Monitoring Gesetzessammlung

098G0286

IT - Decreti Legislativi

098G0286

Disciplina dell'introduzione in via sperimentale, in talune aree, dell'istituto del reddito minimo di inserimento, a norma dell'articolo 59, commi 47 e 48, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. (DECRETO LEGISLATIVO 18 giugno 1998 n. 237)

Premessa

Entrata in vigore del decreto: 4-8-1998. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Visto l' articolo 59, commi 47 e 48, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 ; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 aprile 1998; Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Sentita la conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto l997, n. 281; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 12 giugno 1998; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per la solidarieta' sociale e del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; Emana il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Istituto del reddito minimo di inserimento 1. Il reddito minimo di inserimento, introdotto in via sperimentale, e' una misura di contrasto della poverta' e dell'esclusione sociale attraverso il sostegno delle condizioni economiche e sociali delle persone esposte al rischio della marginalita' sociale ed impossibilitate a provvedere per cause psichiche, fisiche e sociali al mantenimento proprio e dei figli.
2. Il reddito minimo di inserimento e' costituito da interventi volti a perseguire l'integrazione sociale e l'autonomia economica dei soggetti e delle famiglie destinatari, attraverso programmi personalizzati, e da trasferimenti monetari integrativi del reddito. Avvertenza:
Il testo delle note e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo degli articoli 76 e 87 della Costituzione e' il seguente:
"Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per soggetti definiti".
"Art. 87. - Il Presidente della Repubblica e' il Capo dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
Puo' inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Puo' concedere la grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica".
- Il testo dell' art. 59, commi 47 e 48, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 , e' il seguente:
"47. A decorrere dall'anno 1998, in via sperimentale, in attesa della riforma degli istituti che prevedono trasferimenti di reddito alle persone, e nei limiti delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo di cui al comma 44, e' introdotto l'istituto del reddito minimo di inserimento a favore dei soggetti privi di reddito singoli o con uno o piu' figli a carico ed impossibilitati a provvedere per cause psichiche, fisiche e sociali al mantenimento proprio e dei figli.
48. Ai fini dell'attuazione del comma 47, il Governo e' delegato ad emanare, sentite le competenti commissioni parlamentari, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo volto a disciplinare:
a) la durata della sperimentazione, che non puo' comunque superare il periodo di due anni;
b) i destinatari dell'istituto del reddito minimo di inserimento, tenendo conto delle loro condizioni di reddito in riferimento ad una determinata soglia di poverta' e prevedendo il collegamento del reddito minimo di inserimento con gli interventi previsti nell'ambito delle politiche attive per il lavoro;
c) i criteri di accertamento e verifica delle condizioni di reddito dei destinatari sulla base di scale di equivalenza;
d) i criteri per la revisione e la revoca della prestazione;
e) le modalita' di individuazione delle aree territoriali nelle quali e' realizzata la sperimentazione, in collaborazione con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e la Conferenza Statocitta' e autonomie locali;
f) l'ammontare pro capite del reddito minimo di inserimento, che non deve comunque essere superiore ad una percentuale pari al 60 per cento del reddito medio pro capite nazionale;
g) la previsione di concedere una volta soltanto la somma per l'intero anno a coloro che si impegnino ad iniziare entro dodici mesi una nuova attivita' autonoma, anche in associazione con altri;
h) l'integrazione del reddito minimo di inserimento con altre prestazioni derivanti dall'accesso ad altri servizi sociali da parte del destinatario e del suo nucleo familiare;
i) la titolarita' ai comuni dei compiti relativi alla sperimentazione e le modalita' di presentazione presso i comuni di residenza delle domande per accedere al reddito minimo di inserimento;
l) i criteri e le modalita' di valutazione dell'efficacia della sperimentazione;
m) le funzioni consultive della commissione di indagine sulla poverta' e sull'emarginazione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai fini dell'attuazione della sperimentazione".
- Il testo dell' art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , e' il seguente:
"Art. 8 (Conferenza Statocitta' ed autonomie locali e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Statocitta' ed autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza Statoregioni.
2. La Conferenza Statocitta' ed autonomie locali e' presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanita', il presidente del l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le citta' individuate dall' art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142 . Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Statocitta' ed autonomie locali e' convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e' convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal Ministro dell'interno".

