048U0510
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Estensione al personale degli enti locali delle disposizioni di cui al decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 19, circa la concessione di compensi per lavoro straordinario. (DECRETO LEGISLATIVO 21 aprile 1948 n. 510)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 , con le modificazioni ad esso apportate dall' art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98 ; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Sulla proposta del Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per il tesoro; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948:
Art. 1
In deroga all' art. 3 del decreto legislativo 13 dicembre 1946, n. 531 , e' autorizzata per il periodo dal 1 gennaio al 30 aprile 1948, l'applicazione per le prestazioni straordinarie effettuate dal personale dei Comuni nell'interesse del servizio elettorale, delle disposizioni previste per i dipendenti statali dall' art. 2, terzo comma, del decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 19 , entro i limiti di spesa stabiliti nella seconda parte del secondo comma dell'art. 4 del decreto medesimo.
Le relative autorizzazioni sono date dal Ministro per l'interno, d'intesa con il Ministro per il tesoro, su motivata proposta del prefetti delle rispettive Province.
Art. 2
Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addi' 21 aprile 1948 DE NICOLA DE GASPERI - SCELBA - DEL VECCHIO Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addi' 13 maggio 1948 Atti del Governo, registro n. 20, foglio n. 76. - FRASCA