097G0388
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Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige recanti integrazioni e modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, concernente proporzionale negli uffici statali siti in provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego. (DECRETO LEGISLATIVO 09 settembre 1997 n. 354)
Premessa
Entrata in vigore del decreto: 4-11-1997 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' articolo 87, comma quinto, della Costituzione ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 , che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 , recante: "Norme di attuazione della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego"; Sentita la commissione paritetica per le norme di attuazione prevista dall' articolo 107, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 ; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 30 luglio 1997; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, di concerto con i Ministri del tesoro, dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, dei trasporti e della navigazione, delle poste e delle telecomunicazioni; Emana il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Proporzionale negli enti privatizzati 1. Dopo l' articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 , e' inserito il seguente:
"Art. 32-bis. - 1. Le assunzioni di personale, a qualsiasi titolo effettuate, anche a tempo determinato, eccettuate quelle di durata non superiore a trenta giorni non rinnovabili nell'anno, effettuate, previo assenso del comitato di cui al comma 2, per soddisfare esigenze di carattere eccezionale debitamente motivate, nelle societa', negli enti pubblici economici o negli enti comunque denominati o strutturati che abbiano assunto o assumano funzioni delle disciolte aziende delle Poste e telecomunicazioni o delle Ferrovie dello Stato, vengono realizzate nel rispetto delle quote proporzionali di ciascuno dei gruppi linguistici italiano, tedesco e ladino, in rapporto all'ultimo censimento ufficiale della popolazione.
2. Il calcolo delle quote proporzionali avviene sui posti destinati di volta in volta alle procedure di reclutamento distinti per profili professionali o aree funzionali e sulla base della ripartizione del personale in servizio, d'intesa con la provincia, ai sensi dell'articolo 13 del presente decreto. A tal fine fanno parte del comitato di cui al quarto comma di detto articolo i rappresentanti delle societa' o degli enti interessati.
3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano ai trasferimenti di personale da sedi o uffici situati in altre provincie ad uffici ed impianti situati in provincia di Bolzano.
4. Nella ripartizione dei posti fra i gruppi linguistici si tiene conto dell'obiettivo di raggiungere gradualmente le quote da riservare a ciascun gruppo. Al fine di assicurare al gruppo linguistico ladino la copertura della quota ad esso spettante, le frazioni inferiori all'unita' di precedenti o contemporanee procedure di assunzione possono essere sommate ad altre per il raggiungimento di quozienti interi.
5. Qualora in esito ad una procedura di assunzione gli appartenenti ad un gruppo linguistico risultino in numero inferiore ai posti ad esso riservati, si fa luogo all'assunzione di idonei di altri gruppi secondo l'ordine di graduatoria, ove esista, nel limite dei posti complessivamente da riservare a tali gruppi per il profilo professionale o aree funzionali cui l'assunzione si riferisce. Per fronteggiare inderogabili esigenze di servizio, debitamente motivate detto limite puo' essere superato per un numero di assunzioni non superiore ai cinque decimi dei posti non ricoperti nel profilo professionale e di cio' si tiene gradualmente conto nel riparto di successive assunzioni nello stesso profilo.
6. L'appartenenza ad uno dei gruppi linguistici viene certificata nei modi di legge.
7. Le eventuali prove di selezione si svolgono a Bolzano. Possono essere svolte altrove solo quelle prove tecniche ivi non effettuabili. I candidati hanno facolta' di usare nelle prove la lingua italiana o quella tedesca secondo indicazione da effettuarsi nella domanda di assunzione o partecipazione ad eventuali concorsi o selezioni. Le prove di esame o di selezione per l'assunzione di personale amministrativo o di staff, qualora previste, terranno conto anche dell'ordinamento della provincia, nonche' della storia e geografia locali.
8. Le eventuali commissioni esaminatrici sono composte pariteticamente da appartenenti al gruppo di lingua italiana ed a quello di lingua tedesca. Restano ferme le disposizioni di legge relative alle categorie protette, compresa la legge 6 febbraio 1979, n. 42 .
9. Fermo restando l'obbligo della conoscenza della lingua italiana e tedesca per le assunzioni ed il trasferimento di personale di cui al presente articolo, per l'effettiva immissione in una posizione dirigenziale e' richiesto il possesso dell'attestato di conoscenza delle due lingue di cui al precedente articolo 4, comma terzo, n. 4.
10. L'entita' del personale in servizio nella provincia di Bolzano presso le societa' o gli enti di cui al comma 1 e' costituita dal fabbisogno individuato in base ai criteri e parametri medi eventualmente adottati a livello nazionale ed, in mancanza, in ragione delle esigenze reali determinate dagli enti o societa' di cui al comma 1. Tutte le determinazioni del fabbisogno di personale sono tempestivamente comunicate alla provincia nell'ambito del comitato di cui al comma 2 ivi compreso il numero delle assunzioni da effettuare, disaggregate per profili professionali o aree professionali, nonche' i tempi previsti per le assunzioni stesse.
11. Le funzioni di direzione dei servizi e l'amministrazione delle risorse umane nell'Ente Poste italiane in provincia di Bolzano sono esercitate dall'ente o societa' di cui al comma 1 mediante una struttura con sede in Bolzano che si rapporti direttamente con gli organi centrali dell'Ente Poste italiane.
12. Le funzioni di competenza per l'amministrazione del personale in servizio nelle Ferrovie dello Stato S.p.a. in provincia di Bolzano sono esercitate da detta societa' mediante una struttura decentrata avente sede in Bolzano e direttamente dipendente dalla Direzione generale. A detta struttura e' proposto un dirigente.
13. Il personale di cui al presente articolo rimane in servizio in provincia di Bolzano, salvo la facolta' dell'ente o societa' di concedere il trasferimento a domanda, secondo la propria normativa interna. Per detto personale i collegi di conciliazione e arbitrato hanno composizione paritetica e siedono a Bolzano.
14. Le societa' o gli enti interessati alla presente disciplina riferiscono annualmente al Governo ed alla provincia autonoma di Bolzano sui risultati conseguiti nell'applicazione delle predette riserve proporzionali".
2. Il decreto legislativo 21 gennaio 1991, n. 32 , e' abrogato.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui' trascritti
Note alle premesse:
- L' art. 87, comma quinto, della Costituzione , conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare leggi e di emanare i decreti aventi valore di leggi e regolamenti.
- Il d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 novembre 1972, n. 301.
- Il d.P.R. 26 luglio 1972, n. 752 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 novembre 1976, n. 304.
- Il secondo comma dell'art. 107 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 e' il seguente: "2. In seno alla commissione di cui al precedente comma e' istituita una speciale commissione per le norme di attuazione relative alle materie attribuite alla competenza della provincia di Bolzano, composta da sei membri, di cui tre in rappresentanza dello Stato e tre della provincia. Uno dei membri in rappresentanza dello Stato deve appartenere al gruppo linguistico tedesco; uno di quelli in rappresentanza della provincia deve appartenere al gruppo linguistico italiano".
Note all' art. 1 :
- L' art. 32 del d.P.R. 26 luglio 1976, n. 752 , e' il seguente:
"Art. 32. - Per consentire, l'applicazione decentrata della parificazione delle lingue italiana e tedesca ed il rapporto diretto tra gli uffici aventi sedi nella provincia di Bolzano con gli assicurati, l'INAIL, nell'ambito delle proprie strutture periferiche, provvede ad istituire un ispettorato a Bolzano con circoscrizione provinciale".
- L' art. 13 del d.P.R. 26 luglio 1976, n. 752 e' citato nella nota all'art. 11.
- La legge 6 febbraio 1979, 42, recante "Nuove norme su inquadramento, ordinamento organico, stato giuridico e trattamento economico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato" e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 1979, n. 48.
- Il testo dell' art. 4 del d.P.R. 26 luglio 1976, n. 752 , e' il seguente:
"Art. 4. - La presidenza di ciascuna commissione e' assunta, con alternanza per sessione d'esame, da un commissario di madre lingua italiana e da un commissario di madre lingua tedesca.
Per superare l'esame il candidato deve ottenere la maggioranza dei voti dei componenti della commissione.
Le commissioni rilasciano attestati di conoscenza delle due lingue riferiti ai titoli di studio prescritti per l'accesso al pubblico impiego nelle varie qualifiche funzionali o categorie comunque denominate e cioe':
1) licenza di scuola elementare;
2) diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado;
3) diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado;
4) diploma di laurea.
Il candidato, indipendentemente dal possesso del corrispondente titolo di studio, puo' sostenere l'esame per il conseguimento dell'attestato di conoscenza delle due lingue riferito ai titoli di studio di cui ai numeri 1) e 2) del precedente comma dopo il compimento del quattordicesimo anno di eta' e l'esame per il conseguimento dell'attestato di conoscenza delle due lingue riferito ai numeri 3) e 4) dopo il compimento del diciassettesimo anno di eta'.
Gli attestati hanno validita' di sei anni.
La destinazione ad una funzione superiore comunque denominata per l'accesso alla quale sia prescritto un titolo di studio superiore e' subordinata al possesso dell'attestato di conoscenza delle due lingue corrispondente al predetto titolo di studio".
- Il D.Lgs. 21 gennaio 1991, n. 32 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1 febbraio 1991, n. 27.
Art. 2
Legittimazione processuale 1. Dopo l' articolo 32-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 , introdotto dall'articolo 1 del presente decreto, e' inserito il seguente:
"Art. 32-ter. - 1. Lo Stato e la provincia autonoma di Bolzano sono legittimati ad agire in giudizio anche innanzi all'autorita' giudiziaria ordinaria avverso gli atti lesivi del principio di parita' tra i gruppi linguistici posto a tutela delle minoranze linguistiche se tali atti siano posti in essere da enti pubblici e societa' di diritto privato, soggetti all'osservanza delle disposizioni sull'uso delle lingue e sulla riserva e ripartizione proporzionale tra i gruppi linguistici dei posti esistenti in provincia di Bolzano.".
Art. 3
Proporzionale nelle amministrazioni statali 1. Dopo il secondo comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 , come modificato dall' articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1982, n. 327 , e' inserito il seguente:
"I posti riservati ad uno dei gruppi linguistici che restano vacanti, per mancanza di concorrenti o perche' i concorrenti non sono stati dichiarati idonei, sono coperti da aspiranti degli altri gruppi linguistici che, avendo partecipato al concorso o alla selezione, siano risultati idonei, purche' non venga superato il numero massimo dei posti spettanti a ciascun gruppo linguistico nel gruppo di calcolo delle quote proporzionali. Per fronteggiare inderogabili esigenze di servizio, debitamente motivate, detto limite puo' essere superato per un numero di assunzioni non superiore ai tre decimi dei posti non ricoperti nel profilo professionale e di cio' si tiene gradualmente conto nel riparto di successive assunzioni.".
Nota all' art. 3 :
- Il secondo comma dell'art. 8 del d.P.R. 26 luglio 1976, n. 752 , come modificato dall' art. 7 del d.P.R. 29 aprile 1982, n. 327 , e' il seguente: "I posti dei ruoli, di cui al precedente comma, considerati per amministrazione nonche' per gruppi di qualifiche funzionali o per categorie, secondo il titolo di studio prescritto per accedervi, sono riservati ai cittadini appartenenti a ciascuno dei tre gruppi linguistici in rapporto alla consistenza dei gruppi stessi quale risulta dalle dichiarazioni di appartenenza rese nell'ultimo censimento ufficiale della popolazione".
