048U0846
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Autorizzazione della spesa di L. 500.000.000 per la concessione di sussidi per riparazione e ricostruzione di opere danneggiate o distrutte dalle alluvioni e frane negli anni 1946 e 1947. (DECRETO LEGISLATIVO 17 aprile 1948 n. 846)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 , con le modificazioni ad esso apportate dall' art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98 ; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per il bilancio, per l'interno, per il tesoro e per le finanze; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948:
Art. 1
E' autorizzata la spesa di 500 milioni di lire, da stanziarsi, per 100 milioni nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1947-48 e per 400 milioni in quello per l'esercizio finanziario 1948-49, per la concessione di sussidi per riparazione e ricostruzione di opere danneggiate o distrutte dalle alluvioni e frane negli anni 1946 e 1947.
Art. 2
I sussidi di cui al precedente articolo sono concessi:
a) nella misura prevista dalle vigenti disposizioni legislative, per lavori di riparazione di strade comunali e provinciali e di opere idrauliche e per lavori di difesa di abitati;
b) nella misure della meta' della spesa per lavori di riparazione o ricostruzione di acquedotti e di fognature, di pertinenza di Amministrazioni comunali;
c) nella misura del terzo della spesa per lavori di riparazione o ricostruzione di chiese parrocchiali o assimilate e di locali pertinenti adibiti ad uso di ministero pastorale e di edifici di pertinenza di istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza, direttamente destinati agli scopi istituzionali, nonche' di scuole e case comunali.
Nella spesa da assumere a base della concessione del sussidio potra' essere compresa una quota per progettazione, direzione e sorveglianza, in misura non superiore al 2% dell'ammontare dei lavori e delle espropriazioni.
Art. 3
Le domande di sussidio di cui al precedente art. 2 debbono essere presentate al competente Ufficio del genio civile, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. ((1))
Le domande relative alle opere di pertinenza di Amministrazioni comunali e provinciali devono essere documentate secondo le disposizioni del regolamento approvato con regio decreto 23 ottobre 1904, n. 625 .
Le domande relative alle chiese e agli edifici delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza debbono essere corredate dalle perizie dei lavori e dal certificato attestante l'appartenenza e la destinazione dell'edificio, rilasciato per gli edifici di culto, dall'Ordinario diocesano e, per gli istituti di assistenza e beneficenza, dal Prefetto.
La spesa ammissibile a sussidio non potra' eccedere quella occorrente per il ripristino dei fabbricati nelle condizioni preesistenti al danneggiamento.
Il pagamento dei sussidi concessi verra' effettuato con le norme del citato regolamento 23 ottobre 1904, n. 625 .
--------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 29 luglio 1949, n. 506 ha disposto (con l'art. 6) che "Il termine di cui al primo comma dell'art. 3 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 846 , per la presentazione delle domande di sussidio per la riparazione dei danni causati dalle alluvioni degli anni 1946 e 1947 e' prorogato al 30 giugno 1949."
Art. 4
La cessione del sussidio da parte del beneficiario e' consentita solo a favore dell'appaltatore e del finanziatore dei lavori e deve essere riconosciuta dal Genio civile.
Art. 5
Gli atti e i contratti relativi alle opere previste nei precedenti articoli sono esenti dalle tasse di bollo e di concessioni governative nonche' dai diritti catastali.
Detti atti, ove vi siano soggetti, scontano le sole imposte fisse di registro e ipotecarie, salvo gli emolumenti dovuti ai conservatori dei registri immobiliari nonche' i diritti e i compensi spettanti agli Uffici di registro e delle imposte dirette e agli Uffici tecnici erariali e del catasto.
Art. 6
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad introdurre nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, con propri decreti, le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.
Art. 7
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addi' 17 aprile 1948 DE NICOLA DE GASPERI - TUPINI - EINAUDI - SCELBA - DEL VECCHIO - PELLA Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addi' 3 luglio 1948 Atti del Governo, registro n. 22, foglio n. 97. - FRASCA