritte con le istituzioni scolastiche e con gli uffici, siti nelle localita' ladine, dello Stato, della regione, della provincia e degli enti locali, nonche' dei loro enti dipendenti, e con gli uffici della regione e della provincia che svolgono funzioni esclusivamente nell'interesse delle popolazioni ladine anche se siti al di fuori delle suddette localita'. Dai predetti uffici dello Stato sono escluse le Forze armate e le Forze di polizia.
2. Qualora l'istanza, la domanda o la dichiarazione sia stata formulata in lingua ladina, gli uffici e le amministrazioni di cui al comma 1 sono tenuti a rispondere oralmente in ladino, ovvero per iscritto in lingua italiana, che fa testo ufficiale, seguita dal testo in lingua ladina.
3. Gli atti pubblici emanati dagli uffici e dalle amministrazioni di cui al comma 1, specificatamente rivolti alle popolazioni delle localita' ladine, sono redatti in lingua italiana seguita dal testo in lingua ladina.
4. Nelle adunanze degli organi elettivi degli enti locali delle localita' ladine della provincia di Trento i membri di tali organi possono usare la lingua ladina negli interventi orali, con, a richiesta, la immediata traduzione in lingua italiana qualora vi siano membri dei suddetti organi che dichiarino di non conoscere la lingua ladina. I processi verbali sono redatti sia in lingua italiana che ladina".
- L'art. 2 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige di cui al D.P.R. 1 agosto 1972, n. 670 , e' il seguente:
"Art. 2. - Nella regione e' riconosciuta parita' di diritti ai cittadini, qualunque sia il gruppo linguistico al quale appartengono, e sono salvaguardate le rispettive caratteristiche etcniche e culturali".