Art. 4
Attestato di bilinguismo per i primi livelli funzionali 1. Dopo l' articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 , e' inserito il seguente:
"Art. 5-bis. - 1. In relazione all'articolo 1, per l'accesso ai posti della terza qualifica funzionale, nonche' per i posti dell'Amministrazione statale di cui ai profili professionali della quarta qualifica funzionale, indicati nel decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219 , con i seguenti numeri: 9, 11, 35, 38, 42, 46, 50, 54, 61, 65, 67, 69, 71, 74, 76, 79, 81, 85, 91, 93, 95, 98, 104, 109, 112, 113, 121, 123, 124, 125, 148, 153, 154, 157, 158, 162, 168, 179, 180, 182, 252, 285, si considera adeguato il possesso dell'attestato di bilinguismo relativo al titolo di studio di licenza elementare. La disposizione si applica all'ANAS per i posti relativi ai profili professionali n. 24, 26, 30, 31, 34 indicati nel decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1991, n. 385 , al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, per i posti relativi ai profili professionali di ''operaio qualificato'', ''operaio specializzato'' e ''operatore trasporti'' di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1982, n. 4584, all'INPS per i posti relativi al profilo di ''autista''.
2. Qualora i predetti profili venissero aboliti o modificati, con decreto del commissario del Governo, d'intesa con la provincia, si provvedera' all'aggiornamento di quanto stabilito nel comma precedente.
3. Per tutti gli altri enti l'individuazione dei profili puo' essere disposta con decreto del presidente della giunta regionale o del presidente della giunta provinciale, a seconda che il potere ordinamentale sugli stessi enti spetti alla regione o alla provincia.
I motivati provvedimenti adottati ai sensi della presente norma dovranno essere pubblicati nel bollettino ufficiale della regione.". Note all'art. 4:
- Il testo dell' art. 5 del d.P.R. 26 luglio 1976, n. 752 , e' il seguente:
"Art. 5. - L'esame per l'accertamento della conoscenza delle due lingue consiste nelle seguenti prove:
1) per l'attestato di conoscenza delle due lingue riferito al titolo di studio di cui al numero 1) del precedente articolo, una traduzione orale e una conversazione di difficolta' equivalente nelle due lingue;
2) per gli altri tre attestati, due prove scritte e una orale graduate in rapporto ai tre diversi titoli di studio.
Le prove scritte consistono in traduzioni scritte di testi originali di difficolta' equivalente delle due lingue nell'altra lingua. Per esse il candidato puo' consultare un dizionario della lingua italiana ed uno della lingua tedesca. La prova orale consiste in una conversazione di difficolta' equivalente nelle due lingue.
D'intesa tra Commissario del Governo e Provincia verranno periodicamente concordati i criteri per la valutazione della conoscenza delle due lingue onde assicurare il buon andamento del servizio e corrispondere sempre meglio alle esigenze delle popolazioni, nonche' le modalita' per consentire l'effettuazione delle prove di esame da parte dei ciechi, sordomuti e altre categorie di invalidi.
Tali criteri e modalita' devono essere pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione".
- Il d.P.R. 29 dicembre 1984, n. 1219 e' stato pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 30 ottobre 1985, n. 256.
- Il d.P.R. 10 settembre 1991, n. 385 e' stato pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 5 dicembre 1991, n. 285.
- Il D.M. 5 agosto 1982, n. 4584 e' stato pubblicato nel VI supplemento del Bollettino ufficiale 9, parte II, 1983 del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.
Art. 5
Commissioni di esami per l'accertamento
della conoscenza della lingua italiana, tedesca e ladina 1. L' articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 , come modificato dall' articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 571 , e dagli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1982, n. 327 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 3. - 1. L'accertamento della conoscenza delle lingue italiana e tedesca e' affidato ad una o piu' commissioni nominate con decreto del commissario del Governo, d'intesa con il presidente della giunta provinciale che si pronuncia previa delibera della stessa giunta.
(( 2. Nelle intese di cui al comma 1 sono, altresi', fissati i criteri )) per la valutazione e l'accertamento della conoscenza delle due lingue ai fini degli attestati di cui all'articolo 4, nonche' le modalita' di svolgimento delle prove, di organizzazione delle commissioni e delle relative segreterie.
3. Resta ferma la facolta' di nominare nelle commissioni di cui al comma 1 insegnanti di ruolo o pubblici impiegati in posizione di comando.
4. Tutti i commissari devono aver piena conoscenza delle lingue italiana e tedesca. I segretari devono avere la conoscenza adeguata delle stesse lingue.
5. L'elenco dei candidati che hanno superato l'esame deve essere trasmesso al commissario del Governo ed alla provincia di Bolzano.
6. Le intese di cui al presente articolo saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige.
7. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 17, secondo comma, la conoscenza della lingua ladina viene accertata, per l'accesso ai profili professionali indicati dall'articolo 5-bis e dai relativi provvedimenti di attuazione, con un colloquio e, per l'accesso agli altri profili professionali, con prova scritta e colloquio. Resta fermo il disposto del terzo comma dell'articolo 4. L'accertamento viene effettuato da una commissione composta da appartenenti al gruppo linguistico ladino e nominata per un triennio, previa intesa ai sensi del comma 1, con decreto del commissario del Governo.
8. La commissione sara' assistita da personale di segreteria preferibilmente appartenente al gruppo linguistico ladino, nominato con le modalita' di cui al comma 1 del presente articolo in possesso di adeguata conoscenza della lingua ladina.
9. L'accertamento della conoscenza della lingua ladina effettuato ai sensi del comma 6 dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89 , come modificato dal decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434 , e' parimenti valido ai fini dell'applicazione del secondo comma dell'articolo 17.".
2. L' articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 , e' abrogato.
3. Sino al raggiungimento dell'intesa di cui al comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 , come sostituito dal comma 1 del presente articolo restano in vigore i criteri vigenti alla data del 10 maggio 1997.
Art. 6
Concorsi interni 1. Dopo l'ultimo comma dell' articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 , come modificato dall' articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1982, n. 327 , e dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n, 521, e' aggiunto il seguente:
"Fermo restando quanto previsto dal comma precedente, il possesso dell'attestato di conoscenza delle lingue italiana, tedesca e ladina, di livello corrispondente o superiore al titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno alla qualifica o profilo professionale cui si aspira, costituisce titolo valutabile ai fini dei concorsi interni o di procedure analoghe ovvero dei passaggi a qualifiche superiori derivanti da provvedimenti del Commissario del Governo. Il punteggio minimo da attribuire a tale titolo e' pari al quindici per cento del punteggio attribuibile complessivamente.".
Nota all' art. 6 :
- L' art. 4 del d.P.R. 26 luglio 1976, n. 752 e' citato nella nota all'art. 1.
Art. 7
Formazione linguistica 1. Il primo comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 , come modificato dall' articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 571 , e' sostituito dal seguente:
"Al fine di favorire il pieno possesso delle lingue italiana, tedesca e ladina vengono istituiti, d'intesa tra il commissario del Governo e la provincia di Bolzano, corsi di addestramento linguistico per i dipendenti delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici in servizio nella stessa provincia.".
2. Dopo l'ultimo comma dell' articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 , e' aggiunto il seguente:
"La partecipazione, regolarmente documentata, a corsi fuori provincia o all'estero, di perfezionamento nella conoscenza della seconda lingua e della lingua ladina, previsti dal quarto comma, e' valida per la concessione del congedo straordinario o dei permessi retribuiti previsti dai contratti di lavoro analoghi nel limite massimo di ventisei giorni all'anno, secondo le modalita' da definirsi nella contrattazione.".
Note all' art. 7 :
- Il primo comma dell'art. 7 del d.P.R. 26 luglio 1976, n. 752 , come modificato dall' art. 2 del d.P.R. 31 luglio 1978, n. 571 , era il seguente:
"Art. 7. - Al fine di favorire il pieno possesso della lingua italiana e di quella tedesca vengono istituiti, d'intesa tra il Commissario del Governo per la provincia di Bolzano e la Provincia di Bolzano, corsi di addestramento linguistico per i dipendenti delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici in servizio in provincia di Bolzano".
- I testi del quarto comma e dell'ultimo comma dell' art. 7 del d.P.R. 26 luglio 1976, n. 752 , sono i seguenti:
"4. Le amministrazioni dello Stato e degli altri enti pubblici possono altresi' nell'interesse del servizio far partecipare i propri dipendenti che abbiano frequentato con profitto i corsi di addestramento di cui al primo comma o che si siano distinti nell'esercizio della bilinguita' a corsi di perfezionamento generali o specializzati in Italia o all'estero.
5. Alla fine dei corsi di addestramento e di perfezionamento deve essere previsto un esame per verificare l'effettivo profitto conseguito".
Art. 8
Obbligo di permanenza nei ruoli locali 1. Al primo comma dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 , la parola: "dieci" e' sostituita dalla parola: "sette".
Nota all' art. 8 :
- Il primo comma dell'art. 11 del d.P.R. 26 luglio 1976, n. 752 , era il seguente: "E' in facolta' dell'amministrazione, trascorsi almeno dieci anni dall'immissione nei ruoli locali di cui alle allegate tabelle, di trasferire, a domanda, il relativo personale nei corrispondenti ruoli generali. Il personale trasferito conserva l'anzianita' di carriera e di qualifica acquisita ed e' collocato nei ruoli generali con la qualifica corrispondente a quella di provenienza e nel posto che gli spetta, secondo l'anzianita' posseduta in detta qualifica".
Art. 9
Passaggi di ruolo 1. Al quarto comma dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 , sostituito dall' articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1982, n. 327 , dopo la parola: "Bolzano" sono inserite le seguenti: "salvo quelli previsti dagli articoli 3 e 7".
2. Dopo l'ultimo comma dell' articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 , introdotto dall' articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 571 , sono aggiunti i seguenti:
"Previo parere favorevole del consiglio di amministrazione dei ruoli locali e previo assenso del comitato di cui al quarto comma, nonche' delle amministrazioni interessate e con il consenso dell'interessato, il commissario del Governo ha altresi' facolta' di disporre, fatte salve le norme sulla mobilita', il passaggio di ruolo, anche da una amministrazione all'altra, di impiegati appartenenti ai ruoli locali, assicurando il rispetto della proporzionale sulla globalita' dei ruoli stessi. Tali provvedimenti possono essere limitati anche ad una sola persona e non comportano variazioni agli organici delle amministrazioni interessate.
Le operazioni di mobilita' di cui all' articolo 35 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modifiche sono effettuate previo assenso del Comitato di cui al presente articolo.". Note all' art. 9 :
- Il quarto comma dell'art. 13 del d.P.R: 26 luglio 1976, n. 752 , e' citato nella nota all'art. 11.
- L' art. 35 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 (come modificato dall' art. 16 del D.Lgs. 23 dicembre 1993, n. 546 ), e' il seguente:
"Art. 35 (Procedimento per l'attuazione della mobilita').