Art. 2

Durata e obiettivi della sperimentazione 1. La durata della sperimentazione non puo' essere superiore a due anni dalla data di effettivo avvio in ognuno dei comuni individuati ai sensi dell'articolo 4. Essa termina comunque il 31 dicembre 2000.
2. Obiettivi della sperimentazione sono:
a) verificare l'efficacia di una misura quale il reddito minimo di inserimento ai fini del superamento, in contesti differenziati, del bisogno economico e della marginalita' sociale dei soggetti privi di reddito e delle persone a loro carico;
b) verificare l'idoneita' e gli effetti della mobilitazione delle risorse a livello locale finalizzata all'inserimento dei soggetti deboli;
c) verificare la messa in opera degli strumenti di controllo del reddito;
d) individuare strumenti di verifica in itinere e di valutazione finale delle attivita' di integrazione.

Art. 3

Titolarita' dell'attuazione della sperimentazione 1. La titolarita' dell'attuazione della sperimentazione, in ogni sua fase, e' del comune nel cui territorio la sperimentazione stessa si svolge. Pertanto il comune:
a) definisce le modalita' di presentazione della domanda, prevedendo un termine non superiore a sessanta giorni per la risposta;
b) stabilisce le modalita' di verifica e di controllo successivo della sussistenza dei requisiti, nel rispetto dei principi stabiliti dal presente decreto;
c) procede al controllo e alla verifica della attuazione, con riferimento tanto agli obblighi dei beneficiari che alle responsabilita' dei soggetti che cooperano per la realizzazione dei programmi di integrazione sociale;
d) individua il responsabile del programma di integrazione sociale di cui all'articolo 9;
e) riferisce al Ministro per la solidarieta' sociale sulla sperimentazione e sui costi legati all'attuazione, con riferimento sia alle erogazioni monetarie che ai costi di gestione e di realizzazione dei programmi di integrazione sociale. A tal fine cura la tenuta di una adeguata documentazione, con particolare riferimento ai soggetti beneficiari, agli interventi promossi, alla loro durata, alle singole modalita' di cessazione ovvero ai motivi della permanenza.
2. Il comune prevede inoltre che il servizio sociale, anche su iniziativa di enti e organizzazioni di volontariato e del privato sociale, possa provvedere d'ufficio all'inoltro della domanda, in sostituzione dei soggetti impossibilitati o incapaci a farlo.

Art. 4

Modalita' per l'individuazione delle aree territoriali
in cui effettuare la sperimentazione 1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, con decreto del Ministro per la solidarieta' sociale, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e la Conferenza Statocitta' e autonomie locali, sono individuati i comuni, singoli o associati, nei quali e' realizzata la sperimentazione.
2. L'individuazione e' effettuata tenuto conto:
a) dei livelli di poverta';
b) della diversita' delle condizioni economiche, demografiche e sociali;
c) della varieta' delle forme di assistenza gia' attuate dai comuni;
d) della necessita' di una adeguata distribuzione sul territorio nazionale dei comuni che effettuano la sperimentazione, al fine di garantire la effettiva rappresentativita' dell'intero territorio nazionale;
e) della disponibilita' del comune a partecipare alla sperimentazione, anche con riferimento a quanto previsto all'articolo 5.

Art. 5

Finanziamento 1. Il costo della sperimentazione del reddito minimo di inserimento per la parte dei trasferimenti monetari integrativi del reddito grava per una quota non inferiore al novanta per cento sul Fondo per le politiche sociali, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo con il decreto di cui all' articolo 59, comma 46, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 , e fino al 10 per cento sui comuni che effettuano la sperimentazione, tenuto conto della capacita' di spesa e dell'entita' del bilancio comunale. Il riparto e' effettuato con decreto del Ministro per la solidarieta' sociale, sentita la conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , sulla base della valutazione dei costi del progetto presentato dal comune nei termini e con le modalita' stabilite dal decreto di cui all'articolo 4, comma 1.
2. I costi di gestione relativi alla organizzazione del servizio, inclusi quelli relativi alla predisposizione e realizzazione dei programmi di integrazione sociale, sono a carico dei comuni.
Note all'art. 5:
- Il testo del comma 46 dell'art. 59 della citata legge n. 449 del 1997 e' il seguente:
"46. A decorrere dall'anno 1998 gli stanziamenti previsti per gli interventi disciplinati dalle leggi 19 novembre 1987, n. 476, 19 luglio 1991, n. 216, 11 agosto 1991, n. 266, 5 febbraio 1992, n. 104, 28 agosto 1997, n. 284, 28 agosto 1997, n. 285 , e dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 , sono destinati al Fondo di cui al comma 44. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con le amministrazioni interessate, e' autorizzato ad apportare nell'anno 1998 le variazioni di bilancio occorrenti per la destinazione al Fondo degli stanziamenti di cui al presente comma. Il Ministro per la solidarieta' sociale ripartisce annualmente con proprio decreto, sentiti i Ministri interessati, le complessive risorse finanziarie confluite nel Fondo. Sulla base di tale riparto il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica apporta le occorrenti variazioni di bilancio".
- Per il testo dell'art. 8 del citato decreto legislativo n. 281 del 1997 si veda nelle note alle premesse.