Art. 2

S c u o l a 1. L' articolo 2 del decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 2 (Scuola). - 1. Nelle scuole situate nelle localita' ladine della provincia di Trento, cosi' come individuate dall'articolo 5, la lingua e la cultura ladina costituiscono materia di insegnamento obbligatorio, da disciplinare secondo il disposto dell' articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405 , e successive modifiche. Il ladino puo' altresi' essere usato quale lingua di insegnamento, secondo le modalita' stabilite dai competenti organi scolastici.
2. Gli alunni degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica delle localita' ladine che hanno conseguito il diploma di licenza media in scuole diverse da quelle delle localita' ladine sono esonerati, a richiesta, dall'insegnamento della lingua e della cultura ladina.
3. Nell'ambito delle procedure per le assunzioni a tempo indeterminato e determinato, per i trasferimenti, per le utilizzazioni e per i passaggi di cattedra e di ruolo del personale - direttivo e docente - della provincia di Trento presso le scuole di ogni ordine e grado delle localita' ladine, i posti vacanti e disponibili sono riservati a coloro che, in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per i posti relativi, abbiano dimostrato la conoscenza della lingua e della cultura ladina innanzi ad una commissione della quale fa parte almeno un insegnante di lingua ladina in servizio nelle stesse scuole. Detta commissione e' nominata dal sovrintendente scolastico avvalendosi anche dell'istituto culturale ladino.
4. Qualora non sia possibile coprire tutti i posti di insegnamento delle localita' ladine secondo quanto disposto dal comma 3 gli eventuali posti vacanti sono ricoperti con incarichi a tempo determinato o con assegnazioni provvisorie.
5. Le finalita' di tutela della lingua e della cultura ladina previste dal presente articolo sono assicurate dalla provincia anche nell'ambito dei corsi di formazione professionale di durata pluriennale, tenendo conto delle caratteristiche formative e didattiche dei corsi medesimi.".
Note all'art. 2:
- Il testo dell' art. 2 del decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592 , era il seguente:
"Art. 2 (Scuola). - 1. Quanto alle localita' ladine, nella scuola dell'obbligo la lingua e la cultura ladina costituiscono materia d'insegnamento obbligatorio da disciplinare secondo il disposto dell' art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405 . Nelle scuole secondarie superiori i competenti organi autorizzano l'istituzione di corsi integrativi di lingua ladina e di cultura ladina, su richiesta di un adeguato numero di studenti o dei rispettivi genitori.
Nelle scuole di ogni ordine e grado la lingua ladina puo' altresi' essere usata come strumento di insegnamento, anche ai fini della conoscenza e dello sviluppo della cultura ladina, secondo le modalita' stabilite dai competenti organi scolastici.
2. Nell'ambito delle procedure per i trasferimenti, le utilizzazioni, i passaggi di cattedra e di ruolo, previste dalle vigenti normative, il personale direttivo e docente in servizio nelle scuole di ogni ordine e grado della provincia, che dimostri la conoscenza della lingua e della cultura ladina innanzi ad una commissione, nominata dal sovrintendente scolastico sentito l'istituto culturale ladino, della quale fa parte almeno un insegnante di lingua ladina in servizio nelle scuole statali delle localita' ladine della provincia, e' assegnato, a domanda, con precedenza assoluta nelle scuole delle localita' ladine.
3. Ai vincitori dei concorsi per esami e titoli o per soli titoli a posti di personale docente e di quelli a posti di personale direttivo, che dimostrino la conoscenza della lingua e cultura ladina con le modalita' di cui al comma 2, e' riconosciuta precedenza assoluta per l'assegnazione di posti e cattedre vacanti e disponibili presso le scuole ubicate nelle localita' ladine.
4. In sede di prima applicazione del presente decreto, nei concorsi per esami e titoli o per soli titoli a posti di personale docente, e in quelli a posti di personale direttivo, in deroga a quanto disposto dal comma 3, ai candidati inclusi nelle graduatorie ancora valide dei predetti concorsi, e in quelle da compilare nei due primi concorsi da bandire per la copertura dei predetti posti successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, che dimostrino la conoscenza della lingua e della cultura ladina con le modalita' di cui al comma 2, sono riservati i posti vacanti e disponibili presso le scuole ubicate nelle localita' ladine.
5. Nelle assunzioni temporanee, ivi comprese le supplenze annuali, del personale docente non di ruolo delle scuole di ogni ordine e grado delle localita' ladine, hanno diritto alla nomina, con precedenza assoluta, gli aspiranti, in possesso dei prescritti requisiti, utilmente inclusi nelle graduatorie, che dimostrino la conoscenza della lingua e della cultura ladina con le modalita' di cui al comma 2.
6. Per il periodo di validita' della vigente graduatoria e delle due graduatorie successive a posti da assegnare a personale non di ruolo in provincia di Trento, in deroga a quanto disposto dal comma 5, nelle assunzioni temporanee, ivi comprese le supplenze annuali, di personale docente non di ruolo presso le scuole ubicate nelle localita' ladine, gli incarichi disponibili sono riservati agli aspiranti in possesso dei prescritti requisiti che dimostrino la conoscenza della lingua e della cultura ladina con le modalita' di cui al comma 2.
7. Nella disciplina della formazione professionale la legge provinciale puo' recepire i principi stabiliti dal presente articolo.
8. E' abrogato l' art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405 ".
- Il testo dell' art. 7 del D.P.R. 15 luglio 1988, n. 405 , e successive modifiche, e' il seguente:
"Art. 7. - 1. Il progetto di modifica dei programmi d'insegnamento e di esame, ivi comprese l'introduzione di nuovi insegnamenti e la modifica degli orari di insegnamento, e' comunicato al Ministero della pubblica istruzione per il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione previsto dall'art. 19, comma ottavo, dello statuto. A tal fine il Consiglio nazionale e' integrato da un rappresentante della provincia. Per l'acquisizione del predetto parere si applica quanto disposto dall' art. 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241 .
2. La provincia adotta le modifiche dei programmi d'insegnamento e di esame con propria legge.
3. La provincia dispone idonei interventi per adeguare la preparazione scolastica, secondo i programmi di insegnamento di cui al comma 1, degli studenti provenienti dalle altre scuole del territorio nazionale".

Art. 3

Uffici pubblici 1. Il comma 4 dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592 , e' sostituito dal seguente:
" 4. I candidati in possesso dei prescritti requisiti, che dimostrino la conoscenza della lingua ladina innanzi alla commissione di cui al comma 2, hanno titolo di precedenza assoluta nelle graduatorie dei pubblici concorsi e nelle pubbliche selezioni di personale, anche per incarichi temporanei, banditi dagli enti locali delle localita' ladine nonche' dagli altri enti pubblici di cui al comma 1 dell'articolo 1, limitatamente alla copertura dei posti vacanti negli uffici indicati dal medesimo comma 1.".
Nota all' art. 3 :
- Il comma 4 dell'art. 3 del decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592 , era il seguente:
"4. I candidati in possesso dei prescritti requisiti che dimostrino la conoscenza della lingua ladina innanzi alla commissione di cui al comma 2, hanno titolo di precedenza nelle graduatorie dei pubblici concorsi e nelle pubbliche selezioni di personale anche per incarichi temporanei, banditi dagli enti locali delle localita' ladine".

