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092G0299

IT - Decreti Legislativi

092G0299

Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in ordine all'insegnamento in lingua tedesca nel conservatorio di musica di Bolzano. (DECRETO LEGISLATIVO 16 marzo 1992 n. 265)

Premessa

Entrata in vigore del decreto: 07/05/1992 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87 della Costituzione ; Visti gli articoli 89, 100 e 107 del testo unico delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 ; Sentita la commissione paritetica per le norme di attuazione prevista dall' art. 107, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 ; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 gennaio 1992; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per le riforme istituzionali e gli affari regionali, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione; E M A N A il seguente decreto legislativo:

Art. 1

1. Nel conservatorio di musica di Bolzano l'insegnamento delle materie elencate nella tabella allegata e' impartito in lingua italiana ed in lingua tedesca, per classi formate annualmente sulla base delle richieste degli allievi o, se minori di anni quattordici, dei genitori.
2. L'insegnamento delle materie diverse da quelle di cui al comma 1 e' impartito da docenti i quali, nei limiti di quanto occorrente all'insegnamento della disciplina, siano in grado di usare la lingua italiana e quella tedesca.
3. Se sono introdotte classi di concorso per nuovi insegnamenti, l'inserimento di taluno di essi nella tabella allegata puo' essere disposto con decreto del Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con la provincia autonoma.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L' art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Gli articoli 89, 100 e 107 del testo unico delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con D.P.R. n. 670/1972 , sono cosi' formulati:
"Art. 89. - Per la provincia di Bolzano sono istituiti ruoli del personale civile, distinti per carriere, relativi alle amministrazioni statali aventi uffici nella provincia.
Tali ruoli sono determinati sulla base degli organici degli uffici stessi, quali stabiliti, ove occorra, con apposite norme.
Il comma precedente non si applica per le carriere direttive dell'Amministrazione civile dell'interno, per il personale della pubblica sicurezza e per quello amministrativo del Ministero della difesa.
I posti dei ruoli, di cui al primo comma, considerati per amministrazione e per carriera, sono riservati a cittadini appartenenti a ciascuno dei tre gruppi linguistici, in rapporto alla consistenza dei gruppi stessi, quale risulta dalle dichiarazioni di appartenenza rese nel censimento ufficiale della popolazione.
L'attribuzione dei posti riservati a cittadini di lingua tedesca e ladina sara' effettuata gradualmente, sino al raggiungimento delle quote di cui al comma precedente, mediante le nuove assunzioni in relazione alle vacanze che per qualsiasi motivo si determinano nei singoli ruoli.
Al personale dei ruoli di cui al primo comma e' garantita la stabilita' di sede nella provincia, con eslusione degli appartenenti ad amministrazioni o carriere per le quali si rendano necessari trasferimenti per esigenze di servizio e per addestramento del personale.
I trasferimenti del personale di lingua tedesca saranno, comunque, contenuti nella percentuale del dieci per cento dei posti da esso complessivamente occupati.
Le disposizioni sulla riserva e ripartizione proporzionale tra i gruppi linguistici italiano e tedesco dei posti esistenti nella provincia di Bolzano sono estese al personale della magistratura giudicante e requirente. E' garantita la stabilita' di sede nella provincia stessa ai magistrati appartenenti al gruppo linguistico tedesco, ferme le norme dell'ordinamento giudiziario sulle incompatibilita'. Si applicano anche al personale della magistratura in provincia di Bolzano i criteri per la attribuzione dei posti riservati ai cittadini di lingua tedesca, fissati nel quarto comma del presente articolo".
"Art. 100. - I cittadini di lingua tedesca della provincia di Bolzano hanno facolta' di usare la loro lingua nei rapporti con gli uffici giudiziari e con gli organi e uffici della pubblica amministrazione situati nella provincia o aventi competenza regionale, nonche' con i concessionari di servizi di pubblico interesse svolti nella provincia stessa.
Nelle adunanze degli organi collegiali della regione, della provincia di Bolzano e degli enti locali in tale provincia puo' essere usata la lingua italiana o la lingua tedesca.
Gli uffici, gli organi e i concessionari di cui al primo comma usano nella corrispondenza e nei rapporti orali la lingua del richiedente e rispondono nella lingua in cui gli atti sono stati avviati da altro organo o ufficio; ove sia avviata d'ufficio, la corrispondenza si svolge nella lingua presunta del cittadino cui e' destinata.
Salvo i cari previsti espressamente - e la regolazione con norme di attuazione dei casi di uso congiunto delle due lingue negli atti destinati alla generalita' dei cittadini, negli atti individuali destinati ad uso pubblico e negli atti destinati a pluralita' di uffici - e' riconosciuto negli altri casi l'uso disgiunto dell'una o dell'altra delle due lingue. Rimane salvo l'uso della sola lingua italiana all'interno degli ordinamenti di tipo militare".
"Art. 107. - Con decreti legislativi saranno emanate le norme di attuazione del presente statuto, sentita una commissione paritetica composta di dodici membri di cui sei in rappresentanza dello Stato, due del Consiglio regionale, due del Consiglio provinciale di Trento e due di quello di Bolzano. Tre componenti devono appartenere al gruppo linguistico tedesco.
In seno alla commissione di cui al precedente comma e' istituita una speciale commissione per le norme di attuazione relative alle materie attribuite alla competenza della provincia di Bolzano, composta di sei membri, di cui tre in rappresentanza dello Stato e tre della provincia.
Uno dei membri in rappresentanza dello Stato deve appartenere al gruppo linguistico tedesco; uno di quelli in rappresentanza della provincia deve appartenere al gruppo linguistico italiano".