Art. 6

Accesso al reddito minimo di inserimento 1. Il reddito minimo di inserimento e' destinato alle persone in situazione di difficolta' ed esposte al rischio della marginalita' sociale.
2. Ai fini dell'accesso al reddito minimo di inserimento i soggetti destinatari debbono essere privi di reddito ovvero con un reddito che, tenuto conto di qualsiasi emolumento a qualunque titolo percepito e da chiunque erogato, non sia superiore alla soglia di poverta' stabilita in L. 500.000 mensili per una persona che vive sola. In presenza di un nucleo familiare composto da due o piu' persone tale soglia di reddito e' determinata sulla base della scala di equivalenza allegata al presente decreto legislativo.
3. Entro i limiti delle risorse destinate alla sperimentazione, il reddito minimo di inserimento e' destinato prioritariamente alle persone che hanno a carico figli minori o figli con handicap in situazione di gravita' accertato ai sensi dell' articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 .
4. I soggetti destinatari debbono altresi' essere privi di patrimonio sia mobiliare sotto forma di titoli di Stato, azioni, obbligazioni, quote di fondi comuni di investimento e depositi bancari, che immobiliare fatta eccezione per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale se posseduta a titolo di proprieta', il cui valore non puo' eccedere la soglia indicata dal comune.
5. Il reddito minimo di inserimento e' erogato al destinatario per un anno, e puo' essere rinnovato previa verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi.
6. La situazione reddituale e' definita dalla somma dei redditi riferiti al nucleo familiare composto dal richiedente, dalle persone con le quali convive e da quelle considerate a suo carico ai fini IRPEF. I redditi da lavoro, al netto di ogni ritenuta, sono considerati per il 75 per cento.
7. Con una dichiarazione sottoscritta a norma della legge 4 gennaio 1968, n. 15 , e successive modificazioni ed integrazioni, il richiedente attesta il possesso dei requisiti e delle condizioni per l'ammissibilita' previsti dal presente decreto alla data di presentazione della domanda. Alla dichiarazione e' allegata copia dell'ultima dichiarazione dei redditi, qualora presentata.
Note all'art. 6:
- Il testo dell' art. 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 , e' il seguente:
"Art. 4. (Accertamento dell'handicap). - 1. Gli accertamenti relativi alla minorazione, alle difficolta', alla necessita' dell'intervento assistenziale permanente e alla capacita' complessiva individuale residua, di cui all'art. 3, sono effettuati dalle unita' sanitarie locali mediante le commissioni mediche di cui all' art. 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295 , che sono integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare, in servizio presso le unita' sanitarie locali".
- La legge 4 gennaio 1968, n. 15 , reca: "Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme".

Art. 7

Requisiti 1. Possono inoltrare domanda di ammissione al reddito minimo di inserimento i soggetti indicati all'articolo 6 che alla data di entrata in vigore del presente decreto siano legalmente residenti da almeno dodici mesi, ovvero, se cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea o apolidi, da almeno tre anni, in uno dei comuni che effettuano la sperimentazione.
2. Ai soggetti in eta' lavorativa, non occupati ed abili al lavoro sono richieste la disponibilita' a frequentare corsi di formazione professionale e la disponibilita' al lavoro, da documentare attraverso l'iscrizione all'ufficio di collocamento. Il requisito dell'iscrizione non e' temporaneamente richiesto:
a) per coloro che sono impegnati in attivita' di recupero scolastico o di formazione professionale;
b) per coloro che attendono alla cura di figli in eta' inferiore a tre anni o di persone con handicap in situazione di gravita' accertato ai sensi dell' articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 ;
c) per coloro che sono impegnati in programmi di recupero terapeutico, certificato ed incompatibile con l'attivita' lavorativa. Nota all'art. 7:
- Per il testo dell'art. 4 della citata legge n. 104 del 1992 si veda nelle note all'art. 6.

