097G0072
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Attuazione dell'articolo 3 della direttiva 93/68/CEE, che modifica la direttiva 88/378/CEE, in materia di sicurezza dei giocattoli. (DECRETO LEGISLATIVO 24 febbraio 1997 n. 41)
Premessa
Entrata in vigore del decreto: 21/3/1997 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52 , legge comunitaria per il 1994, ed in particolare l'articolo 48, comma 1, lettera c), recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 93/68/CEE, del Consiglio del 22 luglio 1993 , nella parte in cui modifica la direttiva 88/378/CEE, del Consiglio del 3 maggio 1988 , in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relativamente alla sicurezza dei giocattoli; Visto il decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 313 ; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 21 febbraio 1997; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e Giustizia e del tesoro; EMANA il seguente decreto legislativo:
Art. 1
1. L'espressione "marchio CE", figurante nel decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 313 , e' sostituita dall'espressione "marcatura CE", secondo il simbolo grafico il cui modello figura all'articolo 3. AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione della legge, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunita' europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L' art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L' art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- La legge 6 febbraio 1996, n. 52 concerne "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1994". L'articolo 48, comma 1, lettera c) della suddetta legge cosi' recita: "1. All'attuazione della direttiva 93/68/CEE del Consiglio , per la parte in cui modifica ed integra direttive comunitarie attuate con leggi e con atti aventi forza ed efficacia di legge, si provvede, fatto salvo quanto disposto al capo VIII, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a)-b) Omissis;
c) apportare le necessarie modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 313 , di recepimento della direttiva 88/378/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relativamente alla sicurezza dei giocattoli".
- La direttiva 93/68/CEE e' pubblicata in G.U.C.E. L. 220 del 30 agosto 1993;
- La direttiva 88/378/CEE e' pubblicata in G.U.C.E. L. 187 del 16 luglio 1988;
- Il D.Lgs. 27 settembre 1991, n. 313 , concerne "Attuazione della direttiva n. 88/378/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti la sicurezza dei giocattoli a norma dell' art. 54 della legge 29 dicembre 1990 n. 428 ".
Nota all'art 1:
- Per quanto riguarda il D.lgs. 27 settembre 1991, n. 313 , vedasi nota alle premesse.
Art. 2
1. All' articolo 3 del decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 313 :
a) al comma 1, dopo le parole:"comma 2", sono aggiunte le seguenti: "dell'articolo 2 e dell'articolo 8";
b) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente comma:
"3-bis. Se i giocattoli sono disciplinati da altre disposizioni rela- tive ad aspetti diversi da quelli oggetto del presente decreto che prevedono l'apposizione della marcatura CE, questa indica ugualmente la presunta conformita' dei giocattoli anche alle altre disposizioni. Tuttavia nel caso in cui una o piu' delle suddette disposizioni lascino al fabbricante la facolta' di scegliere il regime da applicare durante un periodo transitorio, la marcatura CE indica soltanto la conformita' del giocatolo alle disposizioni applicate dal fabbricante; in questo caso i riferimenti devono essere riportati nei documenti, nelle avvertenze o nei fogli di istruzione che accompagnano il giocattolo o, in alternativa, riportati sull'imballaggio"."
Nota all'art. 2:
Il testo vigente dell' articolo 3, comma 1, del D.Lgs. n. 313/1991 , e' il seguente:
"Art. 3. (Presunzione di conformita'). - 1. Si presumono conformi ai requisiti di cui al comma 2 dell'articolo 2 e dell'articolo 8 i giocattoli fabbricati in conformita' alle norme nazionali che li riguardano e che recepiscono le norme armonizzate comunitarie".
Art. 3
1. Agli allegati al decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 313 , e' aggiunto il seguente: "Allegato V" intitolato: "Marcatura CE di conformita'".
"ALLEGATO V
Marcatura CE di conformita'
- La marcatura CE di conformita' e' sostituita dalle iniziali "CE" secondo il simbolo grafico che segue:
Parte di provvedimento in formato grafico
- In caso di riduzione o di ingrandimento della marcatura CE, devono essere rispettate le proporzioni indicate nel simbolo grafico graduato di cui sopra.
- I diversi elementi della marcatura CE devono avere sostanzialmente la stessa dimensione verticale, che non puo' essere Inferiore a 5 mm.".
Art. 4
1. All' articolo 4 del decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 313 , il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. E' vietato apporre sui giocattoli marcature che possano indurre in errore i terzi circa il significato ed il simbolo grafico della marcatura CE. Sui giocattoli, sul loro imballaggio o su una etichetta, puo' essere apposto ogni altro marcio, purche' esso non limiti la visibilita' e la leggibilita' del La marcatura CE."