Art. 2

1. Alle cattedre per l'insegnamento delle materie di cui all'art. 1, comma 1, accedono docenti rispettivamente di madre lingua italiana e di madre lingua tedesca mediante concorsi distinti per i candidati di madre lingua tedesca, ovvero mediante graduatorie distinte per il conferimento delle supplenze, ovvero mediante trasferimenti.
2. Qualora non sia possibile provvedere ai sensi del comma 1, l'insegnamento e' impartito da supplenti temporanei, con precedenza per coloro che comprovano la conoscenza delle due lingue, anche in deroga all'art. 1, comma 1.
3. Per i docenti di cui all'art. 1, comma 2, la conoscenza delle lingue italiana e tedesca, nei limiti indicati dal medesimo comma 2 dell'art. 1 e nei casi previsti dai commi 4 e 5 del presente articolo, e' accertata mediante colloquio da una commissione di quattro componenti, nominata dal Ministro della pubblica istruzione, e composta dal direttore del conservatorio che la presiede, dal vice direttore e da due direttori anche incaricati o docenti di ruolo di altro conservatorio ovvero esperti nelle specifiche discipline musicali, uno dei quali designato dalla provincia autonoma.
4. Per i docenti che abbiano titolo ad essere nominati in ruolo a seguito di procedure concorsuali e chiedano di essere assegnati al conservatorio di Bolzano e per i docenti di ruolo che aspirino ad essere trasferiti nel predetto conservatorio, il colloquio di cui al comma 3 si svolge prima dell'adozione del provvedimento di destinazione secondo procedure da definire con apposita ordinanza.
Con istanza presentata entro dieci giorni successivi all'invito a sostenere il predetto colloquio, il docente puo' chiedere di sostenere il colloquio stesso nell'ambito del primo anno scolastico per il quale ottiene la nomina o il trasferimento al conservatorio di Bolzano ed entro il termine di presentazione delle domande di trasferimento per l'anno successivo; in tal caso, durante l'anno scolastico il predetto docente puo' essere utilizzato presso il conservatorio di musica di Bolzano in altri insegnamenti in lingua italiana o, a domanda, presso altri conservatori di musica.
Nell'ipotesi di mancato superamento del colloquio il predetto docente, per l'anno scolastico successivo, e' trasferito d'ufficio ad altro conservatorio.
5. Il supplente annuale deve sostenere il colloquio di cui al comma 3 entro l'anno scolastico di insegnamento presso il conservatorio.
Nel caso di mancato superamento del colloquio non puo' ottenere altre supplenze annuali nel conservatorio di Bolzano durante il periodo di validita' della graduatoria o per le graduatorie successive se non ha nel frattempo superato il colloquio.
6. Il consiglio di amministrazione puo' assumere iniziative per favorire l'acquisizione da parte dei docenti della conoscenza, per quanto occorrente, delle lingue italiana e tedesca.
7. L'accertamento di cui al comma 3 non e' richiesto per i docenti in servizio presso il conservatorio di musica di Bolzano alla data di entrata in vigore del presente decreto.
8. I cittadini italiani appartenenti al gruppo linguistico ladino possono accedere a tutte le cattedre di cui al comma 1 se in possesso di adeguata conoscenza della lingua d'insegnamento.

Art. 3

1. Per gli insegnamenti di cui all' art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116 , in mancanza di docenti di ruolo il direttore conferisce supplenze annuali sulla base di graduatorie di istituto compilate secondo quanto previsto dalla ordinanza ministeriale sul conferimento delle supplenze nei conservatori di musica.
2. Con il provvedimento istitutivo dei corsi di cui all' art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116 , si definisce anche l'eventuale inserimento degli insegnamenti svolti nei corsi medesimi nella tabella prevista dall'art. 1, comma 1, del presente decreto. A tal fine la disciplina "lied ed oratorio" sara' considerata consona alle tradizioni delle popolazioni locali.
Nota all'art. 3:
- Il testo dell' art. 10 del D.P.R. n. 116/1973 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Bolzano) e' il seguente:
"Art. 10. - Nel conservatorio di musica di Bolzano possono essere istituiti nuovi corsi di insegnamento, co'nsoni alle tradizioni delle popolazioni locali, per il conseguimento di diplomi diversi da quelli stabiliti dall'ordinamento in vigore.
All'istituzione dei corsi di cui al precedente comma provvede la provincia, previo parere della competente sezione del Consiglio superiore delle antichita' e belle arti ai sensi del precedente art. 9, e d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione agli effetti di cui all'art. 4 del precedente decreto".