Art. 8

Integrazione del reddito 1. L'ammontare del trasferimento monetario integrativo del reddito e' pari alla differenza tra la soglia di L. 500.000 mensili per l'anno l998, di L. 510.000 mensili per l'anno 1999 e di L. 520.000 mensili per l'anno 2000 e il reddito mensile percepito, come determinato ai sensi dell'articolo 6. In presenza di un nucleo familiare composto da due o piu' persone la soglia e' determinata sulla base delle scale di equivalenza allegate al presente decreto.
2. L'integrazione del reddito ha inizio dalla data di accoglimento della domanda. Essa non e' cedibile, ne' sequestrabile, ne' pignorabile ed ai fini fiscali e' equiparata alla pensione sociale di cui all' articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153 , e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Nel definire la prestazione, il comune opera in modo da avere le maggiori garanzie che il trasferimento monetario sia effettivamente destinato a superare le concrete situazioni di poverta'. In particolare, qualora sussistano situazioni di conflitti familiari accertate dai servizi sociali, il comune puo' erogare la prestazione a persona diversa dal capofamiglia o da chi ha presentato la domanda, individuando, sentiti i componenti, la persona che maggiormente garantisce l'effettivo utilizzo della prestazione a beneficio di tutto il nucleo familiare.
Nota all'art. 8:
- Il testo dell' art. 26 della legge 30 aprile 1969, n. l53 , e' il seguente:
"Art. 26 (Pensioni ai cittadini ultrasessantacinquenni sprovvisti di reddito). - Ai cittadini italiani, residenti nel territorio nazionale, che abbiano compiuto l'eta' di 65 anni, che posseggano redditi propri assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche per un ammontare non superiore a L. 336.050 annue e, se coniugati, un reddito, cumulato con quello del coniuge, non superiore a L. 1.320.000 annue e' corrisposta a domanda una pensione sociale non riversibile di L. 336.050 annue da ripartirsi in 13 rate mensili di L. 25.850 annue ciascuna. La tredicesima rata e' corrisposta con quella di dicembre ed e' frazionabile. Non si procede al cumulo del reddito con quello del coniuge nel caso di separazione legale.
Dal computo del reddito suindicato sono esclusi gli assegni familiari ed il reddito della casa di abitazione.
Non hanno diritto alla pensione sociale:
1) coloro che hanno titolo a rendite o prestazioni economiche previdenziali ed assistenziali, fatta eccezione per gli assegni familiari, erogate con carattere di continuita' dallo Stato o da altri enti pubblici o da Stati esteri;
2) coloro che percepiscono pensioni di guerra, fatta eccezione dell'assegno vitalizio annuo agli ex combattenti della guerra 1915-18 e precedenti.
La esclusione di cui al precedente comma non opera qualora l'importo dei redditi ivi considerati non superi L. 336.050 annue.
Coloro che percepiscono le rendite o le prestazioni o i redditi previsti nei precedenti commi, ma di importo inferiore a L. 336.050 annue, hanno diritto alla pensione sociale ridotta in misura corrispondente all'importo delle rendite, prestazioni e redditi percepiti.
L'importo della pensione sociale di cui al primo comma e' comprensivo, per il 1974, degli aumenti derivanti alla perequazione automatica della pensione di cui al precedente art. 19.
I limiti di L. 336.050 previsti nel primo, quarto e quinto comma del presente articolo sono elevati dalla perequazione automatica di cui al precedente art. 19.
Qualora, a seguito della riduzione prevista dal comma precedente, la pensione sociale risulti di importo inferiore a L. 3.500 mensili, l'Istituto nazionale della previdenza sociale ha facolta' di porla in pagamento in rate semestrali anticipate.
La pensione e' posta a carico del Fondo sociale, nel cui seno e' costituita apposita gestione autonoma, ed e' corrisposta, con le stesse modalita' previste per l'erogazione delle pensioni, dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, al quale compete l'accertamento delle condizioni per la concessione sulla base della documentazione indicata nel comma successivo.
La domanda per ottenere la pensione e' presentata alla sede dell'I.N.P.S. nella cui circoscrizione territoriale e' compreso il comune di residenza dell'interessato.
La domanda stessa deve essere corredata dal certificato di nascita e dalla certificazione da rilasciarsi, senza spese, dagli uffici finanziari sulla dichiarazione resa dal richiedente su modulo conforme a quello approvato con decreto del Ministero delle finanze, da emanarsi entro il mese di ottobre 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, da cui risulti l'esistenza dei prescritti requisiti.
La pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda e non e' cedibile, ne' sequestrabile, ne' pignorabile. Per coloro che, potendo far valere i requisiti di cui al primo comma, presentino la domanda entro il primo anno di applicazione della presente legge, la pensione decorre dal 1 maggio 1969 o dal mese successivo a quello di compimento dell'eta', qualora quest'ultima ipotesi si verifichi in data successiva a quella di entrata in vigore della legge.
Chiunque compia dolosamente atti diretti a procurare a se' o ad altri la liquidazione della pensione non spettante e' tenuto a versare una somma pari al doppio di quella indebitamente percepita, il cui provento e' devoluto al Fondo sociale. La suddetta sanzione e' comminata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale attraverso le proprie sedi provinciali.
Per i ricorsi amministrativi contro i provvedimenti dell'I.N.P.S. concernenti la concessione della pensione, nonche' per la comminazione delle sanzioni pecuniarie di cui al comma precedente e per le conseguenti controversie in sede giurisdizionale, si applicano le norme che disciplinano il contenzioso in materia di pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti di cui al regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 , e successive modificazioni e integrazioni".