- 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato ai sensi dell' articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , previo eventuale esame con le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale secondo le modalita' di cui all'articolo 10, nonche', per quanto riguarda la mobilita' fra le regioni, sulla base di preventive intese con le amministrazioni regionali espresse dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinati:
a) i criteri, le modalita' e le procedure per l'attuazione della mobilita' volontaria e d'ufficio, per la messa in disponibilita' e per la formazione delle graduatorie, che, per la mobilita' d'ufficio, sono formate sulla base di criteri analoghi a quelli previsti dall' articolo 5 della legge 23 luglio 1991, n. 223 ;
b) i criteri di coordinamento tra i trasferimenti a domanda e d'ufficio, ivi compresi quelli disciplinati dall'articolo 33;
c) i criteri di coordinamento tra le procedure di mobilita' ed i nuovi accessi;
d) le fasi della informazione ed i contenuti generali oggetto dell'eventuale esame con le rappresentanze sindacali con le modalita' di cui all'art. 10.
2. In ogni caso dovra' essere osservato il seguente ordine di priorita':
a) inquadramento nei ruoli del personale in soprannumero;
b) trasferimento a domanda a posto vacante, dando priorita' al personale in esubero;
c) trasferimento d'ufficio di personale in esubero a posto vacante;
d) assunzioni su posti che rimangano vacanti dopo l'espletamento delle procedure di cui al presente comma.
3. Nel regolamento di cui al comma 1 si tiene conto di particolari categorie di personale o di amministrazioni pubbliche che, con particolare riferimento a quelle di cui all'articolo 20, comma 10, presentano carattere di specialita' sulla base di specifiche disposizioni di legge.
In particolare saranno disciplinati, tenendo anche conto di quanto previsto dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , e successive modificazioni, i criteri e le modalita' per la mobilita' del personale fra tutte le strutture del Servizio sanitario nazionale ed i servizi centrali e periferici del Ministero della sanita'.
Nell'ambito dei reltivi contratti collettivi nazionali si terra' conto delle esigenze di perequazione dei trattamenti economici del personale con riguardo all'esercizio di funzioni analoghe. Nel regolamento di cui al comma 1 si tiene altresi' conto delle particolari caratteristiche del personale dell'universita' e degli enti pubblici di ricerca.
4. Per l'attuazione della mobilita' esterna alle singole amministrazioni, i trasferimenti sono disposti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, prioritariamente nell'ambito della provincia o della regione, previa consultazione dell'amministrazione regionale e dell'ente interessato alla mobilita'.
5. Per quanto non espressamente previsto dal presente capo ed in attesa dell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1, restano ferme le disposizioni vigenti in materia di mobilita'.
6. I trasferimenti degli oneri economici relativi al personale assunto dagli enti locali a seguito della mobilita' volontaria e d'ufficio avvengono secondo le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio1989, n. 428 , del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 maggio 1991, n. 191 , e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 giugno 1992, n. 473 . Il regime pensionistico del personale assoggettato a mobilita' e' disciplinato dall' articolo 6, della legge 29 dicembre 1988, n. 554 , e dal relativo regolamento attuativo.
7. Al personale del comparto scuola si applica l' articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 35 , e a quello degli enti locali le disposizioni del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8 , convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68 .
8. La mobilita' dei pubblici dipendenti puo' essere realizzata, ferme restando le norme vigenti in tema di mobilita' volontaria e di ufficio, anche mediante accordi di mobilita' tra amministrazioni pubbliche e organizzazioni sindacali, con il consenso dei singoli lavoratori interessati.".
Art. 10
Formazione e addestramento 1. Al secondo comma dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 , e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I provvedimenti relativi alla partecipazione a corsi di addestramento sono adottati, qualora richiesti dagli interessati, anche oltre il limite del dieci per cento per la durata del corso richiesto.".
Nota all' art. 10 :
- Il secondo comma dell'art. 15 del d.P.R. 26 luglio 1976, n. 752 , e' il seguente: "I provvedimenti di cui al comma precedente riguardanti il personale di lingua tedesca o ladina non possono essere adottati in misura superiore al 10% dei posti rispettivamente occupati nel ruolo locale da detto personale nelle singole amministrazioni e nelle singole carriere e per un periodo che, salvo il caso di addestramento, non superi i sei mesi prorogabili per una sola volta".
Art. 11
Concorsi interni unici 1. Dopo l' articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 , come modificato dall' articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1982, n. 327 , e dall' articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 571 , e' inserito il seguente:
"Art. 13-bis. - 1. Ai concorsi interni banditi dal commissario del Governo e' ammesso il personale dei ruoli locali e il personale del ruolo ad esaurimento previsto dall'articolo 9, assunto in servizio in provincia di Bolzano in seguito a concorso bandito prima della data di entrata in vigore del presente decreto, ferma restando la valutabilita' dell'attestato di bilinguismo quale titolo ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 4, nonche' la permanenza di detto personale nel proprio ruolo di appartenenza.
2. Ai concorsi interni banditi dal commissario del Governo e' ammesso il personale ad esaurimento assunto in seguito a concorso bandito dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, purche' in possesso dell'attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca richiesto ai concorrenti appartenenti ai ruoli locali per il profilo al quale si intende accedere. Rimane ferma la valutabilita' dell'attestato di bilinguismo quale titolo ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 4, nonche' la permanenza di detto personale al proprio ruolo di appartenenza.
3. Coloro che concorrono a concorsi nazionali non possono essere destinati a prestare servizio nella nuova qualifica in provincia di Bolzano.
4. La percentuale di posti da destinare a procedure di concorso interno o a procedure analoghe e la ripartizione degli stessi tra i rispettivi ruoli di cui al comma 1, nonche' il punteggio di cui all'ultimo comma dell'articolo 4, sono stabiliti d'intesa con la provincia.".
Note all'art. 11:
- Il testo dell' art. 13 del d.P.R. 26 luglio 1976, n. 752 , come modificato dall' art. 10 del d.P.R. 29 aprile 1982, n. 327 e dall' art. 3 del d.P.R. 31 luglio 1978, n. 571 , e' il seguente:
"Art. 13. - Il Commissario del Governo per la provincia di Bolzano e' delegato a bandire con decreto i concorsi ai gradi iniziali dei ruoli locali, nonche' i concorsi interni. Le relative prove di esame hanno luogo a Bolzano
Possono essere banditi concorsi unici per posti vacanti nello stesso profilo professionale di piu' amministrazioni ovvero in profili professionali diversi, per l'accesso ai quali sia richiesto lo stesso titolo di studio.
Al fine di consentire la programmazione dell'orientamento della formazione e dell'addestramento professionale e linguistico dei cittadini residenti nella pronvicia di Bolzano, il Commissario del Governo determina d'intesa con la Provincia, per i concorsi pubblici esterni, il numero dei posti da mettere a concorso, nonche' i tempi dei concorsi stessi.
In tutti i casi in cui il presente decreto prevede l'intesa tra il Commissario del Governo e la Provincia di Bolzano, questa e' rappresentata da tre membri del consiglio provinciale eletti dal Consiglio stesso.
Le prove di concorso devono tener conto, a seconda delle amministrazioni e delle carriere, dell'ordinamento giuridico-amministrativo, nonche' della storia e geografia locali.
Il Commissario del Governo per la provincia di Bolzano e' altresi' delegato ad adottare tutti gli altri provvedimenti ed emanare tutti gli altri atti concernenti il personale di cui al primo comma dell'art. 8 del presente decreto applicando le norme dello stato giuridico dei dipendenti dello Stato, nonche', per il personale dipendente dalle amministrazioni con ordinamento autonomo, le norme previste dai rispettivi stati giuridici, fatte sarve le particolari disposizioni contenute nel presente decreto".
- Il testo dell' art. 9 del d.P.R. 26 luglio 1976, n. 752 , e' il seguente:
"Art. 9. - Il personale che in data 20 gennaio 1972 era gia' in servizio in provincia di Bolzano continuera' a svolgere le proprie attribuzioni, ad esaurimento, mantenendo l'inquadramento nei ruoli generali e conservando lo stato giuridico ad essi relativo. Detto personale, qualora consegua qualifiche funzionali o categorie per l'accesso alle quali sia prescritto un titolo di studio superiore, e' utilizzato nei posti di cui al comma successivo fin tanto che detti posti non vengano coperti con personale dei ruoli locali e ha diritto comunque di essere utilizzato, anche successivamente, negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano.
I posti vacanti al 20 gennaio 1972 e quelli che, per qualsiasi causa, si sono resi o si rendono vacanti dopo tale data sono coperti attraverso concorsi pubblici ai posti dei profili professionali delle qualifiche funzionali o delle categorie per le quali e' ammesso l'accesso dall'esterno. Ad essi puo' partecipare anche il personale di cui al primo comma, con qualifica immediatamente inferiore, avente i requisiti previsti dalle norme del rispettivo stato giuridico purche' in possesso dell'attestato di bilinguismo prescritto per la qualifica cui aspira.
Le riserve previste a favore del personale in servizio nei pubblici concorsi, nonche' per gli accertamenti professionali, sono ridotte secondo la effettiva consistenza del personale in servizio nei ruoli locali in possesso dei prescritti requisiti.
Conseguentemente vengono ridotti di altrettanti posti i corrispondenti ruoli generali delle amministrazioni interessate.
Le vacanze nella prima attuazione delle seguenti norme, risultano dalla differenza tra i posti previsti dalle tabelle di cui al precedente art. 8 e quelli di fatto coperti dal personale di cui al primo comma del presente articolo".
- L'ultimo comma dell' art. 4 del d.P.R. 26 luglio 1976, n. 752 , e' citato nella nota all'art. 1.
Art. 12
Trasferimento di magistrati 1. Il primo comma dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 , come sostituito dall' articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1980, n. 84 , e' sostituito dai seguenti:
"Al fine di garantire ai magistrati la stabilita' di sede in provincia di Bolzano, i magistrati assegnati ad uffici giudiziari della stessa provincia alla data del 20 gennaio 1972, nonche' quelli assunti mediante i concorsi di cui al precedente articolo 35 non possono, se non a domanda, essere trasferiti ad altro ufficio giudiziario sito fuori di tale provincia di tutti i casi previsti dall'ordinamento giudiziario di destinazione del magistrato ad altro ufficio.
Restano ferme le norme dell'ordinamento giudiziario in materia di incompatibilita' e di trasferimento d'ufficio quale sanzione disciplinare accessoria, nonche' le norme in materia di trasferimento d'ufficio per incompatibilita' funzionale o ambientale di cui all' articolo 2 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511 , e successive modificazioni e integrazioni.".
Note all' art. 12 :
- Il primo comma dell'art. 38 del d.P.R. 26 luglio 1976, n. 752 , come sostituito dall' art. 3 del d.P.R. 26 gennaio 1980, n. 84 , era il seguente: "I magistrati assegnati ad uffici giudiziari della provincia di Bolzano alla data del 20 gennaio 1972, nonche' quelli assunti mediante i concorsi di cui ai precedente art. 35, non possono essere trasferiti ad ufficio giudiziario sito fuori della provincia di Bolzano se non a domanda, ferme restando le norme dell'ordinamento giudiziario sulle incompatibilita'".
- Il testo dell' art. 35 del D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752 , e' il seguente:
"Art. 35. - Per la copertura dei posti di uditore giudiziario nella provincia di Bolzano sono banditi dal Ministero di grazia e giustizia appositi concorsi. Il numero dei posti da mettere a concorso e' determinato, in relazione alle vacanze, dal Ministro di grazia e giustizia, su delibera del Consiglio superiore della magistratura d'intesa con la Provincia di Bolzano rappresentata come previsto dal terzo comma dell'art. 13 del presente decreto.