Art. 5
1. All' articolo 7 del decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 313 , al comma 5:
1) dopo la parola: "comunica" sono inserite le seguenti parole: "alla Commissione europea e agli altri Stati membri;
2) dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente comma:
"5-bis - L'elenco degli organismi notificati, recante il loro numero di identificazione, nonche' i compiti specifici per i quali sono stati designati, sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunita' europee dalla Commissione europea, che ne cura anche l'aggiornamento.".
Nota all'art. 5.
- Il testo vigente dell' articolo 7, comma 5, del D.Lgs. 313/1991 e' il seguente: "5. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per il tramite del Ministero degli affari esteri, comunica alla Commissione europea e agli altri Stati membri l'elenco degli organismi autorizzati ed ogni successiva variazione.
Informa altresi' regolarmente la Commissione CEE in merito all'attivita' svolta dagli organismi autorizzati e ogni tre anni le trasmette una relazione sulla applicazione del presente decreto".
Art. 6
1. All' articolo 10 del decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 313 , dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti commi:
"1-bis. L'apposizione indebita della marcatura CE comporta per il fabbricante o il suo mandatario stabilito nel territorio comunitario l'obbligo di conformare il prodotto alle disposizioni sulla marcatura CE, entro sessanta giorni.
1-ter. Nel caso in cui persista la mancanza di conformita', il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dispone il ritiro dei prodotti dal mercato; le spese derivanti dall'applicazione del presente comma sono a carico del fabbricante o del suo mandatario.".
Art. 7
1. Alle procedure relative all'attestazione di conformita' di prodotti disciplinati dal presente decreto, a quelle finalizzate alla designazione degli organismi abilitati ad attestare la conformita', alla vigilanza sugli organismi stessi, nonche' all'effettuazione dei controlli sui prodotti, si applicano le disposizioni dell' articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 .
Note all'art. 7.
Per quanto concerne la legge 6 febbraio 1996, n. 52 , vedi nota alle premesse. L'art. 47 della suddetta legge cosi recita:
"Art. 47 (Procedure di certificazione e/o attestazione finalizzate alla marcatura CE). - 1. Le spese relative alle procedure di certificazione e/o attestazione per l'apposizione della marcatura CE, previste dalla normativa comunitaria, sono a carico del fabbricante o del suo rappresentante stabilito nell'Unione europea.
2. Le spese relative all'autorizzazione degli organismi ad effettuare le procedure di cui al comma 1 sono a carico dei richiedenti. Le spese relative ai successivi controlli sugli organismi autorizzati sono a carico di tutti gli organismi autorizzati per la medesima tipologia dei prodotti. I controlli possono avvenire anche mediante l'esame a campione dei prodotti certificati.
3. I proventi derivanti dalle attivita' di cui al comma 1, se effettuate da organi dell'amministrazione centrale o periferica dello Stato, e dall'attivita' di cui al comma 2, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati, con decreto del Ministro del tesoro, agli stati di previsione dei Ministeri interessati sui capitoli destinati al funzionamento dei servizi preposti, per lo svolgimento delle attivita' di cui ai citati commi e per l'effettuazione dei controlli successivi sul mercato che possono essere effettuati dalle autorita' competenti mediante l'acquisizione temporanea a titolo gratuito dei prodotti presso i produttori, i distributori ed i rivenditori.
4. Con uno o piu' decreti dei Ministri competenti per materia, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinate ed aggiornate, almeno ogni due anni, le tariffe per le attivita' autorizzative di cui al comma 2 e per le attivita' di cui al comma 1 se effettuate da organi dell'amministrazione centrale o periferica dello Stato, sulla base dei costi effettivi dei servizi resi, nonche' le modalita' di riscossione delle tariffe stesse e dei proventi a copertura delle spese relative ai controlli di cui al comma 2. Con gli stessi decreti sono altresi' deter- minate le modalita' di erogazione dei compensi dovuti, in base alla vigente normativa, al personale dell'amministrazione centrale o periferica dello Stato addetto alle attivita' di cui ai medesimi commi 1 e 2, nonche' le modalita' per l'acquisizione a titolo gratuito e la successiva eventuale restituzione dei prodotti ai fini dei controlli sul mercato effettuati dalle amministrazioni vigilanti nell'ambito dei poteri"
Art. 8
1. Il punto 5 dell'Allegato III va modificato come segue:
"5) sottoscrizione di un'assicurazione di responsabilita' civile, a meno che tale responsabilita' non sia coperta dallo Stato sulla base del diritto nazionale. Tale condizione non e' richiesta per gli organismi pubblici. Le condizioni di cui ai punti 1 e 2 vengono verificate periodicamente dalle competenti autorita' degli Stati membri.".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 24 febbraio 1997 SCALFARO PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri BERSANI, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. DINI, Ministro degli affari esteri FLICK, Ministro di grazia e giustizia CIAMPI, Ministro del tesoro Visto, il Guardasigilli: FLICK Note all'art. 8:
- L'allegato III riguarda i requisiti che devono essere soddisfatti dagli organismi abilitati.