Art. 9

Interventi di integrazione sociale 1. Gli interventi di integrazione sociale di cui all'articolo 1 hanno lo scopo di favorire il superamento dell'emarginazione dei singoli e delle famiglie attraverso la promozione delle capacita' individuali e dell'autonomia economica delle persone. A tali fini il comune, entro trenta giorni dalla data di accoglimento della domanda, elabora, anche in relazione agli interventi previsti nell'ambito delle politiche attive del lavoro, i programmi di integrazione sociale personalizzati, tenendo conto delle caratteristiche personali e familiari dei soggetti e concordando con gli stessi il contenuto e gli impegni derivanti dall'attuazione del programma. Ove e' presente la famiglia, il programma coinvolge tutti i componenti.
2. I programmi di integrazione sociale:
a) sono orientati al recupero, alla promozione e allo sviluppo di capacita' personali e alla ricostruzione di reti sociali; per i minori il programma include in primo luogo l'assolvimento dell'obbligo scolastico e successivamente la formazione professionale;
b) sono coordinati con le altre prestazioni derivanti dall'accesso ad altri servizi sociali da parte dei destinatari.

Art. 10

Obblighi dei soggetti destinatari 1. I soggetti ammessi al reddito minimo di inserimento hanno l'obbligo di:
a) comunicare tempestivamente al comune ogni variazione, anche derivante dalla mutata composizione familiare, delle condizioni di reddito e di patrimonio dichiarate al momento della presentazione della domanda e comunque confermare ogni sei mesi il persistere delle condizioni stesse. I servizi sociali assicurano l'assistenza necessaria all'adempimento dell'obbligo per i soggetti piu' deboli e comunque per quelli di cui all'articolo 3, comma 2;
b) rispettare gli impegni assunti con l'accettazione del programma di integrazione sociale;
c) per i soggetti di cui all'articolo 7, comma 2, accettare l'eventuale offerta di lavoro anche a tempo determinato che dovessero ricevere, nell'ambito delle disposizioni vigenti in materia di tutela del lavoro.
2. Il comune sospende o riduce, anche gradualmente e temporaneamente, le prestazioni di reddito minimo di inserimento sulla base della gravita' della violazione degli obblighi e tenuto conto delle condizioni del soggetto inadempiente. La non ottemperanza dell'obbligo di cui al comma 1, lettera c), comporta la revoca della prestazione di reddito minimo di inserimento. In ogni caso il comune tiene conto delle situazioni familiari, con particolare riferimento alla presenza dei minori.
3. I beneficiari le cui dichiarazioni risultino mendaci, oltre ad incorrere nelle sanzioni penali previste dalle leggi vigenti, sono tenuti alla restituzione delle somme indebitamente percepite, che il comune riutilizza per gli stessi fini.

Art. 11

Accertamenti e verifiche 1. Con la dichiarazione di cui all'articolo 6, comma 5, il richiedente dichiara altresi' di avere conoscenza che nel caso di ammissione al reddito minimo di inserimento possono essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicita' delle informazioni fornite, con riferimento sia alla situazione economica che a quella familiare.
2. Il comune effettua i controlli di cui al comma 1 e provvede ad ogni adempimento conseguente alla non veridicita' dei dati dichiarati. A tal fine i comuni possono avvalersi dei dati informativi a disposizione degli enti erogatori di prestazioni previdenziali e assistenziali e degli uffici del Ministero delle finanze, ai quali possono chiedere ulteriori accertamenti.