La commissione d'esame e' nominata dal Consiglio superiore della magistratura ed e' composta da sei membri che conoscano la lingua italiana e la lingua tedesca, tre appartenenti al gruppo di lingua italiana e tre appartenenti al gruppo di lingua tedesca, scelti da un elenco di nomi predisposto dal Consiglio superiore della magistratura d'intesa con la Provincia di Bolzano rappresentata come previsto al comma precedente. I componenti appartenenti a ciascun gruppo linguistico devono essere due magistrati, che non hanno fatto parte della commissione esaminatrice del concorso precedentemente bandito, ed uno docente universitario.
L'elenco di cui al comma precedente deve contenere diciotto nominativi dei quali dodici riferiti a magistrali di categoria non inferiore a magistrato di corte d'appello e sei riferiti a docenti universitari di materie giuridiche.
Presiede la commissione, senza voto determinante, il magistrato nominato dal Consiglio superiore della magistratura.
Le prove di concorso si svolgono a Roma".
- L' art. 2 del R.D.L. 31 maggio 1946, n. 511 , come successivamente modificato, e' il seguente:
"Art. 2 (Inamovibilita' della sede). - I magistrati di grado non inferiore a giudice, sostituto procuratore della Repubblica o pretore, non possono essere trasferiti ad altra sede o destinati ad altre funzioni, se non col loro consenso.
Essi tuttavia possono, anche senza il loro consenso, essere trasferiti ad altra sede o destinati ad altre funzioni, previo parere del Consiglio superiore della magistratura, quando si trovino in uno dei casi di incompatibilita' previsti dagli artt. 16, 18 e 19 dell'Ordinamento giudiziario approvato con R. decreto 30 gennaio 1941, numero 12 , o quando, per qualsiasi causa anche indipendente da loro colpa, non possono, nella sede che occupano, amministrate giustizia nelle condizioni richieste dal prestigio dell'ordine giudiziario. Il parere del Consiglio superiore e' vincolante quando si tratta di magistrati giudicanti.
In caso di soppressione di un ufficio giudiziario, i magistrati che ne fanno parte, se non possono essere assegnati ad altro ufficio giudiziario nella stessa sede, sono destinati a posti vacanti del loro grado ad altra sede.
Qualora venga ridotto l'organico di un ufficio giudiziario, i magistrati meno anziani che risultino in soprannumero, se non possono essere assegnati ad altro ufficio della stessa sede, sono destinati ai posti vacanti del loro grado in altra sede.
Nei casi previsti dai due precedenti commi si tiene conto, in quanto possibile, delle aspirazioni dei magistrati da trasferire."
Art. 13
Procedure di reclutamento 1. Dopo l' articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 , e' inserito il seguente:
"Art. 12-bis. - 1. Per la copertura dei posti previsti dall'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n, 56, si puo' provvedere anche con bando di concorso del commissario del Governo, nel quale saranno previste le materie d'esame.".
Note all' art. 13 :
- L' art. 12 del D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752 , e' il seguente:
"Art. 12. - Nei concorsi a posti dei ruoli locali hanno la precedenza i candidati idonei residenti da almeno due anni nella provincia di Bolzano.
La disposizione di cui al comma precedente si applica anche alle assunzioni comunque denominate e consentite da particolari disposizioni di legge a posti di ruolo, senza concorso o di personale non di ruolo".
- Il testo dell' art. 16 della legge n. 56/1987 (Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro), come modificato dall' art. 4, commi 4-bis
e 4-quinquies, del D.L. 21 marzo 1988, n. 86 , convertito, con modificazioni, nelle legge 20 maggio 1988, n. 160, e dall'art. 30, comma 1 , della legge 23 luglio 1991, n. 223 , e' il seguente:
"Art. 16 (Disposizioni concernenti lo Stato e gli enti pubblici). - 1. Le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, gli enti pubblici non economici a carattere nazionale e quelli che svolgono attivita' in una o piu' regioni, le province, i comuni e le unita' sanitarie locali effettuano le assunzioni dei lavoratori da inquadrare nei livelli retributivo-funzionali per i quali non e' richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo, sulla base di selezioni effettuate tra gli iscritti nelle liste di collocamento ed in quelle di mobilita' che abbiano la professionalita' eventualmente richiesta e i requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego. Essi sono avviati numericamente alla selezione secondo l'ordine delle graduatorie risultante dalle liste delle circoscrizioni territorialmente competenti.
2. I lavoratori di cui al comma 1 possono trasferire la loro iscrizione presso altra circoscrizione ai sensi dell'art. 1, comma 4. L'inserimento nella graduatoria della nuova sezione circoscrizionale avviene con effetto immediato.
3. Gli avviamenti vengono effettuati sulla base delle graduatorie circoscrizionali, ovvero, nel caso di enti la cui attivita' si esplichi nel territorio di piu' circoscrizioni, con riferimento alle graduatorie delle circoscrizioni interessate e, per gli enti la cui attivita' si esplichi nell'intero territorio regionale, con riferimento alle graduatorie di tutte le circoscrizioni della regione, secondo un sistema integrato definito ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 4.
4. Le modalita' di avviamento dei lavoratori nonche' le modalita' e i criteri delle selezioni tra i lavoratori avviati sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
5. Le amministrazioni centrali dello Stato, gli enti pubblici non economici a carattere nazionale e quelli che svolgono attivita' in piu' regioni, per i posti da ricoprire nella sede centrale, procedono all'assunzione dei lavoratori di cui al comma 1 mediante selezione sulla base della graduatoria delle domande presentate dagli interessati. Con il decreto di cui al comma 4 sono stabiliti i criteri per la formazione della graduatoria unica nonche' i criteri e le modalita' per la informatizzazione delle liste.
6. Le offerte di lavoro da parte della pubblica amministrazione sono programmate in modo da rendere annuale la cadenza dei bandi, secondo le direttive impartite dal Ministro per la funzione pubblica.
7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 hanno valore di principio e di indirizzo per la legislazione delle regioni a statuto ordinario.
8. Sono escluse dalla disciplina del presente articolo le assunzioni presso le Forze armate e i corpi civili militarmente ordinati".
- Il comma 4-ter dell'art. 4 del D.L. n. 86/1988 (Norme in materia previdenziale, di occupazione giovanile e di mercato del lavoro, nonche' per il potenziamento del sistema informatico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale) prevede che: "L' art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 , trova applicazione anche nei casi di assunzione a tempo determinato previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276 (relativo alle assunzioni temporanee di personale presso le amministrazioni dello Stato, n.d.r.), e dall' art. 6 della legge 20 marzo 1975, n. 70 , (riguardante assunzioni temporanee di pensonale straordinario presso gli enti pubblici, n.d.r.), nonche' in ogni altro caso di assunzioni a termine consentite nelle regioni a statuto ordinario, nelle provincie, nei comuni e nelle unita' sanitarie locali".
Art. 14
Personale commissariato del Governo 1. L'ultimo comma dell' articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1973, n. 49 , e' sostituito dai seguenti:
"La composizione dell'ufficio del commissariato del Governo per la provincia di Bolzano e' analoga a quella prevista per i corrispondenti organi nelle regioni a statuto ordinario, cui si aggiungono gli uffici per l'espletamento delle funzioni prefettizie e l'ufficio unico del personale statale previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 . I relativi provvedimenti di organizzazione sono adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e gli affari regionali, dell'interno e del tesoro.
All'aumento della tabella organica del ruolo locale della Presidenza del Consiglio dei Ministri relativa al commissariato del Governo per la provincia di Bolzano, necessario per garantire l'efficienza e la rapidita' delle procedure per la copertura dei posti di cui all'articolo 89 dello statuto della regione Trentino-Alto Adige, nonche' gli speciali obblighi di bilinguismo ivi vigenti, si provvedera', senza oneri a carico del bilancio dello Stato, in sede di attuazione della delega prevista dall' art. 11, comma 1, lettera a) della legge 15 marzo 1997, n. 59 .
Nell'attuazione della suddetta delega sara', altresi', tenuto conto delle esigenze del personale da assegnare in comando o fuori ruolo al commissariato del Governo per la provincia di Bolzano.
All'assegnazione del personale comandato o fuori ruolo si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con i Ministri per la funzione pubblica e gli affari regionali, dell'interno e del tesoro.
Nelle more della rideterminazione della tabella di cui al precedente quarto comma e delle relative assunzioni, il commissiario del Governo provvede al distacco presso i suoi uffici di personale dei ruoli locali, senza oneri a carico del bilancio dello Stato.".
Note all'art. 14:
- L'ultimo comma dell' art. 35 del D.P.R. 1 febbraio 1973, n. 49 , era il seguente: "La composizione dell'ufficio ed il contingente del personale sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto coi Ministri per l'interno e per il tesoro."
- L'art. 89 dello statuto della regione Trentino-Alto Adige e' il seguente:
"Art. 89. - Per la provincia di Bolzano sono istituiti ruoli del personale civile, distinti per carriere, relativi alle amministrazioni statali aventi uffici nella provinncia. Tali ruoli sono determinati sulla base degli organici degli uffici stessi, quali stabiliti, ove occorra, con apposite norme.
Il comma precedente non si applica per le carriere direttive dell'Amministrazione civile dell'interno, per il personale della pubblica sicurezza e per quello amministrativo del Ministero della difesa.
I posti dei ruoli, di cui al primo comma, considerati per amministrazione e per carriere, sono riservati a cittadini appartenenti a ciascuno dei tre gruppi linguistici, in rapporto alla consistenza dei gruppi stessi, quale risulta dalle dichiarazioni di appartenenza rese nel censimento ufficiale della popolazione.
L'attribuzione dei posti riservati a cittadini di lingua tedesca e ladina sara' effettuata gradualmente, sino al raggiungimento delle quote di cui al comma precedente, mediante le nuove assunzioni in relazione alle vacanze che per qualsiasi motivo si determinano nei singoli ruoli.
Al personale dei ruoli di cui al primo comma e' garantita la stabilita' di sede nella provincia, con esclusione degli appartenenti ad amministrazioni o carriere per le quali si rendano necessari trasferimenti per esigenze di servizio per addestramento del personale.
I trasferimenti del personale di lingua tedesca saranno, comunque, contenuti nella percentuale del dieci per cento dei posti da esso complessivamente occupati.
Le disposizioni sulla riserva e ripartizione proporzionale tra i gruppi linguistici italiano e tedesco dei posti esistenti nella provincia di Bolzano sono estese al personale della magistratura giudicante e requirente. E' garantita la stabilita' di sede nella provincia stessa ai magistrati appartenenti al gruppo linguistico tedesco, ferme le norme dell'ordinamento giudiziario sulle incompatibilita'. Si applicano anche al personale della magistratura in provincia di Bolzano i criteri per la attribuzione dei posti riservati ai cittadini di lingua tedesca, fissati nel quarto comma del presente articolo".
- La lettera a) del comma 1 dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 , e' la seguente:
"1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi diretti a:
a) razionalizzare l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, anche attraverso il riordino, la soppressione e la fusione di Ministeri, nonche' di amministrazioni centrali anche ad ordinamento autonomo".
Art. 15
Spese di funzionamento
delle commissioni d'esame di bilinguismo 1. Il secondo comma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 , come integrato dall' art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1977, n. 846 , e' sostituito dal seguente:
"Alle spese relative alle commissioni d'esame di cui al comma precedente concorrono lo Stato e la provincia nel modo seguente: le spese relative alle sedi e agli emolumenti del personale di segreteria nonche' quelle per compenso ai membri delle commissioni d'esame sono a carico della provincia; quelle relative alle spese di cancelleria, postali e varie di funzionamento delle commissioni d'esame sono a carico dello Stato.".