Art. 4

1. Il vicedirettore del conservatorio deve essere un docente di madre lingua diversa da quella del direttore.
2. Presso il conservatorio di Bolzano prestano servizio due docenti di madre lingua diversa con funzioni di bibliotecario. Il personale predetto presta l'orario di servizio previsto per il personale amministrativo del conservatorio.
3. Per l'espletamento delle funzioni di direttore del conservatorio di Bolzano e' richiesta la conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca. Essa e' accertata nel modo previsto nel decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 , ovvero mediante esame sostenuto dinanzi ad una commissione presieduta da un magistrato designato dal presidente della sezione di Bolzano del tribunale regionale di giustizia amministrativa, e composta anche dal sovraintendente scolastico e dall'intendente scolastico per la scuola in lingua tedesca.
4. L'accertamento di cui al comma 3 e' svolto prima dell'adozione del provvedimento di nomina, di trasferimento o di incarico secondo procedure da definire con apposita ordinanza.
Nota all' art. 4:
- Il D.P.R. n. 752/1976 reca: "Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego".

Art. 5

1. Il consiglio di amministrazione del conservatorio e' composto dal presidente e da:
a) il direttore dell'istituto;
b) due insegnanti dell'istituto, uno dei quali di madre lingua italiana e l'altro di madre lingua tedesca, designati dal collegio dei docenti;
c) un rappresentante della provincia di Bolzano, designato dalla giunta provinciale;
d) un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione.
2. Un docente di ruolo di lingua ladina in servizio presso il conservatorio, designato dal collegio dei docenti, fa parte, con voto consultivo, del consiglio di amministrazione.
3. Nel caso di parita' di voti in seno al consiglio di amministrazione prevale il voto del presidente.
4. Il collegio dei revisori dei conti e' composto da un rappresentante del Ministero del tesoro, che lo presiede, da un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione e da un rappresentante della provincia autonoma designato dal presidente della stessa.
5. I contributi dello Stato e della provincia autonoma per le spese di funzionamento per il conservatorio sono iscritti nel bilancio del conservatorio medesimo.

Art. 6

1. Ferme restando le date di inizio e di termine dell'anno scolastico quali stabilite per tutti i conservatori di musica ai fini dei provvedimenti di stato giuridico del personale direttivo e docente, il Ministro della pubblica istruzione stabilisce il calendario scolastico per il conservatorio di musica di Bolzano, pre- via intesa con il presidente della provincia autonoma. Se l'intesa non e' raggiunta, il predetto calendario e' stabilito dal Governo della Repubblica.
2. Il calendario di cui al comma 1 stabilisce le date di inizio e di termine delle attivita' didattiche, le sospensioni delle lezioni nel corso dell'anno scolastico, la suddivisione dell'anno medesimo ai fini degli scrutini e le date di svolgimento degli esami.

Art. 7

1. Il conservatorio continua ad avvalersi di personale non docente fornito dalla provincia autonoma.

Art. 8

1. I docenti di ruolo in servizio nel conservatorio di Bolzano che dovessero trovarsi in situazione di soprannumero per effetto dell'applicazione dell'art. 1, comma 1, continuano a prestare insegnamento nel conservatorio medesimo, in utilizzazione, anche nelle cattedre previste nella tabella allegata per non oltre quattro anni scolastici successivi a quello in corso. I predetti docenti hanno titolo ad essere trasferiti a domanda con precedenza assoluta in altra sede da loro prescelta e comunque, allo scadere del quadriennio, sono trasferiti d'ufficio.
2. Al compimento dell'anno scolastico in corso perdono efficacia le graduatorie dei supplenti formate per il conservatorio di musica di Bolzano anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 9

1. Se non diversamente disposto dal presente decreto, per il conservatorio di musica "Claudio Monteverdi" di Bolzano si applicano le disposizioni legislative e amministrative da osservarsi per gli altri conservatori di musica.
2. Resta fermo quanto disposto dall' art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116 .
3. Per la scuola media annessa al conservatorio si applicano le norme di attuazione dello statuto speciale in materia di funzionamento delle scuole medie della provincia di Bolzano.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 16 marzo 1992 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri MARTINAZZOLI, Ministro per le riforme istituzionali e gli affari regionali MISASI, Ministro della pubblica istruzione Visto, il Guardasigilli: MARTELLI Registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 1992 Atti di Governo, registro n. 85, foglio n. 22 Nota all'art. 9:
- Per il testo dell' art. 10 del D.P.R. n. 116/1973 si veda in nota all'art. 3.

Tabella

TABELLA
(prevista dall'art. 1)
1. Cultura musicale generale.
2. Storia della musica e storia ed estetica musicale.
3. Teoria, solfeggio e dettato musicale.
4. Pianoforte complementare.
5. Letteratura poetica e drammatica.
6. Letterature italiana e tedesca.
7. Arte scenica.
8. Organo complementare e canto gregoriano.
9. Accompagnatore al pianoforte.
10. Musica sacra.
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