Art. 4

Concessionari di pubblici servizi 1. Dopo l' articolo 3 del decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592 , e' inserito il seguente:
"Art. 3-bis (Concessionari di pubblici servizi). 1. Gli enti e le societa' comunque denominati e strutturati, che abbiano sede, proprie strutture o dipendenze nelle localita' ladine di cui all'articolo 5 e che svolgano servizi pubblici che al 1 gennaio 1993 erano esercitati da amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, assicurano la precedenza assoluta per l'assegnazione di sede o per i trasferimenti presso le strutture o le dipendenze ubicate nelle medesime localita' ladine a coloro che, in possesso dei previsti requisiti anche professionali, ne abbiano fatto specifica richiesta e abbiano dimostrato la conoscenza della lingua ladina nei modi prescritti dall'articolo 3, commi 2 e 3.
2. Gli enti e le societa' di cui al comma 1, in occasione di assunzioni di personale, individuano il fabbisogno di personale delle strutture e delle dipendenze ubicate nelle localita' di cui all'articolo 5, non soddisfatte con le procedure di mobilita' di cui al medesimo comma 1. Per la copertura delle carenze cosi' individuate i medesimi enti e societa' assicurano precedenza assoluta per le assunzioni, eccettuate quelle di durata non superiore a trenta giorni, non rinnovabili nell'anno, effettuate per soddisfare esigenze di carattere eccezionale debitamente motivate, a coloro che, in possesso dei previsti requisiti anche professionali, risultino iscritti presso l'ufficio di collocamento avente competenza territoriale sulle predette localita' ladine ed ivi abbiano fatto constatare preventivamente, a propria cura, la conoscenza della lingua ladina accertata nei modi prescritti dall'articolo 3, commi 2 e 3.".
2. Gli enti e le societa' indicati nell' art. 3-bis del decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592 , introdotto dal comma 1, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto adeguano i contratti aziendali di lavoro alle disposizioni contenute in detto art. 3-bis. Decorso tale termine gli enti e le societa' medesimi sono comunque tenuti ad osservare le predette disposizioni. Nota all' art. 4 :
- L' art. 3 del decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592 , e' il seguente:
"Art. 3 (Uffici pubblici). - 1. Negli uffici e nelle amministrazioni di cui all'art. 1 aventi sede nelle localita' ladine della provincia di Trento e' assegnato a domanda, nell'ambito delle procedure per i trasferimenti e per le assegnazioni provvisorie o definitive di sede previste dalle vigenti normative, con precedenza assoluta personale avente i requisiti prescritti che dimostri la conoscenza della lingua ladina.
2. L'accertamento della conoscenza della lingua ladina ai fini di cui al comma 1 e' effettuato da una commissione, nominata dal commissario del Governo per la provincia di Trento, d'intesa con il presidente della giunta provinciale, secondo le modalita' stabilite con decreto del commissario del Governo, d'intesa con il medesimo presidente della giunta provinciale.
3. La commissione, nominata per un triennio, e' composta da quattro membri effettivi e quattro supplenti, scelti per meta' fra i cittadini residenti nelle localita' ladine. Svolge le funzioni di segretario un impiegato, appartenente ad un livello retributivo funzionale non inferiore al sesto, dell'amministrazione dello Stato o della provincia. Tutti i commissari ed il segretario devono avere piena conoscenza della lingua italiana e di quella ladina.
4. I candidati in possesso dei prescritti requisiti che dimostrino la conoscenza della lingua ladina innanzi alla commissione di cui al comma 2, hanno titolo di precedenza nelle graduatorie dei pubblici concorsi e nelle pubbliche selezioni di pesonale anche per incarichi temporanei, banditi dagli enti locali delle localita' ladine".

Art. 5

Individuazione delle localita' ladine 1. Il comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592 , e' sostituito dal seguente:
" 1. Ai fini del presente decreto sono localita' ladine i comuni di Campitello di Fassa-Ciampedel, Canazei-Cianacei, Mazzin-Mazin, Moena-Moena, Pozza di Fassa-Poza, Soraga-Soraga e Vigo di Fassa-Vich.".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 2 settembre 1997 SCALFARO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Bassanini, Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali Napolitano, Ministro dell'interno Ciampi, Ministro del tesoro Berlinguer, Ministro della pubblica istruzione Maccanico, Ministro delle poste e delle telecomunicazioni Visto, il Guardasigilli: Flick Nota all' art. 5 :
- Il comma 1 dell'art. 5 del decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592 , era il il seguente: "Ai fini del presente decreto sono localita' ladine i comuni di Campitello di Fassa, Canazei, Mazzin, Moena, Pozza di Fassa, Soraga, Vigo di Fassa".
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