2. Gli oneri pregressi per le spese sostenute dalla provincia e non liquidati dallo Stato sino a tutto il 1996 sono quantificati in lire sette miliardi e liquidati nell'ambito della definizione della quota di cui all' articolo 5 del decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 432 . Note all' art. 15 :
- Il secondo comma dell'art. 6 del D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752 , come integrato dall' art. 8 del D.P.R. 19 ottobre 1977, n. 846 , era il seguente:
"Ai componenti delle commissioni d'esame di cui sopra e' corrisposto il compenso previsto per le commissioni d'esame della provincia che verra' liquidato dalla provincia stessa, salvo rimborso da parte dello Stato di una quota pari alla meta' della spesa. Le spese di cancelleria e funzionamento delle commissioni di esame sono liquidate dalla provincia salvo rimborso da parte dello Stato di una quota pari alla meta' della spesa stessa".
- L' art. 10 del D.P.R. 16 marzo 1992, n. 268 , come modificato dall' art. 5 del decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 432 , e' il seguente:
"Art. 10. - 1. Per la definizione dell'accordo relativo alla determinazione della quota variabile di cui all'art. 78 dello statuto si tiene conto del complesso delle spese per interventi generali dello Stato, disposti negli stessi settori di competenza della provincia, mediante l'applicazione della media aritmetica dei parametri della popolazione e del territorio di ciascuna provincia, nonche' della quota dell'incremento di gettito tributario da destinare allo Stato per le finalita' e secondo i criteri di determinazione di cui ai commi 6 e 7.
2. L'accordo per la determinazione della quota variabile di ciascun esercizio e' definito annualmente, d'intesa tra Governo e presidenti delle giunte provinciali, entro il mese di febbraio con riferimento alla quota relativa all'esercizio in corso. In relazione ad esigenze di certezza nella programmazione delle risorse da parte delle province, l'accordo puo' essere definito anche nell'esercizio precedente a quello di riferimento, su richiesta delle stesse, tenendo conto, qualora necessario, del disegno di legge finanziaria e dei disegni di legge collegati.
3. Le spese di cui al comma 1 sono desunte dagli stanziamenti del bilancio di previsione dello Stato per l'esercizio precedente, considerati tenendo conto delle variazioni successivamente apportate, incluse comunque quelle disposte dall'assestamento del bilancio ovvero, qualora ancora non approvato, dal relativo disegno di legge presentato dal Governo al Parlamento. Il limite dei quattro decimi del gettito dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'art. 78, primo comma, dello statuto e' stimato in base al corrispondente valore definito per la quota variabile relativa all'esercizio precedente, corretto tenendo conto della evoluzione del gettito intervenuta, nonche' delle indicazioni quantitative circa l'evoluzione del gettito stesso previste dal documento di programmazione economico finanziaria approvato dal Governo, relativo all'esercizio cui si riferisce la quota variabile.
4. Devono considerarsi generali gli interventi disposti dallo Stato sul territorio nazionale, sia in esso compreso o meno quello delle due province, purche' non specificamente localizzati in particolari zone del territorio medesimo.
5. Non sono comunque da considerare, ai fini della determinazione della quota variabile, le seguenti fattispecie:
a) le spese relative al personale statale in attivita' o quiescenza;
b) i fondi speciali destinati alla copertura di provvedimenti legislativi da adottare;
c) le spese iscritte nel bilancio dello Stato per la devoluzione o regolazione contabile di tributi o quote di tributi statali attribuiti alle regioni a statuto ordinario e ragioni speciale;
d) le spese riferite ad interventi statali relativi alle leggi di cui all' art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386 , nel caso in cui le province siano ammesse ai relativi riparti;
e) gli interventi statali per la finanza locale.
6. Una quota del previsto incremento del gettito tributario, escludendo comunque gli incrementi derivanti dall'evoluzione tendenziale, spettante alle province autonome e derivante dalle manovre correttive di finanza pubblica previste dalla legge finanziaria e dai relativi provvedimenti collegati, nonche' dagli altri provvedimenti legislativi aventi le medesime finalita' e non considerati ai fini della determinazione dell'accordo relativo all'esercizio finanziario precedente, da valutarsi al netto delle eventuali previsioni di riduzione di gettito conseguenti all'applicazione di norme connesse, puo' essere destinata, limitatamente agli esercizi previsti dall'accordo, al raggiungimento degli obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica previsti dai predetti provvedimenti.
7. Nella determinazione della quota di cui al comma 6 si tiene conto altresi':
a) dei gettiti derivanti da maggiorazioni di aliquote o dall'istituzione di nuovi tributi se destinati per legge alla copertura, ai sensi dell' art. 81 della Costituzione , delle spese di cui all'art. 9, nel caso in cui i predetti gettiti non risultino contabilizzati distintamente nel bilancio dello Stato, o non risultino temporalmente delimitati;
b) delle spese relative a nuove competenze trasferite o delegate dallo Stato alle province.
8. L'accordo di cui al comma 2 definisce i criteri e le modalita' per la regolazione dei rapporti finanziari conseguenti. Nell'ambito della definizione dell'accordo medesimo si provvede altresi' alla ricognizione congiunta delle modalita' di applicazione dell'art. 9.
9. Il versamento della quota variabile spettante alle province e' eseguito, con periodicita' trimestrale, secondo le modalita' di cui all'art. 8, comma 1. I relativi fondi sono disponibili alle scadenze secondo le disposizioni di cui all'art. 8, comma 4-bis.
10. Nel caso in cui non si perfezioni nel termine previsto l'accordo di cui al comma 2, la quota variabile viene versata a ciascuna provincia nella misura dell'80 per cento di quella spettante per l'esercizio immediatamente precedente, salvo conguaglio sulla base dell'intesa successivamente intervenuta".
Art. 16
Collegio arbitrale 1. L' articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 , come modificato dall' articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1982, n. 327 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 23. - 1. Presso il commissariato del Governo per la provincia di Bolzano viene costituito il collegio arbitrale (( per il personale appartenente ai ruoli locali, composto da quattro rappresentanti )) delle amministrazioni designate dal commissario del Governo di cui due appartenenti al gruppo linguistico italiano e due appartenenti al gruppo linguistico tedesco e quattro rappresentanti dei dipendenti, designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano provinciale, di cui due appartenenti al gruppo linguistico italiano e due al gruppo linguistico tedesco. Sia i componenti nominati dal commissario del Governo che quelli designati dalle organizzazioni sindacali devono appartenere ai ruoli locali ed essere in possesso dell'attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca di cui all'articolo 4, comma terzo, n. 4). Il collegio, composto da due rappresentanti delle amministrazioni e da due rappresentanti dei dipendenti, e' presieduto dal componente piu' anziano di gruppo linguistico diverso dal dipendente sottoposto a provvedimento disciplinare.
2. Detto collegio svolge le funzioni che l' articolo 59 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , attribuisce ai collegi arbitrali nelle singole amministrazioni.".
Art. 17
Concorsi unici esterni 1. Dopo l' articolo 13-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 , introdotto dall'articolo 11 del presente decreto, e' inserito il seguente:
"Art. 13-ter - 1. Per i concorsi unici previsti dal secondo comma dell'articolo 13 e dall' articolo 2, comma 1, lettera t), della legge 23 ottobre 1992, n. 421 , e successive modifiche e integrazioni, il commissario del Governo provvede ove possibile ad uniformare i contenuti delle prove previste per i profili professionali dei posti da coprire in ogni diverso dicastero.".
Note all' art. 17 :
- L' art. 13 del D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752 , e' citato nella nota all'art. 11.
- La lettera t) del comma 1 dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 , come cosi' successivamente modificata, e' la seguente:
"1. Il Governo della Repubblica e' delegato a emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge uno o piu' decreti legislativi, diretti al contenimento, alla razionalizzazione e al controllo della spesa per il settore del pubblico impiego, al miglioramento dell'efficienza e della produttivita', nonche' alla sua riorganizzazione; a tal fine e' autorizzato a:
a) - s) (omissis).
t) prevedere una organica regolamentazione delle modalita' di accesso all'impiego presso le pubbliche amministrazioni, espletando, a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri, concorsi unici per profilo professionale, da espletarsi a livello regionale, abilitanti all'impiego presso le pubbliche amministrazioni, ad eccezione delle regioni, degli enti locali e loro consorzi previa individuazione dei profili professionali, delle procedure e tempi di svolgimento dei concorsi, nonche' delle modalita' di accesso alle graduatorie di idonei da parte delle amministrazioni pubbliche, prevedendo altresi' la possibilita', in determinati casi, di provvedere attraverso concorsi per soli titoli o di selezionare i candidati mediante svolgimento di prove psicoattitudinali avvalendosi di sistemi automatizzati: prevedere altresi' il decentramento delle sedi di svolgimento dei concorsi".
Art. 18
Commissioni di concorso per i ruoli locali 1. Il quinto comma dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 , e' sostituito dal seguente: "Presiede la commissione, senza voto determinante, il magistrato avente maggiore anzianita' di carriera o, in mancanza, il componente della commissione piu' anziano di eta'. Svolge le funzioni di segretario un impiegato possibilmente appartenente all'amministrazione per la quale e' bandito il concorso.".
Nota all' art. 18 :
- Il quinto comma dell'art. 21 del D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752 , era il seguente: "Presiede la commissione, senza voto determinante, il magistrato avente maggiore anzianita' di carriera o, in mancanza, il componente della commissione piu' anziano di eta'. Svolge le funzioni di segretario il piu' giovane componente della commissione."
Art. 19
Permessi retribuiti 1. Al terzo comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 , dopo le parole: "congedo straordinario" sono inserite le seguenti: "o comunque permesso retribuito.".
Nota all'art. 19:
- Il terzo coma dell' art. 6 del D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752 , e' il seguente: "Al personale in servizio presso una pubblica amministrazione spetta, se ammesso a sottoporsi all'esame di cui al presente titolo, il congedo straordinario per esami e il trattamento economico di missione".
Art. 20
Competenza territoriale degli organi di controllo
sugli atti dell'Amministrazione statale 1. Dopo il secondo comma dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 , e' aggiunto il seguente:
"I controlli preventivi sui provvedimenti del commissario del Governo e dei dirigenti degli uffici statali siti in provincia di Bolzano per i compiti di cui al primo comma sono eseguiti da organi siti nella provincia stessa".
Nota all' art. 20 :
- L' art. 24 del D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752 , e' il seguente:
"Art. 24. - Nell'ambito del Commissariato del Governo per la provincia di Bolzano e' istituito l'ufficio unico del personale delle amministrazioni statali, il quale, per il personale dei ruoli di cui all'art. 8, svolge i compiti degli uffici del personale delle singole amministrazioni.
L'ufficio del personale di cui al comma precedente e', altresi', l'ufficio esecutivo per i compiti demandati al Commissario del Governo dal presente decreto e da quello di attuazione della parificazione delle lingue".