Art. 12

Diritti dei soggetti 1. I richiedenti la cui domanda non e' stata accolta possono, entro trenta giorni, ricorrere al sindaco. Possono altresi' ricorrere al sindaco nel medesimo termine coloro che sono incorsi in un provvedimento di decadenza o di sospensione o di riduzione del reddito minimo di inserimento. Di tale facolta' e' data informazione al momento della presentazione della domanda.
2. Il sindaco, sentiti i soggetti interessati, decide entro trenta giorni dalla data di ricevimento del ricorso.

Art. 13

Valutazione dell'efficacia della sperimentazione 1. La valutazione tecnica della sperimentazione e' compiuta sia sulle modalita' di svolgimento che sui risultati. A tali fini, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo e previa procedura di selezione preceduta da apposito bando, il Ministro per la solidarieta' sociale affida l'incarico per la valutazione ad idoneo ente o societa'.
2. L'incarico ha principalmente per oggetto:
a) gli aspetti relativi alle modalita' di realizzazione della sperimentazione ed i relativi costi, anche in comparazione fra i diversi contesti;
b) gli effetti del reddito minimo di inserimento con riguardo agli obiettivi, con particolare riferimento all'effettivo contrasto della poverta' e dell'esclusione sociale e alla promozione dell'integrazione sociale e dell'autonomia economica delle persone e delle famiglie, in situazioni di contesto differenziate;
c) le indicazioni derivanti dalla sperimentazione, nella prospettiva di una generalizzazione dell'istituto all'intero territorio nazionale, con riferimento ai benefici, alle modalita' della sua organizzazione ed ai costi.
3. Agli oneri derivanti dall'affidamento dell'incarico di valutazione e' destinata una somma non superiore allo 0,3% dello stanziamento del Fondo per le politiche sociali destinato all'introduzione sperimentale del reddito minimo di inserimento per gli anni 1998, 1999 e 2000.

Art. 14

Commissione di indagine
sulla poverta' e sull'emarginazione 1. La commissione di indagine sulla poverta' e sull'emarginazione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri esamina annualmente l'attuazione della sperimentazione sulla base dei documenti predisposti dal Dipartimento per gli affari sociali, dai comuni coinvolti e dall'ente o societa' incaricato della valutazione ed esprime pareri e suggerimenti.
2. La commissione inoltre, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dei presente decreto, cura la specificazi one degli obiettivi di valutazione, di cui all'articolo 13, comma 2.
3. Per lo svolgimento dei compiti indicati ai commi 1 e 2, la commissione di indagine sulla poverta' e sull'emarginazione e' affiancata da una commissione nominata dalla Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , composta da dieci esperti, cinque dei quali designati dai rappresentanti delle regioni e cinque designati dai rappresentanti dei comuni.
Nota all'art. 14:
- Per il testo dell'art. 8 del citato decreto legislativo n. 281 del 1997 si veda nelle note alle premesse.

Art. 15

(( (Estensione del reddito minimo di inserimento). )) ((1. Il Governo, sentite la Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, riferisce al Parlamento, entro il 30 maggio 2001, sull'attuazione della sperimentazione e sui risultati conseguiti. Con successivo provvedimento legislativo, tenuto conto dei risultati della sperimentazione, sono definiti le modalita', i termini e le risorse per l'estensione dell'istituto del reddito minimo di inserimento come misura generale di contrasto della poverta', alla quale ricondurre anche gli altri interventi di sostegno del reddito, quali gli assegni di cui all' articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335 , e le pensioni sociali di cui all' articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153 , e successive modificazioni.)) Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 18 giugno 1998 SCALFARO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Turco, Ministro per la solidarieta' sociale Ciampi, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Visto, il Guardasigilli: Flick

Allegato

Allegato
(Previsto dall'articolo 6, comma 2)
La scala di equivalenza:
Numero dei componenti Parametro
1.............................................. 1,00
2.............................................. 1,57
3.............................................. 2,04
4.............................................. 2,46
5.............................................. 2,85
Maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente.
Maggiorazione di 0,2 in caso di assenza del coniuge e presenza di figli minori.
Maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap di cui all' art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992 o di invalidita' superiore al 66%.
Maggiorazione di 0,2 per nuclei familiari con i figli minori in cui entrambi i genitori svolgono attivita' di lavoro e di impresa.
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