Art. 21
Riserva per personale bilingue 1. Il primo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 , e' sostituito dal seguente:
"Per provvedere alle esigenze di cui al precedente articolo le amministrazioni menzionate al secondo comma dell'articolo stesso e gli enti pubblici non locali in provincia di Bolzano, ai quali non si applica il criterio di cui al terzo comma dell'articolo 89 dello statuto di autonomia, per la copertura dei posti vacanti, nei concorsi, anche interni, nei corsi, nel conferimento di qualifiche superiori, o nelle assunzioni comunque strutturate o denominate, devono riservare un'aliquota di posti per candidati in possesso dell'attestato di cui all'articolo 4".
Note all'art. 21:
- Il primo e il secondo comma dell'art. 2 del D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752 , sono i seguenti:
"Art. 2. - Per provvedere alle esigenze di cui al precedente articolo, le amministrazioni menzionate al secondo comma dell'articolo stesso e gli enti pubblici non locali in provincia di Bolzano ai quali non si applica il criterio di cui al terzo comma dell'art. 89 dello statuto di autonomia, per la copertura dei posti vacanti, nei concorsi o nelle assunzioni comunque strutturate o denominate, devono riservare un'aliquota di posti per candidati in possesso dell'attestato di cui all'art. 4.
I vincitori di concorsi ai posti riservati di cui al comma precedente vengono assegnati, come prima sede di servizio, ad uffici della provincia di Bolzano o che comunque abbiano competenza su detta provincia".
- Il terzo comma dell'art. 89 dello statuto della regione Trentino-Alto Adige, e' citato nella nota all'art. 14.
- L' art. 4 del D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752 , e' citato nella nota all'art. 1.
Art. 22
Indennita' di bilinguismo 1. All' articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 , come modificato dall' articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1982, n. 327 , sono aggiunti i seguenti commi:
"L'indennita' di bilinguismo, qualora sia prevista, e' calcolata in riferimento ai vari gradi degli attestati di conoscenza di cui all'art. 4 e non alla funzione ricoperta.
Qualora l'attestato di conoscenza conseguito sia di grado piu' elevato rispetto a quello richiesto per l'accesso dall'esterno alla funzione ricoperta, l'indennita' di cui al comma precedente e' calcolata con riferimento all'attestato richiesto per l'accesso dall'esterno alla funzione stessa".
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Note all' art. 22 :
- L' art. 1 del D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752 , come modificato dall' art. 1 del D.P.R. 29 aprile 1982, n. 327 , e' il seguente:
"Art. 1. - La conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca, adeguata alle esigenze del buon andamento del servizio, costituisce requisito per le assunzioni comunque strutturate e denominate ad impieghi nelle amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, e degli enti pubblici in provincia di Bolzano.
Il requisito di cui al comma precedente e' richiesto altresi' per il personale delle amministrazioni di cui al secondo comma dell'art. 89 dello statuto di autonomia.
Lo stesso requisito e' richiesto per il personale degli uffici giudiziari e degli organi ed uffici della pubblica amministrazione con competenza regionale aventi sede in provincia di Trento, limitatamente ai contingenti determinati, d'intesa con i presidenti della Giunta regionale del Trentino-Alto Adige e della Giunta provinciale di Bolzano, nella misura necessaria per assicurare il buon andamento del servizio anche in lingua tedesca, con decreto adottato dal Presidente del Consiglio dei Ministri per i magistrati amministrativi e per gli avvocati dello Stato, dal Ministro di grazia e giustizia per i magistrati ordinari, dal Commissario del Governo per la provincia di Trento per il restante personale statale e dai presidenti degli enti pubblici interessati per il personale da questi dipendente".
- L' art. 4 del D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752 , e' citato nella nota all'art. 1.
Art. 23
Personale traduttore-interprete 1. Dopo l' articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 , e' inserito il seguente:
"Art. 20-bis. - 1. In considerazione delle particolari esigenze degli uffici statali situati nella provincia di Bolzano ai concorsi per il profilo traduttore-interprete sono ammessi anche candidati che abbiano conseguito la laurea in economia e commercio, in giurisprudenza o in disciplina equiparata e che siano in possesso dell'attestato di conoscenza delle due lingue di cui all'articolo 4, terzo comma, numero 4), del presente decreto".
Note all' art. 23 :
- L' art. 20 del D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752 , e' il seguente:
"Art. 20. - Gli aspiranti ad assunzioni comunque strutturate e denominate ad uffici giudiziari o della pubblica amministrazione situati nella provincia di Bolzano o aventi competenza regionale, nonche' dei concessionari di servizi di pubblico interesse svolti nella provincia stessa hanno facolta' di sostenere le previste prove di esame sia nella lingua italiana che in quella tedesca secondo l'indicazione da effettuarsi nella domanda di ammissione".
- L' art. 4 del D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752 , e' citato nella nota all'art. 1.
Art. 24
Istituzione di nuovi ruoli locali 1. Al primo comma dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 , le parole: "dell'INPS e dell'INAIL" sono sostituite dalle seguenti: "dell'INPS, dell'INAIL e dell'INPDAP".
2. Al secondo comma dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 , dopo la parola: "22" sono aggiunte le seguenti: "nonche' 24".
3. All' articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 , le parole: "dell'INPS e dell'INAIL" sono sostituite dalle seguenti: "dell'INPS, dell'INAIL e dell'INPDAP".
4. Il personale che alla data di entrata in vigore del presente decreto presta servizio presso gli uffici INPDAP in provincia di Bolzano e' assimilato a quello indicato dall' articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 .
Note all'art. 24:
- Il testo dell' art. 28 del D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752 , e' il seguente:
"Art. 28. - Salvo quanto disposto nel seguenti articoli, le norme di cui al presente decreto si applicano anche per il personale degli uffici in provincia di Bolzano dell'I.N.P.S. e dell'I.N.A.I.L.
I ruoli del personale di cui al comma precedente sono stabiliti nelle tabelle 21 e 22 allegate al presente decreto".
- L' art. 31 del D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752 , e' il seguente:
"Art. 31. - Fermo restando anche nei confronti dell'I.N.P.S. e dell'I.N.A.I.L. il disposto di cui al secondo comma del precedente art. 24, i compiti previsti dal primo comma dello stesso articolo sono svolti dagli uffici delle sedi provinciali dei predetti Istituti".
- L' art. 9 del D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752 , e' il seguente:
"Art. 9. - Il personale che in data 20 gennaio 1972 era gia' in servizio in provincia di Bolzano continuera' a svolgere le proprie attribuzioni, ad esaurimento, mantenendo l'inquadramento nei ruoli generali e conservando lo stato giuridico ad essi relativo. Detto personale, qualora consegua qualifiche funzionali o categorie per l'accesso alle quali sia prescritto un titolo di studio superiore, e' utilizzato nei posti di cui al comma successivo fin tanto che detti posti non vengano coperti con personale dei ruoli locali e ha diritto comunque di essere utilizzato, anche successivamente, negli uffici statali siti nella provincia d Bolzano.
I posti vacanti al 20 gennaio 1972 e quelli che, per qualsiasi causa, si sono resi o si rendono vacanti dopo tale data sono coperti attraverso concorsi pubblici ai posti dei profili professionali delle qualifiche funzionali o delle categorie per le quali e' ammesso l'accesso dall'esterno. Ad essi puo' partecipare anche il personale di cui al primo comma, con qualifica immediatamente inferiore, avente i requisiti previsti dalle norme del rispettivo stato giuridico purche' in possesso dell'attestato di bilinguismo prescritto per la qualifica cui aspira.
Le riserve previste a favore de personale in servizio nei pubblici concorsi, nonche' per gli accertamenti professionali, sono ridotte secondo la effettiva consistenza del personale in servizio nei ruoli locali in possesso dei prescritti requisiti.
Conseguentemente vengono ridotti di altrettanti posti i corrispondenti ruoli generali delle amministrazioni interessate.
Le vacanze nella prima attuazione delle seguenti norme, risultano dalla differenza tra i posti previsti dalle tabelle di cui al precedente art. 8 e quelli di fatto coperti dal personale di cui al primo comma del presente articolo".
Art. 25
Esami per l'abilitazione all'esercizio
della professione forense 1. Dopo l' articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574 , e' inserito il seguente:
"Art. 36-bis. - 1. Nella circoscrizione di Bolzano gli esami per l'abilitazione all'esercizio della professione forense hanno luogo presso la sezione distaccata in Bolzano della corte d'appello di Trento. Fermo restando quanto previsto dal regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 , la commissione esaminatrice e' composta di quattro membri titolari e quattro supplenti, che conoscano adeguatamente la lingua italiana e la lingua tedesca. Due membri devono appartenere al gruppo di lingua italiana e due al gruppo di lingua tedesca.".
Note all'art. 25:
- Il testo dell' art. 36 del D.P.R. 15 luglio 1988, n. 574 , e' il seguente:
"Art. 36. - 1. Le etichette e gli stampati illustrativi dei farmaci rientranti nella assistenza farmaceutica prevista dagli articoli 28 e seguenti della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , distribuiti in provincia di Bolzano, devono essere redatti congiuntamente nelle due lingue italiana e tedesca.
2. La disposizione di cui al comma 1 viene applicata dopo un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto".
- Il R.D.L. 27 novenbre 1933, n. 1578, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 dicembre 1933, n. 281.
Art. 26
Commissioni tributarie 1. Dopo l' articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 , e' inserito il seguente:
"Art. 41-bis. - 1. Per la nomina dei giudici tributari delle commissioni tributarie di 1 e 2 grado di Bolzano, ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 , e successive modificazioni, e' richiesto quale requisito l'attestato di conoscenza della lingua italiana e tedesca previsto dall'articolo 4, terzo comma, numero 4), del presente decreto ovvero, per i componenti nominati in base al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636 , ed in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 , l'attestato conseguito secondo le disposizioni della legge 23 ottobre 1961, n. 1165 , riferito alla carriera direttiva.
2. Le commissioni di cui al comma 1 devono esser composte in misura paritetica da giudici appartenenti al gruppo linguistico italiano e tedesco.
3. Gli attuali componenti delle commissioni tributarie non possono essere confermate alla scadenza del loro incarico se non sono in possesso degli attestati di conoscenza della lingua italiana e tedesca di cui al comma 1. Detti componenti non possono, in ogni caso, continuare a svolgere le funzioni di giudice delle commissioni tributarie oltre la data di scadenza indicata nell'attuale decreto di nomina se non in possesso dei predetti attestati di bilinguismo.
4. Per i provvedimenti attinenti ai giudici tributari di 1 e 2 grado di Bolzano alle sedute del consiglio di presidenza della giustizia tributaria partecipa con voto consultivo un rappresentante eletto dai giudici tributari di Bolzano, che sia gia' in possesso dell'attestato di cui al comma 1, senza oneri a carico del bilancio dello Stato.
5. Ferme restando per il personale amministrativo delle commissioni tributarie di 1 e 2 grado di Bolzano le disposizioni del presente decreto, detto personale deve comunque essere in possesso dell'attestato di conoscenza della lingua italiana e tedesca di cui all'articolo 4 corrispondente al titolo di studio che era stato richiesto per l'accesso al profilo professionale rivestito.
6. E' istituito il ruolo locale del personale delle segreterie delle commissioni tributarie di 1 e 2 grado in provincia di Bolzano, di cui alle tabelle allegate al presente decreto contrassegnate con i numeri 25 e 26.".
Note all'art. 26:
- Il testo dell' art. 41 del D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752 , e' il seguente:
"Art. 41. - I posti degli uffici giudiziari della provincia di Bolzano vacanti alla data del 20 gennaio 1972, e quelli resisi vacanti fino all'entrata in vigore del presente decreto, sono messi a concorso per esame al quale possono partecipare concorrenti che, alla data del bando, non abbiano superato il quarantacinquesimo anno di eta', ferme restando le generali deroghe previste dalla legge".
- Il D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 545 , e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 gennaio 1993, n. 9, supplemento ordinario.
- L' art. 4 del D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752 , e' citato nella nota all'art. 1.
- Il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 , e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 novembre 1972, n, 292, supplemento ordinario n. 2.
- La legge 23 ottobre 1961, n. 1165 , e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16 novembre 1961, n. 284.
Art. 27
Contrattazione integrativa 1. Dopo l' articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 , e' inserito il seguente:
"Art. 48-bis. - 1. Per le trattative e gli aspetti che possono incidere nelle disposizioni del presente decreto, l'agenzia prevista dall' articolo 50 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , richiede, per gli effetti previsti dall'art. 73, comma 1, dello stesso decreto legislativo, la partecipazione alle trattative del commissario del Governo per la provincia di Bolzano o di suoi delegati, ovvero puo' essere sostituita dal predetto commissario. I contratti di cui al titolo terzo del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , una volta conclusasi la procedura di cui all'articolo 51 dello stesso decreto, sono suscettibili di contrattazione di raccordo per le particolarita' relative all'art. 89 dello statuto della regione Trentino-Alto Adige e delle relative norme di attuazione. A tal fine entro trenta giorni dall'invio al commissario del Governo del testo dell'accordo si incontrano il consiglio di amministrazione dei ruoli locali (( ed i rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo provinciale )) .
L'autorizzazione alla sottoscrizione delle trattative e' rilasciata al commissario del Governo con le modalita' di cui all' articolo 51 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 .".
2. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 si procede presso il commissariato del Governo alla contrattazione prevista dall'articolo 1, comma 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro approvato il 16 maggio 1995, per i dipendenti dei Ministeri entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 28
Sistema di controllo 1. Dopo l' articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 , introdotto dall'articolo 27 del presente decreto, e' inserito il seguente:
"48-ter. - 1. Fermo restando quanto disposto dall' articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 6 luglio 1978, n. 571 e dall' articolo 328 del codice penale , nonche' i compiti di controllo attribuiti al consiglio di amministrazione di cui all'articolo 22, le violazioni degli obblighi previsti dal predetto articolo 7 costituiscono gravi violazioni agli obblighi d'ufficio, anche ai fini della responsabilita' dirigenziale e disciplinare.
2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica - provvedera' a diramare ad ogni dirigente preposto alle Direzioni generali del personale una apposita circolare per richiamare l'attenzione sulla norma di cui al comma 1, accompagnata da una sintesi della speciale disciplina di garanzia del sistema derivante dall'articolo 89 dello statuto della regione Trentino-Alto Adige.
3. La predetta diramazione e' rinnovata ogni due anni.".
Note all' art. 28 :
- L' art. 7 del D.P.R. 31 luglio 1978, n. 571 , e' il seguente:
"Art. 7. - Gli organi competenti delle amministrazioni dello Stato di cui al primo comma dell'art. 8 del deceto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 , danno immediata comunicazione all'ufficio di cui all'art. 24 dello stesso decreto, di ogni provvedimento di destinazione di personale in provincia di Bolzano".
- L' art. 328 del codice penale e' il seguente:
"Art. 328 (Omissione o rifiuto di atti di ufficio). - Il pubblico ufficiale (art. 357) o l'incaricato di un pubblico servizio (art. 358), che indebitamente rifiuta, omette o ritarda un atto dell'ufficio o del servizio, e' punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a lire quattrocentomila.
Se il pubblico ufficiale e' un giudice o un funzionario del pubblico ministero, vi e' omissione, rifiuto o ritardo, quando concorrono le condizioni richieste dalla legge per esercitare contro di essi l'azione civile".
- L' art. 22 del D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752 , e' il seguente:
"Art. 22. - Per il personale dei ruoli locali le competenze attribuite dalla legge ai consigli di amministrazione od a commissioni centrali o locali del personale comunque denominate, sono esercitati da un unico consiglio locale di amministrazione presieduto dal Commissario del Governo e composto da cinque rappresentanti dell'amministrazione dello Stato, con qualifica di dirigente, e da quattro rappresentanti del personale eletti per una meta' dagli appartenenti al gruppo linguistico italiano e per l'altra meta' dagli appartenenti al gruppo linguistico tedesco.
Con le stesse mdoalita' sono designati i membri supplenti.
Gli appartenenti al gruppo linguistico ladino hanno facolta' di partecipare alla elezione dei rappresentanti del gruppo linguistico italiano o di quello tedesco.
Il consiglio di amministrazione viene nominato, all'inizio di ogni biennio, con decreto del Commissario del Governo in modo da assicurare la pariteticita' dei gruppi linguistici anche tra i rappresentanti dell'amministrazione dello Stato.
Il presidente del consiglio locale di amministrazione non ha voto determinante.
Partecipa al consiglio, con funzione di relatore, senza diritto di voto, un funzionario dell'ufficio unico del personale delle amministrazioni statali; un funzionario dello stesso ufficio svolge le mansioni di segretario".
- L'art. 89 dello statuto della regione Trentino-Alto Adige, e' citato nella nota all'art. 14.
Art. 29
Concorsi dirigenziali - Norma transitoria 1. I concorsi dirigenziali per i ruoli locali di cui all' articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 , possono essere esperiti anche prima degli adempimenti previsti dall' articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 .
2. In caso di grave vacanza nelle posizioni dirigenziali e nella nona qualifica funzionale dei ruoli locali di cui all'articolo 8 del menzionato decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 , il commissario del Governo puo' destinare alle procedure di concorso esterno una quota di posti superiore a quella prevista dal comma 1 dell'articolo 19 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 aprile 1994, n. 439 .
Note all' art. 29 :
- L' art. 8 del D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752 , e' il seguente:
"Art. 8. - Nella provincia di Bolzano sono istituiti i ruoli locali del personale civile delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, aventi uffici nella provincia, stabiliti nelle tabelle contrassegnate con i numeri da 1 a 20 allegate al presente decreto.
I posti dei ruoli, di cui al precedente comma, considerati per amministrazione nonche' per gruppi di qualifiche funzionali o per categorie, secondo il titolo di studio prescritto per accedervi, sono riservati ai cittadini appartenenti a ciascuno dei tre gruppi linguistici in rapporto alla consistenza dei gruppi stessi quale risulta dalle dichiarazioni di appartenenza rese nell'ultimo censimento ufficiale della popolazione.
I commi precedenti non si applicano per le carriere direttive dell'amministrazione civile dell'interno, per il personale della pubblica sicurezza e per quello amministrativo del Ministero della difesa".
- Il comma 1 dell'art. 31 del D. Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 , e' il seguente:
"1. In sede di prima applicazione del presente decreto, le amministrazioni pubbliche procedono:
a) alla rilevazione di tutto il personale distinto per circoscrizione provinciale e per sedi di servizio, nonche' per qualifiche e specifiche professionalita', evidenziando le posizioni di ruolo numerarie e soprannumerarie, non di ruolo, fuori ruolo, comanzdo, distacco e con contratto a tempo determinato e a tempo parziale;
b) alla formulazione di una proposta di ridefinizione dei propri uffici e delle piante organiche in relazione ai criteri di cui all'articolo 5, ai carichi di lavoro, nonche' alla esigenza di integrazione per obiettivi delle risorse umane e materiali, evitando le eventuali duplicazioni e sovrapposizioni di funzioni ed al fine di conseguire una riduzione per accorpamento degli uffici dirigenziali, e, in conseguenza, delle dotazioni organiche del personale dirigenziale, in misura non inferiore al dieci per cento, riservando un contingente di dirigenti per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 17, comma 1, lettera b);
c) alla revisione delle tabelle annesse al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420 , al fine di realizzare, anche con riferimento ai principi ed ai criteri fissati nel titolo I del presente decreto ed in particolare negli articoli 4, 5, e 7, una piu' razionale assegnazione e distribuzione dei posti delle varie qualifiche per ogni singola unita' scolastica, nel limite massimo della consistenza numerica complessiva delle unita' di personale previste nelle predette tabelle".
- Il comma 1 dell'art. 19 del D.P.C.M. 21 aprile 1994, n. 439 , e' il seguente: "1. In sede di prima applicazione del presente regolamento le percentuali del settanta e del trenta per cento di cui agli articoli 2 e 5 vanno riferite alle disponibilita' in organico che risulteranno dopo che le amministrazioni avranno individuato gli uffici dirigenziali ai sensi dell' art. 31 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni".
Art. 30
Accesso alla carriera dirigenziale 1. In prima applicazione e, comunque non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il 50% dei posti disponibili nella carriera dirigenziale di cui all' articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 , presso le varie amministrazioni dello Stato site in provincia di Bolzano, saranno conferibili mediante concorso per titoli di servizio professionali e culturali, integrato da colloquio.
2. Al concorso sono ammessi i dipendenti di cui all'articolo 89 dello statuto, in possesso di diploma di laurea e del relativo attestato di conoscenza delle due lingue previsto dall' articolo 4, terzo comma, numero 4) del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 , provenienti dalla ex carriera direttiva ovvero assunti tramite concorso per esami in qualifiche corrispondenti, e che abbiano maturato una anzianita' di nove anni di effettivo servizio prestato nella predetta carriera o qualifica della stessa amministrazione o ufficio per i quali concorrono.
3. I vincitori parteciperanno ad un corso di formazione tenuto in ambito locale ed organizzato a cura del commissariato dal Governo per la provincia di Bolzano.
Note all' art. 30 :
- L' art. 8 del D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752 , e' il seguente:
"Art. 8. - Nella provincia di Bolzano sono istituiti i ruoli locali del personale civile delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, aventi uffici nella provincia, stabiliti nelle tabelle contrassegnate con i numeri da 1 a 20 allegate al presente decreto.
I posti dei ruoli, di cui al precedente comma, considerati per amministrazione nonche' per gruppi di qualifiche funzionali o per categorie, secondo il titolo di studio prescritto per accedervi, sono riservati ai cittadini appartenenti a ciascuno dei tre gruppi linguistici in rapporto alla consistenza dei gruppi stessi quale risulta dalle dichiarazioni di appartenenza rese nell'ultimo censimento ufficiale della popolazione.
I commi precedenti non si applicano per le carriere direttive dell'amministrazione civile dell'interno, per il personale della pubblica sicurezza e per quello amministrativo del Ministero della difesa".
- L'art. 89 dello statuto della regione Trentino-Alto Adige e' citato nella nota all'art. 14.
- L' art. 4 del D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752 , e' citato nella nota all'art. 1.
Art. 31
Sezione distaccata della corte di appello di Trento
con sede in Bolzano 1. La pianta organica dei consiglieri della sezione distaccata della corte d'appello di Trento con sede in Bolzano, istituita con decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 133 , tabella 1, e' incrementata di due unita', ed e' costituita, quindi, di sette unita'.
Nota all'art. 31:
- La Tabella 1 allegata al D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 133 , era la seguente:
"Tabella 1 SEZIONE DISTACCATA DELLA CORTE DI APPELLO
DI TRENTO CON SEDE IN BOLZANO
Qualifica Organico
- -
Presidenti di sezione 2
Consiglieri 5
Primo dirigente 1
Direttori di cancelleria 1 (IX qualifica)
Funzionari di cancelleria 1 (VIII qualifica)
Collaboratori di cancelleria 3 (VII qualifica)
Assistenti giudiziari 3 (VI qualifica)
Operatori amministrativi 3 (V qualifica)
Dattilografi 4 (IV qualifica)
Conducenti di automezzi speciali 2 (IV qualifica)
Addetti ai servizi ausiliari e di
anticamera 2 (III qualifica)
Collaboratori U.N.E.P. 8 (VII qualifica)
Assistenti U.N.E.P. 6 (VI qualifica)
Operatori U.N.E.P. 5 (V qualifica)"
Art. 32
Regolarizzazione di posizioni anomale 1. E' assimilato al personale ad esaurimento, di cui all' articolo 9, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 , il personale che alla data del 1 gennaio 1997 risulta in servizio in provincia di Bolzano, appartenente alle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, all'INPS e all'INAIL, nonche' agli enti disciolti con propria sede in provincia di Bolzano e che, non appartenendo ai ruoli locali, si trovi in una delle seguenti condizioni:
a) sia stato assunto per effetto di concorso indetto o di provvedimento amministrativo emanato prima del 1 dicembre 1976 ed abbia preso effettivo servizio nella provincia stessa entro il 31 dicembre 1978;
b) sia stato assunto in provincia di Bolzano entro il 1 gennaio 1986 in base alla legge 1 giugno 1977, n. 285 ;
c) sia stato inquadrato in ruolo prima del 1 luglio 1980 a seguito di servizio prestato in provincia di Bolzano, in qualita' di sostituto portalettere ai sensi dell' articolo 5, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1977, n. 846 ;
d) sia stato inquadrato in ruolo o destinato a prestare servizio in provincia di Bolzano dopo il 1 dicembre 1976 ed entro il 9 novembre 1989 a seguito di servizio prestato in provincia di Bolzano come precario ovvero a seguito di assunzione o riassunzione per provvedimento amministrativo o per concorso non locale;
e) abbia prestato servizio per piu' di sei anni in provincia di Bolzano per effetto dei provvedimenti previsti dall' articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 .
2. Il personale che ritenga di appartenere ad una delle summenzionate categorie dovra' inoltrare, per via gerarchica, al commissario del Governo se in servizio presso l'amministrazione statale ovvero al direttore delle sedi provinciali se in servizio presso l'INPS o all'INAIL, apposita domanda entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, fornendo le notizie di cui all'allegato modello 1.
3. Il commissario del Governo provvedera' con propri decreti, previa informazione alle organizzazioni sindacali locali e alla provincia autonoma di Bolzano. L'emanazione dei predetti decreti avverra' quindici giorni dopo l'invio degli schemi di decreto alla provincia.
Analogamente per il personale dell'INPS e dell'INAIL provvederanno i direttori delle rispettive sedi provinciali.
4. L'assimilazione di cui al comma 1 e' subordinata al conseguimento, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dell'attestato di cui all' articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 , come integrato dall'articolo 5-bis, introdotto dall'articolo 4 del presente decreto, corrispondente al titolo di studio che venne richiesto per l'accesso alla qualifica funzionale rivestita. Coloro, che non acquisiscano tale attestato entro detto termine sono trasferiti, anche in soprannumero, in una sede di gradimento presso altra provincia entro e non oltre sei mesi dalla scadenza del termine di cui sopra.
5. L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 4 costituisce per il pubblico dipendente grave violazione dei doveri d'ufficio, perseguibile in via disciplinare, fatta salva l'applicazione dell' articolo 328 del codice penale .
6. Dal conseguimento dell'attestato di cui al comma 4 sono esonerati coloro che rientrano nelle lettere a) e c) di cui al comma 1.
7. Il personale dell'Ente Poste italiane, gia' Azienda autonoma dello Stato, per il quale sussistono i requisiti di cui al comma 1 e che abbia inoltrato la domanda dicui al comma 2, nonche' conseguito l'attestato di cui al comma 4, ha facolta' di rimanere in servizio nella provincia di Bolzano.
8. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al personale delle Ferrovie dello Stato S.p.a.
Note all' art. 32 :
- L' art. 9 del D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752 , e' citato nella nota all' art. 24:
- La legge 1 giugno 1977, n. 285 , e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 giugno 1977, n. 158.
- Il comma terzo dell'art. 5 del D.P.R. 19 ottobre 1977, n. 846 , e' il seguente: "Il personale di cui al primo comma, qualora abbia i prescritti requisiti, e' ammesso al concorso previsto dalla legge 9 gennaio 1973, n. 3, art. 2 , bandito secondo le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 ".
- L' art. 14 del D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752 , e' il seguente:
"Art. 14. - Nelle more dell'espletamento dei concorsi, per inderogabili esigenze di servizio, su proposta del consiglio di amministrazione di cui all'art. 22, le amministrazioni interessate possono comandare in servizio in provincia di Bolzano personale dei ruoli generali, dando la preferenza a chi e' a conoscenza della lingua tedesca.
Il personale comandato viene restituito alle sedi di origine appena i posti messi a concorso vengono coperti e comunque non oltre dodici mesi. Tale termine puo' essere derogato per il personale dirigente".
- L' art. 4 del D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752 , e' citato nella nota all'art. 1.
- L' art. 328 del codice penale e' citato nella nota all'art. 28.
Art. 33
Personale traduttore-interprete - Norma transitoria 1. Ai primi concorsi pubblici indetti dal commissario del Governo per la copertura dei posti vacanti delle qualifiche funzionali quarta, sesta e settima negli organici dei ruoli locali del Ministero di grazia e giustizia e' ammesso a partecipare il personale assunto presso gli uffici periferici di detto Ministero ai sensi dell' articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1960, n. 103 , che abbia prestato servizio per un periodo non inferiore a tre anni. Detto personale, per il quale si prescinde dal limite di eta' e che deve essere comunque in possesso del titolo di studio, nonche' degli attestati di bilinguismo di cui al titolo primo del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 , richiesti dalle corrispondenti qualifiche, viene incluso, qualora consegua l'idoneita', nella graduatoria dei vincitori con conseguente cumulo ai fini previdenziali dei periodi di servizio precedentemente prestati.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 9 settembre 1997 SCALFARO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Bassanini, Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali Ciampi, Ministro del tesoro Napolitano, Ministro dell'interno Flick, Ministro di grazia e giustizia Visco, Ministro delle finanze Burlando, Ministro dei trasporti e della navigazione Maccanico, Ministro delle comunicazioni Visto, il Guardasigilli: Flick Nota all' art. 33 :
- L' art. 9 del D.P.R. 3 gennaio 1960, n. 103 , e' il seguente:
"Art. 9. - Agli uffici giudiziari deve essere assegnato personale avente adeguata conoscenza, oltre che della lingua italiana anche di quella tedesca, in numero corrispondente alle esigenze determinate dalla applicazione del presente decreto.
Fino a quando non possa essere provveduto in conformita' del precedente comma, possono essere nominati, su designazione dei capi dei predetti uffici ed ai sensi delle norme vigenti in materia di incarichi, interpreti a titolo di incarico temporaneo. La nomina deve esere approvata con decreto del primo presidente della Corte di appello.
Gli interpreti svolgono le loro funzioni presso gli uffici giudiziari in modo continuativo, per i compiti previsti dal presente decreto. Essi prestano giuramento di adempiere fedelmente le loro mansioni davanti al capo dell'ufficio giudiziario, al momento in cui assumono l'incarico e non sono tenuti a rinnovarlo prima di esercitare le loro funzioni in relazione ai singoli atti per i quali sono richiesti.
Il Ministro di grazia e giustizia determina annualmente il contingente numerico degli interpreti in relazione alle esigenze dei vari uffici giudiziari. Il compenso ad essi spettante e' stabilito con decreto del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro per il tesoro".
- Il titolo primo del D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752 , reca disposizioni riguardanti l'obbligo del requisito della conoscenza delle lingue italiana e tedesca il cui accertamento e' demandato ad un apposita commissione nominata dal commissario del Governo in Bolzano d'intesa con la provincia.
Allegato
Tabella n. 24
ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI
DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (INPDAP)
Ruolo locale di Bolzano
Qualifica Organico
- -
Dirigente 1 -
Funzionario capo di amministrazione 1 (IX q.f.)
Funzionario di amministrazione 7 (VIII q.f.)
Collaboratore di amministrazione 16 (VII q.f.)
Assistente di amministrazione 6 (VI q.f.)
Operatore di amministrazione 7 (V q.f.)
Archivista 2 (IV q.f.)
Ausiliario di amministrazione 1 (III q.f.)
Totale 41
Tabella n. 25
SEGRETERIA COMMISSIONE TRIBUTARIA 1 GRADO
Bolzano
(( Parte di provvedimento in formato grafico ))
Tabella n. 26
SEGRETERIA COMMISSIONE TRIBUTARIA 2 GRADO
Bolzano
(( Parte di provvedimento in formato grafico ))
Modello 1
COMMISSARIATO DEL GOVERNO
PER LA PROVINCIA DI BOLZANO
UFFICIO UNICO DEL PERSONALE STATALE
Prospetto da compilarsi a cura del personale non appartenente ai
ruoli locali e da restituire tramite l'ufficio di servizio
(mettere una croce sulla risposta che si intende dare, se vi e' alternativa)
Cognome .............................................................
Nome ................................................................
Data di nascita .....................................................
Luogo di nascita ....................................................
Amministrazione di appartenza .......................................
.....................................................................
Ufficio di ..........................................................
Qualifica funzionale attualmente rivestita ..........................
Profilo professionale attualmente rivestito .........................
Titolo di studio attualmente posseduto ..............................
Titolo di studio posseduto alla data dell'1.12.1976 .................
.....................................................................
L'attuale qualifica funzionale e' stata conseguita avvalendosi di titolo di studio superiore a quello posseduto l'1.12.1976:
SI NO
Data di assunzione ..................................................
Qualifica e profilo professionale rivestiti all'atto dell'assunzione .....................................................................
Eventuale precedente amministrazione di appartenenza:
Imposte di consumo 0
Lotto 0
O.N.P.I. 0
A.N.M.I.C. 0
E.A.M. 0
Altro .............................................................
Data di passaggio all'attuale amministrazione .......................
Assunto con legge 482/68 SI NO
Assunto con legge 285/77 SI NO
Era residente in provincia di Bolzano l'1.12.1976: SI NO
Data di acquisizione residenza in provincia di Bolzano ..............
data eventuale interruzione data .......................... eventuale riacquisto ................................
Data inizio del servizio in provincia di Bolzano ....................
Ha prestato servizio in provincia di Bolzano per effetto dell' art.
14 del d.P.R. 26.7.1976, n. 752
SI NO
Se si, indicare i relativi periodi di comando .......................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
Gruppo linguistico di appartenenza ..................................
Attestato di bilinguismo ex d.P.R. 752/76
A B C D
Attestato di bilinguismo ex legge 1165/61
A B C D
Il/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni previste per coloro che rendono attestazioni false, dichiara sotto la propria responsabilita' che le notizie sopra riportate sono veritiere.
Luogo e data ......................
Firma
..................
Autentica della firma da parte del capo dell'ufficio
Visto, per l'autenticita' della firma del/la sig./ra/na
.....................................................................
apposta in mia presenza.
Luogo e data ......................
Timbro dell'ufficio